IL DANNO DA
RITARDATO ADEMPIMENTO
caratteristiche e modalità di sua determinazione
Il ritardato adempimento di una
obbligazione causa al creditore un danno, consistente nella perduta
disponibilità della somma (o di altra utilità dovuta) nel periodo tra la
scadenza dell'obbligazione e l'effettivo adempimento.
I criteri di liquidazione del danno da ritardato
adempimento hanno costituito una delle questioni più tormentate della
responsabilità civile. Oggi tuttavia tale questione può ritenersi assestata su
princìpi sufficientemente chiari e condivisi sul piano teorico, e razionalmente
equi sul piano pratico.
Il danno da ritardato adempimento deve essere
inquadrato nella categoria giuridica delle sanzioni civili quindi nell'ambito di
quella che è prevista come una pena civile per il mancato o ritardato
adempimento di un'obbligazione.
Trattasi di un obbligo che si affianca all'obbligo
principale di adempimento in quanto il legislatore ha previsto che,
indipendentemente dalla fonte del rapporto obbligatorio, sia essa contrattuale o
extracontrattuale, una volta accertata l'esistenza del rapporto giuridico
obbligatorio ed il conseguente obbligo di adempimento, il mancato o ritardato
adempimento deve essere sanzionato con la condanna al risarcimento di tutti quei
danni conseguenti a tale evento.
Più in generale possiamo dire che, come
dall'illecito penale viene la condanna ad una pena, dall'illecito amministrativo
l'applicazione di una sanzione amministrativa, dall'illecito civile ( sia esso
contrattuale che extracontrattuale) deriva l'obbligo al "totale" risarcimento
dei danni.
Tutto il lavoro della dottrina e della
giurisprudenza nei decenni passati si è quindi concentrato per cercare di
definire i parametri e le modalità per giungere ad una liquidazione che sia il
più vicino possibile al completo ristoro economico del creditore ed in
particolare del creditore danneggiato da un illecito extracontrattuale, come nel
caso del sinistro automobilistico, evitando contemporaneamente di concedere al
creditore una somma maggiore del danno effettivamente subito.
Le problematiche che la giurisprudenza ha dovuto
affrontare in tal senso derivano principalmente dal fatto che, nel caso di
liquidazione del danno per equivalente, quindi di un danno non risarcibile in
forma specifica, ma con la liquidazione di una somma pecuniaria che sostituisce
il bene non più ripristinabile, oggetto del credito è sempre un'obbligazione
pecuniaria a cui, tuttavia, non può applicarsi il c.d. principio nominalistico
(valido per le obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di danaro già
determinata al momento in cui sorge l'obbligazione), per l'espressa esclusione
dell'art. 1224 c.c. contenuta nell'art. 2056 c.c.
In tal senso è stata quindi elaborata dalla
giurisprudenza una categoria giuridica denominata "obbligazione di valore" dove
a differenza dell'obbligazione tipica c.d. "di valuta" la somma di danaro dovuta
deve prima essere determinata con riferimento al valore del bene
perduto.
La differenza sostanziale tra le due categorie
consiste nel fatto che, mentre nelle obbligazioni di "valuta", il danno da ritardo
nell'adempimento viene risarcito con il riconoscimento dell'obbligazione
accessoria del pagamento degli interessi dal giorno della mora del debitore,
come stabilito dall'art. 1224 c.c. ed il maggior danno subito dal creditore, ad
esempio per la svalutazione del danaro nel periodo di mora, con la rivalutazione
del credito attuata sulla base anche di presunzioni, ai sensi del secondo comma
dell'art. 1224 c.c., nel caso di obbligazioni di "valore", la rivalutazione del credito
che viene determinato e liquidato al momento della decisione (quindi in un
momento successivo a quello in cui è sorta l'obbligazione), non ha più una
funzione risarcitoria del maggior danno oltre quello gia risarcito con gli
interessi, e la stessa mora, che in questo caso è automatica (art. 1219 c.c.),
non ha niente a che vedere con la
rivalutazione monetaria.
Infatti in questo caso la rivalutazione monetaria
è dovuta non a causa della mora, ma per effetto della natura stessa del credito
di valore, in quanto la somma di danaro viene determinata al momento della
liquidazione e quindi in corrispondenza di un valore economico reale.
Da ciò deriva quindi che il Giudice, nel determinare la
liquidazione del danno, deve, in applicazione dell'art. 1223 c.c., da un lato
liquidare il valore del bene perduto (danno emergente) e dall'altro deve
riconoscere l'ulteriore danno da ritardo (lucro cessante) riconoscendo d'ufficio
anche la rivalutazione monetaria, quindi, deve compensare, con l'attribuzione di
interessi, il conseguimento della somma liquidata in ritardo rispetto al sorgere
dell'obbligazione ( cioè al momento del fatto) in quanto il ritardo ha comunque
arricchito il patrimonio del debitore che non paga subito con correlativo lucro
cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la
disponibilità.
Da qui la necessità di individuare i criteri che
devono essere seguiti per la liquidazione, in considerazione del fatto che nel
caso di illecito extracontrattuale, l'obbligazione sorge al momento del fatto e
di conseguenza da quel momento il danneggiante è costituito in mora (mora ex re)
con conseguente diritto del creditore ad essere compensato per tale mora ma la
liquidazione di interessi sulla somma liquidata (quindi già rivalutata al
momento della liquidazione), con decorrenza dalla data del fatto, comporterebbe
un arricchimento indebito del creditore che andrebbe così a ricevere di più del
danno effettivamente subito.
Su tale questione è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n° 1712/95 con la
quale vengono individuati i criteri da seguire per la liquidazione del danno
derivante dal ritardo nel pagamento di somme liquidate in sede di risarcimento
dei danni per responsabilità extracontrattuale.
Riassumendo brevemente i principi dettati dalla
Corte Suprema e recepiti dai giudici di legittimità possiamo dire che il giudice
ha innanzi tutto due possibilità di liquidare il danno derivante dal ritardo
nell'adempimento di un'obbligazione di valore:
1.
trasformare in valore monetario attuale l'importo
accertato con riferimento alla data dell'illecito (taxatio);
2.
liquidare il danno direttamente in moneta attuale.
Questa operazione avviene attualizzando
la somma dovuta, cioè moltiplicando il credito, calcolato con riferimento la
momento di insorgenza, per un coefficiente di rivalutazione (normalmente quello
elaborato mensilmente dall'ISTAT);
tenendo presente che l'operazione di
rivalutazione va compiuta d'ufficio,
anche in assenza di una espressa domanda in tale senso, in quanto la
rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al pari, ad esempio,
degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una
componente intrinseca del danno, e per l'esattezza il danno causato dal decorso
del tempo.
Una volta attualizzata la somma dovuta dal
debitore moroso, tuttavia, non è detto che il creditore non abbia null'altro da
pretendere. Infatti, qualora il debitore di un'obbligazione di valore ritardi
l'adempimento ( e ciò avviene sempre in quanto il danno è liquidato al valore
calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al
momento del fatto illecito), il creditore può subire un nocumento ulteriore
rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il creditore
infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la
possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Su tale punto la citata sentenza delle
Sezioni Unite è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale,
stabilendo che:
(a) al creditore di
un'obbligazione di valore spetta il risarcimento del danno ulteriore causato dal
ritardo nell'adempimento;
(b) tale danno può
essere liquidato in via equitativa e presuntiva, anche facendo ricorso
al
metodo degli interessi;
(c)
gli interessi sub (b),
tuttavia, non possono essere computati sulla somma
rivalutata;
(d) il saggio
degli interessi da applicare non deve necessariamente essere quello
legale.
Sulla base di tali criteri è oggi possibile
definire e quantificare il danno da ritardo con modalità che si avvicinano il
più possibile al danno reale ed evitano contemporaneamente un indebito
arricchimento del debitore inadempiente.
Pertanto, deve assolutamente escludersi la
possibilità di emettere sentenze dove si condanna il danneggiante a risarcire il
danno liquidato in sentenza, "oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto
al soddisfo" per due motivi:
(a) sia perché
gli interessi non si calcolano mai sulla somma rivalutata nelle obbligazioni
di
valore, mentre nelle obbligazioni di
valuta la rivalutazione è dovuta solo se essa supera gli
interessi legali, ed in questo caso si sostituisce ad
essi;
(b)
sia perché, in ogni caso, il credito risarcitorio si
converte in una obbligazione di valuta,
produce ex lege interessi nella misura legale
solo dal momento della liquidazione
giudiziale al momento
dell'effettivo pagamento.
Pertanto, per liquidare il danno da
ritardato adempimento di una obbligazione di valore occorre:
1.
determinare la base di calcolo su cui computare gli
"interessi", base di calcolo che non può mai essere pari alla somma originaria
rivalutata all'attualità, ma che deve essere pari al coacervo del credito originario via via
rivalutato anno per anno, oppure in base ad un indice di rivalutazione
medio;
2.
applicare sulla somma così determinata un saggio di
interessi equitativamente scelto dal giudice, in funzione dell'entità e della
vetustà del credito.
3.
Dal momento del deposito della sentenza,
l'obbligazione si trasforma in
obbligazione di valuta, e produce interessi legali dalla data della
liquidazione fino al pagamento.
Vediamo qual'è la procedura da seguire nelle
diverse ipotesi:
I^ IPOTESI
Esempio: si prende come base di calcolo un danno
aquiliano patito dalla vittima nel 2000 e ammontante - all'epoca - a 100 euro, si
dovrà:
1
rivalutare il danno ad oggi, e
quindi moltiplicare il credito espresso in moneta del 2000 per il
coefficiente elaborato dall'Istat e relativo a tale anno (1,0758; il credito attuale è
dunque pari a euro 107,58);
2
scegliere il saggio degli interessi in base al
quale calcolare il lucro cessante causato dalla perduta disponibilità della
somma di denaro, nelle more tra il fatto illecito e la liquidazione (poniamo che
si scelga il saggio del 4%, in considerazione dell'entità del credito e della
qualifica imprenditoriale del creditore, le quali gli avrebbero consentito
investimenti particolarmente remunerativi);
3
applicare il saggio di interessi
così determinato ad una base di calcolo rappresentata dalla media aritmetica tra il
valore del credito all'epoca del danno, ed il valore del credito rivalutato ad
oggi [e quindi (100+107,58)/2, ovvero euro 103,79*4%; il 4% di tale base di calcolo è
pari a euro 4,15];
4
sommare il lucro cessante
(4,15) al capitale rivalutato (107,58); il credito totale è dunque pari
a euro 111,73. Su tale
somma, poi, saranno dovuti interessi legali dalla data della decisione.
II^ IPOTESI
esempio: si prende come base di
calcolo un danno aquiliano per un fatto accaduto in data
04/11/2000 e liquidato al valore
attuale (come avviene normalmente in caso di applicazione delle tabelle
aggiornate) che poniamo sia pari a 100 euro si dovrà:
1
assumere a base del calcolo degli interessi il
capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella
finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo,
pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato,
prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla
data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Nel caso
di specie: 100 euro nel 2000 equivalevano a euro 92,95 (100: 1,0758) e il
capitale
rivalutato secondo l'indice medio del periodo di ritardo è pari a euro 96,48 (100+92,95 : 2)
2
su tale somma calcolare gli interessi il cui
saggio (che non potrà superare, nella sua misura massima, quella degli interessi
legali, non potendosi valicare tale limite senza violare il disposto dell'art.
112 cpc.) può essere determinato su base annua facendo riferimento, in via
presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle
famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli
di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti:
SS.UU. 5/4/1986 n. 2368). Quindi, per calcolare il lucro cessante, si utilizza
il tasso inferiore tra il rendimento medio degli investimenti come indicati e il
tasso medio degli interessi legali nello stesso periodo.
E, quindi, nel caso di specie, il rendimento medio
indicato, del periodo del ritardo,
è stato pari al 3,63% e il saggio medio
degli interessi legali è stato pari al 2,98% [(interessi maturati dal fatto
alla data delle singole variazioni di interessi : i giorni decorsi dal fatto
alla data di variazione degli interessi) : 100]; si applicherà quindi un
saggio pari al 2,98%.
3
In definitiva, a titolo di lucro cessante per
il mancato godimento del tempestivo pagamento del dovuto si liquiderà, in
via equitativa e con i criteri indicati, euro 12,16 così ricavati: capitale iniziale
rivalutato secondo gli indici medi del periodo (96,48) * numero di giorni
intercorsi tra fatto e decisione (1.545 gg) * tasso di interesse giornaliero
applicato (2,98/365).
4
Sommare il lucro cessante
(12,16) al danno liquidato al valore attuale (100,00) il credito totale è
pari a euro 112,16 e su tale somma andranno calcolati poi
gli interessi legali fino al pagamento.
La giurisprudenza di legittimità, nelle successive applicazioni di tali
principi e la stessa Cassazione sono intervenute nel precisare ulteriori criteri
che possono essere adottati in linea con le indicazioni date dalle Sezioni
Unite.
Questi criteri possono così riassumersi:
- E' possibile riconoscere interessi anche al tasso legale
su somme progressivamente rivalutate, purché esibisca una motivazione
sufficiente a dar conto del metodo utilizzato;
- E' possibile riconoscere interessi anche sulla somma
integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia. Il giudice può disporre gli
interessi sui vari segmenti rivalutati della somma dovuta, e cioè come si è
venuta rivalutando annualmente, ed inoltre può graduare detti interessi per
alcuni periodi nella misura del 3,33% e, per altri, del 3,75%, con decorrenza
da date intermedie.
- E'
possibile non riconoscere alcun interesse se, in relazione ai parametri di
valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla
redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro
cessante debba essere positivamente escluso. (Cass., n. 748/2000, cfr. anche
Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002).
Mentre, dunque, nei debiti di valuta, una volta
riconosciuti gli interessi può essere negato il maggior danno da svalutazione
monetaria, che costituisce una mera eventualità, per converso nei debiti di
valore è bensì possibile non riconoscere gli interessi cosiddetti compensativi
se il giudice escluda un danno da ritardo, ma non può mai omettersi di esprimere
il valore perduto in termini monetari attuali.
ACCONTI
Nei debiti di valore, allorché il responsabile abbia corrisposto delle
somme nell'intervallo di tempo intercorso tra il fatto produttivo del danno e la
liquidazione definitiva, al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il
suo ammontare occorre procedere alla comparazione fra valori omogenei.
Anche in questo caso si possono indicare tre metodi alternativi che
tuttavia offrono risultati equivalenti:
- Il metodo più agevole è quello di esprimere in moneta
attuale entrambi i valori: rivalutando, dall'epoca del fatto, la somma
originariamente equivalente all'entità del danno; e rivalutando quella
corrisposta in acconto dalla data in cui è stata effettivamente versata. La
differenza esprimerà, in moneta attuale, il residuo credito (o anche
l'eventuale debito restitutorio) del danneggiato.
- Si può anche ridurre l'acconto al minor valore che, in
termini di espressione monetaria, esso avrebbe avuto all'epoca del fatto
produttivo del danno, effettuarsi la comparazione di cui s'è detto e
rivalutarsi poi la differenza dalla stessa data all'attualità.
- Infine
è possibile rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino
all'epoca dell'acconto, fare a quel punto un raffronto tra valori in relazione
a quella data omogenei, e rivalutare la differenza da tale data
all'attualità".
Le stesse considerazioni valgono anche per il computo degli interessi
utilizzati per la liquidazione del danno da lucro cessante.
La liquidazione degli interessi in caso di corresponsione di acconti
nelle more della liquidazione definitiva del danno è particolarmente delicata se
si pensa che un eventuale errore di calcolo o un criterio non adeguato potrebbe
dar luogo ad anatocismo e comportare un'inevitabile alterazione del risultato
nella determinazione di qualsiasi somma a quella percentualmente ragguagliata.
Diamo di seguito le indicazioni per un adeguato calcolo che tiene conto
dei criteri indicati:
il conteggio risulta complesso dovendosi tener conto, da un lato,
dell'acconto corrisposto e, dall'altro, per il suo rilievo significativo, della
svalutazione monetaria medio tempore intercorsa nei periodi di tempo che
vengono in considerazione.
In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si dovrà far
riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in
questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie degli impiegati e operai.
Per calcolare il danno da ritardo con le modalità su indicate e con la
deduzione dell'acconto, occorre individuare il valore medio del capitale nei
singoli periodi di tempo in relazione al pagamento in acconto, tenendo, altresì,
conto del valore dell'acconto corrisposto. In particolare occorre effettuare le
seguenti operazioni:
1) determinare l'importo del capitale da porre a base del calcolo con
riferimento a due date: quella del fatto (di seguito indicata come "A") e quella
del pagamento del primo acconto (di seguito indicata come "B");
2) dedurre alle singole date di riferimento l'acconto corrisposto nel suo
equivalente monetario;
3) calcolare il valore medio del capitale per i singoli periodi di tempo
presi in considerazione e precisamente: a) primo periodo, dalla data del fatto a
quella dell'acconto (di seguito indicato come "T1") e b) secondo periodo, dalla
data del primo acconto a quella della presente decisione (di seguito indicato
come "T2"). Per quanto riguarda la determinazione del valore medio del capitale
nei singoli periodi, occorre tener conto della riduzione del capitale derivante
dalla corresponsione dell'acconto nel suo equivalente monetario in relazione
alla data di pagamento e a quelle di riferimento per il calcolo.
Poiché le operazioni tengono presente il capitale adeguato al suo valore
alle singole date considerate, la deduzione dell'acconto viene effettuata alla
data iniziale del singolo periodo (data del pagamento del singolo acconto) al
suo valore nominale, mentre detto importo (dell'acconto) viene adeguato al
valore della moneta alla data finale del calcolo, per essere omogeneizzato al
valore del capitale determinato a quest'ultima data e dalla quale tale acconto
rivalutato va dedotto. In tale modo dell'acconto corrisposto si tiene conto nei
due momenti nelle misure del suo valore alle singole date.
Così determinati gli importi dei capitali dovuti alle
singole date, il valore medio del capitale nel singolo periodo viene calcolato
effettuando la semisomma dei due importi. Sulle somme così determinate e per i
singoli periodi considerati si calcolano gli interessi nella misura media
riconosciuta a titolo di maggior danno per ritardato pagamento.
Esempio del calcolo degli importi
L'importo a base del calcolo è pari a euro 500,00. L'acconto corrisposto
è pari a euro 232,41.
Tale importo corrisponde a ? 472,05 alla data A (data del fatto= 25/04/2000) e a euro 480,00 alla data B
(06/12/2002 =
pagamento
dell'acconto).
Il valore medio del capitale per il periodo T1 è pari a euro 468,00 (pari
alla semisomma del valore alla data A e di quello alla data B) . Su tale somma
vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi per il periodo T1, e cioè
tra il dì del sinistro fino alla data del pagamento del primo acconto, per un totale di 955 giorni interessi al tasso annuo del 2,93%, nella misura media per un totale di euro 22,17
[così calcolato: euro 468 (capitale) x 955 (totale giorni) x 2,93 : 365 (tasso di
interesse giornaliero)].
Per il periodo T2 (che, come detto, va dalla data del primo acconto a
quella della decisione), occorre:
1) detrarre dal valore del capitale all'inizio del periodo (?
468,00) l'importo dell'acconto corrisposto nel suo valore nominale (232,41), per
una somma pari a euro 235,59;
2) determinare il valore del capitale alla fine del periodo (data
della pronuncia), deducendo dal valore del capitale a tale data (? 500,00) il
valore del primo acconto rivalutato a tale data (? 248,00), per un importo pari a euro
252,00;
3) determinare il valore medio del capitale nel periodo, pari a
? 243,00 [(euro 235,59 + euro 252,00)/2]. Su tale importo sono dovuti gli interessi
nella misura già indicata e per il numero di giorni intercorsi tra le due
date considerate (in totale - 305 giorni), secondo la formula prima indicata,
al tasso di interesse medio del 2,93%, per un totale di euro 5,96.
In definitiva,
il
danneggiato ha maturato in totale per danni da ritardato
pagamento complessivi euro 28,13 (22,17+5,96).
Pertanto dovranno essere riconosciuti complessivi euro 500,00 per sorte
e euro 28/13 per maggior danno da ritardato pagamento, per un totale di euro 528,13.
Da tale importo deve essere dedotto l'acconto, previa rivalutazione
alla data attuale secondo gli indici ISTAT per euro 248,00 (232,41 x 1,0681).
SCHEDA
1
I^
IPOTESI
Esempio: si prende come base di calcolo un danno
aquiliano patito dalla vittima nel 2000 e ammontante - all'epoca - a 100 euro, si
dovrà:
5
rivalutare il danno
ad oggi, e quindi moltiplicare il credito espresso in moneta del 2000 per
il coefficiente elaborato dall'Istat e relativo a tale anno (1,0758; il
credito attuale è dunque pari a euro 107,58);
6
scegliere il saggio degli
interessi in base al quale calcolare il lucro cessante causato dalla perduta
disponibilità della somma di denaro, nelle more tra il fatto illecito e la
liquidazione (poniamo che si scelga il saggio del 4%, in considerazione
dell'entità del credito e della qualifica imprenditoriale del creditore, le
quali gli avrebbero consentito investimenti particolarmente remunerativi);
7
applicare il
saggio di interessi così determinato ad una base di calcolo rappresentata
dalla media aritmetica tra il valore del credito all'epoca del danno, ed il
valore del credito rivalutato ad oggi [e quindi (100+107,58)/2, ovvero euro 103,79*4%; il
4% di tale base di calcolo è pari a euro 4,15];
8
sommare il lucro cessante (4,15) al capitale rivalutato
(107,58); il credito totale è dunque pari a euro 111,73. Su tale somma, poi, saranno dovuti interessi legali dalla data della
decisione.
SCHEDA
2
II^ IPOTESI
esempio: si
prende come base di calcolo un danno
aquiliano per un fatto accaduto in
data 04/11/2000 e liquidato al valore
attuale (come avviene normalmente in caso di applicazione delle tabelle
aggiornate) che poniamo sia pari a 100 euro si dovrà:
5
assumere a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore
medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della
decisione), tenendo conto degli
indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure,
stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma
dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale
alla data della presente pronuncia).
Nel caso di specie: 100 euro nel 2000 equivalevano a euro 92,95 (100: 1,0758) e il
capitale rivalutato secondo l'indice medio del periodo di ritardo è pari a ?
96,48 (100+92,95 : 2)
6
su tale somma calcolare gli interessi il cui saggio (che non potrà
superare, nella sua misura massima, quella degli interessi legali, non potendosi
valicare tale limite senza violare il disposto dell'art. 112 cpc. Corrispondenza
tra chiesto e pronunciato) può essere determinato su base annua facendo
riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da
parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da
investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine
(v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368). Quindi, per calcolare il lucro
cessante, si utilizza il tasso inferiore tra il rendimento medio degli
investimenti come indicati e il tasso medio degli interessi legali nello stesso
periodo.
E,
quindi, nel caso di specie, il rendimento medio indicato, del periodo del ritardo, è stato pari al
3,63% e il saggio medio degli
interessi legali è stato pari al 2,98% [(interessi maturati dal fatto alla data
delle singole variazioni di interessi : i giorni decorsi dal fatto alla data di
variazione degli interessi) :100]; si applicherà quindi un saggio pari al
2,98%.
7
In definitiva, a titolo di lucro cessante per il mancato godimento
del tempestivo pagamento del dovuto si liquiderà, in via equitativa e con i
criteri indicati, euro 12,16 così ricavati: capitale iniziale rivalutato secondo gli indici
medi del periodo (96,48) * numero di giorni intercorsi tra fatto e decisione
(1.545 gg) * tasso di interesse giornaliero applicato (2,98/365).
8
Sommare il lucro cessante
(12,16) al danno liquidato al valore attuale (100,00) il credito totale è
pari a euro 112,16 e su tale somma andranno
calcolati poi gli interessi legali fino al
pagamento.
SCHEDA
3
ALTRE
IPOTESI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
4. E' possibile riconoscere interessi anche al tasso legale
su somme progressivamente rivalutate, purché sia data una motivazione
sufficiente a dar conto del metodo utilizzato;
5. E' possibile riconoscere interessi anche sulla somma
integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia. Il giudice può disporre gli
interessi sui vari segmenti rivalutati della somma dovuta, e cioè come si è
venuta rivalutando annualmente, ed inoltre può graduare detti interessi per
alcuni periodi ( ad esempio nella misura del 3,33% e, per altri periodi del
3,75%, con decorrenza da date intermedie).
6. E' possibile non riconoscere alcun interesse se, in
relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione
monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno
da lucro cessante debba essere positivamente escluso. (Cass., n. 748/2000, cfr.
anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002).
SCHEDA
4
METODI DI CALCOLO DEGLI
ACCONTI
4.
Il metodo più agevole è
quello di esprimere in moneta attuale entrambi i valori: rivalutando, dall'epoca
del fatto, la somma originariamente equivalente all'entità del danno; e
rivalutando quella corrisposta in acconto dalla data in cui è stata
effettivamente versata. La differenza esprimerà, in moneta attuale, il residuo
credito (o anche l'eventuale debito restitutorio) del
danneggiato.
5.
Si può anche ridurre
l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, esso avrebbe
avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, effettuarsi la comparazione di
cui s'è detto e rivalutarsi poi la differenza dalla stessa data all'attualità.
6.
Infine è possibile rivalutare
l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, fare
a quel punto un raffronto tra valori in relazione a quella data omogenei, e
rivalutare la differenza da tale data
all'attualità".
SCHEDA
5
Esempio del calcolo
degli importi
L'importo a base del calcolo è pari a euro 500,00.
L'acconto corrisposto è pari a euro 232,41.Tale importo corrisponde a
euro 472,05 alla data A (data del fatto = 25/04/2000) e a euro 480,00 alla data B
(06/12/2002 =
pagamento
dell'acconto).
Il valore medio
del capitale per il periodo T1 è pari a euro 468,00 (pari alla semisomma del valore
alla data A e di quello alla data B) . Su tale somma vanno, quindi, corrisposti,
per i giorni intercorsi per il periodo T1, e cioè tra il dì del sinistro fino
alla data del pagamento del primo acconto, per un totale di 955 giorni interessi al tasso annuo del 2,93%, nella misura media per un totale di euro 22,17
[così calcolato: euro 468 (capitale) x 955 (totale giorni) x 2,93 : 365 (tasso di
interesse giornaliero)].
Per il periodo T2 (che,
come detto, va dalla data del primo acconto a quella della decisione), occorre:
1) detrarre dal valore
del capitale all'inizio del periodo (euro 468,00) l'importo dell'acconto
corrisposto nel suo valore nominale (232,41), per una somma pari a euro
235,59;
2) determinare il
valore del capitale alla fine del periodo (data della pronuncia), deducendo dal
valore del capitale a tale data (euro 500,00) il valore del primo acconto rivalutato
a tale data (euro 248,00), per un importo pari a euro 252,00;
3) determinare il valore medio del capitale nel periodo, pari a euro 243,00 [(euro 235,59 + euro 252,00)/2].
Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura già indicata e per il
numero di giorni intercorsi tra le due date considerate (in totale - 305
giorni), secondo la formula prima indicata, al tasso di interesse medio del 2,93%, per
un totale di euro 5,96.
In definitiva, il danneggiato ha maturato in totale per
danni da ritardato pagamento complessivi euro 28,13 (22,17+5,96).
Pertanto dovranno essere riconosciuti complessivi euro500,00 per sorte e euro 28/13 per maggior danno
da ritardato pagamento, per un totale di euro 528,13.
Da tale importo deve
essere dedotto l'acconto, previa rivalutazione alla data attuale secondo gli
indici ISTAT per euro 248,00 (232,41 x 1,0681).
SCHEDA
6
La formula da applicare
sarà la seguente:
DRP = TIM / 365 x
[(C / S1) + (C / S2)] / 2 x TG1 + TIM / 365 x [(C / S2 - A) + (C - A x S2)]
/ 2 x TG2
dove: DPR sta per Danno
Ritardato Pagamento; TIM / 365 sta per Tasso Interesse Medio giornaliero;
C sta per Capitale liquidato alla data della decisione; S1 sta per
coefficiente ISTAT di svalutazione tra la data della decisione e la data del
fatto; S2 sta per coefficiente ISTAT di svalutazione tra la data della
decisione e la data del pagamento dell'acconto; A sta per importo
dell'acconto corrisposto alla data del pagamento; TG1 sta per il totale dei
giorni trascorsi tra la data del fatto e la data del pagamento dell'acconto;
TG2 sta per il totale dei giorni trascorsi tra la data dell'acconto e la
data della decisione.
Autore: Avv. Alfonso
Colarusso - Gennaio 2006
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