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L' anatocismo bancario ed il problema del parametro di
riferimento normativo:
le soluzioni prospettate dalla giurisprudenza e dalla dottrina
1. Il c.d. anatocismo bancario ed il problema del parametro di
riferimento normativo. Le soluzioni prospettate dalla giurisprudenza di
legittimità e quelle dei giudici di merito e della dottrina
Le due sentenze qui annotate (entrambe I Sez. Civ.) hanno segnato
il ritorno in Cassazione del problema del cosiddetto anatocismo
bancario[1], dopo la sentenza del novembre 2004 delle Sezioni
unite
[2], alle quali Tribunali e Corti di merito,
salvo alcune significative decisioni[3], si stanno
sbrigativamente adeguando, considerata la funzione nomofilattica della
pronuncia delle Sezioni unite, ma a dimostrazione di come la soluzione di una
questione di massima di
particolare importanza, gia oggetto di revirement giurisprudenziale, possa ridursi al rango di
semplice citazione di un precedente giudiziario[4].
Le decisioni che si commentano,
infatti, anche per la riduttivita delle motivazioni, non si discostano dalla
caratteristica di appiattimento dei pronunciati dei
giudici di merito, ma si segnalano perche almeno si soffermano sul parametro di riferimento della spinosa questione. Al
riguardo le Sezioni unite si limitarono ad affermare che "il parametro di riferimento e costituito dall'art.1283 del
c.c. (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso 'salvo usi contrari che, in apertura della norma,
circoscrive la portata della regola, di seguito enunciata, per cui gli interessi
scaduti possono produrre interessi (a) solo dalla domanda giudiziale o (b) per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza ....".
Le
sentenze annotate, invece, affrontano la questione, data per scontata dalle Sezioni unite, e
gia sorta in dottrina e in giurisprudenza, relativa alla estensione al
conto corrente bancario, delle disposizioni che regolano il conto corrente
ordinario, sì da escludere per il primo, così come avviene per
quest'ulimo, la possibilità stessa di configurare l' anatocismo e con esso di
applicare la norma di cui all'art. 1283 c.c.
La soluzione cui
tali sentenze pervengono non si discosta da quella delle Sezioni unite, ritenendosi
senz'altro applicabile, alla fattispecie in esame, l'art. 1283 c.c. Ciò, pero,
in base ad un iter argomentativo che porta ad escludere l'applicazione delle
norme relative al conto corrente ordinario.
La sentenza n.
10127 del 14 maggio 2005 rileva che la norma di rinvio dell'art. 1857 c.c., dettata in
materia di operazioni regolate in conto corrente bancario, si limita ad estendere
a queste ultime soltanto gli articoli 1826, 1829 e 1832 c.c., e non
richiama anche l'art. 1831 cod.civ. secondo cui la chiusura del conto corrente
ordinario con la relativa liquidazione del saldo avviene alle scadenze stabilite
dal contratto ovvero dagli usi (salva, in mancanza, la scadenza semestrale
prevista dalla stessa norma).
La Cassazione da pure atto di quella
dottrina secondo la quale "la mancanza di un richiamo espresso, da parte
dell'art. 1857 c.c. dell'art. 1831 c.c. non impedirebbe l'applicazione analogica
di detta ultima disposizione al contratto di conto corrente bancario"; ma
afferma di non poterla condividere "per la fondamentale ragione che contratto di
conto corrente ordinario e contratto di conto corrente bancario sono contratti
notevolmente diversi per struttura e funzione con pochissimi e non decisivi
punti di contatto", sui quali la Corte medesima partitamente si sofferma. A sua volta, Cass. 22 marzo 2005 n.
6187 perviene alla stessa conclusione di ritenere "che non ricorrono le
condizioni idonee a legittimare una deroga al dettato dell'art. 1283 c.c."..
"perche gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie
quali quelle in oggetto si determinano su crediti liquidi ed esigibili di
somme di denaro (art. 1282 c.c.)",
ma la esigibilità in questo caso non ricorre
fino alla data di approvazione del conto, anche nel modo tacito
della non contestazione di cui al citato art. 1832 cod. civ.
L'argomento, pur se risolto
negativamente, non poteva, come hanno fatto le Sezioni unite, essere liquidato
con una petizione di principio, sicché occorre dar conto di quella
giurisprudenza e di quella dottrina che se ne sono occupate e nel cui ambito il
problema è stato dibattuto, anche nella prospettiva di un maggiore futuro
approfondimento sul punto. Si intende far riferimento a quella parte della
dottrina e della giurisprudenza che si è preoccupata, innanzitutto, di
verificare se la regola di cui all'art. 1283 c.c. sia conciliabile con la
struttura e la funzione del contratto di conto corrente bancario o, per meglio
dire, con le operazioni bancarie in conto corrente.
Tale questione -che
appare, ovviamente, preliminare rispetto a quella della effettiva portata
della succitata regola- non è stata minimamente sfiorata dalla sentenza 2004/21095 delle Sezioni
Unite
che evidentemente, risolvendola in
modo implicito ed in senso negativo, ha configurato la norma dell'art. 1283 c.c. come esclusivo
parametro di riferimento per la individuazione della disciplina legislativa applicabile
alla fattispecie concreta.
La giurisprudenza e la dottrina che, già prima delle sentenze qui
annotate, si sono occupate di tale questione, sono state sollecitate anche
dalla preoccupazione dei riflessi negativi, provocati sulla certezza del
diritto, dalla "epocale" svolta interpretativa della Cassazione (il
revirement giurisprudenziale del 1999), in un settore vitale, come quello bancario, della
vita sociale ed economica[5] .
Ed, invero, l'interrogativo è pure fondato
su base normativa, ove si consideri che, per il conto corrente ordinario è
previsto che "la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatto alle
scadenze stabilite dal contratto", e solo in mancanza in quella stabilita dagli "usi"
od, in estremo subordine, "al termine di ogni semestre computabile dalla data
del contratto" (art.1831 c.c.), essendo gia prima stabilito dal codice (art.
1823 c.c. 2° co.) che il "saldo" , non richiesto alla scadenza che ne
produce l'esigibilità, "si considera come prima rimessa di un nuovo conto" (su di essa
decorrendo gli interessi "nella misura stabilita dal contratto e dagli usi, o,
diversamente, in quella "legale": art. 1825 c.c.). Ne deriva che, secondo
unanime e consolidata giurisprudenza, rispecchiante conforme dottrina, al conto
corente ordinario non si applica l'art. 1283 cod. civ.
La questione, pertanto, è stata (e rimane) quella di stabilire se tale
disciplina codicistica sia applicabile per estensione od analogia anche alle
"operazioni bancarie in conto corrente" di cui agli artt. 1852 - 1857 del codice
civile, considerato che la norma di rinvio dell'art. 1857 si limita a richiamare
" gli articoli 1826, 1829 e 1832", e non pure le altre disposizioni sulla base
delle quai ha fondamento la capitalizzazione anatocistica degli interessi sulle
"rimesse"del conto corrente ordinario.
Le sentenze annotate negano, per le ragioni gia indicate, la possibilia di
estendere alle operazioni bancarie in conto corrente il regime codicistico
dettato per il conto corrente ordinario[6],
facendo referimento al mancato richiamo da parte dell'art. 1857 che neppure
consentirebbe l'applicazione analogica delle norme non richiamate. Tale
possibilia di applicazione analogica dovrebbe, infatti, escludersi, come gia
riferito, perche "il contrattto di conto corrente ordinario ed il contratto di
conto corrente bancario sono contratti notevolmente diversi per struttura e
funzione con pochissimi e non decisivi punti di contatto".
In senso, pero, contrario, si era formata una costante giurisprudenza di
merito, prevalentemente presso il Tribunale di Roma [7],
che ha, pure, recentemente affermato come "contrariamente a quanto avviene nel
contratto di mutuo contenente clausole anatocistiche, la capitalizzazione degli
interessi nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito si
produce a favore della banca o del cliente, non in via necessaria ma in via
eventuale ed eccezionale, vale a dire nelle sole ipotesi in cui sul conto
passivo non siano compiute rimesse ovvero sul conto attivo non vengano effetuati
prelievi di importo pari agli interessi maturati nel periodo precedente, atteso
che nei conti fisiologicamente movimentati, caratterizzati da pluralita di
operazioni di segno contrario la preliminare estinzione degli interessi attivi o
passivi, rispettivamente prodotti dai prelievi o dalle rimesse compiuti da
correntista fa venire meno il presupposto stesso dell'anatocismo, impedendo la
sopravvivenza al termine del periodo, degli interessi che la regolamentazione
periodica dovrebbe capitalizzare"[8].
Come si e rilevato, l'argomento e indubbiamente
destinato ad uno sviluppo dell'analisi, che gia si riscontra nella sentenza del
Tribunale di Napoli 31 marzo 2005, ove e detto che "l'art. 1852 , allorche parla
di operazioni bancarie regolate in conto corrente, non puo che riferirsi alla
nozione di conto corrente fornita dall'art. 1823 c.c., precisandosi che a tale
soluzione non costituisce ostacolo lo stesso art.1852 c.c.che prevede la
permanente esigibilita del saldo da parte del correntista, in quanto "anche nel
conto corrente bancario le parti annotano in conto le reciproche rimesse e , se
non e richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa del
nuovo periodo". Il Tribunale di Napoli, in definitiva, si colloca nell'indirizzo
della giurisprudenza di merito citata nella presente nota, ma con una singolare
e decisiva variante per cui la problematica relativa all'applicazione per
estensione o per analogia degli articoli 1823 e ss. c.c. e superata mediante una
prospettiva di applicazione diretta delle stesse disposizioni codicistiche.
Occorre solo notare che il Tribunale qui citato e pervenuto, pero, alla
conclusione di escludere, poi, l'applicazione, alla fattispecie oggetto di
studio, della stessa normativa sulla considerazione per cui in tale fattispecie
non e rispettato il principio della pariteticita prevista dalla legge in materia
di conto corrente ordinario, siccome "effetto naturale del contratto e
l'anatocismo bilaterale , vale a dire in danno o in favore di entrambe le parti
ad ogni chiusura del conto, mentre la clausola in contestazione [prevede] a
fronte della chiusura annuale dei conti attivi con relativa capitalizzazione
degli interessi a credito [del correntista], la chiusura trimestrale del conto
anche solo saltuariamente debitore pr capitalizzare con tale cadenza gli
interessi a debito "; in tal modo essa rappresenta una pattuizione atipica non
riconducibile alla specifica disciplina del rapporto di conto corrente bancario
sia pure integrato dalle norme di cui agli artt. 1823 e 1831 c.c. ( la sentenza,
cosi, finisce con l'applicare, infine, nuovamente l'art. 1283 c.c. con sanzione
di nullita della clausola contrattuale, peraltro, "sostituendo all'applicata
capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sulle somme a debito, la
capitalizzazione annuale, come previsto per i tassi creditori)[9].
Le considerazioni suesposte dimostrano come il problema
dell'inquadramento normativo del cd. anatocismo
bancario, gia ampiamente discusso anteriormente al rivirement giurisprudenziale del 1999 e durante la
stessa fase della richiamata evoluzione giurisprudenziale, e sopravvissuto anche
alla sentenza delle Sezioni unite del 2004, attraverso una elaborazione
proveniente dai giudici di merito, ancorche le decisioni di questi ultimi non
abbiano riscontro, se non in senso negativo nel nuovo indirizzo della Corte di
Cassazione. Da qui l'esigenza di tener conto, come si e fatto, della
problematica mai sopita, avendo, pero, presente che la ripetuta questione
dell'anatocismo bancario resta, secondo la piu
comune interpretazione, pur sempre legata alla fattispecie codicistica
disciplinata dall'art. 1283 del codice civile rispetto alla quale, come sara
illustrato nei successivi paragrafi, gia si avverte un fermento di pensiero che
neppure le Sezioni unite hanno definitivamente chiuso.
2. Il contratto di conto
corrente bancario e la ricognizione degli usi normativi
anatocistici
La giurisprudenza e concorde nel definire l'art. 1283
c.c. come norma "suppletiva" in quanto applicabile solo in mancanza di quella
consuetudinaria[10] ed a carattere "eccezionale", in
considerazione delle forti limitazioni che ne contrassegnano l'operativita [11] e
per le numerose deroghe che essa incontra nello stesso codice[12].
E anche pacifico che "gli usi contrari, richiamati
dall'art. 1283 Codice civile, il quale consente agli interessi scaduti di
produrre interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi
dovuti almeno per sei mesi, sono usi normativi in
quanto operano sullo stesso piano della norma anzidetta (secundum legem) costituendo espressa eccezione al
principio generale ivi affermato"[13]. Ed in proposito la giurisprudenza ha
successivamente precisato[14] che tali sono gli usi "di cui agli articoli
1 e 8 disp. prel. Codice civile consistenti nella ripetizione generale,
uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di
comportamento (non dipendente da mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente
obbligatorio, in quanto conforme a una norma che gia esiste e che si ritiene
debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris
ac necessitatis)".
E controverso, invece, se l'incipit dell'art. 1283 Codice civile abbia riguardo ai
soli usi preesistenti all'entrata in vigore del codice del 1942, oppure anche a
quelli che ne risulterebbero successivamente formati, sostenendosi a ragione di
tale piu liberale soluzione che, diversamente, si creerebbe "una inammissibile
cristallizzazione degli usi, impedendo che se ne formino di nuovi, e cio in
contrasto con l'art. 8 delle disp. prel. al cod. civ. , che riguarda soltanto
"la fonte e non gia il tempo di produzione normativa". In contrario si e, pero,
sostenuto che quando, come nella fattispecie, la materia sia regolata "da una
norma imperativa di legge, quale appunto l'art. 1283
Codice civile, il carattere inderogabile della norma costituisce un radicale
impedimento alla formazione legittima di una prassi e quindi di un uso diverso,
anzi contrario al precetto legislativo: se la norma fa divieto ai privati di
stabilire convenzionalmente la produzione di interessi sugli interessi, ogni
convenzione che fosse posta in essere sarebbe colpita dall'invalidita e non si
vede, quindi, in quale modo, in quale forma, secondo quale legittimita possa
venire a formarsi una valida consuetudine che, paradossalmente, avrebbe il suo
fondamento nella violazione sistematica della norma"[15].
Con riguardo alla fattispecie in esame, si e posto il
problema della validita, ai sensi dell'art. 1283 c.c. della clausola
costantemente inserita nei contratti di conto corrente bancario, fino
all'entrata in vigore del d.lgs. 343/99, che prevedeva la chiusura trimestrale
dei conti a debito del correntista, con conseguente capitalizzazione degli
interessi maturati sul saldo passivo[16].
La problematica, dunque, che e alla base di tutto il
dibattito relativo alla validita del patto contrattuale, si sintetizza
nell'unico quesito, gravido di conseguenze ormai macroeconomiche, sulla
corrispondenza di tale clausola ad un uso normativo,
ovvero ad un mero uso negoziale.
La questione, ancorche non se ne fissi la decorrenza
problematica dalla entrata in vigore del codice civile del 1942, cui si deve la
unificazione in sistema unitario delle obbligazioni civili e commerciali, con
effetti immediati sul trattamento anatocistico degli interessi nel conto
corrente bancario, era gia nota all'epoca del previgente sistema codicistico,
dato dal concorso tra codice civile del 1865 e codice commerciale del 1882[17].
Era, infatti, costante giurisprudenza quella per cui
"L'art. 41 codice commercio non deroga l'art. 1232 Codice civile e pertanto
anche in materia commerciale non sono dovuti gli interessi degli interessi se
non si dimostri una consuetudine in tal senso, o in difetto si applica il
predetto art. 1232 Codice civile"[18] e cio anche per quanto concerne i termini e
modi della loro produzione[19].
Peraltro, tanto la dottrina[20] quanto la giurisprudenza[21]
non avevano dubbi sulla ricognizione positiva di una consuetudine relativa alla
capitalizzazione degli interessi per i crediti derivanti da , fra i quali, com'e noto, si includevano le
.
La dottrina citata precisava anche che "a queste
conclusioni, in quanto sono appunto la conseguenza naturale del principio di
diritto da noi indicato, si dovrebbe pur pervenire ancorche il legislatore
avesse omesso di manifestare la sua intenzione di esimere dalle restrizioni
imposte all'anatocismo le materie commerciali, qualora cosi volessero gli usi
relativi. E alle stesse conclusioni venne difatti, quasi sempre, la
giurisprudenza francese, sebbene l'art. 154 del codice Napoleone, a differenza
del nostro art. 1232, non accennasse ad alcuna eccezione pei debiti commerciali.
Di guisa che noi troviamo deciso alla Cassazione di Francia: che la
capitalizzazione degli interessi nel conto corrente ha luogo di pieno diritto
quando si tratti di interessi annuali; che per un periodo semestrale puo esservi
capitalizzazione anche senza una convenzione espressa, quando lo consentano gli
usi notori e costanti del commercio; ed anche per un periodo trimestrale"[22].
D'altra parte, la dottrina era concorde nel senso che
"per patto gli interessi degli interessi possono stipularsi anche
retroattivamente" ed altresi che l'origine di tale patto era saldamente ancorato alle consuetudini, precisando "come la piu notevole di
queste consuetudini concerne il conto corrente: dove "e lecito pattuire che gli
interessi delle somme risultanti a debito, per dirlo con parola commerciale, di
un correntista, siano capitalizzati a favore
dell'altro correntista a brevi scadenze periodiche"[23].
Cio posto, e ben evidente che, sulla base di tale
tradizione storica, la giurisprudenza non abbia avuto dubbio e si sia
consolidata, almeno in una prima ma prolungata
formazione, nel senso di ritenere che "l'anatocismo e legittimamente
domandato se corrisponde ad una consuetudine ed e notorio, come piu o meno
equamente dal punto di vista politico-economico, sussista nella pratica delle
prestazioni bancarie la consuetudine, anche superiormente autorizzata dal
cartello bancario, di applicare gli interessi sugli interessi scaduti"[24],
altresi precisandosi che tale consuetudine opera "sotto forma di
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti alla banca. Si
tratta di usi normativi - perche dotati dei
caratteri obiettivi della costanza, della generalita e della durata e del
carattere soggettivo della opinio juris - che sono
propri della norma giuridica consuetudinaria in base alla quale la produzione
degli interessi anatocistici prescinde del tutto dai presupposti fissati
dall'art. 1283 Codice civile"[25] di cui, peraltro, deve riconoscersi la
discutibilita sul piano ricognitivo di riscontro[26], ove non si ritenga assumere
a fondamento della scelta decisoria l'indiziarieta del precedente quadro storico
e maggiormente di quello normativo, sul quale ci si intratterra piu ampiamente
in seguito.
Dopo l'entrata in vigore del codice del '42, la
Cassazione, gia sporadica nel vigore del precedente regime, ha taciuto per circa
quarant'anni - e cio puo anche essere argomento di sostegno (ma se ne parlera
piu approfonditamente in seguito) al riscontro positivo del generale
convincimento di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli
interessi nei conti correnti bancari, occupandosene per la prima volta[27],
soltanto, ed implicitamente, nel 1980, per sostenere che l'uso esistente in materia bancaria, circa la
corresponsione degli interessi composti, in deroga all'art. 1283 Codice civile,
non potesse estendersi oltre l'ambito soggettivo di formazione dello stesso uso
- e cioe nei rapporti degli istituti di credito e loro clienti - con esclusione,
quindi, delle societa finanziarie, "onde evitare che il fine perseguito dal
legislatore nel sancire la regola generale venga ad essere frustrato
dall'estensione soggettiva dell'uso ad essa contrario".
La sentenza invece con la quale la Cassazione si occupa
perspicuamente dell'argomento e quella 15 dicembre 1981 n. 6631[28],
ove la S.C., con una articolata motivazione e nell'ambito della enunciazione di
concordanti e coerenti principi, fra l'atro, afferma che: "nel campo delle
relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed
avere, l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche sia i
clienti chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti
attivi e passivi che possono in concreto realizzarsi) come legittima la pretesa
degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo
della somma versata ma sugli interessi da questa prodotti e cio anche a
prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 Codice civile". Tanto, sul
fondamento di un "uso normativo", di cui la Corte stessa dichiara la esistenza,
ascrivendosene il potere di accertamento per effetto della "normativita"
dell'uso, e quindi in base al principio iura novit
curia.
Fanno seguito a tale sentenza altre dieci decisioni
della S.C. alla stessa conformi, senza che, pero, a tale pedissequa
uniformazione possa, in verita, attribuirsi il significato "svalutativo" assegnato dalla sentenza 21095/2004 delle
Sezioni unite della S.C. ("solo dieci tralaticie pronunzie nell'arco di un
ventennio"), in quanto proprio la "sporadicita" e "conformita" del criticato
tessuto giurisprudenziale sembra dare conferma della pacificita sociale della
regola, generalmente osservata come conforme ad obbligo giuridico al quale
bisogna attenersi[29].
Nel 1994 e nel 1998, invece, con due decisioni emesse
rispettivamente dal Tribunale di Vercelli e di Busto Arsizio, seguite nel 1996
da una sentenza della Pretura di Roma e nel 1999 da una sentenza del Tribunale
di Milano, si e sviluppata la revisione giurisprudenziale che, poi, avrebbe
ricevuto consacrazione nel revirement della
Cassazione del 1999. Anzi, puo ben dirsi che i giudici di merito anticiparono,
pur sul piano del sillogismo decisorio, il percorso logico seguito dalla Suprema
Corte negli anni successivi.
Il Tribunale di Vercelli, in particolare, dichiaro
"l'illegittimita (radicale nullita) della clausola pretensiva dell'interesse
sull'interesse stipulata prima della scadenza di quest'ultimo e la non debenza
di alcun altro interesse sull'interesse, per assenza, o - il che processualmente
e la stessa cosa - per mancanza di prova sull'esistenza di un uso normativo
contrario, che faccia lecita la corresponsione dell'anatocismo".
Ed in effetti, il Tribunale escluse, in concreto,
trattarsi di un uso , bensi , sul presupposto di ritenere che, indipendentemente dalla
insufficienza della stessa dimostrazione dell'elemento materiale, quello
psicologico non coincidesse affatto con l' "opinio juris
ac necessitatis", e cioe con la corrispondenza della accettazione della
clausola anatocistica per il consapevole adempimento di un obbligo giuridico
esistente, ovvero corrispondente ad una astratta doverosita legale, per essere,
invece, l'adesione contrattuale condizione ineludibile di accesso al credito,
secondo l'imposizione della banca in base alla regola del "prendere o lasciare". Il Trib. di Busto Arsizio, a sua
volta, aggiunse che "il meccanismo della capitalizzazione trimestrale, a lungo
andare, finisce per falsare il tasso degli interessi applicati - che si
trasformano in capitale - portando detti interessi a superare, con il tempo, i
tassi soglia stabiliti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108"[30].
3. Il revirement della Corte di Cassazione nella primavera del 1999, la giurisprudenza di merito e la
sentenza delle Sezioni unite
Le due sentenze dei Trib. di Vercelli (1994) e di Busto
Arsizio (1998), rompendo il fronte dell'unanimismo giurisprudenziale, tessutosi
attraverso gli anni sul riconoscimento dell'anatocismo bancario, e, nel
contempo, l'inversione orientativa di autorevole dottrina, che pur aveva in
precedenza costituito la base culturale di quell'indirizzo consolidato,
costituirono da presupposto al revirement della
Cassazione del 1999.
E noto che la Cassazione degli anni '80 - sebbene per le
ragioni che saranno di qui a poco approfondite - cosi, come l'appiattimento
fideistico dei giudici di merito sulle sin troppo concise decisioni della
giurisprudenza di legittimita - pecco nel senso di non aver saputo dare adeguato
conto delle ragioni della perdurata condivisione di un fenomeno, che non
appariva piu al corrente con le istanze della societa civile in un quadro
normativo che, anche su indirizzo della legislazione comunitaria, si era ormai
evoluto verso la privilegiata attenzione di tutela del "contraente debole", cosi
come, soprattutto dimostrato dalla legge 154/92, in materia di "trasparenza
bancaria", e dalla legge 108/96, in materia di "usura".
Accade inevitabilmente, dunque, che[31]
"La suprema Corte, in particolare, raccogliendo alcune sollecitazioni dottrinali
(e dando voce al fermento dei giudici di merito
n.d.r.), considera rilevante la circostanza che la prassi bancaria di
trimestralizzazione nella capitalizzazione e di recente introduzione (1952), ed
e stata all'origine alimentata esclusivamente con l'inserimento delle relative
clausole nell'ambito di contratti cui il cliente e chiamato ad aderire secondo
il modello dell'art. 1342 Codice civile. In particolare, l'acriticita, nello
schema in discorso, dell'adesione del cliente al contratto implicherebbe
l'impossibilita di una ricorrenza concreta dell'elemento soggettivo integrante
l'uso di cui all'art. 8 delle preleggi - l'opinio juris
ac necessitatis - e la mera possibilita di una qualificazione della
fattispecie nei termini di uso negoziale: categoria,
quest'ultima, formata soltanto dall'elemento oggettivo della ripetizione di un
comportamento in un dato contesto storico-temporale".
Il nuovo indirizzo giurisprudenziale della Cassazione si
apre con la sentenza 16 marzo 1999 n. 2374 (variamente massimata, con
accentuazione, nei diversi casi, dei profili di diritto che, di volta in volta,
l' "annotatore" ha inteso porre in risalto per far seguire alla pronuncia
specifiche osservazioni di consenso o di dissenso), comminante sanzione di
nullita della clausola anatocistica contrattuale di capitalizzazione trimestrale
degli interessi, sui saldi di conto corrente bancario a debito del correntista,
poiche avente origine in un uso negoziale, e non normativo, esclusivamente
idoneo, quest'ultimo, a derogare le condizioni alle quali l'anatocismo e ammesso
dall'art. 1283 Codice civile, norma imperativa a
carattere eccezionale. Ed in effetti, la Corte ha escluso che tali usi
fossero rintracciabili al momento della entrata in vigore del codice del 1942,
riferendone, invece, la derivazione dalle norme uniformi bancarie diramate
dall'ABI nel 1952, come condizioni generali di contratto, il cui inserimento "e
acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenuto conforme a norme di
diritto oggettivo gia esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti
nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di
credito, in conformita con le direttive della associazione di categoria,
insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce
al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Atteggiamento ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico
in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac
necessitatis se non altro per l'evidente disparita di trattamento che la
clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca ed interessi dovuti
dal cliente"[32].
Fa, quindi, seguito subito dopo la sentenza 30 marzo
1999 n. 3096[33], che sostanzialmente e formalmente reitera
la precedente n. 2374 del 16 marzo.
Senonche la sentenza del 17 aprile 1999 n. 3845[34]
restringe l'affermazione del principio agli interessi "moratori", in quanto nel
caso concreto, come la stessa Corte si preoccupa di predicare, non era
contestata dal ricorrente "la legittimita della capitalizzazione (trimestrale)
degli interessi durante il rapporto di conto corrente". A ben vedere, tuttavia,
quest'ultima sentenza, nella motivazione, non e coerente con le due precedenti,
ove, avendo riguardo al fondamento dell' "uso normativo", dedotto a
legittimazione della clausola anatocistica per gli interessi "durante il
rapporto di conto corrente", afferma che "l'esistenza di un siffatto uso per il
periodo successivo alla chiusura (finale) del conto e sicuramente da escludere,
dal momento che gli si riferiscono agli interessi maturati nel
corso del rapporto (artt. 3 e 8), i quali hanno natura compensativa e sono
quindi diversi da quelli (di natura moratoria) dovuti sul saldo finale del
conto".
Ed infatti, la sentenza contiene alcune affermazioni di
principio che sembrano decisamente discostarla dall'iter argomentativo del nuovo
indirizzo, e cio almeno quando si riferisce ad una prospettica differenziazione
di trattamento giuridico in tema anatocistico, tra interessi "compensativi" e "moratori",
e quando restituisce dignita agli "usi e consuetudini
del settore del credito", come fonte, evidentemente, ricognitiva di usi normativi.
Il contenuto della sentenza avrebbe potuto far pensare
ad una riflessione critica della Cassazione, almeno sul piano argomentativo, ma
questa prospettiva e stata ben presto smentita dalla pronuncia 11 novembre 1999
n. 12507 della S.C.[35] giacche tale sentenza conferma pienamente
il nuovo corso, integrando l'elaborazione motivazionale con la sola
considerazione del significato, marginale, per vero, a nostro avviso, di una
sorta di riconoscimento della insussistenza dell'uso normativo nel fatto stesso
dell'inserimento nei contratti di conto corrente di una clausola conforme
all'uso consuetudinario: si e sostenuto, cioe, che l'inutilita della clausola
anatocistica nei contratti di conto corrente costituirebbe riconoscimento del
redattore dell'inesistenza dell'uso normativo, dotato di forza legale
indipendentemente da qualsiasi clausola riproduttiva.
La previsione, cioe, si giustificherebbe soltanto
perche, le banche, consapevoli o nel dubbio della normativita dell'uso avrebbero
inserito (almeno cautelativamente) la clausola per impegnare il cliente con
patto contrattuale. All'inverso, invece, e ben evidente la fragilita
dell'argomentazione, nulla potendo argomentarsi dalla tuzioristica clausola
contrattuale.
Negli anni a seguire il principio ha trovato puntuale
conferma in numerose sentenze della Cassazione, che ricorrentemente ribadiscono
la massima della nullita della clausola anatocistica di capitalizzazione
trimestrale degli interessi, nei conti correnti bancari, come saldo a debito del
cliente, in base alle ragioni gia svolte dalle sentenze del marzo 1999 e
successive, arricchendone anche, in taluni casi, il conforto argomentativo, e
cosi le sentenze: 4 maggio 2001 n. 6263[36]; 28 marzo 2002 n. 4490[37];
13 giugno 2002 n. 8442[38]; 20 febbraio 2003 n. 2593[39];
20 agosto 2003 n. 12222[40]; 25 febbraio 2004 n. 3805 ed 11 giugno 2004
n. 11097[41].
Si sarebbe potuto, allora, ritenere che il nuovo corso
giurisprudenziale della Cassazione, attraverso il suo consolidamento, avrebbe
anche avuto l'effetto di conciliare i pregressi contrasti giurisprudenziali e
dottrinari, ove, viceversa, e subito apparso evidente, che la giurisprudenza di
merito persisteva nella sua frammentarieta, con decisioni contrapposte, talora
in senso affermativo della validita delle clausole anatocistiche, continuando a
recepire le ragioni gia enunciate dall'anteriore corso della S.C., ed altre
volte in senso di declaratoria della nullita delle clausole suddette, aderendo
al nuovo indirizzo segnato dal revirement della
Cassazione. Allo stesso modo si atteggiava la dottrina sotto l'impulso delle
diverse istanze emergenti dalla societa civile e dalla realta economica, in essa
riflettendosi anche, contrapposte posizioni di politica del diritto, che
inevitabilmente reagivano in modo diversificato all'innovazione, giustamente
definita "epocale", scaturita dal nuovo corso
interpretativo, che, indipendentemente dalla scelta di merito, comunque non
mancava di arrecare incrinature rilevanti alla certezza del diritto. Anche se a
quest'ultimo proposito - e proprio con riferimento alla controversa vicenda che
ci riguarda - e stato affermato che "un diritto certo in concreto non e mai
esistito, dal momento che la certezza del diritto e solo una aspirazione o un
valore tendenziale", aggiungendosi, pero, che "dalla constatazione che
determinate garanzie non possono essere agevolmente assicurate ai privati, non
puo desumersi la conseguenza che esse debbano essere del tutto disattese"[42].
In senso favorevole ancora alla validita della clausola
anatocistica inserita nei contratti di conto corrente bancario si sono
pronunciati il Tribunale di Roma con sentenza 26 maggio 1999[43],
il Tribunale di Monza con sentenza 2 ottobre 2000, quello di Bari con sentenza
28 febbraio 2001 e di Firenze con sentenza 8 gennaio 2001[44],
il Tribunale di Napoli con sentenze 5 novembre 2001 e 18 gennaio 2002[45];
ancora i Tribunali di Napoli, con sentenza 11 ottobre 2002 e Reggio Calabria,
con sentenza 28 giugno 2002[46], nonche i Tribunali di Taranto 26 marzo
2001, ancora Napoli 30 giugno 2002 ed 8 gennaio 2003, Torino 20 giugno 2003,
Termini Imerese 5 febbraio 2003, Napoli 10 marzo 2003, Viareggio 9 marzo 2004,
Palermo 30 aprile 2003, nonche Appello Torino 4 agosto 2003[47].
Si sono, invece, adeguati al nuovo indirizzo
giurisprudenziale la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 22 ottobre 2001[48], e
quella di Milano 6 marzo 2002[49], il Tribunale di Milano 4 luglio 2002 [50],
nonche la Corte di Appello di Lecce 9 febbraio 2002, il Tribunale di Bergamo 18
dicembre 2002, la Corte di Appello di Milano 18 gennaio 2003, il Tribunale di
Viterbo 29 febbraio e 24 giugno 2003 e quello di Napoli 25 marzo 2004[51].
La posizione della dottrina che, a sua volta, malgrado
il consolidamento giurisprudenziale, ha mantenuto aperto il dibattito, e stata
gia ricordata in questo paragrafo rinviandosi a quanto gia detto.
Pertanto, ricorrevano le condizioni per cui la
questione, a seguito di sopravveniente ricorso in Cassazione fosse rimessa alle
Sezioni Unite della Corte, ai sensi del 2? comma dell'art. 374 c.p.c., non tanto
per contrasto tra le sezioni semplici [52], quanto per la "soluzione
della questione di massima di particolare importanza", nell'esercizio della
funzione nomofilattica della Corte medesima, non potendosi ancora ritenere
risolta la controversia sul punto coinvolgente, oltre che la stessa Cassazione,
le corti di merito e la generalita degli utenti del servizio giustizia.
Le Sezioni Unite della Cassazione[53],
su ricorso proposto dal Credito Italiano S.p.a., che aveva impugnato la sentenza
della Corte di Appello di Cagliari, per rimessione del Primo Presidente del
supremo Collegio il quale, a seguito di istanza della banca ricorrente, aveva
ritenuto valido il motivo perche la Corte stessa decidesse in composizione
unitaria, con sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, si e pronunziata sulla
seguente questione di massima: "incontestata la non attualita di un uso
normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del
correntista bancario - sia o non esatto escludere che un siffatto uso
preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale (Cass. 1999 n. 2374 e
successive conformi) che lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato
contrasto con la precedente giurisprudenza", in contrapposto alla diversa
prospettazione per cui "la convinzione degli utenti del servizio bancario della
normativita dell'uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi,
originariamente sussistente, e venuta meno dopo lungo tempo proprio a seguito di
quello stesso processo di mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione
medesima a mutare il proprio orientamento"[54].
La Cassazione, nel ripercorrere il processo
argomentativo delle sezioni semplici (a partire dal marzo 1999) ha seguito un
ragionamento sillogistico articolato su due premesse, di cui la prima, maggiore,
esprime il principio secondo cui l'incipit dell'art.
1283 Codice civile fa riferimento esclusivamente agli "usi normativi in senso tecnico" (artt. 1 e 8 disp.
prel. Codice civile) come soltanto idonei a legittimare l'anatocismo oltre i
limiti e le condizioni rigorosamente fissati dalla norma, e l'altra (minore),
fondata sulla "comune esperienza", secondo cui non
vi sarebbe corrispondenza, come invece occorre, tra l'adesione del cliente
(contraente debole della banca, titolare della posizione dominante), all'obbligo
di pagamento degli interessi composti sui saldi a debito nel conto corrente,
come corrispondente ad un precetto giuridico, già esistente o che si vorrebbe
che fosse presente nell'ordinamento giuridico, e nel quale consiste l'opinio juris ac ncessitatis, elemento soggettivo della
norma consuetudinaria.
Le Sezioni Unite riconducono tale processo motivazionale
alle sentenze del revirement, ma in effetti lo
acquisiscono quando concludono nel senso che "Più semplicemente, di fatto, le
pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perche
già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle
associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessita
di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per
accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che
la riconducibilita, ab initio, della prassi di
inserimento nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso
negoziale e non gia normativo (per tale profilo in contrasto, dunque, con il
precetto dell'art. 1283 Codice civile), come correttamente ritenuto dalla
sentenza del 1999 e successive". In realtà, nella sentenza a sezioni unite, la
Cassazione, aggiunge soltanto argomentazioni specificamente volte a contraddire
la peculiarita dei motivi di ricorso della banca ricorrente, peraltro
corrispondenti a diffusa formazione giurisprudenziale (delle corti di merito) e
dottrinaria, (a) limitando la funzione dell'evoluzione del quadro normativo
prodottosi negli anni '90 (secondo esemplificazione riconducibile, oltre che al
legislatore, alla stessa giurisprudenza) alla "ribellione del cliente",a sua
volta "occasione del revirement giurisprudenziale",
(b) escludendo che la giurisprudenza, nella funzione soltanto ricognitiva e
giammai creativa della giuridica, possa essere
stata ("ventennio precedente al revirement del
1999") mezzo di del predicato uso normativo,
(c) assumendo, quale effetto, la funzione <naturaliter retroattiva> della operata dalla giurisprudenza del 1999, (d)
configurando (peraltro, come aveva gia fatto la giurisprudenza del 1999 per la
legge 154/92) la norma del comma 3 dell'art. 25 D. Lgs. 342/99, come
disposizione volta ad assicurare la validità ed efficacia delle clausole di
capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati
anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina paritetica, in
contrappunto soltanto alla considerata valenza retroattiva dell'accertamento di
nullita delle clausole anatocistiche.
4. L'opinio juris ac necessitatis ed il ruolo della
giurisprudenza
L'indagine sino ad ora svolta porta a concludere che, al
di fuori della questione riguardante la ricognizione degli usi di cui all'art.
1283 Codice civile e della quale gia si e dato conto, la centralita del problema
risiede nella configurazione dell'elemento soggettivo in base al quale se ne
deduca la natura normativa idonea ad integrare la fattispecie legale.
Ed invero, riposa fondamentalmente sulla controversa
individuazione di tale profilo <psicologico>
la qualificazione del comportamento al quale si assegna il connotato giuridico
dell'uso normativo, nel senso definito dall'art. 8 delle disposizioni sulla
legge in generale; laddove nella materia oggetto di questo studio, e
costantemente affermato dalla giurisprudenza c.d. del "nuovo corso", come dalle
Sezioni Unite della Cassazione, cui si adegua la sentenza che si annota, che "dalla comune esperienza", infatti, emerge che
l'inserimento nei concreti regolamenti contrattuali di clausole che prevedano la
capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario
,
precisandosi dalle Sezioni Unite della S.C. che "tale atteggiamento psicologico
[e] ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui,
sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac
necessitatis".
Tale posizione corrisponde a quella comunemente accolta
in giurisprudenza, ove si afferma che "Gli elementi dell'uso normativo sono
l'uno esteriore, consistente nella ripetizione costante di un dato
comportamento, l'altro psicologico, costituito dalla generale opinione di
osservare, cosi operando, una norma giuridica (opinio
juris ac necessitatis)"[55], ma non trova sempre concorde la dottrina[56].
Nè, d'altro canto, la scelta dell'una o dell'altra
soluzione e irrilevante ai fini del problema qui trattato, essendo evidente che
il convincimento della conformita della clausola anatocistica, inserita nei
testi contrattuali predisposti dalle banche, secondo le norme diramate
dall'associazione di categoria (ABI), ad un obbligo giuridico costituisce, nella
logica della sentenza della Cassazione, il discrimine tra il carattere <normativo> o <negoziale> dell'uso dal quale la condizione
contrattuale ha origine, osservandosi, pero, che "Se e gia difficile credere al
valore discriminante all'interno degli usi, della cosiddetta opinio juris, ancora meno fondata sarebbe, d'altra
parte, l'ulteriore affermazione secondo cui l'opinio
stessa dovrebbe essersi formata spontaneamente, senza pressione da parte della
piu forte fra le due categorie portatrici di interessi contrapposti in una
determinata sfera di rapporti", e cio per la ovvia constatazione per cui, come
anche l'esperienza storica dimostra, "gli usi si formano in corrispondenza con
gli interessi delle categorie piu forti e meglio organizzate", dovendo, percio,
escludersi che "al riconoscimento dell'uso relativo alla capitalizzazione
trimestrale possa ostare la disciplina che tale modalita della capitalizzazione
e stata prevista dalle cosiddette norme bancarie uniformi del 1951, ossia dalle
condizioni generali predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana", giacche,
"Sul punto, come del resto su altri, le norme bancarie uniformi non hanno fatto
che recepire una prassi preesistente, ma anche se cosi non fosse il costante
recepimento della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale nei
singoli contratti da parte di tutte le banche e dei loro debitori - anche di
quelli, si badi, che avrebbero avuto forza necessaria e sufficiente a consentire
la pattuizione di condizioni particolari - avrebbe finito per trasformare in
uso, dopo molti decenni di applicazione, quella che pure fosse sorta, in tesi,
come condizione generale di contratto"[57].
Ed infatti, e stato osservato che la tesi della
incompatibilita tra uso normativo e contratto unilateralmente predisposto "pone
un limite eccessivo all'esplicarsi in materia contrattuale della fonte
consuetudinaria posto, fra l'altro, che nulla esclude che l'adesione a clausole
contenute in formulari sia il frutto del convincimento che tali clausole
rispondono a precetti giuridici vincolanti"[58].
In senso del tutto opposto, peraltro, diversa e pur
autorevole dottrina, da un canto, sostiene che nel presente sistema
socio-economico e giuridico, caratterizzato dalla "prassi" della "contrattazione
attraverso condizioni generali di contratto", l'esclusione dell'opinio juris come elemento (soggettivo) concorrente
alla formazione della consuetudine, "avrebbe come illogica ed inaccettabile
conseguenza che sostanzialmente tutte le regole contenute nei contratti
predisposti, solo perche diffusamente e ripetutamente accettati ed eseguiti
potrebbero essere considerati usi normativi, in quanto solo per il loro
carattere ripetitivo e diffuso sarebbero suscettibili di integrare l'elemento
materiale dell'uso", e, dall'altro, afferma che "l'inserimento unilaterale di
clausole nel contratto preclude di per se che l'aderente possa giustificare la
giuridicita della regola su presupposti diversi dalla stretta vincolativita che
deriva dal contratto cui ha dovuto aderire", con "la conseguenza, pertanto, che
la pratica della contrattazione attraverso condizioni generali di contratto
risulta ostativa alla formazione dell'uso normativo"[59].
Logicamente connesso è il problema del ruolo della
giurisprudenza nella tematica della normativistica consuetudinaria.
La questione, in realta, rileva in tesi "astratta" e
nella "qualificata fattispecie concreta" della formazione dell'uso normativo -
ove si voglia propendere per il suo riconoscimento, alla pari di come si
intenda, invece, concludere per la sua esclusione - della capitalizzazione
trimestrale degli interessi a debito del correntista nel contratto di conto
corrente bancario.
In linea astratta, generalizzando dal caso della
concreta decisione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, come è noto,
affermato il principio per cui "Anche in materia di usi normativi, cosi come con
riguardo a norma di condotta posta da fonti-atto di rango primario, la funzione
assolta dalla giurisprudenza nel contesto di sillogismi decisori, non puo essere
altra che quella ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non
dunque anche una funzione creativa, della regola stessa". Di seguito, poi, le
stesse Sezioni Unite hanno applicato il principio alla concreta materia della
decisione, facendone derivare il corollario per cui "in presenza di una
ricognizione, pure reiterata nel tempo, che si dimostri, poi, pero, erronea nel
presupporre l'esistenza di una regola in realta insussistente, la ricognizione
correttiva debba avere una portata retroattiva, conseguendone, altrimenti, la
consolidazione medio tempore, di una regola che
troverebbe la sua fonte esclusiva nella sentenza che, erroneamente
presupponendola, l'avrebbe con cio stesso creata" [60].
Orbene, se si tiene conto che, in un ordinamento, come
il nostro, fondato sul principio di legalità, la certezza del diritto costituisce la misura del potere
del giudice, ne consegue che, pur nell'ambito riconosciuto del c.d. diritto vivente, la funzione del giudice non può andare
oltre la dimensione ricognitiva della norma che egli è chiamato ad applicare,
nel senso che la "creatività della giurisprudenza non può e non deve
significare, nel sistema dell'ordinamento, determinazione della norma bensì
ricostruzione del sistema ed inquadramento nell'ambito di questo caso concreto"
[61].
Peraltro, quando da tale corretta astrazione di massima
si passa alla concreta considerazione di cio che si vuole intendere, ancora in
via di principio, del rapporto giudice-consuetudine, e poi, ancora piu in
concreto, della funzione svolta dalla giurisprudenza nella specifica materia che
ci occupa, la conclusione sembra diversa.
E bene qui rilevare che autorevole dottrina ha affermato
che la credenza nel che consiste "l'opinio si forma
nel momento in cui l'utente ritiene probabile o addirittura certo che se egli
violasse la regola, il suo atto sarebbe considerato illecito dall'organo
giudiziario incaricato di mettere in moto l'apparato di coazione>, nel senso,
dunque, che "dal punto di vista dell'utente, e giuridica quella consuetudine che
egli ha fondata ragione di credere che il giudice applichera"[62].
Ne in contrario senso sembra corretto affermare quanto
di recente sostenuto da autorevole dottrina [63] per negare al precedente giurisprudenziale il
carattere fondativo della opinio juris ac
necessitatis, nel senso, cioe, che "l'apprezzamento di vincolativita
giuridica, che puo essere fatto dai consociati in relazione a massime della
giurisprudenza, investe infatti pur sempre una attivita di applicazione delle
norme giuridiche e non di creazione delle stesse: ciascuno di fronte ad una
consolidata giurisprudenza puo ritenere prevedibile l'applicazione da parte del
giudice di un principio di diritto gia precedentemente affermato, ma l'opinio che accompagnera tale apprezzamento non puo
essere confusa con l'opinio juris ac necessitatis
che accompagna solo ed unicamente le norme giuridiche di diritto positivo e
consuetudinario, che sono le uniche dotate di quel carattere di obbligatorieta e
di doverosita proprio della norma giuridica". E tanto proprio perche di fronte
ad un siffatto tipo di discorso sono inevitabilmente premiate le teorie
positivistiche del normativismo giuridico, che negano il requisito dell'opinio juris come condizione concorrente alla
formazione dell'uso normativo [64], osservandosi che "la sua ammissione
implica un circolo vizioso: da un lato, si afferma che la norma giuridica
consuetudinaria non si costituisce se non esiste l'opinio; ma, dall'altro lato, l'opinio presuppone che la norma giuridica sia gia
costituita. In altre parole, essa presuppone proprio quel diritto che dovrebbe
contribuire a costituire. Da questa difficolta si puo uscire con due possibili
soluzioni che non sono esse stesse scevre da inconvenienti: o si riconosce che
la opinio e fondata sopra un errore, nel senso che
la credenza dell'obbligatorieta di un comportamento e derivata dalla falsa
credenza che esistesse una norma giuridica che in realta non esiste, oppure si
ammette che l'opinio non abbia valore costitutivo
del diritto consuetudinario, perche la credenza nell'obbligatorieta di un
comportamento presuppone che gia esiste una regola giuridica valida, ma soltanto
probativo, e pertanto appartenga non gia al momento della formazione della
consuetudine, ma a quello della sua efficacia, dopo che e stata formata".
Sembra quindi corretto affermare che se, come
diffusamente sostenuto, gli usi ai quali ha fatto riferimento l'incipit dell'art. 1283 Codice civile sono quelli
(normativi) anteriori alla entrata in vigore del codice del 1942, sara
sostenibile doversi avere riguardo anche alla giurisprudenza anteriore formatasi
in materia, cui deve indubbiamente attribuirsi una maggiore valenza funzionale
di ricognizione degli usi in questione, da ritenersi consolidata in senso
decisamente affermativo dell'uso anatocistico bancario, e pure di quello
specifico di capitalizzazione infrasemestrale [65].
Si ritiene che la situazione di una giurisprudenza conforme alla esistenza di un uso di
capitalizzazione, quanto meno a , e quindi
anche - a seconda degli indirizzi commerciali
che, nel tempo, dovettero susseguirsi - non puo essere ritenuta senza
significato nella formazione della "opinio" dell'uso
in questione, e tale, percio, da essere non fonte "diretta" di produzione della
norma consuetudinaria, ma "fonte indiretta" dell'uso in questione attraverso la
indissolubile ed inequivocabile convinzione che esso concorre a ingenerare nella
generalita dei consociati.
Di diverso avviso - non, peraltro, sotto gli specifici
aspetti che noi abbiamo considerato - e una parte della dottrina[66],
la quale prospetta diversa tesi attraverso la quale si dovrebbe pervenire alla
negazione di qualsiasi validita al "precedente" giurisprudenziale, giacche
"l'efficacia del diritto vivente si misurerebbe sull'ampiezza della condivisione
e nel livello di prevedibilita di essere confermato in futuro, mentre tali
caratteri sono del tutto estranei alla norma giuridica che esaurisce la sua
funzione ed il suo significato nel comando precettivo. L'apprezzamento di
vincolativita giuridica, che puo essere fatto dai consociati in relazione a
massime della giurisprudenza, investe infatti pur sempre un'attivita di
applicazione delle norme giuridiche e non di emanazione delle stesse: ciascuno
di fronte ad una consolidata giurisprudenza puo ritenere prevedibile
l'applicazione da parte del giudice di un principio di diritto gia
precedentemente affermato, ma l'opinio che
accompagna tale apprezzamento non puo essere confuso con la opinio juris ac necessitatis che accompagna solo e
unicamente le norme giuridiche di diritto positivo e consuetudinario, che sono
le uniche dotate di quel carattere di obbligatorieta e di doverosita propria
della norma giuridica". Non sembra, pero, che tale prospettazione possa
condividersi per l'improprio accomunamento che essa propone tra un dato
eminentemente formale, quale il precetto giuridico,
ed uno estremamente "spirituale", quale la
convinzione individuale della doverosita giuridica di un comportamento, laddove
si richiederebbe, secondo la tesi opposta, che il destinatario dell'effetto
persuasivo del precedente giurisprudenziale faccia un calcolo distintivo tra "principio" (di diritto) e "norma" (giuridica), che soltanto un tecnico del diritto
potrebbe compiere, questi sicuramente non identificabile con l'attore della
norma in cui l' "uso" (normativo) si concreta[67].
5. La evoluzione del quadro normativo. Ragioni e conseguenze. Osservazioni
conclusive
A nostro avviso, comunque, ancorché sempre nell'ambito
ordinamentale seguito, ulteriore ed ancora più pregnante argomento deve
proporsi.
A commento della sentenza delle SS. UU. (21095/04) è
stato[68] tracciato un dettagliato profilo del quadro
normativo del nostro Paese, quanto al rapporto tra la banca e gli utenti del
servizio bancario, e ciò, per il limite temporale posto dall'Autore, dal 1918,
allorché l'allora ministro del tesoro, F. S. Nitti, introdusse tra le quattro
banche italiane il "cartello bancario", in funzione
del quale esse convennero la loro politica creditizia, accordandosi "a limitare
la reciproca concorrenza stabilendo limiti alle condizioni più favorevoli per il
cliente".
Durante tutto tale periodo di tempo la giurisprudenza
costante non ha fatto sentire la sua voce con pronunciati in contrasto con
l'indirizzo politico e sociale dell'epoca, basti pensare, emblematicamente, che
la Cassazione in materia di tassi determinati per "relatio", con rinvio, cioè agli "usi di piazza",
fissava il principio per cui "In tema di applicazione di interessi superiori
alla misura legale, per i quali l'art. 1284, comma 3 Codice civile richiede la
forma scritta ad substantiam sono valide in base ai principi generali sulla determinazione o
determinabilità dell'oggetto del contratto, le clausole negoziali che
fissino gli interessi dei conti correnti di corrispondenza con riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalla azienda di credito nella piazza, trattandosi di un criterio di
determinabilità oggettivo, certo e di agevole riscontro. Infatti, i tassi attivi
praticati dalle aziende di credito sono fissati su scala nazionale con accordi di cartello, non influenzabili dal singolo
istituto bancario, ed il correntista è in grado di sapere, usando l'ordinaria
diligenza, che gli interessi sono variabili nel tempo, nonché di verificarne
l'andamento"[69].
La situazione si è modificata negli anni '90, quando il
legislatore italiano e comunitario (basti pensare alla legge 154/92 sulla
trasparenza, alla legge 108/96 sull'usura) e la stessa giurisprudenza, come le
Sezioni Unite riconoscono hanno concorso alla "evoluzione del quadro normativo",
in modo tale da ingenerare la «ribellione del cliente» bancario.
Non si esclude che in tale nuovo contesto, l'utente
bancario abbia trovato l'occorrente "coraggio di ribellione", ma, nel contempo,
un interrogativo deve porsi: durante questo lunghissimo arco temporale di scarsa
(o nessuna) attenzione alla ragione del contraente debole, quest'ultimo,
realisticamente, non si è mai avveduto della illegalità della capitalizzazione
trimestrale degli interessi? E, così, ancora della sua iniquità?
Nicola Coviello affermò che accertato il requisito della
consuetudine il giudice non può indagare se essa corrispose "alla morale o alla
ragione", perché "anche la legge può essere in fatto contraria alla morale o
alla ragione soggettiva, eppure il giudice deve applicarla senz'altro"[70].
E ciò, come ebbe a notare l'insigne Autore, vale anche
per la consuetudine, secondo quanto ha pure dovuto ammettere altra autorevole
Dottrina che, oggi, pure si schiera in senso contrario alla concezione della
normatività dell'uso bancario anatocistico, proprio nella materia formante
oggetto di questo studio[71], osservando: "ci rendiamo conto che diversa
poteva essere la sfaccettatura dell'opinio juris in
altri passati contesti storici, nei quali l'ordinamento giuridico non conosceva
principi, strumenti e tutele per contrastare le regole imposte dal contraente di
fatto e di diritto sovraordinato rispetto all'aderente e che oggi con formula
sintetica chiamiamo contraente forte: si trattava,
infatti, di una società dove subire regole unilateralmente imposte era di per sé
una consuetudine, mentre, al contrario, viviamo oggi in una società nella quale
sta divenendo sempre più consuetudine rinvenire nell'ordinamento strumenti per
contrastare regole imposte e sperequate".
Ma, trattasi, allora, di una questione prospettica
(forse ottimistica) di politica del diritto, che fa ritenere più socialmente
giusto il quadro normativo in cui attualmente si
cala la formazione delle leggi e, quindi, anche degli usi normativi, fermo restando, però, che i superiori
principi di certezza del diritto[72]impongono che il Giudice, pur sensibile alle
istanze sociali, nella interpretazione del diritto, in sede applicativa dello
stesso si attenga alle fonti normative, formali o consuetudinarie, del tempo
della loro produzione, fino a quando, sotto l'impulso delle nuove istanze della
società, diverse norme vi si sostituiranno, d'altra parte in sintonia con la
armonica innovazione dei contesti economici e sociali che vi attengono.
Né sembra si possa in proposito divergere da quanto è
stato già autorevolmente sostenuto nel senso che "il Giudice deve ricercare
l'esistenza o meno della convinzione degli operatori
- dei soggetti agenti- all'epoca; non riferire
l'oggetto della sua ricerca all'oggi, men che mai
sostituire la propria convinzione attuale a quella
dei soggetti agenti all'epoca[73].
D'altra parte, l'anteriore scelta normativa neppure era
riprovevolmente considerata dalla dottrina, ed anzi da quella stessa[74]
che oggi incolpa di oscurantismo il pregresso sistema, ove essa affermava che
"in sostanza, il legislatore preferisce riconoscere al mercato la possibilità di
sviluppare le più diverse e penetranti consuetudini anche di contenuto diverso
rispetto ai principi dettati dall'art. 1283. E' nel settore bancario che gli usi
del tutto opposti si sono da tempo creati ed hanno trovato costante
applicazione.
La citazione di questa autorevole corrente di pensiero è
emblematica proprio ai fini della nostra indagine, atteso che, in costanza di un
differente quadro normativo lo stesso operatore e insigne scrittore ha
convintamente sostenuto due contrapposte posizioni in merito alla medesima
fattispecie, sotto il segno evidente di diversi quadri normativi nei due momenti
storici operanti.
Solo dagli anni '80, evidentemente sollecitato dalle
istanze provenienti dai diversi ceti sociali ed economici, tra loro in
conflitto, il legislatore si è adoperato per dare un diverso assetto ad una
normativa che abbiamo visto trarre origine da un pregresso regime (quello del
1865 - 1882), articolato su una sistematica - civile e commerciale - che, se non
più rispondente al disegno integrato del sistema dei rapporti obbligatori,
neppure però si adattava senza problemi al definito nuovo processo unitario.
L'incipit "In mancanza di
usi contrari", con il quale si apre l'art. 1283 del codice civile, ne costituì
l'espressione più controversa, tanto sul piano della certezza del diritto, come
sotto il profilo della trasparenza dei rapporti.
Risale al 1983 la prima iniziativa parlamentare dovuta
al senatore Murmura, da cui prese nome la relativa proposta di legge al Senato
della Repubblica intitolata "Interpretazione autentica
dell'art. 1283 del codice in materia di anatocismo"[75].
Oggetto ne era un "Articolo unico" dal seguente tenore letterale: "L'art. 1283
del codice civile va interpretato nel senso che, nei conti correnti bancari ed
in ogni altra operazione di mutuo, gli interessi vanno imputati a capitale
esclusivamente dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
successiva alla loro scadenza e per un periodo non inferiore ai sei mesi, in
ogni caso, in misura non superiore al tasso legale".
Nella relazione di accompagnamento al progetto di legge
la capitalizzazione degli interessi viene definita come oggetto di una "prassi",
piuttosto che di un "uso normativo", o "consuetudine" ed è posta in rilievo la
"disparità di trattamento" che essa provoca tra banca e cliente.
La dottrina, comunque, nella nota di commento alla
proposta, saluta favorevolmente l'iniziativa, avente il merito di "avere almeno
richiamato l'attenzione su di un problema, in relazione al quale la «forte»
organizzazione di taluni interessi tende alla sostanziale tacita abrogazione di
un limite che, eventualmente in forme più evolute, potrebbe giocare un non
indifferente ruolo a favore di categorie degne di particolare tutela".
Seguiva, poi, nell'86 la proposta di legge c.d.
Minervini[76], avente ad oggetto "Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie" ed
il cui schema conteneva la norma (art. 6) per la quale era fatto salvo l'art.
1283 Codice civile, parzialmente abrogato, però, nel richiamo agli «usi», poiché
si disponeva che «agli interessi scaduti [.] si applica la disposizione di cui
all'art. 1283 Codice civile, ma non sono ammessi usi contrari», anche se,
ovviamente, con riguardo al solo ambito operativo dei rapporti bancari, ai quali
la proposta di legge si rivolgeva.
Si perviene, quindi, solo dopo alcuni anni alla legge 17
febbraio 1992 n. 154 sulla trasparenza bancaria, che ha integrato il T.U.B.,
385/93, per quel che qui interessa, stabilendo, al n. 6 dell'art. 117 del testo
in cui la norma è trasfusa, che "sono nulle e si considerano non apposte le
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altra norma e condizione praticati". Occorre, inoltre,
ricordare che l'art. 8 della L. 154/92 ha posto i termini di capitalizzazione
periodica tra quelli oggetto di «comunicazione» alla clientela.
Tale legge ha, perciò, interessato su più fronti la
problematica dell'anatocismo, sia perché la Cassazione(16 marzo 1999, n. 237) vi
ha ravvisato un'ulteriore ragione di nullità della clausola anatocistica dei
contratti bancari di riproduzione dell'incipit
dell'art. 1283 Codice civile, per effetto del rinvio agli usi che ne
deriverebbe[77], sia perché in contrappunto è stato pure
affermato, che la legge in questione comporterebbe riconoscimento di validità
della capitalizzazione trimestrale, in quanto l'art. 8 della stessa ha
richiamato esplicitamente la regola della "capitalizzazione degli interessi" tra
le varie condizioni contrattuali di comunicazione alla clientela[78].
Sopravvenuta la svolta della Cassazione nella
qualificazione degli usi formatisi in materia di anatocismo bancario, il
legislatore è nuovamente intervenuto: questa volta per il conseguimento di due
obbiettivi, e, cioè, da un canto, sanare lo "squilibrio" tra le posizioni della
banca e del cliente, allo stato, a tutto favore della prima, considerata la
periodicità annuale della capitalizzazione a carico della stessa, e quella
trimestrale, a danno del cliente, e , dall'altro, per assicurare al ceto
creditizio un "salvataggio" del "pregresso" allo scopo, evidente, di attutire
l'impatto della drasticità degli effetti connessi al revirement giurisprudenziale.
Il Governo, pertanto, facendo uso della delega
conferitagli dal 5° comma dell'art. 1 della legge 24 aprile 1998 n.120, in
materia di "disposizioni integrative e correttive" del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.),
ha emanato il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 142[79], ove l'art. 25 comma 2 ha
modificato l'art. 120 della "legge bancaria", aggiungendovi un secondo comma,
con il quale ha demandato all'autorità amministrativa (CICR) il potere di
stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
maturati nelle operazioni" bancarie, con il limite di prevedere che "nelle
operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori";
nel contempo (comma 3), si stabilisce una validità ed efficacia transitoria per
le clausole anatocistiche inserite in contratti stipulati prima della delibera
del CICR attuativa del potere regolamentativo (come sopra) affidatogli, sotto
prescrizione, altresì, di loro adeguamento al disposto del Comitato, con le
modalità e termini fissati da parte di quest'ultimo, pena la loro inefficacia,
opponibile solo dal cliente. Il CICR, a sua volta, con delibera del 9 febbraio
2000[80], nell'art. 2 rubricato "conto corrente", ha dettato le regole per questo applicabili
in modo che (a) sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi debitori e creditori, che (b) il saldo periodico del conto corrente
produca interessi sulla base dei tassi e con la periodicità contrattualmente
stabilita, e che, infine, (c) gli interessi sul saldo di chiusura non producano,
a loro volta, interessi.
È stato, quindi, osservato che "in questa ottica la
capitalizzazione nei contratti bancari di durata, come quello di conto corrente,
costituisce più che una forma di anatocismo, la misura della controprestazione
tipica, prevista" sia a favore della banca che del cliente, ovvero istituendo
una autonoma fattispecie[81] di cui il legislatore oggi ha fissato le
condizioni, non più ritenendo le norme consuetudinarie idonee ad offrire un
assetto corrispondente alle nuove istanze politiche, economiche e sociali, ma
senza il pregiudizio delle vicende negoziali che hanno accompagnato il lungo
cammino evolutivo di un fenomeno che nelle vicende storiche, ciascuna del suo
tempo, ha trovato il proprio "parametro di
riferimento".
Note:
[1] Cfr. pure Cass. I sez. civ., n.19882/2005.
[2] La sent. delle Sez. Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, e
pubblicata in Contratti 2005, I, p. 225 e ss., con nota di O.T. Scozzafava, L'anatocismo e la Cassazione: cosi e se vi pare
; in F.I., 2004, I, col. 2394 ss., con nota di A.
Palmieri-R. Pardolesi e commento degli stessi Autori, L'anatocismo bancario e la bilancia di Balek, nonche
sempre ivi, note di G. Colangelo, Interessi bancari e
meccanismi moltiplicativi delle remunerazioni e F. Ferro-Luzzi, Canone inverso. Le Sezioni unite sull'anatocismo bancario:
una sconfitta per i consumatori?; in Diritto della
banca e del mercato finanziario, 2004, 645 con nota di A. Nigro, Anatocismo nei rapporti bancari e Sezioni unite: la fine
della ?; in Corriere giuridico, 2005, 214 ss.
con nota di B. Inzitari, Le
Sezioni unite e il divieto di anatocismo: la asimmetria contrattuale esclude la
formazione dell'uso normativo; in Giur.it..,
2005, I, 68 ss., con nota di Cottino, Sull'anatocismo
intervengono anche le Sezioni unite in Banca, borsa
e titoli di credito, 2005, II, 115, con note di G. Minervini e P.
Dalmartello, Stralcio della Memoria Conclusionale
prodotta nell'interesse della Banca ricorrente, N. Salanitro, Le Sezioni unite e l'anatocismo bancario, A.A.
Dolmetta, Il divieto di anatocismo per le banche dalla
gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della certezza del
diritto e M. Maffeis, Banche, clienti, anatocismo e
prescrizione ; in Corriere di merito, 2005, 7
con nota di F. Rolli, Le sezioni unite e
l'anatocismo; in Contratto e impr., 2004, 961
con nota di A. Riccio, La capitalizzazione degli
interessi passivi e, dunque, definitivamente nulla; in Guida al dir., 2004, fasc. 45, 27, con nota di E.
Pacchettini, Cade il sistema praticato dalle banche in
mancanza di un vero e proprio uso normativo. Per la
dottrina, oltre quanto sara qui detto per le problematiche ancora irrisolte, si
rinvia allo studio di V. Pandolfini, Anatocismo
bancario: le questioni ancora aperte, Contratti 2005, 7, 718 ss, nonche alla
nota s.t. di commento al Trib. Pescara 6 maggio 2005 e Trib. Roma 8 ottobre 2004
infra nota 2 di A. Palmieri, in F. I., 2005, I, col.
2177 - 2178, ove l'A. traccia una prima analisi dei diversi interrogativi
che attendono risposta, come quello della decorrenza
del termine prescrizionale di ripetizione degli interessi indebitamente
corrisposti , su cui vedasi V. Papi, La ripetizione
delle somme addebitate dalle banche a titolo di interessi anatocistici:
legittimita e prescrizione, in Guida al dir.,
2005, fasc.. 6, 6 e ss. e, piu in generale, V.
Pandolfini , Anatocismo bancario : le questioni ancora aperte, Contratti 2005,7, 713 e ss.
[3] Trib. Pescara 6 maggio 2005 di cui alla nota 1, nonche
Trib. Napoli 31 marzo 2005
[4] In senso critico circa tale metodologia di uso della
nomofilachia O.T. Scozzafava, Note in tema di interessi
e anatocismo, in Riv. dir. comm., 2002, II, 233
ss., spec. 238.
[5] Palmieri - R.Pardolesi, L'anatocismo bancario e la bilancia di BaleK, in Foro it., 2005, I, 3302; E. Ginevra, Sul divieto di anatocismo sui rapporti tra banche e
clienti, in banca, borsa e tit. cred., 1999, II, 389 ss., spec. 405
[6] Precedentemente e nello stesso senso v. Tribunale di
Napoli 24 novembre 2000, in Dir. e giur., 2000, 2444 e ss. con nota di D.
Sinesio, Il recente dibattito sull'anatocismo nel conto
corrente bancario: profili problematici; Tribunale di Milano 4 luglio 2002
in Banca, borsa e tit. cred., 2003, II, p. 452 e
ss., con nota di B. Inzitari, Diversa funzione della
chiusura nel conto corrente ordinario e bancario; Tribunale di Trani 9
dicembre 2004 in Giurisprudenza di merito , 2005, I,
1065 e ss..
[7] Sentenza 20 settembre 1996 in Temi
romana, 1997, II, 137; sent. 14 aprile 1999, in Contratti, 1999, 613 e ss. con nota di R. Zorzoli, Capitalizzazione trimestrale e periodica chiusura del
conto; sent. 26 maggio 1999, in Fallimento,
1999, 1230 e ss. con nota di L. Panzani, Anatocismo tra
nuova giurisprudenza e nuova legislazione; sent. 24 gennaio 2001 inDir banca e merc. fin., 2002, I, 303 e ss.. ( in senso
conforme, tra gli altri, Trib. Monza 2 ottobre 2000, in Nuova giur. Civ. comm., 2001, 617 e ss. e Trib. Bari 26
febbraio 2002, ivi 2002, 621, con nota di A. Spangaro, anatocismo bancario: i giudici di merito contrastano la
Cassazione ed in dottrina P. Ferro-Luzzi, Dell'anatocismo; del conto corrente bancario e di tante
cose poco commendevoli, in Riv. del diritto
privato 2000, 212-214, il quale afferma che "l'annotazione, per la immediata
modifica del saldo che produce, estingue nei rapporti tra banca e cliente,
l'obbligazione della banca a pagare, o il diritto della banca a ricevere",
sicche "da un punto di vista strettamente giuridico, cio che impedisce di
ravvisare la fattispecie dell'anatocismo nel conto corrente bancario e la
circostanza che con l'annotazione il rapporto relativo agli interessi si
estingue, donde non puo parlarsi di interessi scaduti che producono altri
interessi. Nello stesso senso si era gia espresso G. Cabras, Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio,in Vita
notarile 1999, I, 518 e, poi, A. Niutta, Anatocismo
e conto corrente bancario,in Dir. banca e merc.
fin., 2002, 319-320. Allo stesso risultato di escludere l'applicazione
dell'art. 1283 cod. civ. al conto corrente bancario, ma seguendo il diverso
percorso della "estensione " ad esso della normativa dettata per il conto
corrente ordinario: R. Meoli, Anatocismo e conto
corrente bancario,in Vita notarile , 1999, I,
647; L. Panzani, Anatocismo tra giurisprudenza e nuova
legislazione cit., op.loc.cit.; D. Moscuzza, L'anatocismo nel contratto di conto corrente bancario,
in Giust. civ., 1999, 1598 e ss.. Altri autori ,
infine, escludono che gli interessi maturati sui saldi a debito del correntista
incorrono nel divieto di anatocismo fino alla chiusura del conto, per la natura
"compensativa" e non "moratoria" degli stessi: G. Ruello, Anatocismo e mora debendi nel conto corrente bancario,
in Banca, borsa e tit. cred. , 1986, 555, e G.
Cabras, la capitalizzazione degli interessi nel conto
corrente bancario: l'equivoco delle sineddoche, in Giur. comm., I, 352 ed E. Ginevra, Sul divieto di anatocismo tra banche e clienti, op.
loc. cit., in part. p. 407.
[8] Trib. di Roma 15 ottobre 2004 in Dir. della banca e del merc. fin. 2005, p. 489 e
ss..
[9] Sentenza inedita cit. nota 3.
[10] C.M. Bianca, Diritto civile,
IV, Milano, 1990, 197; Simonetto, voce Interessi, in
Enc. Giur. Treccani., XVII, 1989, 5; Quadri, Obbligazioni pecuniarie, in Trattato Rescigno, 1984, 567; M. Libertini, voce Interessi, in Enc. dir.,
XXII, Milano, 1972, 136-137; Montel, voce Anatocismo, in Noviss. Dig. it., I, 1957, 613 ss. E' stato rilevato che l'art.
1283 Codice civile "e norma certamente sui generis,
poiche limita il proprio ambito di applicabilita - entro il quale opera
inderogabilmente - alle materie non regolate dagli usi" (F. Dell'Anna Misurale,
La nuova giurisprudenza in materia di anatocismo:
riflessioni e critiche sul revirement della Cassazione, in Giur. It., 1999, 1874), percio demandando la sua
operativita al difetto di una fonte "terziaria" del diritto, sott'ordinata alla
legge ed ai regolamenti (Pizzorusso, Commento alle
disposizioni sulla legge in generale [artt.
1-9], in Commentario al Codice civile, a cura di
Scialoja e Branca, 1977, 352). La derivazione di questo tessuto normativo dal
pregresso sistema codicistico spiega la ragione di tale concorrenza ed
alternanza tra fonti diversamente ordinate, siccome il legislatore del 1942
volle unificare nella stessa disposizione di legge (l'art. 1283 del codice
civile), la disciplina di una materia (la capitalizzazione degli interessi nelle
obbligazioni pecuniarie) che, nel precedente sistema giuridico era divisa tra
obbligazioni civili ed obbligazioni commerciali, con un trattamento
diversificato, ma che il nuovo codice ricompose a sistema unitario sul
presupposto della sostenuta unitarieta concettuale dei rapporti obbligatori, con
l'effetto consequenziale di estendere la normativita degli "usi contrari", di
cui all'incipit dell'art. 1283 Codice civile, oltre
il campo delle obbligazioni, definite, nei codici di commercio del 1865 e del
1882, commerciali (Relazione
al Re, n. 594). Peraltro, la perdita di forza del "quadro normativo di
riferimento" basato, nel vigore della passata legislazione, sulla integrazione
del codice civile con quello di commercio, quest'ultimo caratterizzato da
precise norme di riferimento agli "usi commerciali", nonche da "operazioni di
banca" come "atti di commercio", ha comportato la soggezione dell'anatocismo
bancario al sovrapporsi di differenti "quadri normativi", nei quali, di volta in
volta, il rapporto tra fonte di diritto scritto e fonte di fatto (uso) e stato
diversamente valutato sotto la cogenza degli interessi economici e sociali
contrapposti e, in vari momenti storici, prevalenti, con soluzioni, come si
vedra, divergenti sulla corrispondenza della clausola contrattuale di
capitalizzazione trimestrale ad un uso normativo, ovvero negoziale e con i
rilevanti effetti consequenziali, quanto all' applicazione limitativa
dell'anatocismo nelle anguste condizioni fissate dall'art. 1283 Codice
civile.
[11] Cass. 22 giugno 1985, n. 3761; Cass. 19 marzo 1990, n.
2296; Cass., 14 dicembre 1991, n. 13508; Cass., 7 maggio 1992, n. 5423.
[12] Art. 1714 Codice civile, quanto alle somme riscosse dal
mandatario per conto del mandante; art. 1499 Codice civile, quanto al prezzo non
ancora esigibile di cosa fruttifera; art. 1825 Codice civile, quanto agli
interessi sulle rimesse nel conto corrente ordinario.
[13] Cass., 15 dicembre 1981, n.6831, in Riv. Dir. Comm., 1982, II, 99 ss.
[14] Cass., S.U., 4 novembre 2004, di cui infra, edita ex multis in
Foro it., 2004, I, col.3, 293 ss..
[15] Nel primo e piu liberale senso, G. Cabras, Conto corrente bancario e anatocismo tra diritto e
pregiudizio, in Diritto della banca e del mercato
finanziario, 1999, 285-286, ove, a nota 43, l'Autore osserva che se il
codice vile del 1942 avesse voluto consentire l'anatocismo sulla base soltanto
degli usi pregressi all'entrata in vigore del codice, avrebbe potuto mantenere
la disciplina normatizzandola, invece il legislatore ha fissato "un sistema
aperto di produzione normativa, in un campo - come quello delle obbligazioni
monetarie - in cui il comportamento dei soggetti risente del tipo di economia in
cui essi operano e che e ovviamente suscettibile di modifiche nel corso del
tempo". Per la seconda e piu rigorosa impostazione, v. invece B. Inzitari, Convenzione di capitalizzazione trimestrale degli
interessi e divieto di anatocismo ex art. 1283
Codice civile, in Foro it., 1995, I, 412. Nello
stesso senso cfr. pure V. Farina, Recenti orientamenti
in tema di anatocismo, in Rass. dir. civ.,
1991,785, ove si rileva che non potrebbe formarsi un nuovo uso, perche esso
implicherebbe comportamenti illegittimi poiche in contrasto con l'art. 1283
Codice civile (pure se e stata posta in dubbio anche la stessa inderogabilita
della norma: O.T. Scozzafava, Gli interessi
monetari, Napoli, 1984, 190 ss.).
[16] L'art. 7 delle "Norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi", diramate dall'ABI con decorrenza 7 gennaio
1952, stabiliva che "I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente,
in via normale, a fine dicembre di ogni anno [.] (1? co.)", ed altresi che "I
conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi
contabilmente, in via normale, trimestralmente, [.] (2? co.)".
[17] V. nota 7
[18] Cass. Regno, 25 marzo 1933, in Rep.Foro it., 1933, v. Interessi, n. 22, e Cass. Regno, 16 gennaio 1924, v. Interessi, n.17. La fonte consuetudinaria era, cioe,
ritenuta cogente in materia anche nel pregresso regime: App. Torino, 5 luglio
1940, ivi, 1940, v. Interessi, n. 26; App. Brescia,
16 ottobre 1936, ivi, 1936, v. Interessi, n. 28;
App. Torino, 26 novembre 1937, ivi, 1938, v. Interessi, n. 51; App. Brescia, 16 dicembre 1935, ivi,
1936, v. Interessi, n.30; App. Genova,12 marzo 1935,
ivi, 1936, v. Interessi, n.31; App. Milano, 21
luglio 1933, ivi, 1934, v. Interessi, n.34 ed idem
13 giugno 1933, ivi, 1933, v. Interessi, n.23-24;
App. Catanzaro, 14 settembre 1916, ivi, 1916, v. Interessi, n. 10.
[19] App. Bologna, 10 giugno 1929, in Rep. Foro it., 1929, v. Interessi, n.25; Trib. Milano, 10 giugno 1931, ivi,
1931, v. Interessi, n.19; Trib. Como, 17 agosto
1928, v. Interessi, n. 20.
[20] T. Caraffa, op. loc. cit.. nota 16.
[21] Cass. Torino, 10 agosto 1883, in causa
Solarino-Sanguineti, in Giurisprudenza, t.XX, 968 e
comunque cit. da T. Caraffa, op. loc. cit., cfr. nota 16 , cui adde Cass., 9
maggio 1937, n.1682, in Rep. Foro it., 1927, v. Conto corrente, n. 13, secondo la quale "gli interessi
liquidati trimestralmente si accrescono nel capitale, e quindi su tale somma al
medesimo aggiunta decorrono altresi gli interessi, senza che cio dia luogo
all'anatocismo che dalla legge e vietato".
[22] T. Caraffa, op. loc. cit., ove
e anche richiamata la Cass. di Torino, 17 gennaio 1872, la quale, in causa
Borrelli-Mingone c/ Poggi, stabiliva che "La capitalizzazione degli interessi
acconsentita dagli usi commerciali nei rapporti tra i banchieri e i negozianti
ai quali aprono crediti, ha luogo solo quando sia prestabilita da una
convenzione o quanto meno da un sistema di chiudere i conti a determinati
periodi [.] e di farne trasmissione con portarne il residuo concordato, nel
quale si concreta il credito e debito finale, a nuovo conto".
[23] G. Giorgi, Teoria delle
obbligazioni, II, Firenze, 1903, 210; L. Bianchi, La
retroattivita dell'anatocismo commerciale, in Archivio, XVIII, 28, citato da Giorgi a nota 1 della
pag. 210 come sopra, oltre la piu copiosa dottrina indicata a nota 2. Ancora e
nello stesso senso, cfr. pure G. Vignali, Commentario
del codice civile italiano, IV, Napoli, 1882, 850; L. Borsari, Commentario del codice civile italiano, III, Torino,
1877, 573; G.C. Messa, v. Interessi, in Enc. Giur.It., VII, II, Milano, 1913, 660.
[24] App. Brescia, 4 dicembre 1957, in Rep. Giust. Civ., 1957, v. Interessi, n.23. Conformi Trib. Trento, 5 aprile 1963,
in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1964, II, 332
ss.; App. Firenze, 13 dicembre 1965, ivi, 1966, II, 100; App. Milano, 17
febbraio 1976, ivi, 1977, II, 332 ss.; Trib. Catania, 31 ottobre 1980, ivi,
1982, II, 270 ss..
[25] App. Torino, 14 giugno 1996, in Banca, Borsa e Tit. cred., 1997, II, 136
ss..
[26] Circolare della "Confederazione Generale Bancaria
Fascista" del 7 gennaio 1929, che prevede, per i conti correnti bancari, anche
saltuariamente, a debito del correntista la periodicita di chiusura trimestrale,
recependo una prassi preesistente e Circolare n. 4/103-1 del 31 gennaio 1941
della "Confederazione Fascista delle Aziende di credito e dell'assicurazione"
che ribadiva lo stesso concetto, oltre varie "Raccolte di usi" di Camere di
Commercio, riportanti per alcune province - la maggiore, Milano - la
rilevazione, su base nazionale e locale, dell'uso di chiusura periodica
trimestrale e capitalizzazione degli stessi conti a debito.
[27] Cass., 12 aprile 1980, n.2335, in Giur. It., 1980, I, 1. col.237 ss., con nota di P.
D'Amico, Osservazioni in tema di usi e loro estensione
soggettiva: materia bancaria, societa finanziaria ed anatocismo, sulla quale
amplius in seguito.
[28] La sentenza, oltre che in Vita
notarile, 1982, 738, e pubblicata in Riv.
Dir.Comm., 1982, II, 89, con nota adesiva di A. Marini, Anatocismo e usi bancari e in Giust. Civ., 1982, I, 380 ss., con nota favorevole di
A. Di Amato, Anatocismo e prassi bancaria.
[29] Cass., 20 aprile 1982, n.2461, in Dir.Fall., 1982, II, 980 ss.; Cass., 19 agosto 1983,
n.5409, in Giust. civ. Mass,1983,fasc.8; Cass., 5
giugno 1987, n.4920, in Banca, Borsa e Titoli di
credito, 1988, II, 578 ss. ed in Nuova Giur. Civ.
Commentata, 1987, I, 668, con nota adesiva di V. Colussi s.t.; Cass., 6
giugno 1988, n.3804, in Banca, Borsa e Titoli di
Credito, 1990, II, 186 ss.; Cass., 30 maggio 1989, n.2644, in Giust. Civ., 1989,I, 2034 ss., con nota critica di M.
Costanza, Norme bancarie uniformi e derogabilita degli
artt. 1283 e 1284 Codice civile, che sostiene la non identificabilita delle
"norme dell'ABI", attese le loro predisposizioni "unilaterali", con gli "usi
normativi", come "prodotto di un reiterato comportamento seguito per rispettare
un precetto giuridicamente vincolante". La sentenza n. 2644, comunque, si
segnala, in quanto, per la prima volta, enunciatrice della massima secondo cui
"Il limite minimo di sei mesi perche gli interessi scaduti possano produrre
interessi, previsto dall'art. 1283 Codice civile, non si applica all'anatocismo
fondato sugli usi bancari, poiche il rinvio agli usi, formulato in termini
generali all'inizio dell'articolo citato, deroga a tutte le condizioni
successivamente elencate, di ammissibilita dell'anatocismo, compresa quella
relativa al detto limite temporale", tale, però, da consentire, su base
consuetudinaria, anche la condizione di "capitalizzazione trimestrale". Cass.,
28 giugno 1992, n.7521, in Banca, Borsa e Titoli di
credito, 1993, II, 358 ss.; Cass., 1 settembre 1995, n.9227, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1995, II, 136; Cass.,
18 dicembre 1998, n.12675, in Giust. Civ., 1998, v.
Obbligazioni, 207.
[30] La sentenza del Trib. Vercelli, 21 luglio 1994 è, tra
l'altro, pubblicata in Giust. It, 1995, I, 2, 408
ss., con nota di B. Inzitari, Convenzione di
capitalizzazione trimestrale degli interessi e divieto di anatocismo ex art.
1283 Codice civile, ove l'Autore, a sua volta, revisionando la propria
precedente opinione in materia, ha aderito alla decisione del Tribunale, altresi
osservando che il divieto di formazione di usi anatocistici successivi
all'entrata in vigore del codice del 1942 preclude ogni spazio probatorio della
norma consuetudinaria, gia considerata non esistente in precedenza. La sentenza
del Tribunale di Busto Arsizio del 15 giugno 1998 e, invece, pubblicata in Foro it., I, 2997. La sentenza del Pretore di Roma, 11
novembre 1996, e pubblicata in Nuova giurisprudenza
civile commentata, con nota di G. Gallo, In tema di
applicazioni del testo unico in materia di contratti bancari, e quella del
Trib. Monza, 23 febbraio 1999, e pubblicata in questa
Rivista, 1999, I, 440 ss..
[31] E. Ginevra, Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banca e
clienti, in Banca, Borsa e Tit. cred., 1999,II,
401 ss., spec. 402. La dottrina alla quale sembra essersi ispirata la Cassazione
parrebbe V. Farina, Recenti orientamenti in tema di
anatocismo, in Rass. Dir. Civ., 1991, 781 ss.,
per l'ampio apporto argomentativo che ne risulta.
[32] La sentenza è edita nella
maggior parte delle Riviste giuridiche, fra cui Contratti, 1999, I, 437, con nota di G. De Nova, Capitalizzazione trimestrale: verso un revirement della
Cassazione?.
[33] La sentenza e ampiamente edita ,
fra cui Corr. giur., 1999, I, 561.
[34] La sentenza e edita in Foro it., 1999, I, 1429.
[35] La sentenza e edita in Corriere giuridico, 1999, II, 1485 ss., con nota
adesiva di V. Carbone, Interessi anatocistici tra
interventi giurisprudenziali, salvataggi normativi e questioni di
costituzionalita .
[36] In Diritto
e Pratica Soc.,2001, f. 22, 73.
[37] in Giust.
Civ., 2002, I, 1856 ss..
[38] In Giust.
Civ., 2002, I, 2109 ss..
[39] In Banca,
Borsa e Titoli di credito, 2004, suppl. al n.4/4, con osservazioni di N.
Salanitro, Gli interessi bancari anatocistici.
[40] In
Mass. Giur.
It., 2003.
[41] Entrambe inedite.
[42] O.T. Scozzafava, op. loc. cit. a
nota 65, 240.
[43] In Giur. It., 1999, III, 2103 ss.
[44] Tutte in Nuova giur, civ. comm., 2001, I, 617, con nota di A.
Spangaro, Anatocismo bancario: i giudici di merito contrastano la
Cassazione.
[45] Entrambe in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2002, II, 581 ss.,
con nota di A. e M.R. De Simone, Legittimita della
prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
[46] Entrambi in Giur. di merito, 2003, II, 900 ss., con nota di V. Le
Noci.
[47] Tutte inedite.
[48] In Giur.
It. 2002, I, 111 ss., in Riv. Dir. Comm., 2002,
II, 251 ss., ed in questa Rivista, 2002, I, 367, con
nota di A.C. Vaccaio Belluscio e C. Piana, Interessi
<uso piazza> anatocismo trimestrale e commissione di massimo
scoperto.
[49] in Giur.
It., 2003, II, 1, 93 ss., con nota di V. Pandolfini, L'usura sopravvive ancora?
[50] In Banca,
Borsa e Titoli di credito, 2003, II, 452 ss., con nota di B. Inzitari, Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in
quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto.
[51] Tutte inedite.
[52] E' stato ritenuto che la ragione
della devoluzione alle SS.UU. avesse fondamento anche nel "contrasto" tra la
sentenza del 16 marzo 1999 n.2374 e successive con le precedenti decisioni della
medesima Corte e rispetto alle quali si era realizzato il revirement giurisprudenziale: G. De Nova, op. loc. cit.
a nota 60, in part. pag.442, ed altresi L. Panzani, op. loc. cit., nella
richiamata nota, in part. pag. 1237, nonche sempre ivi, A. Palmieri, op. loc.
cit. in part. pag. 453, il quale, pero, esclude la risultanza "in atto di alcun
conflitto tra sentenze rese pressappoco nel medesimo torno di tempo, dalle
singole sezioni della medesima Corte", ancorche la "cesura appare brusca". Lo
stesso Autore, in nota a Cass. SS.UU. 4 novembre 2004 n. 21095 op. loc. cit.
osserva che "certamente non si puo parlare di contrasto giurisprudenziale,
quanto piuttosto di avvicendamento tra indirizzi opposti o, se si preferisce di
overruling, pur sempre seguito dalle decisioni
posteriori".
[53] La giurisprudenza successiva della
Cassazione si uniforma al pronunciato delle Sezioni Unite, pienamente ricalcato
dalle sentenze qui annotate, 14 maggio 2005 n. 10127 e 22 marzo 2005 n. 6187, ma
non cosi tra i giudici di merito il Tribunale di Firenze 16 febbraio 2005 in Dir. banca e merc. fin., 2005, p.489 ess., in part.
p.493 tra l'altro si legge: "questo giudice ben conosce la recente sentenza
21095/04 di Cass. Sez. un., ma le argomentazioni ivi contenute, nonostante la
particolare autorevolezza non paiono idonee a contrastare quanto sopra rilevato,
ove il Tribunale con articolate argomentazioni ricostruisce in senso nomativo l'uso della capitalizzazione trimestrale degli
interessi nelle operazioni bancarie in conto corrente, interpretando anche in
senso ricognitivo di tale normativita il D.Lgs. 342/99 e la legge 154/92 in
materia di trasparenza bancaria, a proposito di quest'ultima considerando che
l'art. 8 della detta legge, imponendo "alle banche di fornire ai clienti
periodicamente varie informazioni fra le quali quella relativa alla
capitalizzazione degli interessi" ha mostrato di ritenere "evidente" la "non
illegittimita di tale capitalizzazione".
[54] Il potere del primo Presidente
della Cassazione in relazione ad entrambe le ipotesi previste dal secondo
capoverso dell'art. 347 c.p.c. ha carattere discrezionale: Cass., 17 luglio
1985, n. 4219, in Rep. Giust. Civ., 1985, v. Procedimento civile, n. 35.
[55] Cass., 8 agosto 1979, n. 4616, in
Giust. civ. Mass., 1979, f. 8.
[56] La dottrina che si allinea con la
prevalente giurisprudenza nell'affermare la concorrenza di un elemento
psicologico (opinio) della consuetudine, accanto a
quello materiale (usus), ritiene che nella norma
consuetudinaria deve essere presente "la consapevolezza della doverosita
giuridica del comportamento tenuto" (c.d. opinio juris
ac necessitatis), per cui cfr. A. Pizzorusso, v. Consuetudine, in Enc.
Giur., VIII, Roma, 1988, 3. In senso, tuttavia, decisamente contrario si
pone N. Bobbio, (v. Consuetudine, in Enc. del Dir., IX, Milano, 1961) per il quale la
suddetta teoria incorre in una insanabile contraddizione in quanto "da un lato
si afferma che la norma giuridica consuetudinaria non si costituisce se non
esiste l'opinio, ma dall'altro lato, l'opinio presuppone che la norma giuridica sia gia
costituita", essa, cioe, "presuppone quel diritto che dovrebbe contribuire a
costituire". Questo contrasto, si sostiene dall'insigne Autore, puo superarsi
soltanto espungendo tale elemento dal processo della norma consuetudinaria, per
relegarlo su quello esclusivamente . Nello stesso senso ed in esatti termini
conformi si collocava gia F. Ferrara, Trattato di
diritto civile italiano, P.G., Roma, 1821, 125 ss., la cui soluzione era
quella di "eliminare l'opinio", constatando che
l'esperienza giuridica comporta che la norma consuetudinaria equivale ad una
"regola sorta per imprescindibili esigenze sociali da un determinato stato di
fatto e diventata poco a poco norma obbligatoria per la costante ed uniforme
ripetizione da parte di una generalita di persone, le quali, mentre si obbligano
ignorano di obbligarsi in nome di una regola costituita, che, d'altronde, non
esiste ancora perche esse stesse contribuiscono a formarla, ma contraggono una
obbligazione unicamente di fatto o naturale, che solo il tempo o la tradizione
trasformera in una obbligazione generale ed astratta, allorquando la serie di
ripetizioni sara tale da aver ingenerato la forza dell'esempio, la convinzione o
la credenza che osservare quella regola sia obbligatorio". La tesi, piu di
recente, e sostenuta anche da L. Paladin, Le fonti del
diritto italiano, Bologna, 1986, 386 ss., nonche da R. Franceschelli, v. Consuetudini, in Noviss.
Dig., II, Torino, 1981, 322. In senso favorevole alla integrazione
dell'elemento psicologico, invece, oltre al gia citato A. Pizzorusso, op. loc.
cit., 3, anche D. Barbero, Sistema istituzionale del
diritto privato italiano, Torino, 1949, 68 ss., C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, 314,
T. Martinez, Diritto costituzionale, Milano, 1986,
87 ss..
[57] G. Gabrielli, Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi
creditizi, in Riv. dir. civ., 1999, II, 450-451.
E tanto ha notato anche G. De Nova, Capitalizzazione
trimestrale, verso un revirement della Cassazione, in questa Rivista, 1999, I, 444, per il quale in materia
contrattuale, "pena la inconfigurabilita stessa degli usi normativi nella
materia contrattuale", la fonte dell'uso normativo e proprio la "reiterata
previsione ed applicazione di clausole" del contratto, cio non ostando, come
afferma l'illustre Autore, la derivazione di tali clausole dalle norme uniformi
bancarie, ed anche se esse dovessero esprimere un "favore per la banca"
considerato che, indubbiamente, l'anatocismo in forma piu penetrante di quello
delimitato dall'art. 1283 Codice civile non puo che rappresentare sempre un
maggiore aggravio per la parte che lo subisse per effetto dell'uso contrario
previsto dall'incipit della norma, sicche diverso
ragionamento non potrebbe che condurre alla conseguenza necessaria della dello
stesso <incipit> della richiamata norma di
legge, effetto abrogativo che, a nostro avviso, pur nel caso che tanto dovesse
corrispondere, nei congrui casi, a maggiore equita sociale, non appartiene, di
certo, al potere della giurisprudenza, come le medesime SS.UU. della Cass.
proclamano con il negare al giudice ogni potere creativo di diritto, quale
indubbiamente pure l'abrogazione di una norma gia esistente comporta. E, d'altro
canto, la tesi del De Nova ha profonde radici nella nostra cultura giuridica,
essendo gia affermato da F. Ferrara, Trattato cit.,
142, nota 3, che le consuetudini contrattuali "non sono che la condensazione
tradizionale di clausole originariamente riportate", indipendentemente dalla
natura degli interessi protetti, atteso che "gli usi non possono per intuitive
ragioni, esprimere regole di protezione dei ceti piu deboli nei rapporti con i
ceti piu forti" (Trimarchi, Istituzioni di diritto
privato, XII ed., Milano, 1998, 8).
[58] A. Nigro, Anatocismo nei rapporti bancari e Sezioni unite: la fine
della ?, in Diritto della banca e del mercato
finanziario, 2004, 653, nonche dello stesso Autore, L'anatocismo nei rapporti bancari tra passato e futuro,
in F.I, 2000, I, 462.
[59] B. Inzitari, Le Sezioni unite e il divieto di anatocismo: la asimmetria
contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo, in Corriere giuridico, 2005, II, 224, ove l'Autore (pag.
226) trae anche la drastica conseguenza per la quale "nella societa
contemporanea e nel sistema del codice civile non vi e spazio per la formazione
di usi normativi in presenza di una contrattazione realizzata attraverso
condizioni generali di contratto", in quanto "la predisposizione unilaterale
delle clausole contrattuali da parte del contraente forte esclude che il
comportamento consistente nell'osservanza di clausole da parte del contraente
debole, possa essere inteso come elemento materiale di un atteggiamento volto ad
aderire ad una regola per la quale lo stesso contraente debole nutre l'opinio juris della preesistente giuridicita". Il saggio
e edito anche in Banca borsa e titoli di credito, 2005,
I, 434 e ss.
[60] Cosi S. Pugliatti, Conoscenza e diritto, Milano, 1961, 61; G. Capograssi,
Giudizio, processo, scienza e verita, in Opere, V, Milano, 1959, 61; P. Calamandrei, Caratteri del nuovo processo italiano, in Riv. Dir. proc., 1941, I, 65). Una dottrina non certo
meno autorevole, invece, configura la giurisprudenza come fonte di creazione del
diritto. Tra gli altri : Pacchioni, I poteri creativi
della giurisprudenza, Riv. dir. comm., 1912, I, 40 e ss.; Grassetti, Introduzione a La
giurisprudenza forense e dottrinale come fonte di diritto, Milano, 1985,4;
Cappelletti, Giudici legislatori?, Milano, 1984,
richiamato da R. Pardolesi op. loc. cit., R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, I, in Tratt. Dir. comp., diretto da R. Sacco, Torino, 1992,
43 e ss
[61] Per la cd. teoria del "diritto
vivente" cfr. R. De Stefano, Conoscenza ermeneutica e
linguaggio ermeneutico nella interpretazione dei fatti normativi, in Studi in memoria di Campagna, Milano, 1981, 38 ss.; L.
Triolo, Iustitia, 1980, 229.
[62] N. Bobbio, v. Consuetudine, cit., 435.
Nello stesso senso John Gilisen, v. Consuetudine, Digesto discipl. priv., Sez.
civ., III, 1988, il quale sostiene che "la migliore prova della consuetudine
e il precedente giudiziale" nel senso che "colui che e in grado di invocare una
giurisprudenza costante e quasi certo di far ammettere la consuetudine
invocata".
[63] B. Inzitari, Le sezioni Unite e il divieto di anatocismo . cit. a nota 1.
[64] N. Bobbio, v. Consuetudine, cit., 431-432.
[65] Cass. Torino, 21 giugno 1895, in
Giur. It., 1895, I, 1, 734; Cass. Regno, 11 gennaio
1929, in Giur. It., I, 1, 323.
[66] G. Colangelo, Interessi bancari e meccanismi moltiplicativi della
remunerazione, in Foro it., 2004, I, 2393
ss.
[67] A tal fine sembra giusto
richiamare l'opinione di un autorevole scrittore il quale sul punto ha precisato
: Si e a lungo - e, si credeva, con ragione pragmatica -
parlato di "diritto positivo" giurisprudenziale alludendo al "farsi" delle norme
la dove conta nelle aule giudiziarie. E si e rivendicato, seppure tra le righe
il ruolo "creativo" del giudice alle regole giuridiche. Calato nel contesto
delle consuetudini, questo approccio implicava, piaccia o no, che l'avallo
all'esistenza di uso normativo, quale quello invocato dagli istituti di credito,
dovesse venire proprio dalla giurisprudenza ; e cosi e stato, per almeno un paio
di decenni con l'ovvio risultato di delineare il diritto quo usi sumus".
(Pardolesi, Foro It. cit., col. 3300).
[68] G. Colangelo, op. loc. cit., 3301 ss.
[69] Ad es. (ma le sentenze inedite durante tale
lungo periodo saranno state certamente innumerevoli) Cass., 30 maggio 1989,
n.2644, in Giust. civ., 1989, I, 2034.
[70] N. Coviello, Diritto civile italiano, Milano, 1915, 49, ma , ma
sull'argomento cfr. pure la puntuale analisi di G. Minervini e P. Dalmaltello,
<Stralcio della memoria conclusionale prodotto
nell'interesse della Banca ricorrente>, cit. a nota 2, p. 120-122 e
127-128. Uguale spiegazione del revirement
giurisprudenziale del 1999, così come delle conformi sentenze successive fino
alla formazione nomofilattica delle Sezioni unite si
è dato pure conto da M.S. Forte, L'interpretazione
dell'art. 1283 Codice civile alla luce dell'evoluzione normativa dell'ultimo
decennio, in Corriere Giur. 2005, 877 ss., che appunto, individua la ratio del nuovo corso giurisprudenziale nel rinnovato
quadro normativo degli anni '90 e nel principio solidaristico che si è andato affermando in quegli
anni.
[71] B. Inzitari, Le
Sezioni Unite il divieto di anatocismo, cit. a nota 1 p. 225.
[72] A. Palmieri-R. Pardolesi, L'anatocismo bancario. in F.I., I, coll. 2394 ss. già
più volte richiamato.
[73] G. Minervini, Stralcio della memoria conclusionale.. , cit. p. 120.
B. Inzitari, La moneta cit., p. 298.
[74] B. Inzitari, La
moneta cit., p. 298.
[75] Disegno di legge n. 101, d'iniziativa del
Sen. Murmura - comunicato alla Presidenza del Senato il 12 agosto 1983. Il testo
è pubblicato in Rass. Dir. civ., 1984, 315 ss., con
nota di E. Quadri, La modificazione degli interessi in
alcuni progetti legislativi: risposte ancora
inadeguate ad un progetto urgente.
[76] Il disegno di legge è pubblicato in Banca, Borse e Titoli di credito, 1986, I, 713 ss., con
la relativa relazione la quale evidenzia la soppressione degli "usi contrari" in
materia di anatocismo.
[77] La dottrina è, peraltro divisa poiché da
parte di taluni autori si propende per il riconoscimento dell'effetto
sanzionatorio indicato dalla giurisprudenza (N. Salanitro, Evoluzione dei rapporti tra disciplina dell'impresa e
disciplina dei contratti nel settore creditizio, in Banca, Borsa e Tit. cred., 1992, I, 609 e A. Nigro, Disciplina della trasparenza nelle operazioni bancarie e
contenuto delle convenzioni contrattuali.Note esegetiche, in Dir. banc., 1998, I, 511), mentre altri sostengono che
il divieto di riferimento agli usi contenuto in questa norma è limitato alle
clausole contrattuali e non esclude che gli usi trovino altrove la loro fonte e
mantengano in tal caso tutta la loro efficacia (M. Porzio, Rilievi critici sulle recenti sentenze della Cassazione in
materia di anatocismo, in Banca, Borsa e Titoli di
credito, 1999, II, 651; G. De Nova, Capitalizzazione
trimestrale: verso un revirement della Cassazione?, Contratti, 1999, I,
444).
[78] Trib. Napoli, 18 gennaio 2002, in Banca, Borsa e Tit. cred., 2002, II, 585.
[79] G.U. n. 233 del 4 ottobre 1999.
[80] G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000.
[81] C. Garilli, L'anatocismo nei rapporti bancari alla luce della
deliberazione CIRC, 9 febbraio 2002, in Diritto
della banca e del mercato finanziario, 2001, 174; A.A. Dolmetta, Le nuove modifiche al Testo Unico Bancari. Commentario
al D. Lgs. 4 aprile 1999, 342, Milano, 2000, 92 ss.; A. Nigro, L'anatocismo nei rapporti bancari tra presente e
futuro, in Foro it.., 2000, I, 462 ss.; A.
Palmieri, L'anatocismo cit., in Foro it., 2000, I, 457.
Autrice: Dott.ssa Silvia De Marco - Aprile 2006 -
tratto da: www.dottrinaediritto.ipsoa.it
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