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Art. 10 L.F. (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato
l'esercizio dell'impresa). L'imprenditore che, per qualunque
causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa può essere dichiarato fallito
entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è
manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Art. 11 L.F. (Fallimento dell'imprenditore
defunto). L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito
quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo
precedente. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purchè
l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. Con la
dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della
separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del Codice
civile.
Gli artt. 10 e 11 della legge fallimentare
consentono il fallimento dell'imprenditore cessato e di quello defunto a
condizione che l'insolvenza si sia manifestata entro l'anno dalla morte
(che implica, ovviamente, cessazione della qualità di imprenditore) o
dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa; la morte del soggetto che,
prima della sua morte, abbia cessato l'esercizio dell'impresa, non rileva
ai fini dell'individuazione del dies a quo, che continua ad essere quello
della cessazione dell'esercizio dell'impresa; se il fallimento è
dichiarato post mortem occorre separare il patrimonio del de cuius, che
deve essere acquisito al fallimento e destinato al soddisfacimento dei
creditori concorsuali, dal patrimonio dell'erede (cfr. ex multis Cass. 28
dicembre 1998, n. 12846, in Fall. 1999, 1012); ovviamente sul patrimonio
così separato concorrono i creditori del defunto imprenditore secondo le
regole proprie del concorso fallimentare e non con le norme civilistiche
relative ai creditori separatisti e questo spiega perché il terzo comma
dell’art. 11 stabilisce che con la dichiarazione di fallimento cessano di
diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori a
norma del codice civile. L’imprenditore defunto può essere dichiarato
fallito anche oltre l’anno dalla morte quando egli sia stato ammesso alla
procedura di concordato preventivo e poi debba essere dichiarato fallito a
norma dell’art. 181 legge fall. per mancanza delle condizioni di
ammissibilità del concordato (Cass. 21/11/2002 n. 16415 cit.); in questo
caso, infatti, rileva che la procedura concorsuale alternativa al
fallimento sia stata aperta nel termine di legge, mentre per la successiva
dichiarazione di fallimento per mancanza delle condizioni non è previsto
alcun termine; si ritiene che l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo possa essere chiesta anche dai suoi eredi (v. R. Massaro,
Osservazioni a Cass. 21/11/2002 n. 16415 in Fall. 2003, 1063).
Entrambe le norme fondano la loro ratio nella volontà del legislatore
di impedire che la cessazione dell'attività dell'impresa implichi
sottrazione del patrimonio alla liquidazione concorsuale. La
disposizione “consente" il fallimento dell'imprenditore cessato (può
essere dichiarato fallito) piuttosto che “vietarlo" (come avrebbe potuto
fare con una formula del tipo l'imprenditore che ha cessato ... “non può
essere" dichiarato fallito oltre l'anno ...) e pertanto si manifesta come
una deroga al principio (che sembra presupporre) della non fallibilità
dell'imprenditore cessato, piuttosto che come deroga al principio (non
accolto) della fallibilità per debiti di impresa a prescindere dalla
cessazione della stessa.
Il decorso dell’anno dalla cessazione
dell’esercizio dell’impresa costituisce un limite oggettivo alla
dichiarazione di fallimento e come tale non suscettibile né di
interruzioni né di sospensioni. Il principio della non fallibilità
dell'imprenditore che ha cessato l'attività di impresa ha generato tre
connesse problematiche: una ancora attuale (cosa si intenda per cessazione
dell’esercizio di impresa) e due (se la disposizione dell’art. 10 LF sia
applicabile anche alle società e ai soci illimitatamente responsabili)
ormai superate da: - una prima sentenza interpretativa di rigetto della
Corte Costituzionale (Corte Cost. 12 marzo 1999, n. 66 in Fall 1999, 489,
con nota di F.A. Genovese) con la quale la Corte, dichiarando
manifestamente infondata la questione relativa al diverso trattamento tra
soci per i quali sia cessato il vincolo sociale da oltre un anno e
imprenditore individuale che abbia cessato l'attività da oltre un anno, ha
ritenuto che il limite temporale di fallibilità, fissato per il solo
imprenditore, debba ritenersi esteso anche ai soci per analogia e in virtù
di un preteso principio generale diretto alla tutela della certezza delle
situazioni giuridiche (situazioni giuridiche che sembrerebbe volere
individuare in quelle riguardanti lo status del soggetto-socio
inadempiente e assoggettabile a fallimento e in quelle dei terzi che
entrino in contatto con tale soggetto) - una seconda sentenza, questa
volta additiva di accoglimento, con la quale la Corte Costituzionale
(Corte Cost. 21 luglio 2000, n. 319 in Fall. 2001, 13 con nota di F.A.
Genovese) ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art.
10 legge fallimentare nella parte in cui non prevede, per le società, la
decorrenza del termine annuale di fallibilità dalla cancellazione della
società dal Registro delle Imprese; b) l'illegittimità costituzionale
dell'art. 147 legge fallimentare nella parte in cui prevede la possibilità
di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili dopo il
decorso di un anno dal momento in cui abbiano perso, per qualsiasi motivo,
l'illimitata responsabilità. Queste decisioni hanno sconvolto un
quadro di riferimento giurisprudenziale ormai consolidato e hanno creato
nuove e numerose problematiche che verranno più avanti commentate. Con
riferimento all'individuazione del momento di cessazione dell'attività di
impresa, per l'imprenditore individuale, il problema è di facile soluzione
quando l'imprenditore si sia ritirato dal commercio senza compiere alcuna
attività di liquidazione (quando abbia, per così dire, chiuso la
saracinesca), ma si complica quando egli abbia deciso di porre termine
all'impresa, ma debba ancora liquidare l'azienda, pagando i debiti,
commercializzando le giacenze di magazzino, vendendo i beni strumentali;
la giurisprudenza, un po' tautologicamente e un po' tralaticiamente, ha
affermato che non viene meno l'esercizio dell'impresa quando vengano poste
in essere operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere
nell'esercizio di impresa, anche se connotate dalla finalità di disgregare
l'azienda nella prospettiva liquidatoria (cfr. ex plurimis Cass. 22 marzo
1984, n. 1918, in Fall. 1984, 1022 e Cass. 3 novembre 1989, ivi, 1990,
3984; Cass. 4 settembre 1998, n. 8781, ivi, 1999, 863; Cass. 14/6/2000 n.
8099 in Mass 2000; Cass. 28/3/2001 n. 4455 in Mass. 2001 per la
giurisprudenza di merito v., Trib. Velletri 14 luglio 1994, ivi, 1994,
1301; Trib. Torino 22 dicembre 1999, ivi, 2000, 454), o comunque tali da
rivelarsi come manifestazione di un'attività economica (Cass. 3 novembre
1989, n. 4599, ivi, 1990, 394). Il concetto di operazione commerciale
intrinsecamente identica a quella posta in essere nell'esercizio
dell'impresa, non è privo di una certa ambiguità (v. N. Salanitro in
Commentario Scialoja Branca, Zanichelli, 1974, sub artt. 10-11, partic.
pagg. 324 ss.), ma quanto meno consente di collegare la cessazione
dell'impresa al fatto oggettivo dell'arresto delle attività commerciali,
indipendentemente dalla circostanza che sia o meno iniziata o conclusa la
fase (solo eventuale per l'imprenditore individuale) della liquidazione.
Sulla base di tale criterio, sono stati ritenuti non incompatibili con
la cessazione dell'impresa gli atti “neutri" come, ad esempio, i pagamenti
(v. App. Bari 31 gennaio 1985, in Fall. 1985, 785) o gli atti che non
connotano l'attività di impresa, ma che sono espressione di un'attività
meramente liquidatoria, come ad esempio la vendita dei beni strumentali o
la vendita della stessa azienda, che, anzi, rappresenta un elemento dal
quale è possibile presumere la cessazione dell'attività (v. Trib. Torino
11 novembre 1992, in Giur. it. 1993, I, 2, 210); l'esercizio di attività
di finanziamento, mediante emissione di titoli cambiari, è stata ritenuta
attività economica imprenditoriale che prosegue fino alla scadenza dei
titoli (App. Bologna 30 settembre 1999, in Il fallimento 2000, 106); nel
caso specifico l’attività economica si concretizzava nella prestazione di
garanzie proprio mediante emissione di titoli cambiari e pertanto
l’attività, quanto a durata, coincideva con il termine di durata delle
garanzie prestate. Se l'imprenditore pone in essere attività
commerciali diverse da quelle caratteristiche della precedente impresa, ma
integranti esercizio di una diversa impresa, non cessa di essere
imprenditore e, come tale, assoggettabile, senza alcun limite temporale al
fallimento (cfr. N. Salanitro, op. cit., 328). L'inciso, contenuto
nell'art. 10 legge fallimentare “per qualunque causa" è stato, da taluni
(Trentini, Sequestro preventivo penale e decorrenza del termine dell'anno,
in Il fallimento 1995, 306), indicato come rivelatore dell'ininfluenza
dell'atteggiamento psicologico dell'imprenditore e della sua eventuale
intenzione di riprendere l'attività (cfr. App. Palermo 13 marzo 1956, in
Giur. sic. 1957, 583): l'attività di impresa può cessare anche senza o
contro la volontà dell'imprenditore e da questa premessa si fa derivare
che anche il sequestro dell'azienda può costituire il momento iniziale per
la decorrenza del termine annuale (Trib. Orvieto 30 maggio 1994, decr., in
Il fallimento 1995, 306). Il principio della rilevanza del dato
oggettivo della cessazione, indipendentemente dalla volontà
dell'imprenditore dovrebbe, secondo alcuni, essere temperato attraverso la
necessaria distinzione tra “cessazione dell'attività" e semplice
“sospensione", che si verifica quando l'organizzazione di impresa viene
mantenuta in vita nella prospettiva della ripresa dell'attività; la
giurisprudenza del Supremo Collegio ha, infatti, affermato che la
cessazione dell'attività rilevante per escludere la fallibilità deve
concretarsi in un ritiro dal commercio effettivo, completo e definitivo
(Cass. 21 gennaio 1971, n. 182, in Dir. fall. 1971, II, 652; Cass. 7 marzo
1978, n. 1113, ivi 1978, II, 416; in dottrina v. A. Chiozzi, in Il
Fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da L. Panzani, vol.
I, 67, Torino, 2000); da ultimo in giurisprudenza si è osservato che “il
completo e assoluto ritiro dell’imprenditore non può dirsi realizzato se
nella fase della liquidazione siano state compiute operazioni tali da
rivelarsi come manifestazione di un’attività economica, sia pure svolta
esclusivamente in funzione della disgregazione” (Cass. 13/12/2000 n. 15716
in Mass.2000). Quest'ultimo parametro (ritiro dal commercio effettivo,
completo e definitivo) presenta un'indubbia analogia con il criterio della
dissoluzione dell'organizzazione di impresa, per il quale la cessazione si
verificherebbe solo nel momento in cui l'impresa non può più essere
esercitata perché non esiste più la sua organizzazione (v. R. Provinciali
e G. Ragusa Maggiore, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1988,
83 ss.); la dissoluzione dell'organizzazione dell'impresa, peraltro,
presuppone la liquidazione dei beni aziendali che la giurisprudenza mostra
invece di volere superare proprio con il concetto di oggettiva cessazione
dell'attività. Occorre, comunque, domandarsi che senso avrebbe cessare
l'attività di impresa e contemporaneamente mantenere in vita
l'organizzazione imprenditoriale se non proprio quello di volere
riprendere l'attività, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la
cessazione dovrebbe essere valutata come semplice sospensione; in
conclusione, il criterio dell'oggettiva cessazione dell'attività appare
come uno strumento di decisione utile, ma incompleto se non affiancato, in
presenza di imprese dotate di impianti e di organizzazione, da elementi
(come ad esempio la cessione dell'azienda o l'inizio della liquidazione)
dai quali desumere l'irreversibilità della scelta di cessare l'attività.
L'imprenditore che cede l'azienda, se non ne acquista un'altra,
evidentemente cessa l'attività di impresa, ma è più problematico stabilire
se vi sia cessazione dell'attività da parte dell'imprenditore che abbia
semplicemente affittato l'azienda, senza esercitare alcuna altra attività
di impresa; in senso favorevole al decorso del termine dell'art. 10 legge
fallimentare, in tali ipotesi, si sono espressi: Trib. Velletri 14 luglio
1994, in Fall. 1994, 1301; Trib. Reggio Emilia 15 febbraio 1996, ivi,
1996, 1226; tuttavia, in dottrina (cfr. A. Chiozzi, op. cit., 68 ss.) si è
efficacemente osservato che il canone riscosso dall'imprenditore
affittante costituirebbe pur sempre un reddito di impresa, connesso
all'esercizio, in modo mediato, dell'impresa medesima, così che non
potrebbe dirsi realizzata la dismissione della stessa. La permanenza
dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo la giurisprudenza formatasi prima
delle recenti ordinanze della Corte Costituzionale (v. infra) non
precludeva all'imprenditore di dimostrare l'avvenuta cessazione
dell'attività di impresa (App. Caltanissetta 19 luglio 1983, in Dir. fall.
1984, II, 165; Trib. Udine, 2 giugno 1984, ivi, 1985, II, 216), ancorchè
detta iscrizione creasse un'apparenza di impresa in attività. Le
indicazioni interpretative provenienti dalla Corte Costituzionale sono
invece di segno diverso, nel senso, cioè, che anche per l’imprenditore
individuale come per l’imprenditore societario il termine annuale debba
decorrere dalla cancellazione del registro delle imprese salvo la prova
che malgrado l’iscrizione l’imprenditore abbia continuato ad esercitare
l’attività. Con specifico riferimento all’imprenditore individuale
vengono in rilievo le ordinanze Corte Cost. 7/11/2001 n. 361 (in Fall.
2002, 1042 con nota critica di S. Di Amato) e Corte Cost. 22/4/2002 n. 131
(in Fall. 2003, 17 con osservazioni adesive di U. De Crescienzo). La
Corte Costituzionale che ha pronunciato l’ordinanza n. 361 era stata
investita della questione di costituzionalità (del sistema ridisegnato
dalla stessa Corte) dal Tribunale di Monza con ordinanza 2/11/2000 (in
Fall. 2001,75) che poneva un quesito in termini assolutamente chiari: a
seguito degli interventi della Corte il termine di fallibilità per
l’imprenditore societario e per i soci che avessero perso la qualità di
soci illimitatamente responsabili, non decorreva dalla cessazione
dell’attività (per la società) o dalla perdita della predetta qualità (per
i soci), ma dalla data della pubblicazione della cancellazione o degli
eventi incidenti sull’illimitata responsabilità nel registro delle imprese
e quindi veniva a crearsi una disparità di trattamento tra imprenditori (a
seconda che fossero collettivi o individuali) e tra creditori a seconda
che fossero creditori di un imprenditore collettivo o individuale, posto
che l’inizio del termine di fallibilità per l’imprenditore collettivo (e
per il socio) non veniva a coincidere con la cessazione dell’attività, ma
veniva spostato in avanti, fino al momento dell’iscrizione della
cancellazione nel registro delle imprese (o dell’iscrizione dell’evento
che determinava la perdita dell’illimitata responsabilità), con maggior
tutela del ceto creditorio, concretamente posto in grado di conoscere,
grazie al registro delle imprese, l’evento a partire dal quale iniziava a
decorrere l’anno. La Corte Costituzionale in una parte della
motivazione si è dilungata in ovvie considerazioni sul fatto che i terzi
possono provare la non veridicità del fatto iscritto nel registro delle
imprese (cioè la cessazione dell’attività), assolutamente irrilevanti
rispetto al problema posto, che consisteva nello stabilire se
l’imprenditore individuale che avesse cessato l’attività senza iscrivere
l’evento nel registro, potesse egualmente giovarsi del termine annuale
decorrente dalla cessazione dell’attività; in altra parte della
motivazione la Corte si è limitata ad escludere l’esistenza di un “diritto
vivente” riguardante “l’asserita irrilevanza rispetto ai terzi, ai fini
dell’applicazione dell’art. 10 della legge fallimentare, della iscrizione
nel registro delle imprese della cessazione dell’impresa, cessazione
prevista come obbligatoria dall’art. 2196, terzo comma del codice civile,
per gli effetti di cui all’art. 2193 c.c.” Tuttavia, pur nella
“laconicità” della frase e per effetto del richiamo agli artt. 2196 e
2193, pare potersi desumere, implicitamente, un’interpretazione secondo la
quale, di fronte all’istanza di fallimento, l’imprenditore individuale non
potrebbe “opporre” la cessazione ultrannuale dell’attività se tale evento
egli non abbia previamente iscritto nel menzionato Registro; la
circostanza che l’imprenditore abbia trenta giorni per chiedere
l’iscrizione (art. 2196 c.c.) della cessazione, a parere di chi scrive, in
questa prospettiva, non dovrebbe assumere alcun rilievo
sull’individuazione del dies a quo che dovrebbe comunque iniziare a
decorrere solo dalla data dell’iscrizione. Con la seconda ordinanza
(22/4/2002 n. 131 cit.) la Corte Costituzionale ha richiamato la
precedente ordinanza, ma si è espressa in termini più chiari e decisi
osservando che “successivamente all’entrata in vigore della legge
29/12/1993 n. 580…istitutiva del registro delle imprese, va esclusa la
configurabilità di un diritto vivente sulla rilevanza, ai fini della
decorrenza del termine di cui all’art. 10 legge fallimentare, della
semplice cessazione di fatto dell’impresa individuale”. Non v’è
unanimità di consensi su questa interpretazione essendosi autorevolmente
sostenuto (S. Di Amato: Principio di effettività e di affidamento e
termini per la dichiarazione di fallimento dell’ex imprenditore ed ex
socio in Fall. 2002, 1043) che nel fallimento (dell’imprenditore) ciò che
assume rilievo è l’effettività dell’esercizio dell’impresa e non
l’elemento dell’affidamento dei creditori e, quindi, del possibile rilievo
da attribuire in generale alla pubblicità sul registro delle imprese,
conclusione alla quale l’autore giunge sul rilievo che il creditore non
avrebbe un diritto al fallimento del suo debitore e di conseguenza
potrebbe fare affidamento solo sulla responsabilità patrimoniale del
medesimo, ma non dovrebbe potere fare affidamento sulla sua fallibilità in
quanto l’assoggettamento di un imprenditore ad una procedura concorsuale
dipenderebbe da valutazioni di ordine pubblico economico, connesse,
secondo il predetto autore, all’effettività dell’esercizio dell’impresa;
questa conclusione troverebbe fondamento normativo nello stesso art. 10 LF
nella parte in cui prevede che siano “soggetti alle disposizioni sul
fallimento …gli imprenditori che esercitano una attività commerciale” e
nella parte in cui consente il fallimento dell’imprenditore che ha cessato
l’attività a condizione che non sia decorso un anno dalla cessazione.
L’orientamento della Corte Costituzionale, ove fosse condiviso dalla
giurisprudenza (in tal senso si è già espresso Trib. Torino 25/7/2002 in
Fall 2003, 326; Trib. Trani, 14/7/2003 in Fall. 2004, 221), consentirebbe,
da un lato, la valorizzazione dell’obbligo sancito dalla legge di
iscrizione dell’evento cessazione nel registro delle imprese (iscrizione
destinata, appunto, ai terzi) e dall’altro, l’applicazione di una regola
uniforme per tutti i soggetti fallibili: imprenditori individuali, società
e soci. Ove si scegliesse di applicare il suddetto criterio verrebbe
inoltre superato il problema di distinguere la cessazione dell’attività
dalla semplice sospensione, distinzione che implica una difficile indagine
sul soggettivo intendimento dell’imprenditore e sarebbero eliminate quelle
incertezze interpretative, di cui si è già fatto cenno, sulla rilevanza
del sequestro dell’azienda o dell’affitto dell’azienda ai fini della
configurabilità della cessazione: qualsiasi situazione di arresto
dell’attività, per qualunque ragione, verrebbe equiparata ad una semplice
sospensione, irrilevante ai fini della decorrenza del termine annuale,
finché l’imprenditore non manifesti l’irrevocabilità della sua scelta di
cessare l’attività attraverso l’atto formale della iscrizione della
cessazione nel registro delle imprese. L’imprenditore individuale e
l’imprenditore societario devono, in ogni caso, essere equiparati anche
nel momento successivo alla cancellazione, quando si introduca la
contestazione relativa ad una prosecuzione dell’attività malgrado la
formale cancellazione: per entrambe le tipologie di imprenditori si deve
applicare il criterio delle operazioni intrinsecamente identiche a quelle
poste in essere nell'esercizio di impresa, elaborato dalla giurisprudenza
e già commentato in precedenza: ove l’imprenditore individuale o
societario continui ad operare (la società con la stessa ragione sociale,
dovendosi distinguere il caso di creazione di nuova società) o, avendo
intenzione di completare una liquidazione dopo la formale cancellazione,
ponga in essere operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in
essere nell’esercizio di impresa, l’impresa non potrà essere considerata
cessata e il giudice del registro dovrà disporre ai sensi dell’art. 2191
la cancellazione dell’iscrizione della cancellazione, in quanto avvenuta
senza che sussistessero le condizioni richieste dalla legge
(sull’ammissibilità della cancellazione dell’iscrizione di cancellazione
v. anche Porzio, L'estinzione delle società per azioni, Napoli, 1959, 235
ss.). Sotto questo aspetto, sembra perdere rilevanza anche la
distinzione tra imprenditore individuale e imprenditore societario fondata
sull’obbligatorietà del procedimento di liquidazione per l’imprenditore
societario e non per l’imprenditore individuale; ove l’imprenditore
societario riuscisse a iscrivere la cancellazione dal registro delle
imprese anche in mancanza di completamento della fase di liquidazione, ma
in presenza di effettiva cessazione di attività, decorrerebbe egualmente
il termine annuale, salvo la rilevanza che potrebbe assumere un successivo
provvedimento del giudice del registro di cancellazione dell’iscrizione
della cancellazione dal Registro delle imprese in mancanza delle
condizioni di legge (ad esempio in mancanza dell’approvazione del bilancio
finale di liquidazione o di altre formalità essenziali); è al riguardo
significativa la modifica introdotta dalla riforma del diritto societario
in merito alla cancellazione delle società dopo il completamento della
liquidazione: il nuovo articolo 2495 che sostituisce il vecchio articolo
2456 non si limita a stabilire che i creditori non soddisfatti possono far
valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma introduce l’inciso “ferma
restando l’estinzione della società” con ciò chiarendo che l’omessa
definizione dei rapporti passivi (e analogicamente di quelli attivi) non
impedisce l’estinzione dell’ente e non può giustificare una cancellazione
della iscrizione di cancellazione. Affrontando sotto diverso angolo
visuale il problema della sufficienza o insufficienza della formale
cancellazione per l’inizio del decorso del termine, il Tribunale di Roma
(Trib. Roma 17/7/2002 in Fall 2003, 684) ha ritenuto che il termine
comincia a decorrere dalla cancellazione… solo se questa è stata eseguita
all’atto del completamento dell’attività di liquidazione che, pur non
determinando l’estinzione di tutti i rapporti obbligatori, abbia comunque
destinato al soddisfacimento dei creditori i residui beni sociali; in
difetto la società resta assoggettabile a fallimento pur decorso l’anno
dalla cancellazione. Le prime indicazioni provenienti dal S.C., dopo
la pronuncia della Corte Cost., seppure non affrontino espressamente
l’argomento, sembrano orientate a dare rilevanza al dato fattuale della
cessazione dell’attività piuttosto che al dato formale della cancellazione
(v. Cass. 13/12/2000 n. 15716 in Mass. 2000, che a fronte di una
cessazione dichiarata il 30/6/1994 e di un fallimento dichiarato il
29/6/2000, invece di prendere semplicemente atto della dichiarazione
infrannuale rispetto alla formale cancellazione, valuta due atti di
cessione di beni aziendali, compiuti il 30/6/2004 come significativi di
una perdurante attività a quella data). Se si segue il l’orientamento
per il quale l’imprenditore individuale anche se formalmente non
cancellato, non può fallire decorso un anno dalla concreta cessazione
dell’attività il Tribunale, nell'istruttoria prefallimentare (che
necessita di uno svolgimento il più sollecito possibile) non sarà comunque
tenuto a svolgere particolari accertamenti sulla permanenza dell'attività
di impresa, in mancanza di indizi che ne facciano supporre la cessazione;
sarà, semmai, il fallendo a dovere allegare i fatti (concreti) sui quali
dovrà essere svolta istruttoria al fine dell'accertamento della
cessazione, malgrado le contrarie apparenze; per contro, ove un'apparenza
documentale (ad esempio dichiarazioni fiscali e denunce alla C.C.I.A.A.)
faccia presumere la cessazione ad una data che non consentirebbe il
fallimento, sarà la parte che ha interesse alla dichiarazione di
fallimento a dovere indicare gli elementi sui quali indagare per
contestare la cessazione a tale data, a meno che il Tribunale non decida
di svolgere indagini di ufficio, che sarebbero giustificate solo qualora
vi fosse ragione di dubitare della corrispondenza delle risultanze
documentali alla situazione reale. Il Tribunale deciderà sulla base
degli elementi presuntivi acquisiti, come la denuncia alla C.C.I.A.A., le
denunce fiscali e contributive, la cessione della licenza di esercizio,
l'eventuale pignoramento dei beni aziendali in mancanza di loro
sostituzione (per la valorizzazione di tale circostanza come presunzione
di cessazione v.Trib. Roma 2 aprile 1982, in Dir. fall. 1982, II, 1152), o
altro ancora. E’ bene ricordare che in questa materia il Tribunale
dispone di ampi poteri officiosi (Cass. n. 2520/1957, ivi, 1957, II, 507;
Cass. n. 3488/1969, in Giust. civ. Mass. 1969; Cass. n. 3104/1974, ivi,
1974; Cass. n. 3398/1985, ivi, 1985), che dovranno essere esercitati in
relazione alle necessità del caso concreto; la dichiarazione di fallimento
eventualmente fondata su risultanze documentali difformi dalla situazione
reale dovrà formare oggetto di giudizio di opposizione fallimento e la
sentenza che accoglierà l’opposizione non potrà recare condanna alle spese
per il creditore istante che abbia in buona fede agito confidando nelle
risultanze della visura camerale. Problema diverso è quello relativo
all’imprenditore individuale che non si cancella, ma che, pur continuando
l’attività, perda i requisiti dimensionali per l’assoggettabilità a
fallimento divenendo piccolo imprenditore; poiché egli continua la stessa
impresa, semplicemente con organizzazione più ridotta e poiché il termine
dell’art. 10 fa riferimento ad una cessazione di attività che nel caso
specifico non si è verificata, non sembra condivisibile l’orientamento
espresso dal Tribunale di Milano (Trib. Milano 23/6/2003 in Fall. 2003,
1345) per il quale si dovrebbe applicare il termine annuale dal momento
della perdita dei predetti requisiti dimensionali e l’alternativa potrebbe
essere solo di attribuire rilevanza alla dimensione dell’impresa nel
momento della dichiarazione di fallimento oppure considerare la dimensione
dell’impresa nel momento in cui momento si è determinato lo stato di
insolvenza; se il giudice si limitasse a fotografare la situazione
dell’impresa al momento della decisione trascurerebbe un dato essenziale,
ossia che l’impresa, in quanto attività, si caratterizza per il suo
evolversi nel tempo; così facendo rischierebbe di confondere con
un’impresa piccola un’impresa che, invece, proprio perché in crisi è stata
costretta a ridimensionarsi, magari anche licenziando la manodopera.
In mancanza di precise regole di riferimento molto sarà lasciato alla
ragionevole valutazione dei giudici fallimentari che potrebbero esser
indotti a valutazioni fondate sulla sostanziale inutilità dell’apertura di
una esecuzione collettiva su un patrimonio inesistente, ma vorrei
sottolineare due aspetti: a) il fallimento consente attività
recuperatorie, attraverso azioni revocatorie o di inefficacia che
potrebbero ricostituire un patrimonio disperso ed inoltre consente la
repressione penale dei fatti di bancarotta; b) il fallimento è la
procedura liquidatoria che l’ordinamento appresta di fronte all’insolvenza
di un imprenditore non piccolo. Tanto premesso, un criterio
ragionevole potrebbe essere quello di partire proprio dall’analisi
dell’insolvenza nel suo formarsi, analisi che si raccorda con un criterio
valutativo fondato sulle ripercussioni del dissesto nell’economia
generale: se l’imprenditore ridimensionatosi al punto di diventare piccolo
imprenditore, era riuscito a sanare l’insolvenza provocata al tempo della
sua attività di imprenditore non piccolo e viene chiamato a rispondere di
debiti formatisi quando ormai per effetto del ridimensionamento svolgeva
la sua piccola attività, potrà essere considerato piccolo imprenditore non
fallibile, ma altrimenti dovrà essere assoggettato a fallimento.
Pertanto nella valutazione sulla esclusione dal fallimento per limiti
dimensionali sembra preferibile considerare la dimensione dell’impresa in
collegamento temporale con il formarsi dell’insolvenza. In
conclusione, il principio di effettività (sia pure con il temperamento,
suggerito dalla Corte Costituzionale, dell’irrilevanza della cessazione in
mancanza di iscrizione di cancellazione) che connota l’assunzione della
qualità di imprenditore individuale, connota anche la perdita di tale
qualità, nel senso che l’imprenditore individuale cessa di essere tale
quando termina definitivamente di compiere attività di impresa, tali
essendo considerate, come detto, anche quelle compiute nella fase della
liquidazione quando siano intrinsecamente identiche a quelle poste in
essere nell’esercizio dell’impresa; al riguardo, oltre all’esempio della
vendita delle giacenze di magazzino (attività che è funzionale non
all’esercizio dell’impresa, ma alla sua liquidazione e tuttavia
costituisce manifestazione di attività economica), può essere fatto
l’esempio (tratto da L. Guglielmucci, Lezioni di diritto fallimentare
Giappichelli 2000, p. 27, che richiama una fattispecie decisa da Cass.
26/2/1980 n. 1328) dell’impresa edile che costruisce un immobile per
rivendere gli appartamenti: terminata la costruzione licenzierà la
manodopera, chiuderà il cantiere, venderà le attrezzature e tuttavia
l’attività di impresa non potrà ritenersi cessata finché non siano
ultimate le vendite dei singoli appartamenti alle quali era finalizzata
tutta l’impresa. Le due ulteriori questioni relative all'applicabilità
di un limite temporale per la dichiarazione del fallimento delle società e
dei soci illimitatamente responsabili, fino alle già citate sentenze della
Corte costituzionale 12 marzo 1999, n. 66 e 21 luglio 2000, n. 319),
venivano tradizionalmente tenute distinte tra loro in quanto la risposta
al problema, nel caso di imprenditore societario, veniva ricercata
nell'art. 10 legge fallimentare e, nel caso del socio, nell'art. 147 della
stessa legge. Per le società, a seconda delle varie teorie, si
riteneva applicabile l'art. 10 legge fallimentare con decorrenza del
termine dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, o dalla
cancellazione del registro delle imprese o dall'effettiva cessazione
dell'attività sociale, ma la giurisprudenza del Supremo Collegio,
collegando la cessazione dell'attività all'esaurimento di tutte le
pendenze attive, passive e processuali (v. ex plurimis Cass. 9 marzo 1996,
n. 1876, in Fall. 1996, 764) e ritenendo esistente la società fino a che
non venisse estinto anche l'ultimo debito e malgrado la formale
cancellazione dal registro delle imprese (Cass. 11 luglio 1966, n. 1180,
in Giur. it. 1967, 11, 76) mostrava di considerare, quanto meno di fatto,
inapplicabile la citata disposizione alle società (v. amplius C. Proto,
L'inapplicabilità dell'art. 10 l.f. all'imprenditore collettivo, in Fall.
1997, 742; M. Ferro, Connotazioni garantistiche dell'iniziativa
fallimentare: limiti temporali riguardo al mutamento della partecipazione
alla società , ivi, 2000, 669, v. partic. p. 671). Tale orientamento
veniva criticato dalla maggior parte della dottrina (v., per riferimenti
G. Valcavi, Sull'esigenza di un'integrazione legislativa dell'art. 10
l.f., in Dir. fall. 1999, 739) che riteneva ingiustificata la disparità di
trattamento rispetto all'imprenditore individuale. Mi sembra, tuttavia,
degno di considerazione il fatto che le società in genere e quelle di
capitali in particolare, sono considerate, dal nostro legislatore, come
enti che normalmente hanno un rilievo, nel mondo economico, decisamente
maggiore rispetto all'imprenditore individuale e che per tale motivo sono
assoggettati, obbligatoriamente, alla fase della liquidazione. Tale fase
della vita della società, non prevista per l'imprenditore individuale, è
caratterizzata da momenti di più intensa tutela per il ceto creditorio,
posto che i creditori, per il soddisfacimento dei loro crediti, potranno
fare affidamento solo sul ricavato della liquidazione e non sulle
prospettive di sviluppo della società; privare, proprio in tale fase, il
ceto creditorio della tutela fallimentare (come accadrebbe facendo
decorrere il termine dalla cessazione dell'attività di impresa senza
considerare la fase della liquidazione) non è certo coerente con
l'evidenziata esigenza di tutela. Per i soci illimitatamente
responsabili, la risposta al problema veniva, invece, ricercata nell'art.
147 legge fallimentare, che non poneva alcun limite temporale al
fallimento del socio illimitatamente responsabile che per qualsiasi
ragione avesse cessato di essere tale; un limite alla sua fallibilità
veniva ravvisato, da una parte della giurisprudenza, soltanto nella
necessità che si fosse già manifestato lo stato di insolvenza al momento
in cui veniva meno il vincolo sociale (Cass. 22 maggio 1990, n. 4626, in
Fall. 1991, 425) o che in tale momento fossero già venute ad esistenza le
obbligazioni determinative dello stato di insolvenza (Cass. 6 novembre
1985, n. 5394, in Foro it. 1986, I, 1961; formula non felice e di non
facile comprensione, posto che nell'ambito delle generalizzata insolvenza
diventa difficile stabilire se un'obbligazione piuttosto che un'altra
abbia determinato l'insolvenza), mentre altra parte della giurisprudenza
escludeva qualsiasi rilevanza all'accertamento dell'insolvenza nel momento
della cessazione del vincolo sociale (v. Cass. 17 ottobre 1989, n. 6087,
in Fall. 1989, 572 e, con motivazione approfondita con numerosi richiami
di giurisprudenza, Trib. Monza 30 ottobre 1986, ivi,1997, 531). In
questo contesto interpretativo perdeva interesse (almeno in parte) anche
il profilo dell’omessa pubblicizzazione dell’evento che determina il venir
meno del vincolo sociale, omissione che, ai sensi dell'art. 2290 codice
civile, determina il permanere dell'illimitata responsabilità del socio
uscente; infatti il recesso, ancorché fosse stato portato a conoscenza dei
terzi il recesso, non veniva esclusa l'illimitata responsabilità per le
obbligazioni ad esso precedenti e, conseguentemente, la permanente
fallibilità pur in assenza di responsabilità, da parte del socio uscente,
per le nuove obbligazioni contratte dalla società dopo il recesso
pubblicizzato. L'articolato sistema, che differenziava, quanto ai
termini di fallibilità, soci, società e imprenditori individuali veniva
giudicato conforme a Costituzione dalla stessa Corte costituzionale,
dapprima con ordinanza 26 luglio 1988, n. 919 (ivi, 1988, 1061), con
riferimento al diverso trattamento, ritenuto ragionevole, tra imprenditore
individuale e socio e, successivamente, con ordinanza 20 maggio 1998, n.
180 (ivi, 1998, 1107, con nota di F.A. Genovese), con riferimento al
diverso trattamento tra imprenditore individuale e società, ritenuto non
in contrasto con il principio di eguaglianza “quando produce, come nella
specie, maggior tutela di alcuni senza pregiudizio per altri". Il
sistema sopra delineato, come detto, è stato completamente stravolto con
le già citate sentenze n. 66/99 e 319/2000 della Corte Costituzionale.
La seconda decisione si era resa necessaria per una serie di motivi:
a) la non vincolatività della prima pronuncia (trattandosi, come detto
di sentenza di rigetto), la reazione di molti giudici di merito, le
incertezze che permanevano sull'individuazione del termine da applicare
analogicamente (v. Trib. Padova 10 maggio 1999, in Foro it. 1999, I, 2381)
e sulla soluzione da dare a situazioni nelle quali permaneva il vincolo
sociale, ma veniva meno l'illimitata responsabilità (v. amplius, sullo
stato della giurisprudenza immediatamente dopo la predetta sentenza: G.
Limitone, Il fallimento di società di persone oltre il termine annuale, in
Fall. 2000, 567); b) l'incongruenza della situazione creata con la
prima decisione: lo scioglimento del vincolo sociale rispetto ad un solo
socio ne impediva il fallimento dopo il decorso dell'anno, ma se tutti i
soci, senza recedere singolarmente, avessero deciso di sciogliere la
società e avessero provveduto alla relativa cancellazione, avrebbero
continuato ad essere esposti al fallimento senza limiti di tempo,
ritenendosi non estinta la società fino all'esaurimento effettivo di tutte
le pendenze e, quindi, permanente il vincolo sociale, con conseguente
fallibilità in estensione ex art. 147 legge fallimentare. Per effetto
di tali decisioni attualmente: alle società viene applicato lo stesso
termine di fallibilità previsto per l’imprenditore individuale, ma
decorrente non dalla cessazione dell’attività bensì dalla cancellazione
dal registro delle imprese (v. Trib. Milano 16/10/2003 in Fall. 2004, 451;
v. anche Cass. 19/11/2003 n. 17544 in Fall 2004, 573 che però richiama la
regola introdotta dalla Corte Costituzionale contrapponendola alla
liquidazione di tutti i rapporti, non più necessaria); la conclusione è in
linea con quell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale sopra
riportato per il quale le società commerciali sono imprenditori
commerciali e quindi fallibili sin dal momento della loro costituzione e
fino alla loro estinzione; solo dalla loro formale estinzione, attraverso
la cancellazione, può, dunque, iniziare a decorrere il termine di
fallibilità e non dalla mera cessazione dell’attività, interpretabile come
mera sospensione, visto che in ogni momento, anche ad avanzata
liquidazione, la società può revocare lo stato di liquidazione (art. 2487
ter nel testo riformato).
Poiché solo dalla cancellazione consegue
l’estinzione della società (ex nunc: v. A. Dimundo in La riforma del
diritto societario a cura di G. Lo Cascio - artt. 2484-2496 vol. 9 Giuffrè
2003), il termine annuale decorre solo dall’annotazione della
cancellazione nel registro delle imprese senza che possa assumere alcun
rilievo l’eventuale ritardo imputabile all’Ufficio al quale è stata
rivolta la domanda di iscrizione (per l’irrilevanza del ritardo
dell’Ufficio: v. Trib. Milano 12/3/2004 in Fall 2004, 941); la conclusione
è ulteriormente avvalorata, ove si ritenga che l’iscrizione della
cancellazione sia diretta a tutelare l’affidamento dei terzi nella
fallibilità dell’imprenditore, dalla considerazione che il collegamento
tra formale cancellazione e l’inizio della decorrenza del termine di
fallibilità non è destinato a sanzionare il comportamento
dell’imprenditore che per negligenza ometta di chiedere l’iscrizione della
cancellazione, ma, appunto a rendere conoscibile ai terzi l’avvenuta
estinzione dell’imprenditore collettivo con il conseguente inizio della
decorrenza del termine. Ha, invece, ritenuto che per le società il
termine annuale dovrebbe decorrere dalla cessazione dell’attività o dallo
scioglimento a prescindere dalla cancellazione, ma con riferimento ad una
società non iscritta, la Corte di Appello di Milano con sentenza 26/1/2001
(in Giur. Comm. 2002, II, 334 con nota adesiva di O. de Nicola) decisione
che, tuttavia, svalorizza il dato letterale del dispositivo della sentenza
n. 319/2000 della Corte Costituzionale (nel suo specifico riferimento alla
cancellazione come inizio della decorrenza del termine di fallibilità) per
valorizzare una parte della motivazione nella quale si fa effettivamente,
cenno alla cessazione dell’attività e allo scioglimento della società ma
solo a meri fini descrittivi e per ricordare che la giurisprudenza
consolidata non tiene conto di questi elementi; il Giudice di Appello, con
questo particolare ragionamento (al quale aggiunge la considerazione che
altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento con le società non
iscritte che conseguentemente non possono neppure essere cancellata) trae
la conclusione che il richiamo della Corte Costituzionale, alla formale
cancellazione costituisca l’indicazione di uno strumento utile ma non
esclusivo per accertare la cessazione dell’attività o lo scioglimento
della società.
Ai soci illimitatamente responsabili, viene esteso
il termine di fallibilità annuale previsto per i soli imprenditori
individuali, con decorrenza dal momento della perdita, per qualsivoglia
ragione, della illimitata responsabilità, ma a condizione che di tale
evento sia data pubblicità con l’iscrizione nel registro delle imprese
(cfr. da ultimo Cass. 5/10/1999 n. 11045 in Fall. 2000, 646, anteriore
rispetto alla sentenza n. 319/200 della Corte Cost., ma che afferma un
principio non incompatibile con la decisione del giudice delle leggi; v.
inoltre il convincente commento di A. Patti Recesso del socio
illimitatamente responsabile e fallimento ivi, 648; v. anche Trib. Trani
14/7/1999 in Foro It. 2000, 1626 e con riferimento alla giurisprudenza
successiva alle decisioni della Corte Cost.: ; Trib. Roma 18/12/2000 in Fa
2001, 838;Trib. Padova 22/5/2001 in Fall 2001, 1186; Trib. S. Maria Capua
Vetere 18/1/2002, in Fall. 2002, 1141; App. Bologna 13/6/2000 in Fall 2001
837 e s.); in caso di mancata pubblicità , ai sensi dell’art. 2290 c.c.
(“lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa
ignorato”), per le società non iscritte e dell’art. 2300 per le società
iscritte (le modificazioni dell’atto costitutivo finché non sono iscritte
non sono opponibili ai terzi a meno che non si provi che questi ne erano a
conoscenza) il socio uscente (ossia non solo il socio receduto o escluso,
ma anche il socio che abbia ceduto la propria quota, quando la cessione
divenga efficace per la società) continua ad essere socio illimitatamente
responsabile per i terzi ignari e come tale assoggettabile a fallimento,
come, d'altra parte, espressamente previsto, per l’estensione degli
effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza ai soci
illimitatamente responsabili receduti o esclusi, dall'art. 23 D.Lgs. n.
270/1999 sulla nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria; in
estrema sintesi, non è sufficiente l’uscita del socio dalla società, ma è
necessaria anche la perdita dell’illimitata responsabilità per le
obbligazioni successive al venir meno del vincolo sociale, evento che si
realizza per le società regolari, con l’iscrizione dell’evento risolutore
del vincolo nel registro delle società mediante la conseguente modifica
dell’atto costitutivo (art. 2300). In dottrina, peraltro, non v’è
unanimità di consensi circa la fallibilità del socio fuoriuscito in
relazione alla responsabilità (ex artt. 2290 e 2300) per le obbligazioni
contratte dopo lo scioglimento del vincolo sociale; la tesi contraria è
sostanzialmente fondata sull’argomento per il quale la responsabilità non
discende dalla condizione di socio e non concerne tutti i creditori, ma
discende dalla necessità di tutelare (e concerne) solo quei creditori che
abbiano fatto incolpevole affidamento sull’apparente qualità di socio (v.
da ultimo O. De Nicola Il fallimento della società irregolare e del socio
illimitatamente responsabile alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale 21/7/2000 n. 319 in Giur. Comm. 2002, II, 340 e, ivi,
partic. pp.354 e ss. richiami di dottrina e giurisprudenza), tesi che, da
un lato non considera tutta l’elaborazione giurisprudenziale che ha
condotto ad affermare la fallibilità della società apparente e dall’altro,
sotto il profilo della responsabilità, non considera che al momento della
dichiarazione di fallimento occorre presumere, per la valenza probatoria
delle iscrizioni nel registro delle imprese, che detta responsabilità
riguardi tutti i creditori e non soltanto alcuni, mentre l’esonero da
responsabilità nei confronti di eventuali creditori che fossero a
conoscenza della modifica dell’atto costitutivo, costituisce evento del
tutto ipotetico e che il curatore, sostituendosi al socio fallito,
dovrebbe concretamente provare al fine di potere escludere il loro
concorso sul patrimonio personale dell’ex socio; in giurisprudenza sembra
collegare l’inizio della decorrenza del termine con la perdita
dell’illimitata responsabilità a prescindere dalla iscrizione nel registro
delle imprese: Trib. Pistoia 24/5/2001 in Fall. 2001, 1287. Comunque,
a prescindere dall’illimitata responsabilità per le obbligazioni assunte
dalla società dopo la non pubblicizzata fuoriuscita del socio e anche
ritenendo questa responsabilità non rilevante ai fini della fallibilità,
la mancata iscrizione dell’evento che ha determinato la perdita
dell’illimitata responsabilità determina comunque l’inopponibilità ai
terzi dell’evento medesimo e come tale giustifica l’affidamento di questi
nella perdurante fallibilità dell’ex socio ed impedisce l’inizio della
decorrenza del termine di fallibilità; in sintesi, affermare che il socio
uscente non può fallire per le obbligazioni sociali successive alla sua
fuoriuscita dalla società (ancorché ne debba rispondere per la mancata
iscrizione nel registro delle società) non significa far decorrere il
termine annuale di fallibilità dall’evento che determina il venir meno
dell’illimitata responsabilità piuttosto che dall’iscrizione di tale
evento nel registro delle imprese. La Corte costituzionale con la
sentenza n. 319/2000, collegando l'inizio del termine annuale di
fallibilità non più al venir meno del vincolo sociale, come affermato con
la sentenza n. 66/1999, ma al momento in cui i soci abbiano perso, per
qualsiasi causa, la responsabilità illimitata, ha inteso ricomprendere
anche il caso della trasformazione (o di incorporazione con mutamento del
regime di responsabilità per alcuni o tutti i soci) che aveva sollevato
perplessità nei giudici di merito perché con la trasformazione di una
società personale in una società di capitali, viene meno l'illimitata
responsabilità dei soci per le obbligazioni successive alla
trasformazione, ma permane il vincolo sociale e l'illimitata
responsabilità per le obbligazioni anteriori se non vi è stata liberazione
da parte dei creditori. Poiché, nelle ordinanze di rimessione, la
questione era stata evidentemente sollevata con riferimento a soci che non
erano liberati dai creditori sociali per le precedenti obbligazioni
(altrimenti, in mancanza di obbligazioni delle quali dovessero rispondere,
non avrebbe potuto essere dichiarato il loro personale fallimento), deve
ritenersi che la Corte abbia voluto individuare il momento iniziale per la
decorrenza del termine annuale in quello in cui cessa l'illimitata
responsabilità per le obbligazioni che la società andrà ad assumere, senza
che possa avere rilievo il permanere dell'illimitata responsabilità per le
obbligazioni già assunte, come ad esempio nel caso di trasformazione di
società di persone in società di capitali senza liberazione dei soci della
precedente forma societaria. Tanto premesso, desta perplessità una
recente decisione della Cassazione (Cass. 13/3/2003 n. 3733 in Fall. 2004,
489.) per la quale il socio accomandante di una s.a.s. incorporante una
s.n.c. nella quale egli era illimitatamente responsabile, fallisce in
estensione senza limiti temporali in quanto permanga la sua illimitata
responsabilità per le obbligazioni preesistenti della estinta s.n.c.,
decisione in radicale contrasto con il regime di fallibilità del socio
delineato dalle pronunce della Corte Costituzionale; è invece coerente con
le indicazioni della Corte Costituzionale la sentenza della Corte di
Appello di Bologna (App. Bologna 11/2/2003 in Fall. 2003, 1309) che ha
deciso per la non fallibilità del socio che ha perso da oltre un anno
l’illimitata responsabilità nell’analogo caso del socio non liberato di
società di persone trasformata in società di capitali. Queste
decisioni della Corte Costituzionale hanno aperto una serie consistente di
problematiche relative: a) alla rilevanza della perdita
dell’illimitata responsabilità per i soci di società non iscritte ai
quali, non si può applicare, di fatto, il disposto dell’art. 2290 in
quanto, mancando l’iscrizione della società nel registro delle imprese non
può neppure essere iscritto l’evento che determina l’uscita del socio
dalla società; tale evento potrebbe, in ipotesi, essere portato a
conoscenza con altri mezzi idonei, così dandosi egualmente attuazione allo
specifico onere stabilito dalla norma; in questo caso il termine di
fallibilità, ove ritenuto applicabile anche a questi soci, dovrebbe
iniziare a decorrere dall’evento (con onere probatorio a carico del
soggetto che assume di non essere più socio) che determina lo scioglimento
del rapporto o la perdita dell’illimitata responsabilità (Cass. 6/10/2000
n. 13322 in Fall. 2001, 73) o, secondo altra interpretazione, dagli
ulteriori eventi che abbiano consentito ai terzi di percepire lo
scioglimento del vincolo sociale, sostitutivi del regime pubblicitario, a
condizione che non venga successivamente creata una perdurante o nuova
apparenza di appartenenza alla società; in caso di società irregolare
palese, i terzi e in particolare i creditori ripongono affidamento
sull'illimitata responsabilità del socio palese così che se lo
scioglimento non è portato a conoscenza degli stessi con mezzi idonei, non
è opponibile (ex art. 2290) e il socio uscente conserva l'illimitata
responsabilità per le obbligazioni, anche successive, con conseguente
permanente assoggettabilità a fallimento (v. M. Ferro Connotazioni
garantistiche dell'iniziativa fallimentare cit., 674 e nota 35 con
richiami giurisprudenziali ivi). Questa particolare problematica non è
stata considerata nella prima decisione del Supremo Collegio (Cass. 6
dicembre 2000, n. 13322 cit.) che, dopo la sentenza n. 66/1999 della Corte
cost., si è occupata della questione della fallibilità del socio di
società di fatto receduto da oltre un anno, con la quale si è esclusa la
fallibilità del socio senza che venisse affrontato l’ulteriore problema
della comunicazione ai terzi dello scioglimento del vincolo sociale.
Occorre ancora ricordare che al socio occulto non può essere applicato
l’art. 2290 e il connesso onere di portare a conoscenza il suo recesso
proprio perché i terzi, non conoscendo il rapporto sociale, neppure
possono fare affidamento sulla partecipazione del socio occulto e di
conseguenza non può permanere illimitata responsabilità per le
obbligazioni successive allo scioglimento del vincolo, ma solo illimitata
responsabilità per quelle anteriori; siccome, tuttavia, per effetto della
pronuncia della Corte Costituzionale questa responsabilità anteriore allo
scioglimento del vincolo sociale consente la dichiarazione del fallimento
del socio solo nei limiti dell’anno dallo scioglimento, questo socio, dopo
il decorso dell’anno, non potrebbe più essere dichiarato fallito a meno di
non ritenere che il sistema delineato dal Giudice Costituzionale sia
applicabile solo alle società regolarmente iscritte e ai soci di queste e
non anche alle società (e ai soci) delle società irregolari e occulte.
Recentemente, la Corte Costituzionale (Corte Cost. ord. n. 321
dell’1/7/2002; Corte Cost. ord. n. 36 del 4/2/2003) ha espresso il diverso
orientamento per il quale ragionevolmente e senza lesione del principio di
eguaglianza l’ordinamento riserverebbe un diverso trattamento alle società
non iscritte e ai soci di queste, assoggettando tali società e i loro soci
a fallimento senza limiti di tempo e senza che possa rilevare la
cessazione dell’attività o dell’appartenenza alla compagine sociale.
b) all’individuazione di un termine di fallibilità per le società non
iscritte le quali, proprio perché non iscritte, non potrebbero neppure
cancellarsi realizzando così quella vicenda estintiva prevista dal nuovo
articolo 2495; per queste società nulla sembrerebbe mutato rispetto al
previgente sistema, posto che non è messo in discussione, neppure dalla
Corte Costituzionale, il principio ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza per il quale le società sono imprenditori commerciali per
la loro mera esistenza, indipendentemente dal concreto esercizio
dell’attività e non si estinguono se non con l’effettivo esaurimento di
tutte le pendenze, attive, passive e processuali, salvo quanto stabilito
dal nuovo art. 2495 per il quale la conclusione della liquidazione con
l’approvazione del bilancio finale e la formale cancellazione determinano
l’estinzione indipendentemente dalla sussistenza di debiti; da
quest’ultima norma potrebbe forse ricavarsi analogicamente il principio
per il quale anche le società irregolari, compiuta la liquidazione
potrebbero considerarsi estinte malgrado il permanere dei debiti; d’altro
lato, secondo le ordinanze della Corte Costituzionale da ultimo
richiamate, la conseguenza di permanente fallibilità, per le società che
hanno scelto l’irregolarità, non confligge con alcuna norma di rango
costituzionale. Anche per le società non iscritte, come già detto per
i loro soci, non vi è uniformità di giudizio in quanto sia in dottrina (S.
Di Amato: Principio di effettività e di affidamento e termini per la
dichiarazione di fallimento dell’ex imprenditore ed ex socio cit) che in
giurisprudenza (App. Milano 26/1/2001 in G.Co 2002, II, 334 richiamata,
con condivisione di argomenti, da M. Vacchiano Il Fallimento della società
di fatto Giuffrè 2004, p. 304 e s.) è stata sostenuta la tesi per la
quale, queste società sarebbero fallibili nel termine annuale dell’art.
10, decorrente dalla cessazione dell’attività, svincolata dalla necessaria
liquidazione di tutti i rapporti. In buona sostanza le decisioni della
Corte Costituzionale hanno ingenerato una serie di problematiche a fronte
delle quali dottrina e giurisprudenza hanno risposto in modo non univoco e
talvolta confuso e contraddittorio: basti pensare che, dopo la prima
pronuncia della Corte Costituzionale, con una sentenza di merito si era
ritenuto di individuare in cinque anni il termine per la fallibilità del
socio receduto, poi si è creata incertezza sul termine di fallibilità per
le società irregolari e per i soci receduti di queste e, ancora, si è
sostenuta per il socio occulto la decorrenza del termine annuale
addirittura dalla dichiarazione di fallimento della società di cui egli è
socio occulto (Trib.Udine 25/6/2002, in Fall. 2003) 566, così trascurando
il fatto che egli, in quanto non receduto, continua ad essere socio
illimitatamente responsabile; in questo modo si è affermato il principio,
non desumibile né dalla legge né dalle pronunce della Corte
Costituzionale, per il quale il termine di fallibilità annuale si applica
non solo al socio che ha perso la sua illimitata responsabilità, ma anche
al socio di una società in stato di liquidazione o che comunque abbia
cessato l’attività di impresa. A seguito del “varco” aperto
dall’affermazione del rilievo costituzionale del principio della certezza
delle situazioni giuridiche applicato alle procedure fallimentari si è
giunti infine a sospettare l’incostituzionalità della mancata fissazione
di un termine, decorrente dal provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa, per la dichiarazione giudiziale di insolvenza (Trib.
Cosenza 28/2/2003 in Fall 2003, 786) di una Banca posta in liquidazione
coatta amministrativa, sulla base dell’argomento per cui mentre nel caso
di fallimento la prescrizione dell’azione revocatoria inizia a decorrere
dalla data di fallimento, nel caso di liquidazione coatta non inizierebbe
mai a decorrere tale prescrizione se non dall’incerto momento nel quale
viene dichiarato lo stato di insolvenza; al che si potrebbe agevolmente
replicare che anche in caso di fallimento il termine di prescrizione
dell’azione revocatoria resta incerto fino a che non è stato dichiarato il
fallimento; probabilmente l’equivoco è nato dalla mancata considerazione
che il provvedimento di messa in liquidazione non è equiparabile alla
dichiarazione di fallimento, mentre alla stessa è equiparabile la
dichiarazione dello stato di insolvenza; analoga confusione si è creata
con riferimento alle conseguenze penali della dichiarazione di insolvenza
(secondo argomento addotto dal Tribunale): queste restano incerte fino
alla dichiarazione di insolvenza nella stessa misura in cui restano
incerte fino alla dichiarazione di fallimento le conseguenze penali a
carico del fallito o degli amministratori della società fallita. Forse
l’argomento sotteso alla decisione era l’equiparazione della liquidazione
coatta alla cessazione dell’attività: come per l’imprenditore è fissato un
termine dalla cessazione dell’attività per la dichiarazione di fallimento,
così per l’impresa soggetta alla liquidazione coatta, che segna il momento
della cessazione dell’attività, dovrebbe essere fissato un termine per la
dichiarazione di insolvenza, ma non si è considerato che per le società il
termine, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, non decorre
dalla cessazione dell’attività o dalla loro messa in liquidazione, ma
dall’evento formale della loro cancellazione.
Settembre 2004 -
Autore: Cesare Proto - trato dal sito: www.forensia.it
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