Cassazione - Sezione Lavoro
sent. 21/12/06-31/01/07 n. 2195

Presidente Ravagnani - Relatore Cellerino
Pm Fedeli - conforme 
ricorrente De Salvia - controricorrente Gallo

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Contro la sentenza descritta in epigrafe della Ca di Catanzaro che, riformando la decisione di primo grado, ha condannato Francesco De Salvia, rigettandone l'appello incidentale, a pagare a Anna Maria Gallo euro 12000, oltre accessori e parte delle spese processuali, il De Salvia, in causa avente ad oggetto un contratto di lavoro a tempo parziale, propone ricorso per cassazione, inammissibilmente integrato da concrete emergenze processuali per la prima volta indicati nella memoria ex articolo 378 Cpc affidato a meri difetti di motivazione contestando, senza particolari indici di riferimento a norme asseritamene violate e ad elementi di fatto convergenti, la liquidazione equitativa effettuata dalla Corte catanzarese circa l'incremento retributivo disposto per compensare la prestazione ulteriore, peraltro, in tesi, non esattamente provata e incongruamente determinata.
La sentenza d'appello ha ritenuto che, stante la prova della prestazione ulteriore rispetto all'orario contrattuale di quattro ore, le parziali sfasature testimoniate al riguardo giustificassero una liquidazione equitativa del compenso, rispetto a una prestazione ulteriore di due ore giornaliere "comprensive di tutte le indennità accessorie".
La parte intimata resiste con controricorso.
Conformemente alla requisitoria scritta dal sostituto procuratore generale, resa in applicazione dell'articolo 375 Cpc il ricorso è manifestamente infondato, posto che le considerazioni che lo sorreggono e con cui lamenta i vizi di motivazione accennati, non offrono alcun motivo di giustificato e ragionevole ripensamento alla pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità che, in tema di vizi di motivazione, esclude la possibilità che la parte che li deduce postuli un apprezzamento dei fatti e delle prove in modo difforme da quello posto a base del convincimento del giudice, senza offrire (in conformità al principio di autonomia del ricorso, desumibile dall'articolo 366 n. 3 Cpc) elementi decisivi che ne infirmino il ragionamento, circa la valutazione dei quali, nella specie, non è dato di ravvisare alcun vizio logico giuridico di carattere assorbente, con riferimento alla durata supplementare della prestazione.
Infatti il Collegio di merito ha ritenuto che sia stata "fornita la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa per un orario superiore a quello retribuito" e, rispetto alla valutazione dell'ammontare, determinato dalla Corte di merito sulla base di una valutazione minimalistica della prestazione (due ore) rispetto al testimoniato, e della sua quantificazione, il ricorso all'articolo 432 Cpc oltretutto per la prima volta denunciato nella memoria, è giustificato, essendo ammissibile, in casi di perdurante incertezza sulla misura del lavoro ulteriore, la possibilità di procedere in via equitativa ai sensi dell'articolo 432 Cpc (v. Cassazione 16098/01, nonché sulla determinazione in misura "minimale" delle ore prestate in più v. Cassazione 6623/01).
Spese del presente giudizio di cassazione secondo soccombenza in favore, del patrocinio antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il soccombente alle spese che liquida in euro 30 per spese, euro 2500 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali in favore dell'avv. Salvatore Prestia, antistatario.