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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(G.U. n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante
delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei
dati personali;
VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Art. 2
Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il
loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi
da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che
permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u),
del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all’articolo
153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse
al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i
segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti
previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all’ubicazione", ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario
per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a
che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell’articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con
cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l’insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell’identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l’insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali
dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l’insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
Art. 5
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio
dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai
fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i
dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art. 6
Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti
i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Art. 8
Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se
i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157,
158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei
modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a
giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione
di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9
Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a
cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta
in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l'interessato
è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
Riscontro all’interessato
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte,
in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il
pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o
a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un
organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche
attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali
relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici
o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione
alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di
dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da
tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11
Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12
Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati
personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
riportati nell’allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma
1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati
personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice
di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante
nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13
Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di
essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti
da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
Art. 14
Definizione di profili e della personalità dell’interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione
o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o
sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del
Garante ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15
Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16
Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici
o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali
è priva di effetti.
Art. 17
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una
verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati,
nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento
che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza
di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle
attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità
di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui
al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e
ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i
dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili
e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche
quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti
di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e
dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente
e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità
dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e
quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82,
comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25
Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11,
comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26
Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché
dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti
civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni
o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di
scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in
relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e
l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato
e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82,
comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il
diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione
e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27
Garanzie per i dati giudiziari
Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28
Titolare del trattamento
Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare
del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto,
l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31
Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32
Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non
consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di
fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad
adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi
presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono
comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei
dati personali.
Art. 34
Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
Art. 35
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in
archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all’identificazione degli incaricati.
Art. 36
Adeguamento
Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle
misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie,
in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di
organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o
scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i
servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai
sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili
di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione
gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il
proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono
essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 38
Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o
più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per
via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni
da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e
ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa
vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al
comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al
Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad
altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in
qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto
dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1,
primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono
essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40
Autorizzazioni generali
Le disposizioni del presente codice che prevedono
un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di
applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è
tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla
richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax
o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o
ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Art. 42
Trasferimenti all’interno dell’Unione europea
Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in
modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di
eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un
Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si
tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o
giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e
quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82,
comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44
Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con
un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo
6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione
europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei
dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono
titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite
per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto
di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio
superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1
individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C)
con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni
di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed
economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni
di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti
direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni,
atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche
per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad
integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente
codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi
mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52
Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la
redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere
per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che
sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della
sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta
l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di.....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice
penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde
sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione
di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in
caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile.
La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai
sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge
che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati,
nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54
Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di
polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione
può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici
interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e
dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero
dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti
e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non
richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la
pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero
della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui
all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla
base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni
o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un
danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione
di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di
preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 56
Tutela dell’interessato
Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che
ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a
dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di
polizia.
Art. 57
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del
presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui
all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono
individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla
specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o
alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per
finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati
trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o
collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono
trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per
l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove
necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58,
154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli
articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente
codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che
concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili
in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione
dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da
più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del
Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a
soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2
con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività
professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio
professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero
alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63
Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
CAPO IV
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e
sullo stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere
umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di
alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili
e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo
154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65
Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di
cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o
di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto
con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e
uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con
riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli
incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli
organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al
comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità
dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute.
Art. 66
Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche
tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e
detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da
leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione
forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei
registri immobiliari.
Art. 67
Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed
ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla
normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia
di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di
benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri
benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui
ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo,
in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
Art. 69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento
di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e
di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o
abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di
adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per
quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta
di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le
finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di
legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71
Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e
ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del
codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72
Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con
enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di
giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica
o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di
nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e
manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo
pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia
mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e
la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in
zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati
indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione
di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro
diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del
libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 75
Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario.
Art. 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai
sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute: con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; anche senza
il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di
cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
CAPO II
MODALITA’ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77
Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1
e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei
casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Art. 78
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli
elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente
integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o
dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione
richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di
un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla
disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica.
Art. 79
Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle
modalità semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78
e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed
unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano
l’avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi,
trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle
aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo
80.
Art. 80
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un’ unica informativa per una pluralità di trattamenti di
dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso
l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici
operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante
interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione
di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso
il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con
annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e
all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto
di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando
su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa
ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica
a) 1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato
un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di
intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso,
in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo è necessario.
Art. 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure
per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del
segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o
ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro
individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità
derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli
terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito
dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro
contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra
l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare
stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84
Comunicazione di dati all’interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera
a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il
tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non
si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri
compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di
incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
CAPO III
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici
relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale,
ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero,
nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di
tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4
maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare
lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del
Garante ai sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche
tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma
1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati,
preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri,
nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a
quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine
di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e
l’applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma
2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in
caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto
delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di
cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n.
350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da
un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle
zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo
dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea
separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene
indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto
riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al
comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1,
basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa
anche a modelli non cartacei.
Art. 88
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua
identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del
medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89
Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano
l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità
dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni
altro documento che non ne richiede l’utilizzo.
CAPO V
DATI GENETICI
Art. 90
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante
sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con
particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per
effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.
52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è
consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed
accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.
Art. 92
Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e
conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i
dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è
giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93
Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza
al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi
cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre
che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per
evitare che quest’ultima sia identificabile.
Art. 94
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è
effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari,
archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in
riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in
particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del
Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3
del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del
decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 95
Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.
Art. 96
Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti
in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai
sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per
le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto
dello studente alla riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di
pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97
Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici
degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati
sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o
scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è
cessato il trattamento.
Art. 100
Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in
campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli
enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e
studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.
Art. 102
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con
le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o
chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare
nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103
Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di
dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione
ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato,
anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105
Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non
possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13 anche
in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente
codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per
conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa
all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato non è
dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo
106.
Art. 106
Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati,
ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per
i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e,
per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989,
siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai
dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da
osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e
alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni
del Consiglio d’Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g),
che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo
31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di
persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste
dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non
sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare
analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107
Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei
casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il
consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può
essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui
all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell’articolo 40.
Art. 108
Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia
e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel
programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio
dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
Dati statistici relativi all’evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre
alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le
modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il
Ministro della salute, dell’interno e il Garante.
Art. 110
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale
sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi
dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari
ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di
motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi,
quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato
della ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 111
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui
all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili.
Art. 112
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici
di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o
onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o
dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al
personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai
sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle
norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di
terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa
in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3.
La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma
anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n.300.
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n.300.
Art. 115
Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità
e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a
tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell’articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali
esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.
Art. 118
Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati
raccolti e comunicati.
Art. 119
Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei
dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da
soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei
casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto
della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
Sinistri
1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e
il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per
i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti
per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei
dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo
comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei
dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente
necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del servizio
di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che
abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi
dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e
la durata del trattamento.
Art. 123
Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati
dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari
a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di
contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a
sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie
a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura
di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il
fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto
la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e
che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di
clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di
comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali
attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati
anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124
Fatturazione dettagliata
1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e
senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi
per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma
2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato
può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle
modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione
i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125
Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità
linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea
collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate
dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza
di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
Dati relativi all’ubicazione
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo
se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio
consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa
gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla
durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad
un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso
al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad
incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta
autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante
un’operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127
Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può
essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e
per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le
modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure
trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per
garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione
dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento
dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base
alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 128
Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129
Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154,
comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima
della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera
b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli
elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130
Comunicazioni indesiderate
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o
Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati,
sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita
di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al
presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento,
in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate
di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131
Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza
di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la
sede dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della
conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132
Conservazione di dati di traffico per altre finalità
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per
finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno e delle
comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per
assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti
delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai
tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare
attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una
più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto
dei principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a
quanto previsto dall’articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 135
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in
particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di
investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e
per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o
nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n.
69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell’espressione artistica.
Art. 137
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII
della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza
il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità
di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei
diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i
dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere
l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a),
restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione
da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui
all’articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante
sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma
1, lettera c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 140
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo
anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato,
forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
Forme di tutela
1. L’interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del
Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella
sezione III del presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si
presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del
titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che
li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante
senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143
Procedimento per i reclami
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il
Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati
o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi
è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144
Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati
anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se
è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
Art. 146
Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo
dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente
articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile
è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per
un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre
altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione
all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta
giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che
permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale
e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai
sensi dell’articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della
sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al
ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al
quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile,
ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del
Garante.
Art. 148
Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145
e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,
commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche
su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data
della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si
considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Art. 149
Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di
comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere.
Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese
e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per
giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di
cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine
l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del
termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono
presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere
sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti
di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o
più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare
alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1
possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2,
può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e
dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun
anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo
146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 150,
comma 1.
Art. 150
Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere
adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149,
comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui
al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante
è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli
atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone
le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475
del codice di procedura civile.
Art. 151
Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all’articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione
con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è
proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile
per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile
il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il
medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica
o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto
con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre
parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni
della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice
può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza,
che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche
in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile,
accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente
le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
TITOLO II
L’AUTORITA’
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni
del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui
all’articolo 156.
Art. 154
Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le
misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e
di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento
dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo
12 e dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui
all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure
di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e
sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in
particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia
(Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11
dicembre 2000, che istituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13
della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare
rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere
invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non
può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica
è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II
L’UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
Principi applicabili
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156
Ruolo organico e personale
1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite
di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai
fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n.
165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale,
nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di
segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le
modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione
di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al
personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità pari
all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o
dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al
cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità
integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti
unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del
comma
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per
non più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di
cui all’articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale
o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Art. 158
Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale
dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più
tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l’indifferibilità dell’accertamento.
Art. 159
Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può
altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I
medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal
caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il
procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è
assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone
indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e
dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III
della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato
dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o
di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è
stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in
ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da
personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti
all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di
cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell’organo
procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono
differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti,
documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
Omessa o inidonea informativa all’interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che
presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila
euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162
Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di
disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro
a tremila euro.
Art. 163
Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a
sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164
Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire
ventiquattro mila euro.
Art. 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata
la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la
applica.
Art. 166
Procedimento di applicazione
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e
158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21,
22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da uno a tre anni.
Art. 168
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi
al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o,
nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva
difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1,
e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172
Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa
la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della
Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo
114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali.
Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il
controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche
previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato
all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo
9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla
base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1.2.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l’articolo 12 è abrogato.
Art. 174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143,
l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia
dell’atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono
sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna
della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se
ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l’originale" è sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio
nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma
dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per
mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico
ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna
alla persona alla quale è diretta.";
b) nell’ultimo comma le parole: "ai commi precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile
dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignità".
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma è aggiunto il seguente:
"L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta
chiusa e sigillata.".
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell’avviso è omessa
l’indicazione del debitore".
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile
le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni,
anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano
le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ".
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le
disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura
civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.".
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò
non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la
polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per
il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta
che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o
invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie.".
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le
parole: "è scritta all’esterno del plico stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3".
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è
consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui
all’articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell’atto.";
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L’agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in
busta chiusa, del deposito".
Art. 175
Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo
21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39,
commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di
pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza
l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante
per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di
legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di
legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi.".
Art. 176
Soggetti pubblici
1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti:
", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono, ".
2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo
sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E’
istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che
opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle
politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale
propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del
personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla
seguente: "Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo
uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di
comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L’accesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita
di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione
dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178
Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il
Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti:
"e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di
AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L’operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un
caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la
necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa
dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della
sanità" sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali".
3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è
inserito, in fine, il seguente periodo:
"Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con
modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali".
Art. 179
Altre modifiche
1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al
Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è
inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere
diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli
Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora
ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi
del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali,
qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della
riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2005.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice
dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui
all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la
propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura
di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche
sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro
il 31 marzo 2005.
i commi 1 e 3 del presente art. 180 sono stati così modificati dal D.L.
22/06/2004.
Art. 181
Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di
dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante,
entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale,
dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo
ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma
2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per
le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base
alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51,
comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182
Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali,
in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004,
il Garante:
a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in
servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente
nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di
ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Art. 183
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli
articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati
gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in
materia di donatori midollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27
ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di
ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo,
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in
ambito assicurativo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologico;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione
dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da
norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 184
Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni
abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo
12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1°
gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5
e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi
di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
| ARTICOLATO DEL CODICE |
RIFERIMENTO PREVIGENTE |
| Parte I Disposizioni generali
Titolo I
Principi generali |
|
| Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) |
--- |
| Art. 2 (Finalità) comma 1 |
cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; art. 1, comma 1, l. 31
dicembre 1996, n. 675 |
| comma 2 |
--- |
| Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati) comma
1 |
--- |
| Art. 4 (Definizioni) comma 1, lett. a) |
cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; art. 1, comma 2, lett. b), l.
n. 675/1996 |
| lett. b) |
art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996 |
| lett. c) |
art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281 |
| lett. d) |
cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. e) |
cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. f) |
art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996 |
| lett. g) |
art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996 |
| lett. h) |
cfr. art. 19 l. n. 675/1996 |
| lett. i) |
art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996 |
| lett. l) |
art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996 |
| lett. m) |
art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996 |
| lett. n) |
art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996 |
| lett. o) |
art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996 |
| lett. p) |
art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996 |
| lett. q) |
art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996 |
| comma 2, lett. a) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del
Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce |
| lett. b) |
cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce |
| lett. c) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamentoeuropeo
e del Consiglio n. 2002/21/Ce |
| lett. d) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE |
| lett. e) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE |
| lett. f) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE |
| lett. g) |
cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE |
| lett. h) |
cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE |
| lett. i) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE |
| lett. l) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE |
| lett. m) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE |
| comma 3, lett. a) |
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318 |
| lett. b) |
art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999 |
| lett. c) |
--- |
| lett. d) |
--- |
| lett. e) |
--- |
| lett. f) |
--- |
| lett. g) |
--- |
| comma 4, lett. a) |
art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999 |
| lett. b) |
art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999 |
| lett. c) |
art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999 |
| Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) comma 1 |
cfr. art. 4, dir. 95/46/CE; artt. 2, comma 1, e 6, comma
1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; art.
3, l. n. 675/1996 |
| Art. 6 (Disciplina del trattamento) |
--- |
| Titolo II Diritti dell’interessato |
|
| Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti) comma 1 |
cfr. art. 12, dir. 95/46; art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l.
n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 13, comma 1, lett. c), punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996 |
| Art. 8 (Esercizio dei diritti) comma 1 |
cfr. art. 13, dir. 95/46; art. 17, comma 1, d.P.R. n.
501/1998. |
| comma 2 |
art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l. n.
675/1996 |
| comma 3 |
art. 14, comma 2, n. 675/1996 |
| comma 4 |
--- |
| Art. 9 (Modalità di esercizio) comma 1 |
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 2 |
art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n.
501/1998 |
| comma 3 |
art. 13, comma 3 , l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n.
675/1996 |
| Art. 10 (Riscontro all’interessato) comma 1 |
art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501. |
| comma 2 |
art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
--- |
| comma 5 |
--- |
| comma 6 |
--- |
| comma 7 |
art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n.
501/1998 |
| comma 8 |
art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 9 |
art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998 |
| Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti |
|
| Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) comma
1 |
cfr. art. 6, dir. 95/46/CE; art. 9, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
--- |
| Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta) comma
1 |
cfr. art. 27, dir. 95/46/CE; art. 31, comma 1, lett. h),
l. n. 675/1996; |
| comma 2 |
art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
| comma 3 |
art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001 |
| comma 4 |
--- |
| Art. 13 (Informativa) comma 1 |
cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ; art. 10, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
art. 10, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
art. 10, comma 3, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 10, comma 4, l. n. 675/1996 |
| Art. 14 (Definizione di profili e della personalità
dell’interessato) Comma 1 |
cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ; art. 17, comma 1, l. n.
675/1996 |
| Comma 2 |
art. 17, comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) comma
1 |
cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE : art. 18, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 29, comma 9, l. n. 675/1996 |
| Art. 16 (Cessazione del trattamento) comma 1 |
cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE art. 16, comma 2, l.
n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 16, comma 3, l. n. 675/1996 |
| Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) comma
1 |
cfr. Art. 2o, dir. 95/46/CE : art. 24-bis, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996 |
| Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici |
|
| Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici) comma 1 |
--- |
| comma 2 |
cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
--- |
| comma 5 |
--- |
| Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari) comma 1 |
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ; art. 27, comma
1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 27, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 27, comma 3, l. n. 675/1996 |
| Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili) comma 1 |
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 3, primo
periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg.
N. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996 |
| Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari) comma 1 |
cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ; art. 24, comma 1, l.
n. 675/1996; |
| comma 2 |
art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135 |
| Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari) comma 1 |
--- |
| comma 2 |
art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 4 |
art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 5 |
art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 6 |
art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 7 |
art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 8 |
art. 23, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 9 |
art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 10 |
art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg.
N. 135/1999 |
| comma 11 |
art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 12 |
art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999 |
| Capo III Regole ulteriori per i privati ed
enti pubblici economici |
| Art. 23 (Consenso) comma 1 |
cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ; art. 11,
comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 11, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 11, comma 3, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996 |
| Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza il consenso) comma 1, lett. a) |
cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ; artt. 12, comma 1, lett. a) e
20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996; |
| lett. b) |
artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l.
n. 675/1996 |
| lett. c) |
artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n.
675/1996 |
| lett. d) |
artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n.
675/1996 |
| lett. e) |
art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1,
lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996 |
| lett. f) |
artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n.
675/1996 |
| lett. g) |
artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed
h-bis), l. n. 675/1996 |
| lett. h) |
--- |
| lett. i) |
artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n.
675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999 |
| Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) comma
1 |
art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996 |
| Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) comma 1 |
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ; art. 22, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
art. 22, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3, lett. a) |
art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996 |
| comma 3, lett. b) |
art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 22, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 23, comma 4, l. n. 675/1996 |
| Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) comma 1 |
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE art. 24, comma 1, l. n.
675/1996 |
| Titolo IV I soggetti che effettuano il trattamento |
|
| Art. 28 (Titolare del trattamento) comma 1 |
--- |
| Art. 29 (Responsabile del trattamento) comma 1 |
cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; art. 8, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
art. 8, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 8, comma 3, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 8, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 8, comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 30 (Incaricati del trattamento) comma 1 |
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ; artt. 8, comma 5, e
19, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 19, l. n. 675/1996 |
| Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza |
cfr. art. 17, dir. 95/46/CE |
| Art. 31 (Obblighi di sicurezza) |
art. 15, comma 1, l. n. 675/1996 |
| Art. 32 (Particolari titolari) comma 1 |
art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
| comma 2 |
art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
| comma 3 |
art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
| Capo II Misure minime |
|
| Art. 33 (Misure minime) |
cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) |
--- |
| Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti
elettronici) |
--- |
| Art. 36 (Adeguamento) |
cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996 |
| Titolo VI Adempimenti |
|
| Art. 37 (Notificazione del trattamento) comma 1 |
art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
|
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| Art. 38 (Modalità di notificazione) comma 1 |
art. 19, dir. 95/46/CE art. 7, comma 2, primo periodo, l.
n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 , l. n.
675/1996 |
| comma 5 |
art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
--- |
| Art. 39 (Obblighi di comunicazione) comma 1, lett.
a) |
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
--- |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
--- |
| Art. 40 (Autorizzazioni generali) comma 1 |
art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n.
501/1998 |
| Art. 41 (Richieste di autorizzazione) comma 1 |
--- |
| comma 2 |
art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998 |
| Titolo VII Trasferimento dei dati all’estero |
cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE |
| Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione
europea) comma 1 |
--- |
| Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) alinea
del comma 1 |
art. 28, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 1 |
artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n.
675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999 |
| Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) |
art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996 |
| Art. 45 (Trasferimenti vietati) |
art. 28, comma 3, l. n. 675/1996 |
| Parte II Disposizioni relative a specifici settori |
|
| Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I
Profili generali |
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE |
| Art. 46 (Titolari dei trattamenti) |
--- |
| Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) |
art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma
1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari) |
--- |
| Art. 49 (Disposizioni di attuazione) |
--- |
| Capo II Minori |
|
| Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori) |
--- |
| Capo III Informatica giuridica |
|
| Art. 51 (Principi generali) |
--- |
| Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) |
--- |
| Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I
Profili generali |
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE |
| Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) |
art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma
1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati) |
--- |
| Art. 55 (Particolari tecnologie) |
--- |
| Art. 56 (Tutela dell’interessato) |
--- |
| Art. 57 (Disposizioni di attuazione) |
--- |
| Titolo III Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I
Profili generali |
art. 3, dir. 95/46/CE ; |
| Art. 58 (Disposizioni applicabili) comma 1 |
art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 15, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
--- |
| Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico
Capo I
Accesso a documenti amministrativi |
|
| Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) |
art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c),
d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale) |
art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| Capo II Registri pubblici e albi professionali |
|
| Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici) comma 1 |
art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001 |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
--- |
| Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali |
|
| Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) |
art. 6 d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 63 (Consultazione di atti) |
--- |
| Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico |
|
| Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero) comma 1 |
art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 65 (Diritti politici e pubblicità
dell’attività di organi) comma 1 |
art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 4 |
art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 5 |
art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 66 (Materia tributaria e doganale) comma 1 |
art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) comma
1, lett. a) |
art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| lett. b) |
art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni) comma
1 |
art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) art.
|
14, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) comma
1 |
art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) comma
1 |
art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 72 (Rapporti con enti di culto) |
art. 21, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale) |
Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio
2000 |
| Capo V Particolari contrassegni |
|
| Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici) |
--- |
| Titolo V Trattamento di dati personali in ambito
sanitario
Capo I
Principi generali |
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE |
| Art. 75 (Ambito applicativo) |
art. 1. d. lg. N. 282/1999 |
| Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici) comma 1 |
Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996 |
| Capo II Modalità semplificate per informativa e
consenso |
|
| Art. 77 (Casi di semplificazione) |
--- |
| Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra) |
--- |
| Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari) |
--- |
| Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici) |
--- |
| Art. 81 (Prestazione del consenso) |
--- |
| Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e
dell’incolumità fisica) comma 1 |
--- |
| comma 2 |
Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
--- |
| Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati) |
--- |
| Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato) comma
1 |
art. 23, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
--- |
| Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico |
|
| Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale) comma
1 |
art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) comma
1 |
|
| lett. a) |
art. 18, d.lg. n. 135/1999 |
| lett. b) |
art. 19, d.lg. n. 135/1999 |
| lett. c) |
art. 20, d.lg. n. 135/1999 |
| Capo IV Prescrizioni mediche |
|
| Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale) |
art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999 |
| Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale) |
art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999 |
| Art. 89 (Casi particolari) comma 1 |
--- |
| comma 2 |
art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999 |
| Capo V Dati genetici |
|
| Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di
midollo osseo) comma 1 |
art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001 |
| Capo VI Disposizioni varie |
|
| Art. 91 (Dati trattati mediante carte) |
--- |
| Art. 92 (Cartelle cliniche) |
--- |
| Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) comma
1 |
art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
--- |
| Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario) |
--- |
| Titolo VI Istruzione
Capo I
Profili generali |
| Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) |
art. 12, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) comma
1 |
art. 330-bis, (primo e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16
aprile 1994 |
| comma 2 |
art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994 |
| Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o
scientifici
Capo I
Profili generali |
Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE |
| Art. 97 (Ambito applicativo) |
--- |
| Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) |
artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento) Comma 1 |
art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996 |
| Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di
ricerca) |
art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998 |
| Capo II Trattamento per scopi storici |
|
| Art. 101 (Modalità di trattamento) comma 1 |
art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 3 |
art. 7, comma 3, n. 281/1999 |
| Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma
1 |
art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999 |
| Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in
archivi) |
--- |
| Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici
|
|
| Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per
scopi statistici o scientifici) comma 1 |
art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999 |
| Art. 105 (Modalità di trattamento) comma 1 |
art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
--- |
| Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta) comma
1 |
art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999 |
| Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) comma 1 |
art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999 |
| Art. 108 (Sistema statistico nazionale) |
--- |
| Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della
nascita) |
--- |
| Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) comma
1 |
art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999 |
| comma 2 |
art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999 |
| Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale
Capo I
Profili generali |
| Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma
1 |
art. 20, comma 2, lett. b), d.lg., n. 467/2001 |
| Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) comma
1 |
art. 9, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999 |
| Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori
di lavoro |
|
| Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) |
cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300 |
| Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro |
|
| Art. 114 (Controllo a distanza) |
cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300 |
| Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) comma 1
e 2 |
art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339 |
| Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale |
|
| Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato
dell’interessato) commi 1 e 2 |
art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152 |
| Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi |
|
| Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) comma
1 |
art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001 |
| Art. 118 (Informazioni commerciali) comma 1 |
art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001 |
| Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio) |
--- |
| Art. 120 (Sinistri) |
art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. Da
l. 26 maggio 2000, n. 137 |
| Titolo X Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione elettronica |
|
| Art. 121 (Servizi interessati) |
cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE |
| Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi
dell’abbonato e dell’utente) |
cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE |
| Art. 123 (Dati relativi al traffico) comma 1 |
cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE art. 4, comma 1,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171; |
| comma 2 |
art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 3 |
art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 4 |
--- |
| comma 5 |
art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 6 |
art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998 |
| Art. 124 (Fatturazione dettagliata) comma 1 |
cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE art. 5, comma 3
(primo periodo), d.lg. n. 171/1998; |
| comma 2 |
art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 3 |
art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 4 |
art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998 |
| comma 5 |
--- |
| Art. 125 (Identificazione della linea) comma 1 |
cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE art. 6, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; |
| comma 2 |
art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 3 |
art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 4 |
art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 5 |
art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 6 |
art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998 |
| Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione) |
cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE |
| Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) comma
1 |
cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE art. 7, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; |
| comma 2 |
art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998 |
| Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata) comma
1 |
cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE art. 8, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; |
| Art. 129 (Elenchi di abbonati) |
cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE art. 9, d.lg. n.
171/1998; |
| Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) |
cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE art. 10, d.lg. n.
171/1998; |
| Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) |
art. 3, d.lg. n. 171/1998 |
| Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre
finalità) |
cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE |
| Capo II Internet e reti telematiche |
|
| Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) |
art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001 |
| Capo III Videosorveglianza |
|
| Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) |
art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001 |
| Titolo XI Libere professioni e investigazione privata
Capo I
Profili generali |
|
| Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) |
art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed
artistica
Capo I
Profili generali |
cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE |
| Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni
del pensiero) comma 1, lett. a) |
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. b) e c) |
art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996 |
| Art. 137 (Disposizioni applicabili) comma 1, lett.
a) |
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. c) |
art. 28, comma 6, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n.
675/1996 |
| Art. 138 (Segreto professionale) |
art. 13, comma 5, l. n. 675/1996 |
| Capo II Codice di deontologia |
|
| Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche) |
art. 25, commi 2 , 3 e 4, l. n. 675/1996 |
| Titolo XIII Marketing diretto
Capo I
Profili generali |
|
| Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) |
art. 20, comma 2, lett. c), d.lg. n. 467/2001 |
| Parte III Tutela dell’interessato e sanzioni |
|
| Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante
Sezione I
Principi generali |
Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE |
| Art. 141 (Forme di tutela) |
--- |
| Sezione II Tutela amministrativa |
|
| Art. 142 (Proposizione dei reclami) |
--- |
| Art. 143 (Procedimento per i reclami) |
art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c)
e l), l. n. 675/1996 |
| Art. 144 (Segnalazioni) |
--- |
| Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale
|
|
| Art. 145 (Ricorsi) comma 1 |
art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| Art. 146 (Interpello preventivo) comma 1 |
art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
--- |
| Art. 147 (Presentazione del ricorso) comma 1, lett.
a) |
art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998 |
| lett. b) |
art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n.
501/1998 |
| lett. c) |
art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998 |
| lett. d) |
art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998 |
| lett. e) |
art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998 |
| alinea del comma 2 |
art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998 |
| lett. a), b) e c) |
art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998 |
| Art. 148 (Inammissibilità del ricorso) comma 1 |
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 2 |
art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998 |
| Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso) comma 1
|
art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 2 |
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n.
501/1998 |
| comma 4 |
--- |
| comma 5 |
art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 7 |
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 8 |
Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996 |
| Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso) comma
1 |
art. 29, comma 5, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 29, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
--- |
| Art. 151 (Opposizione) comma 1 |
art. 29, comma 6, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
--- |
| Capo II Tutela giurisdizionale |
|
| Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria) comma 1 |
art. 29, comma 8, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
--- |
| comma 5 |
--- |
| comma 6 |
--- |
| comma 7 |
--- |
| comma 8 |
--- |
| comma 9 |
--- |
| comma 10 |
--- |
| comma 11 |
--- |
| comma 12 |
art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 13 |
art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| Comma 14 |
--- |
| Titolo II L’Autorità
Capo I
Il Garante per la protezione dei dati personali |
cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE |
| Art. 153 (Il Garante) comma 1 |
art. 30, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 30, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 30, comma 5, l. n. 675/1996 |
| comma 6 |
art. 30, comma 6, l. n. 675/1996 |
| comma 7 |
art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996 |
| Art. 154 (Compiti) alinea del comma 1 |
art. 31, alinea, l. n. 675/1996 |
| lett. a) |
art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996 |
| lett. C) |
art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996 |
| lett. D) |
art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996 |
| lett. e) |
art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996 |
| lett. f) |
art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996 |
| lett. G) |
--- |
| lett. H) |
art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996 |
| lett. i) |
art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996 |
| lett. l) |
art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996 |
| lett. m) |
art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 31, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
--- |
| comma 6 |
art. 40 l. n. 675/1996 |
| Capo II L’Ufficio del Garante |
|
| Art. 155 (Principi applicabili) comma 1 |
art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996 |
| Art. 156 (Ruolo organico e personale) comma 1 |
art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996 |
| comma 6 |
--- |
| comma 7 |
art. 33, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 8 |
art. 33, comma 6, l. n. 675/1996 |
| comma 9 |
art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996 |
| comma 10 |
art. 33, comma 2, l. n. 675/1996 |
| Capo III Accertamenti e controlli |
|
| Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti) comma 1 |
art. 32, comma 1, l. n. 675/1996 |
| Art. 158 (Accertamenti) comma 1 |
art. 32, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 32, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n.
501/1998 |
| Art. 159 (Modalità) comma 1 |
art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 2 |
art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n.
501/1998 |
| comma 3 |
art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
art. 32, comma 5, l. n. 675/1996 |
| Art. 160 (Particolari accertamenti) comma 1 |
art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
--- |
| comma 6 |
--- |
| Titolo III Sanzioni
Capo I
Violazioni amministrative |
cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE |
| Art. 161 (Omessa o inidonea informativa
all’interessato) comma 1 |
art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| Art. 162 (Altre fattispecie) comma 1 |
art. 16, comma 3, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione) comma
1 |
art. 34, comma 1, l. n. 675/1996 |
| Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante) comma
1 |
art. 39, comma 1, l. n. 675/1996 |
| Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante) comma
1 |
--- |
| Art. 166 (Procedimento di applicazione) comma 1 |
art. 39, comma 3, l. n. 675/1996 |
| Capo II Illeciti penali |
|
| Art. 167 (Trattamento illecito di dati) comma 1 |
art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998 |
| comma 2 |
art. 35, comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante) comma 1 |
art. 37-bis, comma 1,l. n. 675/1996 |
| Art. 169 (Misure di sicurezza) comma 1 |
art. 36, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 36, comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) comma
1 |
art. 37, comma 1, l. n. 675/1996 |
| Art. 171 (Altre fattispecie) |
--- |
| Art. 172 (Pene accessorie) comma 1 |
art. 38, comma 1, l. n. 675/1996 |
| Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali
Capo I
Disposizioni di modifica |
|
| Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen) |
--- |
| Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) |
--- |
| Art. 175 (Forze di Polizia) |
--- |
| Art. 176 (Soggetti pubblici) |
--- |
| Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e
delle liste elettorali) |
--- |
| Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria) comma
1 |
--- |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999 |
| comma 4 |
--- |
| comma 5 |
--- |
| Art. 179 (Altre modifiche) |
--- |
| Capo II Disposizioni transitorie |
|
| Art. 180 (Misure di sicurezza) |
--- |
| Art. 181 (Altre disposizioni transitorie) comma 1 |
--- |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
--- |
| comma 6 |
--- |
| Art. 182 (Ufficio del Garante) |
--- |
| Capo III Abrogazioni |
|
| Art. 183 (Norme abrogate) |
--- |
| Capo IV Norme finali |
|
| Art. 184 (Attuazione di direttive europee) comma 1 |
--- |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta) |
--- |
| Art. 186 (Entrata in vigore) |
--- |
ALLEGATO A
CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
A.1 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
GIORNALISTICA
A2 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI
A3 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI IN AMBITO SISTAN
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti
elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è
consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il
superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un
insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata
conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e
uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a
una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o
più credenziali per l’autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di
adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo
dell’incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione,
è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non
lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene
riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da
quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di
trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno
ogni tre mesi.
6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può
essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi
sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione
tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della
qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare
incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è
consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per
l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a
individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la
disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento
dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive
necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie
delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando
preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono
informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti
punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di
autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi
omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del
trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le
operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di
incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e
dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale,
mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti
a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono
effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
l’aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il
salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento
di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se
designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni
riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la
disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini
della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino
della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al
successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure
disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione
dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime
adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in
servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi
significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire
l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la
cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell’interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
l’accesso abusivo, di cui all’ art. 615-ter del codice penale, mediante
l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia
e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare
accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non
utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da
altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni
precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino
dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti
elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a
sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo
22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi
dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli
interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente
all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai
soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno
dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura
o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi
di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve
dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne
attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio
d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento
programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti
diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al
controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle
operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di
incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o
giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi
compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino
alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e
sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari
è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura,
sono identificate e registrate.
Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il
controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.
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