MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Circolare 8 gennaio 2004 n. 1
- Oggetto: Disciplina delle collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità c.d. a progetto.
CIRCOLARE N.
1/2004
Alle Direzioni
Regionali del Lavoro - LORO SEDI
Alle Direzioni
Provinciali del Lavoro - LORO SEDI
Alla Regione
Siciliana Assessorato Lavoro Ufficio Regionale del Lavoro -
Palermo
Alla Provincia
Autonoma di Bolzano Assessorato lavoro - Bolzano
Alla Provincia
Autonoma di Trento assessorato lavoro - Trento
All' INPS
Direzione Generale - Roma
All'INAIL
Direzione Generale - Roma
Alla Direzione
Generale AA.GG. R.U. A.I. - div. VII - SEDE
Al SECIN - SEDE
Prot.
5/25011/M/LAV.PR
I. IL CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA C.D. A
PROGETTO: DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
La definizione
di lavoro a progetto e la relativa disciplina è
contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276.
Ai sensi
dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere
"riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi
di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa".
L'art. 61 non
sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì
individua, per l'ambito di applicazione del decreto e - nello
specifico - della medesima disposizione, le modalità di
svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili
ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della
autonomia o della subordinazione.
Sul piano
generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato,
ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso
lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'articolo 61, oltre
a definire positivamente le modalità di svolgimento delle
collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude
infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:
le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con
il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro. Si tratta
di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la
loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse
necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle
dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia
dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da
particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del
decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo
occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un
coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio
per questa loro natura non sono soggette agli obblighi
contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e
continuative bensì a quelli di cui all'articolo 44, comma 2, del
decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
gli agenti ed i
rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle
discipline speciali;
le professioni
intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre
2003;
le
collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art.90 legge n.
289/02);
componenti di
organi di amministrazione e controllo di società;
partecipanti a
collegi e commissioni;
collaboratori
che percepiscano pensione di vecchiaia.
La disciplina
che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire
l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni
coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che
non presentano significativi rischi di elusione della normativa
inderogabile del diritto del lavoro.
Occorre,
peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento
della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa nella modalità a progetto sia la previsione di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere
occasionale ex art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non hanno
certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del
contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice civile.
Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera
che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due
limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non
necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come
collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare
il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni
d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.
L'articolo 3
della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo
comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta
è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro
autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i
presupposti, in forma di collaborazione coordinata e
continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo caso,
trattandosi di attività tipiche contemplate espressamente dal
legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la
necessità dell'indicazione di un progetto.
Va precisato,
altresì, che nell'espressione "collegi e commissioni"
delle società, sopra richiamati, sono inclusi anche quegli
organismi aventi natura tecnica.
Nella esclusione
dei percettori di pensione di anzianità, è evidente che debbano
essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità
o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al
raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente
trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.
Va peraltro
rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n.
276/03, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare
contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti
introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409
n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una
parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle
eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma
8 dell'art. 86 del decreto legislativo n. 276/03, da parte del
Ministro per la Funzione pubblica e delle organizzazioni
sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti
all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.
Si deve
evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della
disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile
porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione
coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla
modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui
all'articolo 61, sopra richiamate, per le quali continua a
trovare applicazione la previgente disciplina.
II. I REQUISITI
QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE
Le
collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello
approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto,
programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera
modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano
caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale,
rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento
della attività lavorativa dedotta nel contratto e
funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di
lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il
committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per
l'esecuzione della prestazione.
Quanto a
quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62,
comma 1, lett. d), del decreto legislativo, prevede che tra le
forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del
collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono
comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'è che
l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà
pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della
prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le
parti su dette forme di coordinamento.
Tali requisiti
costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia
contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al
lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222
c.c.).
Con particolare
riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è
resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita
pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a
disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle
mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si
differenzia per ciò che la durata del rapporto è funzionale
alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di
esso, in regime di totale autonomia.
In tal senso,
infatti, è significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il
collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato,
che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.Del tutto
coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il
contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto
o del programma di lavoro o della fase di esso.
IL PROGETTO
Il progetto
consiste in un'attività produttiva ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui
il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Il progetto può
essere connesso all'attività principale od accessoria
dell'impresa.
L'individuazione
del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.
Le valutazioni e
scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto
sono insindacabili.
IL PROGRAMMA O
LA FASE DI ESSO
Il programma di
lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente
riconducibile un risultato finale.
Il programma di
lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la
produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere
integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni
e risultati parziali.
L'AUTONOMA
GESTIONE DEL PROGETTO O DEL PROGRAMMA
Nell'ambito del
progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e
delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.
Ciò perché
l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del
risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato,
alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
Le
collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a
progetto hanno una durata determinata o determinabile, in
funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del
programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma
di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla
persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del
progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità
del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo
nell'an ma non anche necessariamente nel quando.
IL COORDINAMENTO
Indipendentemente
da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può operare
all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo,
deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le
esigenze dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento
può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di
esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma
restando, ovviamente,l'impossibilità del committente di
richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o
programma di lavoro originariamente convenuto.
III. LA FORMA
Il contratto è
stipulato in forma scritta.
È una forma
richiesta ad probationem e non ad substantiam.
Contenuto
necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere,
sono i seguenti elementi:
indicazione
della durata, determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro;
indicazione del
progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel
suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
il corrispettivo
e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di
coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in
ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia
nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
le eventuali
misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto, (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del d. lgs.
n. 276/03).
E' opportuno
sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai
fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo
rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della
fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà
agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità
della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di
lavoro o fase di esso.
IV.
POSSIBILITA' DI RINNOVO
Analogo progetto
o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti
di lavoro con lo stesso collaboratore.
Quest'ultimo
può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per
diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i
rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo
stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi
dell'attuale disciplina.
Ciascun
contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare,
autonomamente considerato, i requisiti di legge.
V. IL
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo
deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
eseguito.
Il parametro
individuato dal legislatore è costituito dai compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Pertanto, stante
la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun
modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione
stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori
subordinati.
La
quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione
della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e,
cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve
produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare
nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile
escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il
risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia
tale da comprometterne l'utilità.
VI. LE TUTELE
Tra gli scopi
dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato
l'incremento delle tutele per i collaboratori.
L'art. 66,
infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare
riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio
stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione
del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
Malattia e
infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di
idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non
comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue
alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il
committente può recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero
superiore a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile.
Gravidanza:
fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per
un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del
contratto individuale.
Si applicano
inoltre al collaboratore:
le disposizioni
di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
l'articolo 64
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le
lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n.
335/95, art.2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie
l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/97;
il decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni
(ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi
di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui
all'art.51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12
gennaio 2001).
Riguardo in
particolare alla protezione contro i rischi lavorativi,
occorrerà naturalmente considerare che, stante la ratio del
d.lgs. n. 626 - principalmente orientata alla tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla corrispondente
responsabilizzazione dei datori di lavoro - non poche
prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate
penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti
di figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da
una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione
(in funzione del risultato, ancorchè nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente). Non a caso,
per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai
prossime ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto uno
specifico regime di tutela (art. 7).
In proposito,
l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di
semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce
l'occasione per un adattamento dei principi generali di tutela
prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a
progetto.
VII.
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Il collaboratore
può svolgere la sua attività a favore di più committenti,
tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in
parte tale facoltà.
Il collaboratore
non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né,
in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in
qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei
committenti medesimi.
VIII.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In tema di
risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva
al momento della realizzazione del progetto o del programma o
della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Inoltre le parti
possono recedere prima della scadenza del termine per giusta
causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite
dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Si deve ritenere
pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto
qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il
contratto debba intendersi risolto.
Tuttavia se,
come ha inteso il legislatore, è il progetto l'elemento
caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato
nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.
IX. RINUNZIE E
TRANSAZIONI
I diritti
derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette
disposizioni possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra
le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo
lo schema dell'art. 2113 c.c.
X. SANZIONI
I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o
fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il
committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un
rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece,
in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro
subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente
alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Il controllo
giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del
progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere
esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Detto controllo,
inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un
progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.
La mancata
deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la
possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con
prova testimoniale.
XI. REGIME
TRANSITORIO
L'art. 86, comma
1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata
in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte ad un
progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia non oltre il 24
ottobre 2004.
Sempre per le
collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un
progetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di
stabilire termini più lunghi di efficacia transitoria, purché
ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il
quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la
transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto,
così come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/03, o
verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che può essere
individuata fra quelle disciplinate dal "nuovo regime"
dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo d. lgs. (job on
call, job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche
già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, a termine, a tempo parziale, ecc.).
IL MINISTRO
Firmato ROBERTO MARONI
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