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Cassazione Sezione Lavoro
29/04/04 n. 8271
Demansionamento professionale - Diritto al risarcimento
danni - Difficoltà di pervenire alla quantificazione - Rigetto della
domanda risarcitoria - Illegittimità - Liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
in presenza di indici presuntivi - Obbligo.
In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in
violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di
fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere
l'esistenza del relativo danno in base agli elementi di fatto relativi alla
durata della qualificazione e delle altre circostanze del caso concreto, potendo
procedere ad una autonoma valutazione equitativa del danno, rispetto alla quale
non ostano né l'eventuale insuccesso di una ctu disposta al fine di
quantificarlo in concreto alla luce di criteri lato sensu oggettivi, né
l'eventuale inidoneità e/o erroneità dei parametri risarcitori indicati dal
danneggiato dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto
un'eventuale decisione di "non liquet", fondata, appunto, sull'asserita
inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore o sulla pretesa impossibilità di
individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di
quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una
condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una
richiesta risarcitoria relativa ad una "certa res lesiva". (Nel caso di
specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito, con la sentenza impugnata,
non si fosse attenuta ai principi di diritto sopra indicati, avendo rigettato la
domanda di risarcimento del danno in via equitativa a fronte della
considerazione del mantenimento della retribuzione su livelli invariati, e
dell'assenza della allegazione di un danno ulteriore e di indicazioni sulla sua
consistenza, laddove il lavoratore, demansionato da progettista addetto alla
componentistica a semplice addetto al magazzino, aveva indicato indici di danno
quali la perdita del bagaglio professionale, la compromissione di una sua
possibile riconversione, il pregiudizio morale e psicologico incidente anche
sulla vita di relazione).
Svolgimento del processo
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di
Brescia, in sede di rinvio, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello
proposto dalla Alstom Fir s.p.a., già Fabbrica Italiana Relé s.p.a. (F.I.R.
s.p.a.) avverso la sentenza del Pretore di Bergamo n. 0643194, che, a sua volta,
aveva accolto la domanda proposta da Giacomo Pacchiana contro la detta seconda
società, della quale era dipendente in qualità di impiegato di V° livello super,
dichiarava sussistente la variazione delle mansioni come denunziata, rigettava
la relativa domanda di risarcimento del danno, condannando lo stesso Pacchiana
alla restituzione della somma di lire 20.630.250 corrisposta dalla società in
esecuzione della sentenza di primo grado, e dichiarava inammissibili le altre
richieste del Pacchiana perché coperte da giudicato interno. Aveva dedotto il
Pacchiana che dalle iniziali mansioni di progettista, addetto alla
componentistica di circuiti stampati, era stato, per aver contratto
spondiloartrosi cervicale con discopatia e calcificazione del legamento
nucale, con conseguente persistente sindrome cefalgica nucale, trasferito
prima al controllo elettrico, poi dall'inizio del 1989 al magazzino, reparto
garanzia e qualità, e, non avendo avuto miglioramenti del suo stato di salute,
dal rientro dalla cassa integrazione speciale per il periodo dall'agosto 1990
all'agosto 1991, dirottato al magazzino con mansioni di stretta manovalanza
(conservazione di cataloghi di fornitori, fotocopie, maneggio fogli, ed altro).
Il Pretore di Bergamo aveva accolto la domanda, riconoscendo l'avvenuta
dequalificazione professionale e il risarcimento del danno, liquidato in lire
26.500.000; la sentenza era stata riformata in grado di appello ed erano state
rigettate tutte le domande del Pacchiana, in sintesi, sul presupposto che, pur
riconoscendosi l'ammessa (dalla società) dequalificazione professionale,
l'adibizione del lavoratore alle mansioni di archivio era stata in effetti
obbligata, e anche accettata dallo stesso, atteso il lungo periodo di mancate
obiezioni; con la medesima sentenza era stata anche rigettata la domanda di
restituzione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado,
mancante la prova dell'avvenuto pagamento di esse. A seguito di impugnazione la
Corte di cassazione, su ricorso principale del Pacchiana e incidentale della
società, riuniti i ricorsi, dopo aver fissato una serie di principi di diritto,
accoglieva il motivo di ricorso principale sulla insufficienza delle
argomentazioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento dell'accettazione da
parte del lavoratore della reformatio in pejus delle mansioni e sulla
consapevolezza dello stesso di insussistenza di accettabili alternative,
accoglieva, con la sentenza n. 13688/2000, il ricorso principale e dichiarava
assorbito quello incidentale.
Osservava il Tribunale con la sentenza di rinvio, per quanto ancora di
rilievo: pacifica la dequalificazione professionale, e provata l'insussistenza
in azienda di mansioni equivalenti all'inquadramento riconosciuto al lavoratore,
era rimasto privo di riscontro l'asserito consenso di quest'ultimo, pur per
fatti concludenti, al passaggio a mansioni inferiori, tanto più che tale
passaggio era stato specificamente contestato per iscritto; di conseguenza,
l'esercizio dello ius variandi era avvenuto illegittimamente; tuttavia,
la liquidazione equitativa del danno, quest'ultimo dato per presunto nella
sentenza appellata, non poteva neanche essere effettuata, attesa l'assenza, in
considerazione del mantenimento della retribuzione acquisita, dell'allegazione e
della prova di un ulteriore danno e della sua consistenza; inammissibili erano
le ulteriori domande per mancata specifica impugnazione della pronuncia di primo
grado sulla mancata reintegrazione del Pacchiana nelle mansioni di origine o ad
esse equivalenti.
Ricorre per cassazione Pacchiana Giacomo affidandosi a due motivi di
censura.
La Alstom Fir s.p.a. si è costituita con controricorso.
Il Pacchiana ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso Pacchiana Giacomo denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3
e 5, c.p.c..
Deduce il ricorrente: era immotivata la statuizione impugnata, che, pur
avendo riconosciuta sussistente la dequalificazione professionale, aveva
rigettato la domanda del relativo risarcimento del danno, per mancanza di prova;
in realtà, dagli atti di causa risultava più volte indicata la "perdita di
bagaglio professionale", la compromissione di una sua possibile
riconversione e/o occupazione in mansioni impiegatizie, e il pregiudizio morale
e psicologico della sua relegazione in mansioni inferiori, incidente anche nella
sua vita di relazione e per un periodo più lungo della stessa vita lavorativa;
per la liquidazione del danno dovevano supplire i criteri dell'equità giudiziale
in relazione alla durata, pacifica, della assegnazione alle mansioni
dequalificanti.
Con il secondo motivo di
ricorso Pacchiana Giacomo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360,
n. 5, c.p.c..
Si deduce, in sintesi: la motivazione del rigetto della domanda di
risarcimento del danno, sul presupposto della inesistenza di prova sul punto,
era insufficiente per il solo generico riferimento alle risultanze di causa, e
irriguardosa della reale "portata" del giudizio; né risultava motivata la
condanna del Pacchiana alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione
della sentenza di primo grado.
I motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi fra loro, sono
fondati nei termini che innanzi si indicheranno.
Premesse pacifiche le circostanze che l'esercizio dello ius
variandi è avvenuto illegittimamente, non essendo stata impugnata la
sentenza su tale punto, le censure in esame si riferiscono alla mancata
liquidazione del danno. Precisa il giudice di appello, sul presupposto che
"la circostanza del demansionamento, non corroborata da ulteriori elementi di
giudizio, immutata restando la retribuzione, non realizza di per sé sola un
pregiudizio risarcibile, costituendo, invece, un possibile antecedente per la
verificazione di un danno a carico del lavoratore, danno, dunque che va da
quest'ultimo comunque allegato e distintamente provato", in realtà non ne
era stata dedotta e allegata una qualche specificazione nell'atto introduttivo e
nel corso del giudizio, né in relazione ad essa era stata articolata prova
alcuna; tanto, per il giudice di merito, impediva il ricorso ai sollecitati
poteri di ufficio di liquidazione del danno in via equitativa, sicché l'azione
risarcitoria doveva essere rigettata.
In linea di principio la tesi del giudice di merito va condivisa, essendo
essa rispettosa dei principi giurisprudenziali di legittimità. Tuttavia, nel
caso di specie non può negarsi che dalle difese delle parti risultano elementi
di fatto non privi di una certa valenza, comunque da valutarsi nella sede di
merito, ai fini della sussistenza in via teorica di un danno assoggettabile ai
criteri di liquidazione equitativa. Risulta, infatti, dalla stessa sentenza
impugnata, per come ammesso dalla società, non solo l'avvenuto demansionamento
ma anche le modalità di esso nei termini denunziati dal lavoratore (da attività
di progettista, addetto alla componentistica di circuiti stampati a quella di
controllo elettrico, e quindi al reparto garanzia e qualità, e, infine, al
magazzino con mansioni semplici o di stretta manovalanza di conservazione di
cataloghi di fornitori, fotocopie, maneggio fogli, ed altro), così come
risultano denunziate analiticamente, ed assunte come dequalificanti anche per i
lunghi periodi di adibizione, le mansioni di volta in volta affidate al
lavoratore in luogo delle originali di assunzione ovvero comunque svolte di 5^
categoria super. In conseguenza di tutto questo il ricorrente ha denunziato
"perdita del bagaglio professionale", impedimento alla "possibilità di
riconversione", "mortificazione di professionalità", perdita di
specializzazione tecnica, etc. E dunque, sul punto, il
silenzio del giudice di merito in relazione ad elementi fattuali in qualche modo
valutabili, seguito alla mancanza di specifiche indagini e opportuni
accertamenti in proposito, non può non integrare vera e propria omissione di
motivazione circa punti decisivi della controversia, finanche prospettati dalle
parti e (certamente) connessi al denunziato, e riconosciuto,
demansionamento.
Tale iter motivazionale contraddice anche principi già affermati
dalla Corte, secondo cui "in caso di accertato demansionamento professionale
del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito,
con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente
motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche
l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla
formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto
relativi alla durata della qualificazione e alle altre circostanze del caso
concreto" (Cass. 02 novembre 2001, n. 13580), e, in presenza di impossibile
o difficoltosa prova concreta del preciso ammontare del danno "...è legittimo
e doveroso il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno - senza
che spieghi influenza, in senso contrario, né l'eventuale insuccesso della CTU
disposta al fine di quantificarlo in concreto alla luce di criteri lato sensu
oggettivi, né l'eventuale inidoneità e/o erroneità dei parametri risarcitori
indicati dal danneggiato - dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto
un'eventuale decisione di non liquet, fondata, appunto, sull'asserita
inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore o sulla pretesa impossibilità di
individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto,
invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta
generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta
risarcitoria relativa ad una certa res lesiva " (Cass. 16 settembre 2002, n.
13469): in tale ultimo caso la Corte sul presupposto di una dichiarata
illegittimità di un provvedimento, e di fronte all'accertata esistenza del
danno, ha cassato la sentenza che aveva poi rigettato la domanda risarcitoria
per palese inidoneità dei criteri adottati dal CTU nella relativa
quantificazione e per la innegabile difficoltà, ai limiti dell'impossibilità, di
individuarne altri, concludendo, per ciò stesso, in termini di inesistenza di un
danno risarcibile.
Il ricorso, pertanto, è fondato nei termini di cui sopra, la sentenza
impugnata va cassata in relazione ad essi, e la causa rinviata ad altro giudice
di merito, che si designa nella Corte di Appello di Venezia, che nel riesaminare
la questione relativa alla richiesta liquidazione in via equitativa del danno,
si atterrà ai principi sopra enunciati, e provvederà anche al regolamento delle
spese del giudizio dì cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza
impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 03 dicembre 2003 (dep. 29 aprile
2004)
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