Cass. civ., sez. Lavoro, 19-05-2001 n. 6856
Xerox SpA c. Picardi
Pres. Santojanni M.
Rel. Spanò A.
P.M. Fedeli M. (parz. diff.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 giugno 1996, Picardi Elena conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Firenze la società Xerox S.p.A. al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell'assegnazione a nuove mansioni, considerate come dequalificanti, nonché la condanna della datrice di lavoro a ripristinare il precedente incarico o altro equivalente.
Il Giudice adito, con sentenza n. 382/97 in data 25 febbraio-11 marzo 1997, respingeva la domanda.
Interponeva appello la Picardi, limitatamente alla valutazione delle mansioni a lei assegnate dal giorno 8 marzo 1996, e in esito il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 309/98 emessa in data 7-14 ottobre 1998, accoglieva in parte il gravame dichiarando l'obbligo della Xerox S.p.A. di adibire la lavoratrice alle mansioni svolte sino alla data sopra indicata o ad altre equivalenti. Per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione osservando che la riorganizzazione dei compiti affidati alla Picardi era stata effettuata con limitazione delle pregresse funzioni, in particolare con eliminazione dei contatti diretti con la clientela. Osservava ancora che il contatto telefonico, cui era stata addetta la ricorrente, costituiva un'attività preliminare, dovendo ad essa far seguito una visita diretta da parte di altro venditore, mentre la professionalità dell'addetto alle vendite trovava la sua migliore attuazione proprio nel contatto personale.
Avverso la sentenza, notificata in data 16 ottobre 1998, propone ricorso per cassazione la società Xerox S.p.A. con atto notificato in data 14 dicembre 1998 e deduce un unico articolato motivo.
Picardi Elena resiste con controricorso notificato in data 28 dicembre 1998 e propone ricorso incidentale condizionato, con un solo motivo.
La società Xerox S.p.A. deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc.
Con l'unico complesso mezzo del ricorso principale si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cc e dell'art. 112 cpc nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto di motivazione.
Si afferma che il Tribunale non avrebbe considerato le ragioni svolte dalla datrice di lavoro nel senso che la vendita a mezzo telefono aveva lo stesso contenuto professionale di quella mediante contatto diretto, posto che, salve le diverse modalità operative, la fascia di clientela affidata non era mutata.
Si lamenta la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine a specifica doglianza difensiva nel senso che il contratto, "a parte che c'è il fax", può concludersi anche per telefono e "resta fuori la parte più burocratica (modulistica) ...stiamo parlando ...di macchine standard a condizioni standard con varianti limitate".
Si sostiene che il Collegio di merito ha valorizzato considerazioni neppure svolte dalla ricorrente in atto di appello, in particolare l'abolizione degli inviti della Picardi alle riunioni di vendita, la soppressione del suo codice personale per le provvigioni, la circostanza di un controllo ispettivo limitato alla quantità dei clienti contattati.
Si osserva che rientra nell'ambito di una scelta imprenditoriale l'introduzione di un sistema di vendita fondato sul contatto telefonico anziché su quello personale, non potendosi vietare l'introduzione di un sistema di televendita che prescinda dal contatto diretto col cliente.
Le censure così svolte, con le quali si cerca di introdurre in sede di legittimità una non consentita ulteriore valutazione di circostanze già considerate dal giudice di merito, non appaiono fondate.
Il Tribunale in effetti ha svolto un'argomentazione del tutto coerente nel senso che la ricorrente, adibita alla televendita, conservava una "titolarità astratta di prerogative negoziali, sempre però rimesse all'esecuzione pratica di un vero e proprio venditore".
La ricorrente censura tale affermazione ricordando che esiste il fax e al di fuori della televendita rimane solamente la parte "più burocratica" ovvero la compilazione della modulistica.
Tali rilievi non sono peraltro pertinenti: invero la società ricorrente, pur richiamando la possibilità di far ricorso al fax, non afferma che i contratti potevano essere conclusi direttamente dalla Picardi con tale strumento e non spiega per qual motivo era stata comunque conservata una "parte più burocratica", afferente alla compilazione dei moduli. Non vengono infatti indicate le ragioni per cui dovrebbe sussistere una graduatoria negli adempimenti "burocratici" e soprattutto non si afferma che in concreto la Picardi aveva ricevuto disposizioni nel senso di concludere il contratto con lo scambio di fax e neppure si illustrano le ragioni per cui veniva inviato un venditore per compilare i moduli necessari, quando il fax (per tacere del servizio postale) ben può essere usato per trasmettere formulari e riceverli in restituzione con tutte le aggiunte e sottoscrizioni del caso.
Il Tribunale ha argomentato nel senso che la conservazione della figura del venditore che contatta il cliente e raccoglie la sottoscrizione dello stesso su formulari predisposti (che peraltro consentono, secondo quanto afferma la stessa ricorrente, "varianti limitate") confina i compiti dell'addetto alla televendita nell'ambito di un'attività preliminare e tale valutazione appare coerente nel suo argomentare intrinseco e viene se mai rafforzata dalle considerazioni svolte dalla ricorrente, la quale non afferma in alcun luogo del pur diffuso atto introduttivo del giudizio di legittimità che la regola era nel senso della conclusione del contratto col semplice contatto a distanza e la compilazione del modulo (incombente del quale in tal caso non si comprenderebbero le finalità) era un di più, privo di effettivo contenuto.
Risultando pienamente accettabili le premesse assunte dal Tribunale, diviene incensurabile in sede di legittimità la conclusione accolta nel senso che la sottrazione al contatto diretto con la clientela, fase in cui il contratto viene effettivamente stipulato, comporta un effettivo demansionamento poiché la conclusione dell'affare rimane pur sempre demandata a colui che avvicina il cliente e ne riceve la formale proposta su modulo appositamente predisposto mentre i preventivi contatti telefonici possono agevolare la fase successiva, non certo esser considerati ad essa equivalenti.
Non pertinenti risultano quindi le affermazioni che il Tribunale avrebbe in sostanza vietato di far ricorso a strumenti più avanzati di vendita poiché la comunicazione telefonica, nella realtà accertata dal Collegio di merito, lungi dal rappresentare un diverso sistema di conclusione dei contratti, diviene un mero strumento di contatto col cliente, con finalità esclusivamente preparatorie.
Nell'ambito di tale realtà accertata dal giudice di merito, del tutto corretta appare l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione, peraltro evidentemente richiamati ad abundantiam, come il controllo ispettivo limitato al numero di contatti telefonici e non anche all'entità delle vendite concluse, per le quali evidentemente è determinante l'apporto di colui che prende diretto contatto con il cliente.
E' il caso di osservare che tale circostanza, come pure le altre attinenti all'esclusione della Picardi dalle riunioni di vendita ed alla soppressione di un codice personale per le provvigioni, non vengono smentite e neppure spiegate in alcun modo dalla ricorrente, la quale si limita a porre in rilievo la mancata allegazione delle stesse nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello, senza considerare che trattasi di meri dati di fatto comunque a conoscenza del giudice di merito, non certo per scienza privata, la cui valorizzazione ad opera della parte integra una mera difesa, non certo una formale domanda o eccezione.
Corretto è quindi il richiamo operato dal giudice ai dati stessi poiché l'indicazione di elementi che corroborano la ricostruzione effettuata, di per sé già sorretta adeguatamente da altre argomentazioni, vale non tanto a indurre altre ragioni a favore quanto a evidenziare che non ve ne sono in contrario.
Conclusivamente il ricorso principale va rigettato.
Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato col quale si ripropongono le deduzioni testimoniali relative alla mancata percezione di provvigioni in relazione alle nuove modalità operative e si insiste per l'ammissione di tali incombenti per il caso che non appaia sufficiente il materiale probatorio acquisito, secondo la valutazione operata dal Tribunale.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 23.000, oltre a lire 4.000.000 per onorario.