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Cassazione Civile, Sez. Lavoro 08/06/2009 n. 13171
Pres. SCIARELLI Guglielmo - Est. ROSELLI Federico - P.M.
RIELLO Luigi - D.S.F. c. SAIPEM S.P.A.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso del 27 dicembre 2002 al Tribunale di Milano
D.S.F. e gli altri qui indicati i epigrafe, gjà dipendenti della
s.p.a.
Saipem, convenivano in giudizio questa nonchè la s.p.a.
Ghizzoni e chiedevano accertarsi la nullità dell'atto di trasferimento di un
ramo d'azienda, al quale essi erano appartenuti, dall'una all'altra società,
compiuto in data 27 novembre 2000; di conseguenza essi chiedevano anche la
condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro presso la
Saipem.
Costituitesi le convenute, il Tribunale accoglieva le
domande con decisione del 3 gennaio 2004, riformata integralmente con sentenza
del 15 aprile 2005 dalla Corte d'appello, la quale riteneva che la mancanza di
preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali della volontà di compiere
il trasferimento comportava non la nullità di questo bensì soltanto l'eventuale
azione collettiva L. 30 maggio 1970, n. 300, art. 28; in ogni caso la
comunicazione era avvenuta.
La
Corte d'appello escludeva altresì la nullità dell'atto di
trasferimento per frode alla legge, ossia per inesistenza del ramo d'azienda e
per dissimulazione della volontà di mutare il titolare dei rapporti di lavoro,
vale a dire il datore, senza il consenso dei lavoratori, oppure di ridurre il
personale eludendo le procedure di licenziamento collettivo, imposte dalla L. 23
luglio 1991, n. 223.
La reale esistenza del ramo d'azienda, denominato
"Costruzioni terra Italia", risultava da una persuasiva consulenza tecnica di
parte, nella quale veniva indicata l'attività del ramo, consistente nella
progettazione, costruzione e posa di tubi di grande diametro, curata da
novantadue dipendenti di diversa qualifica; un accordo per la mobilità del 1999
dimostrava la preesistenza di questo, sia pure in crisi produttiva. Che poi la
cessione di esso costituisse un tentativo di superare la crisi economica
dell'intera società cedente non escludeva la liceità della
cessione.
L'appartenenza al ramo risultava infine dai curricula dei
lavoratori attualmente appellati.
Contro questa sentenza ricorrono per Cassazione il D.S.F.
e litisconsorzi mentre la s.p.a. Saipem resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione
della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 e dell'art. 331 c.p.c. osservando
come alla s.p.a. Ghizzoni, cessionaria del ramo d'azienda e convenuta nel
giudizio di primo grado, non sia stato notificato l'atto d'appello, malgrado la
sua posizione di litisconsorte necessario: il mancato ordine giudiziale di
integrazione del contraddittorio causerebbe la nullità della sentenza qui
impugnata. Il motivo non è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 22
ottobre 2002 n. 14897 hanno escluso il litisconsorzio necessario nelle ipotesi
in cui il prestatore di lavoro, agendo in giudizio, affermi l'esistenza del
rapporto con un datore di lavoro (nel caso attuale, la società cedente il ramo
d'azienda) e neghi il rapporto con altra persona (nel caso attuale, la società
cessionaria). In questi casi infatti il lavoratore non deduce in giudizio un
rapporto plurisoggettivo nè una situazione di contitolarità ma tende ad
un'utilità conseguibile rivolendosi ad una sola persona, ossia al datore vero.
L'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene senza efficacia di
giudicato, mentre l'eventuale contrasto di giudicati è bilanciato dalle esigenze
di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di altra parte
nel giudizio.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciamo la violazione
della L. n. 428 del 1990, art. 47 e dell'art. 2697 c.c., per avere
la Corte
d'appello ravvisato la comunicazione alle organizzazioni sindacali della
cessione di ramo d'azienda; comunicazione in realtà mai
avvenuta.
Il motivo è inammissibile per difetto di
interesse.
La sentenza impugnata afferma l'irrilevanza della detta
comunicazione ai fini della validità del negozio di cessione d'azienda, e la sua
rilevanza soltanto quale condotta antisindacale, ai sensi della L. 20 maggio
1970, n. 300, art. 28. Con tale affermazione essa attribuisce natura
interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, alla L. n. 428 del 1990, art.
47, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1, poichè i
fatti di causa risalgono al 2000, e l'affermazione è plausibile poichè gli
effetti della detta omissione di comunicazione erano controversi già prima
dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 18 del 2001 (Cass. 4 gennaio 2000 n.
23).
Ciò stante, l'affermazione di avvenuta comunicazione è
stata resa dalla Corte d'appello ad abundantiam, onde non sussiste ora
l'interesse dei ricorrenti a contestarla.
Col terzo motivo essi, oltre ad insistere inutilmente sul
suddetto difetto di comunicazione, deducono la violazione dell'art. 1325 c.c. e
vizi di motivazione per assenza di causa nel negozio di cessione, ossia per
inesistenza così del ramo d'azienda ceduto come dell'attività ad esso assegnata,
per mancanza di commesse, e per ravvisabilità del motivo illecito, consistente
nell'intenzione di ridurre il personale senza le procedure di garanzia imposte
dalla L. n. 223 del 1991.
Col quarto motivo i medesimi lamentano la violazione
dell'art. 2112 c.c. in relazione agli artt. 12, 14 e 71 c.c.n.l. 29 novembre
1994 per il settore energia delle aziende a partecipazione statale nonchè vizi
di motivazione, per avere la
Corte d'appello accertato l'esistenza del ramo d'azienda solo
si(a base di una perizia di parte, mentre la realtà dimostrava la mancanza di
beni organizzati per la produzione e dell'attività da svolgere con continuità ed
infine per essere stati, prima della cessione, i lavoratori assegnati non già ad
uno specifico ramo bensì ad attività generali
dell'impresa.
Col quarto motivo i ricorrenti, invocando gli artt. 1325,
1343, 1344, 1345, 1346 c.c., e la
L. n. 428 del 1990 e la L. n. 223 del 1991, insistono sul reale
scopo perseguito dalla datrice di lavoro ossia sull'intenzione di eludere,
attraverso la simulata cessione del ramo d'azienda, le garanzie assicurate dalla
legge per il caso di riduzione del personale.
I tre motivi, da esaminare insieme perchè connessi, non
sono fondati.
In materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di
azienda tanto la normativa comunitaria (direttiva del Consiglio UE del 29 giugno
1998 n. 98/50 e poi 12 marzo 2001 n. 01/23) quanto la legislazione nazionale
(art. 2112 c.c., comma 5, sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art.
32) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice
strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti
individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento
sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità
l'attività produttiva. A questo fine la citata direttiva del 1998 richiede che
il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con
propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività
economica, essenziale o accessoria. Analogamente l'art. 2112 c.c., comma 5, cit.
parla di "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attività economica organizzata".
Il motivo del trasferimento, poi, ben può consistere
nell'intento di superare uno stato di difficoltà
economica.
La giurisprudenza esige così la ravvisabilità di
un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione
di una sola opera (Corte giustizia UE 24 gennaio 2002 in causa 51/00), ovvero di
un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori
interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (Cass. 10 gennaio
2004 n. 206).
Nel caso di specie la sentenza impugnata, liberamente e
legittimamente ritenendo attendibile una consulenza tecnica di parte, ha
accertato l'esistenza, prima del trasferimento, di un ramo d'azienda denominato
"Costruzioni terra Italia", destinato alla progettazione, fabbricazione e posa a
terra di tubi di grande diametro, a cui erano assegnati tra gli altri i
lavoratori attualmente ricorrenti.
Questo accertamento, non infirmato dal fatto che dette
attività possano essere state ostacolate dalla crisi delle commesse, non è
censurabile nel giudizio di legittimità, nel quale i ricorrenti inutilmente
perseguono una rivalutazione dei fatti, anche attraverso l'inserzione nell'atto
di impugnazione di fotocopie di documenti, la cui produzione è vietata dall'art.
372 c.p.c..
Col sesto motivo essi lamentano la violazione dell'art.
2112 c.c. cit. per mancato loro consenso al trasferimento del ramo d'azienda, ma
il motivo è manifestamente infondato perchè la disposizione non richiede il
consenso dei lavoratori, da non confondere col potere di opporsi in sede
giudiziale, ciò che essi hanno fatto col presente processo (Cass. 5 marzo 2008
n. 5932).
Rigettato il ricorso, le travagliate vicende normative e
giurisprudenziali, anche a livello comunitario, relative alla nozione di ramo
d'azienda, giustificano la compensazione delle spese
processuali.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e compensa le
spese.
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