 |
Clausola generale e caparra
I principi generali e la disciplina delle fattispecie
|
di Federico Roselli
Consigliere della Corte di Cassazione |
***
Quanto segue è un capitolo del volume collettaneo (A.Cecchini, M.Costanza, M.Franzoni,
A.Gentili, F.Roselli, G.Vettori, Gli effetti del contratto, Torino, 2002, 578) costituente
il 5° dei tomi dedicati alla disciplina generale del contratto nel Trattato di diritto
privato diretto da Mario Bessone e in corso di pubblicazione presso la casa editrice
Giappichelli.
1. La clausola
penale. Nozione
2.
Funzione risarcitoria e funzione sanzionatoria della clausola penale
3.
Aspetti pratici della disputa circa la funzione, risarcitoria o sanzionatoria, della
clausola penale
4.
Accessorietà della clausola penale allobbligazione
5.
Imputabilità dellinadempimento sanzionato con la clausola penale
6. Loggetto della
clausola penale
7.
Penale per il ritardo nellinadempimento (pena moratoria)
8.
Divieto di cumulo della prestazione principale con la penale
9. Riduzione della penale
10. Se
la riduzione possa essere disposta dal giudice dufficio
11.
Riducibilità della clausola nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione
12.
Se la clausola penale possa essere compresa tra le clausole vessatorie
13. La caparra confirmatoria. Nozione
14. Funzione della caparra
confirmatoria
15.
Accessorietà e realità del patto di caparra confirmatoria
16. Effetti della consegna della
caparra
17. La caparra e la multa
penitenziale
Secondo la definizione contenuta nellart. 1382, c. 1°, c.c.,
con la clausola penale si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo
nelladempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione.
Essa ha leffetto di limitare il risarcimento del danno
derivante dallinadempimento (cfr. art. 1218 c.c.) alla prestazione promessa, se non
è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La funzione della clausola è pertanto e soprattutto quella di far
risparmiare al contraente-creditore, che chieda il risarcimento alla controparte, debitore
inadempiente, la prova dellammontare del danno. Non solo, ma la clausola esonera
addirittura dalla prova sullesistenza del danno, poiché il c. 2° dello stesso art.
1382 dice che essa è dovuta indipendentemente da detta prova. La clausola dunque opera a
favore del contraente creditore, che può pretendere la determinata prestazione anche se
dallinadempimento sia derivato un danno di valore inferiore o addirittura se non sia
derivato alcun danno; ma, se non sia stata convenuta la risarcibilità del danno
ulteriore, può risolversi in favore della parte inadempiente giacché il danno effettivo
può essere superiore alla prestazione convenuta (vedi infra, § 2).
La stessa funzione di liquidazione preventiva del danno caratterizza
la caparra confirmatoria, prevista nellart. 1385 c.c. e di cui si dirà tra breve
(§ 13). Questa esercita però una maggiore funzione di stimolo alladempimento
poiché il contraente non inadempiente, anziché ritenere la caparra ricevuta o pretendere
il doppio della caparra data, può pretendere lesecuzione o la risoluzione del
contratto, ed in tal caso il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali,
ossia dagli artt. 1223 ss. c.c. (art. 1385 cit., c. 3°).
Assai diversa è invece la funzione della caparra penitenziale, di
cui al successivo art. 1386 (infra, § 17). Questa, a differenza della clausola penale e
della caparra confirmatoria, non rafforza il vincolo contrattuale ma lo indebolisce
poiché accede ad una pattuizione del diritto potestativo di recesso: la caparra viene
perduta, se fu data, o viene restituita nella misura del doppio, se fu ricevuta, dal
recedente, il quale esercita così il diritto di pentirsi della stipulazione del contratto
(ius poenitendi, da cui il nome di caparra penitenziale).
La clausola penale non può essere poi confusa con i patti che
aggravino o limitino la responsabilità del debitore, ossia che in diverso modo
condizionino la formazione della fattispecie di inadempimento e perciò non attengano
allammontare del danno;oppure che riguardino questo ammontare, ma si limitino a
porre un tetto massimo di risarcibilità, così permettendo la prova che il danno è
minore. La differenza tra la clausola penale e questi patti, ai quali è estraneo ogni
scopo di facilitazione probatoria, risulta più evidente quando li si accosti alle
limitazioni o aggravamenti di responsabilità talvolta stabiliti dalla legge (ad esempio,
lart. 1710, c. 1°, c.c. dice che, se il mandato è gratuito, la responsabilità del
mandatario per colpa viene valutata con minor rigore; per contro, a norma dellart.
1839, nel servizio di cassette di sicurezza la banca è esonerata dalla responsabilità
soltanto per caso fortuito). Lart. 1229 c.c., sul quale si dovrà qui tornare (§
9), commina la nullità dei patti di preventiva esclusione o limitazione della
responsabilità del debitore per dolo, per colpa grave o per violazione di norme di ordine
pubblico.
Le clausole di decadenza da un diritto possono costituire uno stimolo
al ladempimento e, quando ciò si verifichi, può essere applicata per analogia la
disciplina della clausola penale.
Clausole contrattuali di limitazione della responsabilità (exemption
clauses), da non confondere con le previsioni di penali di ammontare inferiore al danno
prevedibile, sono poi frequenti nel commercio internazionale: esse possono escludere la
responsabilità per inadempimento causato da force majeure, sostanzialmente corrispondente
allimpossibilità sopravvenuta del nostro codice civile (artt. 1256, 1463, 1464),
oppure possono limitare la responsabilità al dolo o alla colpa grave (willful misconduct
or gross negligence) oppure ancora porre un limite massimo di risarcibilità, anche
fissandolo per relationem. Il problema maggiore che queste clausole pongono è dato dal
possibile contrasto con le norme imperative della legislazione nazionale applicabile al
contratto.
La clausola penale viene distinta in dottrina dalla dichiarazione di
valore, che, inserita nel contratto, serve a calcolare lammontare di una futura
prestazione pecuniaria, ad esempio, il risarcimento del danno per mancata consegna di una
cosa. Una dichiarazione del genere suole essere inserita nel contratto di assicurazione
contro i danni, ad opera del solo assicurato o di entrambi i contraenti (e allora si parla
di polizza «stimata» o «tassata»), e concerne il valore della cosa assicurata: ldella
dichiarazione unilaterale è di limitare in ogni caso lindennizzo al valore
dichiarato, ma senza esonero dellassicurato dalla prova del danno; la dichiarazione
nella polizza stimata (dichiarazione di volontà e non di scienza) avrebbe invece
leffetto di invertire lonere della prova, ossia di porlo a carico
dellassicuratore che, verificatosi il danno, ne contesti lammontare.
Non può essere considerata come clausola penale, ma presenta
piuttosto i caratteri della transazione, la stipulazione con cui le parti stabiliscono la
misura di un danno già verificatosi.
Talvolta la dottrina parla di penale testamentaria con riferimento a
casi eterogenei di disposizioni mortis causa con cui il testatore si propone di spingere
lerede o il legatario a determinati comportamenti, con la comminatoria di certi
svantaggi patrimoniali; tale comminatoria viene formulata attraverso la previsione di una
decadenza dal lascito, eredità o legato, oppure della risoluzione giudiziale di cui
allart. 648, c. 2°, c.p.c., oppure ancora attraverso limposizione di una
condizione risolutiva. Questi casi non sono però riconducibili alla clausola penale
poiché in essi la volontà testamentaria impone oneri e non obblighi.
In ogni caso la clausola penale accede ad unobbligazione
(infra, § 3): tale non è la cosiddetta obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), nella
quale manca il vinculum iuris, e perciò lazione giudiziaria nonché la tutela
risarcitoria; una convenzione che imponesse una penale per il mancato assolvimento di un
dovere morale o sociale potrebbe tuttavia trasformare questo in unobbligazione
civile, ossia contrattuale, e mantenere così la sua validità. Lattitudine di una
clausola penale a rendere valida unobbligazione, che altrimenti rimarrebbe
giuridicamente irrilevante, è affermata già nellepoca del diritto comune. Pothier
accomuna questipotesi a quella in cui una persona prometta il fatto del terzo:
lobbligazione a carico del terzo non sorge ma, se la promessa è munita di clausola
penale, il promittente deve pagare la penale al promissario. In questa seconda ipotesi è
evidente lorigine dellart. 1381 del nostro codice civile attuale.
Oggi si è al di fuori della clausola penale quando si fa riferimento
a prestazioni dovute per inadempimento di unobbligazione altrui: ipotesi in cui si
è talvolta parlato di clausola penale impropria. Altri ha parlato di clausola impropria
con riferimento a quella che imponga la prestazione al debitore inadempiente solo se il
creditore provi di aver sofferto un danno, restando così limitata la sua funzione alla
fissazione dellammontare. Sulla validità di questa clausola, che derogherebbe al c.
2° dellart. 1382 c.c., vedi in seguito, nel § 2.
La clausola penale non dà luogo ad unobbligazione alternativa:
il debitore non potrebbe liberarsi dallobbligazione principale (art. 1285 c.c.)
offrendo la prestazione prevista nella clausola, come avverrebbe se si trattasse di multa
penitenziale (infra, § 17). Particolari figure di clausole penali sono quella con cui i
contraenti convengano la misura degli interessi moratori ai sensi dellart. 1224, c.
2°, c.c. (penale per il «ritardo nelladempimento»: art. 1382 cit., 1° c.),
oppure quella con cui venditore e compratore con riserva di proprietà stabiliscano che in
caso di risoluzione del contratto le rate pagate restino acquisite dal venditore a titolo
dindennità (art. 1526, c. 2°, c.c.).
Non rientrano nella previsione dellart. 1382 c.c. le penali
legali, comminate sia nel codice civile (per esempio, gli interessi moratori, per il caso
di ritardo nelladempimento di unobbligazione pecuniaria: art. 1224, c. 1°,
c.c.) sia in leggi speciali (per esempio, le cinque mensilità di retribuzione, dovute al
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo ai sensi dellart. 18, c. 4°, L.
20/05/1970, n. 300). Però le relative problematiche spesso coincidono con quelle proprie
della clausola pattizia. Circa la configurabilità della clausola per la tutela di
obbligazioni extracontrattuali vedi infra, § 4.
Le penali giudiziali vengono imposte dal giudice alla parte
soccombente onde rafforzare la sentenza di condanna, come avviene ai sensi dellart.
86, c. 1°, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 in materia di brevetti per invenzioni o
dellart. 66, c. 2°, r.d. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi.
Qui la funzione afflittiva della penale prevale in modo evidente su
quella risarcitoria (vedi il § seguente), ciò che ha indotto la dottrina a considerarle
poco in armonia col sistema privatistico italiano. Le pene giudiziali possono accostarsi
alle astreintes del diritto francese, vale a dire alle sanzioni pecuniarie, provvisorie o
definitive, che assicurano lesecuzione di una sentenza e vengono imposte dallo
stesso giudice che lha pronunciata o, eccezionalmente, da altro giudice; esse
possono aggiungersi ai «dommages intérêts» (l. 9 luglio 1991, n. 91-650, artt. 33-37 e
decreto 31 luglio 1992, n. 92-755, artt. 51-53).
Lart. 79 c.c. vieta la clausola penale per il caso di
violazione della promessa di matrimonio.
La dottrina meno recente poneva in risalto solo la funzione
risarcitoria della clausola penale, ossia attinente alla determinazione quantitativa del
danno, che ne veniva semplificata, anche se ammetteva che la non necessità di provare
lesistenza stessa del danno (art. 1382, c. 2°) rendeva più gravosa la posizione
dellinadempiente. Si ammise poi che tale più gravosa posizione potesse produrre un
effetto compulsivo sul debitore e così potesse più facilmente indurlo
alladempimento e si ravvisò perciò nella clausola la comminatoria di una sanzione,
ossia di unafflizione diversa dallobbligo di risarcire il danno: entrambe le
funzioni, risarcitoria e punitiva, erano «essenziali, tipiche e insopprimibili». La
funzione punitiva era evidente, in particolare, quando la clausola fosse stipulata per un
ammontare superiore al danno, inteso come diminuzione patrimoniale conseguente
allillecito, e si osservò che in tal caso la funzione risarcitoria veniva posta in
secondo piano.
La dottrina successiva assegnò alla clausola penale la sola funzione
sanzionatoria, così considerandola come una pena privata. Il risarcimento del danno non
era sufficiente a stimolare il debitore alladempimento perché non sempre idoneo a
riparare i danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.) e talvolta inferiore al profitto
derivante dallinadempimento.
Si pose così in evidenza il capoverso dellart. 1382, e si
escluse, anche sulla base della relazione ministeriale al codice (n. 632, che parla
appunto di «esclusione» della prova del danno), che esso disponesse semplicemente
uninversione dellonere della prova del danno da inadempimento, ossia che il
debitore potesse sottrarsi alla clausola provando la totale inesistenza del danno; si
negò che il necessario carattere patrimoniale della prestazione (art. 1174 c.c.)
comportasse sempre la ravvisabilità in concreto del danno patrimoniale; si osservò che
fondare la concezione risarcitoria della clausola su una presunzione assoluta di danno
equivaleva a nullaltro che ad un artificio; si aggiunse che la preventiva e
forfettaria liquidazione era contraria alla rigorosa nozione di danno, anche per
laspetto aleatorio che essa comportava. Infine la concezione risarcitoria non
spiegava perché la penale non potesse essere promessa da persona diversa dai contraenti,
che comunque avrebbe potuto riparare il danno, né perché la penale potesse pattuirsi a
favore di un terzo.
Questi consistenti argomenti non sono tuttavia bastati a far
prevalere la concezione sanzionatoria della clausola penale.
Si è replicato anzitutto che la pattuizione a favore di un terzo è
valida solo entro i limiti posti dallart. 1411 c.c. ossia se quegli, avendo un
interesse alladempimento del contratto, abbia dichiarato di volerne profittare; con
ciò il terzo abbandona la posizione di estraneo al rapporto obbligatorio e vi entra quale
creditore.
Lostilità della dottrina verso la concezione sanzionatoria è
fondata anche sullaffermato contrasto tra potestà punitive stabilite
dallautonomia privata, invece che dalla legge, e principio costituzionale
deguaglianza: il potere privato di punire darebbe luogo ad una diseguaglianza.
Affermazione a cui si risponde però che proprio lespressa previsione legislativa
basta a rendere costituzionalmente legittima la sanzione prevista dallatto di
autonomia privata. Si tratterebbe in definitiva di uno dei tanti mezzi di autotutela del
creditore, ossia di induzione alladempimento attraverso mezzi extragiudiziali.
Largomento più grave, addotto in favore della concezione
sanzionatoria, concerne, come sè detto, lipotesi che allinadempimento
non consegua in concreto alcun danno, e la persistenza dellobbligo di pagare la
penale, gravante pur sempre sul debitore inadempiente, stante la preclusione posta dal
capoverso dellart. 1382 c.c.
A questo argomento si obietta anzitutto che proprio tale preclusione
impedisce in ogni caso la verifica dellipotesi. Non potrebbe ravvisarsi poi la
funzione punitiva quando, in assenza di convenzione sulla risarcibilità del danno
ulteriore (art. 1382, c. 1°, ultima parte, c.c.), lammontare della pena pattizia
sia inferiore al danno effettivo.
È ben vero, inoltre, che parlare di presunzione assoluta di danno
significa ricorrere ad una pura finzione, ma ciò che rimane decisivo per riconoscere alla
clausola una funzione di facilitazione del risarcimento attraverso la liquidazione
preventiva è lineliminabile possibilità astratta del danno da inadempimento e la
conseguente non configurabilità della clausola là dove il danno non sia neppure
ipotizzabile. La clausola può accedere tanto ad obbligazioni di mezzo quanto ad
obbligazioni di risultato (questultimo è il caso più frequente, specie nel
commercio internazionale) ma presuppone sempre che possa prodursi il danno patrimoniale;
un comportamento sanzionabile ma privo di contenuto patrimoniale (art. 1174 c.c.) non può
identificarsi con linadempimento di unobbligazione civile.
Per questa ragione non può essere considerata come clausola penale
la previsione di una sanzione per la trasgressione di un impegno negoziale per sua natura
insuscettibile di produrre un danno patrimoniale, come nel caso delle sanzioni comminate
negli statuti associativi per infrazioni disciplinari.
Così pure, non possono essere ricondotte alla clausola le sanzioni
disciplinari irrogabili ai sensi dellart. 2106 c.c. dallimprenditore al
prestatore di lavoro; quando il comportamento indisciplinato costituisca anche
inadempimento di uno degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, la sanzione colpisce
lindisciplina e non linadempimento. Essa si fonda perciò non su ragioni di
diretta tutela degli interessi patrimoniali dellimprenditore creditore bensì
sullesigenza di assicurare ordine ed efficienza dellorganismo-impresa, ossia
dellordinamento di unistituzione particolare. Non si ravvisa dunque una
clausola penale a cui sia estranea la funzione risarcitoria.
In realtà, e specie se si guarda allesperienza, la disputa ha
avuto un limitato rilievo pratico.
È rimasta confinata nellambito dottrinale la questione della
validità di una clausola penale cosiddetta pura, ossia che preveda a carico del debitore
inadempiente una prestazione a solo titolo di pena, da aggiungere allintegrale
risarcimento del danno. Validità sostenuta in tempo ormai non recente dal Trimarchi, ma
mai affermata in giurisprudenza. La dottrina successiva nota, al contrario, come le norme
del codice prevedano la pattuizione di risarcibilità del «danno ulteriore» ma non anche
del danno totale in aggiunta alla penale.
Altro aspetto pratico della disputa riguarda il potere giudiziale di
riduzione della penale manifestamente eccessiva, previsto nellart. 1384 c.c. e di
cui si dirà nei §§ 9 e 10. La concezione risarcitoria porta a limitare il criterio di
valutazione della misura eccessiva, e quindi della riduzione, al solo interesse
patrimoniale del creditore, mentre la concezione sanzionatoria giunge a dar rilievo anche
ad aspetti soggettivi dello svolgimento del rapporto obbligatorio, quale ad esempio lo
stato di buona o di mala fede delle parti.
Secondo un autore il «preteso carattere sanzionatorio» della
clausola sarebbe ravvisabile in concreto soltanto quando linteresse del creditore,
cospicuo nel momento della conclusione del contratto, impedisca la riduzione della penale,
e tuttavia il danno si riveli inesistente nel momento dellinadempimento.
Quanto alla questione della riducibilità della pena quando il fatto
colposo del creditore abbia concorso alla produzione del danno (art. 1227 c.c.), la
soluzione è indipendente dalla funzione, risarcitoria o sanzionatoria, della clausola.
Chi sostiene la funzione risarcitoria, nega tuttavia lapplicabilità dellart.
1227, ritenendo che linteresse del creditore, giustificante la riduzione, sia da
valutare solo con riferimento al momento di conclusione del contratto (art. 1384 c.c.) e
non con riferimento alle sopravvenienze, quali il successivo fatto colposo del creditore
stesso. Chi, allopposto, sostiene la funzione sanzionatoria, ammette tuttavia la
riducibilità per fatto colposo del creditore, o considerandolo analogo al parziale
adempimento di cui allart. 1384, c. 1°, oppure perché ritiene che linteresse
del creditore alla riduzione debba essere apprezzato come interesse morale
allapplicazione della sanzione.
Riprendendo la tesi di Gorla, si è recentemente e in definitiva
osservato che la clausola può esercitare funzioni diverse, sì che è vano lo sforzo di
individuare la funzione tipica. Le parti possono inserirla nel contratto per creare una
sanzione, fissando una penale superiore al danno prevedibile; possono limitare il
risarcimento determinandola in misura inferiore ed escludendo il risarcimento del danno
ulteriore; possono infine voler evitare le controversie sulla misura del risarcimento,
anche relativamente ad una sola voce di danno. Né può escludersi che esse diano vita
alla clausola per salvaguardare un interesse non patrimoniale del creditore (cfr. art.
1174 c.c.), che altrimenti rimarrebbe irrimediabilmente sacrificato
dallinadempimento; la clausola potrebbe così servire anche a superare
lirrisarcibilità del danno non patrimoniale stabilita dallart. 2059 c.c.
Questa funzione per così dire promiscua della clausola penale nel
diritto italiano non sussiste nella common law, dove si distingue tra liquidated damages,
liquidazione forfettaria e anticipata dei danni da inadempimento, suscettibile di
riduzione giudiziale, e penalty, sanzione per linadempimento.
Le espressioni «clausola» e «contraenti», contenute
nellart. 1382 c.c., fanno pensare che la pattuizione della penale possa accedere
soltanto ad un contratto. Non solo perciò la clausola penale servirebbe a rafforzare le
obbligazioni civili (sè già detto nel § 1 delle cosiddette obbligazioni naturali)
ma essa si riferirebbe soltanto a quelle pattizie. Su questo punto però le opinioni non
concordano.
Secondo alcuni le espressioni letterali riportate non sarebbero
decisive e comunque lanalogia permetterebbe di riferire lart. 1382 c.c. alle
obbligazioni extracontrattuali, come pure al patto dopzione.
Altri ritiene che la clausola possa accedere soltanto ad un
contratto, al massimo ammettendo che, se questo è nullo, la penale possa essere dovuta
per la responsabilità precontrattuale (art. 1338 c.c.). Si nega in particolare che
presupposto della clausola possa essere unobbligazione risarcitoria ex art. 2043
c.c.: se infatti questa già esiste e viene concluso un negozio che fissa un termine e
stabilisce una penale, si tratta di un contratto modificativo. Anche lesempio,
addotto di solito, della persona che, in procinto di svolgere unattività
pericolosa, promette una penale per i danni che potrà arrecare, fa dubitare che
leventuale obbligazione risarcitoria nasca dallart. 2043 c.c. e non piuttosto
dal tacito impegno di non arrecare danno, assunto in corrispettivo della tolleranza
dellattività pericolosa; impegno contrattuale dunque.
Lindividuazione di una propria funzione economico-sociale, vale
a dire di una causa, della clausola penale permette di considerarla come un contratto
distinto rispetto a quello a cui accede, e che a sua volta può essere caratterizzato
dalle cause più diverse. La necessità del contratto, o quanto meno
dellobbligazione, principale, conserva tuttavia il carattere di accessorietà della
clausola, con la conseguenza che la nullità dellobbligazione principale rende
nulla, per difetto di causa, la clausola, la quale non può neppure operare in difetto del
presupposto, ossia dellinadempimento dellobbligazione principale. Né la
clausola può sopravvivere quando il rapporto obbligatorio sia rimasto privo di effetto
per il mancato avveramento della condizione a cui era subordinato.
La clausola non può essere considerata come patto aggiunto al
contenuto del documento contrattuale, onde non vale il divieto di prova testimoniale posto
dallart. 2722 c.c.
Lart. 1210 c.c. del 1865 stabiliva non solo la nullità della
clausola penale per nullità dellobbligazione principale (c. 1°) ma anche la
sopravvivenza dellobbligazione principale alla nullità della clausola (c. 2°).
Secondo alcuni questa seconda disposizione non è stata riprodotta nel codice del 1942
perché superflua, ossia perché lininfluenza dellelemento accessorio su
quello principale discende già dai principi. Ad altri questa conclusione non sembra
valida in ogni caso, dovendosi valutare, in applicazione analogica dellart. 1419
c.c., se il creditore avrebbe concluso il contratto principale anche in difetto della
penale, ossia senza una garanzia di effettività dellimpegno assunto dal debitore.
Quanto alla forma, la natura accessoria della clausola indurrebbe a
credere che la prescrizione legale di forma solenne per il contratto principale debba
valere anche per la pattuizione accessoria. Ma qui prevale lautonomia della causa,
alla quale è legata la forma: la forma ad substantiam è giustificata dalla funzione del
negozio giuridico onde non si estende alle clausole non riferibili a quella funzione.
Libertà di forma per la clausola penale, dunque, salva diversa e specifica disposizione
di legge, come nel caso in cui gli interessi vengano previsti in misura superiore al tasso
legale (art. 1284, c. 3°, c.c.).
Lart. 1218 c.c. connette lobbligo di risarcire il danno
allinadempimento, o al ritardo nelladempimento, imputabile al debitore. Che
poi lirrogazione di una qualsiasi sanzione, non soltanto penale, presupponga un
illecito imputabile è affermazione che discende dai principi generali del diritto
punitivo, a loro volta subordinati al principio costituzionale di ragionevolezza.
Pertanto, sia che vogliasi attribuire alla clausola penale una funzione risarcitoria sia
una funzione punitiva (retro, § 2), essa non può operare se non in conseguenza di una
inadempimento imputabile.
Se la previsione di una sanzione per fatto non imputabile, la cui
legittimità è stata pure sostenuta in tempo non recente, è contraria al principio
costituzionale ora detto, si ritiene tuttavia valida una clausola contrattuale che imponga
un effetto sfavorevole al debitore inadempiente, o in ritardo nelladempimento,
ancorché non versante in colpa: si tratta però, in tal caso, di clausola atipica di
assunzione di rischio e non di clausola penale. Così, ad esempio, quando un contratto
dappalto preveda il pagamento immediato del prezzo anche per lavori ritardati per
forza maggiore.
Da tutto ciò discende che la pena è dovuta quando
linadempimento derivi dal mancato conseguimento di unautorizzazione
amministrativa, tuttavia prevedibile dal debitore, ma non è dovuta quando questi possa
opporre al creditore lexceptio inadimpleti contractus.
In relazione alla possibilità che lammontare della pena
pattizia risulti inferiore al danno effettivo (vedi supra, § 2) alcuni autori ne
escludono lefficacia nel caso in cui linadempimento sia dovuto a dolo o colpa
grave.
Poiché lart. 1382 c.c. designa loggetto della clausola
penale in una «determinata prestazione», prevale la tesi che riconduce a questa generica
espressione non soltanto il pagamento di una somma di denaro ma anche prestazioni di dare
o di fare, purché determinate o determinabili, ed anche lestinzione di un debito,
o, ancora, la compensazione con importo dovuto ad altro titolo. Nel caso in cui tanto la
prestazione principale quanto la penale consistano nel pagamento di una somma di denaro,
occorre distinguere.
A) Se viene ritardata la prestazione principale, il
risarcimento del danno è costituito dalla penale, che può essere stata pattuita anche in
misura proporzionale ai giorni di ritardo. Se è stata convenuta anche la risarcibilità
del danno ulteriore ai sensi del c. 1° dellart. 1382 c.c., il debitore inadempiente
dovrà pagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno (art. 1224 c.c.), ma
non nel loro intero ammontare (data limpossibilità di cumulare penale e
risarcimento integrale: vedi supra, § 2) bensì nella differenza tra lammontare di
questo e la penale.
Questa può consistere anche nel pagamento di interessi inferiori al tasso legale, ma se
la sua misura risulti irrisoria può essere nulla in quanto idonea ad escludere o a
limitare la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (art. 1229 c.c.; vedi
più ampiamente infra, § 13).
B) Se viene ritardato il pagamento della penale,
essa non è rivalutabile poiché costituisce debito di valuta; né ciò contrasta con la
sua finalità risarcitoria, che è propria anche degli interessi moratori, pur essi
oggetto di un debito di valuta 65. Tuttavia sono dovuti gli interessi e leventuale
maggior danno ai sensi dellart. 1224 66, il quale si applica in luogo dellart.
429 c.p.c. se la penale si riferisca ad un credito di lavoro. Gli interessi sulla penale,
moratori e non compensativi, sono dovuti dal momento della domanda.
La penale può consistere anche nel trasferimento del diritto su una
cosa (clausola con effetto reale), né a ciò è dostacolo il potere di riduzione
attribuito al giudice dallart. 1384 c.c.: di fronte allimpossibilità di
esercitare questo potere per lindivisibilità della cosa, il giudice può
disapplicare la clausola eccessiva ed applicare le norme codicistiche sul risarcimento del
danno. Linvalidità della clausola con effetto reale può piuttosto derivare dalla
violazione del divieto di patto commissorio di cui allart. 2744 c.c. Nel diritto
tedesco, se il creditore ottiene la penale non pecuniaria, non può pretendere
lulteriore risarcimento (§ 342 BGB).
La clausola penale può riferirsi allinadempimento ritardato
oppure a quello definitivo. Per il regime degli interessi sulla somma dovuta a titolo di
penale si rinvia al § precedente.
Qualora la penale sia prevista insieme ad un termine non essenziale
di adempimento dellobbligazione principale, essa è dovuta se il superamento del
termine superi i limiti della normale tolleranza oppure vi sia stata diffida ad adempiere.
Nonostante un remoto precedente contrario, la giurisprudenza è
attualmente orientata nel senso di non richiedere la costituzione in mora per la nascita
del diritto alla penale, in ciò trovando ladesione di tutta la dottrina, la quale
tuttavia non esclude che lindugio del creditore nel pretendere possa equivalere a
tolleranza. È possibile che al ritardo segua linadempimento definitivo ed in tal
caso alla penale per il ritardo potrà aggiungersi quella per linadempimento
definitivo, se prevista, oppure il risarcimento del danno ulteriore. È vero anche
linverso: stipulata la penale per linadempimento non definitivo, il creditore
può chiedere il risarcimento del danno ulteriore da ritardo.
Nelle obbligazioni di durata la penale può essere chiesta più
volte, in conseguenza dei diversi periodi di inadempimento.
A norma dellart. 1383 c.c. il creditore non può domandare
insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stipulata per il semplice
ritardo. In dottrina si è assimilato ladempimento ritardato a quello inesatto per
il modo o per il luogo, in ciò seguendo lesempio del codice civile tedesco, che nel
§ 341 permette il cumulo della penale con la prestazione, se questa non è stata eseguita
in modo esatto ed in particolare nel tempo debito.
Il creditore può chiedere ladempimento del contratto e, in
subordine o successivamente, la penale: la domanda del primo non preclude la domanda della
seconda. Non può il creditore, però, proporre entrambe le domande senza graduarle
giacché il giudice non può sostituirsi alla parte nella scelta.
Ci si chiede se sia vero il contrario, ossia se, chiesta la penale,
possa poi chiedersi ladempimento. Punto di partenza per rispondere al quesito è
lart. 1453, c. 2°, c.c., secondo cui la risoluzione del contratto può essere
chiesta quando è stato già chiesto ladempimento, ma questo non può chiedersi
quando si è chiesta la risoluzione. È evidente la ratio legis: fallita la domanda
dadempimento, la parte non inadempiente ben può liberarsi dal proprio debito
attraverso la risoluzione, oppure ottenere in restituzione quanto già dato in esecuzione
del contratto. Per contro, chiesto lo scioglimento del vincolo contrattuale, il debitore
non ha più interesse ad apprestare ladempimento.
Si conviene che, su tal punto, la situazione di chi chiede la penale
sia analoga a quella di chi chiede la risoluzione. Ma, come spesso avviene nelle dispute
in diritto, la norma, ossia il capoverso dellart. 1453 c.c., viene usato da alcuni
come argomento a contrario e da altri come argomento per analogia. E così gli uni dicono
che, se il problema è stato risolto espressamente per la risoluzione, il silenzio del
legislatore sulla clausola penale significa che ladempimento può essere chiesto
anche dopo la domanda della penale. Gli altri sostengono che questa domanda basta a
distogliere il debitore dalleseguire la prestazione onde, adducendo anche ad esempio
il § 340 del codice civile tedesco, sostengono che essa precluda la domanda
dadempimento.
La domanda di risoluzione del contratto può essere accompagnata da
quella di pagamento della penale a titolo di risarcimento del danno, ma luna non
contiene implicitamente laltra.
Il potere di ridurre equamente la penale, in caso di parziale
adempimento o di misura manifestamente eccessiva, attribuito al giudice dallart.
1384 c.c., corrisponde al generale divieto di ingiustificato arricchimento che, in tema di
responsabilità civile, si traduce nella necessità di ripristinare lequilibrio già
alterato dallatto illecito o, se si voglia sostenere la concezione sanzionatoria
invece che risarcitoria della clausola penale (supra, §§ 2 e 3), nella necessaria
proporzione della sanzione rispetto allillecito, quale esigenza imposta dal
principio costituzionale deguaglianza.
Alcuni autori ritengono possibile affidare al creditore ex art. 1349
c.c. il potere di determinazione quantitativa della clausola; anche in questo caso però
sussisterebbe il potere giudiziale di riduzione per mero arbitrio.
La riduzione ad equità non costituisce ormai più la sola forma di
tutela del debitore contro la penale manifestamente eccessiva.
Già da tempo la dottrina, sia negli ordinamenti continentali sia di
common law, segnala la necessità di interventi intesi ad estendere la tutela del
consumatore, controparte debole di imprese operanti in posizione dominante nel mercato, le
quali esigono ladesione incondizionata a clausole contrattuali vessatorie.
Lesigenza di riequilibrio può attuarsi anche, ma non soltanto e non soprattutto, ad
opera dei tribunali in sede di interpretazione - applicazione dei contratti: di qui una
serie di leggi, incidenti su diversi istituti del diritto civile e commerciale e tali da
attenuare anche la diffidenza della dottrina verso poteri del giudice equitativi o
comunque discrezionali.
Questo movimento di intensificazione della tutela della parte debole
ha portato allemanazione della direttiva CEE 5 aprile 1993, n. 93/13 «concernente
le clausole abusive nei contratti stipulati coi consumatori», la quale è stata recepita
in Italia con la l. 6 febbraio 1996, n. 52. Questa a sua volta ha introdotto nel codice
civile gli artt. 1469 da bis a sexies c.c., i quali disciplinano le clausole vessatorie
(già chiamate «abusive» nella direttiva) nei contratti fra «professionista» e
«consumatore» (la definizione di professionista è nel capoverso dellart. 1469 bis
e di «vessatorietà» nellart. 1469 ter), comminandone l«inefficacia».
Tra le clausole che possono assumere carattere vessatorio, salva la
prova contraria, sono quelle che impongano al consumatore, in caso di inadempimento o di
ritardo nelladempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente, dimporto manifestamente
eccessivo (art. 1469 bis, n. 6).
Inoltre la l. 7 marzo 1996, n. 108 ha sostituito il capoverso
dellart. 1815 c.c. stabilendo che, se nel contratto di mutuo sono convenuti
interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
I temi delle clausole abusive, o vessatorie, e degli interessi
usurari verranno trattati nelle rispettive sedes materiae di questo Trattato. Qui importa
rilevare che, in questi casi, il legislatore non ha ritenuto sufficiente la tutela
meramente riduttiva contro lammontare manifestamente eccessivo della penale ed ha
fatto ricorso ad una forma di tutela caducatoria. In generale si è osservato che le
clausole vessatorie sono per lo più frutto di predisposizione unilaterale, mentre la
natura della penale si presta con più facilità ad una struttura convenzionale.
Lart. 1384 continua ad applicarsi nei casi, per la verità già
non molto frequenti, di penale stipulata in contratti non rientranti nella categoria, pur
ampia, di quelli stipulati coi consumatori, nei sensi della direttiva citata e
dellart. 1469 bis. Tale ad es. il caso in cui la penale sia a carico di entrambe le
parti, ancorché una di loro sia un professionista, nonché, secondo chi argomenta a
contrario dallart. 1469 quinquies, c. 2°, 1a proposizione, c.c., il caso della
clausola stipulata dopo una trattativa.
Il potere di riduzione in caso di parziale adempimento era già
previsto nellart. 1214 c.c. del 1865, che a sua volta lo traeva dallart. 1231
del codice civile francese.
La riduzione della penale manifestamente eccessiva, pur propugnata
già dal Pothier, era estranea alla codificazione latina ma era presente nel codice civile
tedesco (§ 343 BGB) ed in quello federale svizzero (art. 163).
Il codice tedesco prevede la riduzione tanto nel caso di penale
sproporzionata rispetto alleconomia del rapporto (§ 343, c. 1°) quanto nel caso in
cui essa sia stata promessa a titolo di sanzione per un obbligo di fare o di non fare (§
343, c. 2°). Il giudice deve tenere in considerazione non soltanto linteresse
patrimoniale del creditore (§ 343, c. 1°). La riduzione è esclusa nei rapporti tra
commercianti dai §§ 342 e 351 del codice commerciale (HGB).
Nel codice civile francese in origine non era previsto, come
sè detto, il potere giudiziale di riduzione della clausola manifestamente
eccessiva. Ivi la clausola penale è prevista sia nella parte (artt. 1146-1155) sui danni
da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie (dommages intérêts) e precisamente
nellart. 1152, ove alle parti è attribuita la facoltà di liquidare preventivamente
e definitivamente quei danni, nonché negli artt. 1226-1233, ove è disciplinata la
clausola penale nelle obbligazioni in generale.
Lesempio tedesco è stato seguito dal legislatore italiano del
1942 e poi da quello francese, che con l. 9 luglio 1975, n. 75 ha aggiunto un c. 2°
allart. 1152 cit. ed ha modificato lart. 1231 (ma alcune sentenze della
Cassazione del Belgio, ove pure è in vigore il code civil, avevano introdotto
linnovazione in via pretoria), attribuendo al giudice il potere non solo di ridurre
ma anche di aumentare la penale manifestement excessive ou dérisoire, e poi con l. 11
ottobre 1985, n. 85-1097 ha stabilito lofficiosità del potere (tuttavia non
esercitabile, secondo la giurisprudenza, qualora le parti stesse abbiano convenuto la
misura della diminuzione per il caso di adempimento parziale).
Anche lIstituto internazionale per lunificazione del
diritto privato (Unidroit), avendo elaborato nel maggio 1993 Principi per i contratti
commerciali internazionali, ha previsto la riducibilità della penale, escludendo altresì
la derogabilità della previsione (art. 7.4.13.).
Infatti entrambi i principi sopra detti, di divieto di ingiustificato
arricchimento e di proporzionalità della sanzione, sono di ordine pubblico, onde si
ritiene in Italia che il potere riduttivo del giudice non possa essere escluso dalla
volontà dei contraenti.
Lart. 1384 c.c. non distingue e perciò si applica anche alla
penale da ritardo 90. Esso viene però considerato come norma eccezionale e perciò di
stretta interpretazione. Non è stato perciò ritenuto applicabile per analogia in un caso
in cui le parti avevano previsto la misura dellindennità di cui allart. 1381
c.c. Escluso che questa sanzionasse unobbligazione del promittente, ossia che
potesse identificarsi con la clausola penale, si è altresì negata la riducibilità ex
art. 1384.
Le parti possono deferire ad un terzo la determinazione della penale e, se questa
apparirà eccessiva, la parte interessata potrà chiederne la riduzione ex art. 1384, non
trovando applicazione lart. 1349.
Perché la penale possa essere ridotta non basta che superi
lammontare del danno ma occorre che sia manifestamente eccessiva.
Il tema del manifesto eccesso non deve essere confuso con quello
della validità, regolato dal codice negli articoli sulla nullità e
sullannullabilità del contratto.
Il potere di riduzione, di natura equitativa, è esercitabile secondo
criteri non definibili a priori e non censurabili in Cassazione. Ciò non significa che la
decisione di merito resti incontrollabile dal giudice di legittimità. Il rinvio
legislativo a criteri equitativi non toglie che lo spazio più o meno ampio lasciato al
giudice sia delimitato da argini giuridici: si tratta pur sempre di aequitas iuris laqueis
innodata. Anzitutto i limiti legali posti allapprezzamento del giudice stanno nella
necessità di avere riguardo allinteresse del creditore, di cui si dirà tra breve,
e di non eliminare del tutto la pena: mentre linadempimento del contratto
costituisce condizione sufficiente, quale che ne sia limportanza, a far sorgere il
diritto alla penale previsto dai contraenti, il giudice di merito, richiesto della
riduzione, non può limitarsi a constatare linadempimento ma deve valutarne la
consistenza. Si tratta dunque di equità integrativa e non sostitutiva.
La scelta dei criteri equitativi è inoltre soggetta, in cassazione,
al controllo su completezza e coerenza della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
In quanto il giudizio di merito rimane sottoposto ai limiti legali
ora detti, è possibile una definizione secondo legge del thema probandum ed entro questi
limiti è da intendere la sentenza della Cassazione che impone al debitore, autore della
domanda o delleccezione di riduzione della penale, gli oneri di allegazione e di
prova degli elementi idonei a dimostrarne leccessivo ammontare.
Si ritiene, così in dottrina come in giurisprudenza, che lart.
1384 escluda la rilevanza dellart. 1227 c.c., che prevede il concorso del fatto
colposo del creditore nella produzione del danno quale causa di riduzione del
risarcimento. Se si segue, sullesempio del codice tedesco, lopinione che
attribuisce rilevanza, quanto ai criteri di riduzione, ad elementi non strettamente
attinenti alleconomia del contratto, quali la buona o mala fede delle parti o la
loro situazione finanziaria, allora il concorso colposo del creditore potrebbe assumere
rilevanza indipendentemente dallart. 1227 (su tali questioni vedi retro, § 3).
Però la nostra giurisprudenza ritenne che lart. 1384 consenta di tener conto solo
dellinteresse patrimoniale del creditore.
Non si concorda poi sulla questione se «linteresse che il
creditore aveva alladempimento», a cui il giudice deve aver riguardo
nellesercitare il potere di riduzione, debba essere riferito al momento della
conclusione del contratto oppure al momento dellinadempimento.
Nel primo senso è la giurisprudenza prevalente, la quale ha ad
esempio escluso che linteresse del promittente venditore a conseguire una certa
somma a titolo di prezzo possa essere considerato con riguardo alla svalutazione della
moneta, sopravvenuta alla conclusione del contratto preliminare. Più di recente però la
Cassazione ha ritenuto che linadempimento dellobbligo di cancellare
unipoteca, gravante su un bene assegnato da una cooperativa edilizia, andasse
apprezzato con riferimento non ai valori del bene e del credito garantito, ma al
pregiudizio causato alla libera commerciabilità del bene per effetto della mancata
cancellazione.
La dottrina condivide in linea di massima lorientamento della
giurisprudenza prevalente, ma poi tende a dar rilievo anche alleccessiva onerosità
sopravvenuta.
In definitiva lart. 1384, parlando di «interesse che il
creditore aveva alladempimento», sembra riferirsi al momento della conclusione del
contratto. Ma se lintervallo di tempo tra la nascita dellobbligazione e la sua
scadenza non è breve, deve valere il principio della sopravvenienza: lart. 100
c.p.c. richiede che linteresse del debitore sussista nel momento in cui egli chiede
al giudice la riduzione, onde non può essere ridotta una penale che, elevata nel momento
della conclusione del contratto, risulti attualmente irrisoria, ad es. per svalutazione
della moneta. Ciò vale anche quando il danno sia costituito da un lucro cessante.
Il nostro codice non dà al giudice il potere di aumentare la
clausola, ma, come sè detto (§ 1), egli può disapplicarla se la ritenga elusiva
dellart. 1229. Lintento elusivo deve essere desunto dal raffronto non già tra
le misure della penale e del danno poi in concreto verificatosi bensì tra la penale ed il
danno presumibile al momento della conclusione del contratto.
Come sè detto nel § precedente, gli artt. 1152 e 1231 del
codice civile francese sono stati ultimamente novellati attraverso lattribuzione al
giudice del potere officioso di riduzione; non solo dunque il legislatore ha superato
lostilità della dottrina verso lintervento del giudice nella sfera di
autonomia dei privati ma, in ciò oltrepassando anche il legislatore italiano, ha
sottratto la materia alla disponibilità della parte interessata, in sede processuale.
Il difetto di previsione legislativa ha attestato la giurisprudenza
italiana per lungo tempo su posizione negativa; ultimamente, anzi, perfino
lattenuazione di tale posizione, data dal ritenere la richiesta di riduzione
implicita nelleccezione di nulla dovere a titolo di penale, era stata abbandonata,
richiedendosi perciò uneccezione esplicita. È però sopravvenuta la sent. 24
settembre 1999, n. 10511 che, rifiutando «le suggestioni della dogmatica della volontà»
e valutando lintervento del giudice nella «cittadella dellautonomia privata»
come «semplice aspetto del normale controllo che lordinamento si è riservato sugli
atti negoziali», ha affermato la riducibilità dufficio della clausola penale.
In senso contrario Cass. n. 14172/2000, secondo cui il potere di
riduzione è previsto nellesclusivo interesse del debitore, gravato anche
dellonere di allegare le ragioni della propria richiesta, mentre lesercizio
officioso del giudice violerebbe il divieto di ultrapetizione.
Nello stesso orientamento sinserisce la pronuncia secondo cui
il potere di riduzione non può essere esercitato quando lappellato sia incorso
nella decadenza di cui allart. 346 c.p.c., per avere riformulato la sua istanza solo
nella comparsa conclusionale in appello.
Contro la rilevabilità dufficio dovrebbe essere chi sostenga
la funzione punitiva della clausola e la possibilità che essa tuteli interessi non
patrimoniali, soggettivamente apprezzati dal creditore in sede di stipulazione (retro, p.
428, nt. 21).
La riducibilità dufficio è poi difficilmente sostenibile
quando il vizio di cui allart. 1384 c.c. venga riferito non al momento della
conclusione del patto ma a quello successivo dellinadempimento (vedi il §
precedente): in questo caso è più arduo pensare ad apprezzamenti comparativi del
giudice, sostituiti a quelli della parte.
In tempo meno recente la giurisprudenza era orientata nel senso di
escludere il potere giudiziale di riduzione quando la clausola penale fosse inserita in un
contratto della p.a. Si riteneva che essa fosse oggetto di una determinazione
discrezionale della parte pubblica, non sindacabile da parte del giudice ordinario, stante
il divieto contenuto nellart. 4, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Era riservata
allamministrazione il potere di concedere la riduzione, qualora la clausola
risultasse sperequata rispetto allinadempimento del contraente privato.
Lorientamento contrario, già manifestatosi nella
giurisprudenza del Consiglio di Stato negli anni sessanta, si affermò poi in Cassazione.
Secondo la Corte linderogabilità dellart. 1384 c.c. si riflette in tutti i
rapporti negoziali, ancorché, come avviene nei capitolati doneri, il regolamento
del rapporto sia contenuto in un atto autoritativamente imposto alla parte privata; in tal
caso, anzi, lo strumento equitativo opera a maggior ragione. Quanto alla l. n. 2248/1865,
essa permette la disapplicazione degli atti illegittimi da parte del giudice ordinario e,
del resto, linteresse alladempimento, che il giudice civile prende in
considerazione ai fini dellart. 1384, è di carattere patrimoniale e da bilanciare
con quello, egualmente patrimoniale, della controparte, ciò che esclude ogni ingerenza
del giudice nella valutazione di interessi pubblici.
Tale giurisprudenza, poi approvata dalla dottrina, è espressione del
movimento di riduzione della materia delle obbligazioni pubbliche ad un «diritto comune»
ossia ad un diritto privato capace di integrare le lacune di diverso genere, risultanti
nellordinamento pubblicistico delle obbligazioni e dei contratti.
Una parte della dottrina osserva come, non soltanto nei paesi di
diritto continentale ma anche in quelli di common law, si ponga il problema delle clausole
penali capaci di addossare un aggravio eccessivo al contraente debole, sia attraverso la
previsione implicita di una serie di obbligazioni ulteriori sia quali strumento per
trasferire completamente il rischio della sopravvenienza di circostanze oggettive,
impeditive delladempimento. Si pone perciò nellordinamento italiano la
questione dellapplicabilità dellart. 1341 c.c. nel caso di clausola penale
predisposta da una sola delle parti contraenti. La giurisprudenza ritiene che la parte
debole sia sufficientemente protetta dal potere giudiziale di riduzione di cui
allart. 1384 c.c. (retro, §§ 9 e 10), mentre una parte della dottrina obietta che
tale disposizione, concernente soltanto lammontare della penale, non basta ad
eliminare il carattere vessatorio della clausola per quanto concerne lesclusione
della prova negativa del danno (art. 1382, c. 2°): la parte forte imporrebbe a quella
debole unalterazione dellequilibrio probatorio disposto dallart. 2697
c.c., e così anche dellequilibrio processuale garantito dallart. 24 (ed ora
anche 111, c. 2°) Cost.
Si è già detto nel § 9 degli artt. 1469, da bis a sexies, c.c. e
della «inefficacia» da cui viene colpita la clausola penale manifestamente eccessiva,
inserita in un contratto stipulato con un consumatore. Il fatto che tale clausola venga
ivi definita come vessatoria può costituire un argomento ulteriore per ricondurla a tale
categoria ed applicare quindi lart. 1341 c.c. anche quando si tratti di negozi non
stipulati dal «professionista» e dal consumatore.
La caparra confirmatoria è una somma di denaro o una quantità di
altre cose fungibili che, al momento della conclusione del contratto, una parte dà
allaltra allo scopo di rafforzare limpegno di garantire ladempimento.
Infatti, in caso di inadempimento laltra parte può recedere dal contratto,
ritenendo la caparra, mentre, se inadempiente è la parte che lha ricevuta,
laltra può recedere ed esigerne il doppio (art. 1385, c. 2°, c.c.).
È possibile che denaro o cosa vengano dati non a titolo di caparra
ma a titolo di anticipo, ossia soltanto come parte della prestazione dovuta, con la
conseguenza che la risoluzione del contratto ne comporta esclusivamente la restituzione
(salvo il risarcimento del danno se la risoluzione avvenga per inadempimento imputabile).
Nel silenzio delle parti, il versamento del denaro o la consegna della cosa sono da
considerare come anticipo e non come caparra: questa aggrava la posizione
dellinadempiente onde non si può presumere che le parti vi si siano assoggettate
tacitamente. Né al giudice di merito è dato di scindere la funzione della somma versata
dal debitore al momento della nascita dellobbligazione, considerandone una parte
quale caparra e unaltra parte quale acconto sul prezzo.
La caparra confirmatoria non deve poi essere confusa con la cauzione
di cui il codice civile fa più volte menzione (artt. 381, 515, 647, 1002, 2387, 2535)
senza tuttavia darne la specifica disciplina. Questultima può essere anche
volontaria, ossia non imposta dalla legge, ed ha per oggetto denaro. La sua funzione è di
garantire un credito, attuale o futuro, come quello risarcitorio per un eventuale
inadempimento. Se sorge il credito, il creditore lo compensa in tutto o in parte con il
debito di restituzione verso colui che ha versato la cauzione. Per alcuni oggetto della
cauzione può essere anche un bene mobile, fungibile o infungibile, ma in questo caso si
è piuttosto nellipotesi del pegno.
Linadempimento che giustifica il recesso delladempiente,
e la conseguente ritenzione della caparra, o consegna del doppio, è quello di non scarsa
importanza, che permette la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ex art.
1455 c.c.; solo una minoranza della dottrina ritiene che le parti possano convenire di dar
rilievo allinadempimento lieve e addirittura non imputabile.
Nel caso di inadempimento ritardato, se il ritardo è di gravità
tale da dar luogo al rifiuto della prestazione e quindi alla risoluzione del contratto ex
art. 1453 c.c., non si dubita che la pattuizione di caparra possa esplicare i propri
effetti; per contro, nel caso di ritardo non giustificante la risoluzione, è fortemente
dubbio che per la caparra possano valere analogicamente le norme sulla clausola penale. In
ogni caso non sussiste il potere giudiziale di riduzione.
Ai diritti di ritenzione e di ottenere il doppio corrispondono
obbligazioni di valuta, soggette al principio nominalistico di cui allart. 1277 c.c.
La caparra forma oggetto di un contratto accessorio (infra, § 15) a
quello, sempre a prestazioni corrispettive, che ne viene rafforzato. I soggetti
delluno e dellaltro sono di regola gli stessi, ma è possibile che la caparra
sia stipulata da alcune soltanto delle parti del contratto principale.
Interpretando alla lettera la denominazione «confirmatoria», una
dottrina ormai risalente attribuiva alla caparra la funzione di «attestare» ossia di
provare lesistenza del contratto principale; essa successivamente, ossia in caso di
inadempimento, si trasformava in penale. Alla dottrina più recente questa funzione
probatoria, ravvisabile quando il contratto accedeva ad una convenzione consensuale di
compravendita, sembra non più attuale in un ordinamento caratterizzato dalla libertà
delle forme e dallanalitica disciplina dei mezzi di prova del contratto, seppure non
si escluda che in qualche raro caso il giudice da un patto di caparra possa inferire in
via presuntiva lesistenza del contratto principale (art. 2729 c.c.).
Altra parte della dottrina equipara clausola penale (vedi supra, §§
2 e 3) e caparra confirmatoria quanto alla loro funzione risarcitoria, ossia di
liquidazione preventiva del danno da inadempimento: la caparra però, a differenza della
clausola penale, lascia alla parte adempiente in ogni caso, ossia senza bisogno di
apposita pattuizione (art. 1382, c. 1°, c.c.), la possibilità di ottenere il
risarcimento integrale del danno secondo le norme generali (art. 1385, c. 3°).
Vè, ancora, chi sostiene la funzione compulsiva, ossia
sanzionatoria, della caparra, la quale permette allaccipiens di appropriarsi
definitivamente della somma o delle cose consegnate, in conto di sanzione per
linadempimento del tradens, prescindendosi totalmente dalla concreta esistenza del
danno, o chi ravvisa le due funzioni, risarcitoria e sanzionatoria, come coesistenti.
Dalla concezione sanzionatoria, poi, non si discostano gli autori che vedono come rara la
funzione risarcitoria, considerato che di regola lammontare della caparra è modesto
e dunque inferiore al prevedibile danno da inadempimento, onde affidano alla relativa
pattuizione solo lo scopo di rafforzare limpegno del debitore. Il fatto stesso che
il legislatore consideri la caparra come possibile anticipo o acconto per il caso in cui
la controprestazione venga eseguita (art. 1385, c. 1°) indica come il valore di essa sia
inferiore alla prestazione dovuta e quindi, malgrado il suo carattere di realità (vedi
nel § seguente), sia meno idonea della clausola penale a rafforzare il credito.
Più realistica sembra la posizione di chi ritiene che la caparra
assolva luna o laltra funzione, a seconda dei casi.
Non si dubita infine che il patto di caparra confirmatoria possa
presentare caratteri tali da ricomprenderlo tra le clausole vessatorie di cui
allart. 1469 bis c.c. (vedi retro, § 1).
Se si scorrono i repertori non risulta che le dispute dottrinali
circa la funzione della caparra abbiano trovato molti riscontri nella pratica. Un riflesso
di esse si trova in alcune rationes decidendi: e così quando si è negata la
configurabilità di una clausola di caparra confirmatoria inserita in un patto di opzione,
stante la possibilità che essa rafforzi soltanto contratti a prestazioni corrispettive,
se ne è affermata la funzione compulsiva, ossia di coazione indiretta
alladempimento, sia per il soggetto che la dà sia per quello che la riceve. Idem
quando si è detto che tale funzione non può risultare da una manifestazione tacita della
volontà, la quale può far presumere soltanto che il versamento anticipato di una somma
di denaro da parte del debitore abbia la funzione non di caparra ma di acconto sul prezzo
(vedi il § precedente).
La funzione risarcitoria è stata invece ritenuta quando si è
affermata la risarcibilità del danno ulteriore solo in caso di esplicita pattuizione.
Il patto di caparra costituisce un contratto con una propria causa,
ossia con una propria funzione economico-sociale (vedi il § precedente), distinta da
quella del contratto da essa confermato. Si è detto (§ 13) come questultimo possa
essere solamente un contratto a prestazioni corrispettive. Dal carattere accessorio del
patto deriva la sua nullità o risoluzione per impossibilità sopravvenuta, nel caso di
nullità o inefficacia del contratto principale.
Lautonomia causale ne fa un contratto a forma libera, come la
clausola penale (retro, § 4) ma esso viene definito come contratto reale, nel senso che
la sua esistenza è subordinata alla consegna del denaro o della cosa fungibile. Ha un
valore prevalentemente teorico la questione se la caparra possa costituirsi attraverso una
traditio ficta e in particolare con la traditio brevi manu: limportante è che
denaro o cosa passino nella materiale disponibilità del creditore, che ne acquista la
proprietà per effetto dellinadempimento. Anche la questione se la consegna della
cosa basti a determinare il passaggio della proprietà non ha pratica rilevanza, stante
che il perimento della cosa non esonera laccipiens dallobbligo di restituzione
(genus numquam perit).
Non è necessario che la caparra sia data nel momento di conclusione
del contratto principale, purché la consegna avvenga prima dei momenti in cui debbono
essere eseguiti prestazione e controprestazione.
Essa deve accedere ad un contratto ad effetti obbligatori, i quali
ben possono coesistere con effetti reali, come nel caso di una vendita definitiva, in cui
al trasferimento della proprietà della cosa venduta si unisca lobbligo di pagare il
prezzo.
Al denaro non può essere equiparato il vaglia cambiario mentre sono
beni fungibili i titoli di Stato.
Occorre che la cosa sia di proprietà del tradens; in caso contrario
laccipiens è tutelato dalla regola possesso vale titolo di cui allart. 1153
c.c.
Il fatto che la caparra equivalga solo ad una parte della prestazione
dovuta impedisce che sorgano questioni di riduzione giudiziale, ossia di applicabilità
per analogia dellart. 1384 c.c.
Lart. 1385, c. 1°, c.c. prevede che, nel caso di esecuzione
del contratto, la caparra venga restituita alla parte che lha data, ovvero che resti
allaccipiens con imputazione del valore alla prestazione a lui dovuta, ossia come
anticipo o acconto.
Il c. 2° dello stesso art. 1385 prevede nella prima parte
linadempimento di colui che ha dato la caparra e stabilisce, quale effetto, il
recesso della controparte e la perdita della caparra. Linadempimento che giustifica
tale effetto è quello di cui all. 1455 c.c., ossia di non scarsa importanza, come
sè già detto nel § 13.
A norma dellart. 1373, c. 1°, c.c., il recesso non è
possibile quando il contratto abbia avuto un principio desecuzione; considerando
lart. 1455, se sia iniziata lesecuzione da parte del debitore, è necessario
che linizio sia di importanza tale da escludere linadempimento e, qualora sia
il creditore ad avere iniziato lesecuzione della controprestazione, se tale inizio
non significhi implicita rinuncia ad avvalersi del patto di caparra.
Promosso il giudizio per ottenere ladempimento del contratto,
la parte non inadempiente può esercitare la facoltà di recedere ex art. 1385, c. 1°, in
applicazione analogica dellart. 1453, c. 2°, c.c. il quale vieta anche il
contrario: esercitato il recesso, non può chiedersi ladempimento. La Cassazione ha
ritenuto che, intimata la diffida ad adempiere entro un certo termine ex art. 1454 c.c.,
prima della scadenza lintimante possa assegnare un nuovo e più lungo termine, nelle
more del quale può esercitare il recesso ex art. 1385, con ritenzione, o con richiesta
del doppio, della caparra quale risarcimento completamente satisfattivo; anzi,
lesercizio del recesso ex art. 1385, c. 2°, costituisce un minus rispetto
allazione di risoluzione ex art. 1453 e di integrale risarcimento del danno, onde la
relativa domanda può essere proposta per la prima volta in appello. Qualora la parte non
inadempiente abbia chiesto la risoluzione del contratto secondo le regole generali, la
caparra conserva la sua funzione di garanzia fino alla conclusione del procedimento di
liquidazione dei danni, con conseguente compensazione con il credito risarcitorio, oppure
con restituzione della caparra stessa per mancata prova dei danni.
La seconda parte del capoverso dellart. 1385 prevede
linadempimento di colui che ha ricevuto la caparra: in tal caso la controparte può
recedere esigendo il doppio della caparra, la quale funge da liquidazione del danno.
Qualora entrambe le parti siano inadempienti, il giudice deve
procedere ad una valutazione comparativa onde stabilire a chi delle due spetti il diritto
di recesso ex art. 1385; i criteri sono gli stessi da usare nel caso di reciproche istanze
di risoluzione. Nel contratto preliminare di vendita di immobili una causa di recesso del
promittente compratore, con diritto alla restituzione del doppio della caparra, viene di
solito ravvisato nella non conformità dellimmobile agli strumenti urbanistici.
Il c. 3° dello stesso articolo prevede che, se la parte adempiente
preferisce chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato
dalle norme generali, ossia dallart. 1223 ss., c.c. A differenza della clausola
penale, dunque, il patto di caparra non preclude mai al creditore di chiedere il
risarcimento del danno, fornendone la prova ex art. 2697 c.c.: in tal caso la caparra
perde la funzione di liquidazione preventiva del danno e mantiene solo quella di garanzia
per il conseguimento del risarcimento totale. Fallita completamente la prova del danno, la
parte adempiente deve restituire la caparra.
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per
entrambe le parti, la caparra ha solo funzione di corrispettivo per il recesso (art. 1386,
c. 1°). In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di
quella che ha ricevuto (art. 1386, c. 2°).
Qui, a differenza che nella caparra confirmatoria, il recesso non è
giustificato dallinadempimento della controparte ma costituisce esercizio di uno ius
poenitendi, ossia di un diritto di pentirsi di avere concluso il contratto; la caparra
penitenziale costituisce dunque il prezzo dellesercizio di tale diritto (cfr. art.
1373, c. 3°) e deve essere restituita non appena il recesso non sia più esercitabile.
Stabilire se ci si trovi davanti ad una caparra confirmatoria o ad
una caparra penitenziale è questione di interpretazione del contratto.
Come sè detto nel § 13, la caparra penitenziale non serve a
rafforzare il vincolo obbligatorio ma caso mai ad indebolirlo, anche se si è obiettato
che la vera causa dellindebolimento non è il patto di caparra ma
lattribuzione dello ius poenitendi a cui essa accede. Se è pattuita una penale, il
contraente in regola è pur sempre arbitro di pretendere invece ladempimento
coattivo; se è convenuta una caparra penitenziale, arbitro di decidere la prosecuzione
del rapporto è il titolare dello ius poenitendi.
La multa penitenziale si differenzia dalla caparra perché suole
essere pagata non prima che venga esercitato il diritto di recesso, secondo la previsione
dellart. 1373, c. 3°, c.c.; qui il recesso si perfeziona dunque con una dazione e
non con una dichiarazione ricettizia, assumendo così il carattere di atto reale; secondo
una non recente giurisprudenza, poi, il corrispettivo per il recesso può essere
costituito da unutilità diversa dal denaro.
|