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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRAMENTA 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO 103, presso lo studio
dellavvocato LUCIANO POLLASTRI, che la difende, giusta delega in atti, ricorrente -
contro IMPRESA KELROBERT IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. BAFFI 75, presso lo studio
dellavvocato SABINO ACCOMANDO, che la difende, giusta delega in atti, controricorrente
- avverso la sentenza n. 3155/95 della Corte dAppello di ROMA, emessa il 20/10/95 e
depositata il 31/10/95 (r.g. 1810/93 + 2729/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere
Dott. Ernesto LUPO; udito lAvvocato Sabino ACCOMANDO; udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 1986 la s.r.l.
Ferramenta 2000, con esercizio commerciale in Roma, via Eschilo n. 91, conveniva davanti
al Tribunale di Roma la s.r.l. Kelrobert, esponendo che il 31 gennaio 1986 detto locale
era stato invaso dalle acque rigurgitanti della fognatura e che, in conseguenza di
cio, erano rimasti danneggiati le merci ed i materiali ivi contenuti e
lattivita commerciale era rimasta bloccata per piu giorni; eventi simili
si erano verificati piu volte ed erano da attribuirsi al sistema di fognatura
realizzato dalla societa convenuta costruttrice dellimmobile. La societa
attrice chiedeva, percio, il risarcimento dei danni e leliminazione dei vizi
dellopera.
La societa convenuta, costituendosi, deduceva la perfetta
funzionalita dellimpianto, sostenendo che levento si era verificato a
causa delleccezionale caduta di acqua piovana; eccepiva, altresi, la
prescrizione e la decadenza dellazione per mancata tempestiva denunzia del vizio.
Espletata consulenza tecnica dufficio, il Tribunale adito, con la
sentenza depositata il 22 dicembre 1992, rilevava che la societa attrice non era
proprietaria dellimmobile allagato, che era stato acquistato da Claudio Sartarelli
per alienazione fattane dalla societa convenuta; riteneva, percio, che essa
non aveva titolo per proporre istanze risarcitorie nei confronti del venditore (ex artt.
1490 e 1492 c.c.) o del costruttore (ex art. 1669 c.c.), potendo rivolgersi per il ristoro
del danno lamentato al proprietario della cosa alla quale ricollegava il pregiudizio
sofferto (ex art. 2051 c.c. ). Il Tribunale, di conseguenza, rigettava la domanda.
La societa r.l. Ferramenta 2000 proponeva appello, deducendo lerrata
interpretazione della domanda ed affermando che essa aveva proposto azione di
responsabilita ex art. 2043 c.c.. Costituitasi la societa r.l. Impresa
Kelrobert Immobiliare, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 31
ottobre 1995, ha confermato la pronunzia di primo grado. La Corte ha affermato che la
societa attrice - non essendo ne committente, ne acquirente, ne
avente causa da costoro - era da ritenersi terzo e, come tale, non aveva azione diretta di
responsabilita extracontrattuale contro la societa costruttrice ai sensi
dellart. 1669 c.c., che e "norma derogatoria rispetto allart. 2043
c.c. e con la stessa rimane inconciliabile rispetto al medesimo evento"; essa avrebbe
potuto soltanto intentare azione contro il proprietario e custode dellimpianto ai
sensi dellart. 2051 c.c.
Avverso la sentenza della Corte di appello la societa Ferramenta
2000 ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La societa Impresa
Kelrobert Immobiliare ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa ricorrente deduce
la errata interpretazione della domanda e la conseguente falsa applicazione dellart.
2055 c.c., in relazione allart. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Essa lamenta che la Corte di
appello ha qualificato lazione svolta come quella di responsabilita solidale
ex art. 2055 c.c., mentre essa ha proposto unazione di responsabilita
aquiliana ex art. 2043 c.c. contro il costruttore senza richiami a responsabilita
solidale, non avendo agito verso altri corresponsabili. Ne puo costituire
deroga alla norma generale di cui allart. 2043 c.c. lesistenza di norme
speciali nei riguardi del costruttore.
Con il secondo motivo la societa ricorrente
deduce la violazione dellart. 2043 c.c. e la falsa applicazione dellart. 2051
c.c., in relazione allart. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Essa sostiene che il terzo
danneggiato, oltre a potere agire nei confronti del custode - proprietario
dellimmobile ex art. 2051 c.c., puo avvalersi dellart. 2043 c.c.,
citando anche, o soltanto, lautore materiale del fatto (costruttore della
fognatura), provandone la colpa. Soggiunge che, nei casi in cui non e possibile per
il danneggiato esercitare lazione ex art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore,
"resta margine allapplicazione dellart. 2043 c.c.". 2.- I due motivi
di ricorso, strettamente connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
La ragione giustificativa della sentenza impugnata (al di la del
richiamo allart. 2055 c.c., non direttamente pertinente al thema decidendum)
consiste nellaffermazione che la societa attrice non e legittimata
allesercizio dellazione di responsabilita ex art. 1669 c.c. e
percio non puo avvalersi neanche dellazione ex art. 2043 c.c.,
poiche questa disposizione trova deroga nellart. 1669 rispetto agli eventi
dannosi considerati in questultima disposizione. La Corte, percio, ha respinto
lazione di responsabilita ex art. 2043 proposta dalla societa Ferramenta
2000, la quale, nellatto di appello, non aveva contestato (ne contesta con il
ricorso per cassazione) il proprio difetto di legittimazione attiva rispetto
allazione ex art. 1669, gia dichiarato dal Tribunale (non risultando essa
proprietaria del locale danneggiato).
Laffermazione in diritto su cui e fondata la sentenza
impugnata non puo essere condivisa.
La giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato nella responsabilita prevista
dallart. 1669 c.c., nonostante la collocazione di questa disposizione normativa
nellambito del contratto di appalto, una ipotesi di responsabilita
extracontrattuale, essendo tale norma diretta a tutelare linteresse, di carattere
generale, alla conservazione e alla funzionalita degli edifici e degli altri
immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata (in tal senso v., da ultimo, la
sentenza 28 novembre 1998 n. 12106. Tale azione di responsabilita e stata,
pertanto, estesa anche al di fuori del contratto di appalto ed e stata riconosciuta
anche a favore dellacquirente dellimmobile nei confronti del venditore -
costruttore (v., di recente, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9853). Lesistenza di questa
ipotesi speciale di responsabilita non fa, pero, venire meno
lapplicabilita della norma generale dellart. 2043 c.c. rispetto agli
eventi indicati nellart. 1669, almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni
previste da questultima norma. La natura di norma speciale dellart. 1669
rispetto allart. 2043 (qualche volta affermata da questa Corte; v. la sentenza 9
gennaio 1990 n. 8) presuppone lastratta possibilita di applicazione delle due
norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata,
permane lapplicabilita della norma generale.
Il difetto di legittimazione attiva allazione di
responsabilita ex art. 1699 non puo comportare, percio,
linesistenza dellazione ex art. 2043, come ha affermato la sentenza impugnata,
che ha, a proprio sostegno su tale punto, richiamato due sentenze di questa Corte di
legittimita (la n. 3029/1978 e la n. 2415/1984, a cui puo aggiungersi la
gia citata n. 8/1990), delle quali pero una (la n. 2415/1984) contiene in
motivazione lasserzione (ripresa dallodierna ricorrente) secondo cui la
configurazione come extracontrattuale della responsabilita prevista dallart.
1669 lascia "margine allapplicazione dellart. 2043.... nei casi, in
genere, in cui non ricorrano le condizioni specificamente previste dallart.
1669" (pur rientrando lillecito posto a fondamento della domanda risarcitoria
nel tipo di quelli indicati in detta norma).
Questultima tesi e coerente con le ragioni di fondo che
hanno determinato la ormai costante interpretazione giurisprudenziale dellart. 1669
come ipotesi di responsabilita extracontrattuale, le quali consistono
nelloffrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una
piu ampia tutela. Al contrario la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata crea un
regime di responsabilita piu favorevole per i costruttori di edifici,
perche esclude ogni forma di responsabilita in situazioni che potrebbero
ricadere nellambito - in linea di principio illimitato - dellart. 2043, come
nel caso di danno prodottosi oltre il decennio dal "compimento" dellopera
(sempre che, ovviamente, il danneggiato provi la colpa del costruttore) ovvero nel caso di
danno alle cose subito da chi non sia proprietario dellimmobile costruito (a meno
che non si estenda la legittimazione attiva dellazione ex art. 1669 anche ai
soggetti non titolari di diritti reali sullimmobile, estensione che la sentenza
impugnata, facendo richiamo a Cass. 18 febbraio 1991 n. 1686, ha escluso, con affermazione
non censurata dalla ricorrente). Ma, in tal modo, si viene a creare nellordinamento,
come bene si e osservato in dottrina, "un vero e proprio vuoto di tutela",
perche si escludono alcuni danneggiati dallambito di applicazione
dellart. 2043 per effetto di una disposizione dettata dal legislatore per la
disciplina di un contratto, sede che non ne esclude una interpretazione estensiva ed
analogica, purche questa non comporti un restringimento della tutela posta dalla
norma fondamentale in tema di responsabilita extracontrattuale.
Ne il vuoto di tutela e escluso dalla considerazione,
espressa dalla Corte di appello, che la societa attrice, se non puo avvalersi
dellart. 2043 per ottenere il risarcimento dei danni subiti, avrebbe potuto proporre
azione contro il proprietario e custode dellimpianto di fognatura ex art. 2051 c.c..
A prescindere dallesame della fondatezza di tale affermazione (non rientrante nella
materia del contendere), va osservato che la titolarita di unazione
risarcitoria a regime speciale (caratterizzata dalloperare di presunzioni di colpa)
coesiste, in linea di principio, con la possibilita per il danneggiato di fondare la
propria azione sullart. 2043, rinunziando alle facilitazioni di prova poste a suo
favore dai regimi speciali, tenuto conto del principio della responsabilita solidale
dei piu soggetti ai quali il fatto dannoso sia imputabile (art. 2055 c.c.).
Nel caso di specie, la societa attrice ha dichiaratamente
proposto unazione di responsabilita ex art. 2043 c.c. (precisando,
nellatto di appello, i diversi tipi di danno alle cose subiti). Tale azione non
puo essere respinta per la ragione che la disposizione normativa invocata e
inapplicabile rispetto ad un evento dannoso che rientra tra quelli considerati
nellart. 1669 c.c., tanto piu che e stata contemporaneamente negata la
legittimazione della parte attrice ad esercitare lazione di
responsabilita attribuita da questultima.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di
cassazione.
Cosi deciso a Roma il 25 gennaio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 APR. 1999
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