 |
Cassazione - Sezione
Lavoro
26/09/06-10/01/07 n.
238
Presidente
Senese - Relatore De Matteis Pm Pivetti - Ricorrente Pea
Svolgimento del
processo
Il sig. Gilberti Massimiliano, assunto con contratto di
formazione e lavoro dalla s.n.c. Scatolificio Artigiano di Pea Carlo e Saiani
Attilia, ha subito il 19 aprile 1989 infortunio sul lavoro (mentre provvedeva
alla pulizia della macchina di stampa con i rulli in movimento, rimaneva
imprigionato con l'avambraccio sinistro nella macchina, da cui derivava
schiacciamento della mano e dell'avambraccio medesimo, con gravi postumi
permanenti). Con ricorso del 27 febbraio 1998 egli ha proposto nei confronti
dei sigg. Carlo Pea e Saiani Attilia, in qualità di ex soci ed ex amministratori della società, domanda
di danno differenziale, rispetto a quello indennizzato dall'Inail, chiedendo le
seguenti voci di danno: danno biologico per inabilità temporanea, danno
biologico per inabilità permanente, danno morale, danno psichico, danno alla
capacità lavorativa specifica e perdita di chances, rimborso spese
mediche. Il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda, escludendo il
danno morale, avendo ritenuto la relativa azione prescritta nel termine
quinquennale; il danno psichico; quello alla capacità lavorativa specifica ed
il rimborso spese mediche, ritenuti non provati. La Ca di Brescia, con
sentenza 283/03, ha emesso le seguenti statuizioni: 1. ha dichiarato la
competenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere della domanda di danno
differenziale; 2. ha dichiarato la legittimazione passiva degli ex soci convenuti; 3. ha dichiarato
la colpa esclusiva del datore di lavoro nella causazione delli infortuno, perché
i microinterruttori che avrebbero dovuto impedire il movimento dei rulli della
macchina tipografica che il lavoratore stava pulendo erano stati
disattivati; 4. ha ritenuto il danno morale, richiesto per colpa contrattuale
ex articolo 2087 Cc, soggetto alla
prescrizione decennale e pertanto nella fattispecie non prescritto, 5. ha
negato il danno per perdita di chance, 6. nonché quello per la perdita di
capacità lavorativa specifica, 7. e per il danno biologico di natura
psichica; 8. ha quantificato il danno in Euro 91.314,55, di cui 11.134,61 per
danno biologico relativo alla invalidità temporanea; 53.453,29 per danno
biologico relativo alla invalidità permanente; 26.726,65 per danno morale; 9.
ha dichiarato la legittimazione passiva degli ex soci ad agire contro la compagnia
assicuratrice della società in nome collettivo, ora in liquidazione, ed ha
condannato la Winterthur assicurazioni, chiamata in causa su richiesta del Pea e
della Saiani a tenerli indenni dalle conseguenze pecuniarie dell'infortunio, nei
limiti del massimale di polizza. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso
per Cassazione il Pea e la Saiani, con undici motivi. Si sono costituiti con
controricorso il Gilberti e la Wintertur; entrambi hanno proposto ricorso
incidentale, il primo con sette motivi, la seconda con unico motivo, e con
ricorso incidentale condizionato. Il Pea e la Saiani hanno depositato
controricorso avverso il ricorso incidentale. Gli stessi e la Winterthur
hanno depositato memoria ai sensi delliarticolo 378 Cpc.
Motivi della
decisione
1. Sul ricorso principale Pea e Saiani. I primi sei motivi
riguardano la posizione Gilberti, gli altri quattro il rapporto con la
Winterthur, l'undicesimo è non pertinente. Con il primo motivo i ricorrenti,
deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 e 1218 Cc
(articolo 360, n. 3 Cpc), censurano la sentenza impugnata per avere affermato il
principio che il datore di lavoro, debitore delliobbligo di sicurezza, avesse
l'onere, ex articolo 1218 Cc, di
provare la non imputabilità dell'adempimento. Contestano al giudice d'appello di
avere omesso di considerare che l'articolo 1176 Cc limita la responsabilità del
debitore alla ordinaria diligenza e cioè, per le obbligazioni di mezzi e non di
risultato come quella dell'articolo 2087 Cc, solo al necessario, e non anche al
possibile. Il motivo à infondato. L'articolo 1176 Cc, con l'imporre al
debitore la diligenza del buon padre di famiglia, fotografa in maniera icastica
qual è la diligenza che avrebbe dovuto avere il datore di lavoro, nel caso di
specie, nei confronti di un giovane assunto con contratto di formazione e
lavoro, controllando che i congegni di sicurezza non fossero manomessi. La
sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto
ripetutamente affermato in subiecta
materia da questa Corte, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro
per violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'articolo 2087 c.c. non ha
natura oggettiva e pertanto l'onere della prova del nesso causale tra danno ed
inadempimento (nel caso di specie, mancanza delle misure di sicurezza) resta a
carico del lavoratore, mentre il datore di lavoro può liberarsi solo dimostrando
la non imputabilità dell'evento. Pertanto, poiché risulta accertato,
attraverso la ctu svolta nel processo penale e legittimamente acquisita al
presente processo civile (ex plurimis
Cassazione 8096/06), la mancanza delle misure di sicurezza, tocca al datore di
lavoro di provare, ai sensi degli articoli 1218, 1176 e 2087, la propria
mancanza di colpa (ex plurimis
Cassazione 3162/02 cit. nella sentenza impugnata, Cassazione 13887/04,
12863/04). Avendo la sentenza impugnata accertato in positivo la colpa del
datore di lavoro, consistente nella negligenza per avere tollerato che i
microinterruttori fossero disattivati, con il secondo motivo i ricorrenti,
deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 2087, 2697,
2727, 2728 e 2729 Cc; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia (articolo 360, nn. 3 e 5 Cpc), censurano la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la colpa del datore di
lavoro. Ma trattasi di accertamento di fatto che risulta congruamente
motivato. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa
applicazione degli articoli 1176, 1218, 2056, 2059, 2087, 2104, Cc; 6 e 392 Dpr
547/55, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo
della controversia (articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc), censurano la sentenza impugnata
nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa del lavoratore. Anche qui
trattasi di un accertamento di fatto, che però svolge una questione di diritto,
relativa alla identificazione del tipo di colpa del lavoratore rilevante per
escludere o ridurre la colpa del datore di lavoro. Dalla giurisprudenza di
questa Corte (vedi, da ultimo, Cassazione 5493/06) è desumibile il principio di
diritto secondo cui in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali
si ha concorso di colpa del lavoratore quando lo stesso abbia concorso a
cagionare lievento con comportamenti negligenti o imprudenti ulteriori rispetto
a quelli, appartenenti al rischio professionale, le cui conseguenze
pregiudizievoli le norme sulla prevenzione infortuni intendono prevenire, con
precetti rivolti al datore di lavoro e la cui osservanza è ad esso rimessa.
Anche tale motivo deve essere pertanto rigettato. Con il quarto motivo i
ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2059, 2087,
2946 e 2947 Cc; 185 Cp (articolo 360, n. 3 Cpc), censurano la sentenza impugnata
per avere riconosciuto il danno morale soggettivo, mentre il danno non
patrimoniale è risarcibile solo nei casi di responsabilità extracontrattuale da
fatti illeciti costituenti reato. Al riguardo è sufficiente notare che il danno
differenziale presuppone il fatto reato del datore di lavoro, accertato anche in
sede civile. Nel caso di specie il procedimento penale si è concluso con
sentenza dibattimentale 2 ottobre 1995/8 marzo 1996 di non doversi procedere per
estinzione del reato. Peraltro la prospettazione dei ricorrenti, e la
giurisprudenza citata a supporto, risulta datata, ed in contrasto con
l'innovativo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha
rilevato, a partire dal 2003, che il danno non patrimoniale conseguente alla
ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente
garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante
dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 cod. pen., e non presuppone,
pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai
casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può
essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle
previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento,
nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi
natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in
tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di
riparazione del danno non
patrimoniale (Cassazione, 8827 e 8828/03). Evoluzione del Pensiero giuridico
prontamente recepita dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 233/03).
Un altro recente arresto fondamentale è che alla risarcibilità del danno non
patrimoniale ex articoli 2059 Cc e
185 Cp non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del
danno se essa, come nel caso di cui all'articolo 2054 Cc, debba ritenersi
sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il
fatto sarebbe qualificabile come reato (anche questo orientamento, inaugurato
da Cassazione 7282/03 risulta confermato in seguito; da ultimo Cassazione
15044/05). L'estensione conseguenziale di tali principi alla responsabilità
presuntiva ex articolo 2087
Cc, raccomandata dalla dottrina, è stata operata da Cassazione 4184/06, la
quale ha tratto la conseguenza che in presenza di una fattispecie
contrattuale che come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei
contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta
ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro (ai sensi dell'articolo
2087 Cc), non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità
contrattuale e risarcimento del danno morale, siccome la fattispecie astratta di
reato é configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di
lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'articolo 1218
Cc. Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa
applicazione degli articoli 1176, 1218, 2059, 2087, 2697 Cc ; articolo 18 5 c.
p. ; 115 e 116 Cpc (articolo 3 60, n. 3 Cpc), censurano la sentenza impugnata
per avere sottoposto il danno morale allo stesso regime di prova del danno
biologico. Anche questo motivo, che appare derivare dalla tesi della
riconducibilità del danno morale solo al reato e quindi la non applicabilità del
criterio di ripartizione valida per la responsabilità contrattuale, è
doppiamente infondato: perché basato su giurisprudenza (Cassazione 15133/02) che
si deve ritenere superata dall'evoluzione sopra cennata, e perché la sentenza
impugnata è basata datore sull'accertamento positivo della colpa del datore di
lavoro. Con il sesto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa
applicazione degli articoli 2043, 2087, 2059, 2697 Cc; 414 n. 5 e 416 Cpc
(articolo 360, n. 3 Cpc), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha
liquidato il danno biologico per invalidità temporanea in euro 11.134, sul
presupposto, erroneo, che i controricorrenti non avessero impugnato la
valutazione del primo giudice. Riportano il passo del ricorso in appello, pag.
21, par. 22, nel quale essi deducono: "quanto al danno biologico da inabilità
temporanea, lo stesso, in caso di sussistenza anche di inabilità permanente,
rientra nella prima. In ogni caso, lo stesso non è stato quantificato dalla
ctu". Affermano inoltre che la prima sentenza aveva quantificato il danno in
misura inferiore. Anche questo ultimo motivo (per la posizione Gilberti) non
è fondato. Esso è inconferente, oltre che erroneo, nella parte in cui pretende
l'assorbimento del danno biologico da temporanea in quello da permanente, mentre
per quanto riguarda la determinazione operata dal giudice d'appello, questa
riferisce la affermazione della mancata contestazione, che il motivo pretende
contraria al vero, al danno da "invalidità temporanea" e non già al danno
biologico (v. sentenza pagg. 24 e 25). Con il settimo motivo i ricorrenti,
deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 1224,
1225, 1227, 1882, 1905, 1917, 2043, 2056, 2059, 2087 Cc; 112 Cpc (articolo 360
n. 3 Cpc), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato la
condanna della Winterthur al massimale di polizza, ritenendo il difetto di mala gestio, perché, fino alla decisione
del giudizio, era controversa la prescrizione dell'azione. Il motivo è
inammissibile, perché la valutazione del giudice del merito circa la
insussistenza della mala gestio
costituisce una valutazione di fatto, nella specie correttamente motivata con la
controversia circa la prescrizione dell'azione. Peraltro si deve aggiungere la
circostanza, non contestata, che la società presentò alla Winterthur una falsa
denuncia circa le modalità del sinistro, si da giustificare la iniziale
resistenza dell'assicuratore. La insussistenza della mala gestio comporta il rigetto dei
motivi otto e nove. Con l'ottavo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e
falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 1224, 1225, 1227, 1882,
1905, 1917, 2043, 2056, (articolo 360, n. 3 Cpc), censurano la sentenza
impugnata nella parte in cui non ha condannato la Winterthur a pagare la
rivalutazione monetaria, e gli interessi legali, anche ultra vires. Con il nono i
ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1882, 1905
e 1917 Cc; 91 e 112 Cpc, si dolgono della mancata manleva per le spese
processuali in favore del Gilberti che sono stati condannati a
pagare. Infatti la condanna al pagamento del capitale, Euro 91,314, supera
largamente il massimale di polizza, pari a 150 milioni . per persona, che
costituisce il limite . del risarcimento del danno per l'assicuratore, sicché è
irrilevante la questione degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e
delle spese legali, perché questi. pur da ritenersi comprese nella domanda
originaria, anche se non espressamente formulati, eccedono il massimale, e
quindi non sono dovuti per tale motivo, in difetto di mala gestio. Con il decimo motivo i
ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 112
Cpc (articolo 360, n. 3 Cpc), censurano la sentenza impugnata per avere omesso
di pronunciare sulla domanda di condanna della Winterthur a pagare le spese nel
rapporto processuale Winterthur -Pea e Saiani. Il motivo è infondato. E.F
corretta la interpretazione della sentenza impugnata operata dalla
controricorrente: il giudice d'appello, partendo dall'erroneo presupposto di una
disposta (dal Tribunale) compensazione totale delle spese processuali tra
convenuti e la terza chiamata, ha inteso confermare detta compensazione anche
per il giudizio di secondo grado, là dove ha così statuito: quanto alla
liquidazione delle spese, che viene impugnata con antitetici motivi da tutte le
parti, questa appare conforme all'esito della causa. L'undicesimo motivo è
inammissibile perché relativo a causa diversa. con ogni evidenza relativo a
causa diversa. 2. Sul ricorso incidentale Giberti. I primi tre motivi del
ricorso incidentale del Giberti attengono alle valutazioni della sentenza
impugnata circa la mancanza di carattere interruttivo della lettera il giugno
1990 del Giberti. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e
falsa applicazione dell'articolo 2943 Cc (articolo 360, n. 3 Cpc), censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contenuto della
raccomandata inviata dal medesimo al datore di lavoro in data il giugno l990 con
cui egli si riservava di agire per il risarcimento dei danni patiti in seguito
all'incidente del 19 aprile 1989 lettera non aveva carattere interruttivo della
prescrizione. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e
falsa applicazione dell'articolo 420, comma 4 Cpc si duole che il primo giudice
abbia ritenuto tardiva la capitolazione della prova relativa alla spedizione
della lettera di messa in mora dell'11 giugno 1990. Con il terzo motivo il
ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2087, 1218,
1223, 1225 Cc; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia n. 3 e 5 Cpc), censura parte in cui ha ritenuto la
sufficiente a provare la non della raccomandata. I tre motivi, da esami
connessione, sono inammissibili per difetto di interesse, perché la sentenza
impugnata ha ritenuto il diritto non prescritto, in quanto ha applicato alla
fattispecie la prescrizione decennale, nella specie non maturata, e ciò
indipendentemente dalla interruzione della prescrizione ad opera del
Giberti. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione
e falsa applicazione degli articoli 1352, 2697, 2752 Cc; omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (articolo 360
nn. 3 e 5 Cpc), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non
raggiunta la prova in ordine alla perdita di chance. In effetti il danno
derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una
entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di
autonoma valutazione, di cui l'interessato ha l'onere di provare, sia pure in
modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il
raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della
quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta
(Cassazione 3999/03, 11340/98, 10748/96). Nel caso di specie, tuttavia, il
motivo, per come prospettato, si risolve nelle conseguenze della
riduzione della capacità lavorativa specifica, oggetto del motivo successivo,
con cui il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli
1352, 2697, 2725 Cc; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia (articolo 360, nn. 3 e 5 Cpc), censura la
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto non raggiunta la
prova in ordine alla perdita della capacità lavorativa specifica. Ricorda che
la ctu ha riconosciuto l'incidenza di postumi sulla capacità lavorativa
specifica del 20%, e che a seguito dell' infortunio il Giberti è stato
assunta dalla s.p.a. Beretta nella categoria protetta degli invalidi
del lavoro. Sarebbe dunque evidente che egli non potrà mai più svolgere
l'attività processionale per la quale aveva inseguito specifica qualificazione e
sulla base della quale stava lavorando con contratto di formazione e lavoro. Il
motivo è fondato, sia sotto il profilo del danno patrimoniale, sia di quello
biologico. L'illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona può
dar luogo a due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a titolo di danno
biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa
specifica; pertanto il giudice è tenuto a verificare se le lesioni accertate,
oltre ad incidere sulla salute del soggetto, abbiano anche ridotto la sua
capacità lavorativa specifica, con riduzione, per il futuro, della sua
capacità di reddito (Cassazione 4020/06). La stessa sentenza impugnata ha
accertato, oltre i danni estetici, quelli funzionali, consistenti nella
riduzione dei movimenti di estensione e prosupinazione del gomito e
limitazione di circa 2/3 dei movimenti di flessione, abduzione e adduzione
del primo dito della mano; ridotta anche la formazione del pugno, con
deficit complessivo di forza
prensile e del movimento a pinza del pollice con la altre dita. È interesse
del ricorrente offrire, in sede di rinvio, la prova più precisa della entità del
danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, ma questo è
già di per sé presumbile dalla descrizione della sentenza impugnata sopra
riportata e dalla circostanza di lavorare con collocamento obbligatorio presso
altra ditta. Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione degli articoli 1218, 1223, 1225, 2697, 2087 Cc; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia
(articolo 360, nn. 3 e 5 Cpc) censura la sentenza impugnata nella parte in cui
non ha ritenuto il danno di natura psichica esistenziale quale voce
autonoma. Il motivo non è fondato, in quanto i riflessi di natura
psichica-esistenziale sono già compresi nella voce di danno di cui al motivo che
precede. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione
e falsa applicazione dell'articolo 91 Cpc (articolo 360, n. 3 Cpc), censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretta la liquidazione delle
spse processuali operata dal primo giudice, nonostante le specifiche critiche
dell'atto di appello. Il motivo non è fondato. In tema di liquidazione
delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta
dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in
misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari
di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o
della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, l'accertamento
della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe,
i n relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'articolo 24
della legge 794/42 (Cassazione 11483/02, 10864/98). Dalla finalità sopra
precisata deriva che la parte che si dolga in Cassazione della mancata
motivazione, ha l'onere di precisare se e in che misura siano stati violati i
minimi tariffari. 3. Sul ricorso incidentale Winterthur. Con unico motivo
di ricorso incidentale la soc. Winterthur, deducendo nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione degli articoli 81 Cpc, 2312, 2304, 2298 e 2310
Cc (articolo 360, n. 31 Cpc), censura la sentenza impugnata nella parte in cui
ha ritenuto la legittimazione attiva del Pea e della Saian a far valere
giudizialmente la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia in favore della
società in nome collettivo. Rileva che le società di persone non si
estinguono in seguito alla formale cancellazione dal registro delle
imprese. Il motivo è infondato. La stessa Winterthur riconosce, nella
memoria ex articolo 378, che la
polizza garantisce la responsabilità patrimoniale dei soci quale conseguenza
della loro partecipazione a società di persone. Legittimato a far valere la
garanzia è il beneficiario, cioè l'assicurato, e non solo lo stipulante. Va
infine respinto il ricorso incidentale della Winterthur condizionato
all'accoglimento di motivi, che sono stati invece respinti. Provvedimenti
consequenziali come in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il
ricorso incidentale della Winterthur, accoglie il quinto motivo del ricorso
incidentale del Giberti, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata
limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d'appello di Milano.
|