Il contratto di Agenzia 1. Lineamenti generali
La disciplina del contratto di agenzia, anche a seguito dei numerosi
interventi che si sono succeduti dal 1991 ad oggi ha subito una serie cospicua
di interventi di modifica, sostituzione ed integrazione che hanno determinato in
alcuni casi il sorgere di nuovi principi e diritti o la modifica di disposizioni
normative, con la conseguente necessità di intervenire sugli accordi
contrattuali esistenti al fine di adeguarne il contenuto alle novità
introdotte.
Spesse volte le novità sono state inserite senza un'adeguata
attenzione alla cosiddetta disciplina transitoria e cioè alla sorte dei
contratti in corso al momento della modifica, con conseguenti ulteriori problemi
interpretativi ed applicativi.
Esaminerò qui di seguito alcune delle clausole più ricorrenti e
caratteristiche del contratto di agenzia oltre alla disciplina dei suoi aspetti
più significativi.
Esclusiva
La disciplina dell'esclusiva è contenuta nell'art. 1743
c.c., che prevede da una parte il divieto per il preponente di nominare
contemporaneamente più agenti nella stessa zona e per il medesimo ramo di
attività, e dall'altra il divieto per l'agente di assumere l'incarico di
trattare, nella medesima zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese
tra loro in concorrenza.
L'esclusiva, nel suo tipico regime bilaterale è un elemento naturale
del contratto di agenzia, ancorché non essenziale (Cass. 10 novembre 2003, n.
16842), che sorge automaticamente con la conclusione del contratto (si tratta ad
ogni modo di una disciplina derogabile: è quindi possibile inserire nel
contratto apposite pattuizioni che escludano tale automatismo ).
Anche gli accordi economici collettivi contengono una disciplina
dell'esclusiva sostanzialmente analoga a quella dell'art. 1743 c.c., che si
presenta però più completa, in quanto oltre alla definizione del diritto di
esclusiva ne disciplina ulteriori aspetti di un certo interesse.
Innanzitutto si precisa una caratteristica del diritto di esclusiva
ormai ritenuta pacifica in dottrina ed in giurisprudenza, e cioè la possibilità
di deroga ad opera delle parti al regime bilaterale, che imporrebbe altrimenti
al preponente di non nominare altri agenti in zona e per il medesimo ramo e
all'agente di non assumere, entro gli stessi limiti, altri incarichi per imprese
in concorrenza.
Altro fattore rilevante, che ha trovato un ampliamento rispetto al
passato negli aec del 2002, è costituito dalla facoltà riconosciuta al
preponente, seppure a certe condizioni e con modalità espressamente
regolamentate, di effettuare variazioni unilaterali della zona affidata
all'agente.
Infine, dopo aver individuato la figura dell'agente monomandatario
(cioè colui che si impegna a svolgere la propria attività in favore di un solo
preponente), la contrattazione collettiva effettua una precisazione al fine di
chiarire cosa debba intendersi per attività in concorrenza.
E' previsto infatti che quando l'incarico conferito all'agente
riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano
diversi ed infungibili rispetto a quelli del contratto originario, va esclusa la
possibilità di concorrenza.
Il diritto di esclusiva, come detto, nel suo tipico regime
bilaterale è applicabile automaticamente, ma solo laddove nulla sia disposto in
proposito dalle parti, essendo per contro derogabile in conseguenza del suo
carattere meramente dispositivo. E' ammissibile una deroga sia unilaterale che
bilaterale, così come una deroga che porti l'esclusiva ad assumere contenuti che
amplino o restringano le previsioni di cui all'art. 1743 c.c.
Sempre in tema di esclusiva è interessante soffermarsi, ancorché
brevemente, sulla sua violazione.
Dottrina e giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere che la
violazione dell'esclusiva costituisca un inadempimento grave, come tale
legittimante la risoluzione del contratto con effetto immediato con
responsabilità della parte inadempiente per il risarcimento dei danni.
Di violazione dell'esclusiva appare occuparsi inoltre il secondo
comma dell'art. 1748 c.c., che prevede il diritto dell'agente alla
provvigione anche per gli affari conclusi dal preponente con clienti (terzi) che
l'agente aveva precedentemente acquisito (per affari dello stesso tipo), o
appartenenti alla zona o categoria o gruppo di clienti riservati all'agente. E'
consentito alle parti di derogare alla predetta disposizione accordandosi
diversamente nel singolo contratto.
In linea generale dunque, salvo espresso accordo contrario, l'agente
avrà diritto alla provvigione anche per quegli affari che il preponente abbia
concluso con clienti appartenenti alla zona dell'agente stesso o che l'agente
abbia in precedenza acquisito per affari dello stesso tipo.
La giurisprudenza, sviluppatasi sul vecchio testo dell'art. 1748
c.c., aveva dedotto dall'esistenza della norma la legittimità della conclusione
diretta di affari da parte del preponente nella zona affidata in esclusiva
all'agente, purché l'attività del preponente in zona potesse considerarsi
occasionale.
Parte della dottrina (Sracini - Toffoletto, Il Contratto d'agenzia,
3^ ed. Milano 2002) ha ritenuto inaccettabile la distinzione effettuata tra
conclusione occasionale e sistematica di affari in zona, considerando comunque
la conclusione di affari come una violazione dell'esclusiva.
A mio avviso vanno valutate separatamente due ipotesi
principali:
la conclusione di affari da parte del preponente in relazione a
clienti che allo stesso si rivolgano spontaneamente;
lo svolgimento di vera e propria attività promozionale sia diretta
che indiretta da parte del preponente.
Quest'ultima dovrebbe essere considerata un'ipotesi di violazione
del diritto di esclusiva, mentre l'art. 1748 sarebbe invece destinato a
disciplinare esclusivamente la prima, con la conseguenza che, laddove si
riscontri una violazione del diritto di esclusiva, il semplice riconoscimento
delle provvigioni indirette potrebbe risultare insufficiente (cfr. per un
approfondimento sul punto il mio articolo Venezia, Esclusiva e provvigioni
indirette nel contratto di agenzia. Il commercio elettronico, in I Contratti
2001, p. 1109 e ss.).
Spesso confusa con il concetto di esclusiva, pur essendo da
considerare del tutto differente, è la figura del cosiddetto agente
monomandatario.
Questa particolare tipologia di agente è prevista esclusivamente
dalla contrattazione collettiva, che la definisce come l'agente che si impegna a
prestare la propria attività in favore di un unico preponente.
All'agente monomandatario viene impedito, con apposita clausola
contrattuale, di assumere incarichi per qualunque altro preponente, anche se
relativi a prodotti non in concorrenza.
Scopo del divieto non è infatti quello di evitare che l'agente
effettui nella medesima zona attività di promozione per prodotti in concorrenza,
ma esclusivamente di far sì che quest'ultimo impieghi tutte le proprie energie
per la promozione dei prodotti del preponente.
La disciplina prevista dagli accordi economici per gli agenti
monomandatari, in relazione alle limitazioni connaturali a questa figura, è più
favorevole per quanto attiene ai termini di preavviso, alle aliquote per la
determinazione dell'indennità di fine rapporto ed alla quantificazione
dell'indennità dovuta (in applicazione dell'art. 1751 bis c.c. comma 2°) per il
patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto.
Per quanto attiene alla qualificazione dell'agente come
monomandatario, segnalo una tendenza giurisprudenziale della Corte di Cassazione
che ha stabilito la necessità di riscontrare l'esistenza in concreto dello
svolgimento di attività in favore di un unico preponente, del tutto
indipendentemente dall'assunzione di uno specifico obbligo contrattuale in tal
senso.
Zona
La zona, così come i suoi criteri di individuazione, sono elementi
estremamente importanti nella redazione di un contratto di agenzia, in quanto
delimitano l'ambito di operatività dell'agente, che dovrà svolgere la propria
attività solo all'interno della zona, così come contrattualmente pattuita.
L'importanza della zona è confermata inoltre dalla sua menzione
nella stessa definizione di contratto di agenzia (art. 1742 c.c.), dove si
precisa che l'attività dell'agente deve svolgersi in una zona determinata.
Al fine di individuare la zona è possibile utilizzare diversi
criteri: normalmente si fa riferimento ad una determinata area geografica, ma è
altresì possibile individuarla con l'indicazione nominativa di una serie di
clienti attuali o potenziali. E' inoltre del tutto legittimo il riferimento a
canali distributivi, a gruppi o a categorie di potenziali clienti.
Nella prassi è abbastanza frequente l'utilizzo di combinazioni tra
un criterio di carattere geografico e suddivisioni per categorie di potenziali
clienti.
Quale che sia il criterio prescelto, ai fini della validità della
pattuizione è necessario che l'individuazione della zona sia frutto di un
accordo tra le parti.
Nell'utilizzo di criteri differenti rispetto a quello tradizionale
costituito da suddivisioni di carattere geografico, che ben difficilmente può
dar adito a contestazioni, è opportuno prestare particolare attenzione alla
redazione del contratto, soprattutto laddove il territorio venga suddiviso tra
categorie o gruppi di potenziali clienti.
Difatti, laddove il riferimento ai potenziali clienti non sia
nominativo, ma venga effettuato per gruppi o categorie generali, sarà necessario
precisare con attenzione i criteri di appartenenza alla categoria o al gruppo
così come, se del caso, le varie ipotesi (e le relative conseguenze) di
assegnazioni e correlative esclusioni di singoli clienti estranei al gruppo o
alla categoria.
In altri termini, laddove non sia possibile indicare con precisione
e nominativamente i clienti affidati all'agente, sarà necessario inserire nel
contratto parametri e criteri dotati di un elevato grado di precisione al fine
di individuare esattamente, o essere in grado di individuare in futuro,
l'appartenenza dei singoli clienti ai gruppi o alle categorie generali così come
contrattualmente concordate, onde evitare rivendicazioni future in relazione ad
affari promossi e conclusi sia direttamente dal preponente che da altri agenti
all'uopo nominati.
Anche i quattro accordi economici collettivi di rinnovo del 2002,
molto opportunamente, hanno esaminano il problema delle potenziali interferenze
tra agenti per l'ipotesi di invasione delle rispettive zone.
E' questa una tematica di grande attualità e che si riscontra con
notevole frequenza, anche in considerazione del continuo processo di
concentrazione da tempo in atto nella Grande Distribuzione.
Trattasi in sostanza dell'ipotesi in cui la promozione e
l'esecuzione del medesimo affare interessino più zone assegnate in esclusiva a
diversi agenti.
Gli accordi di rinnovo del 2002 adottano lo stesso criterio di
carattere generale, che consiste nell'attribuzione della provvigione all'agente
che abbia in concreto promosso la conclusione dell'affare. E' peraltro lasciata
alle parti la più ampia libertà sul punto, in quanto il predetto criterio di
carattere generale è senz'altro derogabile. E' dunque possibile inserire nel
contratto pattuizioni differenti, come ad esempio una suddivisione della
provvigione su base percentuale.
Compenso
La disciplina italiana del compenso dell'agente, ed in particolare
il testo dell'art. 1748 c.c., a seguito della direttiva comunitaria 18
dicembre 1986, n.653, ha subito rilevanti mutamenti.
Nella sua versione originaria l'art. 1748 c.c. prevedeva che
l'agente avesse diritto alla provvigione solo per quegli affari che avessero
avuto una regolare esecuzione e, in caso di esecuzione parziale, la provvigione
andava corrisposta in proporzione alla parte eseguita.
La regolare esecuzione dell'affare si riteneva coincidente con il
concetto di buon fine elaborato nell'ambito della contrattazione collettiva, e
cioè con il pagamento da parte del terzo, che seguiva l'adempimento del
preponente (di norma costituito dalla consegna della merce).
Prima dell'avvenuta regolare esecuzione dell'affare l'agente poteva
considerarsi titolare di una mera aspettativa e non certo del diritto al
compenso, con una serie di conseguenze, anche dal punto di vista probatorio, in
relazione al fallimento del preponente nel caso in cui l'agente intendesse
ottenere l'ammissione al passivo per suoi crediti provvigionali, a quel momento
solo potenziali.
I predetti problemi emersi dal punto di vista probatorio avevano poi
sollevato accesi dibattiti sull'utilizzabilità o meno della richiesta di
esibizione in giudizio delle scritture contabili del preponente e relativa CTU
al fine di fornire la prova dell'esistenza del diritto dell'agente alle
provvigioni. Anche questo aspetto è stato oggetto di modifiche ad opera della
direttiva comunitaria con l'inclusione nell'art. 1748 c.c. in un primo tempo, e
successivamente nell'art. 1749 c.c., dell'obbligo per il preponente di
consegnare all'agente, nei medesimi termini previsti per il pagamento (al più
tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale le provvigioni
sono maturate), un estratto conto delle provvigioni dovute, contenente gli
elementi essenziali utilizzati per il calcolo delle stesse.
Sempre nell'art. 1749 c.c. (III comma) è sancito il diritto
dell'agente ad ottenere dal preponente le informazioni necessarie alla verifica
delle provvigioni corrisposte ed in particolare un estratto delle scritture
contabili.
Ciò non significa peraltro che si determini una sorta di inversione
dell'onere probatorio, che rimane invece completamente a carico dell'agente,
dovendosi ritenere gli strumenti processuali dell'esibizione delle scritture
contabili del preponente e della consulenza tecnica quali mezzi eccezionali,
tali in ogni caso da non poter supplire ad eventuali carenze di carattere
probatorio dell'agente (Cass. 22 novembre 2003, n. 17762).
In un primo tempo il legislatore italiano, con il D.Lgs
303/91, si è limitato a modificare la rubrica dell'art. 1748 c.c. e ad
inserire un nuovo terzo comma, che ha stabilito il diritto dell'agente alla
provvigione anche sugli affari conclusi dal preponente dopo lo scioglimento del
contratto, a condizione che la conclusione fosse ascrivibile all'attività svolta
dall'agente in costanza di rapporto.
Con il successivo D.Lgs. 65/99 (art. 3 primo comma) il testo
dell'art. 1748 c.c. è stato integralmente sostituito.
Il secondo intervento del legislatore italiano, applicando
letteralmente il contenuto della direttiva (Capitolo III - articoli da 6 a 12),
ha eliminato il riferimento alla regolare esecuzione dell'affare, ha inserito (I
comma) un generale criterio di attribuzione degli affari in relazione al diritto
al compenso, ha effettuato precisazioni relative agli affari conclusi nel corso
del rapporto, ha indicato i criteri di attribuzione della provvigione per gli
affari conclusi dal preponente dopo la cessazione del contratto, ha inserito un
nuovo criterio di carattere generale (peraltro suscettibile di deroga) relativo
all'esigibilità della provvigione da parte dell'agente ed infine, proprio in
relazione al nuovo criterio generale di esigibilità introdotto, ha previsto
un'ipotesi di restituzione delle provvigioni già corrisposte.
L'ultimo testo del primo comma dell'art. 1748 c.c. stabilisce che
l'agente ha diritto alla provvigione in relazione a tutti gli affari conclusi
durante il contratto, quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo
intervento. In questo senso sono state modificate le disposizioni degli aec di
rinnovo del 2002.
Il quarto comma dell'art. 1748 c.c. precisa poi il momento nel
quale la provvigione, già attribuita all'agente sulla base del criterio generale
contenuto nel primo comma, costituito dalla conclusione dell'affare nel corso
del contratto per effetto dell'attività dell'agente, matura in favore di
quest'ultimo ("spetta all'agente").
Questo momento viene individuato con un criterio di carattere
generale, peraltro derogabile, consistente nel momento e nella misura in cui il
preponente ha eseguito la sua prestazione o avrebbe dovuto eseguirla in base al
contratto concluso con il terzo.
Al precedente criterio generale costituito dalla regolare esecuzione
dell'affare viene dunque sostituito quello dell'esecuzione della prestazione da
parte del preponente.
In applicazione di questa nuova regola di carattere generale il
preponente dovrebbe quindi corrispondere all'agente le provvigioni (nei termini
precisati all'art. 1749 c.c.) del tutto indipendentemente dal pagamento da parte
del terzo, ed è in quest'ottica che si giustifica il contenuto del sesto comma,
che prevede l'ipotesi di restituzione delle provvigioni riscosse da parte
dell'agente. L'obbligo di restituzione è limitato all'ipotesi ed alla misura in
cui sia certo che il contratto tra il cliente ed il preponente non avrà
esecuzione. Tale mancata esecuzione dovrà inoltre essere del tutto indipendente
da eventuali cause imputabili al preponente.
Il diritto dell'agente alla provvigione matura quindi al momento
dell'esecuzione della prestazione da parte del preponente, e cioè per norma al
momento della consegna della merce.
Tuttavia, questo criterio generale è suscettibile di deroga ad opera
delle parti, che possono dunque accordarsi diversamente, posticipando
l'esigibilità della provvigione ad un momento successivo rispetto
all'adempimento da parte del preponente.
La derogabilità non è però assoluta, in quanto lo stesso quarto
comma precisa che l'esigibilità della provvigione non può essere posticipata ad
un momento successivo rispetto a quello in cui il terzo ha eseguito la
prestazione (e nella misura in cui la stessa è stata eseguita) o avrebbe dovuto
eseguirla qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Sottolineo in proposito che, laddove il cliente effettui pagamenti
parziali, la provvigione dovrà considerarsi dovuta proporzionalmente ai
pagamenti effettuati.
Inoltre, il riferimento al momento in cui il terzo avrebbe dovuto
eseguire la prestazione dev'essere a mio avviso interpretato nel senso che
l'agente potrà ritenere esigibile la provvigione anche in caso di mancato
pagamento da parte del cliente, solo però nel caso in cui ciò derivi
dall'inadempimento del preponente.
Anche in diritto italiano, così come avviene in diritto tedesco, può
distinguersi tra il momento acquisitivo (di attribuzione) della provvigione,
costituito dalla conclusione, nel corso del rapporto, del contratto promosso
dall'agente, e l'esigibilità (cioè la vera e propria maturazione) della
provvigione, coincidente, di regola, con l'esecuzione della prestazione da parte
del preponente.
La Cassazione ha precisato poi che, con il nuovo testo dell'art.
1748 c.c., la conclusione del contratto deve essere considerata fatto
costitutivo della provvigione, con la conseguenza che la semplice conclusione
del contratto farebbe sorgere un vero e proprio diritto di credito dell'agente,
anche se caratterizzato dall'inesigibilità (a meno che sia diversamente
pattuito), con possibilità di cessione e di eventuale insinuazione nel passivo
del fallimento del preponente.
Per l'esigibilità sarebbe invece sufficiente (quanto meno in linea
generale, e salva espressa deroga) la semplice esecuzione del contratto da parte
del preponente.
Perde quindi di rilevanza la prova del buon fine dell'affare, ovvero
del pagamento del prezzo da parte del terzo: tutto ciò ovviamente a meno che non
si versi in una ipotesi di deroga.
E' inoltre opportuno menzionare le modifiche contenute nel terzo
comma dell'art. 1748 c.c., dove, in tema di affari conclusi dopo la cessazione
del contratto, si precisa che l'agente ha diritto alla provvigione in due
ipotesi:
se la proposta è pervenuta all'agente o al preponente prima della
fine del contratto;
se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dopo lo
scioglimento del contratto e la conclusione è da attribuirsi prevalentemente
all'attività svolta dall'agente.
La regola generale, che prevede il diritto alla provvigione in
favore dell'agente uscente, è però suscettibile di eccezioni nel caso in cui, in
relazione a specifiche circostanze, risulti equo ripartire la provvigione tra
gli agenti intervenuti per la conclusione dell'affare.
Il V comma dell'art. 1748 precisa infine che laddove preponente e
cliente si accordino per non dare in tutto o in parte esecuzione al contratto
l'agente avrà diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella
misura determinata dagli usi, o dal giudice secondo equità.
Negli aec del 2002, e proprio in relazione alle rilevanti modifiche
sopra menzionate, si è rivelato necessario apportate cambiamenti alle
disposizioni dei precedenti aec del 1988 anche al fine di adeguarsi al nuovo
testo dell'art. 1748 c.c.
E' stato infatti effettuato un riferimento esplicito all'art. 1748
c.c. con la contemporanea eliminazione di qualunque riferimento a quel concetto
di buon fine, che proprio nell'ambito della contrattazione collettiva era stato
elaborato per individuare il momento in cui doveva ritenersi sorto il diritto
alla provvigione.
Ciò non significa peraltro che alle parti sia preclusa la
possibilità di deroga, difatti l'eliminazione dalla contrattazione collettiva
del buon fine significa esclusivamente che il relativo criterio non potrà
considerarsi automaticamente applicabile per il solo fatto che al rapporto siano
applicabili gli aec di diritto comune. L'eventuale deroga, senza dubbio
ammissibile in applicazione dell'art. 1748 c.c., dovrà semplicemente essere
espressamente prevista in ogni singolo contratto, non essendo più sufficiente il
mero richiamo della contrattazione collettiva.
E' questa a mio avviso l'unica conseguenza della modifica sopra
menzionata.
Completamente immutata è rimasta invece la disciplina in tema di
liquidazione delle provvigioni, in quanto già i precedenti aec prevedevano i
medesimi termini di cui all'art. 1749 comma 2° c.c., che indica l'ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel quale le provvigioni sono maturate
come limite massimo entro il quale il pagamento delle stesse deve essere
effettuato.
Di un certo rilievo è la disciplina introdotta dagli aec di rinnovo
del 2002 ed in particolare da quelli del settore industria, Confapi e
artigianato, in tema di diritto alle provvigioni per affari conclusi dal
preponente dopo la cessazione del contratto.
I predetti aec hanno infatti previsto un meccanismo estremamente
preciso per l'attribuzione delle provvigioni qualora si tratti della seconda
ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 1748, e cioè di contratti conclusi entro
un termine ragionevole dopo la cessazione del rapporto e la cui conclusione sia
attribuibile all'attività promozionale svolta dall'agente.
Anzitutto, al momento della cessazione del contratto l'agente avrà
l'obbligo di presentare al preponente una relazione dettagliata indicando le
trattative intraprese ma non concluse a causa dello scioglimento del
rapporto.
Per l'ipotesi in cui una o più delle predette trattative vadano a
buon fine, nel termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto, l'agente avrà
diritto alle provvigioni relative. Una volta decorso il termine di 4 mesi, che
può peraltro essere modificato dalla concorde volontà delle parti, nessuna
provvigione sarà più dovuta all'agente, in quanto l'eventuale conclusione di
affari non potrà ritenersi a lui ascrivibile.
Questo meccanismo, così come la fissazione di un termine preciso in
sostituzione della generica previsione codicistica, appare quanto mai opportuno
anche al fine di apportare alla materia un contributo in termini di chiarezza e
precisione anche se, per confermarne la validità, è necessario confrontarsi con
le prese di posizione della giurisprudenza nei singoli casi concreti.
L'attività di coordinamento
Rilevante novità contenuta in tutti e quattro gli accordi economici
collettivi di rinnovo (aec settore industria 20 marzo 2002 (art. 6), aec settore
commercio 26 febbraio 2002 (art. 4), aec Confapi 20 marzo 2002 (art. 6) ed aec
settore artigianato 12 giugno 2002 (art. 4)) è costituita dall'espressa
regolamentazione, per la prima volta inserita nella disciplina della
contrattazione collettiva, dell'attività di coordinamento eventualmente affidata
all'agente.
Si precisa anzitutto che l'incarico di coordinamento deve essere
specificato in maniera espressa nel contratto individuale e secondariamente che
a fronte di quest'attività dev'essere riconosciuto all'agente un compenso
specifico, in forma non provvigionale.
L'individuazione di un compenso specifico non riveste per la verità
particolare importanza in quanto già nella prassi i cosiddetti agenti generali
ricevono una retribuzione specifica in relazione all'attività di coordinamento
di più agenti di zona.
Più problematica appare invece l'espressa precisazione relativa al
carattere non provvigionale del compenso, che renderebbe inefficace la modalità
di retribuzione costituita da una percentuale provvigionale da calcolarsi sul
fatturato realizzato dagli agenti coordinati.
E' noto infatti che quest'ultima è la più diffusa forma di
remunerazione degli agenti generali, che dovrà quindi essere modificata, almeno
in parte, in adempimento di questa nuova disposizione, la cui utilità non appare
peraltro di intuitiva evidenza.
Attività di incasso ed attività accessorie
Ulteriori novità si riscontrano nella regolamentazione dell'attività
di incasso e (limitatamente all'aec settore commercio) di eventuali attività
accessorie affidate all'agente, così come previste dagli aec di rinnovo del
2002.
Va segnalata peraltro, in tema di attività di incasso, una certa
difformità di disciplina tra aec settore industria (cui si uniformano
sostanzialmente quello Confapi e artigianato) ed aec settore commercio.
Lo svolgimento di attività di incasso da parte dell'agente e la sua
concreta regolamentazione in termini di diritto ad una apposita provvigione
erano e sono espressamente contemplate dalla contrattazione collettiva che, per
l'ipotesi in cui venga conferito all'agente un apposito incarico continuativo di
riscuotere presso la clientela, con responsabilità per errore contabile, prevede
la necessità di individuazione di un compenso specifico in funzione dello
svolgimento di quest'attività accessoria.
Rispetto al passato è stata uniformata la definizione dell'attività
di incasso, anche se permangono differenze relative al compenso ed all'attività
di recupero degli insoluti.
Difatti, mentre l'aec settore industria (art. 6 aec 20 marzo 2002),
come per il passato, precisa da un lato che il compenso deve essere costituito
da una provvigione separata e dall'altro che l'attività di recupero insoluti non
comporta l'obbligo per il preponente di riconoscere la provvigione e pertanto
non può definirsi come vera e propria attività di incasso, l'aec settore
commercio (art. 4 aec 26 febbraio 2002) parla di compenso aggiuntivo da
determinarsi in forma non provvigionale e non esclude più l'attività di recupero
insoluti.
Quindi, in applicazione dell'aec settore commercio, tutta l'attività
di incasso (anche se relativa al recupero di insoluti) parrebbe doversi ritenere
omogenea ai fini del diritto al compenso e quest'ultimo dovrebbe essere
determinato in forma non provvigionale.
Lo stesso aec del settore commercio precisa però nel suo art. 3 che
all'attività di incasso deve corrispondere una apposita provvigione e che è
esclusa l'attività di recupero degli insoluti.
Appare evidente la contraddittorietà delle due norme con conseguenti
intuibili problemi interpretativi ed applicativi.
Non è stata invece colmata una lacuna rilevante presente nei
precedenti aec e cioè l'assenza dell'indicazione di una percentuale
provvigionale precisa (percentuale che risulta individuata nell'1% dal solo aec
Federagenti del 20 dicembre 2001, peraltro di limitata applicabilità, data la
scarsa rappresentatività delle associazioni stipulanti; il riferimento al
predetto accordo non è particolarmente consigliabile per i preponenti in quanto
il suo contenuto è in gran parte in netto favore degli agenti), applicabile
laddove le parti non abbiano preso accordi specifici sul punto.
Infine, sempre in tema di compenso aggiuntivo, il solo aec settore
commercio (26 febbraio 2002, art. 4) prevede una ulteriore ipotesi in cui
all'agente deve essere riconosciuto un corrispettivo (in forma non
provvigionale), e cioè laddove sia incaricato di svolgere attività complementari
e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli articoli 1742 e 1746 c.c.
Anche questa novità è abbastanza significativa, soprattutto in
relazione all'evoluzione della moderna figura dell'agente che, in alcuni
settori, vede affiancarsi alla vera e propria attività promozionale ulteriori
compiti accessori.
Star del credere
Con la legge comunitaria 21 dicembre 1999 n. 526 (in I Contratti
2000, 275 e ss.) la possibilità di inserimento nel testo del contratto del patto
cosiddetto dello "star del credere" è stata sostanzialmente eliminata.
Questa modifica non è a mio avviso giustificata dalla necessità di
uniformarsi al testo della direttiva comunitaria, che infatti non si occupa
della relativa problematica. Ad ogni modo, l'art. 28 della legge comunitaria ha
inserito nel testo dell'art. 1746 c.c. un divieto espresso di porre a carico
dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del
terzo.
Le disquisizioni sulla natura giuridica della clausola relativa allo
star del credere, unitamente alle varie e molteplici problematiche sorte attorno
alla stessa nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che si è susseguita
nel corso degli anni, perdono quindi di rilevanza, quanto meno in gran
parte.
L'obbiettivo primario di questo intervento è senza dubbio quello di
eliminare la possibilità per le parti di prevedere una clausola generale
relativa allo star del credere.
E' stata eliminata la possibilità di richiamare l'art. 1736 c.c. che
disciplina lo star del credere nel differente contratto di commissione ed è
stato aggiunto un terzo comma all'art. 1746 che, dopo aver sancito il divieto di
inserire una clausola generale, che preveda la responsabilità dell'agente, sia
totale che parziale, per l'inadempimento del terzo, consente alle parti,
eccezionalmente, di concordare una apposita garanzia a carico dell'agente con
limitazioni ben precise.
Deve trattarsi di accordi singoli, da concordare di volta in volta,
con riferimento ad affari determinati individualmente, di valore rilevante e di
natura particolare (con ciò ribadendo l'inadeguatezza di previsioni di carattere
generale).
E' fissato inoltre un limite quantitativo alla garanzia dell'agente,
che non può superare l'importo della provvigione spettante allo stesso per il
singolo affare.
E' infine necessario che l'agente riceva di volta in volta un
compenso per l'assunzione della garanzia. Non è prevista una disciplina
transitoria, cosa che avrebbe senza alcun dubbio potuto essere opportuna, né è
prevista alcuna deroga per l'entrata in vigore da intendersi quindi coincidente
con l'entrata in vigore della legge comunitaria (2 febbraio 2000).
La prima conseguenza di queste modifiche è la nullità, per
contrarietà a norma imperativa, di tutte le clausole contenute nei singoli
contratti sottoposti al diritto italiano che prevedano l'applicazione dello star
del credere (cioè di una generale responsabilità dell'agente per l'inadempimento
del cliente), così come delle relative pattuizioni inserite nella contrattazione
collettiva.
Appare quindi evidente l'impossibilità di inserire nel contatto
clausole generali che, direttamente o indirettamente, comportino una
responsabilità, totale o parziale, da parte dell'agente per l'inadempimento del
terzo. E' questo un divieto decisamente esplicito, che prevede delle eccezioni
altrettanto dettagliatamente disciplinate, e che non lascia dunque molto spazio
all'autonomia delle parti per elaborare sistemi alternativi, che correrebbero
peraltro il rischio di essere considerati nulli poiché indirettamente contrari
al principio predetto.
Anche la stessa eccezione al criterio di carattere generale appare
di non facile attuazione presupponendo singole pattuizioni specifiche per ogni
affare, che dovrà essere di particolare natura, individuato singolarmente e di
importo rilevante.
Oltre a ciò è stata prevista una drastica riduzione del limite
massimo della garanzia, in precedenza indicato dalla contrattazione collettiva,
che non può superare il valore della provvigione spettante all'agente per
l'affare oggetto della pattuizione.
Infine dev'essere pattuito un compenso a parte per l'agente: ci si
potrebbe domandare al riguardo se il limite massimo della garanzia debba
ritenersi riferito alla sola provvigione contrattualmente pattuita, o se possa
includere altresì il compenso ulteriore stabilito per l'assunzione dell'onere
aggiuntivo anche se, dalla dizione letterale della norma, mi sembra da
prediligersi il riferimento alla sola provvigione contrattualmente prevista,
essendo il compenso per l'assunzione dell'onere del tutto indipendente.
Questo tipo di eccezioni al divieto di carattere generale saranno
però applicabili solo laddove vi siano affari di notevole rilevanza, restando
senza dubbio esclusi i prodotti di largo consumo e modico valore per i quali
quindi questa forma di tutela del preponente, date le difficoltà di applicazione
pratica, sembra destinata a venir meno.
Sarà quindi opportuno e necessario imporre all'agente il rispetto
rigoroso dell'obbligo di informazioni di cui al primo comma dell'art. 1746
c.c., limitare al massimo il potere di rappresentanza conferito agli
agenti, con la conseguente necessità di approvazione da parte del preponente per
la valida conclusione di contratti ed in generale una maggiore accortezza del
preponente nella valutazione degli ordini ricevuti.
A questo proposito è opportuno segnalare una tendenza dottrinale (De
Nova, Obbligo di informazione dell'agente e divieto dello star del credere, in I
Contratti 2000, 545) che proprio sulla base dell'obbligo di informazioni, la cui
violazione potrebbe essere sanzionata da una clausola penale, ha tentato di
ricostruire una disciplina lecita dello star del credere, in quanto nulla
vieterebbe di commisurare la penale ad una percentuale del valore della perdita
subita dal preponente. Soluzione questa da valutarsi con estrema prudenza.
Da ultimo è opportuno sottolineare che gli altri Stati membri
dell'Unione applicano una disciplina senza dubbio meno restrittiva di quella
introdotta in Italia dalla legge comunitaria 1999.
Patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto
La disciplina del patto di non concorrenza a carico dell'agente dopo
la cessazione del contratto è stata inserita nel codice civile italiano (art.
1751 bis)
dall'art. 5 del d. lgs. 303/91.
Il patto di non concorrenza può considerarsi come una sorta di
estensione temporale del vincolo di esclusiva, che in precedenza veniva
disciplinata facendo ricorso all'art. 2596 c.c.
L'applicazione dell'art. 2596 c.c. è ora superata integralmente
dalla disciplina di cui al predetto art. 1751 bis c.c. che, conformemente al
testo della direttiva, prevede che il patto di non concorrenza debba essere
redatto per iscritto, così inserendo la forma scritta tra i requisiti di
validità della clausola, debba riguardare la medesima zona, clientela e genere
di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e debba
essere di durata non superiore ai due anni successivi all'estinzione del
contratto.
Prima dell'emissione della legge comunitaria 2000 non era previsto
alcun compenso quale corrispettivo per l'assunzione dell'obbligo da parte
dell'agente.
L'art. 23 della legge comunitaria ha inserito un nuovo secondo comma
all'art. 1751 bis, che prevede, in occasione della cessazione del rapporto, il
diritto per l'agente alla corresponsione di una indennità in relazione
all'accettazione del patto.
Si precisa che l'indennità ha natura non provvigionale, che
dev'essere determinata ad opera delle parti, tenendo conto degli accordi
economici nazionali di categoria (che, nella loro versione del 2002, fissano una
disciplina specifica in proposito) e commisurandola ai seguenti parametri:
la durata del patto (nel limite biennale di cui al primo comma);
la natura del contratto;
l'indennità di fine rapporto.
In difetto di accordo, è previsto un meccanismo di quantificazione
giudiziale in via equitativa. Il giudice, nella sua valutazione, dovrà tenere
presenti anche i seguenti quattro elementi:
la media dei compensi dell'agente nel corso del rapporto e la loro
incidenza sul fatturato complessivo dell'agente nello stesso periodo;
la causa di cessazione del contratto;
l'ampiezza della zona;
il fatto che l'agente sia o meno monomandatario.
Gli anzidetti criteri sono tuttavia elementi che il giudice deve
limitarsi a tenere presenti, con la conseguenza che gli viene lasciato un
amplissimo margine di discrezionalità.
Resta poi il problema dell'eventuale impugnazione dell'accordo in
ipotesi raggiunto dalle parti, laddove ritenuto non conforme ai parametri sopra
evidenziati.
L'art. 23, dopo aver riportato il nuovo secondo comma dell'art. 1751
bis, prosegue precisandone i limiti soggettivi di applicabilità.
La disposizione si applica infatti esclusivamente agli agenti che
esercitano la propria attività in forma individuale, di società di persone o di
società di capitali con unico socio. Si prevede inoltre la possibilità di
applicazione anche alle società di capitali costituite esclusivamente o
prevalentemente da agenti commerciali, ove ciò sia stabilito dagli accordi
nazionali di categoria.
Infine è indicata l'entrata in vigore del nuovo comma, che ha
acquistato efficacia dal 1° giugno 2001.
Molto opportunamente gli aec di rinnovo del 2002 (art. 7 aec 26
febbraio 2002 settore commercio, art. 14 aec 20 marzo 2002 settore industria,
art. 14 aec 20 marzo 2002 Confapi - peraltro identico all'art. 14 dell'aec
settore industria, salvo per il chiarimento a verbale assente nel primo - ed
art. 12 aec 12 giugno 2002 settore artigianato), anche in relazione al rinvio
espresso contenuto nel secondo comma dell'art. 1751 bis c.c., hanno
disciplinato la quantificazione dell'indennità dovuta all'agente.
L'art. 14 dell'aec 20 marzo 2002 settore industria precisa anzitutto
che il diritto all'indennità è riconosciuto agli agenti operanti in forma
individuale, di società di persone o di società di capitali con un unico socio.
Base di calcolo dell'indennità è costituita (per tutti e quattro gli aec di
rinnovo) dalla media delle provvigioni spettanti all'agente negli ultimi 5 anni
di durata del contratto o nell'intero rapporto, se di durata inferiore ai 5
anni.
Viene in sostanza ripreso il medesimo criterio di calcolo utilizzato
dall'art. 1751 c.c. per l'individuazione del limite massimo dell'indennità di
fine rapporto.
L'aec settore industria fissa nella seguente tabella gli importi
minimi dovuti all'agente per l'intera durata massima (due anni) del patto di non
concorrenza, a seconda degli anni di durata del rapporto e dell'esistenza o meno
dell'obbligo dell'agente di svolgere la propria attività in favore di un unico
preponente:
Anni di durata
|
Agente monomandatario
|
Agente plrurimandatario
|
Fino a 5 anni
|
8 mesi
|
6 mesi
|
oltre 5 e fino a 10 anni
|
10 mesi
|
8 mesi
|
oltre 10 anni
|
12 mesi
|
10 mesi
|
In caso di dimissioni dell'agente non motivate dall'inadempimento
del preponente o conseguenti a pensione o grave inabilità, la misura
dell'indennità è ridotta al 70% per i soli agenti plurimandatari ed a condizione
che gli introiti derivanti dal contratto non rappresentino più del 25% di quelli
globali.
Se la durata del patto di non concorrenza è inferiore a due anni
l'ammontare dell'indennità è ridotto in rapporto alla durata effettiva del patto
sulla base di un parametro del 40% per il primo e del 60% per il secondo
anno.
Viene considerato come monomandatario l'agente plurimandatario per
il quale il contratto cessato valga almeno l'80% del monte provvigionale
complessivo degli ultimi 5 anni o nel minor periodo di durata del contratto. A
questo fine l'agente deve tuttavia presentare, al momento della cessazione del
rapporto, le proprie scritture contabili relative al periodo considerato.
L'aec settore commercio stabilisce che il valore di base (media
delle provvigioni degli ultimi 5 anni) deve essere diviso per 24 e corrisposto
in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi del patto di non
concorrenza. Per gli agenti monomandatari l'importo viene riconosciuto per
intero se il contratto sia di durata superiore a 5 anni, mentre in caso
contrario all'85%. Per i plurimandatari invece la base di calcolo è ridotta del
20% ed il valore ottenuto è riconosciuto al 50% sino a 5 anni di durata, al 75%
tra 5 e 10 anni ed al 100% oltre i 10. La nota a verbale dell'art. 7 dell'aec
settore commercio precisa che l'applicabilità dell'articolo decorre
retroattivamente a partire dal 1° giugno 2001.
Anche l'aec del settore commercio considera come monomandatari gli
agenti plurimandatari per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% del
monte provvigionale in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del
rapporto (il periodo di riferimento è quindi di minore durata rispetto all'aec
settore industria). L'agente che intenda valersi della previsione è tenuto ad
esibire, al momento della cessazione del rapporto, le proprie scritture
contabili relative al periodo considerato.
Infine il solo aec settore industria si occupa dell'ipotesi in cui
l'agente violi il patto di non concorrenza prevedendo, com'è ovvio, la necessità
di restituzione di quanto eventualmente già percepito e l'obbligo per l'agente
di corrispondere una penale, la cui entità non potrà peraltro essere superiore
al 50% dell'indennità prevista quale corrispettivo per l'assunzione dell'obbligo
di non concorrenza dopo la cessazione del contratto.
Dai criteri di quantificazione sopra esposti risulta evidente
l'estrema onerosità dell'indennità da corrispondere all'agente a fronte del
patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto. Pertanto,
l'inserimento del patto nei singoli contratti andrà valutato con grande
attenzione ad evitare di andare incontro a costi sproporzionati rispetto agli
interessi in gioco.
Clausola arbitrale
Sino all'emissione degli aec di rinnovo del 2002 qualunque clausola
arbitrale inserita in contratti di agenzia conclusi con agenti che svolgevano la
propria attività in maniera prevalentemente personale era affetta da
nullità.
L'utilizzo della clausola arbitrale era infatti limitato ai
contratti conclusi con agenti persone giuridiche o comunque che non svolgessero
la propria attività in maniera prevalentemente personale e come tali non
soggetti al rito del lavoro.
L'art. 808 cpc precisa infatti che le controversie di cui all'art.
409 c.p.c. (tra le quali rientrano
quelle relative ad agenti che svolgono la propria attività in maniera
prevalentemente personale) possono essere decise da arbitri solo se ciò sia
previsto nei contratti e aec di lavoro, ferma la possibilità delle parti di
adire l'autorità giudiziaria (a pena di nullità).
Sino agli aec di rinnovo del 2002 gli accordi economici non
prevedevano l'arbitrato e quindi nelle controversie relative a contratti di
agenzia inclusi nel rito del lavoro le clausole arbitrali erano, come detto,
prive di efficacia.
L'aec settore industria 20 marzo 2002, all'art. 19 effettua però una
riserva da sciogliersi in sede di stesura completa dell'aec e delle relative
disposizioni regolamentari, mentre l'aec settore commercio 26 febbraio 2002,
prevede espressamente (art. 18 bis) la possibilità di deferire la controversia
da un Collegio arbitrale, sempre salva la facoltà delle parti di adire il
giudice ordinario.
L'aec settore commercio regolamenta altresì la procedura, con
possibilità per ciascuna delle parti di rinunciarvi con dichiarazione scritta
(da recapitarsi entro il termine alla Segreteria) e la composizione del
Collegio.
Da ultimo, in tema di arbitrato segnalo una pronuncia della Corte di
Cassazione (n. 369 del 30/06/99) che ha ritenuto non disponibile il diritto
all'indennità di fine rapporto, con la conseguenza che sarebbe inammissibile il
ricorso all'arbitrato per decidere questioni attinenti alla stessa.
La pronuncia in questione non ha motivato questa presa di posizione
in maniera convincente ed è a mio avviso criticabile anche in considerazione del
tenore dell'art. 19 della direttiva 86/653, che si limita a stabilirne
l'inderogabilità a svantaggio dell'agente prima della fine del rapporto, cosa
ben diversa dal concetto di indisponibilità.
Patto di prova
Il periodo di prova, consistente in un lasso di tempo durante il
quale ciascuna delle parti, a seguito di espresso accordo, si impegna a
consentire all'altra di sciogliersi dal vincolo in qualunque momento e senza
particolari motivazioni, trova una sua regolamentazione nell'art. 2096
c.c., riferito però esclusivamente al contratto di lavoro subordinato, e
come tale non suscettibile di applicazione analogica, dato il carattere di
specialità delle relative norme.
Nella disciplina del contratto di agenzia, sia in quella codicistica
che in quella contenuta nella contrattazione collettiva del settore industria e
commercio, il periodo di prova non viene preso in considerazione ed è dunque
privo di regolamentazione. Ciò nonostante nella prassi contrattuale il patto di
prova è utilizzato con grande frequenza, data la sua indubbia utilità dal punto
di vista pratico.
Scopo della previsione è infatti quello di consentire ad entrambe le
parti di valutare l'opportunità di instaurare un vincolo stabile, senza dover
sottostare, limitatamente ad un periodo ben individuato, alle previsioni di cui
all'art. 1750 c.c. (in tema di recesso e
preavviso) o, nel rapporto a tempo determinato, senza dover attendere la
naturale scadenza del termine.
La carenza di regolamentazione ha fatto sorgere un primo problema
relativo alla validità della clausola, cui si è aggiunta, in relazione alla
prassi negoziale sviluppatasi sul punto, una ulteriore problematica relativa
alle modalità di cessazione del rapporto nel corso del periodo di prova.
La prima questione, relativa alla legittimità ed ammissibilità della
clausola, è stata risolta da dottrina e giurisprudenza (anche se con qualche
contrasto) nel senso di ritenere che la pattuizione sia perfettamente lecita ed
ammissibile, rientrando nella libera disponibilità delle parti.
Pertanto, è possibile inserire legittimamente in un contratto di
agenzia una clausola che consenta ad entrambe le parti di condizionare la
definitiva instaurazione del vincolo contrattuale al positivo esperimento di un
periodo di prova.
Più complessa, in quanto caratterizzata da contrasti dottrinali e
giurisprudenziali, è stata invece la soluzione della seconda problematica
attinente alle concrete modalità di scioglimento del rapporto in pendenza del
periodo di prova.
Nella prassi negoziale infatti, la maggior parte delle clausole
dedicate al periodo di prova consentono ad entrambe le parti di risolvere il
rapporto (durante la prova) in qualunque momento senza preavviso ed anche in
assenza di motivazioni.
I contrasti dottrinali sono stati risolti da una pronuncia della
Corte di Cassazione (n. 544 del 22/01/91) che, dopo aver ribadito la legittimità
della clausola, ha altresì ritenuto ammissibile la facoltà riconosciuta ad
entrambe le parti di recedere in tronco dal rapporto in qualunque momento, in
quanto tale facoltà discenderebbe naturalmente dalla legittimità della
pattuizione.
Legittimità della pattuizione e reciproca possibilità di recesso in
qualunque momento sarebbero infatti basate sul medesimo principio di autonomia
negoziale delle parti contraenti. Autonomia negoziale della quale il patto di
prova e la possibilità di recesso non sono altro che espressioni.
Inoltre, sempre sulla base dell'anzidetta pronuncia della
Cassazione, non è ravvisabile alcun contrasto con le previsioni dell'art. 1750
c.c.
(ed in particolare con i termini di preavviso ivi previsti), poiché
la facoltà di recesso in tronco riconosciuta ad entrambi i contraenti deve
considerarsi collegata ad una fase del rapporto nella quale le parti si trovano
in una "posizione di reciproca aspettativa rispetto al vincolo stabile", e non
dunque in presenza di un vero e proprio contratto di agenzia valido ed
efficace.
La stessa pronuncia ha individuato alcune limitazioni, ad evitare
che il patto possa essere utilizzato a fini elusivi. La validità del patto è
stata infatti subordinata alla congruità della sua durata, che non deve essere
eccessivamente prolungata, dovendo risultare finalizzata esclusivamente
all'accertamento, da parte dei contraenti, dell'effettivo reciproco interesse
alla prosecuzione della collaborazione.
In conclusione, secondo il predetto orientamento giurisprudenziale,
che ritengo condivisibile anche alla luce delle modifiche intervenute nell'art.
1750 c.c., l'inserimento in un contratto di agenzia di un patto di prova con
facoltà di recesso per entrambe le parti in qualunque momento senza preavviso né
motivazione deve ritenersi legittimo.
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