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I contratti del consumatore e le clausole vessatorie1. I contratti standard In passato, negli affari, gli scambi di beni o di servizi portavano di regola due persone a negoziare i termini e le modalità delle operazioni commerciali, stipulando contratti i quali erano il frutto dellequo contemperamento dei loro contrastanti interessi, cercando (ciascun contraente) di ottenere il massimo profitto al minor costo. Tale forma
di conclusione dei contratti e di perfezionamento dei rapporti, in unepoca in cui
levoluzione del mondo economico-produttivo si realizza in modo esponenziale (con la
correlata moltiplicazione dei rapporti), non ha più molto senso, ma soprattutto è
sinonimo di dilatazione dei tempi necessari per la conclusione di accordi (con conseguente
aumento dei costi), sì da agevolare la diffusione delle forme giuridiche contrattuali
caratterizzate da unelevata spersonalizzazione, tra le quali ricordiamo i contratti
conclusi per formulari o moduli. Tale ampia
libertà contrattuale ha quindi consentito la sempre più frequente utilizzazione dello
strumento dei contratti predisposti attraverso lo strumento di moduli o formulari. Con
essi, da una parte si tende a determinare in massima parte il contenuto del contratto,
nello stesso tempo si impone al singolo, tutte le volte in cui si scontra con una
controparte forte, laccettazione di una normativa precostituita (1). A tal proposito, il legislatore,
nellintrodurre lart. 1341 cod. civ., ha voluto offrire uno strumento per
rendere più cosciente latto di adesione del contraente debole soprattutto sul
contenuto di alcune clausole del contratto e dei loro effetti, stabilendo la nullità di
quelle clausole aventi contenuto vessatorio, che non siano state espressamente approvate
per iscritto (4). Alcuni autori hanno affermato che, con la
redazione dellarticolo in esame, il legislatore ha voluto assicurare solo una
adeguata conoscenza delle condizioni generali da parte delladerente senza curarsi in
alcun modo della spontaneità del suo volere (5). Un compito molto importante è stato svolto, in tema di contratti stipulati mediante moduli o formulari, dalla giurisprudenza, la quale ha dovuto dirimere numerose controversie sorte in tema di interpretazione e legittimità delle clausole contenute in tali contratti, giurisprudenza in base alla quale, peraltro, il mondo imprenditoriale ha progressivamente dovuto adeguare i propri formulari. A titolo di esempio si ricorda la decisione della Suprema Corte del 1974 (8) con cui è stato affermato il principio che la specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto vessatorie è un requisito di forma ad substantiam, di conseguenza la mancanza di tale forma produce la nullità della stessa, eccepibile dallo stesso predisponente e rilevabile dufficio (9). La modifica allordinario processo di formazione della volontà negoziale, proprio in forza di tale diverso schema sul quale è basato il fenomeno contrattuale normale, è stata attuata per garantire il bilanciamento non solo delle posizioni contrattuali, ma soprattutto delle posizioni dei contraenti: è evidente, infatti, che se da una parte abbiamo un imprenditore, che si assume il rischio proprio della sua attività, dallaltro lato abbiamo un contraente il quale deve accettare delle condizioni senza che si articoli alcuna trattativa, con lunica scelta da compiere se concludere laccordo secondo lo schema predisposto oppure rinunciare ad esso. Tale disciplina è stata vista, pertanto, come un tentativo del legislatore di evitare le possibili sopraffazioni (facilmente realizzabili ad onor del vero) del contraente forte e per evitare che questo abusi della propria situazione di superiorità sostanziale (10).
2. Le condizioni generali di contratto Levoluzione della pratica commerciale ha ovviamente contribuito alla diffusione dei contratti standardizzati, i quali da fattispecie marginale sono oggi divenuti ormai la categoria sicuramente prevalente nellambito dellindustria e del commercio, ambienti caratterizzati da produzione in serie di beni e servizi che si connotano dalla uniformità dei rapporti contrattuali che derivano dal loro scambio e dalla loro utilizzazione. Indubbiamente, nellattuale sistema
economico-produttivo, è del tutto anacronistico ipotizzare un sistema di contrattazione
individuale, che consenta alle parti di negoziare le singole condizioni di ogni rapporto
giuridico: il soggetto imprenditore, dovendo quotidianamente stipulare numerosissimi
contratti per operazioni uniformi con una massa indeterminata di controparti, è evidente
che preferisce utilizzare lo strumento dei contratti standard (recanti o riferiti a
condizioni generali di contratto), facendogli assumere un ruolo preponderante (11). Bisogna peraltro ribadire che la novella
sui contratti conclusi dai consumatori non ha affatto abrogato la disciplina contenuta
negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., concernenti il fenomeno del contratto per adesione. La
novella in esame, infatti, ha un campo di applicazione oggettivamente e soggettivamente
non coincidente con quello delle due citate disposizioni di legge.
3. La formazione del diritto dei consumatori A tal proposito, sulla scia delle più importanti direttive comunitarie in materia, anche in Italia il diritto dei consumatori si avvia finalmente a rappresentare, sia pure con ritardo, un elemento familiare del panorama legislativo e giurisprudenziale, facendo carico alle diverse Autorità di controllo, alle associazioni di consumatori nonché alle Camere di commercio di concorrere a rendere effettive le tutele approntate dal legislatore in relazione ai diritti dei consumatori e degli utenti (14). Guardando al recente passato, possiamo
notare come siano stati proprio gli obblighi correlati allarmonizzazione comunitaria
delle regole giuridiche inerenti i rapporti concernenti i consumatori a rappresentare
lelemento trainante per levoluzione del quadro legislativo nei Paesi europei
che, come il nostro, si sono appunto contraddistinti per la maggiore arretratezza
sullargomento: il processo fu avviato alla metà degli anni ottanta con la
disciplina della responsabilità del produttore (15).
4. Il capo XIV-bis del codice civile e la tutela del consumatore L'art 25 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52
(c.d. "Legge comunitaria per il 1994") ha attuato, con un certo ritardo e dopo
una lunga e farraginosa "lettura" parlamentare la direttiva CEE 93/13 del 5
aprile 1993, concernente le "clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori", inserendo, nel titolo II del libro IV del codice civile, il capo
XIV-bis (artt. 1469-bis e ss., fino a 1469-sexies), rubricato "dei contratti del
consumatore". Tale novella introduce nel sistema codicistico la nozione di
"consumatore", alla quale né la Costituzione, né il codice civile facevano
alcun riferimento(19). 4.1 La disciplina codicistica Fu così introdotta la nozione di consumatore: . è la persona fisica che agisce per scopi estranei allattività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; così come quella di professionista: . È la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma, vale a dire quello concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi (21). La giurisprudenza, dal canto suo, ha avuto
le prime occasioni di affrontare la delimitazione dellambito applicativo della
disciplina speciale per il consumatore in relazione alle vendite negoziate fuori dei
locali commerciali, affermando la prevalenza della sostanza del rapporto sulla forma del
contratto: è stato così ritenuto che, sebbene per ragioni di ordine fiscale al
consumatore che rivesta anche lo status di imprenditore possa risultare vantaggioso
configurare un contratto di consumo alla stregua di un contratto dellimpresa,
leffettiva realtà del rapporto non è dostacolo allesercizio del
diritto di ripensamento riservato a chi agisce per scopi che possono
considerarsi estranei alla propria attività professionale (22). 4.2 Lambito di applicazione Una delle questioni sulle quali si misura
oggi il rapporto tra autonomia contrattuale e legge è la questione dei limiti di
applicazione della disciplina generale dei contratti dei consumatori. 4.2.1 La vessatorietà delle clausole Lorientamento prevalente sostiene un
vero e proprio obbligo per gli Stati membri di recepire la lista, e di recepirla in modo
completo, senza la possibilità di lasciar cadere clausole in essa contenute (salva,
però, la possibilità di rendere gli elenchi nazionali più ricchi rispetto
allAllegato, aggiungendo ulteriori clausole sospettate di abusività). È stato
sottolineato, inoltre, il valore educativo della lista, come strumento per
arricchire ed affinare la percezione dellabusività negli interpreti. Abbiamo quindi il seguente quadro: i limiti
allautonomia dei privati nella determinazione del contenuto del contratto
costituiscono leccezione, regola essendo la libertà di determinare il contenuto del
contratto; invece, per i contratti dei consumatori vige un differente statuto
dellautonomia privata, affidato ad un elenco di clausole che si presumono vessatorie
(25). Si ribadisce, pertanto, limportanza dellindividuazione della figura del consumatore rilevante ai fini dellart. 1469-bis cod. civ., in quanto ciò significa sovvertimento dellimpianto codicistico, improntato sulla prevalenza della libertà di determinazione del contenuto del contratto (26). 4.2.2 I criteri generali di abusività Anche se la lista delle clausole sospettate o sospettabili di abusività (oppure senzaltro abusive) è decisiva per il buon funzionamento della disciplina di protezione dei consumatori, molto importanti sono anche i criteri generali di abusività, riferiti non a questa o quella clausola particolare, ma potenzialmente a qualsiasi clausola, anche non compresa in nessuna lista. Questi criteri, dallart. 3 della
direttiva risultano essere due: Il primo è il criterio centrale e
fondamentale nella definizione generale di abusività dellart. 3: una clausola è
abusiva se determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio nei diritti e
negli obblighi contrattuali delle parti (27). Il secondo criterio ha, invece, suscitato
numerose discussioni, anche di recente, sia sul piano teorico sia sul piano operativo. Da
un punto di vista più operativo, la querelle si è concentrata sui rapporti fra tale
criterio e quello del significativo squilibrio. Questi criteri complementari sicuramente si
ispirano al principio della buona fede, principio che, secondo la tesi che si condivide,
influenza il giudizio di abusività (basato fondamentalmente sul criterio del
significativo squilibrio) in modo tale da poter essere applicato a prescindere
dallutilizzo dei criteri complementari dellart. 4 (come, del resto, il testo
dellart. 3 sembra ammettere) (29). Il professionista potrà,
quindi, impedire la valutazione di vessatorietà di una clausola compresa nell'elenco
dimostrando (ai sensi dell'art. 1469-ter cod. civ.) che, ad esempio, le restanti clausole
contrattuali sono idonee a controbilanciare, in una valutazione complessiva, la clausola
in sé vessatoria. 5. I consumatori ed i contratti a distanza Il 22 maggio 1999, il Governo italiano ha
adottato il decreto legislativo n. 185, in attuazione della direttiva n. 97/7/CE,
concernente la "protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza".
Come è stato anticipato, il decreto in esame si inserisce nel quadro di una serie di
interventi legislativi volti ad inserire nell'ordinamento giuridico italiano, su puntuale
ed opportuna sollecitazione della normativa comunitaria, norme che garantiscano e tutelino
la libertà di determinazione contrattuale dei consumatori e l'equità della loro
posizione (30). Il recente decreto n.
185/1999 riguarda specificamente la tutela dei consumatori nel caso di quei contratti
(aventi ad oggetto tanto la cessione di beni quanto la prestazione di servizi) per la cui
conclusione il fornitore (31) impiega una "tecnica di comunicazione a distanza"
e dunque qualunque mezzo che non preveda "la presenza fisica e simultanea del
fornitore e del consumatore". Anche in materia di tutela dei diritti appaiono evidenti le analogie con il decreto del 1992: innanzitutto, il decreto n. 50/1992 sancisce, all'art. 10, l'irrinunciabilità del diritto di recesso; allo stesso modo, l'art. 11 del decreto in esame stabilisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore e la conseguente nullità di qualunque pattuizione contraria. Un'ulteriore fondamentale previsione è contenuta nell'art. 13, che legittima le associazioni dei consumatori e degli utenti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Quest'ultima disposizione consente a tali associazioni di richiedere al giudice competente, oltre all'inibitoria degli atti e comportamenti lesivi, anche di "adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate", nonché di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. In ogni caso, restano esperibili le azioni individuali da parte dei consumatori danneggiati (37). La disciplina di tutela dei consumatori nei contratti a distanza, pertanto, apprestata dal D.Lgs. n. 185/1999, appare certamente apprezzabile e coerente con i precedenti interventi legislativi. Il particolare rigore che caratterizza il decreto (come del resto i precedenti interventi legislativi a protezione dei consumatori) può essere dunque considerato sintomatico del riconoscimento, da parte delle Istituzioni, sia dell'insufficiente deterrenza degli ordinari mezzi di tutela privatistici, come anche dell'attuale tendenza a scardinare l'unicità della struttura contrattuale, in nome di una (sempre più invasiva) differenziazione per status delle regole e degli schemi negoziali.
Al
fine di realizzare una più efficace tutela del consumatore, nonché di eliminare, o
comunque evitare, le distorsioni di concorrenza che possono manifestarsi tra
professionisti operanti nei diversi Stati membri, la direttiva n. 93/13/CEE invitava i
Paesi aderenti a predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare
linserzione di clausole vessatorie nei contratti stipulati tra professionisti e
consumatori. È l'art. 1469-sexies cod. civ. ad attuare
nel nostro ordinamento l'art. 7 della direttiva, introducendo nel sistema codicistico uno
strumento collettivo di tutela giudiziaria finalizzato a prevenire il fenomeno delle
condizioni generali contenenti clausole vessatorie: determinati soggetti (es. associazioni
rappresentative dei consumatori, Camere di commercio) sono, infatti, legittimati a
chiedere al Giudice di inibire l'utilizzo delle "clausole abusive" (valutate
come tali -ovviamente- in astratto, con riferimento alle clausole in sé considerate)
nelle condizioni generali di contratto utilizzate dal professionista e/o da associazioni
di professionisti. Tale strumento inibitorio, di tipo general-preventivo
(preordinato alla tutela degli interessi dei consumatori in quanto collettività), si
aggiunge a quanto previsto dal precedente art. 1469-quinquies cod. civ., il quale, nel
prevedere linefficacia delle clausole vessatorie inserite in un contratto concluso
tra un professionista e un consumatore, realizza un rimedio di tipo
individual-successivo a tutela del consumatore (38). 6.1 Azione inibitoria e tutela individuale In merito agli effetti della condanna
inibitoria nei confronti dei terzi, o meglio, dei singoli consumatori che siano rimasti
estranei al giudizio, larticolo in parola non dice nulla, tuttavia ritenendo non
estensibile a tutto il pubblico dei consumatori il giudicato favorevole ottenuto da
unassociazione rappresentativa dei loro interessi, risulterebbe sterile la tutela
general-preventiva così predisposta dallordinamento. Proprio in considerazione di
superare i limiti del giudicato individuale ex art. 2909 cod. civ., e di estendere
pertanto il giudicato inibitorio a tutti i singoli consumatori che siano parti di
contratti contenenti clausole di cui sia stata accertata la vessatorietà in sede di
giudizio collettivo, in dottrina si è a lungo discusso sullargomento; a titolo
esemplificativo si ricorda chi ha ritenuto di poter affermare lefficacia della
sentenza inibitoria nei confronti di tutti i singoli consumatori contraenti attraverso una
attenta considerazione dei limiti oggettivi, e non già soggettivi, del giudicato (44).
Con lart. 25 della legge n. 526/1999
(legge comunitaria 1999) sono state apportate modifiche al capo XIV-bis del titolo II del
libro IV del codice civile. Le modifiche legislative, per la precisione, seguono al Parere
motivato (18 dicembre 1998) con il quale la Commissione UE aveva contestato
allItalia, nellambito di una procedura dinfrazione, di non avere
recepito correttamente, con gli artt. 1469-bis e ss. cod. civ., la direttiva n. 93/13.
[1] P. Rescigno, Manuale di diritto privato, Novene, Napoli, 1986, 301. [2] Sul punto si veda E. Roppo, Contratti standard. Autonomia e controlli delle attività negoziali dimpresa, Giuffrè, Milano, 1975. [3] G. Alpa, Tutela del consumatore e controlli sullimpresa, Il Mulino, Bologna, 1977. [4] V. Rizzo, Condizioni generali di contratto e predisposizione, Esi, Camerino, 1983, 22 e ss. [5] Tra gli altri, si veda R. Scognamiglio, I contratti per adesione e lart. 1341 cod. civ., in Banca, borsa e tit. cred., 1954, 259 e ss. [6] G. Alpa e M. Bessone, Tecnica e controllo dei contratti standard, Maggioli, Rimini, 1984, 150 e ss. [7] Cass., sent. n. 9998/1990, in Riv. It. Leasing, 1992, 766. [8] Cass., sent. n. 3508/1974, in Giust. civ., 1974, I, 1469 e ss. [9] Vedi anche Cass., sent. n. 1606/1995, in Giur. It. Mass., 1995. Sempre il giudice di legittimità, nel 1990, ha disposto che lesigenza che il contraente per adesione abbia avuto conoscenza delle clausole onerose e che le abbia espressamente approvate risulta soddisfatta quando il contraente stesso, con una specifica dichiarazione, abbia accettato dette clausole, facendovi riferimento sia pure con la semplice indicazione del numero dordine in cui esse sono inserite nel testo (Cass., sent. n. 6167/1990, in Le condizioni generali di contratto nella giurisprudenza, (a cura di) E. Cesaro, Cedam, Padova, 1997, III, 75 e ss. [10] M. Bessone, Standards contrattuali dimpresa, tutela del contraente debole e ordine pubblico economico, in Vita not., 1983, 1446 e ss. [11] A. Torrente e P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1985, 529. [12] P. De Marchis, Contratti dimpresa e clausole abusive, in Riv. giur. circ. trasp., Aci, 1997, 75 e ss. [13] A. Tullio, Il contratto per adesione, Milano, Giuffrè, 1997, 97 e ss. Vedi anche infra, al punto 4.2. [14] Sulle associazioni dei consumatori, P. Martinello, Clausole vessatorie e consumatori: qualcosa si muove, in Consumatori, diritti e mercato, 1998, I, 107 e ss. SullAutorità garante della concorrenza e del mercato, relativamente al suo operato in merito alla pubblicità ingannevole, S. Sciolli, Il controllo della pubblicità ingannevole: esperienze e prospettive, in Consumatori, diritti e mercato, 1998, I, 78 e ss. [15] C. Vaccà, La disciplina dei contratti di consumo, in Consumatori, contratti, conflittualità, (a cura di) C. Vaccà, Milano, Egea, 2000. Minor successo ha avuto, invece, il tentativo di disciplinare la responsabilità del prestatore di servizi (intellettuali e non, pubblici e privati): risulta avere, infatti, una data successiva di circa 10 anni, la Proposta di direttiva sulla responsabilità del prestatore di servizi (COM 90-482, in GUCE, n. C, 12 del 18 gennaio 1991). [16] Da sottolineare, inoltre, lobbligo di cooperazione fra gli Stati membri ai fini della tempestiva informazione in merito ad eventuali provvedimenti di ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi (direttiva n. 92/9 del 29 giugno 1992, recepita con il D.Lgs. n. 115/1995). [17] Per le vendite effettuate fuori dai locali commerciali in generale, si veda M. Cartella, La disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, in Giur. comm., 1992, II, 7211 e ss. per i contatti di viaggio, G. Iudica, La disciplina delle clausole abusive nel contratto di viaggio, in Responsabilità, comunicazione e impresa, 1997, 63 e ss. [18] G. Alpa, Contratti a distanza. Prime considerazioni, in Contratti, 1999, 845 e ss. [19] Vedi, però, la nota 21. [20] G. Alpa, Lapplicazione della normativa sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori: primo bilancio, in Riv. dir. proc. civ., 1999, 4, 1176. Vedi anche infra, al punto 4.2. [21] C. Vaccà, ult. op. cit., 336 e ss. Si ricorda, tuttavia, che una prima definizione di consumatore nel nostro ordinamento era già presente: il D.Lgs. n. 50/1992 (sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali) ed il D.Lgs. n. 385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) avevano delineato i tratti salienti della persona del consumatore. Per le modifiche apportate con la legge n. 526/1999, vedi infra. [22] Pret. Bologna, 28 febbraio 195, in Foro it., 1995, I, con nota di M. Crisostomo. [23] L'intangibilità dell'operazione economica compiuta dalle parti è stata mantenuta: "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni o dei servizi" (art. 1469-ter, c. 3, cod. civ.). [24] Convegno di Bruxelles, 1/3 luglio 1999: TheUnfairTerms Directive, 5 years on. Evaluation and future prospectives. [25] G. Alpa e C.M. Bianca, Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, Padova, Cedam, 1996, 478. [26] D. Maffeis, nota alla sentenza del Tribunale di Roma, 20 ottobre 1999, in I Contratti, 2000, 5, 444 e ss. [27] V. Roppo, La definizione di clausola vessatoria nei contratti dei consumatori, in I contratti, 2000, 1, 84 e ss. Si precisa che alcuni Stati membri non lo hanno trasposto nella loro legislazione interna: ad esempio il Portogallo, che affida il giudizio generale di abusività esclusivamente al criterio della buona fede. [28] V. Roppo, La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti tra imprese e consumatori, in Clausole abusive e direttiva comunitaria, (a cura di) E. Cesaro, Padova, Cedam, 1994, 83 e ss. [29] V. Roppo, La definizione di clausola vessatoria nei contratti dei consumatori, in I contratti, 2000, 1, 86 e ss. [30] Si ricordano (oltre il D.Lgs. del 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali), la novella codicistica che ha introdotto gli artt. 1469-bis1469-sexies cod. civ., disciplinanti i "contratti del consumatore", in attuazione della direttiva n. 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la legge n. 281/1998 recante la "disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" ed il D.Lgs. n. 114/1998 sulle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori. [31] Definito all'art. 1 del decreto in esame come "la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale". Questa definizione è sostanzialmente in linea con le nozioni fornite dai precedenti interventi normativi, comunitari ed interni: occorre però segnalare che nel decreto in esame la figura del "fornitore" è legata allo svolgimento di un'attività "professionale", laddove in precedenza - ed in particolare all'art. 1469-bis del codice civile ed all'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/1992 - si faceva riferimento allo svolgimento di un'attività "commerciale o professionale". [32] Il D.Lgs. n. 185/1999 presenta una sostanziale analogia di ratio e di disciplina con il precedente D.Lgs. n. 50/1992, concernente i contratti negoziati fuori dei locali commerciali: in entrambi, infatti, l'obiettivo fondamentale è tutelare il consumatore da proposte contrattuali "aggressive" e non trasparenti. I rispettivi ambiti di applicazione sono, tuttavia, in parte differenti e parzialmente si sovrappongono: il decreto n. 185/1999 riguarda specificamente i casi in cui non vi è contatto fisico tra consumatore e fornitore; inoltre, la tutela apportata da esso appare, nel complesso, più ampia e caratterizzata dal riconoscimento del diritto del consumatore di ricevere numerose e significative informazioni sul contratto in oggetto. In particolare, va segnalato che, a differenza del precedente decreto n. 50/1992 che si applica anche alle proposte contrattuali (vincolanti e non) effettuate dal consumatore e per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale, il decreto in esame ha ad oggetto esclusivamente i contratti già conclusi tra le parti. [33] Si confrontino, al riguardo, le nozioni, praticamente identiche, di cui all'art. 1 del decreto in esame (è consumatore "la persona fisica che (...) agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta") ed all'art. 1469-bis cod.civ. ("il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"). [34] G. Ghidini, Trasparenza e legittimità delle condizioni generali di contratto, Napoli, 1992, 82, il quale osserva che l'esclusione dall'ambito di applicazione di tali normative di protezione dei rapporti fra professionisti rappresenta il risultato delle pressioni esercitate in sede comunitaria dalle associazioni industriali. [35] Così come già previsto dal decreto del 1992, infatti, il sistema di garanzie per il consumatore predisposto dal decreto del 1999 sincentra sulla attribuzione allo stesso del diritto di recesso, "da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo", nel termine di dieci giorni lavorativi (art. 5). Da notare che il decreto del 1992 (art. 6) e la stessa direttiva del 1997 prevedono invece il termine inferiore di sette giorni. [36] È utile infine segnalare che alcuni articoli del decreto (segnatamente gli artt. 3, 4, 5 ed il 1° comma dell'art. 6) non si applicano ai contratti relativi alla fornitura di generi alimentari, bevande ed altri beni per uso domestico oggetto di consumo corrente, nonché ai contratti di fornitura di servizi di alloggio, trasporto, ristorazione e tempo libero da effettuarsi ad una data o in un periodo prestabiliti (art. 7): in questi casi, una tutela "iperprotettiva" del consumatore non appare invero né necessaria né opportuna. [37] A. Palmieri, Le clausole abusive e l'inibitoria: verso una riallocazione (ma a quale prezzo?) dei rischi nei contratti di massa, in Foro it., I, 2000, c. 298 e ss. [38] S ricorda, peraltro, che qualora ricorrano, poi, "giusti motivi di urgenza", il giudice potrà concedere l'inibitoria cautelare, di cui all'art. 1469-sexies, c. 2, cod. civ. [39] Problema, quello della individuazione delle associazioni rappresentative, maggiormente sentito da noi per il fatto di una assoluta carenza di eventuali prequalificazioni amministrative di dette associazioni, e quindi dellassenza di una legge-quadro che indichi i criteri obiettivi di collegamento degli interessi dei consumatori con un centro dimputazione. [40] C. Ferri, Lazione inibitoria prevista dallart. 1469-sexies cod. civ., in Riv. dir. proc., 1996, 937. [41] A tal proposito si veda Trib. Torino, 4 ottobre 1996 (ordinanza), Foro it., 1997, 288, con nota di G.M. Armone. [42] A. Frignani, Inibitoria (azione), in Enc. dir., vol. XXI, Milano, 1971, 560. Ciò risulta confermato dal fatto che le fattispecie di inibitoria previste dallordinamento di regola presuppongono per lappunto lavvenuto compimento dellillecito con conseguente finalità dellinibitoria di cercare di porvi fine ovvero di impedirne la reiterazione per il futuro. [43] G. De Nova, Le clausole vessatorie. Art. 25, legge 6 febbraio 1996, n. 52, Milano, 1996, 46 e 47. [44] M. Libertini, Prime riflessioni sullazione inibitoria delle clausole vessatorie, in Contratto e impresa/Europa, 1996, 568 e ss. Sul punto si veda anche E. Minervini, Tutela del consumatore e clausole vessatorie, Napoli, 1999, 180. [45] A. Tullio, op. cit., 197 e 198. [46] D. Maffeis, La modifica della disciplina dei contratti del consumatore, in I Contratto, 2000, 3, 271 e ss. Università Commerciale L. Bocconi di Milano - XVII Corso di perfezionamento per Giuristi dImpresa - Anno Accademico 2000-2001 Di Paolo Amato - tratto da: www.tidona.com
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