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Cass. civ. Sez. Lavoro, 10/06/2004 n. 11045

 

Pres. Ciciretti S - Rel. De Luca M - P.M. Napoletano G (Diff.) - Pifferi c. Menarini Ricerche Sud SpA

 

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma riformava parzialmente la sentenza del Pretore della stessa sede in data 11 gennaio / 12 marzo 1994 - condannando la M. R. S. S.p.a. al risarcimento del danno subito dal dipendente M. P., in dipendenza del demansionamento (in violazione dell'art. 2103 c.c.) e della conseguente dequalificazione professionale (liquidandone l'ammontare, equitativamente e "nell'attualità", nell'"importo complessivo pari a lire 28.800.000" pari a "Circa un terzo della retribuzione mensile" per la durata della stessa dequalificazione, fino alla cessazione del rapporto di lavoro Inter partes) - mentre confermava il rigetto di ogni altra domanda dello stesso lavoratore, essenzialmente in base ai rilievi seguenti:

- Il P. non contesta la "mancata effettuazione" delle operazioni di "pretrattamento della vetreria utilizzata per gli esperimenti, che "era compito proprio ed accessorio di colui che aveva proceduto all'esperimento" - come é risultato dalla deposizione del teste F., di "maggiore attendibilità, in quanto operante in posizione analoga a quella del P." e, peraltro, non smentita da altra deposizione (della teste G.) - e, pertanto, va confermata la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare conservativa, conseguentemente inflitta;

- coerentemente, dev'essere disattesa l'asserita "inesistenza" della recidiva nella medesima condotta - addotta a sostegno della ritenuta legittimità del successivo licenziamento - in relazione al quale non ha pregio neanche la denuncia di "genericità della contestazione";

- infatti la lettera di contestazione del 21 febbraio 1989 "richiama espressamente una precedente missiva (del 17 febbraio 1989) del dipendente, assunta quale (ulteriore) manifestazione dello stesso di non osservare le disposizioni aziendali";

- "Tale lettera, espressione di una tenace volontà di non attenersi alle indicazioni aziendali, integra già di per sé un comportamento illecito destinato a connotarsi di particolare gravità sia sotto il profilo soggettivo (per il lavoratore che ha più volte rifiutato lo svolgimento di tali compiti, pur a fronte di specifici chiarimenti ed inviti dell'azienda), sia sotto il profilo oggettivo per le intuibili esigenze di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro, che la condotta del lavoratore pregiudicava", (in quanto), "dalla prova testimoniale é, infatti, emerso che si era determinato un accumulo di vetreria sporca non ritirata dagli addetti perché ritenuta nociva in quanto non pretrattata";

- pertanto "lo specifico riferimento alla lettera del 17 febbraio 1989, nonché la chiara individuazione dell'oggetto della contestazione, esplicitata dal riferimento a questa, escludono ogni genericità, anche sotto il profilo temporale, delle condotte addebitate";

- quanto alla prova delle condotte addebitate, "il protrarsi del comportamento già sanzionato é confermato dallo stesso P., che nel corso del libero interrogatorio, ha detto di avere proseguito, nel periodo gennaio - febbraio 1989, negli esperimenti di laboratorio ed é desumibile dalla lettera di giustificazione del 22 febbraio 1989, nella quale il lavoratore ribadisce la inesigibilità, nei suoi confronti, dei compiti pretesi dall'azienda"

Avverso la sentenza d'appello, M. P. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi:

L'intimata M. R. S. S.p.a. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il Primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2103, 1460 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - M. P. censura la sentenza impugnata per avere accertato il proprio demansionamento ed averlo poi, contraddittoriamente, ritenuto inadempiente per essersi rifiutato di svolgere prestazioni lavorative che, di conseguenza, risultavano inesigibili.

Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 21 cost., 7 legge 20 maggio 1970, n. 300, 1362 ss., 2119 c.c., 324, 112, 437 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura, sotto profili diversi, la sentenza impugnata per avere rigettato la propria "eccezione di genericità della contestazione d'addebito, relativa alla pretese recidiva, sfociata, poi, nel licenziamento".

Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura, sotto profili diversi, la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione, tra l'altro, le proprie "eccezioni" che, da un lato, "sino al dicembre 1988, non aveva giammai eseguito (àà) i compiti di pretrattamento" e, dall'altro, che la "disposizione aziendale, asseritamene violata", non esisteva "quanto meno prima del provvedimento conservativo", con la conseguenza che ne risulta illegittimo non solo lo stesso provvedimento, ma anche il licenziamento peraltro adottati per il medesimo fatto, in violazione del principio del "ne bis in idem".

Con il quarto motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 429 e 112 c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere condannato controparte a corrispondere rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.

Il ricorso non è fondato.

2. La contestazione specifica preventiva dell'addebito al lavoratore incolpato (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, c.d. Statuto dei lavoratori) - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine le sentenze n. 204/82, 1068/88, 427/89, 364/91) e di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4823/87, 9302/87, 935, 1209/88, 3965, 4845/94 delle sezioni unite; n. 2287, 8956/93, 6988/98, 11265/2000, 9167/2003 della sezione lavoro) - concorre ad assolvere la funzione di garanzia del diritto di difesa allo stesso lavoratore, nell'ambito del procedimento preliminare - contestualmente previsto - per l'intimazione del licenziamento (come per l'irrogazione di altra sanzione) disciplinare.

In coerenza con la funzione di garanzia prospettata, la contestazione specifica preventiva dell'addebito é condizione indefettibile di legittimità del licenziamento (come di ogni altra sanzione) disciplinare - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10760/2001, 11279/2000, 8493/99, 5419, 2045/98) - ed impone la corrispondenza fra gli addebiti contestati e quelli addotti a sostegno dello stesso licenziamento (o di altra sanzione) disciplinare.

Tuttavia il requisito della specificità detta contestazione degli addebiti deve riguardare - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine per tutte, oltre quelle citate, le sentenze n. 2238/95, 6877/88) - elementi, dati ed aspetti essenziali dei fatti materiali.

Del pari coerentemente, l'attitudine a frustrare o, comunque, a pregiudicare la stessa funzione di garanzia delimita - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2287, 8956/93, 6988/98, 1265/2000, 9167/2003, cit.) - l'operatività del principio di immutabilità dei fatti contestati.

In altri termini, non risultano precluse dall'operatività dello stesso principio - in quanto compatibili con la funzione che, per quanto si é detto, ne risulta perseguita - le modificazioni dei fatti contestati, che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare, diversa e più grave, ma riguardino circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie e, perciò, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati, a seguito della contestazione dell'addebito.

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse - con il secondo motivo di ricorso, che precede nella trattazione per l'evidente carattere pregiudiziale - neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Tanto basta per rigettare il secondo motivo di ricorso, perché infondato.

Parimenti infondati risultano, tuttavia, il primo ed il terzo motivo di ricorso.

3. Invero l'esercizio dello ius variandi ed, in genere, del potere di conformazione rientra nella discrezionalità del datore di lavoro - entro i limiti e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (art. 2103 c.c.), come integrate dalla (eventuale) disciplina collettiva, in senso (necessariamente) più garantistico per il lavoratore (vedi Cass. n. 1563, 11339/94) - ma non si sottrae all'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede e, per il caso di violazione, al rimedio del risarcimento dei danni (vedi, per tutte, Cass., sez. unite, 10178 - 90, 494 - 2000, sez. semplici 6763/2002, 682 - 2001, 11291, 8468 - 2000).

Tuttavia le clausole generali di correttezza e buona fede - che operano nell'ambito sia dei singoli rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.), sia del complessivo assetto di interessi sotteso all'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) - non introducono nei rapporti giuridici diritti ed obblighi, diversi da quelli legislativamente o contrattualmente previsti, ma sono destinate ad operare all'interno dei rapporti medesimi, in funzione integrativa di altre fonti, con la conseguenza che rilevano - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4570 - 96 delle sezioni unite, anche in motivazione, e n. 3775 - 94, 9867 - 98, 15517 - 2000 delle sezioni semplici) - soltanto come modalità di comportamento della parti, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritto o di obbligo, ed - in quanto attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto, quale esso è stato stipulato dalle parti - si pongono nel sistema - come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva contrattualmente assunta o legislativamente imposta, appunto - così concorrendo, da un lato, alla relativa conformazione in senso (eventualmente) ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, e, dall'altro, consentendo al giudice di verificarne la coerenza con i valori espressi nel rapporto.

Ne risulta garantita, per tale via, l'apertura del sistema giuridico ad un rapporto dialettico costante con il contesto socio - economico e culturale di riferimento.

Nella dedotta fattispecie, tuttavia, il comportamento del lavoratore risulta in contrasto con le disposizioni di legge in materia (art. 2103 c.c.), senza che sia all'uopo necessario scrutinare circa la configurabilità della violazione di clausole generali e, segnatamente, dei doveri di correttezza e buona fede (sul punto, vedi, per tutte, Cass. 2948/81, 10187/2002), nonché circa i rimedi - peraltro meramente risarcitori - apprestati dall'ordinamento per tale violazione.

Infatti, una volta che il lavoratore, adibito a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, le svolga effettivamente - ancorché sia, nel contempo, illegittimamente privato di altre mansioni parimenti qualificanti (come nel caso di demansionamento illecito, accertato nel presente giudizio) - non può sottrarsi allo svolgimento delle mansioni che risultino accessorie - ancorché, in ipotesi, inferiori - rispetto a quelle di competenza (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 6714/2003, 7821/2001, 2045/98, 6464/93, 3845/92) -.

Tanto più la conclusione proposta si impone ove lo svolgimento delle mansioni di competenza - in difetto del contestuale esercizio delle mansioni ad esse accessorie - possa risultare di pregiudizio per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro (arg. ex art. 5, intitolato Obblighi dei lavoratori, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242).

Nell'ipotesi ora prospettata, infatti, il lavoratore - che svolga effettivamente una qualsiasi mansione, sebbene ne potesse legittimamente rifiutare l'esecuzione - all'evidenza non può, in nessun caso, sottrarsi all'esercizio delle mansioni ad essa accessorie, ove queste risultino funzionali appunto, alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro.

Alla luce dei principi di diritto ora enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure, che vengono proposte con il primo ed il terzo motivo di ricorso, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

In coerenza con gli stessi principi, infatti, la sentenza ritiene ingiustificato il rifiuto del lavoratore (ed attuale ricorrente) - addotto a motivazione del suo licenziamento (e di altra sanzione) disciplinare - di svolgere operazioni di "pretrattamento della vetreria utilizzata per gli esperimenti" - sebbene queste fossero "compito proprio ed accessorio di colui che aveva proceduto all'esperimento", che rientrava, peraltro, nell'ambito della competenza del lavoratore medesimo - tanto più ove si consideri che ne è derivato pericolo per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.

4. Invero l'accertamento - relativo alla specificità della contestazione degli addebiti ed alla corrispondenza fra gli addebiti contestati e quelli addotti a sostegno dello stesso licenziamento (o di altra sanzione) - è un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10997, 9253, 5947, 5226, 150/2001, 14415, 6348/2000, 624/98, 3845/87) - e sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Parimenti riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità, entro gli stessi limiti, é - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10775, 9410, 7188/2001, 14768, 14552, 8313, 4122/2000, 5042, 3645/99) - anche l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore ed il giudizio di gravità e di proporzionalità dei fatti medesimi, rispetto al licenziamento (come ad ogni altra sanzione) disciplinare.

Tuttavia la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dell'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

Pertanto il controllo di logicità dei giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

In altri termini, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2° comma, c.p.c.) né, quindi, di scegliere la motivazione più convincente - tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente - ma deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi che, per quanto si é detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Un vizio siffatto non pare neanche specificamente denunciato, tuttavia, dal ricorrente - che sembra contrapporre, inammissibilmente, una diversa ricostruzione degli stessi fatti accertati dalla sentenza impugnata - e, comunque, non sussiste nella motivazione della sentenza medesima, come sinteticamente riferita in narrativa.

Tanto basta per rigettare il primo ed il terzo motivo di ricorso, perché infondati.

Parimenti infondato, tuttavia, è il quarto motivo dello stesso ricorso.

5. Infatti la liquidazione equitativa del danno da dequalificazione professionale (cosiddetto danno professionale) - che risulta investita, dal quarto motivo di ricorso, limitatamente alla negazione degli accessori (rivalutazione monetaria, appunto, ed interessi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) - non merita censure, proposte con il quarto motivo di ricorso, che siano deducibili in sede di legittimità.

Intanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa - conferito al giudice (dagli art. 1226 e 2056 c.c.), quale espressione del più generale potere (di cui all'art. 115 c.p.c.) - dà luogo, non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto - caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa - e pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, non ricomprende l'accertamento del danno, della cui liquidazione si tratta, presupponendone già provata sia la sussistenza sia l'entità materiale (vedi, per tutte, Cass. n. 16202/02).

Nello scegliere, poi, criterio, per la liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito - al quale compete, insindacabilmente, la scelta - compie una valutazione discrezionale - basata, anche, su presunzione e su apprezzamenti di probabilità - la quale postula, per non risultare arbitraria, soltanto che siano fornite congrue ragioni del processo logico attraverso il quale il criterio equitativo è stato espresso ed applicato (vedi, per tutte, Cass. n. 10606/96, sia pure con riferimento alla liquidazione del danno biologico).

Per quanto riguarda, in particolare, il risarcimento del danno da dequalificazione professionale (cosiddetto danno professionale) - che qui interessa - esso può assumere, bensì, aspetti diversi - in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione - ma sono riservati, tuttavia, al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, la sentenza n. 14199/2001; vedi, altresì, le sentenze n. 5333/2003, 11376, 10268/2002, 18599/2001, 104/1999) - non solo ogni accertamento e valutazione di fatto - circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie dello stesso danno - ma anche la sua liquidazione - in ipotesi, equitativa - e sono come tali sindacabili, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita censure deducibili in questa sede - sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), nel senso precisato (vedi retro) - laddove liquida in via equitativa - sulla base di criteri enunciati contestualmente - il dedotto danno da dequalificazione professionale (cosiddetto danno professionale), che - essendone la liquidazione, dichiaratamente, "nell'attualità" - all'evidenza include - nell'importo complessivo, attualizzato appunto, che ne risulta anche rivalutazione monetaria ed interessi, già maturati al momento della liquidazione medesima.

Tanto basta per rigettare anche il quarto motivo di ricorso.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro - 22,00 - oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.