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>>Dottrina >>Diritto Civile >>Le clausole vessatorie nei contratti per adesione |
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Le clausole vessatorie nei contratti per adesioneNei contratti per adesione determinate clausole generali del contratto, considerate vessatorie, devono essere espressamente e separatamente approvate per iscritto.
Clausole e condizioni generali di contrattoLe condizioni generali di contratto sono costituite dalla predisposizione unilaterale di un testo contrattuale, destinato ad essere utilizzato per regolare una serie indefinita di rapporti. Possono essere incorporate nello stesso contratto oppure rimanere esterne al documento contrattuale ed in quest'ultimo essere richiamate o meno. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti se sono conosciute (o avrebbero dovuto essere conosciute con l'ordinaria diligenza) sono efficaci nei confronti dell'altro (art. 1341 c.c.). In merito al presupposto richiesto in alternativa alla conoscenza, cioè la conoscibilità, che deve sussistere al momento della conclusione del contratto, si deve precisare che con tale termine si fa riferimento alla astratta idoneità delle condizioni generali di contratto a formare oggetto di conoscenza. Il predisponente non deve provare la probabilità ma soltanto la possibilità della conoscenza mediante l'impiego della normale diligenza, e quindi di aver prestato un'attività idonea a consentire la conoscenza (Patti, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, cit., p. 306. L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie sussiste per i cosiddetti contratti per adesionem, rappresentati da strutture negoziali destinate a regolare una serie di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale (in quanto predisposte da un contraente che esplichi attività indirizzata ad una pluralità indifferenziata di soggetti), sia dal punto di vista formale (in quanto inserite nel contenuto a mezzo di moduli o formulari prestampati e utilizzabili in serie). La specifica approvazione da parte del c.d. contraente debole, non esige necessariamente che avvenga mediante l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione di accettazione, potendo questa essere apposta anche a margine (Cass. civ. sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23560, in Mass. Foro it., 2004, voce: Contratti in genere, n. 364). Non possono ritenersi contratti per adesionem, quelli predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo specifico contratto, con l'intervento dell'altro contraente, che sia nella possibilità di richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne studiato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui l'accordo contrattuale sia stato raggiunto a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2001, n. 2294, in Giust. civ. mass, 2001, p. 264). Clausole vessatorieDevono essere espressamente approvate per iscritto le seguenti condizioni, che stabiliscono, a favore di colui che le ha proposte:
La mancanza della specifica approvazione per iscritto di una clausola compromissoria, richiesta dall'art. 1341, secondo comma, c.c., determina la nullità assoluta della clausola stessa. La nullità è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere anche dal predisponente (Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1995, n. 1606, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I; Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2000, n. 569, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I). La sottoscrizione delle clausole onerose deve essere apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole (Cass. civ., 6 novembre 2000, n. 14454, in Impresa c.i., 2001, p. 473). L'approvazione specifica della clausola non è stata invece ritenuta indispensabile per le clausole di un contratto stipulato per atto pubblico (Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2000, n. 675, in Giur. it., 2000, p. 2043) nella considerazione che riguardo all'efficacia dell'atto pubblico, l'art. 2700 c.c. dispone che esso fa piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, altresì delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Si sostiene che l'elenco delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c. abbia il carattere della tassatività. Pertanto alle ipotesi normativamente previste non possono aggiungersene altre per via di interpretazione analogica. Tale orientamento è motivato dalla considerazione della natura eccezionale che si attribuisce alla norma, che quindi non è suscettibile di applicazione analogica, ma solo di interpretazione c. d. estensiva all'interno dei tipi di clausole indicate nell'articolo citato. La giurisprudenza, in prevalenza, condivide l'orientamento della dottrina circa il carattere tassativo dell'elenco e l'inammissibilità di una interpretazione c. d. estensiva. Per il motivo che la clausola risolutiva espressa non rientra tra quelle indicate nell'art. 1341, 2° comma c.c., la giurisprudenza afferma che la medesima clausola non ha natura di clausola vessatoria (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 1996, n. 2909, in Foro It., 1996, I, 1621; Cass. civ. 14 gennaio 2000, n. 369, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I). Allo stesso modo - non essendo compresa l'ipotesi nell'elenco tassativo di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c. e non sussistendo una medesima ratio di protezione del contraente debole - è stata giudicata non vessatoria la clausola delle condizioni generale di contratto che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale e pertanto la clausola stessa non richiede una specifica approvazione per iscritto (Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2006, n. 9646, in Dir. prat. società, 16/2006, p. 88). Nei contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per regolare in modo standardizzato determinati rapporti contrattuali (ferma la necessità di sottoscrivere le clausole relative alle condizioni citate) le clausole aggiunte - se incompatibili - prevalgono su quelle del modulo o formulario, anche se non cancellate (art. 1342 c.c.). Al fine di stabilire se una clausola aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo invece accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una funzione integratrice o specificatrice (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1995, n. 4643, in Impresa c.i., 1995, p. 1234). Sottoscrizione specificaIn presenza di clausole vessatorie, si applica il sistema della doppia sottoscrizione. La prima sottoscrizione serve come strumento di imputabilità della dichiarazione allo stipulante, mentre la seconda sottoscrizione, richiesta specificatamente per le clausole vessatorie, ha la funzione di richiamare l'attenzione del contraente su clausole particolarmente gravose o restrittive dell'autonomia privata. Perché l'approvazione possa considerarsi specifica, si considera sufficiente che le clausole vessatorie siano elencate e sottoscritte mediante un'unica dichiarazione di approvazione, posta alla fine del testo contrattuale. Non è sufficiente il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali del contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2005, n. 13890, in Dir. prat. società, 6/2006, p. 86). L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie da parte dell'aderente è rispettata quando a tali clausole, anche se redatte a stampa, sia data autonoma e separata collocazione nel contesto delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente per adesione (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1999, n. 12296, in Dir. prat. soc, 7/2000. p. 53), mentre non è necessaria l'esplicita dichiarazione del sottoscrittore di averle lette ed approvate (Cass. civ., sez. III, 20 giugno 1997, n. 5533, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I). La sottoscrizione delle clausole onerose deve essere apposta dopo il richiamo di esse, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1317, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I), e il richiamo non deve essere confuso con altre pattuizioni modificative o integrative del testo contrattuale (Cass. civ., sez. II, 23 settembre 1996, n. 8405, in Impresa c.i., 1996, p. 2149). Non sarebbe sufficiente una dichiarazione, sic et simpliciter, di approvazione delle clausole vessatorie in quanto, malgrado la particolare collocazione, una siffatta clausola rivestirebbe a sua volta carattere vessatorio e richiederebbe anch'essa un'approvazione specifica (Maniaci, Nota sent. Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1999, n. 12296, in Dir. prat. soc., 3/2000, 54). Per la validità delle clausole non è pertanto sufficiente la conoscenza, che non può «in ogni caso» essere equiparata alla sottoscrizione specifica. La mancanza della specifica approvazione per iscritto comporta la nullità assoluta delle clausole vessatorie, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stadio o grado del processo. Il principio è valido per le clausole predisposte unilateralmente da un contraente, non anche quando il contratto sia stato concluso a seguito di trattative e le clausole siano state introdotte da entrambe le parti (Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 1999, n. 6644, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I). Alle firme - senza specifica puntualizzazione al riguardo - apposte dalle parti su ciascuno dei fogli separati dell'unico documento recante un contratto non può attribuirsi il significato e l'effetto di un'approvazione specifica delle singole clausole negoziali riportate sul foglio stesso, atteso che da una parte tale firma ha solo il significato di attestare l'appartenenza del foglio e delle pattuizioni in esse riportate al complesso del documento e quindi dell'atto in esso contenuto e che d'altra parte mancano il richiamo individuante le singole clausole vessatorie e l'espressa dichiarazione di specifica approvazione delle stesse (Cass. civ., sez. II, 14 aprile 1999, n. 3669, in Giur. it., 2000, p. 261). Anche in questa ipotesi comunque, la specifica approvazione non è necessaria ove la clausola, ancorché convenuta in un contratto predisposto da una delle parti, sia frutto di trattative particolari, in cui ciascuna delle parti ha potuto cooperare alla formulazione del testo contrattuale o comunque di esaminarlo o di conoscerlo preventivamente (Tiscini, Nota sent. Cass. civ., sez. II, 14 aprile 1999, n. 3669, in Giur. it., 2000, p. 261). Riferimenti normativi:
Autore: Dott. Giorgio Bianchi - da: "Il Quotidiano Giuridico" 16/04/2008
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