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Cassazione - Sezione
Lavoro sent. 21/12/06-31/01/07 n. 2195
Presidente Ravagnani
- Relatore Cellerino Pm Fedeli - conforme ricorrente De Salvia -
controricorrente Gallo
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Contro la sentenza descritta in epigrafe della Ca di
Catanzaro che, riformando la decisione di primo grado, ha condannato Francesco
De Salvia, rigettandone l'appello incidentale, a pagare a Anna Maria Gallo euro
12000, oltre accessori e parte delle spese processuali, il De Salvia, in causa
avente ad oggetto un contratto di lavoro a tempo parziale, propone ricorso per
cassazione, inammissibilmente integrato da concrete emergenze processuali per la
prima volta indicati nella memoria ex
articolo 378 Cpc affidato a meri difetti di motivazione contestando, senza
particolari indici di riferimento a norme asseritamene violate e ad elementi di
fatto convergenti, la liquidazione equitativa effettuata dalla Corte catanzarese
circa l'incremento retributivo disposto per compensare la prestazione ulteriore,
peraltro, in tesi, non esattamente provata e incongruamente determinata. La
sentenza d'appello ha ritenuto che, stante la prova della prestazione ulteriore
rispetto all'orario contrattuale di quattro ore, le parziali sfasature
testimoniate al riguardo giustificassero una liquidazione equitativa del
compenso, rispetto a una prestazione ulteriore di due ore giornaliere
"comprensive di tutte le indennità accessorie". La parte intimata resiste con
controricorso. Conformemente alla requisitoria scritta dal sostituto
procuratore generale, resa in applicazione dell'articolo 375 Cpc il ricorso è
manifestamente infondato, posto che le considerazioni che lo sorreggono e con
cui lamenta i vizi di motivazione accennati, non offrono alcun motivo di
giustificato e ragionevole ripensamento alla pacifica e consolidata
giurisprudenza di legittimità che, in tema di vizi di motivazione, esclude la
possibilità che la parte che li deduce postuli un apprezzamento dei fatti e
delle prove in modo difforme da quello posto a base del convincimento del
giudice, senza offrire (in conformità al principio di autonomia del ricorso,
desumibile dall'articolo 366 n. 3 Cpc) elementi decisivi che ne infirmino il
ragionamento, circa la valutazione dei quali, nella specie, non è dato di
ravvisare alcun vizio logico giuridico di carattere assorbente, con riferimento
alla durata supplementare della prestazione. Infatti il Collegio di merito ha
ritenuto che sia stata "fornita la prova dello svolgimento della prestazione
lavorativa per un orario superiore a quello retribuito" e, rispetto alla
valutazione dell'ammontare, determinato dalla Corte di merito sulla base di una
valutazione minimalistica della prestazione (due ore) rispetto al testimoniato,
e della sua quantificazione, il ricorso all'articolo 432 Cpc oltretutto per la
prima volta denunciato nella memoria, è giustificato, essendo ammissibile, in
casi di perdurante incertezza sulla misura del lavoro ulteriore, la possibilità
di procedere in via equitativa ai sensi dell'articolo 432 Cpc (v. Cassazione
16098/01, nonché sulla determinazione in misura "minimale" delle ore prestate in
più v. Cassazione 6623/01). Spese del presente giudizio di cassazione secondo
soccombenza in favore, del patrocinio antistatario.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il soccombente alle
spese che liquida in euro 30 per spese, euro 2500 per onorari, oltre Iva, Cpa e
spese generali in favore dell'avv. Salvatore Prestia, antistatario.
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