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DEBITO E LESIONE DEI DOVERI FAMILIARI: L'ARDUO COMPITO DI INDIVIDUARE IL RAPPORTO CAUSA-EFFETTO CON LA INTOLLERABILITA' DELLA CONVIVENZA
CASS., SEZ. 1° CIV, 27/05/2008 N. 13827
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Massima |
| I fatti accertati a carico di un coniuge, che costituiscono violazioni di norme di condotte imperative ed inderogabili in quanto si traducono in aggressione dei beni e diritti fondamentali, quali l'incolumità e l'integrità fisica, non possono essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento dell'altro coniuge, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere. |
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Massima |
| 1) La pronuncia di separazione con addebito non
può essere fondata sulla sola inosservanza, dei doveri matrimoniali ex
art. 143 c.c. da parte di uno dei coniugi: è, infatti, necessario
dimostrare che vi sia un nesso di causalità fra la condotta ascritta, con
una violazione consapevole di quegli obblighi, e il determinarsi
dell'intollerabilità della convivenza. 2) Il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal coniuge successivamente al venire meno della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi alla data di cessazione, può rilevare ai fini dell'addebito solo qualora si ponga come una sostanziale conferma del passato e concorra a dimostrare la condotta pregressa posta in essere in violazione di quei doveri. |
La Corte di Cassazione ritorna sull'istituto dell'addebito in materia di
separazione tra coniugi per precisarne i contorni e le modalità applicative con
due sentenze rese a brevissima distanza l'una dall'altra.
L'istituto in
esame, sconosciuto negli altri ordinamenti, ricorre di frequente nella prassi
soprattutto in considerazione del valore stigmatizzante che viene associato alla
pronuncia di addebito, la quale viene ricondotta al concetto di "colpa" della
separazione (1) o comunque ad una sorta di
individuazione in capo ad uno dei coniugi della responsabilità del fallimento
del rapporto matrimoniale. Tale pronuncia, anche per l'autorevolezza della fonte
da cui proviene, assume dunque, nella coscienza sociale il valore di "rimprovero
di colpevolezza" nei confronti del coniuge cui l'addebito viene ascritto.
La
pronuncia di addebito è vista altresì come strumento di pressione sull'altro
coniuge in sede di separazione in vista di raggiungimento di accordi (anche e
soprattutto di tipo patrimoniale (2)) per
mezzo dello sfruttamento degli effetti giuridici che la pronuncia di addebito
produce. Tale effetti - prettamente di tipo economico - riguardano la
regolamentazione patrimoniale dei rapporti tra i coniugi. In particolare l'art.
156 c.c. prevede che non ha diritto all'assegno il coniuge cui sia addebitata la
separazione; l'art. 458 c.c., invece, prevede l'esclusione di questi dal novero
dei successibili; inoltre la pronuncia di addebito ha un'efficacia moderatrice
sull'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Tutto ciò ha come conseguenza le critiche che recente dottrina (3) ha mosso nei confronti dell'istituto in quanto
foriero di negative ripercussioni sul carico di lavoro degli uffici giudiziari
gravati da accertamenti particolarmente complessi e laboriosi e per i quali è
necessario spesso un'attività istruttoria gravosa.
Il presupposto per la separazione è il verificarsi, ai sensi dell'art. 151
c.c., di una situazione di intollerabilità del menàge coniugale che è
espressione del venir meno, dell'affectio coniugalis tra i coniugi. La
giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate a lungo sulla natura della
intollerabilità della separazione finendo per distinguerne due concezioni: la
prima oggettiva e l'altra soggettiva.
La concezione oggettiva, che più
frequentemente ricorre nelle pronunce giurisprudenziali ed ha avuto maggiore
considerazione anche nelle opinioni dottrinali, prevede che l'intollerabilità
abbia rilievo oggettivo e si sostanzi in fatti, motivazioni e situazioni che
giustifichino l'interruzione della vita matrimoniale sulla base di una
valutazione sociale (4). In particolare i
fatti ed i motivi giustificanti la separazione devono essere in grado di
determinare l'impossibilità del prosieguo del mènage matrimoniale da parte dei
coniugi e tale impossibilità deve essere rilevata attraverso una valutazione che
abbia come riferimento la sensibilità dell'uomo medio. Non hanno rilievo,
quindi, le singole determinazioni volitive dei coniugi e di conseguenza si rende
evidente che la concezione in esame subordina l'interesse all'allontanamento dei
singoli coniugi all'interesse generale della conservazione dell'unità della
famiglia.
L'intollerabilità è stata anche intesa in senso soggettivo e
consisterebbe nel senso di sofferenza, di frustrazione, di pena che insorgono
nell'animo del coniuge in conseguenza della prosecuzione del rapporto
matrimoniale. Così espressa l'intollerabilità deriverebbe, in sostanza, dalla
assenza di volontà di uno dei coniugi (o di entrambi) in ordine alla
prosecuzione della convivenza. A differenza che nella concezione oggettiva,
l'assenza di dati obiettivi ai quali ancorare la valutazione sull'insorgenza
della intollerabilità impone al giudice di prendere atto della volontà di
interrompere la vita matrimoniale manifestata e dedotta da parte di (almeno) uno
dei coniugi. In questa concezione prevale, come è evidente, il diritto ad
autodeterminarsi di ciascun coniuge, eventualmente anche in contrasto con
l'interesse del nucleo famigliare.
La prevalenza attribuita all'interesse
soggettivo del coniuge rispetto all'interesse della famiglia, tradizionalmente
considerato interesse sovraordinato, ha però sempre scatenato allarmismi in
dottrina (5). Anche la giurisprudenza ha
sempre esitato nell'accoglimento pieno di tale tesi; tuttavia, recentemente e in
accordo con le linee evolutive del diritto di famiglia (6), la Suprema Corte sembrerebbe avere riconosciuto
fondamento, perlomeno in via di fatto, alla tesi soggettiva vincolandola a
parametri costituzionali (7).
In ogni caso,
il verificarsi del presupposto della separazione è indipendente, a differenza
che nel vecchio regime di separazione per colpa, dal comportamento posto in
essere da uno dei coniugi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di
cui agli artt. 143 e ss. del c.c.. É infatti stato chiarito in più
occasioni dalla Corte di Cassazione che l'intollerabilità della convivenza può
verificarsi a prescindere dal comportamento, colpevole o meno, di uno dei
coniugi e può insorgere addirittura come fatto spontaneo derivante dalla
cessazione di quel legame affettivo e spirituale che teneva uniti i coniugi in
matrimonio.
L'eventuale comportamento in violazione dei doveri imposti dagli
artt. 143 c.c. e s.s. del c.c. può però divenire rilevante ai fini dell'addebito
(anche se non esclusivamente a tali fini (8)),
con tutte le conseguenze che esso comporta. Anche qui però non basta che vi sia
la semplice violazione dei doveri matrimoniali ma è necessario che la stessa si
ponga in rapporto di causa-effetto rispetto alla insorgenza della situazione di
intollerabilità della convivenza (9).
L'accertamento demandato al giudice non si dovrà arrestare, quindi, alla
esistenza della condotta "illecita" di uno dei coniugi ma dovrà essere mirato ad
accertare che tale condotta abbia effettivamente determinato la frattura del
rapporto di coniugio, il venire meno dell'affectio coniugalis.
Il
principio in questione è stato applicato a diverse ipotesi di violazione dei
doveri coniugali: ad esempio, in caso di allontanamento dalla casa coniugale, la
Corte di Cassazione ha sancito che il giudice dovrà verificare se la condotta
posta in essere in violazione del dovere di coabitazione sia conseguente ad una
frattura già insorta del rapporto matrimoniale oppure l'abbia determinata
(10); allo stesso modo in ipotesi di infedeltà
coniugale (11) si è affermato che il giudice
deve accertare se l'infedeltà sia stata origine della situazione di
intollerabilità oppure se, invece, ne sia stata la causa.
Infine l'indagine
sulla intollerabilità della convivenza ai fini della pronuncia di addebito, per
giurisprudenza consolidata (12), deve essere
svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei
comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere
giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale
comparazione, infatti, è possibile valutare il riscontro dell'incidenza delle
condotte medesime, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi
del rapporto coniugale.
La Suprema Corte tuttavia esclude che alcuni
comportamenti possano essere valutati ai fini di tale giudizio di comparazione:
invero, nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino
violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - in quanto si
traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali
l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro
coniuge - essi sono sottratti al giudizio di comparazione, non potendo in alcun
modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al
comportamento dell'altro (13).
La prima delle sentenze in commento si sofferma proprio sull'esclusione di
alcuni comportamenti dal giudizio di comparazione e valutazione della condotta
tenuta dai coniugi nell'arco della rapporto coniugale che, come già accennato,
l'organo giudicante deve effettuare ai fini della pronuncia dell'addebito.
La
vicenda concreta alla base di tale pronuncia trova origine nel ricorso proposto
da S. L. volto a riformare la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che gli
aveva addebitato la separazione con conseguente imposizione di un assegno di
mantenimento pari a ? 150,00 a favore della moglie F.R.. La pronuncia della
Corte d'Appello - emanata in parziale riforma di quella di primo grado, che
aveva addebitato la separazione ad entrambi i coniugi - traeva origine dai
comportamenti tenuti dal marito, accertati in corso di causa tramite
dichiarazioni testimoniali e certificazioni mediche, lesivi della dignità ma
anche della integrità fisica della moglie.
Tra i motivi di ricorso il S.L.
deduceva la violazione e mancata applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.
in riferimento all'art. 151 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. affermando in
particolare l'assenza di nesso di causalità tra la propria condotta e
l'insorgenza della intollerabilità della separazione: il ricorrente censurava
l'addebito a sé della separazione sulla base della considerazione che il nesso
di causalità era stato apoditticamente indicato, senza alcun riscontro
probatorio, e che l'intollerabilità della convivenza era sorta a causa
dell'insofferenza della moglie per la situazione economica della famiglia che la
stessa gli addebitava. Da tale insofferenza erano scaturiti comportamenti
offensivi, ingiuriosi e denigratori nei suoi confronti e che erano causa dei
suoi contegni reattivi.
La Corte di Cassazione conferma sostanzialmente la
sentenza della Corte d'Appello di Palermo richiamando l'orientamento già
espresso dalla medesima Suprema Corte (14)
secondo il quale i comportamenti di uno dei coniugi posti in essere in
violazione di norme imperative ed inderogabili che si traducono in aggressione
di beni fondamentali, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale
dell'altro coniuge non possono essere considerati ai fini del giudizio di
valutazione comparata che il giudice è tenuto ad effettuare ai fini della
dichiarazione di addebito, nel senso che non è possibile escludere
l'addebitabilità della separazione al coniuge che pone in essere i comportamenti
predetti sulla scorta della argomentazione che quest'ultimi siano ritorsioni o
reazioni a comportamenti dell'altro coniuge, proprio perché condotte che
oltrepassano la soglia minima di solidarietà e rispetto nei confronti del
partner.
La Corte di Cassazione puntualizza che il giudizio di comparazione
non può essere il mezzo per escludere l'addebitabilità della separazione al
coniuge che ha posto in essere i comportamenti sopra descritti.
La sentenza n. 14042/2008 della Corte di Cassazione affronta il problema
della rapporto di causalità intercorrente tra la violazione dei doveri nascenti
dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c. e l'insorgenza della causa di
intollerabilità della convivenza ai fini della pronuncia sull'addebito.
Con
sentenza depositata il 23 ottobre 2001, il Tribunale di Chiavari pronunciava la
separazione personale dei coniugi C.V. e V.B., respingendo la domanda d'addebito
avanzata nei confronti della moglie C.V. in considerazione del fatto che i
comportamenti lesivi dei doveri coniugali ex art. 143 c.c.- tra i quali
l'abbandono del tetto coniugale, l'instaurazione di una relazione
extra-coniugale e numerose condotte volte ad ostacolare il diritto alla
genitorialità del coniuge - erano intervenuti in un periodo successivo alla
frattura dell'affectio coniugalis. Il marito impugnava la pronuncia del
Tribunale, censurandone il rigetto della propria domanda di addebito della
separazione alla moglie, ma la Corte d'Appello di Genova ne confermava il
rigetto sulla scorta delle medesime motivazioni utilizzate dal giudice di prime
cure, e cioè che i comportamenti posti in essere dalla moglie in violazione
dell'art. 143 c.c. erano intervenuti successivamente all'insorgenza della causa
di intollerabilità della convivenza. La medesima Corte d'Appello non teneva in
considerazione, ai fini dell'addebito, i comportamenti con i quali la moglie - a
detta dell'appellante - tentava di ostacolare il rapporto tra i figli ed il
padre (15) in quanto anch'essi posteriori
all'insorgenza della frattura del rapporto coniugale: tali comportamenti
assumevano valore solo sulla decisione sull'affidamento dei figli, con la quale
la Corte disponeva la revoca dell'affido al padre, decisa dal giudice di prime
cure, e la conseguente collocazione in affidamento dei medesimi presso il Comune
di Castiglione Chiavarese.
Con il ricorso in Cassazione il V.B. deduceva la
violazione degli artt. 143 e 151 c.c. nonché la carenza e la
contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d'Appello. Si
insisteva, in particolare, sulla rilevanza dei comportamenti della moglie in
quanto posti in essere in costanza del rapporto di matrimonio ma anche in quanto
gravi violazioni dei doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c.. Al contempo
veniva censurata anche la mancata considerazione dei comportamenti tesi ad
ostacolare il rapporto tra i figli ed il loro padre ai fini dell'addebito.
La
Corte di Cassazione pronunciandosi sui motivi del ricorso ha l'occasione di
evidenziare e chiarire gli orientamenti consolidati in materia di imputabilità
dell'addebito al coniuge.
In primo luogo si afferma che la pronuncia di
addebito non può fondarsi sulla solo inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c.
pone a carico dei coniugi, essendo necessaria la prova che l'irreversibile crisi
coniugale sia imputabile casualmente al comportamento volontariamente e
consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi.
È necessario, cioè, ai fini della pronuncia di addebito, che la frattura del
rapporto di coniugio sia direttamente collegabile al comportamento contrario ai
predetti doveri posto in essere da uno dei coniugi. Ed in mancanza del
raggiungimento di una prova in tal senso non può avere luogo la pronuncia di
addebito (16).
In secondo luogo la Corte
precisa che, in conformità con l'orientamento pregresso (17), il comportamento contrario ai doveri nascenti dal
matrimonio, tenuto successivamente alla separazione personale dei coniugi ed in
tempi immediatamente prossimi alla cessazione della convivenza può avere
rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito solo se esso appaia come una
sostanziale conferma del passato e concorra a dimostrare la condotta pregressa.
La logica dell'orientamento della Cassazione è evidente: i comportamenti
successivi alla separazione non potranno avere alcuna influenza sulla
dichiarazione di addebito in quanto non suscettibili di essere antecedenti
causali dell'insorgenza dell'intollerabilità della convivenza, con l'unica
eccezione, appunto, di quei comportamenti che, pur successivi, si rivelino
essere la prosecuzione di comportamenti già posti in essere da uno dei coniugi
prima della frattura del rapporto coniugale.
Nel caso concreto la Cassazione
rigetta il ricorso in quanto la Corte d'Appello aveva correttamente rilevato,
sulla base delle risultanze probatorie, che i comportamenti posti in essere
dalla moglie in violazione degli artt. 143 e ss. cod. civ.- ed in particolare
l'instaurazione di una relazione extra-coniugale - erano sicuramente successivi
all' l'insorgenza dell'intollerabilità della convivenza. Tale convincimento era
derivato dalla risultanze probatorie acquisite, con particolare riferimento alla
concorde volontà dei coniugi di procedere ad una separazione consensuale, alla
quale poi, tuttavia, non si fece luogo. La Corte di merito ha quindi
correttamente escluso qualsiasi rilievo di detti comportamenti sulla intervenuta
intollerabilità della convivenza, e dunque ai fini della pronuncia di addebito.
Con queste due sentenze la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato gli
ambiti ed i contorni applicativi dell'istituto dell'addebito, contribuendo a
chiarire - anche tramite il richiamo a pregressi orientamenti - alcune questioni
rilevanti, soprattutto in ordine al complesso rapporto tra diritto a separarsi,
violazione dei doveri materiali e presupposti fondamentali
dell'addebito.
Interessante è rilevare come i giudici di legittimità
continuino a reputare fondamentale l'accertamento, da effettuarsi in termini
rigorosi, del nesso di causalità tra il comportamento del coniuge in violazione
dei canoni fondamentali della vita matrimoniale e la constatazione
dell'impossibilità di proseguire la vita in comune.
Rimane, tuttavia,
qualche perplessità di fondo, suscitata dalla portata applicativa dell'addebito
che appare ridimensionata, soprattutto in relazione al più difficoltoso
accertamento dei fatti costitutivi dell'istituto, dalla nuova valenza del
concetto di intollerabilità - il quale sembra ormai, anche formalmente, avere
trovato la sua collocazione nell'ambito della concezione soggettiva - e
soprattutto dal riconoscimento della giurisprudenza del "diritto a separarsi"
(18).
Ad esempio, nell'ipotesi di
abbandono del tetto coniugale, la giurisprudenza ha stabilito che la condotta di
abbandono è addebitabile al coniuge che l'ha posta in essere nella sola ipotesi
in cui essa si ponga quale antecedente causale della intollerabilità della
convivenza (19). Con l'adesione alla
concezione soggettiva dell'intollerabilità, consistendo la medesima in
percezione soggettiva del coniuge, diventa più difficile accertare tale
antecedenza causale (o anche solo quella temporale) e, conseguentemente, è più
difficoltoso per il giudice pronunciarsi sull'addebito a carico del coniuge che
tale condotta ha posto in essere.
Il confine tra comportamento lecito,
espressione del diritto a separarsi, e la violazione dei doveri matrimoniali
determinante l'insorgenza della intollerabilità della convivenza, appare
divenuto, dunque, molto labile; in conseguenza di ciò l'accertamento giudiziale
in ordine alla sussistenza dei presupposti della pronuncia di addebito si
prospetta un compito ad oggi indubbiamente più impegnativo.
Autore: Dott. Ferdinando Aricò - tratto dal sito www.questionididirittodifamiglia.it
(1) Nel previgente regime di separazione la stessa poteva
essere richiesta per colpa in presenza di tassative previsioni di comportamenti
contrari ai doveri matrimoniali.
(2) Dogliotti, La
separazione giudiziale, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini,
Cattaneo, I, Torino, 1997.
(3) Arceri, Tre sentenze in tema
di addebito, in www.questionididirittodifamiglia.it.
(4) Cass., n. 1304 del 1983, in Dir. Fam. pers., 492, secondo
cui: "L'intollerabilità della convivenza, che giustifica la pronunzia di
separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., va ravvisata in circostanze
obiettive, non predeterminate nominativamente dalla legge e rimesse all'attenta
e prudente valutazione del giudice, commisurata alle regole di comportamento
proprie dell'ambiente sociale in cui la famiglia è inserita e desumibile secondo
razionali criteri di comune esperienza".
(5) U. Breccia, voce
Separazione personale dei coniugi, in Nov. Dig. Disc. Priv., XVIII,
Torino, 1998, p. 384.
(6) Sembra ormai superata l'idea che
l'oggetto della tutela sia la famiglia intesa quale istituzione sociale
fondamentale essendo orma divenuto obiettivo primario la tutela dei diritti
individuale dei suoi componenti: L. MENGONI, La famiglia nell'ordinamento
giuridico italiano, in AA.VV., La famiglia crocevia della tensione tra
"pubblico" e "privato", Milano, 1979, 286; V. POCAR, P. RONFANI, La
famiglia ed il diritto, Bari, 1998, 7; M. SESTA, Verso nuovi sviluppi del
principio di eguaglianza fra i coniugi, in Nuova Giur. Civ. comm.,
2004, II, 385.
(7) Cass., 14 febbraio 2007, n. 3356, in
Famiglia e Diritto, 2008, 1, 34, con nota di M. La Torre, Perdita
dell'affectio coniugalis e diritto alla separazione; in www.questionididirittodifamiglia.it con nota di A.
Arceri, Non c'è pace. sulla intollerabilità della convivenza. Per Cass.
14 febbraio 2007, n. 3356: "Il rapporto coniugale deve ritenersi incoercibile e
collegato al perdurante consenso di ciascuno dei coniugi per cui, ove si
verifichi una situazione di disaffezione al matrimonio tale da rendere
intollerabile la convivenza anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi
che questi abbia il diritto di chiedere la separazione pur a prescindere da
elementi di addebitabilità all'altro coniuge"; e Cass., 9 ottobre 2007, n.
21099, ivi ed in www.questionididirittodifamiglia.it con nota di A. Arceri,
cit.:"Ciascuno dei coniugi ha un diritto costituzionalmente fondato di ottenere
la separazione personale e interrompere la convivenza, ove tale convivenza sia
divenuta intollerabile tanto da non consentire un adeguato svolgimento della
propria personalità nella famiglia quale società naturale costituita con il
matrimonio. Il concetto di intollerabilità della convivenza si presta a una
interpretazione aperta a valorizzare anche elementi di carattere soggettivo,
costituendo un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla
formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei
coniugi".
(8) In alcuni casi la giurisprudenza di legittimità
ha ammesso il ristoro ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni derivanti dalla
violazione dei doveri matrimoniali posta in essere con comportamenti coscienti e
volontari da uno dei coniugi nei confronti dell'altro e che abbiano causato
lesione di diritti soggettivi di rilievo primario di quest'ultimo; cfr. Cass.,
10 maggio 2005, n. 9801, in Famiglia e Diritto, 2005, 365, con note di M.
SESTA, Diritti inviolabili della persona e rapporti familiari: la
privatizzazione arriva in Cassazione, e di G. FACCI, L'illecito
endofamiliare al vaglio della Cassazione, in Giust. Civ., 2006, 98,
con nota di A. PINELLI, Violazione dei doveri matrimoniali e responsabilità
civile; in Danno e resp., 2006, 37, con nota di F. GIAZZI, Anche i
matrimoni in bianco hanno un costo.
(9) Cass., 28 settembre
2001, n. 12130, in Giust. Civ. Mass., 2001, 1700: "In tema di separazione
personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale
nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta
quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere
pronunciata la separazione senza addebito". Cass., sez. I, 18 settembre 2003, n.
13747, in Dir e Giust., 2003, 39, 106.
(10) Cass., 10
aprile 2008, n. 9338: "L'abbandono della casa familiare non costituisce causa di
addebitabilità della separazione quando sia stato determinato da una giusta
causa, ossia dalla ricorrenza di situazioni di fatto, o anche di avvenimenti o
comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione della
convivenza, ovvero quando sia intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità
della prosecuzione di detta convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza
di tale fatto (nella specie, la Corte ha confermato le decisioni nel merito
secondo cui l'allontanamento dalla casa familiare non costituiva causa
determinante della separazione, ma risultava l'effetto di una situazione di
intollerabilità della convivenza da tempo maturata, in ragione di una situazione
di profonda crisi nel rapporto tra i coniugi, che aveva portato gli stessi ad
una estraneità affettiva e relazionale), in Diritto & Giustizia,
2008.
(11) Cass. Civ., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8512, in
Famiglia e diritto, 3/2007, p. 249, con nota di L. SCARANO, Crisi
coniugale ed obbligo di fedeltà: "In tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione
particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi
coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una
crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa
(anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato
che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il
relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una
situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante
e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito"; Cass.
Civ., sez. I,19 settembre 2006, n. 20256, ivi: "L'inosservanza dell'obbligo di
fedeltà coniugale, anche quando si sostanzi nell'abbandonarsi al meretricio,può
essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando
risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione,
mentre se successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità della
convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente,
giustificare una pronuncia di addebito. Il comportamento tenuto dal coniuge
successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente
prossimi a detta cessazione, è invece privo di efficacia autonoma nel
determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, potendo rilevare ai fini
della dichiarazione di addebito della separazione qualora costituisca conferma
del passato, e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa.
(12) Ex multis: Cass. Civ., 05 febbraio 2008, n. 2740: "Ai fini
dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della
convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla
comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta
dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro,
consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse
abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi
matrimoniale" in Diritto & Giustizia 2008, con nota di CORRADO.
(13) La questione è il tema principale della sentenza in commento 27
maggio 2088, n. 13827; cfr. anche Cassazione civile , sez. I, 05 agosto 2004 ,
n. 15101, in Giust. civ. Mass., 2004, 7-8 : "In tema di addebitabilità
della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge
costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -
traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali
l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed
oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque
necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili
di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di
quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento,
la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei
confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere".
(14)
Cassazione civile, sez. I, 05 agosto 2004, n. 15101, cit.
(15)
Tali comportamenti assumevano valore solo in relazione alla decisione
sull'affidamento dei figli, che con la quale la Corte disponeva la revoca
dell'affido al padre, decisa dal giudice di prime cure, e conseguente affido dei
medesimi presso il Comune di Castiglione Chiavarese.
(16)
Ex multis Cass., 14840 del 2006, in Giust. Civ. Mass., 2006, 6:
"La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la
irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di
uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i
comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore
convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" ; Cass., n.
12383 del 2005, in Giust. Civ. Mass., 2005, 6: "La dichiarazione di
addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale
sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e
consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi
i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti
addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento
contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene
pronunziata la separazione senza addebito" ;
(17) Cass., n.
20256 del 2006, in Giust. Civ. Mass., 2007, 1, 112: L'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà coniugale e anche un comportamento estremo quale
l'abbandonarsi al meretricio non può giustificare, da sola, una pronunzia di
addebito, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di
un'accertata situazione di intollerabilità della convivenza, sì da costituire
non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza; Cass., n. 17710
del 2005, in Giust. Civ. Mass., 2005, 6 ed in Giur. it., 2006, 12,
2289: "Il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della
convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene
privo, in sè, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della
convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di
addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e
concorra ad illuminare sulla condotta pregressa".
(18) Cass.,
9 ottobre 2007, n. 21099, cit.
(19) Cass., 10 aprile 2008, n.
9338, cit.