REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dagli Ill.mi. sigg.ri. Magistrati
Dr Giovanni
LOSAVIO - Presidente e Relatore
Dr Ugo Riccardo PANEBIANCO -
Consigliere
Dr Mario ADAMO - Consigliere
Dr Giuseppe Maria BERRUTI -
Consigliere
Dr Vtttorio RAGONESI - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
Associazione Temporanea di Imprese X, in persona del legale,
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazzale delle
Belle Arti 8, presso l'avv. IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentata e difesa dall'avv.
GIROLAMO CALANDRA, giusta mandato a margine del ricorso
- ricorrente
-
contro
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE REGIONE SICILIANA,
UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME DI PALERMO
- intimati
-
e sul 2? ricorso n 11921/02 proposto da:
ASSESSORATO TERRITORIO E
AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'assessore pro tempore,
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis,
- ricorrente
-
contro
Associazione Temporanea di Imprese X
- intimata
-
avverso la sentenza n. 617/01 della Corte d'Appello di PALERMO,
depositata il 28/06/01,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dal 27/01/2005 dal Consigliere Dr Giovanni LOSAVIO,
udito per il
ricorrente, l'Avvocato CALANDRA che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso
udito per il resistente, l'avvocato MASSELLA che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr Aurelio GOLIA che
ha concluso per il rigetto di entrambi i. ricorsi.
Svolgimento del
processo
La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza pubblicata il
28/6/01, confermando nel dispositivo la sentenza deI Tribunale di Palermo
pubblicata il 25/2/99 (che aveva rigettato la domanda proposta dalla
appaltatrice Associazione Temporanea di Imprese (omissis) nei confronti
dell'appaltante Assessorato all'Ambiente della Regione Siciliana), giudicava, da
un lato, la stessa ATI non decaduta dalla pretesa di una diversa determinazione
del compenso revisionale rispetto al
Contro questa sentenza l'ATI appaltatrice ha proposto
ricorso per cassazione argomentando un unico motivo di impugnazione, illustrato
poi con memoria. L'Assessorato regionale ha contraddetto mediante controricorso,
proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale contro la medesima sentenza. I
due ricorsi, separatamente iscritti nel ruolo generale, sono stati riuniti
preliminarmente nella udienza di discussione, nella quale i difensori delle
parti hanno svolto lo rispettive difese e il P.M. ha motivatamente concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.
Motivi della decisione
1.
La difesa dell' Amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilita del ricorso che l'Impresa ha inteso proporre pure nei
confronti dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere marittime di Palermo. La
nullita della citazione in giudizio di quell'ufficio era stata infatti
dichiarata dalla sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte d' appello con
esplicita pronuncia, non censurata sul punto dalla ricorrente. In accoglimento
della eccezione, dove percio dichiararsi l'inammissibilita del ricorso proposto
nei confronti di un ufficio privo di legittimazione processuale e nel difetto
per altro di alcuna censura della decisione al riguardo.
2. L'ATI X
nell'unico motivo del ricorso, prospettando violazione dell'art. l della L.
10/12/81, n. 741, censura la decisione per avere la Corte di merito, contro il
dettato letterale e la ratio della norma (e cioe quella "di rendere univoca e
certa la procedura di revisione, di garantire alle imprese la prevedibilita
della evoluzione finanziaria nella esecuzione dei lavori, nonche di eliminare il
contenzioso che puo considerarsi inversamente proporzionale alla automaticita
della operazione"), adottato il criterio di calcolo del conteggio revisionale,
nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sostituendo al programma di cui
allo stesso art. 1 l'effettivo andamento dei lavori e cosi violando il principio
di certezza nei rapporti giuridici. Quando neppure potrebbe escludersi,
adottando tale criterio (che si dice diretto ad assicurare l'effettivo
equilibrio delle prestazioni a garanzia della stazione appaltante), che in
ragione di un fenomeno "sebbene meno frequente" di andamento di prezzi
temporaneamente decrescenti, si giunga in concreto alla determinazione di
compensi revisionali di importo superiore rispetto a quello calcolato sulla base
del programma dei lavori contrattualmente previsto. Ne puo dirsi che la solerzia
dell'impresa sia altrimenti remunerata con il premio di incentivazione, essendo
la clausola che lo prevede elemento accidentale del contratto, non connaturato
al capitolato speciale, mentre in pratica e dato alla Amministrazione un ampio
margine di discrezione "circa il merito, della attribuzione di tale
premio".
Con il ricorso incidentale l'Assessorato della Regione Siciliana
denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge regionale
siciliana n. 22/1964. Omessa, carente o contraddittoria motivazione su di un
punto rilevante della controversia (art. 360. n. 3 e 5 cpc", e censura la
decisione impugnata per avere la Corte d'appello negato che nella specie
l'impresa fosse decaduta dalla facolta di contestare i conteggi revisionali
finali, benche non avesse ottemperato all'invito di sottoscriverli nel termine
ad essa assegnato (apponendo eventuali riserve), quando a tale omissione la
norma regionale (che e la sostanziale ripresa della previsione di cui all'art.
64 r.d. 350/1895) ricollega l'effetto automatico della presunta definitiva
accettazione dei conteggi stessi. Sicche i giudici d'appello attraverso una
interpretazione abrogans dell'indicato art. 12 avevano superato la preclusione
nella quale era irrimediabilmente caduta l'impresa, quando, secondo il principio
affermato da Cass. 10949/1994, soltanto la previa instaurazione di un giudizio
nel quale fosse stata azionata una pretesa incompatibile con i risultati del
conto finale sarebbe valsa ad evitare la decadenza.
3. Come correttamente
ha argomentato il Pubblico Ministero, il motivo del ricorso incidentale pone una
questione pregiudiziale, la dove censura la decisione della Corte di merito nel
punto in cui ha negato la decadenza dell'impresa appaltatrice dalla pretesa di
una diversa determinazione del compenso revisionale rispetto al "conto finale"
e, poiche il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'assorbimento del ricorso
principale (con il quale e posta una questione logicamente dipendente), esso
deve essere discusso con priorita rispetto al principale.
Ebbene, la
censura argomentata con il ricorso incidentale e in parte inammissibile e in
parte infondata. inammissibile e, infatti, la dove prospetta una interpretazione
dell'art. 12 della LR Siciliana n. 22/1964 in contrasto con quella argomentata
nella sentenza del Tribunale, che, disattendendo l'eccezione sollevata sul punto
dalla Amministrazione regionale, ha escluso che la norma commini una automatica
decadenza nella ipotesi di mancata contestazione nel termine assegnato, dei
conteggi predisposti dalla direzione lavori; e ha ritenuto che la stessa norma
colleghi a quel comportamento, a valore legale tipico, l'efficacia di una
presunzione di accettazione dei conteggi medesimi, che puo essere tuttavia
contrastata da comportamenti di segno opposto attuati precedentemente dalla
impresa appaltatrice (nella specie in concreto non ravvisati per altro dal
Tribunale, che percio ha rigettato la domanda dell'impresa). La premessa in
diritto di tale decisione non fu dall'Assessorato regionale fatta oggetto di
impugnazione incidentale, sicche sul punto si e formato il giudicato e
inammissibile e percio il motivo nella parte in cui ancora prospetta una ipotesi
normativa decadenziale. Infondata e invece la censura nello sviluppo
argomentativo secondo cui l'unico comportamento idoneo a contrastare la
presunzione posta dall'art. 12 della legge regionale 22/1964 dovrebbe ravvisarsi
nell'avere l'impresa fatto valere in giudizio una pretesa incompatibile con
quanto l'amministrazione committente abbia poi attribuito all'appaltatore con il
conto finale. Se si riconosca, infatti, che fa norma ha introdotto una
presunzione relativa, non ha alcun fondamento, cosi normativo come nell'ordine
logico, attribuire a quella sola ipotesi l'efficacia di contrastarla essendo
invece rimesso all'apprezzamento in concreto del giudice il significato di
diverse tipologie di comportamenti cui possa motivatamente riconoscersi la
medesima idoneita a superare la presunzione.
E appunto la Corte di merito
ha colto nell' "atto aggiuntivo" sottoscritto dall'impresa il 9/11/1990,
"neppure un mese prima dell'invito rivoltole ex art. 12 LR 22/1964", la
"manifestazione di volonta incompatibile con l'accettazione dei conteggi
dall'appaltante operati [..] su base temporale diversa", e quindi idonea a
prevalere sulla presunzione relativa posta da quella norma. Ne la difesa
dell'Assessorato regionale mette in discussione l'adeguatezza in concreto della
motivazione della decisione al riguardo, limitandosi a richiamare la decisione
di questa Corte (n. 10949 del 1994) che ha riconosciuto l'efficacia di
contrastare la presunzione alla fattispecie di previo esercizio in giudizio di
una pretesa incompatibile (come gia Cass, 5862/1993, in analoga vicenda), ma non
ha affatto inteso assumere quella ipotesi di comportamento come l'unica in
assoluto idonea a vincere la presunzione.
Il ricorso incidentale,
affidato a un motivo in parte inammissibile e in parte infondato, deve dunque
essere rigettato.
3. Infondato e pure il ricorso principale.
La
difesa della societa ricorrente non ha prospettato argomenti nuovi che inducano
a rimeditare il principio enunciato (in tema di arti della L. 741/1981) da
questa stessa Corte con la sentenza n. 12129/2001 che, in analoga fattispecie di
lavori eseguiti in anticipo dall'appaltatore rispetto alla data
convenzionalmente stabilita, ha negato il diritto alla revisione rapportata a
quella data, dovendo valere al riguardo il diverso riferimento al tempo della
effettiva esecuzione dell'opera. Basti ancora ribadire che l'istituto della
revisione prezzi fu infatti concepito come lo strumento diretto a limitare
l'alea contrattuale legata alla lievitazione dei prezzi dei materiali e della
mano d'opera nello sviluppo esecutivo del rapporto e dunque in linea di
principio l'adeguamento del compenso deve essere calcolato con riferimento ai
mutamenti dei costi intervenuti al momento della esecuzione dei lavori e dovuti
percio sopportare dall'appaltatore. Ma, per evitare che l'impresa si possa
avvantaggiare del proprio ritardo nella attuazione dei lavori, la L. 741/1981 ha
prescritto che i tempi di esecuzione siano stabiliti preventivamente e
convenzionalmente, perche, nel caso di lavori eseguiti oltre il termine
pattuito, la lievitazione dei costi sia verificata rispetto alla scadenza
convenzionale, che costituisce il limite cosi stabilito della remunerazione dei
maggiori oneri. Nel caso invece di esecuzione in anticipo rispetto ai tempi
programmati, la finzione dell'istituto che tende a ristabilire il rapporto
sinallagmatico - l'equilibrio- tra prestazione dell'appaltatore e
controprestazione del committente, adeguando il corrispettivo alle variazioni
dei prezzi di mercato quando superino la prevista soglia di alea contrattuale,
necessariamente comporta che l'accertamento degli eventuali maggiori oneri
sopportati dall'impresa sia attuato con riferimento al momento in cui i lavori
siano stati effettivamente eseguiti (mentre contrasterebbe con la finzione
dell'istituto l'indennizzo di oneri che in concreto, nella misura giuridicamente
rilevante, non siano stati sostenuti dall'appaltatore).
Ne infine puo
valere ad invalidare il principio qui riaffermato la considerazione della
ipotesi (astrattamente prospettata dalla ricorrente e in realta del tutto
eccezionale) di riduzione dei prezzi di mercato intervenuta nell'intervallo tra
conclusione anticipata dei lavori e termine programmato, a fronte della quale
l'applicazione dello stesso principio avrebbe potuto condurre a una liquidazione
in revisione piu onerosa per l'Amministrazione appaltante, giacche una tale
soluzione sarebbe stata tuttavia coerente con la finzione riequilibratrice
dell'istituto.
4. Entrambi i ricorsi debbono, in conclusione, essere
rigettati.
Tenuto conto che questa decisione registra l'effettiva
conclusiva soccombenza dell'ATI ricorrente in via principale (essendo risultato
definitivo il rigetto della sua pretesa di merito), la stessa ATI e condannata
al rimborso delle spese anche di questa fase del giudizio a favore della
Amministrazione resistente.
Per questi motivi
La Corte dichiara
inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti dell'Ufficio del
Genio Civile per le Opere marittime di Palermo; rigetta entrambi i ricorsi e
condanna l'ATI X al rimborso delle spese a favore dell'Assessorato Territorio e
Ambiente della Regione Siciliana, liquidate in euro 8000 per onorari, oltre a
quelle prenotate a debito.
Roma, 27 gennaio 2005.
Depositata in
cancelleria Il 19 aprile 2005