>>Documenti >>Diritto Civile >>Cass. 07/04/99 n. 3338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRAMENTA 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO 103, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO POLLASTRI, che la difende, giusta delega in atti, ricorrente - contro IMPRESA KELROBERT IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. BAFFI 75, presso lo studio dell’avvocato SABINO ACCOMANDO, che la difende, giusta delega in atti, controricorrente - avverso la sentenza n. 3155/95 della Corte d’Appello di ROMA, emessa il 20/10/95 e depositata il 31/10/95 (r.g. 1810/93 + 2729/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO; udito l’Avvocato Sabino ACCOMANDO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 1986 la s.r.l. Ferramenta 2000, con esercizio commerciale in Roma, via Eschilo n. 91, conveniva davanti al Tribunale di Roma la s.r.l. Kelrobert, esponendo che il 31 gennaio 1986 detto locale era stato invaso dalle acque rigurgitanti della fognatura e che, in conseguenza di cio’, erano rimasti danneggiati le merci ed i materiali ivi contenuti e l’attivita’ commerciale era rimasta bloccata per piu’ giorni; eventi simili si erano verificati piu’ volte ed erano da attribuirsi al sistema di fognatura realizzato dalla societa’ convenuta costruttrice dell’immobile. La societa’ attrice chiedeva, percio’, il risarcimento dei danni e l’eliminazione dei vizi dell’opera.

La societa’ convenuta, costituendosi, deduceva la perfetta funzionalita’ dell’impianto, sostenendo che l’evento si era verificato a causa dell’eccezionale caduta di acqua piovana; eccepiva, altresi’, la prescrizione e la decadenza dell’azione per mancata tempestiva denunzia del vizio.

Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 22 dicembre 1992, rilevava che la societa’ attrice non era proprietaria dell’immobile allagato, che era stato acquistato da Claudio Sartarelli per alienazione fattane dalla societa’ convenuta; riteneva, percio’, che essa non aveva titolo per proporre istanze risarcitorie nei confronti del venditore (ex artt. 1490 e 1492 c.c.) o del costruttore (ex art. 1669 c.c.), potendo rivolgersi per il ristoro del danno lamentato al proprietario della cosa alla quale ricollegava il pregiudizio sofferto (ex art. 2051 c.c. ). Il Tribunale, di conseguenza, rigettava la domanda.

La societa’ r.l. Ferramenta 2000 proponeva appello, deducendo l’errata interpretazione della domanda ed affermando che essa aveva proposto azione di responsabilita’ ex art. 2043 c.c.. Costituitasi la societa’ r.l. Impresa Kelrobert Immobiliare, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 31 ottobre 1995, ha confermato la pronunzia di primo grado. La Corte ha affermato che la societa’ attrice - non essendo ne’ committente, ne’ acquirente, ne’ avente causa da costoro - era da ritenersi terzo e, come tale, non aveva azione diretta di responsabilita’ extracontrattuale contro la societa’ costruttrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., che e’ "norma derogatoria rispetto all’art. 2043 c.c. e con la stessa rimane inconciliabile rispetto al medesimo evento"; essa avrebbe potuto soltanto intentare azione contro il proprietario e custode dell’impianto ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Avverso la sentenza della Corte di appello la societa’ Ferramenta 2000 ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La societa’ Impresa Kelrobert Immobiliare ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente deduce la errata interpretazione della domanda e la conseguente falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Essa lamenta che la Corte di appello ha qualificato l’azione svolta come quella di responsabilita’ solidale ex art. 2055 c.c., mentre essa ha proposto un’azione di responsabilita’ aquiliana ex art. 2043 c.c. contro il costruttore senza richiami a responsabilita’ solidale, non avendo agito verso altri corresponsabili. Ne’ puo’ costituire deroga alla norma generale di cui all’art. 2043 c.c. l’esistenza di norme speciali nei riguardi del costruttore.

Con il secondo motivo la societa’ ricorrente deduce la violazione dell’art. 2043 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Essa sostiene che il terzo danneggiato, oltre a potere agire nei confronti del custode - proprietario dell’immobile ex art. 2051 c.c., puo’ avvalersi dell’art. 2043 c.c., citando anche, o soltanto, l’autore materiale del fatto (costruttore della fognatura), provandone la colpa. Soggiunge che, nei casi in cui non e’ possibile per il danneggiato esercitare l’azione ex art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore, "resta margine all’applicazione dell’art. 2043 c.c.". 2.- I due motivi di ricorso, strettamente connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati.

La ragione giustificativa della sentenza impugnata (al di la’ del richiamo all’art. 2055 c.c., non direttamente pertinente al thema decidendum) consiste nell’affermazione che la societa’ attrice non e’ legittimata all’esercizio dell’azione di responsabilita’ ex art. 1669 c.c. e percio’ non puo’ avvalersi neanche dell’azione ex art. 2043 c.c., poiche’ questa disposizione trova deroga nell’art. 1669 rispetto agli eventi dannosi considerati in quest’ultima disposizione. La Corte, percio’, ha respinto l’azione di responsabilita’ ex art. 2043 proposta dalla societa’ Ferramenta 2000, la quale, nell’atto di appello, non aveva contestato (ne’ contesta con il ricorso per cassazione) il proprio difetto di legittimazione attiva rispetto all’azione ex art. 1669, gia’ dichiarato dal Tribunale (non risultando essa proprietaria del locale danneggiato).

L’affermazione in diritto su cui e’ fondata la sentenza impugnata non puo’ essere condivisa.
La giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato nella responsabilita’ prevista dall’art. 1669 c.c., nonostante la collocazione di questa disposizione normativa nell’ambito del contratto di appalto, una ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale, essendo tale norma diretta a tutelare l’interesse, di carattere generale, alla conservazione e alla funzionalita’ degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata (in tal senso v., da ultimo, la sentenza 28 novembre 1998 n. 12106. Tale azione di responsabilita’ e’ stata, pertanto, estesa anche al di fuori del contratto di appalto ed e’ stata riconosciuta anche a favore dell’acquirente dell’immobile nei confronti del venditore - costruttore (v., di recente, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9853). L’esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilita’ non fa, pero’, venire meno l’applicabilita’ della norma generale dell’art. 2043 c.c. rispetto agli eventi indicati nell’art. 1669, almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste da quest’ultima norma. La natura di norma speciale dell’art. 1669 rispetto all’art. 2043 (qualche volta affermata da questa Corte; v. la sentenza 9 gennaio 1990 n. 8) presuppone l’astratta possibilita’ di applicazione delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l’applicabilita’ della norma generale.

Il difetto di legittimazione attiva all’azione di responsabilita’ ex art. 1699 non puo’ comportare, percio’, l’inesistenza dell’azione ex art. 2043, come ha affermato la sentenza impugnata, che ha, a proprio sostegno su tale punto, richiamato due sentenze di questa Corte di legittimita’ (la n. 3029/1978 e la n. 2415/1984, a cui puo’ aggiungersi la gia’ citata n. 8/1990), delle quali pero’ una (la n. 2415/1984) contiene in motivazione l’asserzione (ripresa dall’odierna ricorrente) secondo cui la configurazione come extracontrattuale della responsabilita’ prevista dall’art. 1669 lascia "margine all’applicazione dell’art. 2043.... nei casi, in genere, in cui non ricorrano le condizioni specificamente previste dall’art. 1669" (pur rientrando l’illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria nel tipo di quelli indicati in detta norma).

Quest’ultima tesi e’ coerente con le ragioni di fondo che hanno determinato la ormai costante interpretazione giurisprudenziale dell’art. 1669 come ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale, le quali consistono nell’offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una piu’ ampia tutela. Al contrario la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata crea un regime di responsabilita’ piu’ favorevole per i costruttori di edifici, perche’ esclude ogni forma di responsabilita’ in situazioni che potrebbero ricadere nell’ambito - in linea di principio illimitato - dell’art. 2043, come nel caso di danno prodottosi oltre il decennio dal "compimento" dell’opera (sempre che, ovviamente, il danneggiato provi la colpa del costruttore) ovvero nel caso di danno alle cose subito da chi non sia proprietario dell’immobile costruito (a meno che non si estenda la legittimazione attiva dell’azione ex art. 1669 anche ai soggetti non titolari di diritti reali sull’immobile, estensione che la sentenza impugnata, facendo richiamo a Cass. 18 febbraio 1991 n. 1686, ha escluso, con affermazione non censurata dalla ricorrente). Ma, in tal modo, si viene a creare nell’ordinamento, come bene si e’ osservato in dottrina, "un vero e proprio vuoto di tutela", perche’ si escludono alcuni danneggiati dall’ambito di applicazione dell’art. 2043 per effetto di una disposizione dettata dal legislatore per la disciplina di un contratto, sede che non ne esclude una interpretazione estensiva ed analogica, purche’ questa non comporti un restringimento della tutela posta dalla norma fondamentale in tema di responsabilita’ extracontrattuale.

Ne’ il vuoto di tutela e’ escluso dalla considerazione, espressa dalla Corte di appello, che la societa’ attrice, se non puo’ avvalersi dell’art. 2043 per ottenere il risarcimento dei danni subiti, avrebbe potuto proporre azione contro il proprietario e custode dell’impianto di fognatura ex art. 2051 c.c.. A prescindere dall’esame della fondatezza di tale affermazione (non rientrante nella materia del contendere), va osservato che la titolarita’ di un’azione risarcitoria a regime speciale (caratterizzata dall’operare di presunzioni di colpa) coesiste, in linea di principio, con la possibilita’ per il danneggiato di fondare la propria azione sull’art. 2043, rinunziando alle facilitazioni di prova poste a suo favore dai regimi speciali, tenuto conto del principio della responsabilita’ solidale dei piu’ soggetti ai quali il fatto dannoso sia imputabile (art. 2055 c.c.).

Nel caso di specie, la societa’ attrice ha dichiaratamente proposto un’azione di responsabilita’ ex art. 2043 c.c. (precisando, nell’atto di appello, i diversi tipi di danno alle cose subiti). Tale azione non puo’ essere respinta per la ragione che la disposizione normativa invocata e’ inapplicabile rispetto ad un evento dannoso che rientra tra quelli considerati nell’art. 1669 c.c., tanto piu’ che e’ stata contemporaneamente negata la   legittimazione della parte attrice ad esercitare l’azione di responsabilita’ attribuita da quest’ultima.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso a Roma il 25 gennaio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 APR. 1999