Cassazione Civile Sezione Lavoro 12/07/04 n. 12867

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ..
Con l'unico motivo del ricorso principale si censura la sentenza per difetto di motivazione, per avere limitato la indennità spettante a titolo di risarcimento danni ex art. 18 legge 300/70 alle mensilità maturate dal licenziamento (15.6.95) alla prima udienza di trattazione (31.1.96), allorchè il Persia aveva dichiarato di non essere disponibile al riconoscimento di alcuna somma, neppure a titolo transattivo, in quanto non dovuta, e di essere invece disponibile a riassumere il ricorrente con le mansioni di autista presso i cantieri. Pur essendosi correttamente qualificata la offerta del Persia come "proposta" di revoca del licenziamento, e non già come revoca vera e propria, che è configurabile solo ove il datore dichiari di considerare il rapporto come mai risolto, con eliminazione di tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dal recesso, si assume che, in assenza di tali requisiti, non vi sarebbe interesse del lavoratore ad accettare l'offerta, potendo ottenere una più ampia tutela attraverso la pronuncia giudiziale; esso ricorrente infatti, stante il numero di dipendenti, avrebbe avuto diritto alla reintegra e non già alla riassunzione, e cioè alla ricostituzione ex nunc del rapporto che il datore aveva proposto, come inequivocabilmente comprovato dal rifiuto di corrispondere qualunque somma di denaro. La mancata accettazione da parte di esso ricorrente non poteva quindi essere considerata contraria a buona fede ex art. 1227 cod. civ.. Peraltro il riferimento fatto dalla Corte territoriale alla vantaggiosità dell'offerta stante la avvenuta riduzione del personale, atteneva a circostanza di cui esso ricorrente non era a conoscenza alla prima udienza, essendo emersa solo successivamente nel corso dell'istruttoria.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia difetto di motivazione, per avere la Corte confermato il carattere disciplinare del licenziamento, senza motivare in ordine ai motivi d'appello in cui si evidenziava che il recesso aveva avuto natura meramente ricognitiva del comportamento dello Zurlo, che aveva voluto porre fine al rapporto, essendosi assentato ingiustificatamente dal lavoro dal 10 al 15 giugno.
Con il secondo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., perchè la Corte, limitandosi a richiamare genericamente la giurisprudenza in tema di licenziamento disciplinare, avrebbe omesso di interpretare Tatto di recesso, che era inteso non a sanzionare una condotta del lavoratore, ma a porre fine alla situazione che costringeva la società all'erogazione delle retribuzioni pur in mancanza della prestazione lavorativa; inoltre la giurisprudenza avrebbe individuato come giusta causa di recesso proprio l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
Il ricorso incidentale, che per ragioni logiche va esaminato preliminarmente, non merita accoglimento.
Invero non è ravvisabile alcun vizio nella sentenza che ha affermato non esservi dubbio sulla natura ontologicamente disciplinare del licenziamento, trattandosi di una manifestazione della volontà datoriale motivata sulla base di una presunta condotta colpevole del lavoratore; il licenziamento era stato infatti intimato con la motivazione "assente ingiustificato anche dopo le disposizioni di servizio". Non si trattava quindi di una mera presa d'atto del comportamento di controparte, ma di manifestazione unilaterale di volontà di recedere dal rapporto, espressa come reazione al comportamento del lavoratore che si assumeva inadempiente agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, e ciò vale ad integrare il licenziamento avente natura ontologicamente disciplinare. Non essendo stata esperita la procedura ex art. 7 legge 300/70 è irrilevante ogni indagine sulla ricorrenza della giusta causa di licenziamento.
E' invece fondato il ricorso principale.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità non è invero assolutamente univoca in relazione al diritto ed alla misura del risarcimento dei danni, ove il licenziamento sia stato revocato, giacchè mentre alcune pronunzie - sul rilievo del carattere autonomo della tutela risarcitoria rispetto a quella reintegratoria - affermano che in tal caso spettano comunque le cinque mensilità (Sez. unite n. 3957 del 23 aprile 1987 e Cass. n. 10085 del 12 ottobre 1993), altre invece lo negano ove il ripristino del rapporto avvenga senza apprezzabile soluzione di continuità, perchè in tal caso verrebbe meno, per concorde volontà delle parti, il fatto generatore del danno (Cass. n. 6837 del 19 giugno 1993 e n. 10408 del 14 ottobre 1995).
Non si dubita però che per configurare la revoca del licenziamento, non è sufficiente l'invito del datore a riprendere il lavoro, ma occorre che il medesimo dichiari di considerare il rapporto come mai risolto de iure, con il conseguente diritto alle mensilità maturate nelle more, restando così eliminate tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal recesso (Cass. n. 7197 del 4 dicembre 1986 e Cass. n. 6650 del 19 luglio 1997). Solo a seguito del rifiuto del lavoratore ad accettare una offerta di tale tenore si potrebbe giungere - alla stregua del non concorde indirizzo giurisprudenziale sopra citato - ad escludere l'esistenza del danno e quindi a considerare il rifiuto medesimo contrario agli obblighi nascenti per il lavoratore, come per ogni altro creditore, dall'art. 1227 secondo comma cod. civ., che concerne la limitazione della responsabilità della parte inadempiente di fronte all'inerzia colposa del creditore.
In tal caso, infatti il danno costituito dal mancato pagamento delle le retribuzioni maturate dopo l'offerta di reintegrazione formulata dal datore, avrebbe potuto essere evitato, usando l'ordinaria diligenza, attraverso l'accettazione della proposta.
La Corte invero, pur avendo correttamente qualificato la dichiarazione del Persia come "proposta di revoca del licenziamento, l'ha però poi interpretata come revoca vera e propria, e da essa ha tratto il convincimento che il rifiuto del lavoratore era pretestuoso. Ma pervenendo a tale interpretazione la Corte è incorsa nel dedotto difetto di motivazione, non avendo considerato il tenore letterale della effettiva proposta del datore, che faceva riferimento non già alla reintegrazione ma alla riassunzione, e quindi alla ricostituzione del rapporto ex nunc e non ex tunc, e quindi con il mantenimento del danno costituito dal mancato pagamento delle retribuzioni maturate; il che era avvalorato dal fatto che il medesimo Persia aveva escluso il pagamento ad ogni somma di denaro, ritenendolo non dovuto.
A fronte di una proposta di tal fatta, va infatti considerato che, alla stregua di copiosa giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass. 27 giugno 1990 n. 6547, 14 giugno 1994 n. 5766, 14 maggio 1998 n. 4854), il dovere - imposto al creditore o al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall'altrui comportamento illecito, sussiste nei limiti in cui la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato - per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui - si assoggetti ad un'attività più onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa; nella specie la disposizione di cui all'art. 1227 cod. civ. sarebbe venuta in applicazione ove fosse stato accertato che era stato opposto un pretestuoso rifiuto ad una offerta di adempimento che sarebbe valsa ad eliminare il pregiudizio già verificato.
Conclusivamente il ricorso incidentale va rigettato, mentre va accolto quello principale.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Lecce, la quale deciderà anche per le spese del presente giudizio.