Cass. civ., sez. Lavoro, 04-02-1997 n. 1026

Banco Napoli c. Montanaro

Pres. Ianniruberto G.
Rel. D'Angelo B.
P.M. De Gregorio C. (Diff.) 

 

Svolgimento del giudizio

Con sentenza in data 26 maggio 1993, il tribunale di Padova ha rigettato l'appello proposto dal Banco di Napoli s.p.a. avverso la sentenza con la quale il pretore, dopo averne sospesa l'efficacia ex art. 700 c.p.c., ha dichiarato la illegittimità del provvedimento n. 667/89, con il quale il Banco aveva adibito il dipendente Montanaro Luciano - vice direttore nella filiale di Padova ed inquadrato come responsabile commerciale e sostituto del titolare - alle mansioni di "settorista di zona".

Il pretore aveva ritenuto che nella specie fosse stata operata una dequalificazione del dipendente, ed aveva condannato il datore di lavoro anche al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno morale subito.

Il tribunale, in sede di gravame, ha condiviso le argomentazioni pretorili sia in ordine alla avvenuta dequalificazione sia in ordine alle conseguenze economiche della dichiarazione di illegittimità del provvedimento sopra citato.

Avverso la sentenza del tribunale il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo di annullamento, poi illustrato con memoria.

Resiste con controricorso l'intimato, che ha poi depositato memoria.

 

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di annullamento, articolato in vari profili, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1362, 2059, 2103 e 2697 c.c., degli artt. 13 legge oltre che vizi della motivazione.

Il ricorso va accolto per quanto di ragione per i motivi che seguono.

Con il primo profilo il ricorso censura la sentenza in quanto il tribunale ha immotivatamente ritenuto che la decisione pretorile relativa alla sussistenza della dequalificazione non sia stata fatta oggetto di appello, per cui in parte qua l'ha ritenuta passata in giudicato. Viceversa, sostiene il ricorrente, da alcuni passaggi testuali del ricorso in appello si deduce che la censura investiva anche questo capo. Inoltre, sempre a parere del ricorrente, il passaggio dalle mansioni di sostituto del titolare a quelle di settorista di zona non comporta dequalificazione alcuna.

In effetti nella sentenza del tribunale si trova affermato che l'appello non investiva in alcun modo l'accertamento concernente il maggior rilievo professionale delle mansioni di sostituto del titolare, e, quindi, l'avvenuta dequalificazione, e le proposizioni riportate nel ricorso ora in esame, con le quali il ricorrente pretende di dimostrare il contrario, non sono sufficienti allo scopo perché generiche ed incidentali, non contenendo quella precisa e puntuale volontà di impugnare che è necessaria per conseguire l'effetto devolutivo. Infatti da esse emerge un contenuto che non si pone come manifestazione di volontà intesa a impugnare in parte qua la sentenza pretorile.

Ne deriva che le censure prospettate in ordine alla erroneità della decisione del tribunale relativamente alla sussistenza o meno della dequalificazione sono inammissibili.

Altra questione è quella se l'attribuzione delle mansioni di settorista fosse del tutto precaria e temporanea, per cui non poteva comportare sotto questo profilo la denunciata dequalificazione.

In punto di fatto risulta che un dipendente - il signor Fiorello - venne trasferito in altra sede, e che costui ottenne la dichiarazione di illegittimità del trasferimento e la reintegrazione nel posto originario, al quale, nel frattempo, era stato assegnato il Montanaro, che, pertanto, venne retrocesso alle mansioni di settorista.

In questa situazione il tribunale ha ritenuto che, sebbene impugnato, il trasferimento del Fiorello fosse pur sempre definitivo, per cui non ricorreva l'ipotesi di precarietà nella attribuzioni delle mansioni superiori al Montanari. Infatti, essendo stato il Fiorello trasferito in altra sede, costui non poteva essere considerato lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, che il tribunale ha esattamente ritenuto essere limitata ai casi tassativamente stabiliti dagli artt. 2110 e 211 c.c.

Di questa decisione si duole il Banco ricorrente, adducendo che non poteva adibire due persone alla stessa posizione lavorativa e che, comunque, il trasferimento del Fiorello doveva considerarsi provvedimento provvisorio fino alla scadenza del termine per impugnarlo o fino alla reiezione della impugnazione, non dissimilmente da quanto ritenuto da questa Corte per l'ipotesi di licenziamento (Cass., n. 3758 del 1987).

La sentenza ora citata, la quale considera il problema dall'angolo visuale del lavoratore licenziato che deve essere reintegrato nel posto prima occupato anche se vi è stata la nomina di un sostituto, attenendo ad una fattispecie non analoga, non giova a contrastare gli esatti argomenti utilizzati dal tribunale, avendo il giudice di merito messo in rilievo che nella intenzione del Banco il trasferimento del Fiorello doveva considerarsi definitivo, sicchè costui non aveva diritto alla conservazione del posto, con i riflessi conseguenti sulla posizione del Montanari. Ciò in quanto, in mancanza di un dato normativo in proposito, il tribunale ha esattamente ritenuto che non è lecito attribuire al trasferimento le caratteristiche di non definitività. L'argomento, esattamente tratto dal tribunale dagli artt. 2110 e 2111 c.c. circa il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore assente per malattia, gravidanza, puerperio e chiamata alle armi, non consente di ritenere che tale conservazione si dia anche nella ipotesi di trasferimento.

Con un altro profilo del motivo il Banco si duole del fatto che al Fiorello è stato riconosciuto dal tribunale un danno risarcibile per effetto della suddetta dequalificazione, e la doglianza si incardina sulla affermazione che un danno non poteva sussistere avendo il Montanari chiesto esso stesso ( tempo addietro) l'assegnazione alle mansioni di settorista di zona. E a tal proposito il ricorrente si duole del fatto che la questione non sia stata affatto esaminata dal tribunale, onde sussisterebbe in proposito difetto di motivazione.

Dal controricorso si apprende che la domanda fatta dal Montanari venne formalmente respinta dal Banco, che poi provvide alla nuova assegnazione unilateralmente, e che la questione non venne esaminata dal pretore per la sua irrilevanza. Inoltre il mancato esame della stessa da parte del tribunale è dovuto alla mancata prospettazione del problema in sede di appello.

Orbene, dal ricorso non emergono circostanze idonee a far ritenere che la omessa motivazione sul punto sia un vizio della sentenza e che non sia piuttosto dovuta alla mancata devoluzione della medesima in appello, e non pare dubbio che chi allega un vizio siffatto deve dimostrare che la carenza è dovuta alla manchevolezza della sentenza.

In relazione alla condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per il sostituto del titolare, comprensivo dell'indennità di preposizione non corrisposta dal 1 agosto 1989 al 31 luglio 1991, il Banco deduce che tale indennità di preposizione non è una attribuzione retributiva, ma solo un emolumento compensativo di attività lavorative connesse a particolari circostanze di tempo e di luogo, che cessa con la cessazione di tali attività.

Trattasi di interpretazione delle norme di organizzazione del personale, per cui essa è sicuramente riservata al giudice di merito, salvo il controllo di questa Corte in ordine alla contraddittorietà della motivazione ed in ordine a vizi logico - giuridici, ed esattamente il ricorrente, con la censura in esame, denuncia la violazione dei canoni di ermeneutica che presiedono alla interpretazione di tali norme. Ma, poi, anzichè indicare i vizi di cui si è detto, si limita a prospettare inammissibilmente una diversa interpretazione di tali norme, per cui l'apprezzamento della censura, così come prospettata, è a questa Corte precluso, interpretazione che, peraltro, si fonda sull'inesatto presupposto della occasionalità della indennità', che, invece, è connessa, come ha osservato il tribunale, con la funzione, ed è istituzionalmente dovute non in caso di sostituzione ma per la sola possibilità della medesima.

Da ultimo, il ricorso investe la decisione del tribunale laddove essa ha riconosciuto la risarcibilità del un danno conseguente alle sofferenze e mortificazioni che il dipendente ha subito per effetto della dequalificazione, allegando la inesistenza di questo danno e la erroneità della relativa liquidazione equitativa.

Questo profilo del ricorso è fondato.

Invero, che un danno professionale di natura non patrimoniale possa in astratto sussistere in caso di dequalificazione, emerge implicitamente dalla sentenza n. 1982 del 1994 di questa Corte e, più specificatamente, dalla sentenza n. 13299 del 1992, per cui non può dubitarsi che sia ipotizzabile quando vi sia un pregiudizio alla vita professionale e di relazione dell'interessato. L'ultima sentenza ora citata riconosce esplicitamente anche che tale danno possa essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., come nella specie ha fatto il tribunale. Su questa linea è anche la sentenza n. 3686 di questa Corte, che però , affronta anche il tema delle condizioni alle quali il danno biologico è risarcibile allorchè rileva che non ad ogni illegittimo comportamento del datore di lavoro, consistente, come quello in esame, in una dequalificazione, consegue automaticamente un danno siffatto per il lavoratore. Pertanto, aggiunge la sentenza, non è sufficiente la mera potenzialità lesiva del fatto, ma è richiesto che sia provato l'effettiva lesione della salute del soggetto che si assume danneggiato. Proprio in una fattispecie accostabile sotto molti aspetti a quella in esame, la Suprema Corte ha stabilito, in applicazione dei principi innanzi enunciati, che la potenziale dannosità della condotta del datore di lavoro ( omissis ) non esime il lavoratore che pretende il risarcimento del danno dall'onere di provare l'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale anche nella sua eventuale componete di danno alla vita di relazione o del cosiddetto danno biologico; tale sussistenza ( non ricavabile da presunzioni semplici), costituendo il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa ( Cass., n. 8835 del 1991)"

Nella specie il tribunale non ha fatto applicazione di questi principi, in quanto non ha dato conto della acquisizione di una prova siffatta, essendosi limitato ad affermare apoditticamente l'esistenza del danno sulla base del comportamento illecito del datore di lavoro, per cui la sentenza in parte qua va cassata in quanto non rispondente ai principi e carente di idonea motivazione in ordine alle condizioni di risarcibilità di un danno siffatto.

Conclusivamente, il ricorso va accolto per quanto di ragione in relazione al profilo da ultimo esaminato, con rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ad altro giudice, che, attenendosi al principio di diritto enunciato, darà idonea motivazione sul punto.

 

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata rinvia la causa al tribunale di Venezia, che provvederà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.