 |
L'azione di risoluzione e
l'azione di risarcimento del danno in caso di vizi e difformità
dell'opera appaltata
La disciplina dettata dall'art. 1668 cod. civ. in
ordine ai difetti dell'opera realizzata a seguito della conclusione di un
contratto di appalto, deroga quella generale vigente in tema di inadempimento
contrattuale, concedendo al committente di fare ricorso alla domanda di
risoluzione del contratto solo qualora i difetti siano tali da rendere l'opera
del tutto inidonea alla sua destinazione. Negli altri casi, invece, il
committente può agire alternativamente per l'eliminazione dei vizi o per
ottenere la riduzione del prezzo in un'ottica di conservazione del contratto.
Conseguentemente nel caso in cui il committente in correlazione alla domanda di
risoluzione abbia agito anche per ottenere il risarcimento dei danni, ma i
difetti non siano tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda
di risarcimento non può essere accolta per difetto della causa petendi.
(Cass. civ., Sez. II, sentenza 20
aprile 2006 n. 9295)
Sommario:
1. Premessa
2. La correlazione tra azione di risoluzione del contratto per vizi e
difetti tali da rendere inadatta l'opera e azione di risarcimento del danno
subito
1. Premessa
Il contratto di appalto(1), è disciplinato nel nostro Codice civile al
Capo VI del Titolo III del Libro IV. La definizione codicistica di tale
contratto (art. 1655 c.c.) mette in evidenza gli aspetti che contraddistinguono
la prestazione dell'appaltatore da quella di un prestatore d'opera.
L'appaltatore, infatti, è una parte che «assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio verso un corrispettivo in denaro». Siamo in presenza, quindi, di un
contratto sinallagmatico: l'appaltatore assume, gestendo con mezzi propri e con
rischio a suo carico, il compito di realizzare un'opera o compiere un servizio
in favore di un committente, il quale sarà tenuto a pagare a sua volta un
corrispettivo(2). Il compimento dell'opera o del servizio e il versamento del
corrispettivo non sono contestuali(3): l'appaltatore esegue l'opera nel rispetto
delle indicazioni fornite dal committente e solo dopo l'approvazione da parte di
questi otterrà in cambio il corrispettivo pattuito. Il committente, infatti,
potrebbe rifiutare l'opera eseguita(4), in quanto non corrispondente a quanto
richiesto e ciò a seguito di verifica(5), collaudo, accettazione(6).
Le ragioni che possono indurre il committente a non accettare(7) l'opera
sono o la difformità di questa rispetto a quanto rappresentato all'appaltatore
in sede di stipula del contratto ovvero la sussistenza di vizi(8).
Conseguentemente egli può azionare alcuni rimedi previsti dall'art. 1168
c.c.(9), ossia l'azione di risoluzione del contratto, l'azione volta
all'eliminazione dei vizi e delle difformità(10) e l'azione di riduzione del
prezzo pattuito(11).
La sentenza che in questa sede si commenta verte proprio sull'azione di
risoluzione del contratto di appalto e sul diritto al risarcimento del danno
subito dal committente a seguito dell'inadempimento contrattuale
dell'appaltatore.
2. La correlazione tra azione di
risoluzione del contratto per vizi e difetti tali da rendere inadatta l'opera e
azione di risarcimento del danno subito
Estremamente interessante ed innovativa appare anche Cass., 20.4.2006, n.
9295, la quale presta attenzione, invece, al rapporto sussistente tra l'azione
di risoluzione del contratto di appalto e la pretesa di risarcimento del danno
derivante dalla inidoneità dell'opera realizzata rispetto alla destinazione
concepita per essa.
Appare utile al fine di comprendere meglio le argomentazioni della S.C.
chiarire il contenuto dell'azione di risoluzione, nonché gli apporti dottrinali
e giurisprudenziali intervenuti nella subiecta materia.
Il committente ai sensi dell'art. 1668, 2° co., c.c., può chiedere la
risoluzione del contratto di appalto in caso di vizi e difformità soltanto
nell'ipotesi in cui l'opera, complessivamente valutata, sia del tutto inadatta
alla sua destinazione. La differenza tra siffatta azione e i principi generali
previsti in tema di inadempimento del contratto sussisterebbe, in primo luogo,
proprio nella caratteristica residuale che essa assume nel contratto de quo, dal
momento che nel caso in cui i difetti siano sanabili il committente deve fare
ricorso alle azioni alternative di eliminazione dei vizi e riduzione del prezzo
(in un'ottica di conservazione del contratto)(12). In secondo luogo,
l'inadempimento tale da giustificare una demolizione del contratto stipulato
anteriormente deve avere una certa importanza qualitativa(13). È stato osservato
a riguardo da parte della dottrina(14) che risulta sicuramente difficile fornire
un parametro valido in assoluto ai fini dell'individuazione in concreto dei casi
di grave e rilevante inadempimento. Infatti, il riferimento alla destinazione
del bene non implicherebbe sempre e soltanto una sua valutazione oggettiva, ma
potrebbe fare riferimento anche ad una valutazione soggettiva relativa a
particolari caratteristiche dell'opera volute dalle parti contraenti. L'unico
criterio valido sarebbe, pertanto, quello della valutazione concreta del singolo
caso.
Il caso di specie ha
contribuito sia alla cristallizzazione delle suddette riflessioni, sia ad
individuare una ipotesi concreta in cui non sussiste grave inadempimento. Veniva
contestata, infatti, dal committente la presenza di vizi (tali addirittura da
incidere sulla incolumità personale) a seguito della installazione di una
insegna luminosa in un negozio e corrispondenti ad una perdita di corrente. La
società appaltatrice, tuttavia, non poneva rimedio, favorendo in tal modo la
proposizione del giudizio di primo grado, in occasione del quale venivano
richiesti, rispettivamente, in via principale la risoluzione del contratto, in
via subordinata la condanna della convenuta alla eliminazione dei vizi e/o alla
riduzione del prezzo e comunque al risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di
Pace accoglieva le domande attoree, con una pronuncia che veniva subito gravata
innanzi al Tribunale il quale capovolgeva la decisione emessa in prime cure.
Seguiva la proposizione di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione da parte del
committente, il quale denunziava violazione ed errata applicazione dell'art.
1668 c.c., posto che, a suo dire, la dispersione di corrente originatasi
dall'insegna luminosa risultava talmente grave da far sì che ne venisse ordinato
lo spegnimento. Ciò avrebbe giustificato ex se il rimedio della risoluzione del
contratto di appalto.
La S.C.,
nonostante tali ragioni, si è mostrata restia all'accoglimento della doglianza
ribadendo principi già ampiamente palesati anteriormente(15). Essa ha affermato,
infatti, che: «Secondo i principi costantemente affermati da questa S.C., ai
fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si
richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della
compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, 2° co.,
c.c., la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono
tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione l'art. 1490 c.c.
stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscono in modo
apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui
all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa
importanza avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità
di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi
in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente
inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in
misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire
che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono
facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua
scelta, uno dei provvedimenti previsti dal 1° co. dell'art. 1668 c.c., salvo il
risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore».
Le dispersioni di corrente elettrica, pertanto, non sono state
considerate vizi non eliminabili e tali da legittimare lo scioglimento del
vincolo contrattuale.
La pronuncia in commento si segnala altresì sotto un altro profilo, dal
momento che ha chiarito anche i rapporti tra l'azione di risoluzione e l'azione
per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del manifestarsi dei vizi o
delle difformità. Il committente, infatti, aveva richiesto in via subordinata
rispetto alla risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni.
La S.C., tuttavia,
ha disatteso siffatta censura sulla base delle seguenti motivazioni. Quando si è
in presenza di difetti gravi e non può aver luogo la risoluzione del contratto,
l'azione di risarcimento può essere proposta solo se il committente abbia agito
per ottenere l'eliminazione dei vizi o per la riduzione del prezzo pattuito, e
quindi in un'ottica di conservazione degli effetti del vincolo contrattuale. Se
invece, «il committente abbia domandato il risarcimento dei danni in
correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali
da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non
può essere accolta per difetto della causa pretendi».
Lo scioglimento del vincolo si porrebbe, pertanto, in netto contrasto con
la richiesta di un ristoro economico, dal momento che si è ignorata la
possibilità di ottenere una reintegrazione in forma specifica, evidentemente
considerata dal nostro Legislatore e dalla S.C. più satisfattiva e congeniale
rispetto agli interessi della collettività dal momento che in tal modo sembra
essere notevolmente compresso l'interesse del committente a che l'opera
commissionata, recuperate le spese dell'appalto "infruttuoso", possa essere
affidata ad altro professionista.
Autore: Giuseppe Gliatta - Fonte: Resp.
civ., 2008, 03, 237
Note:
(1) Tra gli Autori che hanno dedicato attenzione alla materia si
menzionano i seguenti: Russo e Criaco, L'appalto privato, Torino, 2005; M.
Miglietta e A. Miglietta, L'appalto privato, Milanofiori Assago, 2006; Musolino,
Il contratto di appalto, Rassegna di giurisprudenza commentata sull'appalto
pubblico e privato, Santarcangelo di Romagna, 2002.
(2) In dottrina è stato evidenziato (Russo e Criaco, L'appalto privato,
Torino, 2005, 2 ss.) come: «La nozione di appalto di cui all'art. 1655 c.c.
indica i caratteri del fatto negoziale che può essere definito come appalto
[...]. In tale nozione viene fatto rientrare sia il compimento di un'opera sia
il compimento di un servizio. Sennonché esaminando la disciplina che emerge
chiaramente che tale disciplina è esclusiva del compimento di un opus e non
anche del compimento di un servizio (si pensi alle regole sulla fornitura della
materia, sulle variazioni del progetto, sulla verifica, pagamento, difformità e
vizi dell'opera, sull'impossibilità di esecuzione dell'opera o sul perimento
della cosa). Il legislatore ha, quindi, posto una disciplina dell'istituto che
non è corrispondente alla sua definizione».
(3) In tal senso v. M. Miglietta e A. Miglietta, L'appalto privato,
Milanofiori Assago, op. cit., 4 ss.
(4) Per utili approfondimenti in merito al rapporto tra autonomia
dell'appaltatore e sue responsabilità, nonché agli effetti dell'ingerenza del
committente nei confronti della responsabilità dell'appaltatore v. Cappai,
Autonomia e responsabilità contrattuale dell'appaltatore per i vizi dell'opera,
in Resp. civ. e prev., 2005, 6, 1303 ss., il quale ha osservato, tra l'altro,
quanto segue: da un lato «L'autonomia di cui il debitore dispone
nell'adempimento dell'obbligazione esplica inevitabilmente la propria influenza
sulla estensione dei profili di responsabilità ai quali il debitore si trova ad
essere esposto nei confronti del creditore. Un simile fenomeno, per la sua
congenialità rispetto alla fisionomia dell'appalto, trova in questo contratto un
terreno d'indagine particolarmente favorevole, in considerazione della intensità
dell'autonomia che connota la posizione debitoria dell'appaltatore». Dall'altro:
«L'impatto che l'ingerenza del committente esplica sulla responsabilità
dell'appaltatore è diversificato in ragione delle differenti modalità con cui
l'autonomia di questo soggetto è suscettibile di essere compressa. Il
committente può, infatti, limitarsi ad una descrizione sommaria dell'opera,
oppure procedere alla elaborazione di un progetto analitico; nella fase di
esecuzione dell'opera può attenersi ad impartire istruzioni di massima, oppure
decidere di preporre alla direzione dei lavori un professionista tecnico». In
merito alla responsabilità dell'appaltatore v. altresì Carnevali, Ancora sui
rapporti tra l'art. 1669 c.c. e l'art. 2043 c.c., in Resp. civ. e prev., 1999,
4-5, 1054 ss., il quale approfondisce l'apporto della dottrina e della
giurisprudenza nel collocare la responsabilità dell'appaltatore tra il novero
delle responsabilità extracontrattuali. Cfr. altresì Gallo, Appalto, concorso
tra responsabilità e danni puramente economici, in Giur. it., 1999, 11, 2057
ss.; Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità dell'appaltatore, in
Resp. civ. e prev., 2000, 4-5, 887 ss.; Brunelli, Tutela giurisdizionale e
arbitrato per i gravi difetti nell'appalto, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1997, 2, 353 ss.
(5) Occorre evidenziare che il committente durante l'esecuzione
dell'opera gode di un potere di verifica. Su tale specifico aspetto e sulla
portata del potere di verifica si v. Musolino, I poteri di verifica del
committente durante l'esecuzione del contratto di appalto, in Riv. giur. edil.,
2002, 1, 81 ss. V. altresì Manna, Osservazioni in tema di risoluzione del
contratto di appalto, in Giust. civ., 1997, 3, 779 ss., con riguardo all'azione
di risoluzione del contratto in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662
c.c.
(6) Per utili approfondimenti in merito a tali fasi dell'esecuzione del
contratto di appalto v. M. Miglietta e A. Miglietta, L'appalto privato,
Milanofiori Assago, op. cit., 141 ss.
(7) Tale caratteristica del contratto d'appalto ha portato la dottrina ad
indagare sulla presunta natura aleatoria di esso. Si vedano per utili
approfondimenti Russo e Criaco, L'appalto privato, Torino, 2005, 10 ss. Per
quanto concerne l'accettazione v. Russo e Criaco, L'appalto privato, Torino,
2005, 391 ss., i quali hanno evidenziato quanto segue: «Riflettendo sul concetto
di difformità e vizi dell'opera emerge che la disciplina legislativa non è
affatto una disciplina che in generale regola la responsabilità
dell'appaltatore, ma si riferisce ad una fattispecie molto specifica. Innanzi
tutto, è necessario che l'opera sia stata completata e consegnata, e comunque,
sottoposta alle verifiche del committente (artt. 1662, 1665, e 1666 c.c.). I
vizi e le difformità costituiscono il risultato (negativo) delle verifiche e
sono alla base del rifiuto di accettazione e collaudo. Fuoriescono, quindi,
dall'ambito di applicazione della normativa tutte le ipotesi di ritardo nel
compimento dell'opera, oppure di mancato compimento della stessa. L'opera deve
essere eseguita e deve essere difforme o viziata».
(8) Per quanto concerne la portata dei termini "vizi" e "difformità"
utilizzati dal nostro Legislatore, la dottrina ha cercato di specificarne il
contenuto. V., in particolare, Lapertosa, La garanzia per vizi nella vendita e
nell'appalto, in Giust. civ., 1998, 2, 45 ss., il quale, nell'operare un
raffronto tra la garanzia per vizi dovuta nel contratto di vendita e quella
richiamata per l'appalto, ha evidenziato quanto segue: «Innanzi tutto la
garanzia riguarda i difetti dell'opera (art. 1668 c.c.), categoria nella quale
sono ricompresi i vizi e le difformità (art. 1667 c.c.). Presupposto comune ai
vizi e alle difformità è che l'opera sia stata interamente eseguita (giacché per
la mancata ultimazione dell'opera o il ritardo nella sua consegna il committente
può avvalersi degli ordinari strumenti di tutela). Secondo l'interpretazione
prevalente i vizi (qualificati indifferentemente come difetti) consistono nella
mancanza di modalità o di qualità di particolari che, seppure non siano stati
espressamente pattuiti, devono tuttavia inerire all'opera secondo le regole
dell'arte. Vi rientrano perciò anche quelle ipotesi che nella vendita vengono
ricondotte alla mancanza di qualità essenziali. Le difformità, invece, sono le
discordanze dalle prescrizioni contrattuali, le quali coincidono dunque con
quelle ipotesi che nella vendita vengono ricondotte alla mancanza di qualità
promesse. Peraltro, a differenza della vendita, il legislatore non enuncia il
livello di rilevanza dei vizi e delle difformità che pertanto, seppur
apprezzabili, potrebbero forse essere anche di entità inferiore a quella sancita
nell'art. 1455 c.c. Tuttavia, ai fini della risoluzione, si richiede che i
difetti siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione,
e dunque di gravità maggiore di quella ordinariamente richiesta per la
risoluzione per inadempimento». V., altresì, Russo e Criaco, L'appalto privato,
Torino, 2005, 392 ss., i quali hanno evidenziato come: «I due termini
(difformità o vizio) hanno contenuto nettamente diverso perché alludono ai due
diversi criteri attraverso i quali si determina l'oggetto del contratto di
appalto, e cioè la previsione contrattuale e le regole dell'arte. La difformità
dell'opera riguarda il discostarsi di essa dalle previsioni contrattuali. Anche
se l'opera non è viziata ed è idonea all'uso cui è destinata, essa tuttavia può
essere difforme da quanto stabilito in contratto. Nel concetto di difformità non
entra l'idoneità della cosa secondo la comune esperienza, quanto piuttosto il
mancato rispetto del risultato specificamente programmato. [...]. Il concetto di
vizio dell'opera riguarda, invece, la violazione delle regole dell'arte e cioè
dei criteri in base ai quali l'opera può ritenersi accettabile e idonea all'uso
cui è destinata. L'opera può essere conforme alle previsioni contrattuali (con
riguardo ai suoi caratteri esteriori o alla qualità dei materiali che la
compongono) e tuttavia viziata in quanto, come si diceva, l'opera non rispetta
le regole dell'arte e cioè quei caratteri di utilizzabilità, di durata e di
qualità che la comune esperienza attribuisce ad opere dello stesso
tipo».
(9) Si riportano per completezza gli articoli utili ai fini della nostra
trattazione e disciplinanti le difformità e i vizi dell'opera (art. 1667 c.c.) e
il contenuto della garanzia per i difetti (art. 1668 c.c.). Art. 1667 c.c.:
«L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La
garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i
vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non
siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena
di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha
riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro
l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il
committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché
le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla
scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna». Art. 1668 c.c.:
«Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese
dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il
risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità
o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua
destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del
contratto».
(10) Per utili approfondimenti in merito alla azione di condanna alla
eliminazione dei vizi v. Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità
dell'appaltatore, in Resp. civ. e prev., 2000, 4-5, 887 ss., il quale ha
opportunamente evidenziato come siffatto rimedio non integri una garanzia vera e
propria, bensì individui una forma di responsabilità contrattuale speciale che
si verifica quando in un'opera siano riscontrati vizi o difformità. Ancora, per
dirla con le sue parole: «[...] la maggior parte degli Autori riconduce l'azione
di condanna alla eliminazione dei difetti nell'alveo dell'azione generale di
condanna all'esatto adempimento della prestazione (art. 1453 c.c.). Attraverso
di essa il committente dovrebbe riuscire ad ottenere quel risultato utile che un
adempimento esatto avrebbe dovuto assicurargli, postulando dunque la condanna
dell'appaltatore a un fare (eliminazione dei vizi) a propria cura e a proprie
spese».
(11) Per quanto concerne la concreta esperibilità di tale azione appare
particolarmente scettico Lapertosa, Casi e questioni in tema di responsabilità
dell'appaltatore, in Resp. civ. e prev., 2000, 4-5, 887 ss. L'Autore, infatti,
basandosi sulla propria esperienza giunge ad affermare quanto segue: «[...]
chiunque frequenti aule di giustizia sa bene che di fronte ad un'opera difettosa
la pretesa del committente, ormai deluso dalla incapacità tecnica
dell'appaltatore e interessato ad una rapida riparazione, ha quasi sempre ad
oggetto la domanda, non meglio qualificata, di condanna di questo al pagamento
della somma occorrente per l'eliminazione dei vizi, molto spesso prospettata
come richiesta di danni in aggiunta alla domanda di riduzione del
prezzo».
(12)
V., in tal senso, Cass., 29.11.2001, n. 15167,
in Mass. Foro. it., 2001,
1211. V. altresì Lipari, La garanzia per i vizi e le difformità
dell'opera appaltata: risoluzione del contratto, mancanza di qualità promesse e
aliud pro alio, in Giust. civ., 1986, 2945 ss., il quale ha opportunamente
evidenziato la differente operatività degli artt. 1455 e 1668 c.c.: «Infine,
altri argomenti in favore della tesi che restringe l'ambito di operatività della
risoluzione nell'appalto si ricavano dal coordinamento logico tra il 1° e il 2°
co. dell'art. 1668 c.c. Laddove la prima parte di tale disposizione prevede
strumenti di tutela largamente adeguati a realizzare le aspettative del
committente (oltre all'eventuale risarcimento del danno, l'eliminazione del
vizio, oppure, in alternativa, la proporzionale riduzione del prezzo), risulta
evidente come la risoluzione del contratto venga concepita dal legislatore come
estrema ratio, alla quale è possibile ricorrere solo in presenza di circostanze
assai rigorose e tassative. Se dunque per l'art. 1455 c.c la risoluzione
rappresenta la regola generale in caso di inadempimento contrattuale, nell'art.
1668 c.c. la risoluzione nell'appalto è considerata come un rimedio eccezionale
rispetto agli altri strumenti predisposti dalla norma a tutela degli interessi
del committente». Ancora «Probabilmente le ragioni decisive della scelta
legislativa vanno ricercate nella complessa articolazione dell'art. 1668 c.c. La
norma, infatti, prevede dei rimedi estremamente efficaci in favore del
committente, che compongono in modo opportuno il potenziale conflitto con gli
interessi dell'appaltatore. L'ampiezza dell'operatività di tali strumenti
finisce con l'elidere notevolmente lo spazio applicativo della risoluzione». V.
altresì Musumeci, Sui presupposti dell'azione di risoluzione nell'appalto e
nella vendita, in Giur. it., 1991, I, sez. I, 1123 ss.
(13) In tali termini si è espresso Lipari, La garanzia per i vizi e le
difformità dell'opera appaltata: risoluzione del contratto, mancanza di qualità
promesse e aliud pro alio, in Giust. civ., 1986, 2938 ss., il quale, più nello
specifico ha sostenuto quanto segue: «L'art. 1668 c.c. non si limita a ribadire,
concretizzandolo e sviluppandolo, il principio codificato nell'art. 1455 c.c.,
ma richiede un elemento ulteriore e diverso, necessario per produrre l'effetto
giuridico della risoluzione del contratto: non basta che l'inadempimento
dell'appaltatore sia "di non scarsa importanza", ma occorre che esso sia
addirittura tale "tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua
destinazione". La "destinazione" dell'opera costituisce il particolare parametro
di riferimento della "importanza" dell'inadempimento nell'appalto. Sotto questo
profilo, l'art. 1668 c.c. specifica, e in un certo senso cristallizza, la
nozione più elastica contenuta nell'art. 1455 c.c. È infatti agevole osservare
che, secondo l'id quod plerumque accidit, l'importanza dell'inadempimento
dell'appaltatore, il relazione all'interesse del committente, vada commisurata
proprio alla destinazione concreta assegnata all'opera contemplata in
contratto».
(14) In tal senso, Vaglio, in Contr., 1997, 2, 161 ss.
(15) Ci si riferisce, in particolare, a Cass., sez II, 15.3.2004, n. 5250
(Giust. civ., 2005, I, 1366), attraverso la quale
la S.C. aveva già ribadito i seguenti
principi di diritto: 1) «La garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi
dell'opera si configura non come garanzia in senso tecnico, ma come esplicazione
particolare della comune responsabilità per inadempimento, attuabile - a scelta
del committente - con la riduzione proporzionale del prezzo o con l'eliminazione
delle carenze a spese dell'appaltatore. Le due azioni non sono surrogabili l'una
con l'altra, per cui se il committente non ha chiesto l'eliminazione dei vizi e
delle difformità, può essere disposta soltanto la riduzione del prezzo pattuito.
L'appaltatore, quindi, non può chiedere di eseguire spontaneamente le opere
necessarie per l'eliminazione dei vizi se la relativa domanda non è stata
proposta dal committente, mentre può procedere alla detta eliminazione, prima
della sentenza, se il committente ha chiesto la condanna dell'appaltatore al
pagamento della somma occorrente»; 2) «Ai fini della risoluzione del contratto
di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di
quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa,
atteso che, mentre per l'art 1668, 3° co., c.c., la risoluzione può essere
dichiarata solo se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea
alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va
pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della
cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui
l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo
all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di richiedere la
risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui
l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta
alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura
notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima - sì da impedire che
essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono
facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo chiedere, a sua
scelta, uno dei provvedimenti previsti dal 1° co. dell'art. 1668 c.c., salvo il
risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la
valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri
obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla
generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi
quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento
siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in
ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di
risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre
l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il
suo diritto». Ad abundantiam, v., altresì, l'altra pronuncia richiamata
testualmente, ovvero Cass., sez II, 29.11.2001, n. 15167 (in Giust. civ. mass.,
2001, 2051), con la quale
la S.C. si era già espressa in merito alla natura dell'azione di
risoluzione del contratto nei seguenti termini: «In materia di appalto, la
disciplina dettata dall'art. 1668 c.c. in tema di difetti dell'opera, in deroga
a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto,
concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto
soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto
inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire
con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo,
soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto. Pertanto, nel caso in cui
il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la
domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo
scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta
per difetto di "causa pretendi"».
|