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>>Documenti >>Diritto del Lavoro >>Sentenza cassazione 22/12/2009 n. 26986 |
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Cassazione
Civile, sez. IV, 22-12-2009, n. 26986
Pres. SCIARELLI Guglielmo -
Est. ZAPPIA Pietro - P.M. PIVETTI Marco - C.R. c. SPATI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE FATTO
Con ricorso al Pretore,
giudice del lavoro, di Bologna, depositato in data 2.10.1997, C.R., premesso di
aver prestato la propria attività lavorativa dal 9.1.1990 al 31.1.1996 in favore
della società Spati (Società pubblicità affari totalizzatori) s.r.l., agenzia
ippica che riceveva scommesse sulle corse dei cavalli), formalmente con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, espletando le mansioni di
operatore addetto a ricevere le giocate degli scommettitori, esponeva che in
realtà il rapporto di lavoro tra le parti si era svolto con i caratteri propri
del rapporto di lavoro subordinato. Chiedeva pertanto che venisse accertato e
dichiarato che il rapporto di lavoro in questione doveva essere qualificato come
rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento di esso ricorrente al
(OMISSIS) livello del CCNL Dipendenti Agenzie Ippiche, e con condanna della
società datoriale alla corresponsione delle differenze stipendiali ed alla
regolarizzazione contributiva della sua posizione. Con sentenza in data
5.11.1998 il Pretore adito rigettava la domanda ritenendo non sufficientemente
provati i caratteri tipici della subordinazione in relazione al dedotto rapporto
di lavoro. Avverso tale sentenza
proponeva appello il C. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e
chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso
introduttivo. Il Tribunale di Bologna,
con sentenza in data 1.2.2006, rigettava il
gravame. Avverso questa sentenza
propone ricorso per Cassazione C. R. con un unico motivo di
impugnazione. Resiste con controricorso
la società intimata. Il ricorrente ha depositato
memoria ex art. 378 c.p.c.. DIRITTO
Col predetto motivo di
gravame il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 2094
c.c. in relazione all'art. 2222 c.c. ed all'art. 360 c.p.c., n. 5; omessa o
comunque insufficiente ovvero contraddittoria motivazione circa punti decisivi
della controversia prospettati dal ricorrente; violazione dell'art. 115 c.p.c.,
comma 2. In particolare rileva il
ricorrente che i giudici di merito non avevano tratto le dovute conseguenze
dagli elementi che risultavano dagli atti, dai documenti di causa e dalle prove
acquisite. E rileva altresì che dal
complesso delle prove orali effettuate era emerso che il ricorrente aveva posto
al servizio della Spati s.r.l. mere energie di lavoro in modo continuativo e
sistematico, obbedendo agli ordini dell'imprenditore, ed aveva operato sotto la
direzione ed il rigido controllo di questi, osservando un orario di lavoro
controllato e disciplinato, essendo soggetto al potere gerarchico e disciplinare
dello stesso. Aggiunge che non era
condivisibile l'affermazione che si leggeva in sentenza secondo cui esso
ricorrente avrebbe avuto la facoltà di rimanere assente anche per lunghi
periodi, senza che ciò comportasse conseguenze disciplinari o l'allontanamento
dal lavoro, non avendo il decidente tenuto conto della documentazione versata in
atti dalla quale risultava che, contrariamente a quanto affermato dalla società
convenuta secondo cui nel 1993 si sarebbe verificato uno iato di almeno quattro
mesi, non esisteva alcuna interruzione nell'attività del
ricorrente. Il ricorso non è
fondato. Osserva innanzi tutto il
Collegio che questa Corte ha avuto modo a più riprese di rilevare che, ai fini
della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre
accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione, intesa
come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore, mentre gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa, come
la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le
modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante,
essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro
autonomo parasubordinato (Cass. sez. lav., 12.5.2004 n. 9060; Cass. sez. lav.,
9.1.2001 n. 224). In proposito rileva il
Collegio che una certa organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o
direttive, ove non siano assolutamente pregnanti ed assidue traducendosi in una
autentica attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore
di qualsiasi autonomia, si inserisce in quella attività di coordinamento e di
eterodirezione che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale, e si
configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, non già
quale potere direttivo e disciplinare. Ciò in quanto il potere gerarchico e
direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini
specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa,
mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento
(anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un
effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. sez.
lav., 7.10.2004 n. 20002). Nel caso di specie i
giudici di merito, muovendo dall'esatto presupposto che qualsiasi attività umana
economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro
subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, essendo a tal fine necessario
accertare l'effettivo atteggiarsi - alla stregua delle prospettazioni fornite
dalle parti - del rapporto durante l'esecuzione dello stesso, sono pervenuti
alla conclusione che gli elementi evidenziati dal ricorrente non consentivano di
ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato. Orbene, sul punto ritiene
il Collegio di dover rilevare che, in relazione alla qualificazione del rapporto
compiuta dal giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto la
determinazione dei criteri astratti e generali applicati alla fattispecie
concreta, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in
cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e
giuridici, la valutazione delle circostanze prospettate dalle parti al fine di
far rientrare in concreto la fattispecie in esame nell'uno ovvero nell'altro
degli schemi negoziali indicati (rapporto di lavoro autonomo o
subordinato). Posto ciò, rileva il
Collegio che il proposto gravame involge in realtà la valutazione di specifiche
questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di
legittimità. Devesi in proposito evidenziare che la deduzione di un vizio di
motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al
giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico
- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta
in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e
di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere
ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della
motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà
della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento
del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista
insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da
non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a
base della decisione (Cass. sez. 1, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1, 21.8.2006
n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n.
10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3, 15.4.2000 n.
4916). In altri termini, il
controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di
legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia
dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione
della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe,
sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al
giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata
dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare
se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano
effettivamente - vizi (quali, nel caso di specie, la omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in
sede di legittimità; "ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del
vizio di motivazione ogni possibilità per Con la ulteriore previsione
che la motivazione in fatto della sentenza d'appello - che confermi, come nella
fattispecie, la sentenza di primo grado - può risultare - secondo la
giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav., 13.9.2006 n. 1958; Cass. sez.
lav., 12.5.2006 n. 11039) - dalla integrazione della parte motiva delle due
sentenze. Orbene nella fattispecie in
esame In particolare
Orbene, sul punto ritiene
il Collegio di dover ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base
al quale "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,
come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati
al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione
una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello
di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a
discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive"
(Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass.
sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez.
lav., 9.4.2001 n. 5231). E pertanto, dal momento che
il giudice di merito, al quale esclusivamente spetta il compito di riscontrare
la sussistenza dell'elemento "subordinazione" del lavoratore, ha illustrato le
ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio
convincimento esplicitando l'iter motivazionale attraverso cui lo stesso era
pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a
fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in
questa sede di legittimità. Il vizio non può invero, per come detto, consistere
nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello
dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del
suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e
concludenza. In conclusione, il motivo
si risolve in parte qua in un'inammissibile istanza di riesame della valutazione
del giudice d'appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso
espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n.
1759). Alla stregua di quanto
sopra il ricorso non può trovare accoglimento. Ricorrono giusti motivi,
avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie (caratterizzata, per come
detto, da una posizione di sovraordinazione e coordinamento in capo
all'imprenditore) ed alla cospicua durata del rapporto di lavoro intercorso tra
le parti, per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese relative
al presente giudizio di legittimità. P.Q.M.
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