Il contratto di Agenzia 5. il recesso
Il termine recesso è utilizzato dal legislatore in numerose
disposizioni, ma non sempre con la stessa funzione ed il medesimo significato.
In altri termini, l'utilizzo del termine recesso, così come effettuato dal punto
di vista legislativo, non può essere considerato in maniera uniforme
(Mancini).
E' infatti generalmente condivisa l'inesistenza di un concetto
unitario di recesso.
Dal punto di vista definitorio è tuttavia possibile considerare il
recesso come una dichiarazione di volontà recettizia (come tale efficace dal
momento in cui perviene all'indirizzo dell'altra parte) che comporta conseguenze
normalmente negative sulla validità ed efficacia di un preesistente rapporto
contrattuale.
Tali conseguenze sono di norma costituite dal porre termine al
rapporto contrattuale di cui si tratta. Le modalità con le quali tale cessazione
viene posta in essere sono tuttavia assai differenti.
E' stata dunque proposta in dottrina una classificazione del recesso
in due grandi categorie contrapposte: il recesso ordinario (o determinativo) e
quello straordinario, anche se quest'ultimo pare talvolta sconfinare nella
risoluzione per inadempimento.
Le differenze tra le due categorie sono costituite essenzialmente
dalla diversa esigenza alla quale ciascuna di esse intende rispondere e dalla
conseguente diversa funzione attribuita al recesso nella struttura dei singoli
rapporti.
Il recesso ordinario (o determinativo)
Il recesso ordinario è riferito di norma ai rapporti contrattuali di
durata a tempo indeterminato, dove quindi non è prevista una scadenza o un
termine finale. In questi casi il recesso assume una funzione integrativa di un
regolamento contrattuale lacunoso, con la possibilità di inserire un termine di
cessazione del rapporto.
Spesso peraltro è lo stesso regolamento negoziale che prevede la
possibilità di esercitare il recesso per entrambe le parti in qualunque momento
con l'applicazione di un determinato meccanismo, di norma costituito dalla
concessione di un termine di preavviso.
Oltre al regolamento contrattuale posto in essere dalle parti, in
numerosi contratti tipici di durata è espressamente prevista l'ipotesi del
recesso nel contratto a tempo indeterminato.
Mi riferisco in particolare al contratto di somministrazione (art.
1569 c.c., utilizzato in via analogica anche nel contratto atipico di
concessione di vendita), al mandato, nell'ipotesi di revoca del mandato oneroso
a tempo indeterminato (art. 1725 comma 2° c.c.) e di rinunzia del
mandatario (art. 1727 c.c.), al contratto di agenzia a tempo indeterminato (art.
1750 c.c.), al comodato (art. 1810 c.c. - dove è previsto un regime particolare
in ragione delle caratteristiche del contratto), alla commissione (art. 1734
c.c.), al contratto d'opera (art. 2227 c.c.) ed al contratto d'opera
intellettuale (art. 2237 c.c.).
In tutte queste ipotesi è riconosciuto a ciascuna delle parti il
diritto di porre termine al rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento,
previa concessione di un termine di preavviso.
Fa eccezione il contratto di comodato dove, qualora non sia
convenuto un termine e non sia altrimenti desumibile dall'uso della cosa, il
comodatario ha l'obbligo di restituirla immediatamente non appena il comodante
la richieda. La particolarità della disciplina è senz'altro dovuta alle
caratteristiche del contratto in considerazione della sua gratuità e
dell'oggetto dello stesso, costituito dalla consegna di una cosa mobile o
immobile affinché il comodatario se ne serva per un tempo o per un uso
determinato (cfr. per approfondimenti la voce specifica contratto di
comodato).
Tornando al termine di preavviso, il legislatore si riferisce di
norma al concetto di termine "congruo", non stabilendo dunque in maniera precisa
quale sia il termine che la parte recedente deve concedere all'altra per poter
porre fine al contratto a tempo indeterminato.
Nel contratto di agenzia, anche a seguito della modifica apportata
all'art. 1750 c.c. dal D.Lgs. 303/91 emesso in attuazione della
Direttiva 86/653, sono previsti in maniera precisa termini minimi di preavviso,
variabili da 1 a 6 mesi, in funzione della concreta durata del rapporto. E'
comunque lasciata alla libera disponibilità delle parti la fissazione di termini
di preavviso di maggiore durata, con l'unico limite costituito dalla necessità
che il preponente osservi termini di preavviso non inferiori rispetto a quelli
previsti per l'agente. Nella disciplina del contratto di agenzia, come è noto,
la regolamentazione non è tuttavia contenuta solo nel codice civile, ma altresì
nella contrattazione collettiva di diritto comune ed erga omnes, che prevede in
tema di preavviso termini differenti rispetto a quelli dell'art. 1750 c.c., con
conseguenti potenziali problemi di applicabilità, soprattutto con riferimento al
cosiddetto agente monomandatario (rimando sul punto per approfondimenti
all'esame della singola voce).
Dal punto di vista pratico, il recesso ordinario nei contratti a
tempo indeterminato è costituito da una dichiarazione di volontà effettuata da
una delle parti (di norma per iscritto, anche al fine di stabilire con certezza
la decorrenza del preavviso, e comunque nella forma che sia eventualmente
prevista per la validità del contratto cui il recesso accede), con la quale si
comunica lo scioglimento del contratto e la concessione del termine di preavviso
previsto contrattualmente o stabilito dalla legge.
Il recesso, essendo un atto unilaterale recettizio, si considera
efficace dal momento in cui perviene al destinatario e dunque, quale che sia il
contenuto letterale della comunicazione, il recesso avrà efficacia dal momento
in cui la relativa dichiarazione di volontà pervenga alla controparte. Da tale
momento inizia a decorrere il termine di preavviso, con la conseguente
cessazione del rapporto una volta terminato il preavviso.
Questa possibilità di porre termine ai contratti di durata a tempo
indeterminato è una conseguenza del principio generale tendente ad escludere la
perpetuità dei vincoli obbligatori tra le parti.
Il preavviso ha tuttavia, fatto salvo per il contratto di lavoro
subordinato, una efficacia meramente obbligatoria, con la conseguenza che, come
previsto nel contratto di agenzia e nel mandato, può essere sostituito dal
risarcimento del danno subito dalla parte che riceve la comunicazione di
recesso.
Efficacia obbligatoria che si contrappone all'efficacia cosiddetta
reale del preavviso (riscontrabile tuttavia nel solo rapporto di lavoro
subordinato) che comporta la necessaria prosecuzione del rapporto sino alla
scadenza del termine di preavviso. In altri termini l'efficacia dell'atto di
recesso sarebbe condizionata e differita dalla concessione del preavviso, da
intendersi dunque quale elemento costitutivo del recesso stesso.
Quale ulteriore conseguenza, la parte recedente potrebbe essere
esposta ad una eventuale richiesta (ove possibile) di esecuzione coattiva in
forma specifica della prestazione dovuta, sino allo scadere del pattuito termine
di preavviso.
Questa costruzione si scontra tuttavia con la chiara dizione della
maggior parte delle disposizioni in tema di recesso dal contratto a tempo
indeterminato, dove la mancata concessione del preavviso viene presa
espressamente in considerazione non certo per stabilire la prosecuzione del
contratto, ma esclusivamente quale fonte dell'obbligo risarcitorio in capo alla
parte recedente.
L'efficacia del preavviso, quanto meno nei rapporti considerati,
deve quindi essere intesa esclusivamente dal punto di vista obbligatorio.
E' quindi possibile porre termine ai contratti sopra menzionati con
effetto immediato dal momento dell'arrivo della comunicazione di recesso, salvo
il diritto al risarcimento del danno da parte di chi riceve la comunicazione.
Risarcimento che sarà tuttavia escluso qualora la revoca del mandato o la
rinuncia del mandatario derivino da una giusta causa o nell'ipotesi in cui il
recesso dai contratti di durata sia ascrivibile al grave inadempimento
dell'altra parte o ad un'altra causa di risoluzione del rapporto: trattasi
peraltro di fattispecie differenti rispetto a quelle riscontrabili nelle ipotesi
di recesso di tipo ordinario.
In ordine alla quantificazione del danno vanno applicati i criteri
generali in tema di risarcimento, correlati alla sua prevedibilità. Nel
contratto di agenzia la contrattazione collettiva prevede un regime particolare
che consente di quantificare il danno in maniera molto precisa rapportandolo
alle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la
cessazione o negli ultimi 12 mesi qualora più favorevole alla parte che subisce
il recesso. La parte che subisce il recesso ha inoltre la possibilità di
rinunciare in tutto o in parte al termine di preavviso, a condizione che tale
rinuncia venga comunicata al recedente nel termine di 30 giorni dal ricevimento
del recesso.
Il recesso straordinario
La seconda categoria generale individuata dalla dottrina (Mancini,
Gabrielli) è costituita dal recesso straordinario che, al contrario di quanto
sottolineato in tema di recesso ordinario, non si limita ad integrare il
regolamento contrattuale originario, ma lo modifica o in taluni casi lo travolge
in funzione di vizi del rapporto (che possono essere originari, cioè esistenti
sin dalla sua nascita, o sopravvenuti, anche se ipotesi di questo genere si
avvicinano in maniera estremamente significativa alla risoluzione per
inadempimento) o di un potere di supremazia attribuito ad uno dei contraenti,
che gli consente di liberarsi dal vincolo contrattuale.
A quest'ultimo proposito, una ipotesi di potere di supremazia
riconosciuto ad una delle parti è certamente ravvisabile nella disciplina del
recesso unilaterale in tema di contratto di appalto. L'art. 1671 c.c.
prevede infatti il diritto del committente di recedere dal contratto
a propria assoluta discrezione, anche qualora l'esecuzione dell'opera o la
prestazione del servizio siano già iniziate da parte dell'appaltatore.
Peraltro questa possibilità non è priva di conseguenze per il
committente, che dovrà in ogni caso rifondere all'appaltatore le spese sostenute
e tenerlo indenne dei lavori già eseguiti e del mancato guadagno conseguente
all'anticipata cessazione del contratto di appalto.
Altre ipotesi di recesso straordinario, o risolutivo, da intendersi
come mezzi di impugnazione, sono previste nella disciplina del contratto di
agenzia, e più precisamente nell'art. 1751 c.c. (come modificato dai d.lgs.
303/91 e 65/99). In questi casi è espressamente consentito ad una delle parti di
travolgere il regolamento negoziale in funzione di specifici vizi sopravvenuti
nel corso del rapporto. Nella norma è infatti prevista espressamente la
possibilità per il preponente di risolvere il rapporto a causa di
un'inadempienza attribuibile all'agente che, per la sua gravità non consenta la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, e con l'esclusione del diritto
dell'agente all'indennità. E' dunque garantita al preponente la possibilità di
porre termine al rapporto in ragione di un inadempimento che, date le sue
caratteristiche, esonera il recedente dalla necessità di concedere il preavviso
di cui all'art. 1750 c.c., così configurando una ipotesi di recesso
risolutivo.
Ulteriore fattispecie riconducibile al recesso quale mezzo di
impugnazione attribuito ad uno dei contraenti in forza di vizi sopravvenuti, è
previsto dal successivo capoverso dell'art. 1751 c.c., dove si precisa che
l'agente può recedere dal contratto a causa di circostanze attribuibili al
preponente, ciò nonostante conservando il diritto all'eventuale indennità di
fine rapporto, che avrebbe altrimenti perso in caso di recesso ordinario.
In questa ipotesi, la cui esatta delimitazione è ancora incerta in
dottrina ed in giurisprudenza, non essendo allo stato ben chiaro cosa debba
intendersi per "circostanze attribuibili al preponente", per la verità non
appare scontata la possibilità di non concedere il termine di preavviso dovuto
in caso di recesso ordinario, ma piuttosto la sua particolarità è costituita dal
mantenimento per l'agente del diritto all'indennità di fine rapporto.
Ancora in tema di contratto di agenzia, la giurisprudenza dominante
ritiene, pur con le dovute differenziazioni, applicabile analogicamente il
meccanismo di recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.
Differenti modalità operative di recesso e
risoluzione in caso di
inadempimento
In conclusione, dal punto di vista pratico ed in termini generali,
fatti salvi i casi di recesso unilaterale nei contratti di durata privi di
termine finale (con il connesso onere di concessione di un termine di
preavviso), laddove si verta in tema di inadempimento il legislatore consente
alla parte che lo subisce di optare tra differenti possibilità.
Nel caso in cui si prediliga una maggiore rapidità e speditezza, ed
ammesso che sia in ipotesi praticabile per un richiamo espresso contrattualmente
pattuito o contenuto nella disciplina del singolo tipo contrattuale, la parte
potrà ricorrere al recesso o alla risoluzione di diritto (vuoi sulla base di una
clausola risolutiva espressa vuoi in applicazione del meccanismo solutorio di
cui all'art. 1454 c.c.). Qualora invece si ritengano prevalenti le esigenze
di certezza su quelle di rapidità, sarà possibile utilizzare la risoluzione per
inadempimento ex art. 1453 c.c. ricorrendo al giudice per ottenere una sentenza
costitutiva della cessazione degli effetti del contratto, con efficacia
retroattiva (laddove possibile).
Dal punto di vista pratico l'utilizzo ad esempio della diffida ad
adempiere, come ho evidenziato in proposito, consente tuttavia al debitore della
prestazione un adempimento tardivo, in quanto la stessa costituisce in effetti
una sorta di remissione in termini.
Con la clausola risolutiva espressa invece è sufficiente che colui
in favore del quale la stessa è predisposta, e sul presupposto che
l'inadempimento esista e sia imputabile all'altra parte, dichiari la propria
intenzione di volersi avvalere del meccanismo risolutivo ivi previsto. Dal
momento del ricevimento della comunicazione, il contratto dovrà considerarsi
risolto.
Il ricorso al giudice per l'ottenimento di una pronuncia costitutiva
di risoluzione del contratto impedisce invece, con effetto dal momento della
proposizione della domanda, l'adempimento tardivo del debitore.
Debbo sottolineare tuttavia che, anche qualora si prediliga
l'utilizzo di rimedi solutori stragiudiziali, quali ad esempio la diffida ad
adempiere, il termine essenziale e la clausola risolutiva espressa, potrà ciò
nonostante risultare comunque necessario ricorrere al giudice (più probabilmente
ad opera di chi subisce la risoluzione di diritto) al fine di ottenere una
sentenza non più costitutiva, ma dichiarativa dell'intervenuta risoluzione,
oltre ad una condanna al risarcimento del danno subito.
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