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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Così
composta: Dottor POPOLIZIO Evangelista - Presidente - Dottor BOVE Mario -
Consigliere Rel. Est. - Dottor FIORE Ennio - Consigliere - Riunita in
Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3581 del
ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, trattenuta in
decisione in data 27 settembre 2006, e vertente FRA P.A. elettivamente
domiciliata in Roma, presso lo studio della dottoressa M.D., rappresentata e
difesa per procura sull'atto d'appello dall'avvocato G.F. del Foro di L'Aquila
(APPELLANTE) E P.A. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio
dell'avvocato M.C. che lo rappresenta e difende per procura sulla copia
notificata dell'atto di citazione in primo grado (APPELLATO).
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità
professionale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 09 gennaio 2002, A.P.
conveniva in giudizio il chirurgo professor A.P. avanti al Tribunale di Roma,
assumendo che in data 18 gennaio 1999 presso la Casa di Cura M., dopo avere
sottoscritto in bianco un modulo prestampato "di informazione e consenso
all'atto medico" presso l'ufficio amministrazione, dove aveva anche espletato le
necessarie formalità amministrative, era stata sottoposta dal convenuto al
programmato intervento chirurgico di "gozzo multinodulare" con completa
asportazione della ghiandola tiroidea, come, peraltro, certificato nel referto
post operatorio. Ripresa la normale attività lavorativa, dopo circa una
settimana aveva accusato afasia, tanto che era stata costretta a rivolgersi ad
un logopedista per la relativa riabilitazione. Dopo circa sette mesi
dall'intervento chirurgico, aveva cominciato ad avvertire palpitazioni e
disturbi del ritmo cardiaco ed, inoltre, s'era ripresentata la stessa
sintomatologia, di cui era portatrice prima dell'intervento. Ricoveratasi per
accertamenti presso la Casa di Cura V., era stata evidenziata la presenza "nella
loggia tiroidea destra (la stessa del precedente intervento chirurgico) di
tessuto ghiandolare residuo al pregresso intervento con aspetto nodulare del
diametro di cm. 2,5*1,4", che in data 10 marzo 2001, presso la Casa di Cura V.,
aveva comportato l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico per
"asportazione del nodulo recidivo al lobo destro con tecnica
microchirurgica". Lamentava che, in seguito al secondo intervento, fosse
dovuto assentarsi dal posto di lavoro per circa quattro mesi e che le era
residuata una sindrome ansiosa depressiva reattiva con conseguente sua
sottoposizione a cura farmacologia presso uno psichiatra. Chiedeva, pertanto,
che, previa ammissione della domandata c.t.u. medico legale e dei capitoli di
prova con i testi indicati, come aveva chiesto in prime cure con l'atto di
citazione e con la memoria, di cui all'articolo 184 c.p.c., in riforma della
sentenza appellata, fosse dichiarato che il chirurgo A.P. non aveva effettuato
l'opportuna attività diagnostica e strumentale pre operatoria; che lo stesso non
aveva assolto l'obbligo contrattuale d'informarla in modo chiaro, esauriente ed
inequivocabile sulla tecnica operatoria prescelta, sui benefici, che potessero
derivarle, e sulle possibili alternative, non mettendola, in tale guisa, nelle
condizioni di decidere e di acconsentire in maniera consapevole all'intervento
chirurgico. Lamentava che detto intervento era stato eseguito in assenza del
suo consenso validamente e consapevolmente espresso e che, successivamente
all'intervento, non era stata adeguatamente, compiutamente e comprensibilmente
informata sul reale esito dell'intervento stesso. Affermava che, per effetto
di quanto esposto, aveva subito un danno, conseguente alla condotta negligente
del chirurgo, poiché aveva dovuto sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico
e soprattutto perché aveva riportato uno stress psicofisico con patologia di
natura psichiatrica, da cui le era derivata un'invalidità permanente da
accertarsi con la domandata c.t.u. Chiedeva, pertanto, che A.P. fosse
condannato al risarcimento dei relativi danni ed al ristoro del danno
patrimoniale, derivato dalla mancata percezione dell'indennità di presenza sul
posto di lavoro per l'intero periodo di degenza, conseguente al secondo
intervento chirurgico, con vittoria delle spese processuali dei due gradi del
giudizio. Costituitosi il contraddittorio, A.P. chiedeva il rigetto della
domanda. Istruita la causa, il Giudice Unico del Tribunale adito con la
sentenza n. 24251, emessa fra le parti in data 15-18 luglio 2003, rigettava la
domanda, proposta da A.P. contro A.P., e condannava l'attrice a pagare al
convenuto le spese del giudizio in complessivi Euro 5.867,00 oltre I.V.A.,
C.P.A. ed il 12,50% per le spese generali. Con atto, notificato ad A.P. in
data 1 aprile 2004, A.P. presentava appello, lamentando con tre motivi
l'erroneità della sentenza impugnata, di cui chiedeva la
riforma. Costituitosi il contraddittorio, A.P. chiedeva il rigetto
dell'appello, di cui assumeva l'infondatezza in fatto e in diritto, con conferma
della gravata sentenza. Acquisitosi il fascicolo di primo grado, la causa,
sulle conclusioni, come in epigrafe precisate, passava in decisione all'udienza
collegiale di precisazione delle conclusioni in data 27 settembre 2006, in cui,
ai sensi degli articoli 190 e 352 c.p.c., era disposto lo scambio delle comparse
conclusionali sino al 27 novembre 2006 e delle memorie di replica sino al giorno
18 dicembre 2006.
Motivi della decisione
L'appellante col primo motivo di doglianza ha censurato la gravata sentenza
sui poteri di precisazione della domanda ed all'ammissione dei mezzi di prova,
di cui agli articoli 183 e 184 c.p.c. Deduceva che il primo Giudice aveva
erroneamente affermato la mancanza di precisazione della sua domanda in
relazione alle chiare contestazioni dell'appellato chirurgo, il quale aveva
allegato che, fra i conosciuti possibili interventi di tiroidectomia, la
situazione dell'appellante chiedeva l'esecuzione del metodo più usuale e
precisamente quello c.d. di total near. L'appellante rilevava di non avere
contestato, con la sua domanda, l'esecuzione dell'intervento chirurgico, che,
anzi, a suo avviso, era stato correttamente portato a termine, secondo la
tecnica prescelta dall'operatore. Affermava d'avere, invece, lamentato di non
essere stata posta nelle condizioni di poter optare e consapevolmente accettare
la scelta, effettuata dal chirurgo, il quale non aveva ottemperato all'obbligo
dell'informazione, previsto dalle vigenti norme, e l'aveva tenuta all'oscuro di
tutto, ivi comprese le possibili recidive e l'opportunità d'avvalersi di diverse
alternative terapeutiche, negandole, di conseguenza, l'esercizio del suo diritto
di scelta, che, notoriamente, spetta al paziente e non al sanitario. Il thema
decidendum, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non
poteva essere quello introdotto, con la comparsa di risposta del convenuto, il
quale aveva dedotto, a sua difesa, la corretta esecuzione dell'intervento
operatorio. La decisione, infatti, aveva per oggetto la mancanza del suo
consenso all'atto operatorio e la carenza d'informazioni, da parte del chirurgo,
nella fase post operatoria, rilevando che tali mancanze le avevano comportato
l'instaurazione della certificata sindrome depressiva, con suo conseguente
diritto all'espletamento della relativa prova con i capitoli, articolati in
prime cure, e con i testi indicati. L'appellante col secondo motivo di
doglianza ha censurato la gravata sentenza, deducendo che il primo Giudice aveva
in maniera illogica motivato la sentenza, che aveva basato su elementi non
provati, ed, inoltre, lamentava la difformità fra il richiesto ed il
pronunciato. Ragioni d'opportunità consigliano il contestuale esame dei primi
due motivi di gravame, che, essendo infondati, vanno, di conseguenza, disattesi.
L'esame della domanda, avanzata in prime cure, evidenzia che l'appellante aveva
proposto in tale sede le stesse domande, basate sulla dedotta mancanza del suo
consenso informato, che ha ripetuto pedissequamente in questo grado, e va
escluso, pertanto, che oggetto del contendere sia l'esito dell'intervento
operatorio, dalla stessa, peraltro, ritenuto ben eseguito. Ciò precisato, va
rilevato che l'appellante ha sostenuto d'avere subito un danno, conseguente
all'affermata condotta negligente dell'appellato, che, a suo dire, non aveva
ottemperato all'obbligo, sullo stesso gravante, di fornirle le necessarie
informazioni sulla tecnica dell'operazione chirurgica, dallo stesso scelta, atte
a consentirle di prestare consapevolmente il consenso informato. Delineata,
in tale guisa, la materia del contendere, oggetto delle due prime doglianze,
incentrate sulla dedotta mancanza del consenso informato all'intervento
chirurgico, in via generale va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza
(vedi Cassazione Civile, sezione III, 14 marzo 2006, n. 5444), la responsabilità
del sanitario e, di riflesso, della struttura, per cui questo agisce, per
violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla condotta omissiva
del medico all'adempimento dell'obbligo d'informazione circa le prevedibili
conseguenze del trattamento, cui il paziente sta per essere sottoposto, e dalla
successiva verificazione - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento
stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con questa - di un
aggravamento delle condizioni di salute del paziente con la precisazione che, ai
fini della configurazione di siffatta responsabilità, è del tutto indifferente
se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, atteso che la
relativa responsabilità si configura sotto il diverso aspetto dello svolgimento
dell'attività propria dell'esecuzione dell'intervento operatorio. La
correttezza o meno dell'intervento chirurgico, pertanto, contrariamente a quanto
affermato dal primo Giudice, non assume alcun rilievo, ai fini della sussistenza
dell'illecito per inosservanza del consenso informato, e, quindi, non incide sul
conseguente danno, consistente nel peggioramento della salute e dell'integrità
fisica dell'appellante, rimanendo del tutto indifferente che tale peggioramento
sia dovuto ad una corretta ovvero non corretta esecuzione del trattamento
chirurgico. La violazione in esame, infatti, sussisterebbe solo perché
l'appellata, a causa della dedotta mancanza d'informazione, non sarebbe stata
messa in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà
consapevole delle sue implicazioni. La sussistenza della mancanza
d'informazione, di conseguenza, renderebbe l'intervento chirurgico avvenuto
senza la previa prestazione di un valido consenso da parte dell'appellante e la
relativa esecuzione sarebbe stata effettuata in violazione dell'articolo 32,
comma 2, della Costituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in
violazione dell'articolo 13 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilità
della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della
propria salute e della propria integrità fisica, ed in violazione dall'articolo
33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che esclude la possibilità
d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se
questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di
necessità, di cui all'articolo 54 c.p. L'esame della prodotta cartella
clinica, contenente il "modulo d'informazione e consenso all'atto medico",
sottoscritto dall'appellante e dal chirurgo in data 17 gennaio 1999 e, quindi,
il giorno antecedente l'esecuzione dell'atto operatorio, evidenzia che il medico
appellato ha ottemperato al suo obbligo del consenso informato, avendo esposto
all'appellante l'opportunità d'eseguire l'intervento chirurgico di tracheotomia,
il tipo d'anestesia, gli obiettivi, i benefici, gli eventuali rischi e le
prevedibili conseguenze menomanti. Va, quindi, affermato che il chirurgo,
dopo la richiesta dell'appellante, volta all'esecuzione dell'intervento
operatorio e l'illustrazione di quanto indicato nel detto modulo, ha deciso in
piena autonomia e secondo la lex artis di procedere all'esecuzione
dell'intervento chirurgico, peraltro, perfettamente riuscito, come ammesso dalla
stessa appellante. Il chirurgo, com'evidenziato nella prodotta cartella
clinica, ha eseguito l'intervento operatorio di tiroidectomia totale
(near). Tale tipo d'intervento chirurgico, diverso da quello di traidectomia,
indicato nel modulo d'informazione, non si è sostanziato nell'asportazione
totale della parte malata, ma ne ha lasciato un piccolo frammento, che ha
successivamente provocato i lamentati disturbi, ed è stato deciso dal chirurgo
al momento dell'esecuzione, come, peraltro, concesso allo stesso nell'interesse
dell'appellante. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante,
tale intervento è stato preceduto dagli esami, che vanno normalmente effettuati
prima dell'atto operatorio, e da quelli che di norma vanno eseguiti dopo
l'intervento chirurgico, come si rileva dall'esame della prodotta cartella
clinica. L'avvenuta informazione del tipo d'intervento da parte del chirurgo
(anche se correttamente modificato all'atto dell'esecuzione), risultante dal
detto modulo d'informazione e consenso, è stato liberamente sottoscritto
dall'appellante e, pertanto, contro detta scrittura non può opporsi prova
testimoniale con conseguente conferma del rigetto della domandata ammissione dei
capitoli di prova, articolati in prime cure, e della domandata c.t.u. medico
legale. L'appellante col terzo motivo di doglianza ha censurato la gravata
sentenza, deducendo che il primo Giudice aveva liquidato le spese del giudizio
in maniera eccessiva, senza motivazione e senza la prescritta notula. Il
terzo motivo di lamentela è fondato e va, di conseguenza,
accolto. L'appellante, infatti, ha tenuto una condotta processuale conforme
alla relativa etica, avendo proposto argomenti di fatto e giuridici
sostanzialmente interessanti, anche se non accolti con motivazione, peraltro,
non conforme a quanto dedotto. La Corte ritiene, di conseguenza, in parziale
riforma della gravata sentenza, dichiarare interamente compensate tra le parti
le spese del giudizio di prime cure. Il parziale accoglimento dell'appello
comporta l'intera compensazione fra le parti delle spese del presente grado del
giudizio.
P. Q. M. LA CORTE
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, proposto con atto di
citazione, notificato in data 1 aprile 2004 da A.P. ad A.P. ed, in parziale
riforma della sentenza n. 24251, emessa fra le parti in data 15-18 luglio 2003
dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma, sezione XIII, dichiara le spese
del giudizio di primo grado interamente compensate fra le parti. Dichiara le
spese del presente grado del giudizio del pari interamente compensate fra le
parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Roma in data 10 gennaio 2007. Depositata in Cancelleria il
27 marzo 2007.
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