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>>Dottrina >>Diritto Fallimentare >>Gli effetti del fallimento del promittente venditore nella compravendita immobiliare |
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Effetti del
fallimento del promittente venditore
sul contratto
preliminare di vendita immobiliare.
Ipotesi di
scioglimento del contratto da parte del curatore.
Effetti del
fallimento del venditore sul contratto di vendita
definitivo.
Rilievi
generali sulla natura del contratto preliminare.
La prassi negoziale in materia di
compravendita immobiliare prevede, in genere, la preventiva stipulazione dei
cosiddetti “compromessi”, nella prevalente forma del contratto preliminare
ovvero, in via residuale, del contratto definitivo in forma di scrittura
privata. Solo in
un momento successivo le parti pervengono alla redazione del rituale atto
pubblico ed alla relativa trascrizione, ai fini della prevista
opponibilità. Seppur collocati nella stessa fase negoziale, i due
tipi contrattuali sopra richiamati hanno natura ed effetti
diversi. Il contratto preliminare ha come oggetto l’obbligo
di concludere un futuro contratto, detto definitivo, del quale predetermina il
contenuto essenziale. Lo stesso produce solo effetti obbligatori e non
reali, comportando l’impegno di prestare, in un tempo successivo, il consenso al
trasferimento della proprietà dell’immobile. Il contratto definitivo, al contrario, produce
immediatamente l’effetto traslativo della proprietà (o di altro diritto reale),
senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. Ciò che distingue i due tipi di contratto è quindi la diversa qualificazione della volontà dei contraenti, da accertarsi attraverso l’esame delle clausole contrattuali nel loro senso letterale e logico e nel loro complesso. Va in proposito osservato che la consegna del bene e/o il pagamento del prezzo non sono decisivi al fine di escludere la ricorrenza di un preliminare, ben potendo trattarsi di effetti anticipati del successivo contratto definitivo (fattispecie del preliminare di vendita ad effetti anticipati). Le ragioni sottostanti alla scelta del contratto
preliminare sono riconducibili, come noto, alla possibilità, per le parti, di
fissare in tal modo un certo regolamento di interessi, riservandosi una nuova
valutazione della convenienza dell’affare nel prosieguo, anche sulla base di
eventuali diversi elementi sopravvenuti. Prima delle innovazioni introdotte dall’art. 3 D.L.
31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio
1997, n. 30 – di cui infra – la posizione del promissario acquirente era
assai debole rispetto alle prerogative conservate dal promittente
venditore. Ciò in quanto il contratto preliminare, in virtù
del principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, non era
trascrivibile. La stipula di tale contratto non impediva quindi al promittente
venditore di disporre del proprio diritto in favore di altri, il cui acquisto
ben avrebbe potuto prevalere sul primo acquirente. Nessuna tutela sussisteva
inoltre in relazione ad eventuali trascrizioni e iscrizioni (pignoramenti,
sequestri, ipoteche…) a carico dello stesso promittente. L’unico strumento a disposizione del promissario
acquirente, al fine di reagire alle descritte situazioni pregiudizievoli (ed
all’ingiustificato inadempimento dell’obbligo del promittente di pervenire al
contratto definitivo), era l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di
contrarre ex art. 2932 c.c. e la trascrizione della relativa domanda ai sensi
dell’art. 2652 n. 2 c.c.. Attraverso tale mezzo, il promissario può infatti
chiedere al giudice la pronuncia di una sentenza che produca gli stessi effetti
del contratto definitivo non concluso. La trascrizione di tale sentenza, che ha
natura costitutiva, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite nei
confronti del convenuto (promittente venditore) dopo la trascrizione della
relativa domanda giudiziale. Ciò in quanto gli effetti della sentenza
retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (che ha quindi una
funzione di “prenotazione”). Va ancora rilevato come, prima delle suddette
innovazioni legislative (ed ancora oggi, in difetto di applicazione delle
stesse), i crediti restitutori e risarcitori del promissario acquirente,
derivanti dal mancato acquisto del diritto promesso, avessero natura
chirografaria. La
nuova normativa sulla trascrizione del contratto
preliminare.
Nel contesto sin qui delineato va quindi inserita
la richiamata normativa (art. 3 legge 28 febbraio 1997, n. 30), la quale ha
introdotto rilevanti novità nel sistema della pubblicità immobiliare, nella
materia dei connessi privilegi nonché nell’ambito degli effetti del fallimento
sul contratto preliminare di compravendita immobiliare, creando tre nuove norme
civilistiche (artt. 2645 bis, 2775 bis e 2825 bis c.c.) ed aggiungendo un nuovo
comma (il quinto) all’art. 72 Legge fall.. Il legislatore ha in tal modo perseguito
l’obiettivo di rafforzare la tutela della posizione del promissario acquirente,
tenuto conto degli inconvenienti e dei danni derivanti dalla precedente
regolamentazione contrattuale. Esaminiamo brevemente il contenuto di tali nuove
disposizioni, nella specifica prospettiva dell’applicazione in ambito
fallimentare: a)
E’ prevista la trascrizione
dei contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei
contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643 c.c., purché stipulati
per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autentica o
accertata giudizialmente. Si tratta quindi della trascrizione dei preliminari
traslativi, costitutivi o modificativi di diritti reali su beni immobili,
redatti nelle citate forme. Tale trascrizione produce gli stessi effetti di
“prenotazione” in precedenza attribuiti alla trascrizione di domande giudiziali.
Vale a dire che l’efficacia della trascrizione del contratto definitivo (ovvero
di altro atto che costituisca comunque esecuzione del preliminare) retroagisce
al momento della trascrizione del preliminare, allo stesso modo previsto per la
sentenza emessa nel giudizio ex art. 2932 c.c.. Ciò comporta quindi
l’inopponibilità, all’acquirente, delle trascrizioni ed iscrizioni eseguite
contro l’alienante dopo la trascrizione del preliminare. b)
E’ previsto un nuovo
privilegio speciale immobiliare (sul bene oggetto del contratto) a favore del
promissario acquirente, in relazione ai crediti maturati dallo stesso nel caso
di mancata esecuzione del preliminare trascritto. Ciò consente quindi al
creditore di essere preferito agli altri nella distribuzione del ricavato dalla
vendita del bene. Tale privilegio, collocato al n. 5 bis dell’art. 2780 c.c., è
di natura iscrizionale, in quanto la relativa costituzione deriva dalla
trascrizione del preliminare ineseguito. E’ inoltre disciplinato il rapporto
esistente tra il privilegio e le ipoteche relative ad operazioni di
finanziamento fondiario connesse alla realizzazione ed all’acquisto del bene,
con prevalenza accordata alle ipoteche, a determinate condizioni. Rispetto alle
ipoteche diverse da quelle espressamente indicate, è invece sorto il problema se
debba applicarsi, nella fattispecie, la generale disciplina che prevede la
prevalenza dei privilegi immobiliari alle ipoteche, anche se anteriori (art.
2748, secondo comma, c.c.). La tesi maggioritaria è nel senso dell’applicazione
della regola generale. c)
L’efficacia della
trascrizione del preliminare, sia ai fini della opponibilità rispetto alle
successive trascrizioni ed iscrizioni sia in relazione al privilegio
immobiliare, ha la durata massima di tre anni, al cui decorso la stessa cessa e
si considera come mai prodotta. Sono infatti previsti due termini: uno breve,
pari ad un anno dalla data convenuta tra le parti per la stipula del definitivo
ed uno lungo, pari a tre anni dalla stessa trascrizione (in mancanza della data
del definitivo). d)
All’art 72 legge fall. è
stato aggiunto un quinto comma, che contiene la disciplina degli effetti dello
scioglimento del preliminare trascritto, a seguito di scelta operata dal
curatore del promittente venditore. Dopo tali note generali – che i limiti del presente
scritto non consentono di approfondire ulteriormente – si ritiene di poter
procedere alla breve trattazione degli effetti del fallimento del promittente
venditore sul contratto preliminare di vendita immobiliare, in contrapposizione
alla diversa ipotesi del contratto definitivo. Fallimento
del promittente venditore. Ipotesi di scioglimento del
contratto.
Nel sistema fallimentare, il contratto preliminare
è quindi ora espressamente disciplinato dal richiamato art. 72, quinto comma,
legge fall. nei seguenti termini: “Qualora
l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell’art. 2645 bis codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma,
scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno
e gode del privilegio di cui all’art. 2775 bis codice civile a condizione che
gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati
anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento”. Prima della “novella”, il consolidato orientamento
della giurisprudenza ha sempre ricondotto tale contratto tra quelli in corso di
formazione alla data di fallimento, con conseguente applicazione del regime di
sospensione e facoltà di scelta del curatore tra lo scioglimento ed il subentro
nel contratto stesso in caso di fallimento del promittente venditore (art. 72,
quarto comma, legge fall.). Ciò in ragione degli effetti meramente obbligatori
e non reali del contratto preliminare. Il suddetto nuovo comma, nel dissipare ogni dubbio
interpretativo sulla disciplina da applicare, ha tuttavia apprestato una
rilevante tutela in favore del promissario acquirente, attraverso il privilegio
ora attribuito ai crediti derivanti dallo scioglimento del contratto a seguito
della scelta del curatore. In precedenza tali crediti, essendo al contrario
collocati in sede chirografaria, erano infatti sostanzialmente irrecuperabili,
con evidente situazione di grave pregiudizio per il promissario acquirente, dai
risvolti sociali e psicologici anche drammatici se si pone mente alla rilevanza
dell’acquisto di un immobile adibito ad abitazione
principale. Il beneficio del suddetto privilegio è comunque
subordinato all’avvenuta trascrizione del contratto preliminare e nel caso in
cui i relativi effetti non siano cessati prima della dichiarazione di
fallimento, vale a dire solo se la sentenza di fallimento viene depositata entro
un anno dalla data convenuta per la stipula del contratto definitivo o entro tre
anni dalla trascrizione del contratto preliminare se non è stata fissata la data
del definitivo. I crediti assistiti da tale privilegio sono, in
genere, quelli relativi al versamento di una caparra ovvero del prezzo, in tutto
o in parte. Vertendosi in materia di scioglimento di un rapporto pendente, per
effetto della facoltà di scelta riconosciuta al curatore, non è dovuto alcun
risarcimento del danno. Eventuali addizioni apportate al bene durante la
detenzione, poi cessata a causa dello scioglimento del preliminare, sono
ritenute “debiti di massa” e devono
essere rimborsate in prededuzione dalla curatela. Tornando alla facoltà accordata al curatore di
decidere lo scioglimento del preliminare, va precisato che l’esercizio della
stessa non è necessario laddove il contratto non sia opponibile alla massa, in
quanto risultante da scrittura priva di data certa anteriore al fallimento. In
tal caso il curatore può limitarsi ad eccepirne l’inopponibilità ex art. 45
legge fall.. Tale scelta deve essere invece necessariamente
esercitata nell’ipotesi contraria, nel caso il curatore intenda evitare il
trasferimento del diritto di proprietà. In tale ipotesi, per espressa previsione normativa
e per effetto dell’opponibilità conseguente alla trascrizione, ricade la
fattispecie del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis
c.c.. La scelta di scioglimento del curatore può essere
operata anche in pendenza del giudizio promosso dal promissario acquirente ex
art. 2932 c.c., il quale abbia altresì trascritto la relativa domanda giudiziale
in epoca anteriore al fallimento, e trova preclusione nel solo passaggio in
giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma
specifica, stante l’effetto traslativo prodotto da tale
giudicato. E’ infatti orientamento consolidato che il
fallimento, pur impedendo la successiva proposizione del giudizio ex art. 2932
c.c. nei confronti del curatore, non comporta l’improseguibilità dello stesso
giudizio instaurato in epoca anteriore. Ne consegue che al diritto del promissario attore
di ottenere l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica si
oppone il controdiritto del curatore, subentrato al fallito nel processo, di
paralizzare tale domanda. E’ quindi onere del curatore di far constatare la
scelta di sciogliersi dal contratto proponendo in giudizio la relativa
eccezione, laddove la fase in cui si trova il giudizio lo
consenta. Ciò comporta che l’esercizio del suddetto potere di
scioglimento impedisce al giudice di accogliere la domanda del promissario,
imponendone il rigetto. L’impossibilità di emanare la sentenza di accoglimento
interrompe quindi il nesso di prenotazione dipendente dalla tempestiva
trascrizione della domanda giudiziale. Per converso, laddove il potere del curatore non
venga dedotto in giudizio, il giudice non può dichiarare improponibile ovvero
inammissibile la domanda del promissario ma deve pervenire, sussistendone i
requisiti, alla pronuncia di accoglimento. Va, infine, per completezza richiamato il principio
statuito dalla Suprema Corte in relazione all’esercizio della facoltà del
curatore laddove il giudizio ex art. 2932 c.c. sia nella fase di legittimità. In
tal caso, avuto riguardo alle preclusioni proprie del giudizio di legittimità,
la dichiarazione di scioglimento, purché anteriore al passaggio in giudicato
della sentenza, può essere utilmente effettuata dal curatore in via
stragiudiziale (Cass. Civ. 16 maggio 1997, n. 4358). Per effetto dello scioglimento del preliminare il
promissario acquirente, oltre ad essere creditore privilegiato per i titoli e
nei termini sopra indicati, deve restituire il bene laddove ne abbia ottenuto la
detenzione nonché i relativi frutti. A tale ultimo proposito dovrebbe quindi
essere tenuto al pagamento di una indennità di occupazione, determinata con
riferimento al valore locativo del bene a decorrere dalla data di fallimento
ovvero dalla data di manifestazione della volontà di scioglimento del
curatore. Effetti
del fallimento del venditore sul contratto di vendita
definitivo.
Dalla nota diversa natura ed efficacia di tale
contratto rispetto al preliminare deriva una differente disciplina nel
fallimento, la quale è improntata ad una ben maggiore tutela della posizione
dell’acquirente. Ciò alla evidente condizione che il contratto definitivo di
vendita, seppur non riprodotto nel previsto atto pubblico e successiva
trascrizione, risulti comunque da una scrittura privata resa opponibile al
fallimento. In mancanza del requisito della opponibilità
ricorre l’ipotesi contemplata dall’art. 45 Legge fall.: il curatore può quindi
eccepire tale inopponibilità ed acquisire l’immobile alla procedura
fallimentare, senza tenere conto degli effetti reali prodotti da tale tipo di
contratto (tra i soli contraenti). E’ infatti noto come la vendita degli immobili, ai
fini della relativa opponibilità verso i terzi (e del curatore) richieda
l’espletamento delle relative formalità di pubblicità, vale a dire la
trascrizione dell’atto. Ricorrendo tale situazione, al curatore non è
pertanto consentita alcuna facoltà di scelta tra l’esecuzione e lo scioglimento
del contratto, il quale è definitivo ed opponibile sotto ogni
profilo. Ma ad analoga conclusione si deve pervenire nel
caso in cui le parti abbiano stipulato una scrittura privata contenente un atto
definitivo di vendita, non trasfusa nell’atto pubblico, e che, alla data di
fallimento, sia pendente un giudizio per l’accertamento giudiziale
dell’autenticità delle sottoscrizioni, con trascrizione della relativa
domanda. In
tale ipotesi si ritiene infatti che dalla trascrizione, in epoca anteriore al
fallimento, della domanda volta ad ottenere l’accertamento giudiziale del
contratto derivi l’opponibilità alla massa del contratto
stesso. Ciò per effetto della nota funzione di prenotazione
di tale trascrizione, alla cui data retroagiscono gli effetti della sentenza di
verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni. Laddove l’indicata formalità della trascrizione sia
stata espletata prima del fallimento e non sia controversa la natura di vendita
definitiva, il curatore non ha quindi alcun potere di impedire l’emanazione
della suddetta pronuncia e di interrompere il previsto meccanismo di
opponibilità dell’atto di vendita. E’ quindi evidente la differenza che intercorre tra
tale ipotesi giudiziale e negoziale rispetto a quella, sopra descritta, del
giudizio ex art. 2932 c.c. relativo all’esecuzione di un contratto
preliminare. Mentre in tale ultimo caso al curatore è infatti
consentito di sciogliersi dal contratto fino a quando non sia passata in
giudicato la pronuncia ex art. 2932 c.c., nella prima ipotesi è precluso
l’esercizio di tale facoltà, in quanto gli effetti reali della relativa sentenza
retroagiscono, ai sensi dell’art. 2652 n. 3 c.c., al momento della trascrizione
della domanda volta ad ottenere l’accertamento giudiziale del contratto,
rendendo così opponibile l’atto al fallimento successivamente
dichiarato. Questo è il principio enunciato dalla Suprema Corte
(Cass. Civ. 29 marzo 1999, n. 3000 e Cass. Civ. 22 aprile 2000, n.
5287). Si ritiene opportuno rilevare che l’ultima delle
sentenze richiamate ha cassato la decisione della corte di appello, la quale
aveva al contrario affermato la possibilità di scioglimento della vendita in
forma privata, nonostante l’anteriore trascrizione della domanda giudiziale
avente ad oggetto la verificazione dell’autenticità dell’atto privato di
vendita. Diversamente – aveva argomentato il giudice di
secondo grado – significherebbe teorizzare l’equipollenza all’atto traslativo
della domanda di verificazione dell’autenticità di questo; equipollenza invece
negata in quanto, ad avviso dello stesso giudice, la funzione della trascrizione
non ammette equipollenti in materia di diritti reali
immobiliari. Ne era quindi derivata la conclusione – riformata
dalla Cassazione - che la trascrizione della domanda ex art. 2652 n. 3 c.c. non
impedisce al curatore il potere di sciogliersi dal contratto, interdetto
solamente nell’ipotesi di anteriore trascrizione del trasferimento immobiliare
(Corte di Appello di Ancona 6 marzo 1997). Autore: Dott.ssa Rita Silenti - tratto dal sito www.studioripa.it |