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>>Dottrina >>Diritto Societario e Commerciale >>Il regime delle Cooperative a mutualità prevalente |
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Il regime delle cooperative a mutualità prevalente1. Lo scopo mutualisticoLa riforma societaria, come noto, ha confermato la centralità dello scopo mutualistico nella qualificazione delle società cooperative. Ciò emerge innanzitutto dall'art. 2511, secondo cui "le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico", e dall'art. 2515, comma 2, laddove si precisa che "l'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico". Allo scopo mutualistico fanno poi espresso riferimento altre disposizioni, come ad esempio l'art. 2545 (che obbliga amministratori e sindaci della società a tener conto, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429, dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico) e gli artt. 2527, comma 1, e 2538, comma 4. La nozione di cooperativa fornita dal codice civile, pur essendo idonea ad escludere l'ammissibilità di cooperative non mutualistiche, non offre però, in maniera esplicita, la definizione di scopo mutualistico. Così come era avvenuto con il codice del 1942, il legislatore della riforma si è astenuto dal chiarire espressamente in che cosa consista lo scopo mutualistico. Le ragioni di tale scelta risiedono, soprattutto, nella consapevolezza della difficoltà di giungere a una definizione in grado di rappresentare il fenomeno in tutti i suoi aspetti e nella preoccupazione, che una definizione troppo precisa della mutualità, potesse rappresentare un limite allo sviluppo del movimento cooperativo. Anche in mancanza di una definizione legale, non sembra però che vi siano incertezze nell'individuare lo scopo mutualistico nella gestione di servizio in favore dei soci, ossia nel dovere della società di concludere contratti di scambio (acquisizione dai soci di fattori della produzione o cessione ai soci dei beni o servizi prodotti) o di lavoro con i propri soci. In altre parole, la definizione più appropriata, nonostante le grandi innovazioni della riforma, continua ad essere quella fornita dalla Relazione al vecchio codice civile (n. 1025), che individua l'essenza della mutualità nello scopo di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato. 1.2 I due sottotipi di cooperativa Poiché la mutualità può manifestarsi in concreto con diversi
gradi d'intensità, il codice civile disciplina due sottotipi di
cooperative: La bipartizione è rilevante ai fini fiscali ma non influisce sulla unitarietà del fenomeno, in quanto in tutte le sottospecie di cooperative si riscontra il requisito della "funzione sociale". 2. Cooperative a mutualità prevalenteLe CMP, si cui intendiamo soffermarci in questo lavoro, si
distinguono dalle cooperative diverse per il rispetto di due requisiti
fondamentali imposti dal legislatore: 2.1 Il requisito gestionale L'art. 2513 richiede agli amministratori e ai sindaci di
documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio,
attraverso il calcolo di specifici indici. In particolare, il primo comma dell'art. 2513 presenta il
seguente contenuto: 2.1.1 Cooperative di consumo e di utenza In queste cooperative lo scambio mutualistico si realizza attraverso l'acquisto, da parte dei soci, dei beni e/o dei servizi forniti dalla società. Le cooperative che si collocano in tale ambito, dimostrano la
prevalenza attraverso il calcolo del seguente indice: (A1 soci/A1 tot.) x 100
> 50%. In particolare, per quanto riguarda le cooperative di consumo o di utenza, ci si riferisce alla possibilità: - di ricomprendere anche nel numeratore dell'indice:
- di escludere dal denominatore dell'indice:
2.1.2 Cooperative di lavoro Per tali cooperative la condizione della prevalenza è soddisfatta se il costo
del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui
all'articolo 2425, primo comma, punto B9, a cui bisogna aggiungere quello
relativo alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico il cui
costo viene riportato nella voce B7 del conto economico. [Costo lavoro soci/(B9 to. + altri costi del lavoro inerenti il rapporto mutualistico)] x 100 > 50% Ovviamente tra i costi del lavoro di terzi collocati nella voce B7 dovranno essere presi in considerazione soltanto quelli relativi a rapporti di lavoro " inerenti lo scopo mutualistico", aventi cioè ad oggetto prestazioni omogenee con quelle dei soci lavoratori e quindi direttamente strumentali allo svolgimento delle attività della cooperativa. Inoltre, in virtù di quanto previsto dal D.M. 30 dicembre 2005, il denominatore del rapporto non dovrà considerare:
2.1.3 Cooperative di conferimento In queste cooperative lo scambio mutualistico si realizza attraverso l'acquisizione da parte della cooperativa dei beni/merci prodotti dai soci. Le cooperative che si collocano in tale ambito si considerano prevalenti qualora rispettino la seguente condizione: (B6.soci/B6.tot.) x 100 > 50% 2.1.4 Cooperative agricole Cooperative agricole di conferimento In deroga a quanto detto sopra, il terzo comma dell'art. 2513, individua uno
speciale metodo di calcolo della prevalenza per una particolare tipologia
di cooperative di conferimento: le cooperative di conferimento di prodotti
agricoli. (quantità dei prodotti conferiti dai soci/quantità totale dei prodotti) x 100 > 50% Oppure (Valore dei prodotti conferiti dai soci/ valore totale dei prodotti) x 100 > 50% Cooperative agricole di allevamento Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso (Cfr. D.M. 30 dicembre 2005). Cooperative agricole di conduzione Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa(Cfr. D.M. 30 dicembre 2005). 2.1.5 Cooperative di servizi In queste cooperative lo scambio mutualistico è costituito dalle prestazioni di servizi fornite dai soci a favore della società (es. cooperative di autotrasporto che si avvalgono delle prestazioni dei soci imprenditori artigiani). La voce del conto economico da prendere in considerazione per documentare la prevalenza è quindi ancora una volta la B7: ( B7 soci / B 7 tot.) x 100 > 50% 2.1.6 Cooperative miste Le cooperative miste, realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico, sono chiamate a documentare la prevalenza attraverso il calcolo della media ponderata degli indici calcolati con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche (Cfr. art. 2513, comma 2). In altre parole, supponendo che la cooperativa svolga tutte le possibile gestioni mutualistiche, il parametro da calcolare dovrà essere il seguente: [ A1 soci/ ( A1 tot. +B6 tot. + B 7 tot. + B9 tot.)] x 100 + [ B6 soci/ ( A1 tot. +B6 tot. + B 7 tot. + B9 tot.)] x 100 + [ B7 soci/ ( A1 tot. +B6 tot. + B 7 tot. + B9 tot.)] x 100 + [ B9 soci / ( A1 tot. +B6 tot. + B 7 tot. + B9 tot.)] x 100 > 50% Ovviamente, con riferimento all'eventuale gestione mutualistica "lavoro", andranno considerate le deroghe analizzate nel paragrafo 2.1.2 per le cooperative di lavoro. 2.1.7 Cooperative di diritto esonerate Alcune cooperative, in considerazione delle caratteristiche soggettive e della particolare rilevanza sociale, sono esonerate dal dare dimostrazione del rispetto della prevalenza. Si tratta in particolare:
3. La perdita della qualifica di mutualità prevalente3.1 Le causeLa cooperativa perde la qualifica di CMP quando, per due esercizi
consecutivi, non rispetti il requisito gestionale, ovvero quando
modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 (requisito
formale) (art. 2545 -octies). Le due cause si pongono come
alternative: è sufficiente il verificarsi di una di esse per determinare la
perdita della qualificazione di cui si tratta. 3.2 Gli adempimenti conseguenti alla perdita 3.2.1 La redazione del bilancio straordinario La conseguenza immediata della perdita della qualifica è stabilita nel c. 2
art. 2545 -octies, che prevede l'obbligo per gli amministratori di
redigere (sentito il parere del revisore esterno, ove presente) un apposito
bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da
imputare alle riserve indivisibili. 3.2.2 Parere del revisore esterno L'art. 2545- octies richiede, ai fini della redazione del bilancio straordinario, l'acquisizione da parte degli amministratori del parere (ove nominato) dell' revisore esterno. Il parere, stando alla formulazione della norma, dovrebbe essere preventivo e vertere, quindi, sulla sussistenza delle cause che, comportando la perdita della mutualità prevalente,obbligano gli amministratori alla redazione del bilancio straordinario. 3.2.3 Data di riferimento del bilancio straordinario La data di riferimento del bilancio straordinario dipende dalla causa che comporta la perdita della qualifica di CMP; in particolare essa coinciderà con:
3.2.4 Termine per la redazione Il legislatore non ha assegnato agli amministratori un termine per la redazione del bilancio straordinario. Tale termine, con riferimento al caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei requisiti di cui all'art. 2513, è stato però introdotto in via interpretativa dal Ministero delle Attività Produttive, che nella sua circolare del 13/01/2006 afferma quanto segue: La decorrenza dell'obbligo di redazione di tale bilancio straordinario è individuata con riferimento al momento temporale in cui risultano definitivamente determinati i valori richiamati dall'art. 2513 c.c.. Tenuto conto che i valori di bilancio si definiscono con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, si deve intendere che dalla data della predetta approvazione decorreranno i novanta giorni per la redazione del bilancio straordinario riferito, comunque anch'esso, alla data di chiusura del secondo esercizio di mancato rispetto dei citati parametri di mutualità prevalente". Il termine individuato dal Ministero è stato probabilmente mutuato da quello ordinariamente a disposizione degli amministratori per la redazione del bilancio d'esercizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 2429, comma 1 e 2364, comma 2. Ne deriva perciò, in quanto considerato termine generale, che nessun ostacolo dovrebbe incontrare la sua estensione anche al caso di perdita della qualifica di CMP per modifica dei requisiti statutari, con l'unica differenza che in questo caso il termine decorrerebbe dall'iscrizione della modifica statutaria nel registro delle imprese. 3.2.5 Verifica del bilancio straordinario da parte di società di revisione Una volta redatto dagli amministratori il bilancio straordinario deve essere
verificato senza rilievi da una società di revisione. Al riguardo, non è chiaro
se la verifica debba riguardare solo le poste interessate dalle rivalutazioni o
se al contrario debba estendersi a tutte le voci del bilancio straordinario,
comprese quelle che non hanno subito variazioni rispetto al bilancio
d'esercizio. L'opinione preferibile è la seconda: qualsiasi rilievo, infatti, è
suscettibile di comportare effetti sul patrimonio netto e, quindi, sulle riserve
indivisibili (Genco - Insaudo, Perdita della qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente: adempimenti civilistici conseguenti, Cooperative e
consorzi, n. 8-9 del 2005). 3.2.6 Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea Il bilancio straordinario (con allegata la relazione della società di
revisione) deve essere presentato ai soci per la sua approvazione. L'articolo
2545 -octies, al riguardo, non prevede alcun termine per la
convocazione dell'assemblea. Si potrebbero però mutuare ancora un volta gli
ordinari termini previsti per il bilancio ordinario, e ritenere quindi che gli
amministratori debbano presentare il bilancio all'assemblea nei trenta giorni
successivi la sua redazione. Uno schema di sintesi:
3.3 Gli effetti della perdita della mutualità prevalente Il venir meno della qualifica nel caso di mancato rispetto del requisito gestionale rileva ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali; non comporta invece la devoluzione obbligatoria del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, legge n. 59/1992. Controversi, invece, sono gli effetti nel caso in cui la perdita sia
conseguente ad una modifica dei requisiti statutari. In tale ipotesi, fermo
restando il venir meno delle agevolazioni fiscali, non è chiaro se la
cooperativa debba o meno devolvere il proprio patrimonio indivisibile ai fondi
mutualistici. La dottrina assolutamente prevalente ritiene che non sussista
obbligo di devoluzione in tale caso (Genco, Art. 2545 - octies, in Codice
commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf,
Salafia, 2004, Milano, 1588; Trimarchi, Le nuove società cooperative,
Milano, 2004, 181; Paolucci, Le società cooperative dopo la riforma.
Appendice, Padova, 2004, 103; Di Cecco, Le modificazioni dell'atto
costitutivo, in Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto
societario, a cura di Marasà, Padova, 2004, 697; Corvese, Commento
all'art. 2545-octies, in La riforma delle società , a cura di
Sandulli e Santoro, Torino 2003, 195; Bassi, Le società cooperative, in
La riforma del diritto societario, a cura di Buonocore, Torino 2003, p.
272) alcuni autori sono però di contrario avviso (Salvini, Acquisto e perdita
della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, Giurisprudenza
commerciale n. 32. 2 Marzo-Aprile 2005). Quest'ultima tesi, purtroppo, è stata
anche recepita dalla Commissione Centrale per le cooperative che sull'argomento
ha espresso il seguente parere: 3.4 I rapporti tra straordinario e successivi bilanci ordinari Una questione che ha notevoli risvolti pratici, e sulla quale intendiamo
soffermarci brevemente, è quella del rapporto esistente tra il bilancio
straordinario e i successivi bilanci d'esercizio. Questa interpretazione, dei cui profili di problematicità siamo ben consapevoli, avrebbe peraltro il pregio di assoggettare anche il maggior valore determinato dal bilancio straordinario al regime civilistico delle riserve indivisibili:
3.5 Un caso pratico Il bilancio straordinario, come detto, ha la funzione non solo di
cristallizzare il valore delle riserve indivisibili, ma anche di "attualizzarlo"
secondo valori effettivi, dal momento che tali riserve apparterrebbero a
quei "soci silenziosi" che sono i fondi mutualistici Rocchi, La nuova
disciplina delle società cooperative: primi spunti ricostruttivi in tema di
riserve indivisibili, perdita della qualifica di cooperative a mutualità
prevalente e trasformazione in società lucrative, in www.associazionepreite.it. Un esempio può chiarire quanto appena affermato. Esempio Gli amministratori della cooperativa Alfa con l'approvazione del bilancio 2005, accertano la perdita della qualifica di CMP, per mancato rispetto per due esercizi consecutivi del requisito di cui all'art. 2513. Partendo dalla situazione patrimoniale al 31/12/2005 (tav.1) procedono quindi alla redazione del bilancio straordinario, che verificato da una società di revisione, evidenzia un maggior valore delle riserve indivisibili di ? 60 (tav. 2). Tav. 1 - Situazione patrimoniale al 31/12/2005
Tav. 2 - Bilancio straordinario al 31/12/2005
Supponiamo ora che la cooperativa dopo alcuni anni venga sciolta e che esaurita la liquidazione il bilancio finale di liquidazione presenti la situazione indicata nella tav. 3. Tav. 3 - Bilancio finale di liquidazione al 31/12/2008
Sulla base di tale bilancio il riparto dovrà, a nostro avviso, essere così effettuato:
La devoluzione ai fondi mutualistici, come evidente, risulta quindi
notevolmente inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto essere effettuata
sulla base di quanto evidenziato nel bilancio straordinario. Immaginiamo che nell'esempio precedente il bilancio finale di liquidazione assuma i valori indicati nella tav. 4 anziché quelli indicati nella tav. 3. Tav. 4 - Bilancio finale di liquidazione al 31/12/2008
Sulla base di tale bilancio il riparto dovrà essere così effettuato:
Autore: Dott. Commercialista Sebastiano Di Diego -
tratto da Il Quotidiano Giuridico n. 23/03/2006
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