Cass. civ., sez. Lavoro, 04-08-2000, n. 10284
Pernigotti Ditta SpA c. Raviolo
Pres. Ianniruberto G.
Rel. Vidiri G.
P.M. Pivetti M. (diff.)
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 1995 davanti al Pretore di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, Luigi Raviolo esponeva di essere stato assunto dalla s.p.a. Pernigotti il 13 maggio 1963. Aveva svolto dal 1984 le mansioni di responsabile amministrativo preposto al coordinamento di sette uffici ed era stato inquadrato nella categoria dei quadri dal 1987. A decorrere dal 1992 aveva subito una dequalificazione in corrispondenza del cambiamento del direttore amministrativo e condirettore dott. Frattini con il dott. Nebulone. Successivamente aveva ricevuto la comunicazione di messa in cassa integrazione straordinaria con decorrenza dal 1 maggio 1995, dopo che la società aveva presentato apposita richiesta con la previsione di porre in cassa integrazione 120 persone in 12 mesi a rotazione, secondo le contingenti esigenze. Faceva ancora presente il ricorrente che aveva accertato che nessuna indicazione era stata presentata per la individuazione dei criteri di scelta del personale da porre in cassa integrazione e che egli aveva a carico una moglie e due figli ultraventenni, studenti. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della società al risarcimento dei danni subiti per la dequalificazione a decorrere dal 1993 nonché alle differenze retributive tra quanto percepito a partire dal 1 maggio 1995 in poi e la ordinaria retribuzione.
Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore con sentenza del 10 gennaio 1997 condannava la società al pagamento della somma di lire 84.437.927 a titolo di danno per la dequalificazione e, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di cassa integrazione, condannava la stessa società a corrispondere al Raviolo l'ordinaria retribuzione sino alla data del licenziamento pari a lire 45.962.827, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
A seguito di gravame della società, il Tribunale di Alessandria con sentenza del 12 luglio 1997, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Pernigotti al pagamento in favore del dipendente della somma di lire 30.000.000 per danno da dequalificazione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e confermava nel resto l'impugnata sentenza, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava in relazione al danno da dequalificazione che i poteri di riorganizzazione aziendale del datore di lavoro e la discrezionalità con la quale gli stessi possono essere esercitati trovano un limite nei diritti del lavoratore, riconosciuti dall'art. 2103 c.c., consistenti nel mantenimento, a garanzia della posizione del dipendente, di funzioni equivalenti alle ultime dallo stesso esercitate. Nel valutare comparativamente le mansioni doveva poi tenersi conto sia del dato quantitativo che di quello relativo al contenuto professionale che si estrinseca nel rispetto e nel mantenimento della professionalità acquisita dal dipendente, nel grado di autonomia e discrezionalità riconosciuta e nella posizione gerarchica attribuita all'interno dell'azienda.
Orbene, alla stregua delle deposizioni dei testi escussi era emerso che dal 1992 vi era stato un demansionamento del Raviolo sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Il teste Mazzarello aveva, infatti, dichiarato che il nuovo direttore amministrativo aveva sottratto al ricorrente i rapporti con le banche, la gestione dei crediti e le tesorerie, che erano state esercitate personalmente dal dott. Nebulone. Il teste Camisasca, direttore del personale dal 1993 al 1994, aveva a sua volta riferito di essersi reso conto che il Raviolo non svolgeva di fatto le mansioni corrispondenti alla sua qualifica di quadro, ed aveva aggiunto di avere chiesto chiarimenti al dott. Nebulone, il quale aveva risposto che il Raviolo in precedenza aveva altri compiti e che gli attuali erano frutto di una riorganizzazione aziendale riguardante anche altro personale.
Il teste Camisasca, infine, aveva riferito che i dipendenti Fadda e Mazzarello, prima sottoposti al Raviolo, al suo arrivo svolgevano mansioni di maggiore o equivalente responsabilità rispetto a quelle del Raviolo.
In relazione alla quantificazione del danno il Tribunale riduceva la somma liquidata dal primo giudice, portandola, con una valutazione condotta alla stregua dell'art. 1226 c.c., a lire 30.000.000.
Il Tribunale di contro confermava la sentenza impugnata in relazione alla domanda di risarcimento danni per la dedotta illegittimità della cassa integrazione guadagni straordinaria. Osservava sul punto il giudice d'appello che la società Pernigotti, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva fornito la prova della legittimità del proprio operato, essendosi limitata a produrre, peraltro tardivamente, la richiesta di cigs e la relativa domanda di proroga nonché il decreto ministeriale di concessione della integrazione salariale, dai quali si evinceva unicamente che il criterio adottato era genericamente quello della rotazione - senza però che fossero individuate le modalità di applicazione della cassa integrazione e senza che si fossero date le prescritte comunicazioni alle organizzazioni sindacali - e ciò in violazione dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223.
Avverso tale sentenza la s.p.a. Pernigotti propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorso anche Luigi Raviolo, che spiega pure ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disposta, alla stregua dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale con quello incidentale perché proposti ambedue contro la medesima decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta in particolare la ricorrente che il Tribunale ha errato nell'applicare il disposto dell'art. 2103 c.c., considerando demansionamento anche una riduzione quantitativa delle mansioni affidate al prestatore di lavoro. Come invece aveva ripetutamente ribadito anche la giurisprudenza, la riduzione quantitativa del lavoro affidato non concretizzava affatto una dequalificazione o un demansionamento in base all'art. 2103 c.c., bensì realizzava uno dei poteri del datore di lavoro afferenti all'organizzazione dell'impresa. Di contro il principio dell'immutabilità della mansioni e della irriducibilità della relativa retribuzione si riferiva all'aspetto qualitativo delle mansioni e non a quello quantitativo.
Contrariamente a quanto avrebbe, dunque, dovuto fare, la sentenza impugnata non aveva operato alcun riferimento ad una valutazione globale degli incarichi affidati al prestatore di lavoro per verificare se, da un punto di vista qualitativo, gli incarichi residui rivestissero le caratteristiche di discrezionalità e competenza richieste per la qualifica di quadro. Il giudice d'appello si era, invece, limitato a fare riferimento alle prove testimoniali acquisite dal giudice di primo grado e si era attenuto alle dichiarazioni dei testi, i quali tra l'altro avevano manifestato le loro impressioni e valutazioni soggettive, ben poco dicendo sui fatti idonei a chiarire il livello qualitativo delle prestazioni residue affidate al dipendente.
3. Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
L'art. 2103 c.c. nella sua originaria stesura subordinava l'interesse del lavoratore a quello dell'impresa in quanto, come è stato precisato in dottrina, in caso di conflitto tra le esigenze dell'impresa e le esigenze di difesa del patrimonio professionale dei lavoratori le prime prevalevano sulle seconde sia pure "nei limiti fissati dalle regole (non scritte) della normalità tecnico-organizzativa".
A seguito dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, con l'art. 13 di detta legge si è radicalmente modificata tale situazione perché la ratio dell'art. 2103 c.c. va ora identificata - in linea con la legge 20 maggio 1970 n. 300 diretta a garantire la libertà e dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro - nell'esigenza di apprestare una più efficace e pregnante tutela del patrimonio professionale del lavoratore. Coerente con lo spirito informatore del vigente art. 2103 c.c. è, pertanto, l'affermazione che detta norma sia tesa a far salvo il diritto del lavoratore alla utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisita nella fase pregressa del rapporto (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 4 ottobre 1995 n. 10405; Cass. 13 novembre 1991 n. 12088; Cass. 10 febbraio 1988 n. 1437; Cass. 6 giugno 1985 n. 3372; Cass. 15 giugno 1983 n. 4106), ed ad impedire conseguentemente che le nuove mansioni determinino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate sino a quel momento, o che per altro verso comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avendosi riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del dipendente nel contesto dell'organizzazione aziendale del lavoro (cfr. Cass. 4 ottobre 1995 n. 10405 cit.; Cass. 14 luglio 1993 n. 7789).
In siffatta ottica, una violazione della lettera e della ratio dell'art. 2103 c.c. può quindi ipotizzarsi, in considerazione degli interessi sostanziali tutelati dal legislatore, anche allorquando si sia in presenza di una modifica solo quantitativa delle mansioni assegnate al lavoratore, che si traduca in una riduzione dei compiti lavorativi del dipendente.
Detta modifica, oltre ad una diminuzione retributiva, può infatti determinare in concreto - in ragione dell'inattività o della ridotta attività oltre che dell'entità del ridimensionamento dell'area operativa del lavoratore, della specifica natura delle residuali prestazioni e delle sue concrete modalità di svolgimento - un progressivo deperimento del bagaglio culturale del dipendente e una perdita di quelle conoscenze e esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per tradursi, in ultima analisi, in un graduale appannamento della propria professionalità ed in una sua più difficile futura utilizzazione.
In tale ottica è stato, appunto, affermato da questa Corte che lo svolgimento dapprima in via esclusiva e successivamente con altra persona delle medesime mansioni dà luogo ad una dequalificazione, in violazione dell'art. 2103 c.c., ove si tratti di mansioni di alto livello, quali quelle di direzione tecnica della produzione con responsabilità diretta, perché in un simile caso la "cogestione" dei compiti non comporta una riduzione solo quantitativa delle mansioni ma anche qualitativa, che abbassa il livello professionale dell'attività svolta (cfr. in tali sensi Cass. 11 gennaio 1995 n. 276). E sempre nella stessa direzione è stato ribadito da questa Corte che nell'ambito dell'esercizio dell'ius variandi, consentito dall'art. 2103 c.c., rientra il potere del datore di lavoro di ridurre quantitativamente le mansioni affidate al lavoratore, con la conseguenza che è consentita una diminuzione della retribuzione giustificata dal minore impegno lavorativo, così come le indennità remunerative di una particolare modalità della prestazione lavorativa possono venir meno con il venir meno di tale modalità (cfr. tra le altre Cass. 23 febbraio 1988 n. 1933; Cass. 23 giugno 1985 n. 3921; Cass. 16 novembre 1982 n. 6133), anche se è stato precisato, ancora una volta, che tale riduzione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore in tanto è consentita in quanto ciò non comporti una riduzione qualitativa delle stesse tali da determinare una dequalificazione professionale (cfr. al riguardo: Cass. 17 gennaio 1987 n. 392).
Il disposto dell'art. 2103 c.c. finisce, così, per essere violato non solo allorquando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ma anche quando il medesimo (ancorché senza conseguenze sulla retribuzione) sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto (cfr. sul punto Cass. 4 ottobre 1995 n. 10405 cit., cui adde Cass. 13 agosto 1991 n. 8835, che ha osservato come l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di circostanze giustificative della condotta del datore di lavoro - che rileva indipendentemente da una specifica volontà di declassare o svilire il lavoratore e che, comunque, non è giustificabile neppure per le comprovate esigenze organizzative e tecniche - si risolve in una valutazione di fatto che, se correttamente motivata, è incensurabile in cassazione).
Per concludere può, alla luce di quanto sinora detto, fissarsi il principio di diritto secondo cui, allorquando venga dal lavoratore denunziata una violazione del disposto dell'art. 2103 c.c. con conseguente dequalificazione professionale, il giudice di merito deve ricostruire l'anamnesi lavorativa del denunziante al fine di stabilire se le modifiche delle mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto. In tale contesto non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con una riduzione delle stesse - sovente giustificata dall'esigenza di pervenire ad una più efficiente organizzazione imprenditoriale - si traduce automaticamente in una 'dequalificazione professionale', incombendo al giudice accertare, di volta in volta, se l'effettuata 'sottrazione' di mansioni sia tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore, una sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità. Un siffatto accertamento si traduce in una valutazione di fatto che, se sorretta da motivazione adeguata e logica, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
4. Orbene, la sentenza impugnata, non risulta rispettosa del principio innanzi enunciato. Ed infatti, il Tribunale ha ricavato una dequalificazione del ricorrente dal solo fatto che i testi escussi avevano riferito che, in sede di riorganizzazione aziendale, erano stati sottratti al lavoratore, alcuni compiti (rapporti con le banche, gestione dei crediti e tesorerie) e che altri dipendenti della società, prima sottoposti al Raviolo, avevano finito per assumere "mansioni di maggiore o equivalente responsabilità" rispetto a quelle del Raviolo stesso. Ma il Tribunale dopo avere riferito, in maniera generica, che il Raviolo aveva la qualifica di quadro non ha in alcun modo precisato quale erano in realtà le mansioni in concreto dallo stesso svolte e come la sottrazione - disposta in sede di riorganizzazione aziendale - di alcuni dei compiti in precedenza assolti avesse inciso sul livello professionale del lavoratore, importandone un abbassamento del profilo qualitativo delle prestazioni, sicché la decisione del giudice d'appello, oltre che incorrere nel vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., si presenta carente sul piano motivazionale.
5. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 2697 c.c., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene la società che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non poteva ritenersi illegittimo il provvedimento di messa in cassa integrazione guadagni in ragione della omessa comunicazione dei criteri di scelta dei prestatori di lavoro da sospendere. Ed invero, una tale comminatoria di illegittimità non era affatto prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 in quanto l'art. 5 di detta legge, riguardante l'inosservanza dei criteri di scelta, era collocato nella sezione relativa alla messa in mobilità e non risultava, quindi, applicabile alla diversa fattispecie della cassa integrazione guadagni straordinaria. Né poteva poi dal disposto dell'art. 1, comma 7, dedursi che la omessa indicazione dei criteri di scelta del personale da collocare in cassa integrazione e delle modalità del previsto criterio della rotazione importasse l'illegittimità della sospensione del rapporto lavorativo, risultando al contrario configurabile unicamente un generico dovere di comunicazione alle rappresentanze sindacali dei suddetti criteri di scelta.
6. Tale motivo di ricorso va rigettato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro (per l'indirizzo diretto a sanzionare unicamente con l'art. 28 stat. lav. la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in cigs cfr. Cass. 6 dicembre 1997 n. 12406 e Cass. 8 ottobre 1996 n. 8788; contra, invece, e cioè per l'illegittimità in questo caso della sospensione del rapporto lavorativo: Cass. 9 novembre 1998 n. 11263 e Cass. 17 marzo 1998 n. 2882) ha di recente affermato che in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza del personale, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro - sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario - ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi (in base al combinato disposto degli artt. 1, settimo comma, l. 23 luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e quinto, l. 20 maggio 1975 n. 164), tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (Cass., Sez. Un., n. 456/2000). Consegue da detta statuizione - cui si presta adesione in ragione dell'opera di nomofilachia della Cassazione - che la sentenza impugnata va confermata nel punto in cui ha riconosciuto l'obbligo della società Pernigotti di corrispondere al Raviolo l'intera retribuzione per il periodo di cassa integrazione, in considerazione della mancata comunicazione dei criteri di scelta alle organizzazioni sindacali e della ricaduta di tale omissione sulla legittimità della sospensione del rapporto del lavoratore posto in cassa integrazione.
7. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale, con il conseguente riconoscimento - come detto - dell'illegittimità della sospensione del rapporto lavorativo del Raviolo, porta all'assorbimento del ricorso incidentale - articolato nelle diverse censure esposte nei numeri 4 e 5 del controricorso - con il quale il suddetto Raviolo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., con riferimento anche al generale principio di non discriminazione, lamentando che i giudici d'appello non hanno espressamente affrontato la questione relativa alla violazione operata dalla società datrice di lavoro sia dei limiti interni che di quelli esterni al potere di porre i dipendenti in cassa integrazione straordinaria.
8. Per concludere va accolto il primo motivo del ricorso principale e rigettato il secondo, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale importa la cassazione della impugnata sentenza ed, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. - essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - la rimessione della controversia ad un diverso giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Torino, il quale procederà ad un nuovo esame di detta controversia tenendo presente i principi innanzi enunciati.9. Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino anche per le spese del presente giudizio di cassazione.