 |
Cassazione Civile Sezione Lavoro 12/07/04 n. 12867
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti
avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ.. Con l'unico motivo
del ricorso principale si censura la sentenza per difetto di motivazione, per
avere limitato la indennità spettante a titolo di risarcimento danni ex art. 18
legge 300/70 alle mensilità maturate dal licenziamento (15.6.95) alla prima
udienza di trattazione (31.1.96), allorchè il Persia aveva dichiarato di non
essere disponibile al riconoscimento di alcuna somma, neppure a titolo
transattivo, in quanto non dovuta, e di essere invece disponibile a riassumere
il ricorrente con le mansioni di autista presso i cantieri. Pur essendosi
correttamente qualificata la offerta del Persia come "proposta" di revoca del
licenziamento, e non già come revoca vera e propria, che è configurabile solo
ove il datore dichiari di considerare il rapporto come mai risolto, con
eliminazione di tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dal recesso, si
assume che, in assenza di tali requisiti, non vi sarebbe interesse del
lavoratore ad accettare l'offerta, potendo ottenere una più ampia tutela
attraverso la pronuncia giudiziale; esso ricorrente infatti, stante il numero di
dipendenti, avrebbe avuto diritto alla reintegra e non già alla riassunzione, e
cioè alla ricostituzione ex nunc del rapporto che il datore aveva proposto, come
inequivocabilmente comprovato dal rifiuto di corrispondere qualunque somma di
denaro. La mancata accettazione da parte di esso ricorrente non poteva quindi
essere considerata contraria a buona fede ex art. 1227 cod. civ.. Peraltro il
riferimento fatto dalla Corte territoriale alla vantaggiosità dell'offerta
stante la avvenuta riduzione del personale, atteneva a circostanza di cui esso
ricorrente non era a conoscenza alla prima udienza, essendo emersa solo
successivamente nel corso dell'istruttoria. Con il primo motivo del ricorso
incidentale si denunzia difetto di motivazione, per avere la Corte confermato il
carattere disciplinare del licenziamento, senza motivare in ordine ai motivi
d'appello in cui si evidenziava che il recesso aveva avuto natura meramente
ricognitiva del comportamento dello Zurlo, che aveva voluto porre fine al
rapporto, essendosi assentato ingiustificatamente dal lavoro dal 10 al 15
giugno. Con il secondo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione,
nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., perchè la
Corte, limitandosi a richiamare genericamente la giurisprudenza in tema di
licenziamento disciplinare, avrebbe omesso di interpretare Tatto di recesso, che
era inteso non a sanzionare una condotta del lavoratore, ma a porre fine alla
situazione che costringeva la società all'erogazione delle retribuzioni pur in
mancanza della prestazione lavorativa; inoltre la giurisprudenza avrebbe
individuato come giusta causa di recesso proprio l'assenza ingiustificata dal
posto di lavoro. Il ricorso incidentale, che per ragioni logiche va esaminato
preliminarmente, non merita accoglimento. Invero non è ravvisabile alcun
vizio nella sentenza che ha affermato non esservi dubbio sulla natura
ontologicamente disciplinare del licenziamento, trattandosi di una
manifestazione della volontà datoriale motivata sulla base di una presunta
condotta colpevole del lavoratore; il licenziamento era stato infatti intimato
con la motivazione "assente ingiustificato anche dopo le disposizioni di
servizio". Non si trattava quindi di una mera presa d'atto del comportamento di
controparte, ma di manifestazione unilaterale di volontà di recedere dal
rapporto, espressa come reazione al comportamento del lavoratore che si assumeva
inadempiente agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, e ciò vale ad
integrare il licenziamento avente natura ontologicamente disciplinare. Non
essendo stata esperita la procedura ex art. 7 legge 300/70 è irrilevante ogni
indagine sulla ricorrenza della giusta causa di licenziamento. E' invece
fondato il ricorso principale. Va premesso che la giurisprudenza di
legittimità non è invero assolutamente univoca in relazione al diritto ed alla
misura del risarcimento dei danni, ove il licenziamento sia stato revocato,
giacchè mentre alcune pronunzie - sul rilievo del carattere autonomo della
tutela risarcitoria rispetto a quella reintegratoria - affermano che in tal caso
spettano comunque le cinque mensilità (Sez. unite n. 3957 del 23 aprile 1987 e
Cass. n. 10085 del 12 ottobre 1993), altre invece lo negano ove il ripristino
del rapporto avvenga senza apprezzabile soluzione di continuità, perchè in tal
caso verrebbe meno, per concorde volontà delle parti, il fatto generatore del
danno (Cass. n. 6837 del 19 giugno 1993 e n. 10408 del 14 ottobre 1995). Non
si dubita però che per configurare la revoca del licenziamento, non è
sufficiente l'invito del datore a riprendere il lavoro, ma occorre che il
medesimo dichiari di considerare il rapporto come mai risolto de iure, con il
conseguente diritto alle mensilità maturate nelle more, restando così eliminate
tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal recesso (Cass. n. 7197 del 4
dicembre 1986 e Cass. n. 6650 del 19 luglio 1997). Solo a seguito del rifiuto
del lavoratore ad accettare una offerta di tale tenore si potrebbe giungere -
alla stregua del non concorde indirizzo giurisprudenziale sopra citato - ad
escludere l'esistenza del danno e quindi a considerare il rifiuto medesimo
contrario agli obblighi nascenti per il lavoratore, come per ogni altro
creditore, dall'art. 1227 secondo comma cod. civ., che concerne la limitazione
della responsabilità della parte inadempiente di fronte all'inerzia colposa del
creditore. In tal caso, infatti il danno costituito dal mancato pagamento
delle le retribuzioni maturate dopo l'offerta di reintegrazione formulata dal
datore, avrebbe potuto essere evitato, usando l'ordinaria diligenza, attraverso
l'accettazione della proposta. La Corte invero, pur avendo correttamente
qualificato la dichiarazione del Persia come "proposta di revoca del
licenziamento, l'ha però poi interpretata come revoca vera e propria, e da essa
ha tratto il convincimento che il rifiuto del lavoratore era pretestuoso. Ma
pervenendo a tale interpretazione la Corte è incorsa nel dedotto difetto di
motivazione, non avendo considerato il tenore letterale della effettiva proposta
del datore, che faceva riferimento non già alla reintegrazione ma alla
riassunzione, e quindi alla ricostituzione del rapporto ex nunc e non ex tunc, e
quindi con il mantenimento del danno costituito dal mancato pagamento delle
retribuzioni maturate; il che era avvalorato dal fatto che il medesimo Persia
aveva escluso il pagamento ad ogni somma di denaro, ritenendolo non dovuto. A
fronte di una proposta di tal fatta, va infatti considerato che, alla stregua di
copiosa giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass. 27 giugno 1990 n. 6547, 14
giugno 1994 n. 5766, 14 maggio 1998 n. 4854), il dovere - imposto al creditore o
al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - di evitare, usando la
normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera
giuridica dall'altrui comportamento illecito, sussiste nei limiti in cui la sua
osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile
sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o
il danneggiato - per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano
dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui - si assoggetti ad un'attività
più onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia
rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa; nella specie la
disposizione di cui all'art. 1227 cod. civ. sarebbe venuta in applicazione ove
fosse stato accertato che era stato opposto un pretestuoso rifiuto ad una
offerta di adempimento che sarebbe valsa ad eliminare il pregiudizio già
verificato. Conclusivamente il ricorso incidentale va rigettato, mentre va
accolto quello principale. La sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che si designa nella
Corte d'appello di Lecce, la quale deciderà anche per le spese del presente
giudizio.
|