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Sentenza n. 21499 del 23/09 -
12/11/2004
(Sezioni Unite Civili - Presidente V. Carbone -
Relatore A. Criscuolo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 dicembre 1989 il fallimento della società
De Paola & Scotti di De Paola Luigi s. n. c. convenne in giudizio davanti al
Tribunale di Roma la società LUMA s. n. c., dichiarando che, quando De Paola e
Scotti s. n. c. era ancora in bonis, aveva concluso con la convenuta un
contratto di appalto relativo all'esecuzione di opere di ristrutturazione,
concernenti un immobile destinato a pensione situato in Roma. Aggîunse che i
lavori erano stati portati a compimento entro il termine stabilito, ma che
l'appaltatrice non aveva ottenuto il pagamento del corrispettivo. Pertanto,
chiese la condanna della. convenuta al pagamento della somma complessiva di lire
144.700.000=, con interessi e rivalutazione, per la dedotta causale.
LUMA s. n. c. contestò la fondatezza della pretesa azionata, sostenendo
che i lavori eseguiti erano incompleti ed affetti da vizi. Chiese quindi, in via
riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della società
appaltatrice, con condanna della medesima al risarcimento dei danni. In ogni
caso formulò istanza di compensazione tra la propria posizione creditoria e
quella rivendicata dall'attore.
All'esito dell'istruzione il Tribunale
di Roma, con sentenza del 29 luglio 1997, dichiarò l'improcedibilità del
giudizio nei modi ordinari, perché destinato ad essere trattato col rito
speciale di cui all'art. 52 L. F.
Tale pronunzia, a seguito di gravame
del fallimento (il quale aveva sostenuto che i primi giudici avrebbero dovuto
decidere sulla domanda principale e rimettere al tribunale fallimentare la
cognizione in ordine alla riconvenzionale), fu confermata dalla Corte di appello
di Roma con sentenza depositata il 6 marzo 2001. La Corte territoriale considerò
che le due domande (principale e riconvenzionale), strettamente connesse, non
potevano essere sottoposte all'esame di giudici diversi e che l'inderogabile
competenza del giudice fallimentare sulla pretesa di condanna del fallimento,
proposta dalla società convenuta, comportava necessariamente l'applicazione del
rito speciale all'intera controversia, mentre l'art. 40 c. p. c., invocato
dall'appellante, riguardava cause autonome che, per ragioni di connessione,
potevano essere decise in un solo processo, laddove nella specie la causa era
soltanto una.
Avverso la suddetta sentenza - che non risulta notificata -
il fallimento De Paola & Scotti di De Paola Luigi s. n. c., in persona del
curatore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,
illustrato con due memorie.
LUMA s.a.s. di Giovanni Marras (già Luma
s.n.c. di Marras G. ed A.), in persona dell'amministratore unico, ha resistito
con controricorso e, in via incidentale e "gradata", ha spiegato ricorso
incidentale avverso la decisione della Corte territoriale, "nella parte in cui i
giudici di merito hanno omesso di statuire in ordine alla richiesta risarcitoria
formulata dalla resistente Luma in danno del fallimento ricorrente in merito ai
denunziati vizi e difetti dell'opera per violazione e falsa applicazione delle
norme di legge relative alla valutazione della prova acquisita ai processo"
(controricorso, pag. 4).
La prima sezione civile di questa Corte, cui la
causa era stata assegnata, con ordinanza n. 10294 del 2003 ha osservato che
sulla questione posta dal fallimento ricorrente (secondo cui la regola del
simultaneus processus, e quindi della translatio delle due cause
inscindibilmente connesse dinanzi al giudice munito di competenza inderogabile
in ordine ad una di esse, non troverebbe applicazione qualora vi sia conflitto
tra due competenze del pari inderogabili, dovendo le due cause in tali ipotesi
essere necessariamente separate) si era registrato per lungo tempo un
orientamento costante di questa Corte. Infatti, si era affermato che "qualora
nel giudizio promosso dal curatore fallimentare per il recupero di un credito
contrattuale del fallito il convenuto, invocando contrapposte ragioni derivanti
dal medesimo contratto, proponga domanda riconvenzionale diretta
all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, ai fini del
concorso fallimentare entrambe le pretese, inscindibilmente devolute alla
cognizione di un unico giudice (art. 36 c. p. c.), vanno trasferite, su
iniziativa spettante tanto all'una che all'altra parte, nella sede concorsuale
del procedimento di accertamento e verificazione dello stato passivo, tenuto
conto che solo in tale sede, secondo i principi fissati dall'art. 52 L. F., è
ammissibile la costituzione di un titolo creditorio nei confronti della
massa.
Se poi l'indicato procedimento si concluda evidenziando un saldo
attivo in favore del fallimento, e quindi con il rigetto della domanda di
ammissione al passivo contenuta in quella riconvenzionale, resta onere del
curatore di agire in sede ordinaria per conseguire l'accertamento del relativo
credito e la condanna della controparte al pagamento".
La menzionata
ordinanza ha proseguito rilevando che dal suddetto consolidato orientamento si
era consapevolmente discostata una pronunzia della stessa prima sezione civile
di questa Corte (Cass., 10 gennaio 2003, n. 148), con l'affermazione del
seguente principio di diritto: "Ove il debitore convenuto in un giudizio
ordinario promosso dal curatore del fallimento creditore proponga domanda
riconvenzionale per la quale opera il rito speciale dell'accertamento del
passivo, l'intero processo non deve essere trasferito in sede fallimentare, ma
il giudice adito dal curatore in via ordinaria deve trattenere e decidere la
domanda principale, previa separazione dei giudizi, salva la sospensione per
pregiudizialità".
Così individuati i termini del contrasto, e dopo avere
illustrato le ragioni giuridiche prospettate a sostegno delle diverse tesi,
l'ordinanza ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per
l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.
La causa,
quindi, è stata assegnata alle sezioni unite civili di questa Corte ed è stata
chiamata all'odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti
contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c. p.
c.
2. La resistente, nel controricorso, ha addotto
l'inammissibilità del ricorso principale, perché con esso sarebbero state
riproposte "le medesime argomentazioni formulate nel giudizio di primo grado e
di appello, già esaminate e rigettate dai giudici di merito perché ritenute
inammissibili .... e comunque fatte oggetto di numerose precedenti pronunzie da
parte della ecc.ma Corte anche ed addirittura a sezioni unite" (controricorso,
pag. 4).
L'assunto non ha fondamento, perché la trattazione nei gradi di
merito delle medesime questioni e l'esistenza di precedenti in senso contrario
alle tesi propugnate dal ricorrente non incidono sull'ammissibilità del ricorso
per cassazione, i cui motivi sono diretti ad individuare (asseriti) errori di
diritto o vizi logici della decisione impugnata, il che postula per l'appunto la
verifica del percorso argomentativo seguito dalla decisione medesima.
Con l'unico mezzo di cassazione il fallimento ricorrente denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 L. F., nonché dell'art. 36
c. p. c., e motivazione insufficiente, in relazione all'art. 360, primo comma,
n. 3 e 5, c. p. c.
La sentenza impugnata avrebbe dichiarato
improcedibili sia la domanda riconvenzionale proposta da LUMA s.n.c. sia la
domanda principale proposta dal medesimo fallimento, così adeguandosi alla
tradizionale giurisprudenza di questa Corte, costante nell'affermare che,
qualora contro la pretesa di un fallimento, che agisca per il recupero di un
credito del fallito, sia formulata dal convenuto domanda riconvenzionale diretta
all'accertamento nei confronti del fallimento di una contrapposta ragione
creditoria derivante dal medesimo contratto, entrambe le pretese, ai fini del
concorso fallimentare inscindibilmente devolute alla cognizione di un unico
giudice, devono essere trasferite nella sede concorsuale di accertamento e
verifica dello stato passivo, che è l'unica sede nella quale il legislatore ha
consentito la costituzione di un credito nei confronti della massa.
Questo orientamento, tuttavia, meriterebbe una revisione.
Esso
sarebbe fondato su due pilastri: da un lato, il principio dettato dall'art. 36
c. p. c., alla stregua del quale, quando il convenuto, nel resistere ad una
domanda contro di lui avanzata, invocando opposte ragioni di credito derivanti
dal medesimo rapporto obbligatorio proponga domanda riconvenzionale (in senso
proprio), diretta non soltanto a paralizzare la domanda dell'attore ma anche ad
ottenere una pronuncia di accertamento della sua opposta pretesa, entrambe le
domande devono essere devolute alla cognizione di un unico giudice, sicché,
quando la competenza a conoscere della riconvenzionale sia inderogabilmente
devoluta ad un giudice diverso da quello adito dall'attore, entrambe le domande
vanno portate dinanzi al giudice competente per la riconvenzionale stessa;
dall'altro la regola secondo cui la pretesa, concretizzata nella domanda di
pagamento di una certa somma nei confronti del fallimento, deve essere fatta
valere soltanto nelle forme e nella sede previste per l'accertamento del
passivo, perché il titolo creditorio giudiziale nei confronti del fallimento si
può formare soltanto in quella sede.
In linea di principio, le azioni
esercitate dalla curatela per realizzare i diritti di credito del fallito (non
derivanti dal fallimento ma già presenti nel patrimonio del fallito stesso al
momento dell'accertamento dello stato di crisi) non sarebbero sottratte alle
ordinarie regole di competenza e dovrebbero svolgersi dinanzi al loro giudice
naturale, cioè dinanzi al giudice la cui competenza è fissata dalle ordinarie
regole del codice di procedura. E la fondatezza della regola concernente la
necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario (il tribunale
fallimentare) di tutte le azioni dirette a far valere diritti verso il
fallimento ed a partecipare al concorso, con disciplina affidata ad un rito
inderogabile e peculiare, non potrebbe essere messa in discussione, in quanto il
sistema della legge fallimentare non consentirebbe opzioni diverse.
Pertanto la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto in un
giudizio introdotto dal fallimento per far valere un credito del fallito, e
mirante ad ottenere un titolo giudiziale verso il fallimento stesso, sarebbe
certamente improcedibile.
Questa conclusione, però, non dovrebbe
necessariamente comportare l'attrazione in sede fallimentare della pretesa fatta
valere in via principale dalla curatela, come invece ritenuto dalla tradizionale
giurisprudenza di questa Corte. Quell'attrazione, infatti, realizzerebbe un
evidente "strappo" al sistema complessivo della legge fallimentare ed alle
regole che lo governano e, al contempo, costituirebbe una deviazione dal
principio di precostituzione del giudice.
Inoltre, la richiamata
giurisprudenza disegnerebbe un percorso procedimentale, ai fini della
prosecuzione del giudizio, in aperto contrasto con altri principi cardine della
legge fallimentare.
Infatti, secondo l'insegnamento di queste sezioni
unite (sentenza n. 3878 del 1979), la dichiarazione d'improcedibilità di
entrambe le azioni - principale e riconvenzionale - dovrebbe comportare il
trasferimento dell'una e dell'altra in sede fallimentare, nelle forme e nei modi
dettati per l'accertamento del passivo. Si tratterebbe, in definitiva, di una
sorta di "riassunzione" delle due cause inscindibilmente connesse dinanzi al
giudice funzionalmente competente.
Secondo la citata sentenza del 1979
il trasferimento del processo potrebbe avvenire su iniziativa di entrambe le
parti, e tale iniziativa potrebbe essere assunta anche dal curatore con ricorso
al giudice delegato nella sede di cui all'art. 101 c.p.c. Ma detta operazione si
porrebbe in contrasto sia con la regola secondo cui la curatela non è
legittimata - salvo casi eccezionali (art. 102 L. F.) - a chiedere la
modificazione dello stato passivo, sia con la regola generale secondo cui la
curatela non avrebbe il potere di chiedere d'ufficio, o comunque di propria
iniziativa, l'accoglimento o il rigetto di una domanda di ammissione al passivo.
Il ricorrente prosegue osservando che utili indicazioni per pervenire ad
una soluzione più appagante del problema potrebbero trarsi dai principi
affermati da questa Corte per i casi nei quali una domanda riconvenzionale sia
proposta con opposizione a decreto ingiuntivo (casi in cui è stata affermata la
necessità di separazione dei giudizi, considerando, da un lato, la competenza
funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e,
dall'altro, l'esigenza imprescindibile che il credito dedotto in riconvenzionale
40 dall'opponente sia vagliato in sede fallimentare).
Peraltro anche in
altre fattispecie questa Corte avrebbe ritenuto che la competenza per
connessione non opera in presenza di due diverse competenze per materia.
Pertanto la regola di cui all'art. 36 c. p. c. non si applicherebbe nei
casi in cui vi sia conflitto tra due competenze del pari inderogabili. Inoltre,
l'applicazione di tale regola in tutti i casi in cui sia proposta una domanda
riconvenzionale finirebbe per attribuire al giudice fallimentare una competenza
che non gli appartiene. Il rito fallimentare dovrebbe applicarsi in quanto la
domanda azionata con quel rito sia proposta nei confronti di un fallimento ed al
fine di ottenere la partecipazione al concorso. E, se è vero che il rito
fallimentare è esclusivo, tale esclusività dovrebbe essere intesa sia come
cognizione esclusiva in ordine a tutte le domande correlate all'accertamento del
passivo, sia come impossibilità di adottare quel rito per conoscere di domande
non funzionali a tale accertamento e alla costituzione di un titolo nei
confronti della massa.
Elementi decisivi per una revisione
dell'orientamento fissato con la sentenza n. 3878 del 1979 sarebbero desumibili
dalla più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limiti di
proponibilità delle domande riconvenzionali da parte della curatela, cioè da
quella giurisprudenza formatasi in tema di riconvenzionale c.d. acquisitiva.
Richiamata tale giurisprudenza (Cass., 21 maggio 1979, n. 2910; 15
aprile 1995, n. 4300; 1 agosto 1996, n. 6936; 14 gennaio 1998, n. 255; 22
gennaio 1998, n. 559; 2 aprile 1999, n. 3151), il ricorrente afferma che da essa
andrebbero tratti i seguenti principi: a) il procedimento di accertamento del
credito, ai fini della sua ammissione al passivo fallimentare, è caratterizzato
da una peculiare specialità del rito, essendo soggetto alle specifiche forme e
cadenze di cui agli artt. 92 e ss. L. F.; b) tale rito è connotato da uno scopo
tipico, costituito dalla verifica e dall'accertamento del passivo fallimentare;
c) esso ha carattere esclusivo, nel senso che la partecipazione al concorso può
essere accertata soltanto con quel procedimento; d) esclusività e specialità del
rito sono poste in funzione dello scopo tipico assegnato al procedimento, nel
duplice senso che lo scopo tipico può essere conseguito soltanto con quel rito e
che esso è dettato soltanto in relazione allo scopo tipico di ottenere una
pronuncia che accerti il diritto al concorso; e) il giudice fallimentare
(giudice delegato o tribunale in sede di opposizione al passivo o d'insinuazione
tardiva) non ha il potere di emettere pronunzie di condanna nei confronti di un
terzo, perché queste sono estranee all'accertamento del passivo o del diritto al
concorso.
Sulla base di tali principi non sarebbe possibile sottrarre
alla sede naturale (il giudizio ordinario) le domande proposte dal fallimento
per ottenere la condanna del terzo (debitore o coobbligato), sia perché esse non
potrebbero essere trattate e decise con il rito speciale ed esclusivo
dell'accertamento del passivo, sia perché il giudice fallimentare sarebbe
carente del potere di decidere su tali domande.
Pertanto, mentre la
domanda riconvenzionale diretta a fax valere un credito nei confronti della
massa, e proposta nella sede ordinaria, andrebbe dichiarata inammissibile o
improcedibile, la domanda proposta dal fallimento nei confronti del terzo,
previa separazione delle due domande, dovrebbe essere trattata e decisa dal suo
giudice naturale, adito dal fallimento.
La sentenza impugnata non si
sarebbe attenuta ai suddetti principi e, quindi, andrebbe cassata.
4. Il mezzo di cassazione ora riassunto pone la
questione sulla quale, a seguito della citata sentenza n. 148 del 2043, è
insorto il contrasto che ha indotto la prima sezione civile di questa Corte a
rimettere la questione medesima all'esame delle sezioni unite.
Come
l'ordinanza di rimessione rileva, sul punto l'orientamento di questa Corte è
rimasto a lungo fermo, consolidandosi sul principio che qualora, nel giudizio
promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il
convenuto, invocando contrapposte ragioni derivanti dal medesimo contratto,
proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito
nei confronti del fallimento, ai fini del concorso fallimentare entrambe le
pretese - inscindibilmente devolute alla cognizione di un unico giudice (art. 36
c. p. c.) - vanno trasferite, su iniziativa spettante all'una o all'altra parte,
nella sede concorsuale del procedimento di accertamento e verificazione dello
stato passivo, tenuto conto del fatto che soltanto in tale sede - secondo i
principi fissati dall'art. 52 della legge fallimentare (d'ora in avanti L. F.) -
è ammissibile la formazione di un titolo creditorio nei confronti della massa.
Peraltro, se l'indicato procedimento si concluda ponendo in evidenza un saldo
attivo nei confronti del fallito - e, quindi, col rigetto della domanda di
ammissione al passivo contenuta in quella riconvenzionale - resta onere del
curatore agire nella sede della cognizione ordinaria per conseguire
l'accertamento del relativo credito e la condanna della controparte al pagamento
(cfr., ex multis, Cass., 15 febbraio 1967, n. 374; 26 aprile 1977, n. 1568; 16
febbraio 1978, n. 723; 3 luglio 1979, n. 3730; Cass., sez. un., 6 luglio 1979 n.
3878; Cass., 17 febbraio 1982, n. 998; 21 febbraio 1983, n. 1302; 21 maggio
1984, n. 3113; 12 settembre 1984, n. 4791; 11 dicembre 1987, n. 9174; 13 giugno
1991, n. 6713; 9 ottobre 1992, n. 11021; 9 aprile 1997, n. 3068; 13 dicembre
1999, n. 13944; 16 giugno 2000, n. 8231; 26 luglio 2000, n. 9801; 14 dicembre
2000, n. 15779; 19 aprile 2002, n. 5725).
Tale indirizzo, che trova il
suo principale punto di riferimento nella citata pronunzia delle S. U. n. 3878
del 1979, riflette l'esigenza - come nota l'ordinanza di rimessione - di
contemperare i principi generali del processo civile con le regole del
fallimento, al fine di conseguire (nel segno della concentrazione delle domande)
una soluzione unitaria delle controversie, così realizzando il simultaneus
processus.
Esso è affidato alle seguenti linee argomentative (v.
sentenza da ultimo richiamata):
a) nell'ipotesi di unico rapporto
contrattuale, in relazione al quale si deve pronunciare su una domanda
principale e su una domanda riconvenzionale derivante dal titolo dedotto in
giudizio dall'attore (art. 36 c. p. c.) allo scopo di ottenere una pronunzia
opponibile in sede concorsuale, si tratta di stabilire se la domanda principale
e la domanda riconvenzionale possano essere esaminate nella sede dell'ordinario
giudizio di cognizione promosso dall'attore, oppure se entrambe (o,
eventualmente, una di esse) debbano essere esaminate nella sede concorsuale;
b) in tali ipotesi non si può, in primo luogo, dubitare che, siccome la
decisione della controversia dipende dall'esame di un unico rapporto
contrattuale e dalla valutazione di pretese reciproche e tra loro intimamente
connesse tutte derivanti da quel rapporto, l'intera causa debba essere in modo
unitario attribuita alla cognizione di un unico giudice nell'ambito di un
medesimo processo, come del resto l'art. 36 del c. p. c. dispone;
c) la
sede processuale non può essere quella della cognizione ordinaria, perché la
domanda della curatela viene ad essere inserita, in seguito alla proposizione
della domanda riconvenzionale, in un contesto che sfugge a quella sede. Infatti,
la pronunzia emessa dal giudice della cognizione ordinaria si tradurrebbe in una
decisione suscettibile di costituire cosa giudicata nei confronti della curatela
rendendo così possibile, in tema di accertamento del passivo fallimentare, la
creazione di un titolo utilizzabile dal creditore in sede concorsuale ad opera
di un giudice diverso da quello della verifica. In tal modo si realizzerebbe
l'ipotesi, del tutto contraria ai principi del diritto concorsuale, di un titolo
di partecipazione al concorso formatosi in contraddittorio col curatore ma
nell'assenza degli altri creditore concorrenti, al di fuori del processo
fallimentare, con conseguente elusione del precetto dettato dall'art. 52 L. F.,
alla stregua del quale chiunque voglia costituirsi un titolo siffatto durante il
fallimento deve sottoporsi alla verifica del credito nelle forme prescritte
dagli artt. 93 e ss. della detta legge;
d) va affermato, dunque, che
quando al curatore, agente per il recupero del credito di un fallito, venga
opposta una domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere il pagamento di somma
che si assume dovuta dal fallito) finalizzata alla partecipazione al concorso,
tale domanda è materia di competenza del giudice investito della verifica del
passivo fallimentare e deve essere esaminata - nel contesto unitario delle
contrapposte pretese - da tale giudice, nella cui cognizione ricade l'intera
materia controversa;
e) il credito preteso dal curatore in dipendenza
del medesimo contratto (cui si ricollega anche la domanda riconvenzionale) non è
materia di una causa autonoma perché, a differenza di quanto accade nel caso
dell'eccezione di compensazione, non trae titolo da un distinto rapporto ed
appartiene ad un tema unitario, sicché l'accertamento di quel credito altro non
é che uno dei momenti della complessa indagine necessaria per l'esame della
domanda di ammissione al passivo;
î) se tale indagine si conclude con
l'accertamento di un saldo attivo a favore dell'attore in riconvenzionale, il
giudice delegato dovrebbe emettere un provvedimento di ammissione del relativo
credito al passivo, se invece l'indagine medesima pone in evidenza un saldo
attivo a favore del fallito lo stesso giudice dovrebbe rigettare la domanda di
ammissione, con l'eventualità dell'opposizione del creditore allo stato passivo
oppure, in mancanza di opposizione, con l'onere del curatore di adire la sede
ordinaria per ottenere l'accertamento del residuo credito del fallito e la
conseguente condanna della controparte al pagamento;
g) qualora l'attore
in riconvenzionale si astenga dal trasferire tale domanda nella sede concorsuale
mediante istanza di ammissione al passivo del relativo credito, si deve
escludere che la situazione processuale possa rischiare l'immobilità quanto al
credito azionato dalla curatela. Vero è, infatti, che davanti al giudice
delegato la posizione di parte attiva spetta per principio al creditore istante
e che manca una norma espressa la quale preveda atti d'impulso processuale, in
quella sede, da parte del curatore. Ma l'opportuno coordinamento del sistema
speciale del processo concorsuale con quello generale del codice di rito
consente di ritenere che anche il curatore possa riattivare il processo, essendo
pacifico che la translatio iudicii presso il giudice dichiarato competente possa
avvenire per iniziativa di entrambe le parti, sicché il detto curatore ben può
assumere tale iniziativa con ricorso al giudice delegato (anche) nella sede di
cui all'ari. 101 L. F., chiedendo che il detto giudice, esaminate le
contrapposte pretese, rigetti quella dell'altra parte, disponga l'inizio della
fase istruttoria e, all'esito di essa, rimetta la causa al Tribunale che
deciderà su entrambe le pretese con ampiezza di poteri di cognizione e di
decisione. In tal modo l'intera controversia viene ad essere devoluta alla
cognizione del tribunale investito della procedura concorsuale, nel rispetto dei
principi inderogabili della legge fallimentare ed in armonia con quelli posti
dall'art. 36 c. p. c. in tema di domande riconvenzionali.
5. Dal costante indirizzo ora riassunto si è
consapevolmente 19 discostata la sentenza 10 gennaio 2003, n. 148.
Il
percorso argomentativo di tale pronunzia si articola sulle seguenti
proposizioni:
a) La regola del simultaneus processus, posta dall'art. 36
c. p. c., si configura come disciplina del processo allorché sia in gioco,
riguardo alla domanda riconvenzionale, una diversa competenza, che resta
"modificata" con l'applicazione della regola suddetta, sottraendo la cognizione
della domanda riconvenzionale al giudice che avrebbe dovuto conoscerne per
ragioni di competenza per territorio derogabile;
b) alla norma dettata
dall'art. 36 c. p. c. è estranea, nel senso che non vi riceve disciplina,
l'ipotesi nella quale la domanda riconvenzionale sia soggetta ad un rito diverso
rispetto a quello (per esempio, ordinario) in base al quale fu proposta la
domanda principale;
c) nella fattispecie non trova applicazione il
disposto dell'art. 40 c. p. c. (nel testo, attualmente in vigore, novellato
dalla legge n. 353 del 1990), che a sua volta è nonna regolatrice della
competenza (anche in relazione all'interferenza di un rito speciale con il rito
ordinario) per i casi di connessione ed ha stabilito che:
1) prevale il
rito ordinario su quello speciale (fatta eccezione per le cause rientranti tra
quelle indicate negli artt. 409 e 442 c. p. c.);
2) la diversità di rito
non ostacola il simultaneus processus nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35
e 36 c. p. c. (la norma, peraltro, sarebbe destinata ad operare in presenza di
competenze derogabili e, qualora ad essa si volesse fare riferimento, se ne
dovrebbe desumere l'esistenza di un impedimento all'attrazione di entrambe le
cause nel rito speciale); d) neppure può essere utilmente invocato il disposto
dell'art. 24 L. F. perché, nel caso esaminato dalla sentenza de u a, "non è in
gioco una questione di competenza tra fori diversi (tutto risolvendosi in
termini di eventuale vis attractiva all'interno del medesimo Tribunale di
Roma)"; e) se è vero che, con riguardo alla domanda proposta contro la curatela,
si pone non già una questione di competenza bensì di interferenza con il rito
speciale dell'accertamento del passivo, cui la legge fallimentare sottopone la
domanda riconvenzionale, il citato art. 35 c. p. c. non è destinato a trovare
diretta e necessaria applicazione, sicché la dichiarazione d'improcedibilità
della domanda (principale) della curatela richiederebbe un fondamento normativo
diverso, che non è dato rinvenire; f) inoltre, il trasferimento dell'intera
causa (alla sede fallimentare) non può avvenire attraverso il mezzo tecnico
della riassunzione (art. 50 c. p. c.), che risulterebbe improprio rispetto al
tenore della pronuncia del giudice adito (di improcedibilità-improponibilità
delle domande) ed estraneo al sistema della procedura fallimentare;
g)
pertanto il trasferimento si dovrebbe attuare mediante nuova proposizione della
domanda davanti al giudice delegato e ciò potrebbe avvenire ad opera del
presunto creditore ma non ad opera del curatore, non essendo utilizzabile il
mezzo tecnico della translatio iudicii e non essendo conforme al sistema della
legge fallimentare l'assegnazione al detto curatore di un ruolo attivo nel
procedimento di verifica dei crediti di cui agli artt. 93 e ss. di quella legge;
h) in definitiva, il principio da applicare nella fattispecie è quello
della separazione delle cause, restando quella principale instaurata dinanzi al
giudice per essa competente, adito dal curatore, e ciò sulla base della
considerazione che il principio del simultaneus processus non può derogare al
rito fallimentare, né può (al di fuori dell'ipotesi dell'art. 36 c. p. c.)
sottrarre la domanda principale al giudice per essa naturalmente competente, per
devolverla al giudice fallimentare con travisamento della struttura logica del
sistema concorsuale.
5.1. Dopo la sentenza n. 148 del
2003 (ora riassunta), anche la sentenza 23 aprile 2003, n. 6475 si è discostata
dall'orientamento maggioritario sopra indicato.
Essa ha affermato, in
primo luogo, che le questioni concernenti il giudice innanzi al quale deve
essere introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore sottoposto
a fallimento sono questioni attinenti al rito, ancorché formulate in modo
improprio esclusivamente in termini di competenza. Ha quindi aggiunto che,
stante il carattere prevalente di tali questioni di rito, qualora venga
formulata una domanda diretta a far valere nelle forme del giudizio ordinario
una pretesa soggetta a procedura concorsuale (anche tramite proposizione di una
riconvenzionale), il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità o
improponibilità della domanda stessa, in quanto proposta secondo un rito diverso
da quello stabilito come necessario dalla legge che disciplina la procedura in
questione e, pertanto, inidonea a consentire l'emanazione di una decisione di
merito. Infatti, la proposizione dell'azione in una sede diversa da quella
prevista come necessaria ed obbligatoria dalla legge sul concorso, e con un rito
differente, non consente di raggiungere il risultato perseguito da chi ha
proposto la domanda. L'inammissibilità di questa va pronunciata prima e
indipendentemente dal rilievo dell'eventuale incompetenza, trattandosi di una
exceptio litis ingressum impediens concettualmente distinta da un'eccezione
d'incompetenza e preliminare rispetto a quest'ultima, con la conseguenza (tra
l'altro) che la relativa questione non soggiace alla preclusione prevista
dall'art. 38 c. p. c. (testo vigente) e può essere eccepita o rilevata d'ufficio
in ogni stato e grado del giudizio.
6. Il collegio non
sottovaluta lo spessore dell'esigenza di concentrazione delle domande, in guisa
da consentire una soluzione unitaria della controversia, di cui l'orientamento
maggioritario fino ad oggi seguito è espressione. Ritiene, tuttavia, che tale
orientamento debba essere riesaminato e modificato, sulla base delle
considerazioni che seguono.
6.1. La questione - senza
dubbio complessa e, come notato in dottrina, forse insuscettibile di una
soluzione del tutto appagante - si traduce nell'individuare quali strade il
processo debba seguire allorché, in una causa promossa dal curatore fallimentare
nelle forme del processo ordinario di cognizione per ottenere il pagamento di un
credito del fallito, sia proposta dal convenuto in bonis una domanda
riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento di un credito verso il fallito,
da far valere in sede concorsuale e derivante dallo stesso rapporto contrattuale
già dedotto in causa dall'attore. La situazione, peraltro, non subisce modifiche
sostanziali quando, in un processo promosso da soggetto in bonis per ottenere il
pagamento di un proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda
riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto
contrattuale e, a seguito del suo fallimento, il curatore si costituisca per
coltivare la riconvenzionale stessa.
Orbene, é principio pacifico che
non si può agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il
recupero di crediti vantati verso il fallito, in quanto - ai sensi dell'art. 52,
comma secondo, della legge fallimentare - "ogni credito, anche se munito di
diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo
V, salvo diverse disposizioni della legge", vale a dire attraverso l'esclusivo
procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge fallimentare. La
ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di
fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito,
sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo
credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche
il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla
pretesa azionata.
Da tale normativa discende che la domanda diretta a
far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito
dell'accertamento del passivo, é inammissibile se proposta nelle forme della
cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di
fallimento e riassunta nei confronti del curatore). E la regola vale anche nel
caso in cui la medesima domanda sia avanzata in via riconvenzionale, dalla parte
convenuta nel giudizio instaurato da un soggetto quando era ancora in bonis (poi
proseguito dal curatore dopo la dichiarazione del fallimento), oppure promosso
ab initio dal curatore, per la realizzazione di un credito vantato dal fallito.
Infatti, non si ravvisano ragioni per ritenere che tali ipotesi possano essere
definite in modi differenti.
Il principio de quo non è posto in
discussione dagli orientamenti sopra riassunti. Anzi la sentenza delle S. U. n.
3878 del 1979 muove proprio dalla premessa del carattere esclusivo del rito
fallimentare per inferirne che, quando le contrapposte pretese delle parti
traggono origine da un unico rapporto contrattuale, l'intero giudizio deve
essere trasferito nella sede fallimentare e non in quella della cognizione
ordinaria, non essendo conforme al diritto "l'ipotesi, del tutto contraria ai
principi del diritto concorsuale, di un titolo di partecipazione al concorso
formatosi in contraddittorio col curatore, ma nell'assenza degli altri creditori
concorrenti, al di fuori del processo fallimentare", con conseguente elusione
della norma dettata dall'art. 52 della legge fallimentare.
6.2. Fermo il punto che precede, si tratta ora di
stabilire se il carattere esclusivo del procedimento ex artt. 93 e ss. L. F. per
l'accertamento dei crediti verso il fallito comporti, nelle fattispecie sopra
indicate, anche la necessaria translatio in quella sede della domanda proposta
dal curatore per recuperare un credito del fallito (derivante dallo stesso
rapporto contrattuale), tenendo presente che la relativa azione, essendo già
compresa nel patrimonio del fallito, non rientra tra quelle derivanti dal
fallimento e perciò non é soggetta all'ambito applicativo dell'art. 24 L. F. ma
segue gli ordinari criteri di competenza (tra le più recenti: Cass., 15 aprile
2003, n. 5950; 21 marzo 2003, n. 4210; 5 luglio 2000, n. 8990; 15 febbraio 1999,
n. 1240; 4 giugno 1998, n. 5477; 15 settembre 1997, n. 9156).
La
risposta a tale quesito postula, in primo luogo, che si definisca la natura del
procedimento di verifica e la possibilità di rendere operante, nei rapporti tra
le due contrapposte domande, una questione di competenza, in particolare con
riguardo alla fase sommaria dell'accertamento del passivo cui è soggetta la
domanda di pagamento formulata nei confronti della curatela.
In effetti
è presente nella giurisprudenza di questa Corte un orientamento che - nel quadro
di un indirizzo volto ad estendere la portata applicativa dell'art. 24 L. F. -
tende a considerare che l'esclusività del procedimento di verifica dei crediti
involge un problema di competenza (cfr., tra le altre, Cass., 21 novembre 1998,
n. 11787; 1° agosto 1997, n. 7136).
Esiste tuttavia anche un diverso
orientamento alla stregua del quale l'art. 52, comma 2°, L. F., in relazione
agli artt. 93 e ss. della stessa legge, non pone una questione relativa alla
competenza (influenzata dalla vis attractiva del tribunale fallimentare) bensì
una questione di specialità del rito, che comporta la dichiarazione
d'inammissibilità/improponibilità o (secondo i casi) d'improcedibilità della
pretesa creditoria azionata nei confronti di un debitore sottoposto a fallimento
(o a liquidazione coatta amministrativa), dichiarazione che va emessa prima e
indipendentemente dal rilievo di una eventuale incompetenza (Cass, 23 dicembre
2003, n. 19718; 23 aprile 2003, n. 6475; 10 gennaio 2003, n. 148, in
motivazione; 9 settembre 2002, n. 13057; 13 giugno 2000, n. 8018; l'agosto 1997,
n. 7154; 9 marzo 1996, n. 1893).
A questo secondo orientamento il
collegio ritiene di dover aderire (non senza rilevare che la stessa sentenza
delle S. U., n. 3878 del 1979, sembra condividere il principio che il
sopravvenuto fallimento di una delle parti "creava un principio di rito più che
di competenza e, più esattamente, determinava l'improcedibilità delle domande
per la necessità della loro concentrazione presso il giudice investito della
procedura concorsuale": sentenza, pag. 9).
Esso è conforme al dettato
normativo e al sistema della legge fallimentare, diretto ad individuare - più
che l'organo competente all'accertamento dei crediti - il procedimento stesso a
tal fine destinato, per concentrare davanti all'organo identificato attraverso
il procedimento le azioni rivolte a far valere diritti sul patrimonio del
fallito e così assicurare, mediante un rito implicante la partecipazione e il
contraddittorio di tutti i creditori, il rispetto dei principio della
concorsualità.
Invero, il carattere peculiare della normativa
fallimentare in materia di accertamento del passivo consiste proprio nel porre
le regole di un particolare procedimento, quale strumento di cognizione
attribuito ad un giudice la cui individuazione è disancorata dai criteri
ordinari in materia di competenza. In effetti, un profilo di competenza è anche
ravvisabile nella materia 21 de qua, se con esso si vuol fare riferimento
all'individuazione del giudice delegato a trattare il procedimento di verifica
del passivo. Ma l'attrazione in tale procedimento della domanda volta ad
azionare un credito nei confronti della curatela dipende non da quella
individuazione, bensì dalla necessità che - nella fase preliminare a carattere
sommario - il credito de quo segua il meccanismo procedimentale di cui agli
artt. 93 e ss. della L. F., cioè un rito del tutto peculiare e non derogabile.
Del resto, si deve rilevare che in molti casi un problema di competenza
(intesa in senso proprio, cioè come misura del potere giurisdizionale attribuito
a ciascun ufficio giudiziario nei confronti degli altri appartenenti allo stesso
ordine, secondo i criteri stabiliti dalla legge) neppure si pone. Ciò avviene
quando il tribunale in sede ordinaria sia anche quello del luogo in cui è stato
dichiarato il fallimento, essendo irrilevante ai fini della competenza tra fori
diversi la divisione del tribunale in sezioni, a meno che la legge non disponga
la competenza funzionale di una sezione specializzata. In tali casi il rapporto
tra giudizio ordinario di accertamento di un credito e procedimento di verifica
concorsuale non può certo essere regolato sulla base di una questione di
competenza che non è configurabile, bensì resta soltanto affidato alla questione
di rito, comportante l'inammissibilità/l'improcedibilità della domanda proposta
contro la curatela. Il relativo accertamento, però, per sua natura (collegata al
carattere esclusivo e inderogabile del procedimento di verifica in sede
fallimentare) va compiuto in via pregiudiziale, sicché, anche quando una
questione di competenza in senso proprio si ponga (nel senso che il tribunale
che ha dichiarato il fallimento sia diverso da quello davanti al quale la
domanda del curatore é stata proposta secondo le regole di competenza ordinarie)
, il suddetto accertamento acquista carattere assorbente, con la conseguenza che
anche in tali ipotesi la domanda proposta nei confronti della curatela va
dichiarata improcedibile.
6.3. Le considerazioni ora
svolte consentono di ritenere raggiunto un primo approdo ermeneutico: il
carattere esclusivo del rito speciale fallimentare implica
l'inammissibilità/l'improcedibilità della sola domanda proposta nei confronti
della curatela (soggetta a quel rito), ma non attrae in esso la domanda proposta
dal curatore nelle forme della cognizione ordinaria in forza dell'art. 36 del
codice di procedura civile.
Quest'ultima è norma sulla competenza, alla
quale - come ben rileva la sentenza di questa Corte n. 148 del 2003 - è estranea
l'ipotesi che la domanda riconvenzionale sia soggetta ad un rito diverso (ed
esclusivo) rispetto a quello in base al quale é stata proposta la domanda
principale. Ed alla stessa conclusione si dovrebbe giungere (almeno per quanto
riguarda il rapporto tra giudizio di cognizione ordinaria e procedimento di
verifica dei crediti davanti al giudice delegato) qualora si volesse richiamare
l'art. 40 c. p. c. (nel testo novellato dall'art. 5 della legge 26 novembre
1990, n. 353), sia perché anche quest'ultima è norma diretta a regolare la
competenza per connessione, sia perché - come si evince dal terzo comma di essa
- nel concorso tra rito ordinario e rito speciale dovrebbe prevalere il rito
ordinario (fatta eccezione per le cause rientranti tra quelle indicate negli
artt. 409 e 442 c. p. c.), principio non applicabile quando per una delle cause
connesse sia imposto un rito speciale esclusivo e peculiare come quello
disciplinato dagli artt. 93 e ss. L. F. (salvo quanto si dirà più avanti
nell'eventualità che siano instaurati giudizi di opposizione allo stato passivo
o di ammissione tardiva ex art. 101 l. F. ).
Infine, neppure l'art. 24
L. F. assume rilievo per attrarre la domanda, proposta dal curatore con le forme
della cognizione ordinaria, nel procedimento di cui agli artt. 93 e ss. L. F.,
perché il citato art. 24 definisce la competenza del tribunale che ha dichiarato
il fallimento ed individua, quindi, il giudice delegato avanti al quale bisogna
introdurre la domanda di ammissione al passivo col rito speciale del
procedimento di verifica, ma non disciplina gli effetti e le implicazioni di
tale procedimento.
Per concludere sul punto, resta confermato che il
rapporto tra il giudizio ordinario e quello fallimentare (segnatamente, per
quest'ultimo, con riguardo alla ineliminabile fase preliminare devoluta al
giudice delegato) non è regolato dalle norme sulla 30 competenza, sicché queste
non sono idonee a dare fondamento all'attrazione nel rito speciale (anche) della
domanda proposta dalla curatela.
7. Si tratta quindi di
accertare se tale attrazione possa trovare altro fondamento normativo. Ma al
quesito così prospettato si deve dare risposta negativa.
Secondo
l'orientamento qui non condiviso entrambe le domande (quella oggetto della
domanda del curatore e quella proposta contro il fallimento), traendo titolo
dallo stesso rapporto, dovrebbero essere esaminate in modo unitario, in quanto
l'accertamento del primo credito "non è altro che uno dei momenti della
complessa indagine necessaria per la domanda della controparte, di ammissione al
passivo". Già questa proposizione, per la verità, non è persuasiva, perché il
radicamento di entrambe le pretese su un unico rapporto può giustificare tra le
due situazioni giuridiche una connessione ma non una inscindibilità tale da
renderne necessario l'esame in unico contesto processuale.
D'altro canto
è vero che l'ordinamento favorisce il principio del simultaneus processus, sia
per economia dei giudizi sia per prevenire possibili contrasti di giudicati (v.
in tal senso Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 308, in motivazione), sicché
l'esigenza espressa da quel principio va perseguita quando il sistema
processuale lo consenta. E tuttavia, come la sentenza di questa Corte n. 148 del
2003 rileva, non si tratta di un principio di carattere assoluto, perché, come
del resto la dottrina da tempo ha posto in luce, esso trova un limite sia nella
presenza di diverse competenze esclusive sia nell'esistenza per alcuno degli
oggetti connessi di un rito speciale non applicabile all'altro. L'orientamento
suddetto, inoltre, non persuade neppure nella parte in cui indica gli strumenti
attraverso i quali si dovrebbe realizzare la translatio dell'intera causa in
sede fallimentare.
Si deve ribadire che, come sopra si è notato, il
giudice, chiamato a pronunciare su domanda di pagamento proposta in sede
ordinaria contro il curatore di un fallimento, non emette una declaratoria di
incompetenza ma statuisce l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda.
In questo quadro più volte si è affermato in giurisprudenza che la pronuncia
d'improcedibilità in sede ordinaria, ancorché contenga una formale declaratoria
d'incompetenza in favore del tribunale fallimentare, non integra nella sostanza
una statuizione sulla competenza, sicché non è impugnabile con gli strumenti di
cui agli artt. 42 e ss. c. p. c. (Cass., 13 giugno 2000, n. 8018; 1 ° agosto
1997, n. 7154; 25 marzo 1997, n. 2619; s. u., 3 ottobre 1996, n. 8635 [in tema
di liquidazione coatta amministrativa]).
In fattispecie come quella in
esame la declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dovrebbe comprendere
anche la domanda proposta dal curatore per ottenere il pagamento di un credito
del fallito. Ma, poiché tale pronuncia non attiene alla competenza bensì al
rito, non è ipotizzabile una riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 del
codice di procedura. In realtà entrambe le domande dovrebbero essere proposte ex
novo in sede fallimentare e precisamente davanti al giudice delegato.
Orbene, il soggetto in bonis, che abbia azionato un suo preteso credito
nei confronti della curatela del fallimento, può riproporre la domanda in sede
fallimentare attraverso la domanda di ammissione al passivo (art. 93 L. F.), che
produce gli effetti della domanda giudiziale (art. 94 L. F.). Mala tesi secondo
cui anche il curatore potrebbe "riattivare" il processo, assumendo detta
iniziativa con ricorso al giudice delegato (eventualmente) nella sede di cui
all'art. 101 L. F. (che disciplina le dichiarazioni tardive di credito), non
trova alcuna convincente base normativa.
Essa non é sostenibile
ipotizzando un coordinamento tra il sistema speciale del processo concorsuale e
quello generale del codice di rito. Proprio la specialità del sistema
fallimentare pone un ostacolo insuperabile a quell'iniziativa, perché non
attribuisce al curatore alcuna legittimazione in tal senso (fatta eccezione per
la speciale fattispecie di cui all'art. 102 L. F., che qui non rileva) e devolve
al giudice delegato la verifica del passivo ma non il potere di accertare
crediti dell'imprenditore fallito (ed infatti la stessa sentenza n. 3878 del
1979 prospettava la possibilità che in sede fallimentare sorgesse l'onere per il
curatore di adire di nuovo la sede ordinaria).
Peraltro, nella
prospettiva dell'orientamento fin qui maggioritario il potere del curatore di
riattivare il processo in sede fallimentare era giustificato col rilievo che "la
translatio iudicii presso il giudice dichiarato competente può avvenire su
iniziativa di entrambe le parti". Tale affermazione, però, rimanda ancora una
volta alla riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai
sensi dell'art. 50 c. p. c., norma non applicabile con riferimento alla
questione in esame, appunto perché la pronuncia emessa in sede ordinaria non è
d'incompetenza ma di inammissibilità//improcedibilità e il rapporto tra le due
domande non si configura in termini di competenza bensì di specialità del rito.
Ne deriva che, se il soggetto in bonis si rivolge alla sede fallimentare
proponendo domanda di ammissione al passivo, il curatore potrebbe opporre a tale
domanda le ragioni di credito del fallito derivanti dal medesimo titolo al fine
di ottenere il rigetto della domanda medesima e chiedere poi, qualora il
creditore escluso dia corso al giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 98 L.
F., una pronunzia in quella sede sull'intero rapporto.
Ma se, dopo la
dichiarazione d'improcedibilità nel giudizio di cognizione ordinaria, il
soggetto che si assume creditore del fallito non adotta iniziative in sede
fallimentare, il curatore del fallimento non dispone di alcun mezzo processuale
per trasferire in detta sede la sua domanda, se non a patto d'introdurre una
palese ed ingiustificata forzatura nel sistema della legge fallimentare. Basta
questo rilievo per considerare non appagante l'orientamento qui criticato, non
essendo praticabile una tesi che subordina la possibilità di agire in giudizio
per la realizzazione di un diritto all'iniziativa dell'altra parte. E si deve
anche aggiungere che, come osservato in dottrina, anche qualora un mezzo
processuale esistesse, resterebbe sempre da spiegare in base a quale norma il
curatore dovrebbe essere forzato a far valere soltanto in sede di verifica il
credito del fallito.
8. Dalle argomentazioni fin qui
esposte consegue che la domanda proposta dal curatore del fallimento in giudizio
di cognizione ordinaria davanti al giudice competente, per ottenere il pagamento
di un credito del fallito, non subisce l'attrazione alla sede fallimentare,
ancorché il destinatario di quella domanda spieghi nello stesso processo una sua
pretesa (nascente dallo stesso rapporto contrattuale) avente ad oggetto un
credito verso il fallito da far valere in sede concorsuale. In questa
fattispecie (e nelle altre ad essa assimilabili), mentre la domanda proposta nei
confronti del fallimento postula necessariamente l'accertamento da compiere ai
sensi degli artt. 93 e ss. L. F., sicché va dichiarata inammissibile o
improcedibile in sede ordinaria, la domanda del curatore resta davanti al
giudice ritualmente adito secondo le ordinarie regole di competenza (salvo
quanto si dirà in prosieguo in ordine all'insorgenza di condizioni idonee a
consentire, secondo lo sviluppo delle controversie, la gestione unitaria delle
due domande).
Occorre ora farsi carico delle obiezioni che a tale
soluzione sono state prospettate.
Dell'esigenza del simultaneus
processus già si è detto e sul punto si tornerà di qui a poco.
Quanto al
diritto del soggetto in bonis di opporre in compensazione (ai sensi dell'art. 56
L. F.) il proprio credito azionato mediante la riconvenzionale con il debito
verso il fallimento, si deve osservare che, come la giurisprudenza ha posto in
luce, l'eccezione di compensazione può essere validamente proposta nel giudizio
di cognizione ordinaria promosso dalla curatela, non essendo soggetta alla
procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale (Cass., 3 settembre
1996, n. 8053; 6 marzo 1995, n. 2574; 13 maggio 1991, n. 5333; 21 febbraio 1983,
n. 1302). Il presunto creditore del fallimento, dunque, non vede pregiudicato o
eluso il proprio diritto, perché può paralizzare la domanda della curatela in
via di eccezione, salva restando la necessità di adire la sede fallimentare per
l'eventuale eccedenza del credito.
E' vero che questa soluzione può
determinare un frazionamento del giudizio sulla sussistenza del credito, ma si
tratta di una eventualità che non sembra eliminabile nel quadro del sistema
sopra indicato; e, peraltro, anche l'orientamento espresso nella sentenza di
questa Corte n. 3878 del 1979 postula che il curatore, ottenuto nel procedimento
di verifica il rigetto della domanda di ammissione al passivo proposta dal
creditore in bonis cui abbia utilmente opposto il (maggior) credito del fallito,
in mancanza di opposizione allo stato passivo possa trovarsi nella necessità di
adire (nuovamente) la sede ordinaria per l'accertamento del residuo credito del
fallito e la conseguente condanna della controparte al pagamento.
Non
convince, poi, la tesi (svolta nell'ordinanza di rimessione) secondo cui in
realtà il curatore, nel riattivare il processo in sede fallimentare, opererebbe
soltanto al fine di rimuovere l'ostacolo all'esercizio della propria pretesa
nella sede ordinaria, attraverso una pronuncia pregiudiziale al suo
accertamento, senza che il giudice delegato ecceda dal suo ruolo, in quanto egli
dovrebbe valutare la domanda del curatore esclusivamente nei limiti giustificati
dal giudizio di ammissione o di rigetto della domanda proposta dal creditore in
bonis.
Richiamate le considerazioni sopra svolte, si deve qui ribadire
che il vigente sistema processuale non prevede la possibilità per il curatore di
trasferire la propria domanda in sede fallimentare, né, in caso d'inerzia del
terzo, quella di far valere (attraverso una non consentita forma di sostituzione
processuale, contraria al dettato dell'art. 81 c. p. c.) la domanda azionata in
via riconvenzionale dal creditore.
9. Resta da chiarire
se, e in quali limiti, l'esigenza del simultaneus processus possa essere
recuperata dopo la separazione delle cause imposta dal rito speciale cui è
soggetta la domanda di pagamento azionata contro la curatela. Senza pretese di
completezza (perché le variabili della realtà processuale non possono formare
oggetto di previsioni tassative) vanno formulate le seguenti considerazioni.
La questione, ovviamente, non si pone qualora, dopo la dichiarazione
d'inammissibilità/improcedibilità della domanda di pagamento nei confronti della
curatela emessa nel giudizio di cognizione ordinaria, il creditore in bonis non
proponga domanda di ammissione al passivo nel fallimento. In tal caso resta
soltanto la domanda del curatore diretta ad ottenere il pagamento del credito
vantato dal fallito, domanda che dovrà formare oggetto di esame davanti al
giudice competente nella relativa causa trattata con le forme della cognizione
ordinaria.
Se invece il detto creditore proponga (o abbia già proposto
in via cautelativa) domanda di ammissione al passivo, si può realizzare la
contemporanea presenza di due controversie, la prima trattata in sede di
cognizione ordinaria e la seconda soggetta al rito speciale proprio della fase
sommaria di accertamento del passivo. Tali controversie, però, non sono
suscettibili di trattazione congiunta, 39 appunto per il già segnalato carattere
esclusivo del rito speciale.
Peraltro la curatela potrà opporre il
credito vantato dal fallito nel procedimento di verifica, ai fini della
compensazione e quindi del rigetto della domanda di ammissione, sicché la causa
in sede ordinaria dovrebbe proseguire soltanto per l'eventuale eccedenza.
Si deve escludere, comunque, che - fin quando dura la fase sommaria del
procedimento di verifica - il rapporto tra i due procedimenti possa essere
regolato dall'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 c. p.
c., perché, come questa Corte ha più volte affermato, i provvedimenti che, in
sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, anche
quando non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di
cosa giudicata sostanziale, ma spiegano soltanto effetti preclusivi nell'ambito
della procedura fallimentare (Cass., 3 settembre 2003, n. 12823; 22 gennaio
1997, n. 664; 20 maggio 1994, n. 4984; 20 settembre 1993, n. 9622). Pertanto, il
rischio di un conflitto tra giudicati - che costituisce la ragione fondante
della sospensione necessaria - nella specie non è configurabile.
Se,
invece, il creditore in bonis propone opposizione allo stato passivo oppure
dichiarazione tardiva di credito si instaurano giudizi che, pur presentando
talune caratteristiche particolari (in ordine alla proposizione delle domande,
alla costituzione in giudizio, ai termini d'impugnazione), per il resto non si
discostano in modo significativo dal modello della cognizione ordinaria (cfr.
Cass., 14 dicembre 2000, n. 15779).
Ne deriva che, se il processo
ordinario e quello di opposizione allo stato passivo o d'insinuazione tardiva
pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, l'esame congiunto delle due
cause sarà possibile ai sensi dell'art. 274 c. p. c., qualora sussistano le
condizioni idonee a rendere applicabile tale norma.
Se invece le due
cause pendono davanti a giudici diversi, caduto l'ostacolo derivante
dall'esclusività del rito speciale fallimentare è possibile applicare i criteri
generali in tema di connessione, se non si sono verificate preclusioni e sempre
che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda in sede
ordinaria non sia investito della controversia per ragioni di competenza
inderogabile, perché la translatio dovrebbe comunque aver luogo nella sede
fallimentare. Infatti, il giudizio di opposizione o d'insinuazione tardiva
costituiscono pur sempre momenti del processo di accertamento dei crediti
demandato alla sede concorsuale.
Qualora questo risultato non si riveli
possibile, andrà verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione
dell'art. 295 c. p. c., perché non si dubita che il giudizio di opposizione e
d'insinuazione tardiva diano luogo ad un provvedimento terminale avente
attitudine al giudicato sostanziale, mentre tra i detti giudizi e la causa
promossa in sede ordinaria dal curatore un rapporto di pregiudizialità giuridica
è ravvisabile, ove si consideri 40 che il credito e il controcredito, pur dando
luogo a situazioni giuridiche distinte, sono però radicati su un unico rapporto,
sicché l'accertamento dell'uno potrebbe implicare la negazione dell'altro.
Va precisato, comunque, che la sospensione dovrebbe riguardare la causa
promossa in sede ordinaria, non potendosi sottrarre alla sede fallimentare
l'accertamento del credito da far valere nel concorso dei creditori.
10. Conclusivamente, si devono affermare i seguenti
principi di diritto:
"Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il
recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda
riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del
fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda per la quale
opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli
artt. 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile o
improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta
con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore,
mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa
competente, che pronunzierà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria.
Se, dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica, sia proposto
dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione
tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo
stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause
nel quadro dell'art. 274 c. p. c., ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che
sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari
diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione,
se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale
il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della controversia per
ragioni di competenza inderogabile, in quanto la translatio dovrebbe comunque
aver luogo nella sede fallimentare.
Qualora non si possa giungere a
questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione
dell'art. 295 c. p. c., fermo restando che la sospensione deve riguardare la
causa promossa in sede ordinaria".
Il contrasto di giurisprudenza sopra
posto in evidenza resta composto, dunque, nei termini ora indicati.
La
sentenza impugnata - che, confermando la pronunzia del Tribunale, ha ritenuto
applicabile il rito speciale ad entrambe le cause ritenendo quindi improcedibile
anche la domanda della curatela - si rivela non conforme ai suddetti principi.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, essa deve essere cassata in parte qua e
la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma (in diversa composizione) che
procederà a nuovo esame uniformandosi ai principi qui enunciati e provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
11. Infine,
passando all'esame del ricorso incidentale, si deve osservare che con esso la
società LUMA chiede che questa Corte "voglia cassare parzialmente la sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale fallimentare di Roma perché statuisca in
ordine alla condanna del fallimento ricorrente al ristoro dei danni cagionati
alla appaltante LUMA a causa dei vizi e difetti dell'opera commissionata e
riscontrati nella fase di accertamento tecnico, ovvero statuisca la definitiva
compensazione tra le posizioni creditorie rivendicate dal fallimento e la
odierna concludente con ogni consequenziale pronunzia in ordine alle spese"(v.
controricorso, pag. 7).
Tale ricorso incidentale è per una parte
inammissibile in questa sede, per l'altra infondato.
E' inammissibile
per la parte relativa all'eccepita compensazione, trattandosi di questione sulla
quale la sentenza impugnata non ha pronunciato, evidentemente ritenendola
assorbita dalla declaratoria d'improcedibilità adottata per entrambe le domande.
Pertanto la detta questione non può qui trovare ingresso, e resta
affidata al giudice del rinvio (se in quella sede riproposta).
Il
ricorso incidentale per il resto è infondato, perché esso postula il "
trasferimento della domanda proposta contro il fallimento al Tribunale
fallimentare, come se si trattasse di una questione di competenza e non di
specialità del rito, per di più eludendo la necessaria fase di verifica davanti
al giudice delegato. Ciò è in contrasto con le considerazioni svolte nell'esame
del ricorso principale e con i principi di diritto sopra enunciati.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte suprema di cassazione, pronunciando a sezioni unite, riunisce i
ricorsi; accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, cassa la
sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di
appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
cassazione.
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