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LE IMMISSIONI
Art. 844 c.c. Immissioni Il
proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità
(659 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (674
c.p.). Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
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Norme collegate - Art. 32 Cost. - Parti comuni dell'edificio
(art. 1117 c.c.) - Pertinenze (artt. 817-818 c.c.) - Disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) - Getto pericoloso di
cose (art. 674 c.p.)
Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone Chiunque, mediante schiamazzi o rumori,
ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o
il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i
trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516
a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni
dell'Autorità. |
Norme speciali Limitazioni dei rumori (art. 155/156 c.d.s.) Reg.
esecuzione c.d.s. (art. 350) Legge 447/95 D.P.C.M. 1°
marzo1991 D.P.C.M. 5 dicembre 1997 D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di
rilevamento dei rumori) D.Lgs. 194/05 (Direttiva CEE relativa al rumore
ambientale) Legge 36/01
Note di commento
(tratto da: DIRITTO E PROCESSO NEL CONDOMINIO di Emilio Ponticiello Maggioli
Editore, 2008)
1. - La norma pone limitazioni, al contrario, al diritto di proprietà,
dichiarando che le immissioni, in sostanza, non possono essere impedite quando
non superino la normale tollerabilità, e ne fa una elencazione tassativa
suscettibile di integrazioni limitate ("e simili"). Essa è perfettamente
corrispondente ai dettami costituzionali (C. Cost., n. 247/74), non pregiudica
interessi diversi, limitandosi a tutelare i vicini da immissioni che superano la
normale tollerabilità, disciplina situazioni limitate. La norma ha natura
reale e non personale ed in sostanza tutela la situazione che: a) sia attuale
e intollerabile (e quindi non regola il pericolo derivante da situazioni future
possibili); b) oggettivamente influisca in maniera percettibile nel fisico e
sui sensi del soggetto (e quindi, parte da una considerazione esclusivamente
materiale); c) abbia carattere indiretto, sia conseguenza di un uso del fondo
altrui; d) sia conseguenza di un facere legittimo (altrimenti siamo in
diversa ipotesi) (Cass., n. 10715/06). Tale comportamento non sussiste tutte le
volte che: . si eserciti un'attività non autorizzata, come lo stallaggio di
animali (Cass. pen., n. 11556/06); . si attivi un opificio senza
autorizzazione (Cass., n. 10715/06); . o quando pur trattandosi di attività
instaurata prima della costruzione degli alloggi, questa prosegua senza
l'adozione di alcun idoneo accorgimento tale da impedire la propagazione di
persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo (Cass., n.
8420/06). Il secondo comma viene in discussione solo come criterio
sussidiario del comportamento degli interessi (Cass., n. 5697/01) ed è una
ricerca che va effettuata caso per caso in relazione alle situazioni particolare
anche a prescindere del rispetto dei limiti delle immissioni disciplinati da
divieti pubblici, se in relazione all'art. 844 c.c., essendo diverse le finalità
(Cass., n. 12080/00).
2. - La tutela personale e della salute è
salvaguardata dagli articoli 2057 e 2059 del c.c. ed è quindi ultroneo il
ricorso all'art. 844 che si differenzia per gli elementi sopra
specificati. La tutela della salute ex art. 32 Costituzione deve essere
espressamente posta in relazione a detta diversa tutela (Cass., sez. un., n.
4263/85), e non in relazione al divieto di immissioni, venendo a costituire un
divieto ulteriore, non essendo contemplato dai limiti di natura reale dell'art.
844. Le norme penali e regolamentari degli enti pubblici hanno invece anche
una ratio tendente a finalità pubbliche differenziate: . così l'art. 659 del
codice penale che contempla con il disturbo della quiete e del riposo varie
ipotesi di sanzioni per rumori che molestano o disturbano le occupazioni o il
riposo delle persone individuando (al comma 1) un rumore occasionale, ma anche
breve purché intenso, ed anche diffuso ad un numero rilevante di persone, a
prescindere dalla volontarietà (vedere paragrafo 7). L'inosservanza di
ordinanze sindacali emanate per evitare l'inquinamento acustico determinano
consistenti sanzioni amministrative cui si può accompagnare il possibile
sequestro della fonte di inquinamento (ex art. 20 legge 689/81); . così, in
fine, la tutela prevista dal d.lgs. 194/05 che si prefigge, recependo la
normativa CEE, la disciplina delle fonti macroscopiche del rumore ambientale per
gli agglomerati urbani superiori a 250.000 abitanti (assi stradali, assi
ferroviari, aeroporti): anche con garanzia di accesso dei privati
all'eco-informazione detenuta dalle fonti pubbliche (d.lgs. 195/05); . così
il d.P.C.M. 28 marzo 1983, che fissa i limiti massimi delle concentrazioni ed
esposizioni relativi all'inquinamento dell'aria nell'ambiente esterno, tende
alla tutela igienico-sanitaria delle comunità e delle popolazioni esposte
(Cass., n. 7545/00); . così la legge 615/66 tutela gli interessi collettivi
della salvaguardia della salute in generale (Cass., n. 2470/88); . così la
legge 447/95 sull'inquinamento acustico (limitativa del rumore) rivolta alla
salvaguardia della salute in generale (Cass., n. 4963/01) tutela la quiete
pubblica in relazione a determinate attività (Cass., n. 12080/00) e perciò
prescinde da ogni collegamento con la proprietà fondiaria. Di conseguenza la
responsabilità che deriva da queste situazioni è da illecito e trova disciplina
nelle norme diverse sopra riportate, e prescinde dalle situazioni particolari
che possano determinarsi anche nel rispetto delle normative (Cass., n.
1565/00).
3. - La legittimazione all'azione nel condominio è differenziata, ed
essa è determinata dalle esigenze connesse all'uso dell'abitazione e/o dei
locali condominiali in relazione alla loro destinazione urbanistica, sia
pubblica (concessione) che privata e di fatto (dei singoli condomini), in
relazione alla situazione personale dei singoli in rapporto ai principi
costituzionali (artt. 14, 31, 47 Cost.). Per tali situazioni, infatti, la
legittimazione è esclusivamente dei singoli. Sono state pertanto ritenute
valide le maggiori limitazioni stabilite dal regolamento di condominio rispetto
alla legge, nei rapporti interni (Cass., n. 23/04). Ma l'azione che il
condominio può intraprendere va valutata attentamente in quanto: . può avere
carattere personale (se tendente ad ottenere il ripristino dello stato dei
luoghi anche in relazione a situazioni personali connesse al diritto oggetto
della controversia) oppure il semplice risarcimento; . può avere carattere
reale (se tendente ad ottenere modifiche in grado di ripristinare la situazione
reale quo ante); . può avere carattere misto (se tendente ad ottenere
modifiche in grado di ripristinare la situazione quo ante, ripristino e
risarcimento). Sotto ciascuno di questi profili si determinano azioni tutte
differenziate quanto alla legittimazione attiva (così se riguardano diritti
reali con possibilità di azione dell'amministratore ma necessità di intervento
dei singoli condomini per la determinazione quantitativa dei danni). Ma anche
nei confronti dei soggetti passivi che possono essere: . il proprietario del
fondo limitrofo se l'azione è diretta contro la modifica dello stato dei luoghi
e conseguente ripristino degli stessi, od all'accertamento negativo del diritto
di servitù (Cass., n. 15871/06); . contro l'autore materiale (quindi locatore
o fruitore dell'immobile) se si tende a rimuovere la situazione di fatto lesiva
od a fare cessare l'illiceità lamentata (Cass., n. 15871/06; n. 8999/05); .
contro entrambi in caso di concorso.
4. - Delicato il rapporto tra innovazioni ed immissioni conseguenti,
in quanto la normale tollerabilità subisce nel caso di specie una ulteriore
limitazione qualitativa e quantitativa. Il caso tipico è quello della
immissione di una canna fumaria destinata a servire un solo condomino (diverso
il caso di canna fumaria esistente ma inattiva): le immissioni di calore della
canna fumaria (che già di per sé costituisce innovazione) costituisce una
ulteriore innovazione d'uso in conseguenza delle immissioni che
determina. Qui il limite della tollerabilità deve essere valutato non solo in
relazione all'obbligo della normale tollerabilità, di cui all'art. 844, ma anche
in relazione ai divieti di non modificare la cosa comune se qualcuno ne subisce
pregiudizio, ed anche se qualcuno ne subisce un'apprezzabile diminuzione o
cessazione di utilità in relazione all'art. 1120, comma 2 c.c. In questo
caso, tale uso diverso ed utilizzazione differenziata del singolo diventano
disutilità per la collettività dei condomini di colonna a causa della
propagazione di calore e di una immissione totalmente nuova rispetto al
passato. Ma i diversi profili di cui sopra devono essere oggetto specifico di
domanda che se formulata correttamente porta in ogni caso al diniego di tale
trasformazione e diversa utilizzazione.
5. - La normale tollerabilità, come inquadrata dalla norma di diritto
reale sopra riportata, è un criterio che fa ricadere la valutazione nel caso per
caso. Di conseguenza è stata ritenuta esclusa tale tollerabilità: . se le
immissioni sono nocive alla salute (Cass., n. 3971/88 e n. 3675/89); . in
relazione alla zona che se residenziale comporta valutazione dell'esigenza
abitativa prevalente su quella della produzione dell'impresa per i rumori che
essa causa (Cass., n. 5697/01); . la possibilità di ricorrere ai criteri del
d.P.C.M. 1° marzo 1991 anche nei rapporti privati (Cass., n. 5697/01 e n.
10735/01) come criterio orientativo; . quando le immissioni provengono da un
opificio illecitamente installato su terreno del vicino (senza concessione)
(Cass., n. 10715/06); . quando pur avendo acquisito una situazione di fatto,
avendo costruito in zona vicino ad un allevamento di polli, il titolare del
pollificio "abbia continuato la sua attività senza apporre idonei accorgimenti
per impedire la propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti" (Cass., n.
8420/06); . in ogni caso per stabilire se le immissioni che si propagano
dall'immobile del vicino su quello altrui superano "la normale tollerabilità
occorre avere riguardo alla destinazione della zona dove sono situati gli
immobili perché, se è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle
ragioni della proprietà con quelle della produzione deve essere effettuato dando
prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile
adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio
di attività produttive o commerciali dell'immobile del vicino" (rumori fumo ed
esalazioni provenienti da panetteria) (Cass., n. 5697/01); . sono valide le
limitazioni maggiori poste dal regolamento di condominio rispetto all'art. 844
c.c. e vanno privilegiate le esigenze di vita dei condomini per stabilire la
idoneità di una determinata attività rispetto a dette limitazioni (Cass., n.
4963/01). Nella sostanza i criteri individuati dalla norma dell'art. 844 sono
tre di cui due obbligatori (normale tollerabilità e contemperamento delle
ragioni della proprietà con quelle della produzione) e l'altro facoltativo o
sussidiario (priorità dell'uso) (Cass., n. 6534/85). Non solo ma al di fuori di
tali limiti ogni immissione va ritenuta illegittima e suscettibile di essere
repressa sia con l'azione negatoria, sia con le azioni personali per ottenere il
risarcimento dei danni eventualmente subiti (C. Cost., n. 247/74).
6. - Infine non va dimenticato il grave conflitto di competenze ed
attribuzioni determinato dalle due riforme della Costituzione ma in particolare
dal d.lgs. 198/02 (Gasparri), circa la potestà legislativa concorrente, se
spetta allo Stato (Cost., art. 117, comma 3) od alle Regioni in base alla
potestà legislativa residuale (Cost., art. 117, comma 4). La Corte
Costituzionale con due decisioni in sequenza ha prima dichiarato (sent. n.
303/03) che la "disciplina di infrastruttura delle telecomunicazioni strategiche
comprime le attribuzioni regionali sotto più profili"; il più evidente di essi
emerge dall'art. 3, comma 2 della legge 443/01, secondo il quale "tali
infrastrutture sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono
realizzabili in ogni parte del territorio comunale in deroga agli strumenti
urbanistici". Successivamente ha stabilito, con la sentenza n. 307/03, che
"sussiste il limite di rispetto dei principi fondamentali dello Stato (ex art.
111, comma 3) per cui le Regioni devono rispettare tali limiti per gli
elettrodotti, per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia,
oltre che, più in generale, per il governo del territorio".
7. - La tutela dal rumore e dall'inquinamento acustico è assicurata
dall'art. 659 c.p. che è contravvenzione perseguibile d'ufficio per il solo
elemento della colpa (non necessitando il dolo) che si determina: a) per il
disturbo della quiete e del riposo delle persone, "per l'abuso di mezzi anche
ordinari che si concretizza nell'emissione di rumori eccedenti la normale
tollerabilità con un uso smodato dei mezzi tipici della professione o del
mestiere rumoroso" (Cass., n. 45415/04); b) con l'esercizio di qualsiasi
attività (così da intendere la professione) per sanzionare l'esercizio abusivo
di una professione rumorosa, se si agisce senza le prescrizioni di legge o le
disposizione dell'Autorità amministrativa e se ne superano i limiti in base al
comma 2 dell'art. 659 c.p., comma che costituisce ipotesi delittuosa diversa da
quella sanzionata dal comma 1. Di qui la chiarificazione che essa costituisce
una norma incompleta e da integrare sempre con prescrizioni diverse normative od
amministrative (ex plurimis, Cass. pen., n. 1474/90). Di conseguenza, se non
si superano i limiti l'attività rumorosa è sempre lecita, e se si superano è
sempre illecita o in mancanza di regolamentazione vige il comma 1 della
menzionata disposizione, per cui è necessario individuare quali delle due
fattispecie ricorra nel caso concreto (Cass. pen., n. 1808/05). Va quindi
precisata la diversa tutela esplicata dalla normativa penale e da quella di
altre norme, tutele che possono coesistere in casi marginali e di maggiore
evidenza. In particolare in relazione all'art. 659 c.p. sono state individuate
in relazione a: . disturbi anche occasionali della quiete pubblica. Il che
evidenzia la natura di reato di pericolo della fattispecie disciplinata dal
codice penale (Cass. pen., n. 40393/04); . fatti idonei (e quindi in senso
astratto) a disturbare più persone (di qui la pubblicità) considerata
potenzialità diffusiva (Cass. pen., n. 40393/04 e n. 23130/06). La fattispecie
si individua perciò quando si disturbano un numero consistente di persone. Va
anche considerato che: . l'attitudine deve essere accertata in concreto
"sulla base dell'effettivo stato dei luoghi, in relazione alla presenza
nell'area interessata di abitazioni e/o luoghi di privata dimora" (ex plurimis,
Cass. pen., n. 319/93); . la valutazione deve essere effettuata con criteri
oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono
nell'ambiente ove i rumori vengono percepiti (Cass. pen., n. 5/98), anche se in
concreto poi uno solo si lamenti (Cass., n. 3678/06).
8. - In casi
particolari non è stato ritenuto sussistente il reato: . quando il televisore
restato acceso ad alto volume per tutta la notte disturba una sola persona e non
potrebbe disturbare altre (Cass. pen., n. 23362/03); . nell'aver recato
disturbo al gestore ed agli avventori di un bar mediante una serie di colpi sul
pavimento della propria abitazione sovrastante detto bar, nelle ore di massima
frequentazione del bar (Cass. pen., n. 18351/02); . quando i denuncianti
erano gli unici occupanti di un piccolo immobile sito in campagna (Cass. pen.,
n. 198/02); . nel caso di un abbaiare di un cane che non disturbava tutti i
vicini (Cass. pen., n. 40393/04); . nel caso che "comportamenti inurbani
della vita domestica" arrechino molestia ai soli inquilini dell'alloggio
sottostante (Cass. pen., n. 17825/02); . nel caso di rumori causati dal gioco
del pallone nell'appartamento soprastante (Cass. pen., n. 1700/94); . nel
caso in cui il proprietario di un appartamento ometta di disattivare un impianto
di allarme del proprio appartamento entrato in funzione in sua assenza, se non
se ne dimostra una qualche condotta colposa. Diversamente si configurerebbe a
suo carico una responsabilità oggettiva (Cass. pen., n.
6283/03).
9. - Ancora è stato ritenuto che non sussistessero gli
estremi del reato: . se per uscire da un parcheggio, trovando l'area di
uscita ostacolata da un veicolo in sosta irregolare, si aziona in modo
prolungato e reiterato il sistema di allarme antifurto del proprio veicolo
(Cass. pen., n. 4400/01); . se non si interviene per evitare il latrato di
cani in presenza di una diffusa condotta molesta, se la molestia concerne un
numero di persone limitate (Cass., n. 36241/04), essendo necessario e
sufficiente che essi disturbino un numero indeterminato di persone (Cass., n.
1284/97); . nella condotta del gestore di discoteca o stabilimento balneare
con connessa attività di trattenimento musicale danzante per la "esorbitanza
eccessiva rispetto al normale esercizio di detta attività . anche a cagione
della conformazione dei luoghi, per il loro protrarsi nella notte, o per altre
circostanze idonee a disturbare il riposo ..." (Cass., n. 382/00); . quando
si arreca disturbo ad una parte consistente dei fruitori di un edificio e non
soltanto a taluno di essi (Cass., n. 7753/94); . nel caso di impiego di
cannoni antipasseri notturni a protezione di frutteti (Cass. pen., n. 3764/94 ma
anche n. 24018/02); . nel caso di abituale diffusione con altoparlante
sistemato sul campanile di una chiesa di rintocchi di campane e di altri suoni
connessi a funzioni religiose con superamento di limiti di accettabilità
superati dal d.P.C.M. del 1997 (Cass. pen., n. 443/00 e n. 382/00); . in caso
sia diffusa la musica con altoparlanti all'esterno di discoteca (Cass. pen., n.
6507/98); . quando non si impedisce il molesto abbaiare di cani anche in ore
notturne (Cass. pen., n. 9534/01; n. 35234/01). Sono state ritenute
sussistenti responsabilità diverse, come: . le lesioni colpose nei genitori
che hanno evitato di intervenire per correggere l'attività della figlia minore
che ha causato sindrome ansiosa depressiva all'inquilino sottostante
esercitandosi al pattinaggio (atti di allenamento sportivo) nell'alloggio
soprastante (Cass. pen., n. 7941/00); . rumori e vibrazioni di veicoli a
motore (autobus) per i quali è necessario accertare il grado di rumorosità del
veicolo se rientra nell'ambito di rumorosità vietato dal codice della strada
(Cass. pen., n. 13035/89).
10. - In conclusione si può delineare che avverso le immissioni è
ammessa una tutela assai varia che se riguarda un numero limitato di persone può
essere sostanzialmente esercitata solo in sede civile, mentre se riguarda una
molteplicità anche potenziale di soggetti riceve una tutela penale ed
amministrativa. Mentre è essenzialmente reale la tutela assicurata dall'art.
844 c.c. e riguarda solo i proprietari dei fondi limitrofi (ed in senso lato
degli immobili ed edifici vicini). Le altre tutele prescindono da tale
condizione e riguardano varie ipotesi. La tutela soggettiva legittima il
soggetto leso a vari tipi di azione: da quella inibitoria e quindi al ricorso
d'urgenza (sussistendone i requisiti di necessità ed urgenza) che possono essere
connessi alla tutela della salute (art. 32 Cost.) ma anche al riposo ed alla
necessità di fruire pienamente del diritto di proprietà e di evitarne molestie e
turbative, così per limitare l'attività di immissione altrui con mezzi e
strumenti materiali industriali e/o commerciali o domestici; ed all'altra
strettamente connessa di eliminazione delle cause della illiceità o in subordine
di limitare l'attività altrui nei limiti delle norme autorizzatorie e civili
(comunali, amministrative, regionali); a quella risarcitoria classica tendente
ad ottenere il ripristino del godimento dei diritti connessi alla proprietà; o a
quella più complessa tendente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni
conseguenti dalla lesione e dalla illiceità: danni materiali, danni
esistenziali, danni alla salute, danni morali, danni biologici in connessione
alle lesioni subite.
11. - Capitolo a parte è costituito dalle
immissioni connesse all'attività pubblica, quale l'attività di costruzione di
strade sopraelevate all'interno di città, di autostrade e superstrade nonché
dagli obblighi degli enti di destinare fondi di riserva (ad es., art. 10, comma
5 legge 447/95) per opere di mitigazione sonora di detti impianti anche in
relazione alle limitazioni ed obblighi imposti dal c.d.s. Si passa dal
concetto di immissione a quello più generale e complessivo di inquinamento, e
nel caso specifico di inquinamento connesso al traffico veicolare, ma anche a
questioni di limitazione dello stesso attraverso non solo tecniche costruttive
degli immobili (tecniche di insonorizzazione ed isolamento di singole stanze o
di interi edifici) ma più specificamente degli impianti generali (strade,
ferrovie, aeroporti). Attività ora apparentemente protette non più con norme
penali ma con sanzioni amministrative depenalizzate ai sensi della legge 689/81,
con proventi in molti casi devoluti allo Stato, piuttosto che all'ente comunale
o regionale che in molti casi è partecipe di irregolarità sia per difetto che
per impossibilità di controllo. Ma in compenso sono procedimenti rapidi che
hanno risposte rapide. Più di quelle consuete anche se gli interessi in gioco
sono rilevanti. In rapporto a questa attività ormai regolamentata dal d.lgs.
194/05 in attuazione della direttiva CEE 2202/49, la giurisprudenza già ha
inanellato importanti pronunce che possono fungere da guida. Sicché restano
sanzionabili ex art. 659 c.p.: . l'attività di gestione di tronchi
autostradali da parte della soc. Autostrade s.p.a. costituendo esercizio di
attività rumorosa, qualora siano superati i limiti di rumorosità oltre i quali
sussista inquinamento acustico, per reato commissivo mediante omissione-
responsabilità, per l'obbligo di attivarsi in base alla speciale disciplina
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (Cass. pen., n.
23072/05); . il volo radente di aerei di una compagnia che vola in prossimità
dell'aeroporto a bassa quota (Cass. pen., 9 dicembre 1977).
12. - Una situazione del tutto particolare che determina il diritto
all'indennizzo di cui all'art. 46 L. n. 2359 del 1865, che opera anche in
relazione ai danni derivanti da opera pubblica (non collegata ad espropriazione
per pubblica utilità), nasce se vi è: a) un'attività lecita della P.A.; b)
l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno che si concretizzi
nella diminuzione delle facoltà di godimento (ivi compresi tutti gli usi
precedenti alla costruzione dell'opera pubblica) o del valore di scambio della
proprietà privata danneggiata, senza che sia necessaria la violazione di un
diritto soggettivo; c) nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera
pubblica e il danno. In particolare è stato riconosciuto l'indennizzo: . a
favore dei proprietari di immobili che, a seguito della realizzazione di un
viadotto, avevano visto limitata l'accessibilità ai fabbricati e ridotta la
commerciabilità degli appartamenti (Cass., n. 11080/96); . se a seguito della
realizzazione di un'opera pubblica, le abitazioni vicine perdano valore, in
quanto gli abitanti debbano subire una diminuzione delle facoltà di godimento o
del valore di scambio della proprietà privata danneggiata (Cass., n. 4561/96;
Cass., sez. un., n. 11782/92). In un caso particolare una molteplicità di
ricorrenti avevano richiesto al Pretore di intervenire sulla disciplina del
traffico per il pericolo connesso al passaggio di tram ed autobus troppo vicini
agli edifici storici, chiedendo che "oltre ad ordinare la produzione di studi e
ricerche del Comune per adottare la nuova disciplina del traffico nella zona
Esquilino (Roma), e nel frattempo ove non esistano studi e ricerche fatte sulle
strade e zone da adibire alla nuova disciplina del traffico, in funzione della
tutela dei beni e della salute e della vita dei cittadini del quartiere
Esquilino (Roma) inibisca al Sindaco del Comune di Roma, nonché all'ATAC
qualsiasi modifica della circolazione" (Rg. 26978/94 - Condomini vari e
cittadini vari/Comune di Roma ed ATAC, ord. del 6 settembre 1994. Nella specie
l'ATAC ha deviato parte della linea tramviaria adiacente ai palazzi di Piazza
Vittorio E. in maniera più aderente al mercato poi trasferito).
----------- Tratto da DIRITTO E PROCESSO NEL CONDOMINIO di
Emilio Ponticiello Maggioli Editore, 2008
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