>>Documenti >>Diritto Civile >>Corte Appello Roma, Sez. III°, 27/03/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Così composta:
Dottor POPOLIZIO Evangelista - Presidente -
Dottor BOVE Mario - Consigliere Rel. Est. -
Dottor FIORE Ennio - Consigliere -
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA


Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3581 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, trattenuta in decisione in data 27 settembre 2006, e vertente
FRA
P.A. elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio della dottoressa M.D., rappresentata e difesa per procura sull'atto d'appello dall'avvocato G.F. del Foro di L'Aquila (APPELLANTE)
E
P.A. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato M.C. che lo rappresenta e difende per procura sulla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado (APPELLATO).

OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità professionale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 09 gennaio 2002, A.P. conveniva in giudizio il chirurgo professor A.P. avanti al Tribunale di Roma, assumendo che in data 18 gennaio 1999 presso la Casa di Cura M., dopo avere sottoscritto in bianco un modulo prestampato "di informazione e consenso all'atto medico" presso l'ufficio amministrazione, dove aveva anche espletato le necessarie formalità amministrative, era stata sottoposta dal convenuto al programmato intervento chirurgico di "gozzo multinodulare" con completa asportazione della ghiandola tiroidea, come, peraltro, certificato nel referto post operatorio.
Ripresa la normale attività lavorativa, dopo circa una settimana aveva accusato afasia, tanto che era stata costretta a rivolgersi ad un logopedista per la relativa riabilitazione.
Dopo circa sette mesi dall'intervento chirurgico, aveva cominciato ad avvertire palpitazioni e disturbi del ritmo cardiaco ed, inoltre, s'era ripresentata la stessa sintomatologia, di cui era portatrice prima dell'intervento.
Ricoveratasi per accertamenti presso la Casa di Cura V., era stata evidenziata la presenza "nella loggia tiroidea destra (la stessa del precedente intervento chirurgico) di tessuto ghiandolare residuo al pregresso intervento con aspetto nodulare del diametro di cm. 2,5*1,4", che in data 10 marzo 2001, presso la Casa di Cura V., aveva comportato l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico per "asportazione del nodulo recidivo al lobo destro con tecnica microchirurgica".
Lamentava che, in seguito al secondo intervento, fosse dovuto assentarsi dal posto di lavoro per circa quattro mesi e che le era residuata una sindrome ansiosa depressiva reattiva con conseguente sua sottoposizione a cura farmacologia presso uno psichiatra.
Chiedeva, pertanto, che, previa ammissione della domandata c.t.u. medico legale e dei capitoli di prova con i testi indicati, come aveva chiesto in prime cure con l'atto di citazione e con la memoria, di cui all'articolo 184 c.p.c., in riforma della sentenza appellata, fosse dichiarato che il chirurgo A.P. non aveva effettuato l'opportuna attività diagnostica e strumentale pre operatoria; che lo stesso non aveva assolto l'obbligo contrattuale d'informarla in modo chiaro, esauriente ed inequivocabile sulla tecnica operatoria prescelta, sui benefici, che potessero derivarle, e sulle possibili alternative, non mettendola, in tale guisa, nelle condizioni di decidere e di acconsentire in maniera consapevole all'intervento chirurgico.
Lamentava che detto intervento era stato eseguito in assenza del suo consenso validamente e consapevolmente espresso e che, successivamente all'intervento, non era stata adeguatamente, compiutamente e comprensibilmente informata sul reale esito dell'intervento stesso.
Affermava che, per effetto di quanto esposto, aveva subito un danno, conseguente alla condotta negligente del chirurgo, poiché aveva dovuto sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico e soprattutto perché aveva riportato uno stress psicofisico con patologia di natura psichiatrica, da cui le era derivata un'invalidità permanente da accertarsi con la domandata c.t.u.
Chiedeva, pertanto, che A.P. fosse condannato al risarcimento dei relativi danni ed al ristoro del danno patrimoniale, derivato dalla mancata percezione dell'indennità di presenza sul posto di lavoro per l'intero periodo di degenza, conseguente al secondo intervento chirurgico, con vittoria delle spese processuali dei due gradi del giudizio.
Costituitosi il contraddittorio, A.P. chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa, il Giudice Unico del Tribunale adito con la sentenza n. 24251, emessa fra le parti in data 15-18 luglio 2003, rigettava la domanda, proposta da A.P. contro A.P., e condannava l'attrice a pagare al convenuto le spese del giudizio in complessivi Euro 5.867,00 oltre I.V.A., C.P.A. ed il 12,50% per le spese generali.
Con atto, notificato ad A.P. in data 1 aprile 2004, A.P. presentava appello, lamentando con tre motivi l'erroneità della sentenza impugnata, di cui chiedeva la riforma.
Costituitosi il contraddittorio, A.P. chiedeva il rigetto dell'appello, di cui assumeva l'infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della gravata sentenza.
Acquisitosi il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni, come in epigrafe precisate, passava in decisione all'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni in data 27 settembre 2006, in cui, ai sensi degli articoli 190 e 352 c.p.c., era disposto lo scambio delle comparse conclusionali sino al 27 novembre 2006 e delle memorie di replica sino al giorno 18 dicembre 2006.

Motivi della decisione

L'appellante col primo motivo di doglianza ha censurato la gravata sentenza sui poteri di precisazione della domanda ed all'ammissione dei mezzi di prova, di cui agli articoli 183 e 184 c.p.c.
Deduceva che il primo Giudice aveva erroneamente affermato la mancanza di precisazione della sua domanda in relazione alle chiare contestazioni dell'appellato chirurgo, il quale aveva allegato che, fra i conosciuti possibili interventi di tiroidectomia, la situazione dell'appellante chiedeva l'esecuzione del metodo più usuale e precisamente quello c.d. di total near.
L'appellante rilevava di non avere contestato, con la sua domanda, l'esecuzione dell'intervento chirurgico, che, anzi, a suo avviso, era stato correttamente portato a termine, secondo la tecnica prescelta dall'operatore.
Affermava d'avere, invece, lamentato di non essere stata posta nelle condizioni di poter optare e consapevolmente accettare la scelta, effettuata dal chirurgo, il quale non aveva ottemperato all'obbligo dell'informazione, previsto dalle vigenti norme, e l'aveva tenuta all'oscuro di tutto, ivi comprese le possibili recidive e l'opportunità d'avvalersi di diverse alternative terapeutiche, negandole, di conseguenza, l'esercizio del suo diritto di scelta, che, notoriamente, spetta al paziente e non al sanitario.
Il thema decidendum, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non poteva essere quello introdotto, con la comparsa di risposta del convenuto, il quale aveva dedotto, a sua difesa, la corretta esecuzione dell'intervento operatorio.
La decisione, infatti, aveva per oggetto la mancanza del suo consenso all'atto operatorio e la carenza d'informazioni, da parte del chirurgo, nella fase post operatoria, rilevando che tali mancanze le avevano comportato l'instaurazione della certificata sindrome depressiva, con suo conseguente diritto all'espletamento della relativa prova con i capitoli, articolati in prime cure, e con i testi indicati.
L'appellante col secondo motivo di doglianza ha censurato la gravata sentenza, deducendo che il primo Giudice aveva in maniera illogica motivato la sentenza, che aveva basato su elementi non provati, ed, inoltre, lamentava la difformità fra il richiesto ed il pronunciato.
Ragioni d'opportunità consigliano il contestuale esame dei primi due motivi di gravame, che, essendo infondati, vanno, di conseguenza, disattesi. L'esame della domanda, avanzata in prime cure, evidenzia che l'appellante aveva proposto in tale sede le stesse domande, basate sulla dedotta mancanza del suo consenso informato, che ha ripetuto pedissequamente in questo grado, e va escluso, pertanto, che oggetto del contendere sia l'esito dell'intervento operatorio, dalla stessa, peraltro, ritenuto ben eseguito.
Ciò precisato, va rilevato che l'appellante ha sostenuto d'avere subito un danno, conseguente all'affermata condotta negligente dell'appellato, che, a suo dire, non aveva ottemperato all'obbligo, sullo stesso gravante, di fornirle le necessarie informazioni sulla tecnica dell'operazione chirurgica, dallo stesso scelta, atte a consentirle di prestare consapevolmente il consenso informato.
Delineata, in tale guisa, la materia del contendere, oggetto delle due prime doglianze, incentrate sulla dedotta mancanza del consenso informato all'intervento chirurgico, in via generale va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza (vedi Cassazione Civile, sezione III, 14 marzo 2006, n. 5444), la responsabilità del sanitario e, di riflesso, della struttura, per cui questo agisce, per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla condotta omissiva del medico all'adempimento dell'obbligo d'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento, cui il paziente sta per essere sottoposto, e dalla successiva verificazione - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con questa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente con la precisazione che, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità, è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, atteso che la relativa responsabilità si configura sotto il diverso aspetto dello svolgimento dell'attività propria dell'esecuzione dell'intervento operatorio.
La correttezza o meno dell'intervento chirurgico, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non assume alcun rilievo, ai fini della sussistenza dell'illecito per inosservanza del consenso informato, e, quindi, non incide sul conseguente danno, consistente nel peggioramento della salute e dell'integrità fisica dell'appellante, rimanendo del tutto indifferente che tale peggioramento sia dovuto ad una corretta ovvero non corretta esecuzione del trattamento chirurgico.
La violazione in esame, infatti, sussisterebbe solo perché l'appellata, a causa della dedotta mancanza d'informazione, non sarebbe stata messa in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni.
La sussistenza della mancanza d'informazione, di conseguenza, renderebbe l'intervento chirurgico avvenuto senza la previa prestazione di un valido consenso da parte dell'appellante e la relativa esecuzione sarebbe stata effettuata in violazione dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in violazione dell'articolo 13 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, ed in violazione dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, di cui all'articolo 54 c.p.
L'esame della prodotta cartella clinica, contenente il "modulo d'informazione e consenso all'atto medico", sottoscritto dall'appellante e dal chirurgo in data 17 gennaio 1999 e, quindi, il giorno antecedente l'esecuzione dell'atto operatorio, evidenzia che il medico appellato ha ottemperato al suo obbligo del consenso informato, avendo esposto all'appellante l'opportunità d'eseguire l'intervento chirurgico di tracheotomia, il tipo d'anestesia, gli obiettivi, i benefici, gli eventuali rischi e le prevedibili conseguenze menomanti.
Va, quindi, affermato che il chirurgo, dopo la richiesta dell'appellante, volta all'esecuzione dell'intervento operatorio e l'illustrazione di quanto indicato nel detto modulo, ha deciso in piena autonomia e secondo la lex artis di procedere all'esecuzione dell'intervento chirurgico, peraltro, perfettamente riuscito, come ammesso dalla stessa appellante.
Il chirurgo, com'evidenziato nella prodotta cartella clinica, ha eseguito l'intervento operatorio di tiroidectomia totale (near).
Tale tipo d'intervento chirurgico, diverso da quello di traidectomia, indicato nel modulo d'informazione, non si è sostanziato nell'asportazione totale della parte malata, ma ne ha lasciato un piccolo frammento, che ha successivamente provocato i lamentati disturbi, ed è stato deciso dal chirurgo al momento dell'esecuzione, come, peraltro, concesso allo stesso nell'interesse dell'appellante.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, tale intervento è stato preceduto dagli esami, che vanno normalmente effettuati prima dell'atto operatorio, e da quelli che di norma vanno eseguiti dopo l'intervento chirurgico, come si rileva dall'esame della prodotta cartella clinica.
L'avvenuta informazione del tipo d'intervento da parte del chirurgo (anche se correttamente modificato all'atto dell'esecuzione), risultante dal detto modulo d'informazione e consenso, è stato liberamente sottoscritto dall'appellante e, pertanto, contro detta scrittura non può opporsi prova testimoniale con conseguente conferma del rigetto della domandata ammissione dei capitoli di prova, articolati in prime cure, e della domandata c.t.u. medico legale.
L'appellante col terzo motivo di doglianza ha censurato la gravata sentenza, deducendo che il primo Giudice aveva liquidato le spese del giudizio in maniera eccessiva, senza motivazione e senza la prescritta notula.
Il terzo motivo di lamentela è fondato e va, di conseguenza, accolto.
L'appellante, infatti, ha tenuto una condotta processuale conforme alla relativa etica, avendo proposto argomenti di fatto e giuridici sostanzialmente interessanti, anche se non accolti con motivazione, peraltro, non conforme a quanto dedotto.
La Corte ritiene, di conseguenza, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di prime cure.
Il parziale accoglimento dell'appello comporta l'intera compensazione fra le parti delle spese del presente grado del giudizio.

P. Q. M.
LA CORTE

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, proposto con atto di citazione, notificato in data 1 aprile 2004 da A.P. ad A.P. ed, in parziale riforma della sentenza n. 24251, emessa fra le parti in data 15-18 luglio 2003 dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma, sezione XIII, dichiara le spese del giudizio di primo grado interamente compensate fra le parti.
Dichiara le spese del presente grado del giudizio del pari interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma in data 10 gennaio 2007.
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2007.