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>>Dottrina >>Diritto Civile >>Le notificazioni in materia civile: a persone giuridiche, ad enti di fatto, a società di persone, al condominio |
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LE NOTIFICAZIONI CIVILIIndice: 1.- Inquadramento sistematico delle notificazioni nel processo civile; 2.- Elementi essenziali della notifica; 3.- Le notificazioni a persone giuridiche ed a enti di fatto; 3.1.- Il luogo della notificazione; 3.1.1.- La sede; 3.1.2.- Trasferimento sede società - incorporazione della società; 4.- Notificazione a società prive di personalità giuridica; 5.- Il consegnatario; 5.1.- Generalità sulle figure; 6.- Il legale rappresentante; 6.1.- La persona incaricata di ricevere la notificazione; 6.2.- Persona addetta alla sede; 7.- Notificazione a società di fatto; 8.- Notificazione a società di persone; 9.- Notificazione tributaria; 10.- Nozione di persona giuridica; 10.1.- La notificazione a società ed enti privi di personalità giuridica; 11. - Notificazione al condominio; 11.1.- Natura giuridica del condominio; 11.2.- Giurisprudenza. 1.- Inquadramento sistematico delle notificazioni nel processo civile: Il processo viene instaurato da un soggetto ("attore") per ministero di un avvocato [1], contro un altro soggetto ("convenuto"), mediante la notifica, da parte del primo al secondo, dell'"atto di citazione", contenente la domanda giudiziale [2] e la vocatio in ius [3]. Il capo del codice di procedura civile intitolato alle forme degli atti e dei provvedimenti termina con la sezione quarta, intitolata "delle comunicazioni e delle notificazioni", e contenente gli articoli da 136 a 151. Di questi articoli, soltanto il primo è dedicato alle "comunicazioni". La notificazione è un atto (od un procedimento) - che avviene su istanza di una parte, del pubblico ministero o del cancelliere - eminentemente formale dell'ufficiale giudiziario, con cui viene portato a conoscenza qualificata del destinatario un altro atto, redatto per iscritto, di cui viene consegnata una copia conforme all'originale. In calce all'originale ed alla copia, prima che venga consegnata, l'ufficiale giudiziario redige una relazione, da lui datata e sottoscritta, con cui certifica l'eseguita notificazione (artt. 137 [4], 148 [5] c.p.c.), relazione che fa piena prova fino a querela di falso delle indicazioni in essa contenute circa le operazioni e ricerche fatte dall'ufficiale giudiziario, la persona alla quale fu consegnata la copia ed il luogo della consegna, ecc.. La notificazione è "qualificata" in quanto l'atto di parte od il provvedimento giudiziale, è fornita al destinatario mediante una forma costante ed indeflettibile quale la consegna di copia conforme ed integrale. Quindi, la notificazione non si ispira al criterio dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'atto notificato, ma dalla sua potenziale conoscibilità, che viene garantita a priori dalle minuziose forme imposte dalla legge. Una volta che queste siano esattamente osservate, non importa se il destinatario abbia conosciuto effettivamente l'atto. La notificazione non ammette equipollenti, sicché la conoscenza dell'atto aliunde acquisita non equivale alla notifica. 2.- Elementi essenziali della notifica: La notifica si fonda su tre elementi essenziali, la cui mancanza ne determina la nullità radicale ed insanabile: a) l'istanza della parte, o del suo difensore munito di procura, ovvero la richiesta del P.M. o del cancelliere [6]. b) La qualità del soggetto che vi provvede: l'ufficiale giudiziario. Secondo il D.p.r. 15.12.1959 n° 1129, sull'ordinamento di tali organi e degli aiutanti, è competente per la notifica: - l'ufficiale giudiziario del luogo ove l'atto deve notificarsi; - l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario addetto alla controversia o dell'affare a cui l'atto si riferisce; La notifica eseguita da organo incompetente è viziata, ma il difetto si sana retroattivamente per conseguimento dello scopo [7]. c) La relazione di notifica (art.148) con la quale l'ufficiale giudiziario riferisce circa i modi, le forme, la data, la persona cui è consegnato l'atto [8]. La relazione costituisce la documentazione della notifica, venendo apposta tanto nell'originale che nelle copie dell'atto, e deve essere sottoscritta dall'ufficiale che la esegue [9]. 3.- Le notificazioni a persone giuridiche ed a enti di fatto: 3.1.- Il luogo della notificazione: 3.1.1.: La sede: La notificazione alla persona giuridica si esegue mediante consegna della copia presso la sede della stessa (art.145 c.p.c. [10]) [11] od al rappresentante, o alla persona incaricata di ricevere gli atti, o ad altra persona addetta ad essa purché in modo non occasionale [12]. Alle società prive di personalità, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati, nei luoghi in cui si svolgono la loro attività (art. 145 c.2 [13]) [14]. Per sede si intende anzitutto quella legale, che risulta ufficialmente dall'atto costitutivo dell'ente, o comunque è il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dello ente, dove si convocano le assemblee. Quindi è il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. Si intende per "sede" sia quella legale che quella effettiva, pur quando questa sia discordante rispetto alla sede indicata nell'atto di notificazione [15]. Se si tratta di un unico complesso immobiliare, la sede comprende tanto il luogo in cui si trova l'azienda, quanto quello in cui si trovano la direzione e gli uffici [16], ma non le eventuali sedi secondarie o di fatto [17]. E' pertanto valida la notificazione in tali luoghi [18], anziché nella sede legale [19]. E' stata ritenuta valida la notificazione effettuata presso l'ufficio legale della persona giuridica, in quanto tra i compiti di quest'ufficio rientra quello di portare a conoscenza dell'ente rappresentato in forza di legge o di procura "ad lites", gli atti processuali che lo riguardano [20]. 3.1.2.- Trasferimento sede società - incorporazione della società: La delibera di trasferimento della sede di una società, che ai sensi dell'art.2436 c.c. [21] (richiamato dal successivo art.2494 c.c. [22]) dev'essere depositato ed iscritto nel registro di cancelleria [23] e pubblicata sul bollettino ufficiale s.p.a. e s.r.l., divenendo opponibile ai terzi, a norma dell'art.2457 ter c.c. [24] (richiamato dal successivo art. 2497 bis c.c. [25]), soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'inosservanza di tale sistema di pubblicità comporta, in applicazione dell'art.145 c.3 [26],che i terzi medesimi, in mancanza di detta prova, e senza essere tenuti ad attivarsi per scoprire la nuova sede, possono notificare gli atti alla società nei mani del legale rappresentante pure fuori dalla sede legale [27], non escludendo la validità della notificazione eseguita nel luogo in cui la società ha la sua sede legale [28]. Il sopravvenuto mutamento della sede di una società, ove non reso pubblico, non vale ad inficiare la validità della notifica eseguita nel luogo in cui questa ha la sua sede legale [29]. Per contro, nell'ipotesi di trasferimento della sede, anche se reso opponibile ai terzi, la notifica dell'atto effettuata presso la sede legale antecedente, ove persista una sede secondaria, o presso altro luogo o stabilimento della società, è nulla [30]. E' altresì nulla la successiva notificazione di un atto a società incorporata, la cui fusione sia stata iscritta nel registro delle imprese, effettuata nel luogo ove aveva sede prima dell'incorporazione [31] [32] [33], oltre che per inesistenza del destinatario della notifica, per essere venuta meno la società incorporata, sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art.145 c.p.c., che subordina la validità della notifica alle persone giuridiche alla consegna dell'atto nella loro sede [34]. In caso di messa in liquidazione della società, che non comporta la perdita della capacità processuale, ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, la notifica va effettuata nella sede della società stessa e non nella sede o nel domicilio del rappresentante [35]. 4.- Notificazione a società prive di personalità giuridica: La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche, ancorché prive di personalità giuridica, deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, ma nulla osta che essa avvenga in quella indicata nella corrispondenza della società, come indirettamente desunto dal disposto dell'art.2250 c.c. [36] [37]. L'impossibilità di eseguire la notificazione secondo la previsione di cui all'art.145 c.1 e 2 c.p.c. a società, munite o meno di personalità giuridica, giustifica, ai sensi del c.3, l'effettuazione di essa alla persona fisica del rappresentante. Tale previsione va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunte ed accidentali, purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede ovvero la chiusura della sede medesima [38]. Tuttavia, ai sensi dell'art.16 c.c. [39], i terzi possono considerare come sede della persona giuridica quella effettiva, quando questa sia diversa da quella legale o formale. Ciò vale anche per la notifica, con l'avvertenza che per sede effettiva deve intendersi il reale centro degli affari o dell'attività della persona giuridica, non una qualsiasi dipendenza secondaria [40]. Se si tratta di enti di fatto, la notifica si fa nel luogo dove essi svolgono la propria attività in modo continuativo. L'art.46 c.c. [41], nello stabilire che, nel caso in cui la sede legale è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ciò ai sensi del c.2, il che accoglie il principio di effettività come criterio interpretativo generale, che vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni [42], prevedendo a favore dei terzi non una facoltà di scelta tra sede formale e reale, bensì solo l'inopponibilità della sede effettiva al terzo di buona fede [43]. Nel caso indicato dall'art.46 c.2 c.c., i terzi possono notificare gli atti destinati alla persona giuridica, anche se l'indirizzo non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della medesima [44]. Pertanto è valida la notificazione eseguita alla sede effettiva di una società [45] avente personalità giuridica, anziché nella sede legale [46], ma tale principio presuppone la divaricazione tra la sede effettiva e la sede legale e, la sostituzione di quest'ultima, puramente formale e nominalistica, con la sede effettiva dell'attività direzionale ed organizzativa e non spiega, pertanto, i suoi effetti nell'ipotesi in cui la sede legale sia anche l'effettivo centro di imputazione e di promozione delle attività sociali che alla società non fanno capo, non rilevando che alcune attività sociali risultino decentrate e così il luogo ove si svolgono le attività di gestione sociale, come anche quello valorizzato come recapito per ragioni organizzative [47]. Qualora non sia possibile procedere in base a tale disposizione, per assenza di una persona espres-samente incaricata od obbligata a ricevere l'atto, la notificazione dev'essere eseguita presso la sede legale nelle modalità indicate dall'art.140 c.p.c. [48]. Restano salvi i casi di elezione di domicilio ed, in materia tributaria, d'indicazione di un diverso domicilio fiscale. Qualora la notificazione non possa eseguirsi nei modi anzidetti e nell'atto sia indicata la persona fisica che ha la rappresentanza dell'ente, la consegna può farsi a questa secondo le norme degli artt. 138, 139 e 141 (art. 145 c.3) c.p.c. [49]. La giurisprudenza ritiene analogicamente applicabile l'art.140 c.p.c. anche alle persone giuridiche, qualora sia impossibile eseguirla per irreperibilità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l'atto [50]. Circa il luogo della notificazione e la persona a cui l'atto è consegnato, in giurisprudenza viene affermato il principio generale secondo cui importa semplice nullità della notificazione la consegna della copia dell'atto in un luogo od a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima [51]. Può sussistere la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art.145 c.p.c., sia quando esso a notifica to a soggetto diverso da quello che si era inteso evocare in giudizio, sia quando è notificato sì al soggetto passivamente legittimato, ma in un luogo diverso dalla sede (effettiva o legale). Tuttavia, i due vizi, attinenti alla violazione dell'art.145 c.p.c., si fondano su quaestiones facti differenti [52]. La notificazione è invece inesistente quando l'atto sia consegnato in luogo od a persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione, risultando assolutamente estranei al destinatario ed all'atto da notificare [53]. Da questi principi si fa derivare che un siffatto collegamento manca allorché l'atto sia notificato ad una persona giuridica presso un asserito domiciliatario, in luogo diverso da quelli indicati nello art.145, senza che risulti in alcun modo l'esistenza di un atto di elezione di domicilio [54]. Non rileva che nel detto luogo l'atto sia stato ricevuto dal preteso domiciliatario o da persona da lui incaricata, atteso che tale circostanza non vale a costituire od a provare l'elezione di domicilio, che può risultare solo da un atto formale proveniente dal destinatario dell'atto [55]. Relativamente alla notificazione a società di capitali, si rileva che esse hanno personalità giuridica e quindi, ai fini della presente ricerca non rivestono alcun interesse. Lo stesso vale per la notificazione all'amministrazione dello Stato od altra amministrazione che goda del patrocinio dell'Avvocatura erariale. 5.- Il consegnatario: 5.1.- Generalità sulle figure: Il primo comma dell'art.145 c.p.c. prevede tre figure di consegnatario dell'atto: a) il rappresentante della società; b) la persona "incaricata" a ricevere le notificazioni; c) in mancanza delle prime due, la persona "addetta alla sede" [56]. L'indagine sull'individuazione del consegnatario come soggetto compreso in queste tre figure abi-litate, può essere condotta anche in base a presunzioni semplici, specie se connesse all'obiettiva circostanza del rinvenimento del consegnatario nella sede sociale [57]. Le regole di cui al c.1 sono applicabili anche al procedimento davanti alle commissioni tributarie [58]. 6.- Il legale rappresentante: La notificazione di un atto ad una persona giuridica può essere effettuato impersonalmente al legale rappresentante pro-tempore, in quanto l'art.145 c.p.c. non richiede obbligatoriamente l'indicazione di chi rappresenti l'ente [59]. Viene, pertanto, ritenuta irrilevante l'omessa o l'erronea indicazione della persona fisica, purché non sorga incertezza sulla persona giuridica cui l'atto è destinato [60]. In ipotesi di sostituzione di amministratore unico in una società, ai sensi degli artt.2457 ter e 2497 bis c.c., gli atti per i quali la legge prescrive la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle S.p.A. e delle S.r.l., sono opponibili ai terzi solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che detti terzi ne erano a conoscenza. Si fa conseguire che, indipendentemente dall'iscrizione presso la cancelleria commerciale, la sostituzione dell'amministratore unico non è opponibile al terzo credito-re se non sia stata resa pubblica secondo la disciplina predetta, anche ai fini della notifica a mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede [61], fatta sempre salva la prova, che resta a carico della società senza poterla derivare dalla sola iscrizione nel registro di cancelleria, che il terzo, prima di eseguire la notificazione nelle mani del rappresentante risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell'organo rappresentativo [62]. 6.1.- La persona incaricata di ricevere la notificazione: Circa la persona incaricata di ricevere la notificazione in luogo del legale rappresentante, la parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l'onere di indicarne la denominazione e la sede sociale, quali risultano dall'atto di costituzione e dallo statuto, in modo da consentirne senza incertezza la notificazione. Non è, però, tenuta anche ad indicare, né accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Ciò in quanto tale compito è di spettanza dell'ufficiale giudiziario, il quale, legittimamente e senza bisogno di specifiche investigazioni, consegna l'atto presso la sede effettiva dell'ente, al dipendente della persona giuridica ivi rinvenuto, in mancanza di contrarie indicazioni dello stesso. Infatti, disciplinare le modalità di ricezione degli atti in maniera che essi siano consegnati ad una persona fisica all'uopo incaricata costituisce un onere del legale rappresentante della persona giuridica, che va adempiuto non con disposizioni meramente interne, ma in maniera tale da richiamare in modo chiaro ed immediato l'attenzione dell'ufficiale giudiziario [63]. Il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto da notificare, sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notifica può rivolgersi indifferentemente all'uno od all'altro, senza avere l'obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche [64]. La norma non assegna rilevanza alla specifica qualifica che il consegnatario riveste in seno alla persona giuridica, né impone che un siffatto accertamento sia compiuto dall'ufficiale giudiziario [65]. La notifica di un atto alla persona che si dichiari al notificatore, specificatamente preposta alla ricezione per conto dell'ente collettivo [66], deve considerarsi regolarmente effettuata anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale [67]. 6.2.- Persona addetta alla sede: La persona addetta alla sede può essere consegnataria della copia dell'atto solo se non sono stati reperiti il rappresentante della persona giuridica e l'incaricato a ricevere. Ai fini della regolarità della notificazione a quella persona, resta irrilevante la circostanza che, nella relata di notifica, il consegnatario sia indicato, anziché come tale, come "autorizzato a ricevere la copia" [68] o semplicemente come "dipendente" [69] o come "impiegato" [70]. E' sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pure se provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, tale da far ragionevolmente presumere che l'atto sia da lui consegnato al destinatario [71]. E' sufficiente, pertanto, che il dipendente della persona giuridica abbia l'incarico, eventualmente provvisorio e precario, di ricevere la corrispondenza [72]. La presunzione che il dipendente, che nella sede della società riceve la consegna di un atto ad essa notificato, è addetto alla ricezione degli atti diretti alla società, trova applicazione anche nell'ipotesi di notificazione alla società nella sede effettiva, attesa la sua equiparazione a quella legale [73]. La notificazione di un atto ad una società per mezzo del servizio postale è affetta da nullità, allor-quando dall'avviso di ricevimento risulti essere stata eseguita la consegna a persona che non sia il legale rappresentante e della quale non sia indicata, ai sensi dell'art.7 c.4 L. 890/1982 [74], la qualità rivestita, così da poterne desumere la sua legittimazione alla ricezione secondo l'ordine gradato risultante dalla citata disposizione [75]. La prova della sussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato come addetto alla ricezione degli atti della persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità [76]. E' escluso che il portiere possa essere considerato persona addetta alla sede [77], se non nel caso in cui l'ente occupi l'intero fabbricato al quale è addetto il portiere [78]. La Corte costituzionale [79] ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione in commento, nella parte in cui non consente che la notificazione alla persona giuridica possa essere ritualmente eseguita a mani del portiere del fabbricato dov'è ubicata la sede dell'ente [80]. E' pure esclusa la validità di una notificazione eseguita mediante consegna dell'atto ad un dipendente della società, incaricato di recarsi periodicamente presso l'ufficio postale per ritirare la relativa corrispondenza [81]. Qualora la sede della persona giuridica coincida con l'abitazione del suo legale rappresentante, è valida la notificazione eseguita mediante consegna della copia alla moglie del legale rappresentante od alla sua domestica (Cass. 1484/1969) mancando la prova che in quell'abitazione e, quindi, nella sede dell'ente, vi fosse persona specificamente incaricata di ricevere le notificazioni [82]. E' invalida la notifica effettuata nella sede sociale, che non sia anche luogo di abitazione o domicilio della persona fisica che rappresenta l'ente, mediante la consegna di copia dell'atto alla persona di famiglia dell'amministratore, la quale non risulti essere incaricata di ricevere le notificazioni per conto della società ovvero addetta alla sede stessa. Una tale notifica, infatti, non è conforme alle prescrizioni di cui all'art.145 c.p.c. [83]. Nell'ipotesi di una società che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi anche addetta alla sede della società medesima e, come tale, abilitata a ricevere l'atto, indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente della destinataria od ad essa legata da altro rapporto giuridico [84]. 7.- Notificazione a società di fatto: La notifica di atti a società di fatto deve essere effettuata, a norma dell'art.145 c.p.c., nella sede della società, con consegna dell'atto al rappresentante od alla persona incaricata a ricevere le notificazioni od, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. E’ conseguentemente nulla la notificazione eseguita mediante consegna di copia dell'atto notificando ad un "cugino", senza alcuna indicazione del luogo dell'avvenuta notifica [85]. 8.- Notificazione a società di persone: La citazione in giudizio di una società di persone risulta validamente effettuata mediante la consegna dell'atto anche ad uno soltanto dei soci munito del potere di amministrazione e quindi del potere di rappresentanza [86]. Per la sede della società si fa riferimento alla sede legale (art.2295 n°4 c.c.). Per il resto si fa riferimento a quanto indicato nel § 3.1.1. e nel § 6.2. 9.- Notificazione tributaria: La notificazione di un atto ad una persona giuridica, di cui nell'atto non sia indicata la persona fisica munita di potere rappresentativo, può essere validamente eseguita unicamente nei riguardi dei soggetti legittimati in base al c.1 dell'art.145 c.p.c. E' stata ritenuta invalida la notificazione di un accertamento tributario nei confronti di una società, della quale non era indicato il rappresentante legale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona qualificata come "moglie" [87]. 10.- Nozione di persona giuridica; La persona giuridica è un organismo unitario che viene considerato dall'ordinamento giuridico come soggetto di diritto, ente fornito di capacità giuridica propria e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo. La capacità giuridica designa la posizione generale del soggetto in quanto destinatario degli effetti giuridici, che si risolvono in modi di comportamento collegati necessariamente ad un soggetto, il quale diviene, in tal modo, autorizzato (od obbligato) al comportamento previsto dalla norma. 10.1.- La notificazione a società ed enti privi di personalità giuridica: Agli enti sforniti di personalità giuridica non si applica il principio di equiparazione fra sede legale e sede effettiva, per cui sono validamente eseguite le notificazioni nel luogo in cui tali enti effettivamente operano in via continuativa [88] e dove si attua, in via prevalente e stabile, l'attività di organizzazione e gestione dell'ente, alla stregua del disposto dell'art.145 c.2 c.p.c., il quale richiama l'art.19 c.2 c.p.c., che a quel luogo fa riferimento ai fini della competenza territoriale [89]. E' irrilevante la circostanza che tale luogo sia diverso da quello indicato come sede ufficiale di tali enti [90]. La concreta identificazione di detto luogo è desumibile dalla relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario o, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, dalle attestazioni dell'agente che provvede al recapito, contenute nell'avviso di ricevimento, dovendo la relazione o l'avviso essere considerati idonei a far fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo come sede del notificando [91]. Ai sensi dell'art. 2297 c. 2° c.c. [92], si presume che ciascun socio che agisca per la società irregolare o di fatto abbia la rappresentanza anche in giudizio, essendo inopponibili ai terzi che non ne siano a conoscenza i patti comunque limitativi della rappresentanza. Sicché, ove non ricorra questa ipotesi, ciascun socio può essere validamente destinatario delle notificazioni di atti processuali relativi a procedimenti nei quali la società sia parte [93]. E' sufficiente che l'atto sia consegnato in un'unica copia, indipendentemente dal numero dei soci che abbiano assunto la rappresentanza processuale della società di persone, dal momento che questa, ancorché priva di personalità giuridica costituisce un soggetto unitario, distinto, anche ai fini processuali, dai soci [94]. 11. - Notificazione al condominio: 11.1.- Natura giuridica del condominio: Non sono di aiuto le varie teorie formulate dalla dottrina: quella acefala (Perozzi), quella di aspettativa futura sui beni (Coviello), quella di diritto sui generis (Manente), quella di "communio pro-indiviso" (Pacifici-Mazzoni), di ente collettivo (Carnelutti), di proprietà collettiva (Branca), di ente di gestione (Tabet). La giurisprudenza ha affermato che, per aversi una condizione condominiale, occorre una contemporanea titolarità dominicale di un bene in rapporto alla specifica funzione di servire per l'utilizzazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio [95], come pure ha parlato di "organizzazione di gruppo" [96], oppure di "forma speciale del rapporto di comunione" [97] od anche e, forse meglio di tutte, come "…non è un soggetto giuridico dedotto di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune di tutti i partecipanti e limitatamente alla amministrazione ed al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che l'amministratore, lungi dall'averne una rappresentanza di tipo organico assimilabile a quella delle persone giuridiche, ha solo una rappresentanza ex mandato, per effetto della nomina ex art.1129 u.c. c.c., dei vari condomini, sicché la sua presenza non priva affatto questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi, sia comuni" [98] [99]. 11.2. Giurisprudenza: La non abbondante giurisprudenza in materia ha stabilito che: l'atto non può essere notificato all'amministratore pro-tempore, mediante consegna a: 1) moglie di condomino, ancorché presso lo stabile condominiale (in quanto in mancanza di altre specificazioni non poteva essere considerata addetta alla sede del condominio o comunque incaricata di ricevere le notificazioni); 2) cancelleria del giudice dove si è adito il giudizio (perché ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso il nominativo del proprio procuratore, la possibilità di effettuare la notificazione nella cancelleria del giudice presso il quale il giudizio è in corso, deve ritenersi esclusa allorché l'A.G.O. abbia sede nell'ambito della circoscrizione del tribunale in cui il procuratore è assegnato - art. 22 R.D. 22.01.1934 n°379 -); c) presso lo studio del procuratore del ricorrente ai sensi dell'art.638 c.p.c. [100]. La notifica della domanda giudiziale di annullamento di delibera dell'assemblea condominiale può essere validamente effettuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 19 c.2 c.p.c., al condominio, in persona dell'amministratore, presso il portiere dello stabile condominiale, ancorché l'amministratore non possieda né un proprio ufficio, né la propria abitazione [101]. Il condominio di edifici non è una persona giuridica, ma un ente di gestione, e non ha pertanto sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato, e di fatto utilizzato, per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale. Il condominio ha il domicilio coincidente con quello provato dallo amministratore che lo rappresenta [102]. Nell’ipotesi si debba notificare ad un condominio senza amministratore che però in tutti gli atti comuni si qualifica come condominio, la deducibile inesistenza della notifica al condominio, invece che ai singoli condomini, si può così considerare: "la notificazione a due persone, mediante consegna di un'unica copia ad una sola di esse, non è causa di inesistenza dell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullità che se non sanata dal raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, solo la rinnovazione della notifica, con le conseguenze del caso" [103]. Si può inoltre osservare che la notifica è stata effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.145 c.p.c., qualora si equipari il condominio ad ente sfornito del la personalità giuridica e, comunque quale ente collettivo [CARNELUTTI], quale proprietà collettiva [BRANCA] od ente di gestione, insieme di beni esclusivi e comuni [TABET]. In giurisprudenza, il condominio non ha personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte [104]. Tenuto, poi, conto che il condominio potrebbe essere un ente collettivo, la notifica è validamente eseguita nel luogo in cui gli enti privi di personalità giuridica effettivamente operano in via continuativa [105] e dove si attua in via stabile la gestione. Nelle società irregolari, ogni socio ha la rappresentanza in giudizio e, quindi, può essere destinatario valido delle notificazioni di atti processuali relativi a procedimenti nei quali la società sia parte [106]. E' comunque sufficiente che l'atto sia consegnato in un'unica copia, indipendentemente dal numero dei soci che abbiano assunto la rappresentanza processuale, dal momento che questa, ancorché priva della personalità giuridica, costituisce un soggetto unitario e distinto, anche ai fini processuali, dai soci [107]. Si richiama anche il disposto di cui all'art.1129 c.c.108, che stabilisce che, nel caso i condomini siano più di quattro, l'assemblea deve procedere alla nomina di amministratore (in caso di inerzia da parte dei condomini, è nominato dall'A.G.). In conclusione, al condominio si applica il concetto di sede esplicitato dall'art.145 c.p.c., considerando tuttavia che la notifica è validamente eseguita nel luogo in cui gli enti privi di personalità giuridica effettivamente operano in via continuativa e dove si attua in via stabile la gestione. Quando, poi, il condominio non abbia un amministratore, ma intrattenga un rapporto continuativo a nome e per conto dello stesso ed un qualsivoglia rapporto contrattuale investa la collettività dei condomini, allora il destinatario della notificazione è pur sempre il condominio e non i singoli condomini. (Avv. Marco Quadrelli) articolo tratto da www.diritto.it NOTE:
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