Codice dei contratti pubblici: la disciplina degli appalti
misti
L'art. 14 dell'emanando codice dei contratti pubblici
disciplina, riprendendo l'art. 1 della direttiva 2004/18 (la quale peraltro -
dettando una disciplina unificata - attenua alquanto la portata del problema),
il criterio per individuare, secondo il principio dell' "assorbimento", se un
appalto a prestazioni miste sia da considerarsi di forniture, servizi o
lavori.
In linea con la direttiva, dunque, il criterio discretivo tra
forniture e servizi è quello della prevalenza economica, mentre tra servizi (o
forniture) e lavori è quello dell'accessorietà (commi 1,2,3).
Quindi, la disposizione in commento
conferma la novella apportata dalla L.
62/2005 (comunitaria 2004) all'art. 2, 1° comma della L. 109/1994 che aveva aggiunto
quest'ultimo al criterio della prevalenza economica, prevedendo infatti che la
disciplina dei lavori pubblici non si applica, comunque, anche se i lavori pure
di rilievo superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto
misto, abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale
dedotto in contratto.
Consiglio di Stato sez.V 27/1/2006 n. 241
CONTRATTI DELLA P.A. - APPALTI MISTI - DISCIPLINA APPLICABILE -
CRITERIO PREVALENZA FUNZIONALE - DISCIPLINA EX L.62/2005 - INTERPRETAZIONE
Nell'ipotesi di un contratto misto, comprendente forniture,
lavori e servizi, l'art. 2 comma primo della L. 11 febbraio 1994 n. 109
sottoponeva alla disciplina dettata per gli appalti di lavori tanto i "contratti
misti di lavori, forniture e servizi" quanto i contratti di forniture o di
servizi che "comprendano lavori accessori", ogniqualvolta i "lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento". Il parametro da utilizzare,
quindi, nell'individuare il regime giuridico proprio degli appalti a prestazioni
tipologicamente eterogenee, di cui al citato art. 2 era quello, oggettivo della
prevalenza economica.
Il criterio, peraltro, ha suscitato i rilievi della Commissione
europea che ne ha contestato l'utilizzo esclusivo (cfr. procedura d'infrazione
2001/2182), ricordando che per il diritto comunitario il parametro di
riferimento per la determinazione delle regole applicabili agli appalti misti è
costituito da "l'oggetto principale del contratto", alla cui individuazione
concorrono, non solo la rilevanza economica delle singole prestazioni, ma anche
il carattere di accessorietà o meno della componente lavori rispetto alle altre
prestazioni previste in contratto.
Di qui l'intervento adeguatore dell'art. 24, comma 2, della L.
18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004, che ha riformulato il menzionato
art. 2 L. 11 febbraio 1994 n. 109 nei seguenti termini: "Nei contratti misti
di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando
comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori
assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si
applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale dedotto in contratto".
Si è, dunque, optato per un criterio complesso che richiede la
previa individuazione della prestazione oggettivamente prevalente,
caratterizzante l'appalto, e la successiva valutazione del rapporto in cui con
questa si trovano i lavori, anche se d'importo superiore al 50% di quello
dell'intero contratto; per giungere ad escludere l'applicabilità della normativa
in materia di lavori pubblici soltanto quando, ancorché d'importo superiore al
limite indicato, la componente lavori si connoti per la sua mera accessorietà
ossia abbia funzione di mero strumento per la corretta esecuzione della
prestazione principale.
Al riguardo, già la circolare del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 18/12/2003 n. 2316 (Disciplina dei contratti
misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi - G.U. 3/4/2004 n.
79) aveva ricordato che:
"1. Con procedura d'infrazione 2001/2182 ex art. 226 del
Trattato, la Commissione europea ha formulato, fra gli altri, alcuni rilievi
circa la compatibilita' della normativa italiana in materia di contratti misti,
con il diritto comunitario. Piu' in particolare e' stato posto l'accento sul
criterio da utilizzare per individuare la normativa da applicarsi negli appalti
che comprendono tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione diversa
(forniture e/o servizi).
"2. Il legislatore nazionale ha operato una scelta precisa ed
univoca nell'individuare il regime giuridico da osservare. Infatti, con l'art.
2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro sui lavori
pubblici - e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e' stata disposta
l'applicazione delle norme della legge quadro sui lavori pubblici (sia nel caso
di contratti misti di lavori, forniture e servizi, sia nel caso di contratti di
forniture e/o di servizi anche quando comprendano lavori accessori rispetto alle
altre prestazioni), qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per
cento.
"In tal modo il legislatore italiano ha espressamente
manifestato quale debba essere il criterio da utilizzare per individuare la
prestazione economica prevalente, al fine di stabilire quale normativa debba
applicarsi in caso di appalti a componente mista di prestazioni.
"Ne discende, pertanto, che la prestazione economicamente piu'
rilevante fornisce la connotazione oggettiva dell'appalto, attribuendo,
conseguentemente, carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano,
rispetto alla prima, rilievo economico inferiore.
"3. Nonostante le considerazioni svolte, e anche nelle
competenti sedi, per avvalorare il menzionato indirizzo italiano, la Commissione
europea ha contestato l'utilizzo esclusivo del predetto criterio, ricordando che
il diritto comunitario ha sempre considerato "l'oggetto principale del
contratto" quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole
applicabili agli appalti misti. Pertanto, secondo la Commissione, la prevalenza
economica della componente dei lavori rispetto alle altre prestazioni (servizi
e/o forniture) non implica necessariamente che un appalto possa essere
qualificato come appalto pubblico di lavori, qualora questi ultimi siano
accessori e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.
"E' stato, infatti, rilevato che all'individuazione
dell'oggetto principale in un appalto misto concorrono, tra gli altri, non solo
la rilevanza economica delle singole prestazioni, ma anche la connotazione
dell'accessorieta' o meno della componente lavori rispetto alle altre
prestazioni, e viceversa.
"4. L'attuale normativa italiana in materia, a giudizio della
Commissione, consentirebbe, peraltro, di assoggettare alla disciplina degli
appalti pubblici di lavori anche appalti di servizi e di forniture nei quali la
prestazione di lavori, ancorche' prevalente sotto il profilo economico, potrebbe
presentare carattere accessorio rispetto alle altre prestazioni, con la
conseguenza di sottrarre numerosi appalti di servizi e di forniture
all'applicazione della pertinente disciplina comunitaria e, segnatamente, delle
direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE.
"5. La problematica posta deve essere affrontata sotto il
profilo del significato da assegnare al concetto di "oggetto principale del
contratto".
"6. Il criterio utilizzato dal legislatore comunitario mira ad
identificare la natura propria dell'appalto, facendo perno su di un concetto di
prevalenza della prestazione parziale intesa non tanto (o non solo) in senso
economico, quanto piuttosto come prestazione che deve esprimere l'oggetto
principale del contratto, definendo conseguentemente il carattere dell'appalto.
Premesse le considerazioni su esposte e tenuto conto della procedura
d'infrazione gia' attivata dalla Commissione europea, questo Ministero ha
assunto l'impegno di promuovere apposita iniziativa normativa per adeguare, in
materia di contratti misti, la normativa nazionale a quella comunitaria.
"Nelle more della modifica annunciata, si rende necessario
fornire alle amministrazioni aggiudicatrici indicazioni applicative che, in caso
di appalti misti, tengano conto anche del criterio comunitario basato
sull'"oggetto principale del contratto".
"Si invitano, pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici in
indirizzo, a tenere nel dovuto conto le considerazioni fin qui esposte, allo
scopo di assicurare, sin d'ora, l'osservanza della disciplina comunitaria in
materia. Al riguardo si rappresenta la necessita' di dare applicazione ai
contenuti della presente circolare per le gare ancora da indire inserendo, il
principio comunitario, nei relativi bandi da pubblicare."
Appare tuttavia problematica la disposizione di cui al comma 4
dello stesso articolo 14 del nuovo codice.
Quest'ultima generalizza (come spesso avviene nel medesimo
codice), anche a servizi e forniture "accessori" in contratti misti, il
principio di obbligatoria qualificazione stabilito, per i lavori accessori,
dalla l. 109/1994.
Tale principio può essere riassunto con le parole della
Determinazione n. 3 Aut. Vig. ll.pp. del 06/04/2005:
"Per appalto misto si intende quello in cui l'oggetto della
procedura di aggiudicazione e del successivo contratto è costituito da
prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a differenti
discipline pubblicistiche (lavori, servizi, forniture), sicché sorge il problema
dell'individuazione della disciplina applicabile a seconda della qualificabilità
dell'appalto stesso in termini di lavori, servizi o forniture.
"Nei contratti misti la normativa sui lavori pubblici trova
applicazione quando i lavori costituiscono l'oggetto principale dello stesso, a
prescindere dalla rilevanza economica.
<Tuttavia, n.d.r.> "Le disposizioni della legge 11
febbraio 1994 n. 109 e s.m. in materia di qualificazione si applicano ogni
qualvolta l'appalto misto comprende l'esecuzione di lavori, a prescindere
dal valore e dall'accessorietà degli stessi rispetto ai servizi o alle
forniture" (massima ufficiale).
Infatti, l' art. 8, comma 1 septies della L. 109/94, come
novellata dalla l. 166/2002, stabilisce, come noto, che nel caso di forniture e
servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per
cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi
dello stesso art. 8.
Per effetto di tale disposizione, quindi, i lavori "accessori"
inseriti in appalto misto devono comunque essere eseguiti da soggetti
qualificati ai sensi della legge "Merloni", fatta salva per il resto
l'applicazione della normativa relativa alla tipologia alla quale il contratto è
riconducibile in misura prevalente (forniture o servizi).
Ora, in primo luogo, come sopra accennato, il codice dei
contratti prevede che ciò valga non soltanto per i lavori accessori in appalto
di servizi o forniture, ma anche nell'ipotesi inversa di forniture o servizi
accessori negli altri tipi di appalti misti.
Il punto critico, al riguardo, è - peraltro - che la
disposizione, per come è formulata, individua il possesso dei requisiti
richiesti come presupposto per la partecipazione e non per l'esecuzione
dell'appalto.
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez.II
14/6/2004 n. 3721
CONTRATTI DELLA P.A. - APPALTI MISTI - DISCIPLINA APPLICABILE -
RILEVANZA DEI LAVORI INFERIORE AL 50% DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA - APPLICAZIONE
DISCIPLINA QUALIFICAZIONE LL.PP. - FATTISPECIE
Quando i lavori hanno rilevanza inferiore al 50%, le
disposizioni relative agli appalti di lavori pubblici si applicano limitatamente
alla qualificazione delle imprese chiamate ad eseguire i lavori stessi. Ciò
significa che in questi casi le attestazioni SOA per le categorie di opere
scorporabili indicate nel bando debbono essere possedute solo dalle imprese
esecutrici.
La giurisprudenza è chiara nel senso che in tali appalti misti
la SOA (o analoghi requisiti di qualificazione per forniture o servizi
accessori) deve essere posseduta dall'esecutore dei lavori e non è un requisito
di partecipazione alla gara.
Pertanto il concorrente non deve affatto possedere la SOA, ma
deve esclusivamente impegnarsi a far eseguire i lavori accessori a soggetto in
possesso della stessa.
La disposizione in commento del codice contratti, viceversa,
pare trasformare questo in requisito di partecipazione, con la conseguente
necessità (contraddittoria con molti altri aspetti della disciplina, a
cominciare dalla contestuale affermazione del principio dell' "avvalimento") di
formare ATI di concorrenti.
E' infatti scritto che "In ogni caso l'operatore economico
che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere
i requisiti di qualificazione e capacità previsti dal presente codice per
ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal
contratto".
Autore: Dott. Maurizio Greco - tratto da www.appaltiecontratti.it
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