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>>Dottrina >>Diritto Civile >>Il contratto di franchising e quello di concessione di vendita |
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1. La
categoria dei contratti di distribuzione La ricerca di sempre più efficienti sistemi di distribuzione di beni
o servizi ha comportato negli ultimi decenni un potenziamento ed affinamento della cd.
distribuzione integrata verticale, tramite cui un produttore aliena i beni da lui prodotti
ad un distributore, il quale assume lobbligo di rivenderli e diffonderli nel mercato
(cd. obbligo di promozione delle vendite). In tal modo, da una parte si realizza uno
scambio, con conseguente passaggio al distributore del rischio dellinvenduto, e dallaltra
il produttore conserva più o meno penetranti poteri di controllo e di indirizzo sullattività
di rivendita della controparte, tali da assicurare la sempre maggiore diffusione del
prodotto e del marchio. Come risulta evidente, si realizza una complessa convenzione, che
presenta i caratteri sia dello scambio (vendita dei beni al distributore), sia della
collaborazione (esercizio di poteri di controllo gestionale da parte del produttore,
trasferimento di know-how al distributore, svolgimento di attività di assistenza e
garanzia da parte di questultimo sui prodotti, ecc.), dove ambedue gli elementi
costituiscono un nesso inscindibile, acquistando pari rilevanza nel regolamento di
interessi. Da rilevare che nella prassi economica il produttore instaura un rapporto non
con uno, ma con diversi distributori, tanto da creare una vera e propria catena
distributiva. Dunque, nella cd. distribuzione integrata verticale (definita verticale
in quanto intercorrente tra operatori economici collocati in un diversi livelli del
mercato, cioè produzione e distribuzione) il produttore non rivende direttamente alla
clientela (come nella cd. distribuzione diretta), né si affida ad agenti ed intermediari
(come nella cd. distribuzione indiretta), ma vende al distributore, con il quale instaura
un rapporto di stretta collaborazione[1]. Lo strumento convenzionale che realizza loperazione economica
di cui si discorre è costituito dalla dibattuta e controversa categoria dei contratti di
distribuzione, in cui rientrano il franchising, la concessione di vendita, e laffiliazione
commerciale[2]. 2. I
connotati essenziali della concessione di vendita e del franchising Un problema spinoso affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza
è quello della distinzione concettuale tra il contratto di concessione di vendita e
quello di franchising. Tracciare una netta linea di demarcazione è reso ancora più arduo
dal fatto che si è in presenza di due contratti atipici. Prima però di individuare i punti di contatto e le eventuali
differenze, è opportuno precisare meglio i contorni dei due contratti, alla luce sia dellelaborazione
dottrinale e giurisprudenziale, sia della normativa comunitaria in materia di antitrust. La concessione di vendita è definita dalla migliore dottrina come
contratto corrispettivo di durata intercorrente tra imprenditori, fondato su un nesso
indissolubile di scambio e collaborazione, in base al quale il concessionario, agendo in
veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente lincarico di curare la
commercializzazione dei prodotti del concedente, in cambio di una posizione privilegiata
nella rivendita[3].
Lopinione ormai dominante sia in dottrina che giurisprudenza sostiene che essa sia
un contratto atipico, essendosi superate le tesi della qualificazione come
somministrazione, o contratto misto ecc.[4]. Con riferimento alle pattuizioni più ricorrenti inserite nel
regolamento di interessi, è impostazione prevalente quella secondo cui la clausola di
esclusiva pattuita a favore di una o di entrambe le parti, pur se assai frequente nella
prassi commerciale, non è elemento indefettibile del regolamento di interessi. Il
concessionario si assume lobbligo di promozione delle vendite, sovente nella prassi
assai dettagliatamente pattuito, che può concretizzarsi nellorganizzare campagne
pubblicitarie, svolgere attività di assistenza e garanzia post-vendita, allestire il
locale adibito per la rivendita secondo gli standards anche estetici impartiti dal
produttore, mantenere in magazzino scorte di prodotti, ecc. Il concessionario conserva
poteri di controllo e indirizzo sullattività di rivendita del concessionario, che
si esplicano nellimporre determinate strategie di mercato, consigliare o imporre i
prezzi da praticare, ecc. Per quanto concerne il franchising, individuare una definizione
precisa ed appagante è arduo, non solo perché si è in presenza di un contratto atipico,
ma anche perché sotto tale etichetta sono spesso racchiuse operazioni economiche tra loro
assai diverse, tanto da far dubitare dellunità della figura. Dato indiscusso è che il franchising è in primis un contratto
di distribuzione, tramite il quale il franchisor inserisce il franchisee nella propria
catena distributiva, creando uno stretto grado di integrazione. In dottrina sono state proposte varie ricostruzioni. Quella che ha
avuto più successo afferma che si è in presenza di <<un sistema di collaborazione
tra un produttore di beni od offerente di servizi ed un distributore, giuridicamente ed
economicamente indipendenti uno dallaltro, ma vincolati da un contratto in virtù
del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria
catena di distribuzione con il diritto di sfruttare, a determinate condizioni, e dietro il
pagamento di una somma di denaro, brevetti, marchi, nome, ditta, insegna, o addirittura
anche una semplica formula o segreto commerciale a lui appartenuti>>[5]. Anche la giurisprudenza ha cercato di definire i contorni del
contratto di franchising. Così si pone sovente laccento sullutilizzo da parte
del franchisee dei segni distintivi e del patrimonio di cognizioni tecniche del
franchisor, nonché dellassistenza commerciale di questultimo, in cambio di
corrispettivo in denaro e di promozione vendite[6]. In tema di qualificazione del contratto di franchising, assume
particolare rilievo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Tra le varie decisioni sul tema, assume particolare importanza quella adottata in
occasione dellormai celebre caso Pronuptia[7]. In quelloccasione,
la Corte ebbe a precisare che per aversi franchising è necessario in primo luogo che il
franchisee usufruisca dellassistenza e del know-how del franchisor, ed in secondo
luogo che questultimo debba poter prendere le misure idonee al fine di garantire lidentità
e il livello qualitativo della catena contraddistinta dalla propria insegna. Sempre nellambito del diritto comunitario, da segnalare limportanza
esegetica del regolamento della Commissione n. 4078 del 1988[8]. Tale normativa è
stata emanata al fine di esentare il franchising dal divieto posto dallart. 81 del
Trattato UE, il quale pone il divieto di intese restrittive della concorrenza. Nonostante
tale regolamento sia stato emanato al più limitato scopo di dettare una normativa
antitrust, senza quindi che possa ritenersi tipizzata la figura convenzionale de qua, la
dottrina e la giurisprudenza interna, anche in forza dellimmediata applicabilità
dei regolamenti comunitari nel nostro O.G., tendono a dare ad esso un rilievo più ampio
ai fini della qualificazione del contratto[9]. Il reg. 4087/88 accoglie una nozione molto lata di franchising: vi
rientra sia il il c.d. franchising industriale (relativo alla produzione di beni, da parte
del licenziatario, secondo le direttive e con lapposizione del marchio del
licenziante), sia il c.d. franchising in materia di distribuzione (il cui schema
rispecchia quello di tutti i contratti di distribuzione), sia il c.d. franchising in
materia di servizi (relativo alla prestazione di un servizio in conformità alle
istruzioni del franchisor, e sussidiariamente alla fornitura di beni connessa con la
prestazione del servizio)[10]. Di notevole importanza è lart. 3 lett. a) e b) del reg.
4087/88. Tale norma recita: <<a) per franchising si intende un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti dautore, know-how o brevetti da
utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi ad utilizzatori
finali; b) per accordo di franchising si intende un accordo col quale unimpresa, laffiliante,
concede ad unaltra, laffiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o
indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare
determinati tipi di beni e/o servizi; esso comprende almeno gli obblighi connessi: - alluso di una denominazione o di uninsegna
commerciale comune e di una prestazione uniforme della sede e/o dei mezzi di trasporto
oggetto del contratto, Il reg. 4087/88 ha esercitato quasi una forza attrattiva, uninfluenza
nei confronti di successivi codici deontologici, regolamenti di associazioni di categoria,
vari progetti di legge. Si consideri il Codice Deontologico della Federazione Europea del
Franchising (E.F.F.), emanato nel 1992[12]. Lart. 1, nel fornire una definizione del
contratto, rimane fedele a quanto previsto dal regolamento comunitario. Non a caso, si
ribadisce la necessità di una forte integrazione tra le parti, lobbligo dellaffiliante
di concedere dietro corrispettivo luso dellinsegna, delle cognizioni tecniche
e di altri diritti di proprietà industriale, prestando una continuativa opera di
assistenza a favore dellaffiliato. Sulla scia del reg. 4087/88 e del Codice dellE.F.F. si pone
anche il Regolamento dellAssociazione Italiana del Franchising, approvato nel 1995[13]. Anche in
tale occasione si è posto laccento sulla concessione di vari diritti di proprietà
industriale e sullopera di assistenza dellaffiliante dietro corrispettivo. Identiche ascendenze sono riconoscibili in vari Progetti di legge
presentati nel corso delle ultime legislature al Parlamento italiano. Si segnala, in
particolare, il Progetto di legge 2093 sul franchising presentato al Senato nel 1997, in
tale sede approvato, e poi trasmesso allaltro ramo del Parlamento. In tale Progetto
si pone laccento sul pagamento di una fee dingresso e di royalities da parte
dellaffiliato. Si sottolinea inoltre lobbligo di assistenza gravante sullaffiliante,
nonché quello di concedere vari diritti di proprietà industriale e di trasmettere il
know-how. Il lungo esame fin qui percorso vuol testimoniare che, sebbene il
franchising sia figura atipica e in larga parte variabile nella prassi contrattuale, il
reg. 4087/88 è un valido strumento qualificatorio, essendosi formato su esso una linea di
convergenza da parte di dottrina, giurisprudenza, nonché degli operatori economici del
settore. 3. Analogie e
diversità delle due figure Sulla base di quanto rilevato, si può maturamente affrontare larduo
tema dei rapporti tra franchising e concessione di vendita. Il problema nasce nei paesi di Civil law, i quali, nellimportare
il franchising dagli U.S.A., si sono trovati a dover valutare lautonomia di tale
figura da altri contratti già conosciuti da tempo, come appunto la concessione di
vendita, assente invece nei paesi di Common law. Secondo una prima tesi, il franchising si caratterizzerebbe rispetto
all concessione di vendita per il fatto che nel primo sarebbe sempre obbligatorio lo
sfruttamento del marchio e dei segni distinitivi dellaffiliante da parte dellaffiliato,
risolvendosi ciò in un vantaggio per entrambe le parti[14]. A tale tesi si controbatte facilmente, notando come anche nella
concessione di vendita quasi sempre si prevede lutilizzo dei segni distintivi,
configurandosi ciò, anche in tale figura contrattuale, come un reciproco interesse[15]. Secondo altro orientamento, la peculiarietà del franchising
consisterebbe nel trasferimento di know-how dallaffiliante allaffiliato (per
il quale questultimo paga una royality), mentre ciò spesso non si verificherebbe
nella concessione[16]. Al contrario, è stato giustamente rilevato che il descritto fenomeno
si verifica con frequenza anche nella concessione a vendere. <<Chiunque abbia
familiarità con i voluminosi allegati di una concessione di vendita che comporti presale
service, assistenza tecnica ecc., è costretto a riconoscere che nemmeno questo
tratto può fungere da soddisfacente discrimen>>[17]. Si è cercato di fondare lautonomia del franchising sul fatto
che laffiliato debba sempre versare corrispettivo in denaro per i vantaggi
derivatigli dallinserimento nella rete distributiva. In primo luogo si insiste sul
pagamento di front fee (diritto dingresso), obbligo cui il concessionario di
vendita, di regola, non sarebbe vincolato[18]. In secondo luogo si afferma che solo il
franchisee, e non il concessionario, sarebbe sempre tenuto al pagamento di royalities
(corrispettivo per la trasmissione del know-how)[19]. Per quanto concerne largomento che fa leva su front fee, è
stato obiettato che tale elemento non può essere discretivo delle due figure, dato che
nella prassi il suo utilizzo ha riscontrato forti resistenze, rimanendo spesso lettera
morta[20]. Né
è possibile fondare la differenza tra i due contratti sul periodico pagamento di
royalities, poiché da un lato questo non è elemento indefettibile del franchising[21], dallaltro
può essere presente anche nella concessione di vendita[22]. Alla luce di quanto appena rilevato, risulta infondata anche la tesi
di chi fa leva non su singole clausole, ma su un complesso di elementi. In particolare, vi
è chi ritiene che il franchising si differenzi dalla concessione se sussistono tutti gli
elementi minimi richiesti dal reg. 4087/88 ai fini dellesenzione, cioè il
trasferimento del know-how e la concessione in uso dei segni distinitivi allaffiliato
dietro corrispettivo (sotto forma di front fee o di royality)[23]. <<Ove
qualcuno di essi difetti, lintegrazione del modello tipologico del franchising sarà
da escludere, e si tratterà di stabilire se si abbia una concessione di vendita od altra
figura negoziale ancora diversa.
In tal modo, il dato fisionomico
viene ad
essere costituito dalla concessione onerosa del diritto di sfruttare un insieme di beni
immateriali, a fini di commercializzazione di beni e/o servizi>>[24]. La tesi suscita
particolare interesse, quantomeno perché ha il merito di partire da una base normativa.
Tuttavia, non si vede perché degli elementi, che, come si è dimostrato,
singolarmente considerati non possano fondare un valido discrimen, possano invece
essere utili a tale scopo se considerati nella loro simultanea esistenza. In secondo
luogo, la stessa base di partenza di tale teoria, cioè il reg. 4087/88, può dirsi ormai
superata. Come si preciserà tra breve, i precedenti regolamenti di esenzione dallapplicazione
dellart. 81 del Trattato C.E. sono stati sostituiti dal recente reg. 2790/99[25]. Non ha pregio lopinione secondo cui il franchising, rispetto
alla concessione di vendita, abbia carattere intuitu personae. Evidentemente, si ripete lequivoco
di ritenere la concessione di vendita un contratto solo di scambio, e non anche di
collaborazione, per la quale la fiducia è elemento essenziale. Tale tesi è rigettata
dalla maggior parte della dottrina[26]. Secondo altro orientamento, la differenza tra i due contratti sarebbe
rintracciabile nella clausola desclusiva: solo nel franchising questultima
sarebbe sempre presente. Al contrario, si è osservato che se anche lesclusiva fosse
elemento costante in tale contratto, ciò varrebbe ad operare un discrimen solo nei
confronti della concessione di vendita senza esclusiva[27]. Ma la critica più
incisiva a tale tesi è unaltra: la clausola desclusiva non è elemento
indefettibile né nella concessione di vendita, né nel franchising, ed è per questo che
non si può fondare su di essa uneventuale distinzione tra le due figure[28]. Secondo parte della letteratura, una differenza tra i due contratti
consisterebbe nel fatto che il concessionario può usare i propri segni distintivi, mentre
il franchisee deve utilizzare quelli dellaffiliante[29]. Tuttavia, secondo
altri commentatori (a parte la marginalità dei casi in cui il concessionario utilizza i
segni distintivi propri e non del concedente) ciò può verificarsi anche nel franchising
c.d. improprio[30]. Secondo altra tesi, il franchising, a differenza della concessione di
vendita, potrebbe avere ad oggetto non solo beni, ma anche servizi, così come confermato
dal considerando n. 3 del reg. 4087/88[31]. Al contrario, è stato rilevato che tale
elemento al massimo potrebbe valere a distinguere in concreto, rispetto alla concessione,
singoli contratti di franchising, se ed in quanto tale connotato si riscontri
effettivamente, e che comunque, data la sua mera eventualità, non potrebbe essere
considerato elemento discretivo generale[32]. Si è tentato di rintracciare il discrimen tra concessione di vendita
e franchising nel fatto che solo nel secondo caso laffiliato avrebbe lobbligo
di adeguarsi agli standards, comuni a tutta la rete distributiva, dettati dallaffiliante;
solo nel franchising laffiliato dovrebbe osservare il c.d. manuale operativo imposto
dalla controparte[33].
In senso opposto, è stato giustamente rilevato che tali caratteristiche non sono estranee
neppure alla concessione di vendita, essendo invece comuni a tutti i contratti di
distribuzione selettiva[34]. Secondo altra dottrina, la differenza tra le due figure sarebbe
addirittura netta. <<Nel contratto di franchising, infatti, il rapporto di fornitura
è presupposto più che imposto dal regolamento pattizio, tutto volto a dar sostanza
obbligatoria allaggregazione commerciale che si vuol realizzare>>[35]. A differenza della
concessione, lesigenza di soluzioni più libere e veloci sulla fornitura dei beni
comporterebbe la possibilità della non obbligatorietà non solo delle forniture, ma anche
degli acquisti. Si dissente da questa impostazione, che finisce col dissolvere il
franchising in un mero fenomeno associativo. Sembra che si esalti troppo il momento della
collaborazione, a discapito di quello dello scambio, che viene qui relegato in secondo
piano. Invece sia nella concessione a vendere, sia nel franchising, scambio e
collaborazione sono ambedue momenti essenziali e centrali. Non prevedere almeno lobbligo
di acquisto significherebbe mortificare la ratio più profonda del franchising e dei
contratti di distribuzione tutti, cioè la promozione delle vendite nel mercato. Come si è rilevato, tutti i tentativi volti a rintracciare tra
concessione di vendita e franchising tratti distintivi inequivoci sono destinati a
fallire. Il vizio delle impostazioni passate in rassegna è quello di considerare singoli
aspetti del contratto, o singole clausole, e sulla base di ciò trarre una regola generale
valida in ogni occasione. In realtà, lo studio dei rapporti tra i due contratti deve
essere impostato diversamente. In primo luogo, è necessario procedere ad una valutazione
globale dellassetto di interessi sotteso al contratto, e non di un frammento di
esso. In secondo luogo, non bisogna dimenticare che si tratta di due contratti atipici, e
come tale è inutile insistere su una singola clausola, quando poi questa può esistere o
meno a seconda della concreta volontà delle parti, mancando il necessario punto di
riferimento, cioè una norma che tipizzi il contratto e individui la singola clausola come
essenziale. In terzo luogo, si trascura che ambedue le figure sono contratti di
distribuzione, per cui la loro ragione economico-sociale è identica, e consiste nel
disciplinare i rapporti di integrazione verticale tra imprese. Ne deriva che, a fronte di
tale importantissimo elemento comune, eventuali discrasie tra le varie figure contrattuali
sono o marginali, o non misurabili con il metro qualitativo (essendo il medesimo il
fenomeno economico sotteso), ma con quello quantitativo. Allora è condivisibile in pieno
lopinione di chi afferma che le differenze tra i due contratti debbono essere
ricercate sul piano economico, quantitativo, non certo morfologico. Se differenze ci sono,
queste si registrano nellambito di un continuum che non ammette interruzioni, un
sedimentarsi di <<clausole vieppiù complesse intorno ad un nucleo sempre eguale
(consistente nella disciplina della fornitura dei prodotti o servizi e nella
regolamentazione delle modalità di vendita)>>[36]. Alla luce di ciò, langolo visuale del
contratto risulta essere il meno adatto <<per cogliere la relazione tra attività
disciplinata per tabulas e residua attività del commerciante>>[37], per spiegare tali
differenze, solo quantitative appunto. Alla luce di tali considerazioni, è opportuno esaminare quali siano
le accennate differenze quantitative, e non morfologiche, tra i due contratti[38]. Secondo la tesi largamente maggioritaria in dottrina e
giurisprudenza, il franchising realizza una maggiore integrazione tra le parti. Il
franchisor avrebbe un largo potere di intromissione, e la posizione dellaffiliato,
dal punto di vista delliniziativa imprenditoriale, sarebbe nettamente subordinata[39]. Il grado di
integrazione reciproca nel franchising può essere così stretto da creare agli
occhi del pubblico la convinzione che ci si trovi di fronte ad ununica realtà dimpresa[40]. Forse
proprio in tale maggiore integrazione consiste il grado di evoluzione che il franchising
rappresenta rispetto alla concessione di vendita, magari rispondendo ad una precisa
esigenza del mercato in tal senso[41]. Il maggiore grado di integrazione potrebbe anche spiegare
quella diversità rilevata da una certa dottrina, che ha osservato come solo per il
franchising siano sorte associazioni di categoria, federazioni addirittura anche a
livello continentale, codici deontologici ecc. Dunque, si vuole anche ammettere che possano esserci differenze tra
la concessione di vendita e il franchising, ma esse consisteranno solo nello
stratificarsi, su un nucleo comune, di clausole che accrescono il grado di integrazione
reciproca. Tale nucleo comune è però rappresentato da un elemento tuttaltro che
secondario, vale a dire la ragione economico-sociale, che fa passare in secondo piano le
diversità riscontrate. In una, non possono scorgersi tra i due contratti tratti
distintivi netti, in presenza di un continuum che non ammette interruzioni. Si è dunque cercato di dare risposta al problema dei rapporti tra
franchising e concessione di vendita, tanto discusso in dottrina e giurisprudenza. Cè
tuttavia unaltra questione di importanza non inferiore, ma che è stata meno
dibattuta, per non dire quasi negletta. Prima ancora di rintracciare le differenze tra i
due contratti, è infatti più che mai opportuno chiedersi se abbia senso svolgere tale
complessa indagine ermeneutica. O meglio, bisogna chiedersi se tale indagine sia solo fine
a se stessa, se sia meramente speculativa, o se vi siano significative differenze pratiche
a livello di disciplina giuridica, tali da giustificare un simile sforzo di ricerca. E
evidente che, se fosse vera la prima ipotesi, gli sforzi fino ad ora condotti per
rintracciare le discrasie tra i due contratti sarebbero espressione di un tentativo
meramente formalistico di trovare distinzioni e dare definizioni concettuali fuori da ogni
apprezzabile risvolto pratico. Si intende, in questa sede, svolgere lindagine sullutilità
pratica della suddetta ricerca su due versanti, cioè quello del diritto interno e quello
del diritto comunitario. Per quanto concerne il diritto interno, concessione di vendita e
franchising sono due contratti atipici, caratterizzati dalla medesima ragione
economico-sociale, per cui è evidente che operare distinzioni non può essere rilevante
ai fini della legge applicabile, dovendosi invece, ai fini della disciplina del rapporto,
fare riferimento in primis alla regolamentazione data dalle parti[42]. Eppure, leggendo certe pronunce giurisprudenziali, sembrerebbe che la
distinzione abbia ancora senso sotto alcuni punti di vista: ci si riferisce al tema dellaffidamento,
dellapparenza del diritto, e della buona fede. Si sa, il distributore è inserito
nella rete commerciale del produttore, e tra le parti ci può essere un grado di
integrazione tale da ingenerare confusione nel terzo[43]. In giurisprudenza non sono rare le decisioni che
si trovano ad affrontare problemi del genere. Proprio nella giurisprudenza di merito
sembra adombrarsi un orientamento che non sembra del tutto condivisibile[44]. In sostanza, si è
sostenuto che dal Codice civile si evince il principio generale della tutela dellaffidamento
negoziale, dellincolpevole apparenza, e della buona fede; di conseguenza, in
presenza di un contratto di distribuzione, è importante qualificarlo come concessione o
franchising, perché nel secondo caso si verifica un grado di integrazione tale da
rendere assai probabile lerrore scusabile, e quindi giustificare lapparenza e
la buona fede. Viceversa, se ci si fosse trovati di fronte ad una concessione di vendita,
data la minore integrazione, la soluzione non sarebbe così scontata. Per cui, a titolo di
esempio, il requisito di buona fede richiesto per lacquisto a non domino ex art.
1153 c.c., è facilmente riscontrabile nel caso del franchising, dove il terzo potrebbe
facilmente confondersi sulla titolarità del bene che acquista, potendo credere che il
franchisee sia rappresentante dellaffiliante. Non si vuole criticare la premessa di tale orientamento, dato che è
ineccepibile che nel franchising si realizzi un maggior grado di integrazione. Non si
vuole neppure negare che tale maggiore integrazione possa più facilmente giustificare una
confusione tra concedente e distributore agli occhi della clientela. Ciò che non sembra
condivisibile è porre tale richiamo al principio dellapparenza come discretivo tra
i due contratti. La maggiore necessità di tutelare laffidamento e lerrore
scusabile nel franchising è solo un corollario di quella differenza meramente economica
che prima si è rilevata: come questultima non è in grado da differenziare
significativamente i due contratti, così, a fortiori, non può esserlo ciò che
rappresenta una sua mera conseguenza. Ergo, il principio dellapparenza, se può
operare con maggiore probabilità nellambito del franchising, non è per nulla
escluso a priori in presenza della concessione. Affermare il contrario significherebbe
violare lo spirito della legge, soprattutto delle norme che richiamano la buona fede come
il principio guida di tutto il contratto, dalle trattative fino allesecuzione (artt.
1337, 1358, 1366, 1375 c.c.). Insomma, dato che loperare dei suddetti principi, se
si realizza con maggiore probabilità nel franchising, non è per nulla incompatibile con
la concessione, è evidente che risulta fortemente affievolita lutilità della
distinzione dei due contratti alla luce del diritto interno. Se si vuole accertare lapparenza
e la buona fede, molto più semplice è per il giudice verificare lesistenza dei
presupposti di fatto dellerrore scusabile, o le singole clausole che possano
causare confusione, più che avventurarsi in dispendiosi e complessi problemi di
qualificazione contrattuale[45]. Per quanto concerne la rilevanza pratica della distinzione tra i due
contratti alla luce del diritto comunitario, è opportuno fin da ora segnalare che è
sopravvenuta recentemente una novità normativa di fondamentale importanza. Per
comprendere la sua rilevanza, bisogna ricostruire i rapporti tra i due contratti prima e
dopo la riforma. Sotto il regime del vecchio reg. 4087/88, era importante distinguere
la concessione di vendita dal franchising: solo per questultimo infatti, ricorrendo
alcuni requisiti minimi, si disponeva lesenzione dallapplicazione dellart.
81 del Trattato comunitario sul divieto di intese anticoncorrenziali. Tale discrimen, al
dire il vero, appariva fortemente ingiustificato per chi considera i contratti di
distribuzione come categoria unitaria. Ed in effetti, se tra i contratti appartenenti a
tale categoria non sono riscontrabili tratti distintivi inequivoci, non si vede perché ci
dovesse essere un trattamento giuridico così diverso: si ricorda ai sensi dellart.
81 del Trattato le intese restrittive che non vengono esentate (tra cui potenzialmente la
concessione di vendita) sono <<nulle di pieno diritto>>. A maggior ragione, il
giurista interno, alla luce dellart. 3 Cost. It. (il quale impone di disciplinare
giuridicamente in modo analogo situazioni analoghe) non può non sentirsi a disagio di
fronte a tale situazione, a meno di non voler trovare, con improbabili virtuosismi
sofistici, inesistenti profonde differenze tra i due contratti, tali da giustificare la
profonda differenza di trattamento a livello comunitario. Con il reg. 2790/1999 (lo jus novum di cui prima si accennava), che
ha sostituito i precedenti regolamenti di esenzione per categoria, incluso il reg.
4087/88, il Legislatore comunitario cambia completamente atteggiamento nei confronti delle
intese restrittive della concorrenza. Prima di tale riforma infatti, a fronte del divieto
generale imposto dallart. 81 del Trattato, erano stati emanati una lunga serie di
regolamenti di esenzione per categoria, i quali, data anche la non facile distinguibilità
delle singole intese, ponevano loperatore giuridico di fronte ad una giungla
difficilmente districabile di disposizioni normative. Adesso invece, si è scelto un
meccanismo di esenzione generalizzata per tutte le intese che abbiano certe requisiti,
senza più distinguere tra un contratto dallaltro[46]. Una rapida ricognizione della nuova disciplina dimostra come sia
mutato radicalmente lindirizzo legislativo sulla materia. Il considerando
n. 6 rende palese la ratio dellesenzione: le intese che abbiano certi requisiti, pur
potendo restringere la concorrenza, contribuiscono a rendere più efficiente il mercato,
con beneficio per gli stessi consumatori. Ai fini dellesenzione, sono invece escluse
le intese stipulate tra parti che eccedano il 30% della quota di mercato (art. 3). Di fondamentale importanza, per capire in cosa consista il mutamento
di approccio al tema dellesenzioni, è lart. 2 par. 1, il quale recita:
<<Conformemente allarticolo 81 paragrafo 3 del Trattato, e salvo il disposto
del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo è dichiarato inapplicabile
agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti
ciascuna, ai fini dellaccordo, ad un livello differente della catena di produzione o
di distribuzione, e che si riferiscono alle condizione in base alle quali le parti possono
acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (gli accordi
verticali)>>. Come si vede, nellampia dizione di detto articolo vi rientrano i
contratti di distribuzione in genere, senza più distinguere tra concessione di vendita e
franchising. Lart. 4 indica in modo analitico le clausole che non sono
passibili di esenzione. Ciò che è importante sottolineare, è che dal combinato disposto
degli artt. 2, 3 e 4 si evince che i contratti di distribuzione sono indistintamente
esentati dallapplicazione dellart. 81 del Trattato, a meno che le imprese
interessate coprano una fetta troppo ampia di mercato, e nelle intese siano inserite delle
particolari clausole vietate, tassativamente elencate. E evidente che la disciplina
è stata fortemente semplificata. Da segnalare anche lart. 12, che, sostituendo il reg. 4087/88,
dispone per esso una proroga di altri sei mesi (esso scadeva alla fine del 1999). Quanto appena esposto basta a far comprendere limportanza del
reg. 2790/99 ai fini della distinzione della concessione di vendita e del franchising.
Nonostante ciò, non sembra che la dottrina e la giurisprudenza abbiano ancora valorizzato
la sua rilevanza esegetica[47]. E giunto il momento di trarre le conclusioni del complesso
discorso fino ad ora svolto. Si è cercato di dimostrare che tra concessione di vendita e
franchising non sono riscontrabili tratti distintivi inequivoci, e che le eventuali
differenze hanno rilievo quantitativo, non morfologico. Inoltre si è rilevato che, come
osserva parte della dottrina, la distinzione delle due figure non ha senso alla luce del
diritto interno. Soprattutto, però, si è sostenuto che la distinzione non ha (o meglio,
non ha più) utilità pratica neppure alla luce del diritto comunitario: sembra che in
dottrina nessuno abbia preso esplicitamente una posizione così netta. Se dunque tra
franchising e concessione di vendita non ci sono nette differenze, e soprattutto se la
loro differenziazione non porta a sostanziali diversità di trattamento giuridico sia alla
luce del diritto interno che di quello comunitario, acquista più che mai pregio quel
tentativo condotto in dottrina di rintracciare una disciplina unitaria dei contratti di
distribuzione[48].
Il tema è di indubbio fascino, tuttavia, per la sua complessità e per lo spazio che
richiederebbe, non può essere trattato in queste pagine.
[1] Per un maggiore
approfondimento sulla distribuzione integrata verticale si rinvia a F. DI LORENZO, La
natura giuridica del contratto di concessione di vendita, in Diritto & Diritti
Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet allindirizzo
http://www.diritto.it, (reg. Trib. Ragusa n. 3/98 del 25/5/1998), ISSN 1127-8579, febbraio
2003, pag. http://www.diritto.it/articoli/civile/di-lorenzo.html
e ss.; V. MANGINI, Strategie di mercato e crisi economica: corsi e ricorsi della storia?,
in Problemi attuali del diritto industriale, Volume celebrativo del XXV anno della Rivista
di diritto industriale, Milano, 1977, p. 734; F. BORTOLOTTI, Concessione di vendita
(contratto di), in Nss. D. I., Appendice II, Torino, 1981, p. 222 ss. Con specifico
riferimento alla distribuzione integrata verticaledi autoveicoli, si rinvia a F. DI
LORENZO, Il nuovo regolamento comunitario 1400/02 sugli accordi di distribuzione integrata
di autoveicoli, in Diritto & Diritti Rivista giuridica elettronica, pubblicata
su Internet allindirizzo http://www.diritto.it, (reg. Trib. Ragusa n. 3/98 del
25/5/1998), ISSN 1127-8579, marzo 2003, pag. http://www.diritto.it/articoli/europa/di-lorenzo.html
e ss. [2] R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979; ID., Contratti di distribuzione (voce), in Enc. Giur. Treccani, IX, Roma, 1988 [3] F. BORTOLOTTI,
op. cit., p. 224. [4] Sulla
qualificazione del contratto di concessione di vendita si rinvia a F. DI LORENZO, La
natura giuridica del contratto di concessione di vendita, cit. Per una critica allorientamento
giurisprudenziale che fonda la convenzione de qua sul contratto normativo, si
consulti F. DI LORENZO, La concessione di vendita come contratto normativo: critiche ad un
orientamento giurisprudenziale,in Dirittosuweb - rivista giuridica elettronica, pubblicata
su internet allindirizzo www.dirittosuweb.com, dicembre 2002, pag. http://www.dirittosuweb.com/approfondimenti/display.asp?id=635
e ss. [5] A. FRIGNANI, Il
franchising di fronte allordinamento italiano: spunti per unindagine
comparatistica, in Riv. dir. ind., 1972, I, p. 242. Tale
è il successo che la definizione ha avuto in dottrina, che quasi tutti gli autori che
abbiano voluto delineare i contorni del franchising lhanno riportata, ponendosi
rispetto ad essa con un atteggiamento sostanzialmente adesivo. Ad esempio si vedano G.
GITTI, Contratti regolamentari e normativi, Padova, 1994, p. 286, nota 114; M. BUSSANI e
P. CENDON, I contratti nuovi, Milano, 1989, p. 409; A. LUMINOSO, Contratti tipici e
atipici, in Trattato di Diritto Privato a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 275; D.
SEGA, Franchising e concessione di vendita a confronto, in Archivio civile, 2001, I, p. 4. [6] In questi termini
Pret. Milano, 21 luglio 1992, in I contratti, n. 2, 1993, 173 ss., con nota di G. De Nova.
[7] C.G.C.E., 28
gennaio 1986 (causa 161/84), in Foro. it., 1987, IV, 400 ss., con nota di G. M. Roberti. [8] In G.U.C.E., L.
359, 28 dicembre 1988, 46. [9] Trib. Lecce, 9
febbraio 1990, in Foro it., 1990, II, 2985, con nota di C. Vaccà; D. SEGA, op. cit., p.
4; A. LUMINOSO, op. cit., p. 275. Contra
L. DI LIDDO, Il nuovo regolamento dellAssociazione Italiana del Franchising:
autodisciplina ed integrazione del contratto, in I contratti, 1995, n.1, 78 ss. LAutore
rileva che la disciplina dettata dal reg. 4078/88 è scarna, e disciplina alcuni aspetti
soltanto del contratto, lasciando ampi spazi allautonomia privata. Per questo non si
può dare a tale normativa grosso peso al fine di definire il contratto in esame. [10] A riguardo si
esaminino i <<considerando>> n. 3 e 5 del citato regolamento. [11] Il rilievo
esegetico attribuito a tale norma è testimoniato, su tutte, da Pret. Milano, 21 luglio
1992, cit. In tale occasione, si è accolta una nozione di franchising fedele a quanto
previsto dal regolamento. Nonostante
tale definizione legislativa, il franchising resta un contratto atipico. Ai fini di una
tipizzazione, sarebbe necessaria unorganica disciplina normativa, cosa che di certo
lart. 3 del suddetto regolamento non realizza. [12] Il testo
completo è reperibile in G. DE NOVA, Nuovi contratti, Milano, 1994, p. 247 ss. [13] Il testo è
consultabile in I contratti, 1995, n.1, 91ss. [14] Trib. Lecce, 9 febbraio 1990, cit., c. 2978 ss.; O. CAGNASSO, Concessione di vendita, in Dig. disc. priv. sez.comm.- III, Torino, 1988, p. 223; A. FRIGNANI, Il franchising, 1990, Torino, p. 80; G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, III, Torino, 1997, p. 36; D. SEGA, op. cit., p. 5. [15] M. CARTELLA,
Concessione di vendita (voce), in Dizionario del diritto privato, a cura di Irti, III,
Diritto commerciale e industriale, a cura di Carnevali, Padova, 1981, p. 307; L. DELLI
PRISCOLI, I contratti di distribuzione come categoria unitaria, in Giur. Comm., 1994, II,
p. 801 ss.; R. PARDOLESI, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 5;
G. DE NOVA, op. cit., p. 219. [16] A. FRIGNANI,
op. ult. cit., p. 81; ID., Un <<nome>> al contratto tra Benetton e
rivenditori, nota a Trib. Lecce 9 febbraio 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 733; D.
SEGA, op. cit., p. 5. [17] Le parole
virgolettate sono di R. PARDOLESI, op. ult. cit., p. 5. Analogamente in dottrina G. DE
NOVA, op. cit., p. 219. [18] A. FRIGNANI,
op. ult. cit., c. 733; ID., Il franchising, cit., p. 81. [19] M. BUSSANI-P.
CENDON, I contratti nuovi, Milano, 1989, p. 430; A. FRIGNANI, op. ult. cit., p. 81. [20] Trib. Lecce,
9 febbraio 1990, cit., c. 2982; R. PARDOLESI, op. cit., p. 5; G. DE NOVA, op. cit., p.
219; M. CARTELLA, op. cit., p. 309; L. DELLI PRISCOLI, op. cit., p. 801. [21] Trib. Crema,
23 novembre 1994, in I contratti, 1996, I, p. 54, con nota di C. Berti; L. DELLI PRISCOLI,
op. cit., p. 801. [22] M. CARTELLA,
op. cit., p. 309. Si veda anche Trib. Lecce, 9 febbraio 1990, cit., c. 2982, dove si
sostiene, tout court, che il pagamento di un corrispettivo periodico non è elemento
distintivo, senza meglio precisare le ragioni di tale scelta qualificatoria. [23] Il
regolamento, nel qualificare il franchising, segue lorientamento tenuto dalla Corte
di Giustizia in occasione del famoso caso Pronuptia. In
dottrina, con riguardo alla riferita tesi, A. LUMINOSO, op. cit., p. 282 ss.; G. DE NOVA,
op. cit., p. 220; ID., voce Franchising, in Digesto disc. priv. sez.
comm.-, IV, Torino, 1991, p. 301; A. FRIGNANI, op. ult. cit., p. 81. [24] A. LUMINOSO,
op. cit., p. 282 ss. [25] Regolamento
della Commissione n. 2790 del 22 dicembre 1999, in G.U.C.E., L. 336 del 29 dicembre 1999. [26] G. DE NOVA,
Nuovi contratti, cit., p. 219; M. CARTELLA, op. cit., p. 308; A. FRIGNANI, op. cit., p.
82; R. PARDOLESI, op. cit., p. 5. [27] M. CARTELLA,
op. cit., p. 307. [28] Pret. Lecce
24 ottobre 1989, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 732; Trib. Lecce, 9 febbraio 1990, cit., c.
2985 ss.; D. SEGA, op. cit., p. 6 ss. Per
alcune riflessioni sulla clausola desclusiva nel franchising, si esamini M. BARBUTO,
Il franchising nella distribuzione dei beni, in Le società, 1990, II, 1666 ss. [29] A. FRIGNANI,
op. cit., p. 81; M. BUSSANI - P. CENDON, op. cit., p. 431. [30] M. CARTELLA,
op. cit., p. 308. [31] O. CAGNASSO,
op. cit., p. 223; A. FRIGNANI, op. cit., p. 81; M. BUSSANI P. CENDON, op. cit., p.
431; G. F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 35; D. SEGA, op. cit., p. 5. [32] M. CARTELLA,
op. cit., p. 309.
[33] Trib. Lecce, 9 febbraio 1990, cit., c. 2980; O. CAGNASSO, op. cit., p. 223; ID.,
Concessione di vendita, merchandising, catering, cit., p. 33; M. BUSSANI - P. CENDON, op.
cit., p. 430 ss.; A. BALDASSARRI, I contratti di distribuzione mediazione-concessione
di vendita-franchising, in I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e
commerciale, diretto da F. Galgano, tomo 3, Milano, 1995, p. 955; G. F. CAMPOBASSO, op.
cit., p. 36; D. SEGA, op. cit., p. 7. [34] M. CARTELLA,
op. cit., p. 308. [35] G. GITTI, op.
cit., p. 285 ss. [36] R. PARDOLESI,
op. cit., p. 4. [37] Le parole
sono ancora dellAutore citato nella nota precedente. [38] G. DE NOVA,
op. cit., p. 219. [39] Tra i tanti,
si vedano A. BALDASSARRI, op. cit., p. 955; G. DE NOVA, op. cit., p. 219; L. DELLI
PRISCOLI, op. cit., p. 802; D. SEGA, op. cit., p. 3. [40] Pret. Lecce,
24 ottobre 1989, cit., c. 732; Trib. Crema, 23 novembre 1994, cit., 52 ss.; O. CAGNASSO,
op. ult. cit., p. 33; ID., voce Concessione di vendita, cit., p. 223; M.
CARTELLA, op. cit., p. 309 ss.; V. MANGINI, op. cit., p. 738; D. SEGA, op. cit., p. 5. [43] Non a caso lart.
4 del reg. 4087/88 prevede che il franchisee indichi con chiarezza la sua qualità di
imprenditore indipendente ai terzi con cui contratti. [44] Trib. Crema,
23 novembre 1994, cit., 52 ss. Era il caso di un contratto dalle parti definito come
concessione di vendita, intercorrente tra la Ford ed un autoconcessionario. Cera una
clausola di riservato dominio, che conservava la proprietà al produttore fino allintegrale
pagamento del prezzo, con la conseguenza che, fino a tale momento, un eventuale cliente
avrebbe acquistato la merce a non domino. Accadde allora che un cliente comprò unautovettura,
e chiese al produttore i documenti di circolazione prima che questultimo ricevesse
il prezzo. Dal rifiuto della Ford di consegnare i documenti nacque la lite poi dedotta in
giudizio. Il Collegio sostenne che, dei presupposti per lapplicazione dellart.
1153 c.c., vi era sia la mancanza di titolarità del diritto in capo al venditore, sia il
carattere di bene mobile non (ancora) registrato della res, sia il titolo idoneo al
trasferimento della proprietà, sia il possesso. Lultimo requisito mancante era la
buona fede, la quale venne ritenuta in re ipsa in caso di franchising, e non di
concessione di vendita, dato il maggiore grado di integrazione presente nel primo. [45] Più corretta, da tale punto di vista, sembra essere Pret. Milano, 21 luglio 1992, cit., 173 ss. Era il caso in cui, in presenza di un inadempimento contrattuale, il terzo agiva contro il franchisee, e questultimo gli opponeva il difetto di legittimazione passiva, la quale spettava invece al franchisor. In tale decisione, si fece applicazione del principio dellapparenza, affermando che era onere del franchisee mostrare ai terzi la sua autonomia giuridica dal franchisor. In particolare, si fece richiamo alla normativa generale degli artt. 2250-2267 c.c., senza subordinare loperatività di tale principio alla previa qualificazione del contratto. [46] D. SEGA, op.
cit., p. 4 ss. [47]Ad eccezione
di D. SEGA, op. cit., p. 4 ss. [48] R. PARDOLESI,
op. cit., p. 1 ss. Autore: di Fabio Di Lorenzo - tratto dal dal sito: www.diritto.it
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