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>>Dottrina >>Diritto del Lavoro >>Lavoro a progetto e collaborazioni elusive |
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La parasubordinazione è nozione comprensiva sia delle
collaborazioni coordinate e continuative, sia del lavoro a progetto, sia di
altre forme di prestazioni lavorative flessibilizzate
e, quindi, in posizione mediana fra i due estremi della subordinazione e dell’
autonomia . Tuttavia, alla luce della Riforma Biagi di
cui alla L. n° 30/2004 ed al
D.Lgs. n° 276/2003, come
modificato dal recentissimo decreto correttivo N°
251/2004, il concetto de quo deve essere rivisitato alla luce delle nuove e
molteplici tipologie contrattuali . Sinteticamente,
la parasubordinazione implica autonomia, seppure in forma attenuata, ma, nel
contempo, esige che la prestazione non sia meramente occasionale( continuità
),che essa sia funzionalmente connessa con le finalità a cui mira la controparte senza peraltro
tradursi in assoggettamento alle direttive datoriali
come avviene nella” locatio operarum”
( coordinazione ), che il
lavoro personale del preposto prevalga sulla attività svolta dai collaboratori e sull’
utilizzo di una struttura di tipo materiale. Le collaborazioni coordinate e continuative, seppure
caratterizzate da un certo grado di autonomia, presente anche nel lavoro a
progetto, si differenziano dal rapporto di lavoro autonomo di cui all’ art. 2222
c.c. per la presenza in esse degli elementi indefettibili della coordinazione e
della continuità da intendersi, rispettivamente, quali necessità di rapportarsi
alla struttura del committente e di assicurare una prestazione a carattere
continuativo. Mentre nella “ locatio operis “il lavoratore autonomo si obbliga al compimento
di un “opus” secondo modalità di luogo e di tempo autonomamente
determinate, nelle co.co.co., il collaboratore si
colloca in posizione funzionale rispetto all’ organizzazione del
committente. Il legame è, dunque, essenzialmente di risultato in assenza
di vincoli gerarchici. Secondo quanto previsto dal recentissimo decreto correttivo
n° 251/2004, dal 24 ottobre 2004 le co.co.co. non assimilabili a lavoro a progetto, cesseranno
di esistere, fatta salva l’ eventuale proroga con termine ultimo al 24 ottobre
2005, nell’ ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime,
stipulati in sede aziendale su istanza dei sindacati più rappresentativi alivello nazionale. Accordi di transizione quali trattative
volte a traslare i collaboratori verso il lavoro a progetto o quello subordinato
od altra fattispecie flessibile fra
quelle contemplate dal D.Lgs. n° 276/2003. Per lavoro a progetto deve intendersi una nuova tipologia
contrattuale preordinata all’ ottenimento di un risultato finale mediante la
predisposizione di un programma particolareggiato di ciò che si vuole o si deve fare nell’ ambito di una
certa attività. Occorre un riferimento preciso ad un programma o ad un
progetto determinati dal committente ed autonomamente gestiti dal collaboratore
in funzione del risultato, in osservanza al coordinamento con l’ organizzazione
del committente ed a prescindere dal tempo impiegato per l’ espletamento dell’
attività lavorativa. Se il progetto è un risultato tangibile da raggiungere, il
programma è un’ esposizione ordinata e particolareggiata di ciò che si vuole o
si deve fare nell’ ambito di una determinata attività. Rilevano, dunque, progetto e programma, ma anche autonomia
del collaboratore, necessario coordinamento con il committente, irrilevanza del
tempo impiegato per l’ esecuzione della prestazione. La peculiarità tipologica del lavoro a progetto non
consente la sua omologazione a
quello autonomo e neanche a quello subordinato Sono previste la forma scritta del contratto“ ad substantiam actus “, nonché la
predeterminazione della durata della prestazione, l’ indicazione del
corrispettivo e dei relativi criteri di calcolo atti a determinarne l’
ammontare, l’ indicazione dei tempi, delle modalità dei pagamenti e della
disciplina dei rimborsi, le prescrizioni antinfortunistiche. Sul collaboratore a progetto incombe l’ obbligo di
riservatezza stante che gli è inibita attività in
concorrenza ed, in ogni caso, la
diffusione di notizie ed apprezzamenti sui programmi e sull’ organizzazione dei
committenti o porre in essere in qualsiasi modo atti pregiudizievoli alle
attività degli stessi. La certificazione del contratto innanzi alle apposite
commissioni è finalizzata ad evitare vertenze in merito alla qualificazione del
rapporto. L’ assenza di limitazioni oggettive con riferimento alla
durata ed al corrispettivo
contrattuale è strettamente funzionalizzata
all’ esigenza di realizzazione del progetto in piena autonomia, mentre il
corrispettivo deve intendersi proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
eseguito. Ciò premesso, le co.co.co. non
sarebbero state sostituite o dal lavoro a progetto o dal rapporto di lavoro
subordinato o da altre ipotesi previste dalla Riforma se non avessero dato pessima prova di sé
prestandosi ottimamente ad eludere obblighi contributivo- assicurativo- giuslavoristici. Ciò fermo restando che il modello teorico è
perfettamente condivisibile essendo
stato per anni il paradigma della parasubordinazione e la formula compromissoria
per antonomasia fra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Ma dal punto di vista
pratico, le collaborazioni, con le debite eccezioni, si sono rivelate uno
strumento negoziale in frode alla legge teso a ridurre costi ed oneri
previdenziali e ad aggirare i vincoli di una disciplina normativa volta ad
apprestare adeguata tutela al
lavoratore. Peraltro, è semplicistico ritenere che le co.co.co. siano state soltanto una facile scappatoia per i
datori di lavoro onde evitare l’ assunzione di personale e l’ instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato; per l’ altrettanto, è pur vero che esse possono,
in talune specifiche ipotesi connotate da un certo grado di professionalità,
essere preferite dallo stesso lavoratore . Se, dunque, criminalizzare
indiscriminatamente l’ istituto non ha senso, è, invece, densa di significato la
scelta del Legislatore di decretarne la fine ponendo l’ alternativa del lavoro a
progetto o di altre formule flessibilizzate qualora
non si addivenga al rapporto dipendente vero e proprio. Se, apparentemente, il
lavoro a progetto, presupponente requisiti ben più
stringenti, dovrebbe, nelle intenzioni, evitare fenomeni distorsivi del sistema, nulla esclude che l’ elusione permanga utilizzando proprio quegli elementi tesi a
frenare gli abusi. In assenza di sostrato giurisprudenziale in materia ( e,
nelle more, che si consolidi un qualche orientamento ) è alquanto prevedibile che la co.co.co. finirà con il tradursi in lavoro a progetto e che
in misura molto più limitata sfocerà in subordinazione validando ciò
che era lavoro dipendente sin dall’ inizio
e fittiziamente mascherato da collaborazione
coordinata e continuativa. Naturalmente, ciò significherà che gli accertamenti ispettivi degli
enti pubblici previdenziali non saranno quantitativamente minori rispetto al
passato, ma sicuramente saranno qualitativamente differenti in relazione alla
loro ( obbligata ) parametrazione ad un modello
normativo quale il lavoro a progetto
( parametrazione prima assente in ragione della carenza
di una formula definitoria legislativa ai fini
assicurativo- previdenziali delle co.co.co. ).
E, comunque, alquanto evidente che il lavoro a progetto,
seppure oramai sussunto a simbolo della nuova
disciplina, vada in ogni caso rapportato
globalmente alla Riforma Biagi che di tipologie
ad elevata flessibilità ne prevede plurime e non una sola. Flessibilizzazione non equivale a
precarizzazione. Piuttosto è l’ uso distorto e
strumentale della prima che può giocare pesantemente a favore della
seconda.
E’ evidente che oltre a poter sfociare in lavoro a progetto o
dipendente od in altra tipologia flessibile, le collaborazioni sono anche
suscettibili di tradursi in sommerso ovvero nella proliferazione delle partite
I.V.A..Tuttavia, finchè non sia superata la fase di transizione,
asserire che dalle collaborazioni sia proliferato il lavoro nero, è alquanto
prematuro, fermo restando che alcuni istituti di fondamentale importanza quali
la riforma dei servizi ispettivi e la certificazione dei contratti di lavoro,
previsti dal D. Lgs. n°
276/2003 hanno trovato la prima attuazione operativa soltanto di recente . E la
lotta alle false collaborazioni simulate presuppone che i servizi ispettivi
degli enti previdenziali vadano anche a verificare come mai molti rapoorti di co.co.co. siano stati
prorogati oltre il termine del 24 ottobre, quando detta proroga non era più
possibile salvo specifica intesa sindacale. D’ altro canto, le scarse intese
collettive intervenute a gestire la transizione non sono state raggiunte a
livello aziendale come prescritto dal Legislatore rendendo inevitabile il
termine finale del 24 ottobre 2005 di cui al decreto correttivo. |