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Le
principali tipologie di Cooperative
Sommario: 1. Introduzione; 2. Le cooperative di
produzione e lavoro; 2.1. Aspetti retributivi e previdenziali del socio
lavoratore; 3. Le cooperative di consumo; 4. Le cooperative agricole; 5. Le
cooperative di credito - Cenni; 5.1. Le banche di credito cooperativo; 5.6. Le
banche popolari; 6. Le cooperative edilizie di abitazione; 7. Le cooperative di
trasporto; 8. Le cooperative editoriali; 9. Le cooperative sociali.
1. Introduzione
In sede di analisi della
riforma della disciplina delle società cooperative è opportuno soffermarsi anche
sulle diverse tipologie di cooperative al fine di comprendere le modalità
attraverso le quali la forma cooperativa è stata utilizzati nel contesto sociale
ed economico nazionale.
Dal momento che l'organizzazione in società
cooperativa consente di concentrare in un unico assetto organizzativo le
capacità di più soggetti che, viceversa, non potrebbero sostenere iI mercato,
tale forma societaria è stata utilizzata per iniziative riguardanti sia il
settore prettamente economico (di produzione, consumo e distribuzione dei beni)
sia quello più vicino al campo culturale e sociale.
Le principali
tipologie di cooperative che si vogliono analizzare in questa sede sono le
seguenti:
· cooperative di produzione e lavoro; · cooperative di
consumo; · cooperative agricole; · cooperative di credito; ·
cooperative edilizie di abitazione; · cooperative di trasporto; ·
cooperative editoriali; · cooperative sociali.
2. Le cooperative di
produzione e lavoro
Le cooperative di produzione e lavoro sono volte
a collocare II lavoro o i prodotti dei soci cooperatori alle migliori condizioni
e a procurare, tramite le attività sociali, vantaggi diretti e immediati
all'economia dei singoli soci1.
Tali cooperative operano
soprattutto nei settori dei trasporti, dell'edilizia, delle pulizie e della
ristorazione.
L'elemento peculiare delle cooperative di produzione e
lavoro è rappresentato dalla particolare natura che connota lo scambio
mutualistico tra i soci e la cooperativa, incentrato nell'attività di lavoro che
i soci prestano nell'ambito della cooperativa stessa: il socio, di fatto,
incorpora contemporaneamente sia le caratteristiche del lavoratore sia quelle
dell'imprenditore.
Tale peculiarità aveva creato dei problemi in sede di
qualificazione del rapporto sussistente tra socio e cooperativa, successivamente
risolti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, la quale dispone che: "il socio
lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente
all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti
di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento degli scopi sociali"2. lì socio, in quanto
imprenditore, assume l'appalto di lavori che esegue con gli altri soci e
sopporta, conseguentemente, oneri e rischi delle attività intraprese; come
lavoratore, invece, esegue iI lavoro e, in cambio, riceve una remunerazione per
iI lavoro prestato.
L'art. 3 della legge 142/2001, a tale proposito,
sottolinea che "[...] le società cooperative sono tenute a corrispondere al
socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore al minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale
del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi
da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici,
al compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro
autonomo [...]. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati
dall'assemblea e possono essere erogati:
a. a titolo di maggiorazione
retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati al sensi
dell'articolo 2; b. in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a
titolo di ristorno, in misura non superiore al trenta per cento dei trattamenti
retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante
integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato […]3.
I soci della cooperativa
di produzione e lavoro da un lato ottengono una remunerazione analoga allo
stipendio e, dall'altro, dividono l'eventuale profitto che, una volta dedotte le
spese dell'attività e le remunerazioni ai soci, scaturisce dall'attività svolta
dalla cooperativa.
In giurisprudenza4 si è, per esempio,
considerato illegittimo l'atto costitutivo di una società cooperativa che si
definisce di produzione e lavoro in cui non si rinviene, tra le clausole, alcuna
disposizione volta a fornire al soci, attraverso l'esercizio in comune
dell'attività imprenditoriale prescelta, un qualche servizio consistente
nell'offerta di occasioni di lavoro o di altro vantaggio inerente alla
produzione che si vuole avviare, difettando in tal modo del requisito essenziale
dello scopo mutualistico.
In relazione al requisiti dei soci partecipanti
alle cooperative di produzione e lavoro, l'art. 23 del DLCPS 1577/1947, dispone
che "i soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare
l'arte o iI mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui
fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che
esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. È
consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero
strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. Nelle cooperative
agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non
possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa
dalla coltivazione della terra [...]".
II legislatore, all'art. 1 della
legge 142/2001, ha altresì disposto che "i soci lavoratori di
cooperativa:
a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione
e conduzione dell'impresa; b. partecipano all'elaborazione di programmi di
sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c. contribuiscono alla
formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai
risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; d. mettono a
disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo
stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibili per la cooperativa stessa".
Le disposizione del 1947
prevedono che i soci della cooperativa di produzione e lavoro debbano essere
lavoratori ed esercitare l'arte o iI mestiere corrispondente all'oggetto della
cooperativa stessa; a volte, tuttavia, viene accolta anche un'interpretazione
evolutiva5 che ricomprende nella tipologia di cooperativa di
produzione e lavoro anche cooperative volte a far svolgere ai soci lavori
manuali part-time, oppure le cooperative tra disoccupati (che intendano così
procurarsi un lavoro), previste dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al fine di
promuovere l'occupazione giovanile soprattutto nelle zone depresse.
La
legge 44/1986 contiene misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile, favorendo la costituzione di cooperative di
produzione e lavoro tra giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29
anni, residenti e operanti nel Mezzogiorno, al fine di realizzare progetti per
la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e
dell'industria, nonché per la fornitura di servizi a favore di imprese
appartenenti a qualsiasi settore.
In giurisprudenza si è sottolineata, altresì, la necessità
che sussista una certa qualifica professionale dei soci, correlata all'attività
svolta dalla cooperativa stessa: "la qualifica professionale è necessaria perché
l'impresa cooperativa deve essere legata a una particolare identità e affinità
di interessi, determinati e qualificati, tra più soggetti appartenenti a una
determinata categoria di impresa e dei quali interessi è possibile il
soddisfacimento attraverso l'esercizio collettivo dell'attività di
impresa"6.
Analogamente, la giurisprudenza ha stabilito
che è illegittimo, e non può pertanto essere iscritto nel registro delle
imprese, l'atto costitutivo di una società cooperativa di produzione e lavoro iI
cui oggetto comprende molteplici ed eterogenee attività, quasi tutte altamente
specialistiche, rispetto alle quali i soci non hanno neppure dichiarato di
possedere una qualifica o attitudine professionale7.
In
merito alla natura di cooperativa di produzione e lavoro, questa deve risultare
dall'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro prefettizio e,
dal momento che, in base a quanto disposto dall'art. 2751-bis, n. 5,
c.c.8, i crediti delle cooperative di produzione e lavoro relativi a
corrispettivi dei servizi prestati e alla vendita di manufatti godono di
privilegio generale sui beni mobili del debitore, la giurisprudenza ha stabilito
che la natura di cooperativa di produzione e lavoro debba emergere anche a
livello sostanziale, verificando statutariamente se la cooperativa persegue
scopi mutualistici attraverso la gestione associata dell'attività dei
soci9.
Circa il numero di soci, l'art. 14 della legge 59/1992
ha stabilito che il numero minimo richiesto per l'iscrizione nei registri
prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti
è di quindici. Tale numero minimo e richiesto ai fini dell'iscrizione nel
registro prefettizio, ma per la legale costituzione della cooperativa è
sufficiente che la compagine sociale sia costituita da almeno nove soci. II
ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per
le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della
peculiare natura dei lavori o dei servizi oggetto dell'attività sociale, può
autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili ai
pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a quindici, ma non a
nove.
2. 1. Aspetti retributivi e previdenziali del socio
lavoratore
Le obbligazioni concernenti il rapporto fra la società e
il socio lavoratore hanno subito modifiche e integrazioni in seguito
all'introduzione della legge. 30/2003 (cosiddetta legge Biagi) e del D. lgs.
276/200310. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono agevolazioni
per quelle strutture rivolte a "garantire trasparenza ed efficacia del mercato
del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati
e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento
alle fasce deboli del mercato del lavoro"11
Le strutture
societarie deputate a perseguire la suddetta finalità, in base a quanto disposto
dall'articolo 4 del D. lgs. 276/2003, devono essere iscritte in un apposito
"albo delle agenzie per il lavoro, ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale".
La procedura di iscrizione all'albo
prevede che, a seguito della presentazione della richiesta, il Ministero, entro
sessanta giorni dal ricevimento e previo accertamento della sussistenza dei
requisiti giuridici e finanziari, rilascia l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attività, provvedendo contestualmente all'iscrizione
all'albo. L'autorizzazione a tempo indeterminato viene riconosciuta, decorsi due
anni dall'autorizzazione provvisoria e successivamente alla verifica del
corretto andamento dell'attività svolta.
Il decorso di tali termini
senza un provvedimento espresso dal Ministero comporta l'accettazione della
domanda di autorizzazione (principio del silenzio assenso)12. Tale
disposizione interessa anche le cooperative di lavoro poiché l'articolo 5 del D.
lgs. 276/2003 dispone, tra i requisiti richiesti per la costituzione delle
agenzie, che queste siano costituite "[...] nella forma di società di capitali
ovvero di società cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
Stato membro dell'Unione europea [...]"
Si ricorda, a tal fine, che le
cooperative di lavoro, in base a quanto disposto dagli articoli i e 6 della
legge 142/2001, instaurano con i soci "un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento degli scopi sociali" e possono ottenere la certificazione di cui
al D. lgs. 276/2003 attraverso la predisposizione di un regolamento interno, con
il quale la cooperativa definisce il tipo di rapporto che intende stabilire con
i propri soci. Tale regolamento, che deve ottenere l'approvazione dell'assemblea
dei soci, deve essere presentato entro trenta giorni dalla sua approvazione alla
Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio13.
Le cooperative di lavoro che, in quanto iscritte
all'apposito albo, saranno autorizzate dal Ministero a fornire manodopera,
devono rispettare determinati requisiti di natura patrimoniale e strutturale,
disciplinati dall'articolo 5 del citato decreto, volti a garantire la capacità
della cooperativa di esercitare l'attività in esame. In particolare, per le
cooperative che intendono svolgere l'attività di ricerca e selezione del
personale sono richiesti:
1. un capitale minimo versato non inferiore a
25.000 euro e 2. l'indicazione
dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
Nel caso specifico delle cooperative di
lavoro, inoltre, viene richiesta la presenza di almeno sessanta soci e tra essi,
come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo. I soci scendono a venti nel caso di somministrazione di una delle
attività specifiche previste dall'articolo 20 del decreto in commento (servizi
di pulizia, consulenza informatica e altro).
Per quanto concerne gli
aspetti contributivi del socio lavoratore, è necessario richiamare quanto
disposto dal D. lgs. 423/2001, relativamente alle cooperative disciplinate dal
D.P.R. 602/197014, il quale dispone l'abolizione, seppia graduale,
del sistema che prevedeva il calcolo dei contributi previdenziali su
retribuzioni convenzionali e non su quelle effettivamente erogate, al fine di
garantire, fra l'altro, una prestazione pensionistica calcolata sull'effettivo
rendimento conseguito. Il decreto stabilisce che, dal 10 gennaio 2007 troverà
applicazione il disposto della legge 389/1989: ne consegue che, per la
determinazione della retribuzione imponibile, il socio lavoratore sarà
equiparato ai lavoratori dipendenti di imprese15. Prima della
completa applicazione del disposto normativo viene previsto, tuttavia, un
periodo transitorio di cinque anni, dal 2002 al 2006, che servirà ad arrivare
gradualmente all'omogeneizzazione degli imponibili previdenziali corrisposti ai
soci lavoratori con quelli erogati ai dipendenti di aziende. Fermo restando che
l'allineamento sarà raggiunto a partire dal 10 gennaio 2007, dal 10 gennaio 2003
al 31 dicembre 2006, per ciascun socio lavoratore, l'imponibile giornaliero deve
essere aumentato, ai fini contributivi, nelle misure percentuali prestabilite
(25 per cento nel 2003, 50 per cento nel 2004, 75 per cento nel 2005 e 100 per
cento nel 2006).
3. Le cooperative di consumo
Le
cooperative di consumo appartengono alla categoria delle cooperative di utenza e
hanno l'obiettivo di fornire beni al soci a condizioni più favorevoli di quelle
presenti sul mercato, cioè al prezzo minore possibile salvaguardando l'aspetto
qualitativo dei prodotti e dei servizi.
Per queste cooperative valgono,
in linea generale, le disposizioni dettate in materia di cooperazione, senza
particolari agevolazioni dal punto di vista fiscale, se non quelle previste
dalla legge per le società cooperative che rispettano, in seguito
all'introduzione della riforma del diritto societario, i requisiti di mutualità
prevalente. Tali cooperative si sono sviluppate soprattutto nel settore dei beni
alimentari, ma si riscontrano numerosi esempi di cooperative di consumo anche
nelle zone rurali, dove sono state costituite per fornire scorte agrarie agli
associati e, contemporaneamente, collocare sul mercato i prodotti agricoli
provenienti dalle aziende di questi ultimi.
II vantaggio
mutualistico viene generato dal fatto che i soci, per il tramite della
cooperativa, fanno acquisti in comune, ottenendo delle condizioni di acquisto
migliori, e la cooperativa vende loro, direttamente, prodotti a prezzi più
competitivi senza coinvolgere altri intermediari.
II minor costo per i
soci che acquistano dalla cooperativa può determinarsi in due modi
alternativi:
· consentendo loro di pagare, effettivamente, un prezzo
inferiore all'atto dell'acquisto dei beni; · facendo acquistare i beni al
prezzo corrente di mercato, ma distribuendo ai soci, a fine esercizio, un
ristorno proporzionato agli acquisti effettuati.
Le cooperative di
consumo, nell'attuale scenario economico, operano quasi sempre anche nei
confronti dei non soci: tale fenomeno, indicato dalla dottrina come mutualità
spuria, non comporta il venir meno delle prerogative mutualistiche della
società, anzi, risulta essere un modo attraverso il quale la cooperativa è in
grado di garantire il conseguimento del vantaggio mutualistico in capo al soci
cooperatori.
Nell'atto costitutivo delle cooperative di consumo è
necessario indicare, nell'oggetto sociale, se la cooperativa svolgerà la propria
attività esclusivamente coni propri soci o anche con i terzi.
Il DLCPS
1577/1947, all'art. 22, dispone, in relazione al numero minimo dei soci delle
cooperative, che "non possono essere iscritte nei registri prefettizi le
cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di
soci inferiore a cinquanta.
Tuttavia il ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può
autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore
a cinquanta, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari
servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi". L'art.
23 sottolinea, inoltre, che "nelle cooperative di consumo non possono essere
ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi
commerciali della stessa natura della cooperativa".
4. Le cooperative
agricole
II legislatore non offre una definizione di cooperativa
agricola; dall'art. 2135 c.c.16, relativo alla nozione di
imprenditore agricolo, si desume tuttavia che sono qualificabili come
cooperative agricole quelle cooperative che svolgono una delle seguenti
attività17:
a. la coltivazione del terreno e la
silvicoltura; b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno
un quarto dal terreno e l'attività diretta alla produzione di vegetali tramite
l'utilizzo di strutture se o mobili, anche provvisorie, se la superficie diretta
alla produzione no eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste; c. l'attività diretta alla manipolazione, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolta sul terreno,
che rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura e che abbia per oggetto
prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di
esso; d. un'attività concernente la prestazione di servizi a favore dei soci
imprenditori agricoli.
Si possono, quindi, individuare due macrocategorie
di cooperative agricole:
· le cooperative di produzione, che si occupano
della coltivazione e dell'allevamento di cui ai punti sub a e b; · le
cooperative di conferimento, in cui la società cooperativa ha il compito di
concentrare in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione o
trasformazione dei prodotti conferiti dal soci al fine di consentire il loro
collocamento sul mercato. In questo caso i produttori agricoli conferiscono i
propri prodotti, affinché essi vengano conservati, manipolati, trasformati e
venduti tramite l'organizzazione collettiva, con gestione comune di impianti,
stabilimenti e magazzini. La cooperativa in questo caso si occupa anche di
coordinare il rifornimento delle scorte, nonché il miglioramento delle
colture.
I settori agricoli in cui si ricorre più frequentemente a questo
tipo di cooperazione sono il settore lattiero-caseario, con i caseifici sociali,
il settore frutticolo, con le cooperative ortofrutticole, il settore zootecnico,
con le cooperative di allevamento e il settore viticolo, con le cantine
sociali.
L'obiettivo primario di queste cooperative è promuovere il
perfezionamento della produzione agricola e incrementare le economie rurali
attraverso la cura della qualità del prodotto sin dalle prime operazioni di
coltivazione e conduzione agraria. La cooperativa, pertanto, è tenuta a
controllare il livello qualitativo dei prodotti operando un controllo
centralizzato sulla coltivazione dei terreni, sugli impianti frutticoli e
vinicoli, sulla difesa delle piantagioni da parassiti, sulle razze di bestiame
in allevamento, sui sistemi di alimentazione e cosi via.
Per le
cooperative agricole valgono le disposizioni civilistiche dettate per la
cooperazione in generale.
Relativamente ai soci delle cooperative
agricole, il DLCPS 1577/1947, all'art. 23, dispone che "nelle cooperative
agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non
possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa
dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari e i mezzadri
possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la
terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad
assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente
all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per
il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita
l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della
terra".
Anche per le cooperative agricole, così come per le cooperative
di produzione e consumo, vale quanto disposto dall'art. 2751-bis c.c.: "hanno
privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti [...] i crediti delle
società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della
vendita dei prodotti".
Tale disposizione comporta la necessità, ai
fini del riconoscimento del privilegio, che la cooperativa produca valida
documentazione, quale il proprio statuto, al fine di verificare l'effettiva
qualità mutualistica della società e la sua effettiva costituzione in forma
cooperativa18.
5. Le cooperative di credito -
Cenni
La categoria delle cooperative di credito comprende le banche
popolari e le banche di credito cooperativo, regolate dalle disposizioni di cui
al D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sono sottoposte alla vigilanza della
Banca d'Italia.
Si ricorda che, in base a quanto disposto dalla legge
delega per la riforma del diritto societario, non si applica la nuova disciplina
introdotta dal D. lgs. 6/2003 alle banche popolari, alle banche di credito
cooperativo e agli istituti di cooperazione bancaria in
generale19.
5. 1. Le banche di credito
cooperativo
Le banche di credito cooperativo sono disciplinate dal D.
lgs. 385/1993, il qual all'art. 33 dispone che esse "[...] sono costituite in
forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata" e devono
contenere, nella denominazione l'espressione credito
cooperativo.
Il numero minimo dei soci delle banche di credito
cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca,
la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario la
banca è posta in liquidazione.
Il legislatore richiede dei
requisiti particolari per i soci di tali cooperative, stabilendo che "per essere
soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede
ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della
banca stessa". Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale
complessivo superi 50.000 euro.
L'esercizio del credito deve essere
effettuato prevalentemente a favore dei soci, ma la Banca d'Italia può
autorizzare le singole banche di credito cooperativo, per motivi determinati, e
solo se sussistono ragioni di stabilità, a un'operatività prevalente a favore di
soggetti diversi dal soci20.
In base a quanto disposto
dall'art. 36 del Testo unico bancario, le banche di credito cooperativo possono
essere autorizzate dalla Banca d'Italia, esclusivamente nell'interesse dei
creditori e ove sussistano ragioni di stabilità, a deliberare fusioni con banche
di diversa natura, da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma
di S.p.A.; le delibere assembleari sono assunte con le maggioranze di statuto
per le modificazioni statutarie, ma se gli statuti, in relazione all'oggetto
delle modifiche, prevedono maggioranze differenziate, si applica la maggioranza
meno elevata. Il legislatore sottolinea che, in questo caso, è comunque fatto
salvo il diritto di recesso del socio.
In tema di destinazione
degli utili dell'esercizio, l'art. 37 del Testo unico bancario dispone che le
banche di credito cooperativo devono destinare almeno iI 70 per cento degli
utili netti annuali a riserva legale. Una quota degli utili netti annuali deve
essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. La quota di
utili non adeguata e non utilizzata per la rivalutazione delle azioni o
assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di
beneficenza o mutualità.
Da ciò si desume che alle banche di
credito cooperativo sono applicabili le disposizioni della legge 59/1992
relative ai fondi mutualistici e alla loro costituzione.
5. 2.
Le banche popolari
L'art. 29 del Testo unico bancario dispone che le
banche popolari debbano essere costituite in forma di società cooperative per
azioni a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.); alle banche popolari non si
applicano le disposizioni del DLCPS 1577/1947 e successive modificazioni, né le
disposizioni di cui alla legge 59/1992.
Le banche popolari non possono
avere un numero di soci inferiore a duecento e, in caso di diminuzione del
numero di soci sotto il limite, è necessario reintegrare la compagine sociale
entro un anno, pena la messa in liquidazione della società.
La
partecipazione di ciascun socio non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale
sociale: se il limite viene superato, la banca contesta al detentore la
violazione del divieto e le azioni eccedenti devono essere alienate entro un
anno dalla contestazione21.
Le banche popolari possono essere
autorizzate dalla Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori o per esigenze di
rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema, a
deliberare trasformazioni in S.p.A. ovvero fusioni da cui risultino S.p.A. Le
relative delibere assembleari devono essere assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
la maggioranza meno elevata.
Il legislatore sottolinea, anche in questo
caso, che è fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
Le banche
popolari devono destinare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali a
riserva legale. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre
riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci
è destinata a beneficenza o assistenza22.
6. Le cooperative
edilizie di abitazione
Le cooperative edilizie hanno lo scopo di
associare persone di varie professioni e condizioni per assicurare loro
l'acquisto di un'abitazione in proprietà o in affitto; sono volte pertanto a
procurare un alloggio direttamente al soci, differenziandosi in tal modo dalle
cooperative di produzione e lavoro nel settore dell'edilizia, che svolgono
un'attività di produzione per conto terzi.
Si possono individuare due
forme di cooperative edilizie:
a. cooperative a proprietà indivisa:
l'elemento caratterizzante, in questo caso, è l'adesione alla cooperativa di
soci che intendono ottenere l'assegnazione in godimento a tempo indeterminato di
un alloggio. La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile
abitazione che rientrano nel patrimonio della cooperativa stessa e che verranno
concessi solo in godimento ai soci assegnatari. I soci assegnatari
contribuiscono al finanziamento della costruzione degli alloggi, sia attraverso
il versamento della quota sociale sia attraverso l'integrazione dei fabbisogni
finanziari non coperti dai mutui ottenuti dalla cooperativa attraverso
particolari forme di finanziamento la cui determinazione è demandata
all'autonomia statutaria. II socio è inoltre tenuto a versare un canone di
godimento, la cui determinazione viene indicata nei regolamenti della
cooperativa; b. cooperative a proprietà individuale o divisa: l'elemento
caratterizzante è l'adesione alla cooperativa di soci che intendono ottenere
l'assegnazione in proprietà di un alloggio. La cooperativa procede alla
realizzazione di immobili di civile abitazione non destinati a entrare a far
parte delle immobilizzazioni della cooperativa, ma che troveranno rilevazione in
bilancio tra le rimanenze. I soci contribuiscono al finanziamento della
costruzione dell'abitazione di cui diverranno, poi, assegnatari in
proprietà.
Le cooperative edilizie si possono poi ripartire in
cooperative edilizie a contributo erariale e cooperative edilizie cosiddette
libere.
Le cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici,
cosiddette sovvenzionate, sono vincolate alle disposizioni normative di cui al
R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, Testo unico dell'edilizia popolare ed economica.
Le cooperative libere, invece, non fruiscono del contributo
statale o di altro intervento pubblico, ma provvedono a finanziarsi mediante
prestiti dei soci e mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito. Tali
cooperative si modellano essenzialmente sullo schema dettato dal codice civile
per le società cooperative in generale, fatti salvi i casi in cui lo statuto
stesso rinvii alle disposizioni del Testo unico dell'edilizia popolare ed
economica.
Dal punto di vista fiscale, l'art. 2, comma 5, della
legge 388/2000 stabilisce che "ai fini della determinazione del reddito delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita
catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei
soci assegnatari e delle relative pertinenze", prevedendo pertanto una deduzione
dal reddito soggetto a IRPEG.
La ratio della norma è volta a
rendere omogeneo il trattamento riservato alle cooperative in questione rispetto
al trattamento riservato alle persone fisiche con riguardo al trattamento
fiscale dell'abitazione principale.
Le cooperative edilizie sono
poi soggette a particolari agevolazioni relativamente alle imposte di bollo e di
registro, in base a quanto disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, poiché
alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai
principi della mutualità e iscritti nei registri prefettizi e nello schedario
generale della cooperazione si applicano le seguenti
disposizioni23:
· gli atti costitutivi e modificativi, gli
atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi
alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli
assegni bancari e delle cambiali, sono esenti da imposta di bollo in modo
assoluto; · gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione
gratuita; · gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste
dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto
registrato, compresi i relativi allegati.
In base a quanto disposto dal
R.D. 1165/1938, inoltre, le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi
godono di una riduzione dell'imposta sulle concessioni governative pari a un
quarto della stessa.
Con riferimento alle cooperative edilizie, si
ricorda altresì che la legge 59/1992, all'art. 13, ha istituito un albo
nazionale delle società edilizie di abitazione e loro consorzi, presso la
Direzione generale della cooperazione del ministero del Lavoro.
Le
iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal Comitato per l'albo
nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,
composto da:
a. il direttore generale della cooperazione del ministero
del Lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede; b. quattro membri
designati dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti
nella materia della cooperazione edilizia; c. un membro designato da ciascuna
delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo legalmente riconosciute; d. un membro designato dal
ministro dei Lavori pubblici; e. tre membri in rappresentanza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio
di rotazione, dal rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per
l'edilizia residenziale.
Nell'albo nazionale devono iscriversi le
cooperative che intendono ottenere contributi pubblici, purché abbiano non meno
di diciotto soci, siano iscritte nel registro prefettizio, o nello schedario
generale, siano disciplinate dai principi mutualistici e si trovino in almeno
una delle seguenti posizioni:
· siano state costituite con il
conferimento da parte di ciascun socio di quote o azioni per un valore non
inferiore a lire 500.000 [euro 258,23]; · abbiano iniziato o realizzato un
programma di edilizia residenziale; · siano proprietarie di abitazioni
assegnate in godimento o in locazione ai propri soci, o abbiano assegnato in
proprietà gli alloggi al soci stessi.
Entro il 31 dicembre di ogni anno,
il Comitato per l'albo nazionale predispone l'elenco delle società cooperative e
dei loro consorzi radiati dall'albo, per mancanza dei requisiti o delle
condizioni appena viste, o perché già sospesi dall'albo a seguito di
sottoposizione a gestione commissariale. L'elenco viene pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
Il legislatore sottolinea, infine, all'art. 4, comma
1, della legge 59/1992, che le società cooperative e I loro consorzi operanti
nel settore dell'edilizia abitativa non possono avere soci
sovventori.
7. Le cooperative di trasporto
Le cooperative
di trasporto, iscritte alla V sezione dell'albo nazionale degli enti
cooperativi, sono, in linea di principio, cooperative costituite fra
imprenditori esercenti l'attività di trasporto, titolari in proprio degli
strumenti di produzione.
L'attività di tali cooperative si concretizza
nell'organizzazione, per conto dei soci, dei rapporti contrattuali con i
committenti dei servizi di trasporto. La cooperativa si occupa, poi, di gestire
una serie di servizi accessori a beneficio dei soci, quali l'erogazione del
carburante, la manutenzione dei mezzi e i servizi di assistenza amministrativa
relativi agli adempimenti di natura contabile e fiscale.
Nella prassi,
tuttavia, sono state iscritte in questa sezione dell'albo nazionale anche
cooperative che detengono la proprietà dei mezzi di trasporto e che si
propongono, quale scopo sociale, la fornitura di lavoro ai soci.
In
dottrina si osserva, tuttavia, come tali cooperative siano meglio configurabili
come cooperative di produzione e lavoro che non come cooperative di
trasporto24.
8. Le cooperative editoriali
Le
cooperative editoriali o giornalistiche sono disciplinate dalla legge 5 agosto
1981, n. 416, la quale dispone che "per cooperative giornalistiche si intendono
le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli
articoli 2511 e ss. c.c., iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 12
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'art. 6 della
legge 17 febbraio 1971, n. 127".
Lo statuto deve, necessariamente, avere
per oggetto attività editoriale, tipografica o comunque attinente
l'informazione25.
Gli statuti delle cooperative giornalistiche
devono, inoltre, contenere espressamente le clausole mutualistiche indicate
dalla legge Basevi e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del
settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista
dalle vigenti disposizioni.
Tale norma dispone, inoltre, che le
cooperative di giornalisti devono associare almeno il 50 per cento dei
giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto
nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative
medesime.
Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il 50 per
cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o con
l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i
relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a
tempo pieno che ne facciano richiesta.
Tutte le designazioni di organi
collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e
limitato a una parte degli erigendi.
Una particolare procedura è
stabilita all'art. 6, commi 8 e 9, della legge 416/1981, per l'adozione della
decisione, da parte di una cooperativa di giornalisti, di acquistare una testata
giornalistica cessata: "l'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della
testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se
la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato,
uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività
necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della
testata.
Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto
della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro
rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per
deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto,
la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione
dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea
nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali
curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e
provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti,
alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.
A livello
giurisprudenziale, si ricorda che la Cassazione, con sentenza del 26 marzo 1996,
n. 2690, ha stabilito che "è nulla la delibera con cui venga escluso un socio da
una cooperativa di informazione che pubblica un giornale periodico per avere
egli proposto querela, a tutela del proprio onore e della propria reputazione,
contro iI direttore del periodico e presidente della cooperativa, in relazione
al contenuto di un'intervista da quest'ultimo effettuata, e per essere stato iI
reato di diffamazione ritenuto insussistente dal giudice penale, atteso che
l'esercizio da parte del socio e cittadino di un diritto costituzionalmente
garantito non può comportare la sanzione dell'esclusione dalla cooperativa,
indipendentemente dal risultato conseguito e che, inoltre, l'esercizio del
diritto di querela, che non abbia sconfinato nella persecuzione o sia stato
esercitato al di fuori di ogni ragionevolezza, non può considerarsi tale da far
venir meno iI vincolo fiduciario tra iI socio e la cooperativa che produce iI
giornale"26.
9. Le cooperative sociali
Le
cooperative sociali si confermano come una tipologia di cooperativa particolare
che, come anticipato, sono considerate sempre cooperative a mutualità
prevalente, in virtù della loro funzione sociale che è volta sempre al rispetto
del principio della mutualità.
Le cooperative sociali sono disciplinate
dalle disposizioni della legge 381/1991, la quale, all'art. 1, chiarisce che "le
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b.
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate".
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di cooperativa sociale e l'atto costitutivo e lo statuto devono
indicare espressamente in quale dei due settori, tra quello indicato sub a) e
quello indicato sub b), la cooperativa intenda esercitare.
Oltre ai soci
ordinari, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di
soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla scorta di parametri
stabiliti dalla cooperativa stessa: è una categoria di soci del tutto
particolare poiché essi prestano la loro opera ma non sono destinatari del
servizio o dell'attività lavorativa.
Il legislatore fissa tuttavia dei
limiti in merito al numero di tali soci, disponendo che "il loro numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci".
Tali soci sono
iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.
Ai soci volontari non
si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione
contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali.
Nelle
cooperative sociali sub b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione. Tali categorie non sono in
numero chiuso: altri soggetti svantaggiati potranno, infatti, essere indicati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le persone
svantaggiate devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa.
La condizione di persona svantaggiata deve risultare
da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il
diritto alla riservatezza.
Possono essere ammessi come soci delle
cooperative sociali anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti
sia previsto iI finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Il legislatore non prevede alcun limite al riguardo; tuttavia è da ritenersi
impossibile costituire una cooperativa sociale in cui la totalità o quasi dei
soci siano persone giuridiche, perché verrebbe snaturata della sua funzione
primaria di stampo prettamente mutualistico e sociale.
Il legislatore ha altresì sottolineato, vista l'attività
sociale svolta da tali cooperative, che "per le cooperative sociali le ispezioni
ordinarie previste dall'art. 2 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una
volta l'anno" anziché ogni due anni.
Dal punto di vista delle
agevolazioni fiscali, alle cooperative sociali spettano le agevolazioni relative
alle cooperative a mutualità prevalente, poiché la loro funzione sociale le fa
ritenere sempre tali.
L'art. 7 della legge 381/1991 sottolinea, tuttavia,
che "ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle
cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 63727". La norma prosegue disponendo che "le
cooperative sociali godono della riduzione a un quarto delle imposte catastali e
ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o
di locazione, relativi a immobili destinati all'esercizio dell'attività
sociale".
Dal momento che le cooperative sociali rappresentano una
particolare categoria che sta sviluppandosi nel contesto sociale ed economico
nazionale, sembra utile fornire, a titolo esemplificativo, lo statuto di una
società cooperativa sociale di tipo b) volta alla promozione di iniziative di
carattere culturale a verso l'apporto lavorativo di persone
svantaggiate.
Da tale statuto è possibile desumere le caratteristiche di
tali cooperative tema di:
· attività svolta, che deve basarsi sui
principi di mutualità, senza fini di lucro, e lo scopo di perseguire interessi
generali della comunità, anche in relazione l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate; · categorie di soci, individuabili in soci ordinari (che
condividono le finalità de la cooperativa e ne promuovono le attività), soci
lavoratori (che prestano loro attività ricevendo una retribuzione), soci
volontari (che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini
di solidarietà), soci sovventori (che partecipano a programmi pluriennali per lo
sviluppo e l'ammodernamento aziendale); · requisiti mutualistici, che
implicano il divieto della distribuzione ai soci di dividendi in misura
superiore a quella stabilita dalla legge e, in caso di cessazione della società,
la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici.
1. Cass. 22 agosto 1966, n. 2269. 2. Art. 1, comma 3,
legge 3 aprile 2001, n. 142, che prosegue sottolineando che "dall'instaurazione
dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i
relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti
giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto
compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi
altra fonte". 3. L'art. 3, comma 2-bis, della legge 142/2001 prevede una
disposizione particolare per le cooperative della piccola pesca, specificando
che "in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola
pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere al propri
soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo
criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo
6". 4. Tribunale di Cassino, sentenza del 9 aprile 1987. 5. Turano R.M.,
Gentili F., Società cooperative. Manuale pratico con formulano per
amministratori, sindaci e consulenti, Milano, Giuffrè, 2002, p. 14 e s. 6.
Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 17 marzo 1987. 7. Tribunale di
Genova, sentenza del 15 giugno 1981. 8. L'art. 2751-bis c.c. dispone che
"hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [...I i crediti
dell'impresa artigiana e delle società o enti cooperativi di produzione e di
lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti
1...]". 9. Tribunale di Perugia, sentenza del 13 marzo 1992, in Giur. comm.,
1993, Il, p. 284. 10. II D.lgs. 276/2003 è stato emanato in attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 30/2003
(legge Biagi). 11. Si veda l'articolo 3 del D.lgs. 276/2003. 12. Per
approfondimenti si veda Bonati G., Rozza A., Vannoni L., Guida pratica ai lavori
atipici e flessibili, Milano, II Sole 24 Ore, 2003, p. 127 e s. 13.
L'articolo 6 della legge 142/2001 dispone che "entro il 31 dicembre, le
cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato
dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori. ll regolamento deve essere depositato entro
trenta giorni dall'approvazione presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio [..]". 14. La tabella allegata al D.P.R. 602 del 30
aprile 1970 indica, le attività lavorative esercitate dagli organismi
associativi cui si applicano le disposizioni del decreto, ovvero: "1)
Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con
attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e
complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a)
portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli
scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali,
facchini generici, accompagnatori di bestiame, e attività preliminari e
complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti
dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni e integrazioni; b)
insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura,
imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e
partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e
consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento,
insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e
materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione,
abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e
simili, e attività preliminari e complementari. 2) Trasporto il cui esercizio
sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro
cooperativa risultino proprietari o affittuari. Trasporto di persone: a)
vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; b) tassisti, autonoleggiatori,
motoscatfisti e simili. Trasporto di merci per conto terzi: a)
autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non
agricoli), escavatoristi e simili e attività preliminari e complementari
(compresi scavo e preparazione materiale da. trasportare, montaggio e
smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e
simili); b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori
fluviali, lacuali, lagunari e simili e attività preliminari e complementari
(compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e
simili); 3) Attività accessorie delle precedenti: · addetti al posteggio
dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 4) Attività varie: · servizi
di guardia a terra o a mare o campestre, polizia e investigazioni private,
custodia, control lo accessi e simili, barbieri e affini, guide turistiche e
simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività
complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con
l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli e autocarri, operatori
ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili
(servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori irnbarcati a bordo di
qualsiasi mezzo navale. 15. L'articolo 1 della disposizione in commento
(legge 389/1989) dispone, infatti, che "la retribuzione da assumere come base
per iI calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può
essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo". 16. L'art. 2135 c.c. definisce
l'imprenditore agricolo "chi esercita una delle seguenti attività coltivazione
del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per
coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge". 17.
Ex art. 29 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 18. Il Tribunale di Roma, con
sentenza dell'11 novembre 1999, in Dir. prat. soc., 2000, n. 6, p. 75, non ha
infatti ritenuto sufficiente la certificazione della prefettura o della Camera
di Commercio attestanti la qualifica di cooperativa agricola stabilendo in
questo modo che prevale l'effettiva attività svolta dalla società in
questione. 19. L'art. 5, comma 3, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, dispone
che "sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di
credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai
quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di
mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della
relativa disciplina". 20. Ex art. 35 del D.lgs. 385/1993. 21. Ex art. 30
del D.lgs. 385/1993. 22. Ex art.
32 del D.lgs. 385/1993. 23.Vedi anche Benni M., Buscaroli E, Dulcamare U.,
Figone K, Ravaioli G., Setti M., Cooperative. Guida operativa, Milano, Ipsoa,
2003, p. 364-365. 24. Benni M., Buscaroli E, Dulcamare U., Figone A.,
Ravaloli G., Setti M., op. cit., p. 420. 25. Art. 1 della legge 416/1981. 26. In Merz S., Madonna
R., Sguozzi E, Manuale pratico delle società cooperative, Padova, Cedam, 1999,
p. 419. 27. Si presume che l'esenzione prevista dalla legge 381/1991 facesse
a suo tempo riferimento all'art. 3 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 che
prevedeva: "Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti
pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come
scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione,
l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste
dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n.
461. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o
associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1,
non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo
stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare,
entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o
dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la
somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità
indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è
tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui
avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le
fondazioni e associazioni costituite all'estero. 4-bis. Non sono soggetti
all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti
politici". Peraltro, a norma degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui
alla norma in commento è stata soppressa a decorrere dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per le successioni per
causa di morte aperte, per le donazioni fatte successivamente alla data di
entrata in vigore della medesima legge 383/2001 e per la relativa disciplina,
vedi gli artt. da 13 a 16 della stessa legge 383/2001.
Omessi note e riferimenti bibliografici, le pagine qui
pubblicate costituiscono il capitolo 3° del Volume "La riforma delle
società cooperative. Disciplina civilistica e fiscale. Adempimenti contabili. Il
nuovo ordinamento dopo il D. lgs. 6/2003 e successive modificazioni" di Sergio
Luigi Cerioli, Paolo Costanzo e Arturo Sanguinetti. Egea Editore. Febbraio
2004.
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