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>>Dottrina >>Diritto Civile >>Il contratto di fornitura di software personalizzato |
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I contratti di informatica, o ad oggetto informatico, pongono il
quesito di quale sia lo schema negoziale al quale ricondurre ed attraverso i quali si
possono quindi disciplinare, i rapporti giuridici "ad oggetto informatico" ed al
conseguente regime di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei contraenti.
Lespressione contratti di informatica o ad oggetto informatico è utilizzata per
individuare unampia categoria di contratti. Alcuni autori distinguono i contratti ad
oggetto informatico rispetto al più ampio genus dei contratti di informatica,
comprendenti oltre alle fattispecie negoziali relative ai beni e ai servizi informatici,
anche quelle realizzate mediante limpiego di strumenti informatici. Secondo altri i
contratti di informatica comprendono tutte le fattispecie contrattuali in cui
linformatica ha comunque rilevanza e quindi anche i contratti di acquisizione,
elaborazione e diffusione di dati a mezzo di strumenti informatici. Si può prendere come riferimento la dottrina che distingue
concettualmente fra i contratti di informatica, che hanno ad oggetto beni o servizi
informatici, dai contratti informatici, che sono quelle fattispecie in cui
linformatica interviene quale mezzo di rappresentazione o espressione della
volontà. Facendo riferimento alla prima tipologia di contratti, le elaborazioni
giurisprudenziali e dottrinarie hanno riscontrato caratteristiche del contratto misto o
innominato e anche del contratto collegato. I contratti misti pongono impongono di
stabilire quale sia la disciplina giuridica alla quale sono sottoposti. I principali
criteri sono due: assorbimento, prevede che a tali contratti debba applicarsi per analogia
la disciplina del contratto prevalente; combinazione, stabilisce che per la disciplina
applicabile si devono osservare le norme specifiche di ciascun elemento di ogni tipo
contrattuale in essere, per quanto compatibili. Per contratti collegati si intendono quei
contratti che hanno un nesso di interdipendenza per cui, dati ad esempio due contratti,
risulta che il primo non sarebbe stato concluso dai contraenti senza il secondo. Il
collegamento può dirsi, pertanto, volontario, quando previsto dalle parti
specificatamente, funzionale, quando risulta dallunitarietà della funzione, ossia
quando i vari rapporti negoziali posti in essere tendono a realizzare un fine pratico
unitario. Il contratto di informatica si qualifica come contratto atipico, del
tipo misto al quale si applica la disciplina normativa individuata con il criterio della
combinazione. Sebbene infatti la giurisprudenza prediliga applicare il criterio
dellassorbimento, tale criterio non sembra in grado di giustificare e disciplinare,
nel contratto di fornitura di un sistema informatico, gli elementi propri del solo
contratto di compravendita insito nel trasferimento al cliente della proprietà
dellhardware fornito dalla software house. Il contratto di fornitura non si può
semplicemente inquadrare nella mera vendita di hardware con licenza di software, dato che
oggetto contrattuale non è tanto il trasferimento bensì la messa a disposizione di un
vero e proprio sistema di elaborazione, costruito e personalizzato ad hoc ed adatto a
risolvere le esigenze di uno dei contraenti. Pertanto come la giurisprudenza dispone, la fornitura da parte di una
software house di un elaboratore e di programmi applicativi sviluppati ad hoc deve essere
qualificata, indipendentemente dalla terminologia usata nei documenti contrattuali, come
un contratto atipico unitario (contratto misto) di fornitura di un sistema informatico che
ha ad oggetto un risultato (1). Loggetto contrattuale non si esaurisce nella singola
operazione concretatesi nella concessione del software, ma è costituito da operazioni
multiple, da considerarsi unitariamente in relazione alla funzione economica sociale che i
contraenti hanno voluto imprimere al contratto preso in considerazione (2). Nel contratto atipico di fornitura di software personalizzato si
rinvengono, così,certamente: - elementi della compravendita; - elementi dellappalto. I primi attengono al trasferimento al committente della proprietà
del sistema hardware sul quale dovrà operare il software elaborato secondo le esigenze
dello stesso. I secondi si riferiscono sia allappalto di servizi, nello specifico
lassistenza sullhardware e sul software, sia allappalto dopera,
relative allo sviluppo del software richiesto. Ci si riferisce allappalto e non al contratto dopera per
le caratteristiche peculiari dellattività prestata che vengono pienamente
soddisfatte dalla disciplina codicistica dellappalto. Seppure le due
fattispecie giuridiche sono accomunate dal medesimo obbligo relativo ad un facere, è
lorganizzazione in forma di impresa che il contratto di fornitura di software
personalizzato presuppone, che fa propendere per la qualificazione della fattispecie come
appalto. Un altro aspetto che viene chiamato in causa dalla sopra menzionata
fattispecie negoziale è la tutela da accordare per quanto concerne le opere
dellingegno e la conseguente questione del trasferimento dei diritti di
utilizzazione economica del software creato su commissione. Prendendo come riferimento il
dettato contenuto nellart. 12/bis della L.D.A., nel quale si prevede esplicitamente
che la software house viene ad acquistare tutti i diritti di utilizzazione economica sul
software creato dai propri dipendenti. Tale articolo ha recipito pertanto il disposto
contenuto allart. 2 della Direttiva CEE 91/250 che prevedeva la possibilità per una
persona giuridica di essere considerata titolare del diritto dautore sul software
creato. La Direttiva, in particolare, per quanto attiene alla titolarità dei diritti di
utilizzazione economica in capo ad una persona giuridica ha previsto due ipotesi: - lipotesi di qualificarla come autore (art. 2, comma 1°); - lipotesi di assegnarle, se datore di lavoro, lesercizio
dei diritti (art. 2, comma 3°). Lart. 12/bis L.D.A. ha introdotto un principio più vicino alla
prima ipotesti in quanto trattando della titolarità dei diritti, permette di avvalorare
limmedesimazione della software house con lautore persona fisica
nellesercizio dei diritti patrimoniali sullopera creata. Lacquisto a
titolo originario assegna alla software house la medesima posizione dellautore circa
i diritti patrimoniali sullopera creata, legittimandone lesercizio dei diritti
nel medesimo modo. Si ritiene importante richiamare la concezione di parte della
dottrina e della giurisprudenza che individua due tipologie di diritti in capo
allautore: i diritti patrimoniali e i diritti personali. In tale fattispecie i primi
sarebbero acquistati dal datore di lavoro a titolo originario, mentre i diritti personali,
rientranti nellambito della personalità, sarebbero di esclusiva spettanza
dellindividuo. Pertanto, mentre il diritto di sfruttamento economico
dellopera, in ogni modo e forma consentiti dalla legge, è liberamente cedibile
come accade, appunto, in seguito alla conclusione di un contratto di sviluppo
di software - il diritto morale dautore è, invece, personale e, perciò, non è
trasmissibile. Quest'ultimo, consiste nel diritto dellautore di essere sempre
considerato come lautore dellopera nell'ipotesi in esame, del software
- nonostante abbia ceduto a terzi il diritto di sfruttarla economicamente. In particolare, lautore può non solo rivendicarne in qualsiasi
momento la paternità, ma può anche opporsi «a qualsiasi deformazione, mutilazione o
altra modificazione dellopera stessa», che possa essere di pregiudizio «al suo
onore o alla sua reputazione» (art. 2577 cod. civ.). Il diritto morale dautore
comprende anche la possibilità esercitabile, però, solo in presenza di «gravi
ragioni morali» di ritirare lopera dal commercio (art. 2578 cod. civ.). Fermo restando lacquisto da parte del committente dei diritti
di utilizzazione economica, occorre comprendere lampiezza di tale acquisto di
diritti. In dottrina si è affermato il principio in base al quale lampiezza del
trasferimento al committente dei diritti di utilizzazione economica dellopera creata
su commissione deve essere desunto dalla finalità e dalloggetto del contratto. Si
devono presumere trasferiti ad esso solo i diritti che, secondo linterpretazione del
contratto, devono ritenersi connaturati alla causa dello stesso, potendosi considerare dal
committente come risultata voluto attraverso il contratto stipulato. Pertanto si devono
considerare trasferiti soltanto quei diritti che valgano ad assicurare allo stesso il
conseguimento dello scopo negoziale perseguito, avendosi riguardo in particolare alla
natura dellattività esercitata dal committente (3). È importante richiamarsi al principio della polverizzazione dei
diritti, che si evince dal combinato disposto degli artt. 19, 1° comma e 119, 4° e 5°
comma (4), secondo il quale, salvo patto contrario espresso per iscritto, il
trasferimento di un determinato diritto di utilizzazione non implica il trasferimento di
un determinato diritto di utilizzazione non implica il trasferimento degli altri diritti
di utilizzazione della stessa opera, salvo che gli stessi non siano necessariamente
dipendenti dal diritto trasferito. Sempre in relazione alla L.D.A., in relazione ai
diritti connessi sulle fotografie, allart. 88 2° comma si prevede che
lacquisto a favore del committente possa avvenire solo ..entro i limiti
delloggetto e della finalità del contratto. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nei rapporti fra una
società erogatrice di software e la società committente che le abbia affidato la
realizzazione di un sistema o di un software ad hoc, si intenderanno trasferiti al
committente solo i diritti di utilizzazione economica direttamente collegati alla causa
del contratto scritto intercorso inter partes, cioè quelli individuabili come
strettamente funzionali rispetto alleffettivo fine perseguito dal committente e
quelli da essi strettamente dipendenti o meglio ad essi strumentali. Rimarranno nella
esclusiva disponibilità della società software appaltatrice tutti gli ulteriori e
diversi diritti estranei al sopra menzionati fine e, pertanto, non correlati ad esso.
Fermo restando, la necessità di far riferimento, nellinterpretazione del
trasferimento dei diritti oggetto del contratto, al criterio restrittivo, per il quale si
deve presumere che il contratto qualora non avesse specificato alcunché in merito abbia,
a livello causale, previsto unampia licenza duso del software e non un
trasferimento al committente anche dei diritti di sua riproduzione ai fini di rivendita a
terzi. Qualora l'utente ritiene di utilizzare programmi standardizzati
oggetto di una distribuzione su vasta scala i c.d. pacchetti standard si rientra nella
tipologia contrattuale della licenza duso di software, rispetto al quale si
configura la permanenza della proprietà e dei diritti di sfruttamento economico del
programma in capo al concedente. Pertanto, per quel che concerne il programma, se oggetto del
contratto è il trasferimento del godimento del bene, la qualificazione giuridica
del rapporto non potrà essere che quella della locazione; qualora invece ad esse si
aggiunga anche la facoltà di sfruttamento economico del bene potrà parlarsi
correttamente di licenza. L'oggetto del contratto di licenza viene abitualmente delimitato dal
fornitore licenziante sotto vari profili. Se la durata è di solito a tempo indeterminato,
possono esistere limiti di territorio e soprattutto limiti di ambiente operativo e di
contenuto . Per ambiente operativo s'intende il riferimento al sistema di
hardware e software inteso nella sua complessità, nel quale il programma specifico è
destinato ad operare. Sotto il profilo del contenuto, invece, è necessario specificare che
l'estensione della licenza viene normalmente circoscritta ad una sola macchina, secondo il
principio di "una licenza per ogni macchina". Negli ultimi tempi, però, si sta diffondendo tra i produttori di
software l'impiego delle c.d. "licenze multiple", che consentono
all'utilizzatore un notevole risparmio rispetto a quelli che sarebbero i costi di tante
licenze singole per quante sono le macchine su cui il programma viene impiegato. Rispetto, poi, alle possibilità di utilizzo del programma da parte
di una pluralità di elaboratori collegati in rete, esistono opinioni contrastanti. In
realtà, sulla base della previsione normativa (art. 64-bis, lett. a, della legge sul dir.
d'aut.), in assenza di diversa pattuizione contrattuale, la riproduzione del programma
lecitamente caricato sul disco dell'unità centrale (c.d. "server") sulle
diverse postazioni della rete dovrebbe ritenersi illecita, poiché la riproduzione anche
temporanea del programma fa parte dei diritti di esclusiva riservati all'autore. Anche in queste ipotesi, comunque, si può far ricorso alle
"licenze multiple" oppure alle c.d. "licenze aggiuntive" che
consentono l'installazione e l'utilizzo del software già concesso in licenza su un altro
computer, beneficiando di un vantaggio economico rispetto all'acquisto di una versione
completa. Per quanto riguarda il regime delle garanzie e responsabilità è
particolarmente rilevante sottolineare che in molti contratti in uso sul mercato sono
inserite apposite clausole di esonero, con le quali si ha cura di precisare che il
licenziatario rimane l'unico responsabile della correttezza delle informazioni fornite per
rappresentare le proprie esigenze e di escludere la responsabilità del licenziante in
relazione alla funzionalità del programma, ed in particolare al perseguimento di
determinati risultati. Note:(1)
Trib. Torino 13/3/1993, Gagni Assicurazion-s.a.s. / Logol System Biella. (2) Pieremilio Sammarco «Giustizia Civile», 3, 1998, Giuffré, Milano, pp.97-106 (3) Trib. Milano, 22 maggio 1972, in Dir. Aut., 1972, 315. Sul punto Cass. civ. sez. I, 23/12/1982 nr. 7109: "Con riguardo ad un opera dell'ingegno, tutelata a norma della L.D.A., la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente all'autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, nè una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti (quali quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell'opera non contemplate dal contratto". Ed ancora Cass. 7/6/82 nr. 3439: "Nel caso di opera creata in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera, non resta esclusa l'applicazione della L.D.A. atteso che lo specificato contratto implica il trasferimento al committente stesso dei diritti di utilizzazione dell'opera, solo nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. In conseguenza, unicamente dopo che, attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale delle parti si sia accertato quali dei diversi ed indipendenti diritti di utilizzazione sia stato trasferito al committente, assume rilevanza la prova dell'esistenza di patti limitativi delle possibili utilizzazioni consentite dall'oggetto e dalla finalità del contratto nonché l'incidenza dell'accertamento e dell'assolvimento del relativo onere da parte dell'autore". Per la precedente giurisprudenza conforme alla Cassazione, ricordiamo: Cass. 27/5/1957, nr. 1946, Cass. 16/7/1963 nr. 1938 e Cass. 6/3/1969 nr. 716. Per doverosa completezza ricordiamo che il precedente orientamento giurisprudenziale seguito dalla Cassazione attribuiva, a titolo originario, al committente di unopera dellingegno, tutti i relativi diritti di utilizzazione economica. Su tale precedente punto della giurisprudenza riportiamo una pronuncia della giurisprudenza di merito che rifacendosi a tale superato orientamento della Cassazione, affermava che "il committente di unopera dellingegno acquista i relativi diritti di utilizzazione economica a titolo originario e può, quindi, liberamente disporne." Pretura di Roma 28 luglio 1986, Moriconi/Action Prod. Cinem. e Audiovisivi srl. (4)
Lart. 119 L.D.A. al cui quarto e quinto comma rispettivamente recita: (4°):
"Salvo pattuizione espressa, lalienazione non si estende ai diritti di
utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui lopera
è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed
alla registrazione su apparecchi meccanici." (5°): "Lalienazione di uno o
più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di
altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se
compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà
esclusive". Tale articolo è considerato una norma di carattere generale applicabile
ad ogni ipotesi di trasferimento dei diritti dautore. Avv. Silvia Giannini - tratto da: www.diritto.it
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