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Le clausole vessatorie nei contratti per adesione

 
 
Nei contratti per adesione determinate clausole generali del contratto, considerate vessatorie, devono essere espressamente e separatamente approvate per iscritto.
Clausole e condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto sono costituite dalla predisposizione unilaterale di un testo contrattuale, destinato ad essere utilizzato per regolare una serie indefinita di rapporti. Possono essere incorporate nello stesso contratto oppure rimanere esterne al documento contrattuale ed in quest'ultimo essere richiamate o meno.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti se sono conosciute (o avrebbero dovuto essere conosciute con l'ordinaria diligenza) sono efficaci nei confronti dell'altro (art. 1341 c.c.). In merito al presupposto richiesto in alternativa alla conoscenza, cioè la conoscibilità, che deve sussistere al momento della conclusione del contratto, si deve precisare che con tale termine si fa riferimento alla astratta idoneità delle condizioni generali di contratto a formare oggetto di conoscenza. Il predisponente non deve provare la probabilità ma soltanto la possibilità della conoscenza mediante l'impiego della normale diligenza, e quindi di aver prestato un'attività idonea a consentire la conoscenza (Patti, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, cit., p. 306.

L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie sussiste per i cosiddetti contratti per adesionem, rappresentati da strutture negoziali destinate a regolare una serie di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale (in quanto predisposte da un contraente che esplichi attività indirizzata ad una pluralità indifferenziata di soggetti), sia dal punto di vista formale (in quanto inserite nel contenuto a mezzo di moduli o formulari prestampati e utilizzabili in serie). La specifica approvazione da parte del c.d. contraente debole, non esige necessariamente che avvenga mediante l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione di accettazione, potendo questa essere apposta anche a margine (Cass. civ. sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23560, in Mass. Foro it., 2004, voce: Contratti in genere, n. 364).

Non possono ritenersi contratti per adesionem, quelli predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo specifico contratto, con l'intervento dell'altro contraente, che sia nella possibilità di richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne studiato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui l'accordo contrattuale sia stato raggiunto a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2001, n. 2294, in Giust. civ. mass, 2001, p. 264).

Clausole vessatorie

Devono essere espressamente approvate per iscritto le seguenti condizioni, che stabiliscono, a favore di colui che le ha proposte:

  • - limitazione di responsabilità ; le clausole limitative di responsabilità riducono l'area di responsabilità del predisponente per la eventualità di un suo inadempimento. In quanto clausole di questo tipo, previste a fronte del dolo o della colpa grave del debitore sono vietate, e quindi nulle ex art. 1229 c.c., si è ritenuto che la norma in commento riguardi soltanto le clausole di esonero lecite, e cioè: quelle che limitano la responsabilità in caso di colpa lieve e che non siano contrarie all'ordine pubblico, quelle che fissano un limite all'entità del risarcimento del danno, quelle che escludono la responsabilità in costanza di altri presupposti ipotizzati dalla legge quali la responsabilità oggettiva e indiretta e quelle che esonerano da responsabilità per il fatto degli ausiliari, nei limiti però in cui tutte queste clausole siano lecite. La ricorrenza di una clausola di esclusione o di limitazione della responsabilità va valutata con riferimento alla qualificazione giuridica e in raffronto alla disciplina legale applicabile al rapporto. Così, per esempio, la giurisprudenza, nel presupposto della applicazione della disciplina generale del contratto di deposito - e non di quella del deposito in albergo, per la quale la responsabilità dell'albergatore non si estende ai veicoli e alle cose lasciate sugli stessi - ad un rapporto di rimessaggio di roulotte, ha definito vessatoria, e perciò inefficace se non approvata per iscritto, la clausola che esclude la responsabilità per la custodia del mezzo (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1993, n. 6866, in Foro It., 1994, I, 1110). In materia di assicurazione, nella quale secondo la legge non è indennizzabile il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave dell'assicurato, una clausola contrattuale che escluda l'indennizzabilità del sinistro anche per il caso di colpa lieve dell'assicurato - in cui rientra pure l'inosservanza della diligenza del buon padre di famiglia - assume valore limitativo della responsabilità dell'assicuratore, con la conseguenza che la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato (Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1990, n. 4041, in Giust. civ. mass, 1990, p. 893). Una clausola contrattuale può essere ricompressa tra quelle che stabiliscono limitazione di responsabilità a favore di colui che l'ha predisposta se restringe l'ambito di responsabilità così come fissato da precetti normativi o da altre clausole contrattuali, mentre non possono qualificarsi vessatorie le clausole che contengano una mera determinazione delle reciproche prestazioni (Cass. civ., 16 giugno 1997, n. 5390, in Impresa c.i., 1997, p. 1661).
  • -facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione; sono considerate vessatorie le clausole con le quali il predisponente modifica a proprio vantaggio la disciplina legale della risoluzione del contratto, oppure che consentono al predisponente di «recedere» dal contratto per fatti diversi dall'inadempimento, se i medesimi fatti non sono presi in considerazione dalla legge in altrettante fattispecie attributive del potere di recesso (recesso legale). La clausola contrattuale che nel caso di mancato pagamento, anche parziale, di precedenti forniture conferisca al venditore la facoltà di recedere dal contratto, o di sospendere l'esecuzione dello stesso, con diritto al risarcimento del danno, rientra tra le clausole cosiddette onerose, richiedenti l'approvazione specifica per iscritto: la circostanza infatti non è riconducibile né alla fattispecie dello stato di insolvenza che, a norma dell'art. 1186 c.c., autorizza il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, se viene contestualmente dimostrata una situazione di dissesto economico, sia pure temporanea, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte del debitore di far fronte ai propri impegni, né alla facoltà cautelare attribuita al creditore dall'art. 1461 c.c., per cui non è sufficiente la mera insoddisfazione di debiti alla loro scadenza, in quanto, in assenza di un dimostrato pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, tale situazione debitoria, di per sé considerata, se può giustificare la previsione di un futuro pericolo di conseguire la controprestazione, non legittima il contraente in bonis a sospendere la prestazione da lui dovuta (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1991, n. 780, in Giust. civ. mass, 1990, p. 1061). La circostanza che il patto di recesso attribuisca ad entrambi i contraenti la relativa facoltà (clausola c. d. bilaterale), non esclude il carattere della vessatorietà (Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, in Codice civile: commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1993, p. 388). Devono parimenti essere approvate espressamente per iscritto anche le condizioni che sanciscono, a carico dell'altro contraente:
  • -decadenze; ci si riferisce alle clausole che fissano un termine entro il quale soltanto si può fare valere un diritto (e che non sono tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del medesimo diritto, in quanto, in tale ipotesi, sarebbero colpite da nullità ex art. 2965 c.c.). Sono tali, ad esempio, le clausole che stabiliscono l'onere di denunziare i vizi del bene entro un termine minore di quello fissato dalla legge per la denunzia;
  • -limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; sono inefficaci le clausole che limitano la facoltà di opporre le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto (art. 1462 c.c.); l'art. 1341, 2° comma c.c.. non riguarda perciò queste eccezioni, ma, più in generale, tutte le clausole che limitano sul piano processuale la posizione dell'aderente;
  • - restrizione alla libertà contrattuale con terzi; le condizioni generali che restringono la libertà contrattuale nei rapporti coi terzi sono quelle clausole che limitano l'autonomia dell'aderente in relazione alla stipulazione di negozi, alla determinazione del contenuto o delle condizioni, o alla scelta dei contraenti o dei destinatari. Tra le clausole da ricondurre alla fattispecie in esame, vi è la c. d. clausola del prezzo minimo di rivendita o di ricarico minimo o di prezzo imposto. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la clausola del "prezzo minimo di rivendita" o di "prezzo imposto", inserito in un contratto di compravendita di beni mobili, deve qualificarsi come clausola vessatoria, poiché comprime la libertà contrattuale dell'acquirente-aderente, limitandone la autonomia relativamente alla scelta del prezzo di rivendita del bene acquistato (Cass. civ., sez. II, 23 maggio 1994, n. 5024, in Giust. Civ., 1995, I, 786).
  • -proroga tacita del contratto o tacita rinnovazione del contratto; sono le clausole che stabiliscono la proroga o la rinnovazione del contratto anche in assenza di una dichiarazione di volontà. Vi rientrano anche le clausole di tacita proroga o rinnovazione c. d. bilaterali, formulate cioè in modo che la regola pattizia valga astrattamente a favore e a carico di entrambi i contraenti. Alla previsione legislativa si riconducono altresì le clausole che modificano le norme dispositive in tema di proroga o rinnovazione, stabilendo ad es. un termine di preavviso più lungo di quello legale, o richiedendo una forma ad substantiam per la disdetta (Orlando, Le clausole di recesso e di sospensione della esecuzione, in Codice civile ipertestuale, a cura di Bonilini, Confortini e Granelli, Torino, 2000, 1944). La Cassazione ha affermato che non vale a sottrarre la clausola di tacita proroga o rinnovo del contratto alla specifica approvazione per iscritto la circostanza che essa non è stata posta a carico del solo aderente, poiché anche in questo caso può dirsi che il predisponente ha avuto la possibilità di ponderare preventivamente tale patto a differenza dell'aderente (Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2152, in Cod. civ. ipertest., p. 1945).
  • - clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria; la disposizione richiama l'art. 808 c.p.c. il quale dispone che le clausole compromissorie devono risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso, ai sensi dell'art. 807, 1° e 2° comma c.p.c.. Sono da ritenere vessatorie anche le clausole che affidano la risoluzione di controversie ad un arbitrato irrituale, in quanto - sebbene gli arbitri assumano in tal caso la veste di mandatari e la controversia venga risolta da un contratto - la clausola costituisce comunque una deroga alla giurisdizione ordinaria, in quanto comporta una rinunzia parziale alla tutela giurisdizionale (Bianca, Diritto civile, III, Milano, 1997, 358). La giurisprudenza ha espresso invece il parere che il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, mentre, se relativi ad altri rapporti, necessitano soltanto di prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 c.c., escludendo, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, in quanto non avrebbero contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale. Il principio viene applicato dalla giurisprudenza anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, in quanto nella circostanza sussiste l'onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione nel documento e ad essa estendendosi la sottoscrizione dei contraenti (Cass. civ., sez. I, 5 settembre 1992, n. 10240, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I). La clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti (Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2006, n. 12153, in Impresa, 2006, p. 1552).

La mancanza della specifica approvazione per iscritto di una clausola compromissoria, richiesta dall'art. 1341, secondo comma, c.c., determina la nullità assoluta della clausola stessa.

La nullità è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere anche dal predisponente (Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1995, n. 1606, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I; Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2000, n. 569, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I).

La sottoscrizione delle clausole onerose deve essere apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole (Cass. civ., 6 novembre 2000, n. 14454, in Impresa c.i., 2001, p. 473).

L'approvazione specifica della clausola non è stata invece ritenuta indispensabile per le clausole di un contratto stipulato per atto pubblico (Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2000, n. 675, in Giur. it., 2000, p. 2043) nella considerazione che riguardo all'efficacia dell'atto pubblico, l'art. 2700 c.c. dispone che esso fa piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, altresì delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Si sostiene che l'elenco delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c. abbia il carattere della tassatività. Pertanto alle ipotesi normativamente previste non possono aggiungersene altre per via di interpretazione analogica. Tale orientamento è motivato dalla considerazione della natura eccezionale che si attribuisce alla norma, che quindi non è suscettibile di applicazione analogica, ma solo di interpretazione c. d. estensiva all'interno dei tipi di clausole indicate nell'articolo citato. La giurisprudenza, in prevalenza, condivide l'orientamento della dottrina circa il carattere tassativo dell'elenco e l'inammissibilità di una interpretazione c. d. estensiva. Per il motivo che la clausola risolutiva espressa non rientra tra quelle indicate nell'art. 1341, 2° comma c.c., la giurisprudenza afferma che la medesima clausola non ha natura di clausola vessatoria (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 1996, n. 2909, in Foro It., 1996, I, 1621; Cass. civ. 14 gennaio 2000, n. 369, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I). Allo stesso modo - non essendo compresa l'ipotesi nell'elenco tassativo di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c. e non sussistendo una medesima ratio di protezione del contraente debole - è stata giudicata non vessatoria la clausola delle condizioni generale di contratto che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale e pertanto la clausola stessa non richiede una specifica approvazione per iscritto (Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2006, n. 9646, in Dir. prat. società, 16/2006, p. 88).

Nei contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per regolare in modo standardizzato determinati rapporti contrattuali (ferma la necessità di sottoscrivere le clausole relative alle condizioni citate) le clausole aggiunte - se incompatibili - prevalgono su quelle del modulo o formulario, anche se non cancellate (art. 1342 c.c.). Al fine di stabilire se una clausola aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo invece accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una funzione integratrice o specificatrice (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1995, n. 4643, in Impresa c.i., 1995, p. 1234).

Sottoscrizione specifica

In presenza di clausole vessatorie, si applica il sistema della doppia sottoscrizione. La prima sottoscrizione serve come strumento di imputabilità della dichiarazione allo stipulante, mentre la seconda sottoscrizione, richiesta specificatamente per le clausole vessatorie, ha la funzione di richiamare l'attenzione del contraente su clausole particolarmente gravose o restrittive dell'autonomia privata. Perché l'approvazione possa considerarsi specifica, si considera sufficiente che le clausole vessatorie siano elencate e sottoscritte mediante un'unica dichiarazione di approvazione, posta alla fine del testo contrattuale. Non è sufficiente il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali del contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2005, n. 13890, in Dir. prat. società, 6/2006, p. 86).

L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie da parte dell'aderente è rispettata quando a tali clausole, anche se redatte a stampa, sia data autonoma e separata collocazione nel contesto delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente per adesione (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1999, n. 12296, in Dir. prat. soc, 7/2000. p. 53), mentre non è necessaria l'esplicita dichiarazione del sottoscrittore di averle lette ed approvate (Cass. civ., sez. III, 20 giugno 1997, n. 5533, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I). La sottoscrizione delle clausole onerose deve essere apposta dopo il richiamo di esse, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1317, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I), e il richiamo non deve essere confuso con altre pattuizioni modificative o integrative del testo contrattuale (Cass. civ., sez. II, 23 settembre 1996, n. 8405, in Impresa c.i., 1996, p. 2149). Non sarebbe sufficiente una dichiarazione, sic et simpliciter, di approvazione delle clausole vessatorie in quanto, malgrado la particolare collocazione, una siffatta clausola rivestirebbe a sua volta carattere vessatorio e richiederebbe anch'essa un'approvazione specifica (Maniaci, Nota sent. Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1999, n. 12296, in Dir. prat. soc., 3/2000, 54).

Per la validità delle clausole non è pertanto sufficiente la conoscenza, che non può «in ogni caso» essere equiparata alla sottoscrizione specifica. La mancanza della specifica approvazione per iscritto comporta la nullità assoluta delle clausole vessatorie, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stadio o grado del processo. Il principio è valido per le clausole predisposte unilateralmente da un contraente, non anche quando il contratto sia stato concluso a seguito di trattative e le clausole siano state introdotte da entrambe le parti (Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 1999, n. 6644, in Cod. leggi d'It., cd-rom, parte I).

Alle firme - senza specifica puntualizzazione al riguardo - apposte dalle parti su ciascuno dei fogli separati dell'unico documento recante un contratto non può attribuirsi il significato e l'effetto di un'approvazione specifica delle singole clausole negoziali riportate sul foglio stesso, atteso che da una parte tale firma ha solo il significato di attestare l'appartenenza del foglio e delle pattuizioni in esse riportate al complesso del documento e quindi dell'atto in esso contenuto e che d'altra parte mancano il richiamo individuante le singole clausole vessatorie e l'espressa dichiarazione di specifica approvazione delle stesse (Cass. civ., sez. II, 14 aprile 1999, n. 3669, in Giur. it., 2000, p. 261). Anche in questa ipotesi comunque, la specifica approvazione non è necessaria ove la clausola, ancorché convenuta in un contratto predisposto da una delle parti, sia frutto di trattative particolari, in cui ciascuna delle parti ha potuto cooperare alla formulazione del testo contrattuale o comunque di esaminarlo o di conoscerlo preventivamente (Tiscini, Nota sent. Cass. civ., sez. II, 14 aprile 1999, n. 3669, in Giur. it., 2000, p. 261).

Riferimenti normativi:
  • Artt. 1186, 1229, 1341, 1342, 1461, 1462, 1965, 1967, 2700, c.c.
  • Art. 807, 808, c.p.c.
Autore: Dott. Giorgio Bianchi - da: "Il Quotidiano Giuridico" 16/04/2008