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>>Dottrina >>Diritto Civile >>L'anatocismo: l'uso normativo e l'uso negoziale |
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ANATOCISMO
Uso normativo - Uso negoziale
La
capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui saldi debitori del correntista,
costituisce una prassi da lungo tempo applicata dai diversi Istituti di credito sui conti
correnti dei propri clienti a fronte della capitalizzazione con cadenza annuale degli
interessi maturati sui saldi attivi degli stessi. Tale prassi è stata applicata, per o
meno con riferimento ai contratti ante luglio 92, in virtù, solitamente, dellart. 7
delle condizioni generali (N.U.B.) allegate che testualmente prevedeva che: <<Gli
interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono
determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, e
producono a loro volta interessi nella stessa misura>> comma 3).
Alcuni giudici di merito, seguiti da una parte della dottrina,
fanno discendere la legittimità di tale clausola ancorandola alle disposizioni che
regolano il conto corrente ordinario ossia, allart. 1831 cod. civ. che prevede il
potere elle parti di stabilire le scadenze di chiusura e liquidazione del saldo, ove non
richiesto, come prima rimessa di un nuovo conto e dellart. 1825 c.c. il quale
prevede che sulle rimesse decorrono gli interessi stabiliti, considerando tali norme
una vera e propria eccezione allart. 1283 c.c. Lorientamento
non attribuisce adeguata considerazione alla peculiarità che il conto corrente bancario
riveste rispetto al conto corrente ordinario testimoniata dal fatto che lart. 1857
Cc, riferito appunto al conto corrente bancario, fa espresso richiamo non già degli artt.
1831, 1823 o 1825 bensì solo ed esclusivamente agli artt. 1826, 1829 e 1832 Cc. Il
mancato richiamo è indubbiamente da attribuire al differente meccanismo contabile del c/c
bancario rispetto a quello ordinario, solo nel primo è immediata la disponibilità del
saldo. Infatti, ai sensi dellart. 1831 Cc, in tema di conto corrente ordinario, il
saldo è inesigibile fino alla chiusura, viceversa, lart. 1852, in tema di conto
corrente bancario, prevede la possibilità di disporre in qualsiasi momento del saldo
attivo. Inoltre, lart. 1853 Cc in tema di conto corrente bancario, consente la
compensazione tra conti diversi anche quando i rapporti sono in corso, ancora una volta in
contrasto con quanto previsto dallart. 1823 in materia di conto corrente bancario.
Tali considerazioni fungono da vero e proprio ostacolo allapplicazione
analogica delle norme relative al conto corrente ordinario al c/c bancario. Ancora
secondo tale orientamento tra la capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui
saldi passivi del cliente a fronte di quella annuale applicata sui saldi attivi dei
clienti, non sussisterebbe alcuno squilibrio atteso che essa troverebbe giustificazione
nel rischio che la banca corre per lesposizione del fido. Senonchè, a parte la
sussistenza, anche nellambito del contratto di conto corrente bancario, del
principio di sinallagmaticità che in tal modo verrebbe comunque violato, è doveroso
rilevare che il rischio corso dallIstituto di credito è in ogni caso preservato dal
ruolo che, nelle aperture di credito in conto corrente, gioca la commissione di massimo
scoperto, la quale rappresenta il costo che la banca sostiene per il mantenimento della
disponibilità di una somma di denaro a favore del cliente. Al di
fuori di tali considerazioni, alla luce delle quali non è lecito ricorrere allapplicazione
analogica (onde farne discendere la legittimità della capitalizzazione trimestrale di
interessi maturati sul saldo debitore del correntista) delle norme codicistiche che
disciplinano il conto corrente ordinario al c/c bancario, attesa la sua peculiarità, è
doveroso analizzare lart. 1283 cod. civ. titolato Anatocismo per
verificare se il richiamo a tale norma possa essere daiuto per la valutazione di una
possibile legittimità della capitalizzazione in oggetto. A tal
proposito è opportuno premettere, come è stato giustamente sostenuto da qualcuno, che il
fenomeno dellanatocismo, così come previsto e disciplinato dallart. 1283 c.c.,
si distingue da quello della capitalizzazione e ciò in quanto non è detto, come
erroneamente si ritiene, che tra di essi intercorra sempre una sinonimia giuridica. Ed
infatti. Capitalizzare significa mutare la natura giuridico del rapporto da cui deriva lobbligazione
degli interessi da accessoria, qual è appunto lobbligazione degli interessi, a
principale, qual è quella relativa al capitale, addizionando gli interessi maturati e
scaduti al capitale, più specificamente, gli interessi maturati una volta aggiunti al
capitale, rappresentano un nuovo capitale che a sua volta può fruttare interessi. Ciò
premesso, in linea di principio nel nostro ordinamento giuridico, è solo la somma
capitale che può produrre interessi, mentre, la quota interessi può produrre a sua volta
interessi solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dallart. 1283 cod. civ. Tale
norma, titolata appunto Anatocismo (da anà=di nuovo e tokos=usura),
stabilisce espressamente che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono a
loro volta produrre interessi solo ed esclusivamente in presenza di due presupposti,
ossia: dalla domanda giudiziale volta ad ottenere la condanna alla restituzione, ovvero
dalla data indicata da apposita convenzione purché stipulata posteriormente alla scadenza
degli interessi ed alla ulteriore condizione che si tratti di interessi già maturati e
scaduti dovuti almeno per sei mesi. Limportanza
di tale disposizione (cogente) è data dal carattere imperativo che essa riveste, e ciò,
non senza motivazioni. Essa è posta a tutela di interessi generali di primaria
importanza, primo fra tutti, la tutela del debitore da una possibile usura che, nellipotesi
di carenza di limitazioni e regolazioni, il fenomeno dellanatocismo creerebbe. Se lart.
1283 cod. civ. non fosse circoscritto (dunque se non avesse carattere eccezionale)
potrebbe porsi in contrasto, non solo con il principio di solidarietà sancito dallart.
2 della costituzione, ma anche con il principio sancito dallart. 47 Cost. di tutela
del risparmio, soprattutto laddove si riscontri (ed è ciò che succede o, quantomeno,
succedeva nella pratica) una disparità di trattamento tra interessi maturati sul saldo
debitore ed interessi maturati sul saldo creditore del correntista. Alla
luce di tali considerazioni, ed in particolare, del carattere eccezionale che detta norma
riveste, essa è inderogabile da parte di altre di altre norme che non abbiano valore o
forza di legge. In sostanza, solo il legislatore potrebbe apportare delle deroghe a quanto
in essa stabilito, le quali, trattandosi di norma eccezionale, sarebbero di stretta
interpretazione. Una
deroga ai presupposti previsti dallart. 1283 Cc è ammessa dalla stessa norma che fa
espresso richiamo agli usi contrari. La vigenza di usi contrariè stata
peraltro smentita da un radicale mutamento di indirizzo della giurisprudenza di
legittimità (Cass. Civ. 2374/99, 3096/99, 12507/99) la quale ha statuito che non esistono
usi contrari, nel senso di usi normativi, definiti come ripetizione generale ed uniforme,
costante frequente e pubblica di un comportamento accompagnato dalla convinzione che si
tratti di un obbligo giuridico. A tali
usi quale fonte di diritto oggettivo, al pari delle leggi e dei regolamenti, dunque
aventi la loro stessa efficacia, ed aventi valore giuridico nelle materie riservate alle
fonti superiori solo se da queste espressamente richiamate e nei confronti delle quali non
possono avere un contenuto contrastante si contrappongono gli usi negoziali
consistenti in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti, che prescindono
dai requisiti propri delluso normativo (generalità ed opinio iuris ac necessitatis)
obbligando le parti anche se sono da esse ignorate e prevalgono sulle norme di legge a
carattere dispositivo. Ora, atteso il carattere imperativo e cogente rivestito dallart.
1283 cod. civ. è ovvio che gli usi richiamati da tale norma non sono sicuramente quelli
negoziali, bensì, quelli normativi. Infatti, nella pratica della capitalizzazione trimestrale
di interessi maturati sul saldo debitore del correntista, non è possibile ravvisare la
spontanea adesione del correntista a quella che nella communis opinio e ritenuta una norma
giuridica da rispettare e che, come tale, viene ripetutamente osservata con comportamento
costante ed uniforme da tutti i consociati, in quanto si tratta di clausole predisposte
dallABI ed inserite nei contratti di conto corrente predisposti dagli istituti di
credito in conformità con le direttive delle associazioni di categoria, in suscettibili
di negoziazione e la cui sottoscrizione costituisce il presupposto per accedere ai servizi
bancari. Alla luce di ciò non può sicuramente parlarsi di uso normativo il quale
presuppone che esso sia liberamente accettato da chi lo pratica. Ma, anche quando fosse
provata lesistenza di usi normativi in materia di anatocismo, ci si troverebbe di
fronte ad una vera e propria discordanza del sistema giuridico, in quanto, una norma di
portata imperativa verrebbe ad essere derogata da una mera consuetudine. In teoria, il
giudice, nellipotesi in cui accerti la sussistenza di un uso contrario in materia di
anatocismo, dovrebbe disapplicarlo in virtù del principio secondo cui luso
normativo non può essere contrario alla legge che espressamente lo richiama. In
conclusione si rileva che nel nostro ordinamento, solo la quota capitale produce
interessi, mentre la somma degli interessi può produrre a sua volta interessi solo alle
condizioni contemplate dallart. 1283 cod. civ. Ciò significa che la somma degli
interessi scaduti non va sommata al capitale, come non vanno addizionata al capitale gli
interessi maturati sugli interessi. Dunque,
atteso che lart. 1283 Cc impone la regola di produzione di interessi semplici,
vietando al tempo stesso che gli interessi possano essere sommati al capitale
(capitalizzati) e che i successivi interessi si calcolino sulla somma quota capitale +
quota interessi, è insussistente qualsivoglia rapporto di sinonimia tra lanatocismo
e la capitalizzazione in quanto questultima prassi è con essa incompatibile e
conseguentemente ed indirettamente illecita. In
ultimo. Lo stesso art. 120 TUB non sembra derogare lart. 1283 (tra laltro
mantiene anchesso la stessa locuzione interessi su interessi omettendo
di parlare di anatocismo) in quanto in esso manca il sintagma in deroga allart.
1283 cod. civ., che dunque rimane un vincolo giuridico insuperabile. Anche se lart.
120 TUB attribuisce al CICR il potere di emanare norme in materia di anatocismo, è pur
vero che i principi stabiliti dallart. 1283 Cc sono eccezionali e di portata
imperativa e possono essere derogati solo da norme di pari rango che li contrastino
esplicitamente, in sostanza non è possibile che attraverso tale norma sia stato
attribuito allautorità amministrativa il potere di derogare lart. 1283 cod. civ.
Avv.ti
Pier Francesco Rizza e Guendalina Corradi
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