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ANNO
2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Franco BILE
Presidente
-
Giovanni Maria FLICK
Giudice
-
Francesco AMIRANTE
"
-
Ugo
DE SIERVO
"
-
Paolo MADDALENA
"
-
Alfio FINOCCHIARO
"
-
Alfonso QUARANTA
"
-
Franco GALLO
"
-
Luigi MAZZELLA
"
-
Gaetano SILVESTRI
"
-
Sabino CASSESE
"
-
Maria Rita
SAULLE
"
-
Giuseppe TESAURO
"
-
Paolo Maria
NAPOLITANO
"
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore
alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, promosso
dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma,
sul ricorso proposto da B. R. contro la Provincia di Reggio Emilia ed
altra, con ordinanza del 20 febbraio 2007, iscritta al n. 426 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
23, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008
il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in
fatto
Il Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 20 febbraio
2007,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 50 e
142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), nelle parti in cui, nel testo anteriore alle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, fanno automaticamente
derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel
pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell'interessato
fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro,
ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione
civile.
La questione è stata
sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un farmacista per
l'annullamento dalla determinazione dirigenziale n. 392 del 9 maggio
2006, a
firma del dirigente dell'Area Welfare della Provincia di Reggio Emilia, con la
quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria finale di un concorso
pubblico per il conferimento di due sedi farmaceutiche - nel quale si era
classificato secondo nella graduatoria di merito - in quanto, in sede di
verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, l'amministrazione
aveva accertato che l'interessato era stato dichiarato fallito con sentenza del
1986 e risultava tuttora iscritto nel pubblico registro dei falliti, non avendo
mai richiesto la riabilitazione cui avrebbe avuto pieno titolo, essendosi il
fallimento chiuso, appunto, nel 1986.
Il giudice a quo riferisce che l'interessato ha
impugnato il suddetto provvedimento sotto molteplici profili, la maggior parte
dei quali privi di fondamento.
Sottolinea, tuttavia, il
remittente che alcune doglianze del ricorrente sono incentrate sul fatto che
la Corte europea
per i diritti dell'uomo ha più volte censurato la normativa in materia di
pubblico registro dei falliti e di riabilitazione - considerandola, sotto vari
aspetti, in contrasto con la Convenzione per la tutela dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 8 agosto
1955 n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950
e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20
marzo 1952) - sicché, a suo dire, ciò avrebbe dovuto indurre a disapplicare la
normativa statale incompatibile con la Convenzione, ovvero a promuovere
il sindacato di costituzionalità sull'omesso pieno adeguamento della disciplina
nazionale alla Convenzione medesima. Al riguardo, il remittente ricorda che
l'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente si desume da una serie
di sentenze della Corte di Strasburgo del 2006 che, facendo riferimento all'art.
8 della CEDU, hanno censurato il sistema normativo di cui agli artt. 50 e 142
della legge fallimentare, perché, quando era in vigore, assoggettava
automaticamente il fallito alle relative incapacità personali (fino alla
pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro) prescindendo
dal concreto apprezzamento delle specifiche condizioni soggettive e, quindi,
dalla necessaria applicazione discrezionale delle relative
misure.
Ciò assume, nella specie, ad
avviso del remittente, particolare importanza in quanto mette in discussione il
fondamento stesso dell'istituto giuridico in ragione del quale il ricorrente è
risultato carente del requisito del godimento dei diritti civili, di talché
appare necessario verificare l'efficacia esercitata, nell'ordinamento interno,
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, soprattutto,
la posizione occupata dalla CEDU nella gerarchia delle
fonti.
Al riguardo, il remittente -
uniformandosi all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione e tenendo
conto degli artt. 13, 46 e 56 della CEDU nonché della legge 9 gennaio 2006, n.
12 - ritiene che, pur essendo precettivo il riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Convenzione suddetta, tuttavia le relative modalità applicative sono
rimesse alla legislazione interna e le norme della Convenzione non sono
assimilabili ai regolamenti comunitari, sicché non operano immediatamente
nell'ordinamento interno né i diritti da essa garantiti trovano diretta tutela
in sede comunitaria se la normativa nazionale censurata non rientra nel campo di
applicazione del diritto comunitario. D'altra parte, osserva il giudice a quo, dopo la riforma dell'art. 117
Cost. anche la giurisprudenza costituzionale sembra orientata ad attribuire
rilievo indiretto alle norme della Convenzione (sentenza n. 445 del 2002), così
negando implicitamente ogni eventualità di abrogazione automatica o di
disapplicazione giudiziale delle leggi interne in contrasto con le disposizioni
di rango sovranazionale. Conseguentemente, il potere di far venire meno le norme
primarie difformi dalla CEDU nel nostro ordinamento rimane riservato al
legislatore statale, a quello regionale e alla Corte costituzionale, in sede di
sindacato di costituzionalità effettuato soprattutto con riguardo al nuovo testo
dell'art. 117, primo comma, Cost. Rispetto a tale sindacato le disposizioni
della CEDU operano quali norme interposte, attraverso l'interpretazione che ne
dà la Corte di
Strasburgo (loro giudice naturale) e, con riguardo alle norme interne
contrastanti con la
Convenzione anteriori all'entrata in vigore della riforma del
menzionato art. 117 Cost., si verifica una situazione di illegittimità
costituzionale sopravvenuta, derivante dall'omesso adeguamento della disciplina
nazionale alla fonte sovranazionale.
In questa situazione -
osserva il remittente - essendo da escludere sia che il giudice comune possa
disapplicare le norme statali che la Corte di Strasburgo ha dichiarato
incompatibili con l'art. 8 della CEDU sia che le suddette norme possano
considerarsi direttamente abrogate per effetto del contrasto con la disciplina
sovranazionale, non resta altro che investire questa Corte della presente
questione di legittimità costituzionale (la quale, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, coinvolge solo indirettamente l'art. 4, comma 2, della
legge 8 novembre 1991, n. 362).
Quanto al merito della
questione, il TAR ricollega l'ipotizzata violazione dell'art. 117 Cost. al fatto
che il legislatore nazionale non ha tempestivamente provveduto a conformare la
disciplina interna alla CEDU, laddove questa Convenzione tutela il diritto della
persona a non essere sottoposta ad interferenze arbitrarie nella vita privata
(art. 8). Tale diritto fondamentale - come affermato dalla Corte di Strasburgo
con sentenze che, ancorché successive all'abrogazione delle disposizioni
interne, assumono rilievo anche nella presente fattispecie in quanto di natura
dichiarativa - non tollera un sistema basato sull'automatica sottoposizione dei
falliti ad un regime di incapacità personali svincolato dalla preventiva
valutazione giudiziale delle singole posizioni e operante per un lungo lasso di
tempo dopo la chiusura della procedura concorsuale fino alla sentenza di
riabilitazione civile.
Con riguardo, poi,
all'ipotizzata violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost., il TAR remittente
sottolinea come il fatto che l'automatismo insito nel regime delle incapacità
personali del fallito operi - oltre tutto per molto tempo dopo la chiusura del
fallimento - al di fuori di una preventiva verifica delle singole condizioni
soggettive ed oggettive e, quindi, a prescindere da un appropriato rapporto di
adeguatezza con le peculiarità dei singoli casi concreti, ovvero da una graduale
e ponderata applicazione delle relative misure si traduca in: a) un arbitrario
sacrificio del diritto alla riservatezza della sfera privata della persona, data
l'assenza di un preliminare accertamento delle relative restrizioni; b)
un'oggettiva lesione del principio di uguaglianza, consistente nella previsione
di un identico regime di incapacità personali per tutti i soggetti, senza che
sia attribuito alcun rilievo alla diversa portata delle rispettive vicende
fallimentari; c) un'indiscriminata limitazione del diritto di iniziativa
economica, ostacolato, nel suo esplicarsi, da vincoli che non tengono conto ex ante, caso per caso, dell'effettivo
pregiudizio dei valori protetti dall'art. 41, secondo comma,
Cost.
Per quel che si riferisce
alla rilevanza, il TAR pone l'accento sul fatto che il provvedimento impugnato è
stato adottato sul presupposto della perdurante iscrizione del ricorrente nel
pubblico registro dei falliti, sicché l'eventuale espunzione dall'ordinamento
delle disposizioni impugnate comporterebbe le cessazione, con effetto ex tunc, del regime delle incapacità
personali addotto a fondamento della carenza del requisito del possesso dei
diritti civili. Né assume alcun rilievo in contrario la circostanza che medio tempore e, precisamente, a
decorrere dal 16 gennaio 2006 - per effetto dell'art. 47 del d.lgs. n. 5 del
2006, che ha abrogato l'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942, e dell'art. 128 dello
stesso decreto, che ha sostituito il titolo II, capo IX, della legge
fallimentare - il pubblico registro dei falliti è stato soppresso e l'istituto
della riabilitazione è venuto meno (sicché, da quella data, è stata eliminata la
preclusione legale al godimento dei diritti civili attualmente in discussione),
visto che la presente fattispecie risulta tuttora disciplinata dalla precedente
normativa, in quanto essa era ancora in vigore quando si è svolta la fase
procedimentale nel corso della quale occorreva maturare il possesso dei
requisiti di ammissione al concorso.
Sottolinea poi il giudice a quo che il ricorrente, pur avendo a
tempo debito omesso di proporre istanza di riabilitazione, appare, tuttavia,
pienamente legittimato ad invocare la caducazione di un sistema normativo che ne
ha causato l'automatica sottoposizione al regime di incapacità personali del
fallito e che, di conseguenza, gli ha impedito di conseguire il conferimento
della sede farmaceutica in esito al concorso in
oggetto.
E', infine, da escludere la
possibilità di disapplicazione della disciplina censurata per contrasto con le
norme comunitarie che, ad avviso del ricorrente, recherebbero disposizioni
sostanzialmente corrispondenti alle prescrizioni della CEDU che vengono, nella
specie, in considerazione. Infatti, da un lato, le direttive comunitarie
invocate non rientrano tra quelle self
executing e, d'altra parte, l'asserita violazione del generale principio
della libera concorrenza - rappresentata, in ipotesi, dal regime discriminatorio
riservato ai cittadini italiani falliti rispetto a quelli degli altri Paesi
dell'Unione europea - neppure può indurre alla richiesta disapplicazione, poiché
la presunta discriminazione in argomento non costituisce, di per sé, causa di
illegittimità comunitaria, in quanto i singoli Stati della UE godono di un
ambito di autonomia che esclude un'assoluta uniformità di regime delle
condizioni legali di accesso alle attività economiche.
Il remittente riferisce,
inoltre, che l'istanza cautelare del ricorrente, respinta dal giudice di primo
grado, è stata viceversa accolta dal Consiglio di Stato, sezione V, con
ordinanza del 3 ottobre 2006, n. 5065.
Considerato in
diritto
1.- Il TAR per
l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117
della Costituzione, ha sollevato, «nei sensi di cui in motivazione», questione
di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n.
5.
Il remittente espone in
fatto e osserva in punto di rilevanza che è stato chiamato a giudicare sulla
legittimità della determinazione n. 382 del 9 maggio 2006, a firma del dirigente
dell'Area Welfare Locale della Provincia di Reggio Emilia, con la quale il
ricorrente era stato escluso dalla graduatoria finale del concorso per il
conferimento di due sedi farmaceutiche - bandito dalla Provincia di Reggio
Emilia il 20 maggio 2003 - pur essendosi classificato al secondo posto della
graduatoria di merito, in quanto, in sede di verifica del possesso dei requisiti
di ammissione al concorso, l'amministrazione aveva accertato che egli era stato
dichiarato fallito nel 1986 dal Tribunale di Termini Imerese e figurava ancora
iscritto nell'albo dei falliti, pur
essendo trascorsi molti anni dalla chiusura della procedura concorsuale
(avvenuta nello stesso 1986) e avendo, quindi, la facoltà di promuovere il
giudizio di riabilitazione civile, al fine di ottenere la cancellazione dal
suddetto albo.
Il remittente rileva, in
particolare, che, secondo la normativa censurata - vigente alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso
di cui si tratta e, pertanto, da applicare nel caso di specie, nonostante la
sopravvenuta abrogazione dell'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942, con conseguente
soppressione dell'albo dei falliti, ad opera dell'art. 47 del d.lgs. n. 5 del
2006, entrato in vigore il 16 gennaio 2006 - allo stato di fallito era
automaticamente connessa la perdita dei diritti civili e politici (permanente
fino al passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile, emanata
ai sensi dell'art. 142 dello stesso r.d. n. 267 del 1942, istituto del pari
eliminato dall'art. 128 del menzionato d.lgs. n. 5 del 2006), la cui titolarità
è richiesta per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche, dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362.
2.- Sulla non manifesta
infondatezza della questione, il TAR remittente osserva che le norme censurate,
configurando le suddette incapacità personali come conseguenza automatica della
dichiarazione di fallimento e, soprattutto, prevedendo il loro permanere dopo la
chiusura della procedura per lungo tempo fino alla cancellazione dall'albo a
seguito dell'esito favorevole del giudizio di riabilitazione, contrastano con i
parametri costituzionali suindicati.
In particolare, esse
violerebbero l'art. 3 Cost. perché dispongono un'irragionevole sanzione ed
equiparano situazioni diverse, prescindendo da ogni valutazione delle cause del
dissesto dell'imprenditore; contrasterebbero inoltre con i diritti della persona
e con il principio della libertà di iniziativa economica e anche con le
disposizioni dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo quanto ritenuto in
numerose decisioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui
istituzionalmente è attribuito il compito di interpretare la CEDU.
3.- La questione è rilevante
e, nel merito, fondata.
In punto di rilevanza non è
implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale i
requisiti per la partecipazione ad un concorso, se diversamente non è nei
singoli casi stabilito, vanno determinati alla stregua della normativa vigente
al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione della
domanda, nel caso in esame antecedente l'abrogazione di una delle disposizioni
impugnate e la sostituzione dell'altra.
4.- Nel merito è necessario
premettere che, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'abrogazione
dell'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942 e nella vigenza del testo originario
dell'art. 142 del medesimo, il riacquisto dei diritti civili e politici, la cui
perdita era automaticamente connessa allo stato di fallito, veniva, come si è
detto, condizionato al favorevole
esito del giudizio di riabilitazione.
Va, inoltre, sottolineato
che nell'ordinanza di rimessione, anche con specifico riferimento alle
peculiarità della vicenda sulla quale il giudice amministrativo deve
pronunciarsi, i sospetti di incostituzionalità si appuntano non soltanto
sull'automatismo delle incapacità del fallito ma anche sul loro protrarsi ben
oltre la chiusura della procedura concorsuale.
5.- Così identificati i
termini della questione soggetta a scrutinio, se ne rileva la fondatezza per
contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 3 della
Costituzione.
Questa Corte, con le recenti
sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che,
con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere
considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta
categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di
Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di
costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi.
Ora, riguardo alle
incapacità personali connesse allo stato di fallito, con specifico riferimento
agli artt. 50 e 143 della legge fallimentare all'epoca vigente, la Corte di Strasburgo, con
numerose pronunce (si veda, ex
plurimis, la sentenza 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia, ric. n. 77962/01),
ha ritenuto le disposizioni della legge fallimentare lesive dei diritti della
persona, perché incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo
esteriore e foriere, quindi, di un'ingerenza «non necessaria in una società
democratica».
La Corte di Strasburgo ha
affermato, in particolare, che «a causa della natura automatica dell'iscrizione
del nome del fallito nel registro e dell'assenza di una valutazione e di un
controllo giurisdizionali sull'applicazione delle incapacità discendenti dalla
suddetta iscrizione e del lasso di tempo previsto per ottenere la
riabilitazione, l'ingerenza prevista dall'art. 50 della legge fallimentare nel
diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non è necessaria in una
società democratica, ai sensi dell'art. 8, § 2, della Convenzione», e ha
dichiarato l'avvenuta violazione del citato art. 8, dopo aver precisato che la
nozione di "vita privata" presa in considerazione da tale norma, «non esclude,
in linea di principio, le attività di natura professionale o commerciale,
considerato che proprio nel mondo del lavoro le persone intrattengono un gran
numero di relazioni con il mondo esteriore».
Nel contempo le disposizioni
censurate, in quanto stabiliscono in modo indifferenziato incapacità che si
protraggono oltre la chiusura della procedura fallimentare e non sono, perciò,
connesse alle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di fallimento ed, in
particolare, a tutte le limitazioni da questa derivanti, violano l'art. 3 Cost.
sotto diversi profili. Esse, infatti, poiché prevedono generali incapacità
personali in modo automatico e, quindi, indipendente dalle specifiche cause del
dissesto - così equiparando situazioni diverse - e in quanto stabiliscono che
tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento, assumono, in ogni
caso, carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di
interessi meritevoli di tutela.
Deve essere, pertanto,
dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge
fallimentare di cui al r.d. n. 267 del 1942, nel testo vigente prima della
riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, in quanto stabiliscono che le
incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento
perdurano oltre la chiusura della procedura
concorsuale.
Restano assorbiti gli altri
profili di censura.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli
articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore
del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14
maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacità personali
derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la
chiusura della procedura concorsuale.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio
2008.
F.to:
Franco
BILE,
Presidente
Francesco
AMIRANTE,
Redattore
Giuseppe
DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria il
27 febbraio 2008.
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