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DANNO ESISTENZIALE E DANNO MORALE: DIFFERENZE E RISPETTIVI
AMBITI DI APPLICAZIONE
Sovente, a seguito di fatto illecito altrui, non si
verifica una vera e propria compromissione dell'integrità psico-fisica sfociante
in una vera e propria patologia, con conseguenti riflessi sotto il profilo
della cd "pecunia doloris", ma si
determina un disagio definito dagli psichiatri come "depressione
sottosoglia" che si manifesta con alterazioni della personalità del
soggetto e del suo modo di essere consistenti nel disinteresse per attività
prima piacevoli, nella passività, nel maggiore affaticamento, nella chiusura in
se stessi, in disturbi del sonno, interrogativi sul significato della vita,
riduzione dell'appetito, dell'attività sessuale , ecc. Tali alterazioni comportamentali, ove conseguenti a fatto
illecito, debbono trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria, anche
indipendentemente dalla circostanza che siano conseguenza di fatto reato,
ove vi sia una compromissione di valori costituzionalmente
garantiti. Ai fini del risarcimento del
danno non reddituale subito dai soggetti lesi a causa di fatto illecito altrui,
occorre analizzare e rapportare il relativo diritto alle recenti pronunce della
giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno
rivoluzionato il sistema risarcitorio antecedentemente
vigente. Appare utile, preliminarmente,
distinguere le principali voci di danno non patrimoniale. Il danno morale ricomprende il
dolore e le sofferenze cioè il cd "pretium doloris"; il danno
biologico è costituito dalla lesione dell'integrà psico-fisica,
suscettibile di accertamento medico-legale, risarcibile indipendentemente dalla
capacità di produzione di reddito del danneggiato; il danno esistenziale
va individuato, in base alla stessa definizione del Prof. Cendon,
nella lesione della personalità del soggetto, nel suo modo di essere sia
personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della
qualità della vita consistente in un "agire altrimenti" o in un "non poter più
fare come prima". In particolare il
danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla
sua sensibilità emotiva, mentre il danno esistenziale fa anche riferimento
all'ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso,
nell'estrinsecazione della propria personalità che viene impoverita o
lesa. Prima dell'ultimo intervento della
giurisprudenza di legittimità e della Consulta, di cui si dirà, restavano
esclusi dal sistema risarcitorio il danno non patrimoniale, non
risarcibile in mancanza di fatto reato e le alterazioni fisio-psichiche non
rilevabili con criterio medico-legale Tali limitazioni risarcitorie avevano dato luogo a profili di
incostituzionalità sotto il profilo della parità di trattamento (art. 3 della
Cost.) Il danno morale soggettivo è
stato recentemente ampliato dalla Corte di Cassazione (col trittico di
sentenze n. 7281, 7282, 7283 in data 12.5.2003), ricevendo un ulteriore avallo
dalla Corte Costituzionale (sentenza n, 23 del 11.7.2003), ricomprendendo anche
"la fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione
di una figura di reato, con la conseguente possibilità che, ai fini civili, la
responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge" (Corte
Cost. 11.7.2003, n. 233), confermando l'orientamento già emerso dalle tre
sentenze della Corte di Cassazione sopra citate. E' stata sottoposta a revisione critica la tradizionale
tripartizione risarcitoria tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.),
danno non patrimoniale (art 2059 c.c.), liquidabile, originariamente, ma
con giurisprudenza consolidata fino al maggio 1993, solamente in caso di reato
(art. 185 c.p.) e danno biologico, di cui tuttora è controversa la
natura patrimoniale o non patrimoniale, liquidabile comunque, indipendentemente
dalla natura giuridica, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.
184/1986, trattandosi della lesione di un bene costituzionalmente garantito,
quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.), in base al combinato disposto
dell'art. 2043 c.c. (e non , invece, 2059 c.c. dando così origine alle
incertezze sulla sua natura giuridica) e la norma costituzionale di
riferimento. Il processo di
costituzionalizzazione del diritto civile consente, di interpretare le
relative norme alla luce dei principi fondamentali della stessa Carta
Costituzionale che non possono essere, essere, comunque, frustrati dalla legge
ordinaria In particolare occorre far
riferimento all'art. 2 della Carta Costituzionale che "riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale" La stessa Corte di
Cassazione ha indicato una chiave di lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c.
(Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31.5.2003), ribadita dalla corte Costituzionale che
ha ritenuto ("per relationem") corretta l'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.. Appare, peraltro, auspicabile la "reductio ad unum"
del danno non patrimoniale, individuando tutte voci di
danno che ne confluiscono e verificare se la liquidazione possa essere o meno
unitaria. In base agli ultimi citati
orientamenti giurisprudenziali anche il danno biologico può legittimamente
essere inserito nel danno non patrimoniale Nell'ambito del danno non patrimoniale dovrebbero, quindi, essere
ricompresi il danno morale soggettivo , il danno
biologico e il danno esistenziale, nella accezione già
indicata Quest'ultima voce di
danno ha trovato riconoscimento, oltre che nella giurisprudenza di merito, anche
nella giurisprudenza della S.C. e , per ultimo, della Corte Costituzionale
(sentenza n. 233/2003), quale "danno derivante dalla lesione di (altri)
interessi di rango costituzionale inerenti alla
persona". Quanto alla
discussa natura giuridica dei danni biologico ed esistenziale, la stessa Corte
Costituzionale (sentenza n. 233/2003) attribuisce al danno biologico
natura di danno non patrimoniale, aderendo alla recente interpretazione della
Corte di Cassazione che auspica una definitiva collocazione del danno biologico
nell'alveo del danno non patrimoniale (Cass. 31.5.2003, n. 8827 e n.
8828) Le novità giurisprudenziali
consentono, ai fini di una equa liquidazione dei danni subiti dalla
vittima, una valutazione unitaria dell'entità e delle ripercussioni
negative sulla personalità del soggetto offeso, al fine di pervenire ad una
liquidazione unitaria, "nel quadro di un sistema bipolare del danno
patrimoniale e di quello non patrimoniale", auspicato dalla stessa Corte
Costituzionale con sentenza n. 233 del luglio 2003, anche sull'orientamento
espresso nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione (CASS. 31.5.2003, n.
8827 e n. 8828). Il principio ispiratore
della Consulta è individuabile nella tutela integrale di tutti i diritti
della personalità , intesi anche come diritti dell'individuo che, pertanto,
vanno risarciti senza limitazione alcuna. La liquidazione del danno non patrimoniale, quale categoria unitaria,
pur con la necessaria distinzione, al suo interno, delle voci che lo
compongono, consentirà di evitare duplicazioni risarcitorie, possibili, invece,
nel caso di separati risarcimento di autonome voci di danno. Sia il danno biologico che il danno esistenziale vanno,
quindi, inquadrati nel danno non patrimoniale, trattandosi, in entrambi i
casi, di danno non reddituale, quale conseguenza di evento lesivo
che non incide direttamente sulla capacità di guadagno o patrimoniale dei
soggetti lesi, ma che ha ripercussione sullo stato di salute del soggetto leso
(danno biologico) o sui rapporti extra -lavorativi e più specificamente
familiari, di intrattenimento o svago, sociali e culturali (danno
esistenziale) Tale ultima voce di
danno è individuabile nelle ripercussioni sulle attività non
reddituali dei danneggiati ed, in particolare, nella alterazione delle
normali abitudini di vita e va distinta dal danno biologico in senso
stretto, in quanto non comporta un'alterazione dello stato di salute o
l'insorgere di una malattia, ma consiste in un'alterazione dei normali
ritmi di vita che si riflettono sulla personalità del soggetto danneggiato,
incidendo negativamente, sulle normali attività quotidiane e provocando uno
stato di disagio conseguente alla impossibilità di esplicazione di
attività realizzatrici della persona umana, pur non cagionando una vera e
propria patologia sotto il profilo medico-legale. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale
violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto
oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazioni di valori della persona
inerenti al bene protetto. Sia per il
danno biologico che per quello esistenziale il precetto costituzionale consente
di fondare un sistema completo di garanzia del principio generale del
"neminem laedere", inteso quale violazione di un diritto fondamentale
dell'individuo, tutelabile, senza limitazioni risarcitorie, ex art 2059 c.c..
che , interpretato ed applicato, per il danno esistenziale, alla luce dell'art.
2 della Costituzione, va esteso fino a ricomprendere la risarcibilità
anche di tutti i danni connessi alla mancata realizzazione della persona
umana. Altro delicato problema concerne
l'onere della prova. Trattandosi di
danno "evento" , conseguente alla accertata lesione di un diritto fondamentale
dell'individuo ne andrebbe riconosciuta "la tutela risarcitoria (minima) a
seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato
fondamentale" (cfr in tema di danno biologico, Corte Cost., 14.7.1986, n.
184). Occorre, peraltro, accertare quali prove siano sufficienti ai fini
risarcitori Un orientamento, seguito
anche dalla S.C. , ritiene che la prova della lesione di un diritto
costituzionale è anche prova del danno, nel senso che la lesione è "in
re ipsa" (CASS., 3.4.2001, n. 4881 e CASS, 10.5.2001, n.
6507). Occorre, tuttavia, accertare se
l'accertata violazione di un diritto fondamentale attribuisca il diritto
al risarcimento del danno, anche senza necessità di prova
specifica. A tale quesito ritengo debba
darsi risposta negativa. La prova
dell'esistenza della lesione non significa che tale prova sia sufficiente ai
fini del risarcimento, in quanto deve ritenersi necessaria la prova ulteriore
dell'entità del danno. Nel codice civile
sono previste forme di responsabilità oggettiva (es: responsabilità dei genitori
per fatti commessi dai figli minori, art. 2047 cod. civ.; dei datori di lavoro,
art. 2049 cod. civ.) o presunta (artt. 2050-2054 cod. civ.), ma non è
prevista alcun danno di natura oggettiva, risarcibile indipendentemente dalla
sua prova né alcuna presunzione di danno, e la tutela accordata alla
lesione di valori costituzionali, anche in mancanza di una normativa specifica,
non può legittimare l'esclusione della prova del danno. La necessità della prova del danno, anche in caso di
violazione di diritti fondamentali della persona non è, inoltre,
contrastante con i principi della Carta Costituzionale, vigendo anche in
materia di onere della prova del danno la generale enunciazione di cui all'art.
2697 cod. civ. Peraltro Il risarcimento
del danno esistenziale, riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente
garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, non può fondarsi su
considerazioni che, sia pure basate sulla comune esperienza, si limitino ad un
aspetto interiore della persona lesa, occorrendo la prova dell'incidenza, in
concreto, della lesione di valori fondamentali dell'individuo sulle attività
realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di
contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il profilo
personale che relazionale, quindi "esterno" ,quale conseguenza del fatto
illecito altrui. Anche se la lesione, in
tal caso, è "in re ipsa", non ne può discendere, quale corollario,
che il danno debba essere risarcito senza che incomba sul danneggiato
l'onere di fornire la prova della sua esistenza, costituendo la lesione di
valori costituzionali un semplice indizio, sia pure di valenza pregnante,
dell'esistenza del danno che, tuttavia, dovrà essere provato facendo ricorso ai
principi generali in tema di prova. Si
ritiene che la prova, per le considerazioni dianzi espresse, possa essere
agevolata o meno rigorosa, anche mediante il ricorso, in base al prudente
apprezzamento del giudicante, alle presunzioni, ai "fatti notori", alle massime
di "comune esperienza", ma senza esonerare il danneggiante dall'onere di
allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della
richiesta risarcitoria. Peraltro
costituisce principio pacifico, che, anche ove si ricorra alla valutazione
equitativa, nel caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso
ammontare (art. 1226 c.c.), occorra pur sempre fornire la prova del danno
stesso. Non può
infatti escludersi, in linea di principio, che la lesione di valori
costituzionali, non provochi, per ragioni peculiari o contingenti legati alla
sfera soggettiva del soggetto leso o alle particolari situazioni ambientali,
alcun danno concreto nella sfera del danneggiato. Relativamente ai mezzi di prova ammissibili , in mancanza di un
accertamento medico-legale, potrà anche farsi riferimento alle presunzioni
semplici o a situazioni reali, di valenza sintomatica, da cui desumere in
termini di certezza o di elevata probabilità, l'effettività del pregiudizio
subito. Si ritiene, invece, che occorra
cautela qualora si voglia fondare la tutela risarcitoria sui "fatti
notori" o sulle nozioni di "comune esperienza", in mancanza di riscontri
concreti, riferibili alla fattispecie in esame, che consentano l'utilizzazione a
fini probatori di tali elementi presuntivi, in quanto ogni individuo ha
una propria personalità , unica e diversa da ogni altro soggetto e,
quindi, diverse da individuo a individuo saranno le conseguenze
psichiche collegate a fatti illeciti di valenza simile, sotto il profilo
della concreta incidenza sulla personalità del soggetto leso. Nondimeno sarà, in linea generale, ammissibile, ai fini
della prova del danno, Il ricorso alle cd. presunzioni semplici, che
dovranno tenere conto non solamente degli aspetti cd "interni" della lesione
esistenziale, ma anche e soprattutto delle ripercussioni nell'ambito cd
"esterno". In mancanza di tali ulteriori elementi la tutela risarcitoria, ove
fondata su presunzioni, va riconosciuta in quella minima, individuata dal
giudice in base a parametri riferibili alla fattispecie, astrattamente
considerata. Il criterio
risarcitorio, non può, allo stato, che essere equitativo, ex art. 1226 cod.civ.,
stante le difficoltà intuitive di pervenire, per la particolare natura del
danno, ad una sua precisa quantificazione. Tuttavia, ai fini della determinazione del "quantum", occorre
individuare , per evitare possibili liquidazioni arbitrarie, parametri di
valutazione omogenei che tengano conto di tutti gli elementi della
fattispecie; pertanto, a fini esemplificativi, si dovrà tenere conto
: a) della personalità del soggetto leso; b) dell'interesse violato; c) dell'
attività svolta dalla vittima; d) delle ripercussioni del fatto illecito sulla
personalità del soggetto leso; e) delle alterazioni, provocate dal fatto
illecito, anche nell'ambito familiare e sociale del
danneggiato Qualunque danno alla persona
può determinare ripercussioni negative alla sfera individuale e soggettiva
riconducibili astrattamente sia al danno morale, sia al danno alla salute, sia
al disagio conseguente all'impossibilità di realizzare attività che prima si era
solito attuare e certamente la visione unitaria di tali compromissioni
agevola il giudice nell'equa quantificazione del danno da rapportare
all'effettivo pregiudizio subito che non può subire limitazioni, avendo il
danneggiato il diritto all'integrale risarcimento, in caso di violazioni di
diritti costituzionalmente garantiti. Le
tre voci risarcitorie, nell'ambito dell'unitaria liquidazione del danno non
patrimoniale, potranno essere individuate alternativamente o cumulativamente.
Ai fini della imputabilità al
danneggiante occorre sempre accertare, tuttavia, il nesso di causalità
"adeguato" tra fatto illecito ed evento, acclarando se il primo sia
astrattamente idoneo a provocare l'evento lesivo In sintesi e riassumendo, ove il fatto illecito costituisca
violazione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità della
vittima, sorgerà sempre l'obbligazione risarcitoria, trattandosi
di violazione di un diritto garantito dall'art. 2 della
Costituzione, che tutela i "diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", e
ricomprende anche le attività di svago, culturali , di intrattenimento, di
riposo, di relax, ecc. che incidono, con modalità e gradi diversi,
conseguenti alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità,
nella sfera psichica del soggetto leso, ove venga alterato, in misura non
irrilevante, l'ambito dei rapporti interpersonali (familiari,
sociali, culturali, affettivi, etc). Trattasi, generalmente, di alterazioni non riconducibili
direttamente ad una lesione psichica, accertabile medicalmente, ma che,
tuttavia, appaiono suscettibili di tutela, provocando una alterazione del
modo di essere dell'individuo che, se non assume rilievo sotto il profilo del
danno psichico in senso stretto, connesso ad una vera e propria patologia, lede
tuttavia diritti fondamentali dell'individuo, di rango costituzionale, che vanno
tutelati dall'ordinamento, indipendentemente da limitazioni risarcitorie
previste da singole leggi ordinarie. Un
ulteriore profilo concerne la imputabilità al danneggiante dei danni di natura
psichica psichici agevolati dalla predisposizione della vittima
. Deve escludersi che lo
stato di particolare debolezza emotiva della vittima possa determinare una
attenuazione della responsabilità o una riduzione del risarcimento, ma ciò
solamente qualora il fatto sia ritenuto sufficiente a provocare il danno
psichico, in base ad un giudizio di valore che si fondi sul senso
comune. Solamente in tal caso, anche se
la vittima versi in uno stato di particolare sensibilità emotiva che dia causa a
danni psichici più gravi di quelli prevedibili, ritengo che questi ultimi
debbano essere risarciti integralmente e sempre che si provi che le
ripercussioni psichiche negative, pur accertate, siano riconducibili causalmente
al fatto illecito. Ove ricorra tale
evenienza il risarcimento del danno dovrà essere integrale, indipendentemente
dalle pregresse condizioni psichiche del soggetto. Un diverso orientamento ritiene che dovrebbe operarsi,
invece, una valutazione "ex ante" e considerare la situazione
preesistente, limitando il risarcimento all'aggravamento delle condizioni
psichiche della vittima (come ipotetico corrispettivo di un'assicurazione contro
i danni). Sarà la giurisprudenza a dare
la spinta decisiva verso l'uno o l'altro orientamento.
Autore: Dott. Domenico Chindemi - Consigliere
della Corte d'Appello di Milano - Tratto dal sito: www.lapraticaforense.it
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