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Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili
Sentenza 15 dicembre 2005 / 10 gennaio 2006 n. 141
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 ottobre 1994 al Pretore di Reggio Calabria, E.A. esponeva
di essere stato licenziato per assenza ingiustificata, il 22 giugno precedente,
dal datore di lavoro Istituto di patronato per l'assistenza sociale. Assumendo
la mancata osservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 l.
300/1970, la concreta assenza di un giustificato motivo e la violazione di
alcune regole contrattuali, l'A. chiedeva che il Pretore dichiarasse
l'illegittimita del licenziamento e condannasse l'istituto alla reintegrazione
nel posto di lavoro ed al risarcimento dal danno.
Rimasto contumace il
convenuto, il Ministero del lavoro disponeva la liquidazione dell'Istituto con
decreto del 26 ottobre 1995, pubblicato sulla G.U. 262 del 9 novembre 1995 e
seguito da altro decreto del 17 gennaio 1996, in G.U. 26 dell'1 febbraio 1996,
nel cui art. 3 era stabilita l'applicazione delle norme in materia di
liquidazione coatta amministrativa.
L'A. proponeva appello e con sentenza
del 28 marzo 2002 il Tribunale riteneva regolare la notifica dell'impugnazione
e, nel merito, ordinava la reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro e
dichiarava improseguibili le domande di condanna al pagamento di
somme.
Esso riteneva infatti che, posta l'impresa in liquidazione coatta
amministrativa, fosse pur sempre proseguibile davanti al giudice del lavoro il
processo inteso a conseguire la dichiarazione di illegittimita del licenziamento
nonche la reintegrazione.
Nel merito il collegio considerava credibile
l'affermazione del lavoratore, resa ai fini dell'art. 18, comma 1, l. 300/1970,
secondo cui l'Istituto occupava piu di sessanta dipendenti, anche per l'assenza
di prova contraria da parte del datore di lavoro, che ne era gravato per avere
la disponibilita dei relativi mezzi.
Contro questa sentenza ricorre per
cassazione S.R., quale commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per
l'assistenza sociale.
L'intimato A. non si costituiva.
Con
ordinanza del 27 gennaio 2005 la Sezione lavoro di questa Corte, ravvisato un
contrasto giurisprudenziale sulla questione della distribuzione dell'onere di
provare il numero dei dipendenti dell'organizzazione datrice di lavoro,
rimetteva gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione della causa
alla Sezioni unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c.
Il primo presidente
decideva in conformita.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente sostiene la nullita della sentenza
impugnata per violazione dell'art. 200 r.d. 267/1942, essendo stati gli atti
processuali, successivi al provvedimento ordinante la liquidazione dell'Istituto
datore di lavoro (provvedimento pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art. 187
r.d. cit.), notificati allo stesso Istituto contumace nella persona del legale
rappresentante invece che al commissario liquidatore, unico legittimato a stare
in giudizio per tutti i rapporti patrimoniali, ai sensi del capoverso dell'art.
200 cit.
Il motivo non e fondato.
Posto che il provvedimento
ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisca giusta causa
(art. 2119, comma 2, c.c.) e neppure, di per se, giustificato motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro, il Tribunale nella sentenza qui impugnata ha
creduto di uniformarsi alla massima, piu volte enunciata da questa Corte,
secondo cui, nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta
amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al
giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di
una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimita
del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono
improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della
procedura amministrativa di liquidazione, le azioni intese ad una condanna
pecuniaria (Cassazione 3522/1998, 8136/1999, 7907/1995, 15477/2000).
Cio
premesso, il Tribunale ha emesso la sentenza nei confronti dell'Istituto di
patronato "in liquidazione coatta amministrativa ed in persona del commissario
liquidatore" (cosi nell'epigrafe) e nella parte narrativa ha espressamente
constato la regolare notifica dell'atto d'appello. Ne dai documenti depositati
ora dal ricorrente ai sensi dell'art. 372, comma 1, c.p.c. risulta alcun dato
idoneo ad indicare la non regolare formazione del contraddittorio.
2. Col
secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 414 e 434 c.p.c.,
sostenendo che, al fine di accertare il numero dei dipendenti del datore di
lavoro e cosi di dichiarare il diritto dell'appellante alla reintegrazione ex
art. 18 l. 300/1970, il Tribunale prese in considerazione un documento, ossia
uno statuto dell'ente datore di lavoro, ritualmente prodotto dal
lavoratore-attore in giudizio.
Col terzo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 18 cit. l. 604/1966, 2697 e 1218 c.c., sostenendo il
mancato assolvimento, da parte dello stesso lavoratore, dell'onere di provare il
detto numero di dipendenti, e quindi l'illegittimita dell'ordine giudiziale di
reintegrazione.
3. I due motivi, da esaminare insieme perche connessi,
non sono fondati.
La questione che il ricorrente sottopone a questa Corte
e se l'art. 18, comma 1, l. 300/1970, modificato dall'art. 1 l. 108/1990, nel
subordinare l'ordine giudiziale di reintegrazione del prestatore di lavoro
illegittimamente licenziato a certe dimensioni dell'organizzazione produttiva
datrice di lavoro, commisurate sul numero delle persone occupate (cosiddetto
requisito dimensionale), imponga al detto prestatore-attore in giudizio l'onere
di provare il requisito, oppure richieda al datore-convenuto in giudizio la
prova negativa ossa del non raggiungimento di quelle dimensioni.
Il dato
normativo di riferimento, ossia l'art. 18 cit., e il seguente:
(comma 1).
(comma 2).
L'ordine giudiziale di reintegrazione
nel posto di lavoro realizza in forma specifica la tutela risarcitoria
conseguente alla lesione, arrecata attraverso il licenziamento illegittimo, del
diritto soggettivo al lavoro, spettante al prestatore ai sensi degli artt. 1, 4,
comma 1, e 35, comma 1, Cost., 1 l. 604/1966 e 18 ora cit.
L'art. 4, comma 1, l. 108/1990 sottrae
all'applicazione di questo art. 18 i datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attivita di natura politica, sindacale, culturale,
di istruzione ovvero di religione o di culto. L'attivita degli istituti di
patronato e di assistenza sociale non e politica ne sindacale poiche non
concorre alla composizione dei contrasti di interessi collettivi ed in
particolare dei conflitti relativi ai processi produttivi. Funzione degli
istituti, infatti, e di assistere i lavoratori ed i loro aventi causa per il
conseguimento, in via amministrativa o giudiziaria, delle prestazioni
previdenziali o di quiescenza (art. 1 d.lgs. C.p.S. 804/1947) onde la loro
attivita attiene non alla formazione e nascita, in sede legale o convenzionale,
dei rapporti obbligatori o carico degli enti di previdenza o di assistenza o dei
datori di lavoro, bensi all'attuazione degli stessi rapporti. Altre funzioni
possono essere previste nello statuto (vedi ora art. 4, comma 1, lett. f), l.
152/2001), ma nulla ha eccepito in proposito la parte interessata nel corso di
questo processo.
In conclusione nella disposizione dell'art. 4, comma 1,
l. 108/1990 non possono comprendersi gli istituti di patronato e di assistenza
sociale.
Qualora la sopra detta tutela specifica, chiamata anche tutela
reale, non possa operare per difetto di uno dei requisiti posti dallo stesso
art. 18, il lavoratore illegittimamente licenziato puo giovarsi del risarcimento
pecuniario (salve alcune eccezioni che qui non interessano) previsto dalla l.
604/1966 e dall'art. 2 l. 108/1990 e realizzante la cosiddetta tutela
obbligatoria.
In breve, la concreta verifica del teste detto "requisito
dimensionale" dell'impresa o comunque dell'organizzazione produttiva da luogo
alla tutela reale mentre la sua mancanza lascia spazio alla sola tutela
obbligatoria.
4. La maggior parte delle sentenze di questa Corte impone
al lavoratore-attore in giudizio l'onere di provare il requisito, ravvisandovi
un elemento costitutivo del "diritto alla reintegrazione" dedotto in giudizio e
facendo conseguente e piana applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c.
(Cassazione, Sezioni unite, 2249/1988, Sezione lavoro, 3229/1988, 786/1991,
1815/1993, 4048/1991, 2268/1996, 4337/1995, 12375/1998, 4948/1998, 12579/2003,
12747/2003).
La dottrina che appoggia questo orientamento adduce, quale
argomento di rinforzo, un asserito carattere "generale" della tutela
obbligatoria, ed il connesso carattere eccezionale della tutela reale, che
sarebbe reso palese dalle espressioni letterali usate dal legislatore nello
stesso art. 18 e che addosserebbe al lavoratore l'onere di provare il suo
diritto ad ottenere il rimedio piu intenso, ma eccezionale.
La stessa
dottrina esclude poter valere in materia le regole del "diritto comune",
trattandosi di "problema all'evidenza tutto interno al regime speciale del
licenziamento". Essa assume, in altre parole, la non riducibilita al diritto
civile dei rimedi contro il licenziamento illegittimo.
4.1. L'imposizione
al prestatore di lavoro dell'onere di fornire al giudice dati relativi al
personale dell'impresa e apparso eccessivo ad una parte della giurisprudenza, la
quale, precisando doversi aver riguardo al numero medio degli occupati in
relazione alle normali esigenze produttive e non al numero nel momento di
intimazione del licenziamento, chiede all'imprenditore la relativa prova
(Cassazione 1815/1993), cosi come fa nei casi di esclusione della tutela reale
per le cosiddette organizzazioni di tendenza, indicate nel gia citato art. 4,
comma 1, l. 108/1990 (Cassazione, 4337/1995).
Questo orientamento tanto
piu dovrebbe valere quanto trattisi di calcolare il numero dei lavoratori
dipendenti tenendo conto delle esclusioni previste nel comma 2 dell'art. 18,
sopra riportato.
Estranee ai rigorosi termini della questione di diritto
qui in esame sono le frequenti affermazioni secondo cui - fermo restando l'onere
probatorio a carico del datore di lavoro - tuttavia il giudice puo ritenere
provato il requisito dimensionale sulla base della mancata contestazione (art.
416, comma 3, c.p.c.) da parte del datore di lavoro convenuto (Cassazione
4048/1991, 1429/1993, 4948 e 12375/1998 citt., 996/2005) o della rinuncia alla
relativa eccezione da parte del suo procuratore (Cassazione 881/2005), o dei
documenti comunque acquisiti al processo (Cassazione 1202/1985, 4666/2003) e in
particolare del libro matricola esibito su suo ordine (Cassazione 12747/2003) o
del notaio (Cassazione 11701/1998, 22271/2004) qui si trattava della Spa Rete
Ferroviaria italiana).
4.2. In tempo recante la Corte si e espressa in
senso opposto, ossia ha ritenuto gravare sul datore di lavoro, non importa se
attore o convenuto in giudizio, l'onere di provare l'inesistenza del requisito
occupazionale e percio l'impedimento all'applicazione dell'art. 18 l. 300/1970
(Cassazione 7227/2002).
In questa pronuncia la Corte osserva che la
tutela reintegratoria e piu vicina alle scelte di valore del legislatore in tema
di responsabilita contrattuale, mentre la attenuata tutela risarcitoria si
distacca maggiormente da quelle scelte.
Secondo questa giurisprudenza
fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attivita
e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono
esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimita
dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti
dell'art. 18 sopra detti, costituirebbero, insieme al giustificato motivo del
licenziamento (art. 5 l. 604/1966), fatti impeditivi del diritto soggettivo
dedotto in giudizio e dovrebbero essere percio provati dal datore di lavoro. Con
l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostrerebbe che
l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non e a lui
imputabile (art. 1218 c.c.) e che comunque il diritto del lavoratore a
riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessita di ridurre il
rimedio al risarcimento pecuniario.
A questo argomento le sentenze
613/1999 e 7227/2002 aggiungono, per porre a carico del datore di lavoro l'onere
della prova, la necessita di non rendere troppo difficile l'esercizio del
diritto del lavoratore, la quale, a differenza del datore di lavoro, e privo
della "disponibilita" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori
occupati nell'impresa.
5. Queste Sezioni unite ritengono di dover seguire
il terzo degli orientamenti ora descritti.
A norma dell'art. 2697 c.c.
chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento (comma 1), mentre a chi eccepisce l'inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (comma 2).
Al giudice occorre
percio, una volta identificato il fatto costitutivo, ossia quello a cui e
subordinata la tutela giuridica, nonche quello impeditivo, ossia quello capace
di escludere che la fattispecie gia perfetta possa esplicare i suoi effetti,
ripartire l'onere probatorio fra attore e convenuto in giudizio secondo lo
schema logico regola-eccezione.
E, pero la disciplina legislativa
sostanziale a descrivere la detta fattispecie e cosi ad indicare i fatti
costituivi e quelli impeditivi o estintivi, onde e consueta l'affermazione
secondo cui nell'art. 2697 cit. va ravvisata una disposizione in bianco, ossia
destinata ad essere completata da quella, per lo piu sostanziale, dettata per il
caso concreto: essa non riguarda specifici tipi di domande ne impone temi fissi
di prova.
Tutto cio e affermato non solo in dottrina ma si trova nella
piu recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha altresi precisato che
sulla distribuzione dell'onere della prova possono incidere anche le vicende
processuali, quante volte il successo dell'iniziativa di parte dipenda dal
relativo corredo probatorio. Cosi e possibile che l'appellante debba dimostrare
la fondatezza delle sue censure onde ottenere la riforma del capo di decisione
impugnato (Sezioni unite 28468/2005).
Cosi Sezioni unite 13533/2001 ha
imposto alla parte, attrice in giudizio per la risoluzione del contratto per
inadempimento, il solo onere di provare il contenuto del negozio, ossia il suo
credito, insieme all'onere di allegare l'inadempimento, mentre ha gravato il
debitore-convenuto dell'onere di provare l'adempimento. In tal modo la Corte ha
ripartito il peso della prova facendo espresso riferimento al principio della
riferibilita, o vicinanza, o disponibilita del mezzo (e piu facile al debitore
dimostrare il fatto positivo di avere adempiuto che non al creditore di
dimostrare l'opposto fatto negativo); principio riconducibile all'art. 24 Cost.,
che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la
legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio (Corte
costituzionale 114/2000) e sul quale, come s'e detto, si fondano anche la sopra
richiamate sentenze di questa Corte 613/1999 e 7227/2002.
Spetta in
conclusione al giudice-interprete, quando il legislatore non vi abbia provveduto
espressamente, di ricostruire la fattispecie sostanziale controversa,
identificando gli elementi costituitivi del diritto soggettivo dedotto in
giudizio e richiedendo all'attore la relativa prova.
6. Si tratta
pertanto di stabilire se il cosiddetto e qui piu volte evocato "requisito
dimensionale", o "di occupazione" sia o no da considerare fra gli elementi
costituitivi del diritto soggettivo a conservare il posto di lavoro, vale a dire
ad esservi reintegrato una volta dichiarata l'illegittimita del
licenziamento.
Per la risposta positiva una parte della dottrina sostiene
che oggetto della tutela giudiziaria di questo diritto sarebbe, in via di
regola, l'obbligo di risarcimento pecuniario e soltanto in via di eccezione
l'obbligo di reintegrazione di cui al comma 1 dell'art. 18 cit. In sostanza il
regime ordinario sarebbe, secondo questa dottrina, quello della stabilita
obbligatoria, ossia della tutela risarcitoria, in cui non occorrerebbe provare
il requisito dimensionale, mentre il regime della stabilita reale costituirebbe,
quale eccezione, l'oggetto di un distinto diritto soggettivo, di cui la
dimensione occupazionale sarebbe elemento costitutivo, con prova a carico del
lavoratore-attore in giudizio.
Conseguenza di tutto cio sarebbe che
l'accoglimento della domanda di reintegrazione conseguirebbe alla duplice prova
del licenziamento e del requisito ora detto.
Ma questa tesi, che
considera la tutela per equivalente del diritto soggettivo coma la regola e la
tutela specifica come l'eccezione, non puo essere condivisa.
Gia
nell'ambito generale del diritto privato l'art. 2058 c.c. nega un rapporto
regola-eccezione cosi fatto ed anzi lo capovolge: l'illecito aquiliano - ma la
norma si estende all'illecito contrattuale - attribuisce al danneggiato (nel
rapporto contrattuale, al creditore insoddisfatto) la "reintegrazione in forma
specifica", se giuridicamente e materialmente possibile (comma 1) ed il
risarcimento "per equivalente" alla subordinata condizione che la reintegrazione
risulti, secondo il giudice, eccessivamente onerosa per il debitore (comma
2).
Sulla base di queste disposizioni gia la dottrina immediatamente
successiva all'entrata in vigore del codice del 1942 noto come il legislatore
avesse stabilito anzitutto il diritto del creditore "all'esatto adempimento
della prestazione dovuta" e come "soltanto in linea subordinata ed eventuale"
questa potesse ridursi al risarcimento del danno. Il legislatore del novecento
aveva cosi superato "l'anacronistica reminescenza del diritto romano" (D.XLII,
I, 13, 1 "... in pecuniam numeratum candamnatur") recepita nell'art. 1142 c.c.
francese, secondo cui ogni obbligazione di fare o di non fare si risolve (se
resout) nella prestazione di danni e interessi nel caso di inadempimento;
reminescenza gia scomparsa del resto gia nel codice tedesco, di fine ottocento,
il quale nel par. 280, comma 3, permette il risarcimento del danno in luogo
della prestazione (Schadenersatz statt der Leistung) solo sulla base di
determinati e circoscritti presupposti.
La sostituzione di
un'obbligazione di risarcimento all'azione primitiva - si notava ancora in
dottrina - non e dunque come in diritto romano un fenomeno generale e costante,
collegato in modo necessario e per cosi dire automatico al far valere in
giudizio l'obbligazione, bensi un fenomeno affatto speciale e saltuario,
condizionato da particolari circostanze di fatto.
Oggi l'obbligazione di
ricostruire la situazione di fatto anteriore alla lesione del credito rendendo
cosi possibile l'esatta soddisfazione del creditore, non tenuto ad accontentarsi
dell'equivalente pecuniario, costituisce la traduzione nel diritto sostanziale
del principio, affermato gia dalla dottrina processuale degli anni trenta e poi
ricondotto all'art. 24 Cost. (Corte costituzionale 253/1994, 483/1995), secondo
cui il processo (ma potrebbe dirsi: il diritto oggettivo, in caso di violazione)
deve dare alla parte lesa tutto quello e proprio quello che le e riconosciuto
dalla norma sostanziale (da ultimo Cassazione, Sezioni unite,
12270/2004).
Ne la difficolta o l'impossibilita materiale di attuare in
sede esecutiva questo principio costituzionalmente rilevante, dovute
all'inesistenza nel nostro ordinamento di un sistema atipico di misure
coercitive, puo incidere sulla questione sostanziale qui in esame, relativa al
rapporto regola-eccezione fra risarcimento specifico e per equivalente; la
difficolta di preporre norme esecutive di piu intensa garanzia del creditore non
puo influire sullo statuto civilistico del rapporto obbligatorio.
7.
Questa conclusione valida sul piano generale serve a maggior ragione nel diritto
del lavoro non solo perche qualsiasi normativa settoriale non deve derogare al
sistema generale senza necessita, come si dira tra breve, ma anche perche il
diritto del lavoratore al proprio posto, protetto dagli artt. 1, 4 e 35 Cost.,
subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto
ad una somma. Da cio la necessita non solo di interpretare restrittivamente
l'art. 2058, comma 2, cit. ma anche di considerare come eccezionali le norme che
escludono o limitano la tutela specifica. In tal senso va intesa la sentenza
della Corte costituzionale 46/2000, secondo cui la tutela reale del lavoratore
puo essere limitata discrezionalmente dal legislatore: questi effettua il
bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e ben puo ritenere,
come nella materia qui in esame, che le ragioni dell'impresa di piccole
dimensioni debbano prevalere sulla tutela specifica del lavoratore
illegittimamente licenziato. Non v'e pero ragione di negare che questa
limitazione del diritto al lavoro debba essere affidata al soggetto interessato
ossia al datore di lavoro, e di affermare al contrario che essa debba
aggiungersi agli elementi costituitivi di quel diritto, con conseguenze in
ordine alla ripartizione dell'onere della prova.
8. Ne la tesi, sostenute
da una parte della stessa dottrina privatistica, che pongono sullo stesso piano
la tutela specifica del diritto soggettivo a quella per equivalente, connettendo
la prima ai diritti assoluti e la secondo ai diritti di credito, possono trovare
applicazione nei rapporti di lavoro subordinato. A cio ostano non solo le
ragioni gia dette ma anche la rilevanza degli interessi coinvolti, che
impediscono di ricondurre quei rapporti esclusivamente a fattispecie di scambio
e, nell'ambito di queste, di ridurre la posizione del prestatore di lavoro
semplicemente a quella di titolare del credito avente ad oggetto la
retribuzione. Al contrario, il prestatore, attraverso il lavoro reso all'interno
dell'impresa, da intendere come formazione sociale nei sensi dell'art. 2 Cost.,
realizza non solo l'utilita economica promessa dal datore ma anche i valori
individuali e familiari indicati nell'art. 2 cit. e nel successivo art. 36 (cfr.
Cassazione, Sezioni unite, 14020/2001). Subito dopo l'entrata in vigore della
Carta fondamentale un'autorevole dottrina civilistica qualifico come assoluto lo
stesso diritto alla retribuzione.
Pertanto, anche se si ammettesse la
validita dello schema "diritto assoluto = tutela specifica; diritto di credito =
tutela risarcitoria", esso non potrebbe applicarsi allo status del lavoratore
subordinato.
9. E necessario ancora dare conto della tendenza di una
parte della dottrina lavoristica a considerare la disciplina dei licenziamenti,
cosi come altri istituti del settore, quale regime speciale, avulso dal "diritto
comune".
Da cio deriverebbe la non riconducibilita dell'art. 18 l.
300/1970 e della l. 604/1966 al modello codicistico del risarcimento in forma
specifica o per equivalente. La tendenza non appare pero da seguire perche
contraria al principio di unita e coerenza dell'ordinamento, riconducibili al
principio di eguaglianza sostanziale di cui al capoverso dell'art. 3
Cost.
Gia in sede di fondazione del diritto del lavoro quale disciplina
distinta dal diritto civile, or e circa un secolo, venne l'appello a non isolare
i relativi problemi dei principi generali del diritto delle obbligazioni,
cedendo al "cieco empirismo", mentre il richiamo all'unita dell'ordinamento
quale postulato non logico ma di giustizia percorre il diritto non solo italiano
nell'eta delle specializzazioni.
Non e possibile poi adoperare quale
argomento sistematico, onde dimostrare l'eccezionalita della tutela
reintegratoria, "il numero notevole dei destinatari del precetto legislativo,
nella capillare ed articolata diffusione nel territorio di piccole e medie
imprese" (cosi Cassazione 4337/1995 cit. condivisa dal PM in udienza).
L'esigenza di contenere gli oneri economici a carico di queste imprese ben puo
indurre il legislatore ad incentivi ed agevolazioni da attribuire attraverso
scelte di diritto sostanziale, insindacabili a qualsiasi livello di
giurisdizione (artt. 101, comma 2, Cost., 28 l. 87/1953), ma non puo influire
sull'interpretazione delle norme che disciplinano il processo.
10. Per
quanto riguarda infine il criterio di distribuzione dell'onere della prova
basato sulla vicinanza o disponibilita dei relativi strumenti e valorizzato sul
piano generale da queste Sezioni unite con la riportata sentenza 13533/2001
nonche, nell'interpretazione dell'art. 18 l. 300/1970, dalle sentenze 613/1999 e
7227/2002, esso tanto piu deve valere quando trattasi del "requisito
occupazionale", vale a dire della forza-lavoro dell'impresa, risultante non
soltanto dal numero degli occupati ma anche ed eventualmente dal loro status
nell'impresa, o anche personale, come risulta espressamente dal sopra riportato
comma 2 dell'art. 18.
Rigettato il ricorso, sulle spese processuali non
provvede poiche l'intimato non si e costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
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