IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa
da
..,
deduce di non aver ricevuto riscontro da parte di questultima
ad unistanza formulata ai sensi dellart. 13
della legge n. 675/1996.
Rappresentando un indebito utilizzo da parte di terzi
della carta smarrita, linteressato aveva chiesto di
accedere ai dati che lo riguardano, di conoscere la loro
origine, la logica e le modalità del trattamento,
nonché gli estremi identificativi del responsabile del
trattamento eventualmente designato. Aveva altresì
manifestato la volontà di opporsi al trattamento dei
dati a fini di informazione commerciale e promozionale.
Nel ricorso ai sensi dellart. 29 della legge n.
675/1996 linteressato ha ribadito le proprie
richieste e ha chiesto di porre a carico della società
resistente le spese del procedimento.
A seguito dellinvito ad aderire formulato da
questa Autorità in data 4 luglio 2002 ai sensi dellart.
20 del d.P.R. n. 501/1998,
.,
con nota fax del 10 luglio 2002, ha fornito alcune
indicazioni in ordine alla logica ed alle finalità del
trattamento ed ha indicato gli estremi identificativi dei
responsabili del trattamento designati. Nella medesima
nota la resistente ha altresì precisato di detenere nei
propri archivi dati forniti dal medesimo ricorrente al
momento della richiesta delle carte di credito, nonché
"quelli relativi alle carte (
) rilasciate ed
alle operazioni di spesa effettuate con le stesse".
Ha però fornito solo un quadro riepilogativo di alcuni
dati personali.
Nellaudizione del 18 luglio 2002 il ricorrente
ha ribadito le proprie posizioni con particolare riguardo
allopposizione al trattamento dei dati che lo
riguardano a fini promozionali e ha depositato una
memoria nella quale ha lamentato che la resistente
avrebbe "comunicato solo parzialmente i dati
personali (
) in suo possesso" ed inviato
materiale pubblicitario anche dopo lopposizione
manifestata.
A seguito di una richiesta di informazioni formulata
da questa Autorità in data 19 luglio 2002, ai sensi dellart.
29, comma 4, della legge n. 675/1996, nei confronti di
..,
questultima ha fornito un ulteriore riscontro:
- provvedendo a specificare le modalità di eventuale
registrazione negli archivi informatici dei numeri di
telefono e dei dati relativi a titolo di studio e
professione;
- confermando di aver interrotto linvio di ogni
tipo di materiale pubblicitario;
- precisando che le "operazioni di spesa
effettuate dai titolari vengono rendicontate direttamente
al titolare stesso, tramite invio mensile di un analitico
estratto conto
".
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso verte sul trattamento di dati personali del
cliente di una società che ha curato lemissione di
una carta di credito.
La società ha fornito sufficiente riscontro, sia pure
tardivo, ad alcune richieste dellinteressato volte
a conoscere la logica e le finalità del trattamento e
gli estremi identificativi dei responsabili designati. Ha
fornito inoltre positivo riscontro alla richiesta volta
ad ottenere la cessazione di ogni trattamento dei dati
effettuati per fini promozionali o di invio di materiale
pubblicitario.
In relazione a tali richieste e ai dati personali già
comunicati allinteressato deve essere dichiarato
non luogo a provvedere sul ricorso.
Per quanto concerne invece la più ampia richiesta di
accesso ad altri dati personali dellinteressato, il
ricorso deve essere accolto.
Il titolare del trattamento ha infatti fornito idoneo
riscontro solo per quanto riguarda i dati personali
registrati negli archivi informatici della società e
specificamente indicati nella menzionata nota del 10
luglio 2002 e in quella integrativa del 23 luglio 2002
(in riferimento a numeri di telefono, titolo di studio e
professione).
Per quanto riguarda invece altri dati e,
specificamente, quelli collegati alle rendicontazioni
periodiche,
...
si è limitata a rinviare alle comunicazioni mensili già
inoltrate allinteressato.
Tale tipo di riscontro non è sufficiente.
Il titolare, in presenza di unistanza di accesso
a tutti i dati personali di un interessato, deve fornire
un completo riscontro al riguardo, a prescindere dalla
circostanza che tali dati, in tutto o in parte, siano
stati eventualmente già comunicati al ricorrente in
adempimento di obblighi contrattuali o in applicazione
dellart. 119 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (d.lg. n. 385/1993), che riconosce
al cliente altri diritti in tema di comunicazione e
documentazione di operazioni.
..
dovrà integrare i recenti riscontri inviati fornendo al
ricorrente i restanti dati personali allo stesso riferiti
e non descritti nelle note del 10 e del 23 luglio 2002,
con particolare riferimento a quelli contenuti nei
resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed
automatizzati. Ciò entro il termine del 28 febbraio
2003.
Qualora lestrazione di tali dati, per la
quantità e la qualità delle informazioni richieste,
risulti particolarmente difficoltosa, il titolare potrà
(come evidenziato più volte da questa Autorità, vedi,
ad es., Bollettino 2001, n. 22, p. 27) corrispondere alla
richiesta dellinteressato anche attraverso la messa
a disposizione, entro la medesima data, di copia dei
documenti contenenti i dati medesimi.
Per quanto concerne infine le spese va posto a carico
del titolare del trattamento lammontare delle spese
sostenute nel presente procedimento, determinato nella
misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per
diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti
connessi alla redazione e presentazione del ricorso al
Garante, posto per metà a carico della resistente previa
parziale compensazione per giusti motivi legati alla
specificità del caso e al parziale adempimento sia pure
tardivo.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara, ai sensi dellart. 20, comma 2, del
d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in
relazione alle richieste dellinteressato volte a
conoscere la logica e le finalità del trattamento, gli
estremi identificativi dei responsabili designati e i
dati personali descritti nelle note del 10 e del 23
luglio 2002 richiamate in motivazione, nonché ad opporsi
al trattamento dei dati a fini commerciali e
promozionali;
b) accoglie il ricorso per quanto concerne la
richiesta dellinteressato di accedere agli altri
dati personali riferiti al ricorrente e ordina a
.
di consentire laccesso ai dati medesimi nei termini
di cui in motivazione, entro il 28 febbraio 2003, dando
conferma delladempimento a questa Autorità entro
la stessa data;
c) determina, ai sensi dellart. 20, commi 2 e 9,
del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro
250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lammontare
delle spese e dei diritti del presente procedimento,
posti per metà, previa parziale compensazione delle
spese, a carico di
.
che dovrà liquidarli direttamente a favore del
ricorrente
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