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Diritto del Lavoro
IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PUO' SUSSISTERE ANCHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO QUALIFICHI IL LAVORATORE QUALE ASSOCIATOCon sentenza n. 1584/10, il Giudice di legittimità ha evidenziato che l'elemento distintivo di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato rispetto ad un contratto di lavoro subordinato si rintraccia nella prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti. In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato, la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro dei due schemi esige una indagine, da parte del giudice del merito, volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione. Nel caso in esame, la S.C. ha individuata l'esistenza di un rapporto di subordinazione, atteso che le lavoratrici interessate si occupavano di mansioni ultrageneriche e percepivano un assegno mensile costante senza obbligo di rendiconto, nel mentre il preteso "associante" statuiva il loro orario di lavoro, si recava ogni giorno a controllare l'andamento del lavoro, effettuava interventi costanti e precisi fino nei particolari più minuti e decideva in merito alle questioni di maggiore rilevanza, senza che fosse risultata alcuna prova di un coinvolgimento delle addette nella gestione degli incassi e nella ripartizione degli utili, traendone la conseguenza che il comportamento concreto delle parti era idoneo a qualificare diversamente l'effettiva volontà negoziale rispetto a quella delineata contrattualmente. Vai alla sentenza Cassazione, Sezione Lavoro, 26/01/2010 n. 1584 I PARAMETRI INELUDIBILI PER POTER DISTINGUERE TRA RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATOCon sentenza n. 9251/10, la Cassazione ha ribadito che l'elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato dal lavoro autonomo consiste nel fatto che il primo è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative. La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito. E' quindi legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito. Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (sul punto, in termini, Cass. 5 maggio 2004 n. 8569 e 21 gennaio 2009 n. 1536). Vai alla sentenza Cassazione Sez. Lavoro, 19/04/2010 n. 9251 |
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22858/08
della Sezione lavoro, pronunciandosi in materia di mobbing, ha
ribadito che lo stesso è integrato da una condotta che si protrae nel
tempo ed è diretta a ledere il lavoratore. In ciò rappresentando una
violazione dell'art. 2087 c.c., norma che pone l'obbligo -per il
datore di lavoro- di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
dei propri dipendenti. Caratterizzano questo comportamento la sua
protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o
meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi: Corte cost. 19
dicembre 2003 n. 359; Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29
settembre 2005 n. 19053; dalla protrazione il suo carattere di illecito
permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537), la volontà che lo
sorregge (diretta alla persecuzione ed all'emarginazione del dipendente),
e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o
morale o psicologico o fisico. In particolare, il Giudice di legittimità,
con la sentenza in esame, evidenzia che, se è vero che il mobbing non può
realizzarsi attrraverso una condotta istantanea, è anche vero che un
periodo di sei mesi è più che sufficiente per integrare
l'idoneità lesiva della condotta nel tempo. Sussiste la
responsabilità del datore anche ove (pur in assenza d'un suo specifico
intento lesivo) il comportamento materiale sia posto in essere da un altro
dipendente. Anche se il diretto comportamento in esame è caratterizzato da
uno specifico intento lesivo, la responsabilità del datore (ove il
comportamento sia direttamente riferibile ad altri dipendenti aziendali)
può discendere anche solo dalla colpevole inerzia nella rimozione del
fatto lesivo. La classificazione come mobbing dei fatti denunciati dal
lavoratore, costituendo specificazione di un precetto normativo,
appartiene alla funzione del giudice di legittimità; mentre compito
riservato al giudice di merito è l'accertamento del fatto. La
giurisprudenza di legittimità è d'altronde univoca nell'affermare che
l'accertamento e la valutazione delle circostanze di fatto (come
l'interpretazione degli atti negoziali, al pari dell'interpretazione dei
contratti collettivi di diritto comune), sono riservati al giudice di
merito e censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e
per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Stanti i
suddetti limiti del sindacato della Cassazione, non costituisce precedente
in senso tecnico la sentenza che abbia accolto o rigettato un ricorso per
la cassazione di una decisione di merito che abbia adottato una
determinata valutazione di analoghi, o anche identici, elementi di fatto o
di atti negoziali, dipendendo tale circostanza dal superamento o meno del
suddetto limitato controllo (Cass., sez. lav., 13 novembre 2007, n.
23569). Da ciò discende che: 1) come specificazione, il mobbing è
parte integrante della disposizione di legge da cui trae origine, di
questa in tal modo assumendo giuridica natura; 2) per tale natura, la sua
formulazione è funzione di legittimità funzione riservata al giudice di
merito - ed esclusa dalla sede di legittimità è solo l'accertamento
dell'esistenza - o dell'inesistenza - del fatto materiale da ricondurre
poi al modulo normativo); 3) funzione di legittimità è anche la
sussunzione del fatto (come accertato) nel modulo normativo; 4) nella
relativa inosservanza, la specificazione della clausola generale è
deducibile (attraverso l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in sede di
legittimità. |
Il Giudice di legittimità, con la sentenza 25 maggio 2006 n. 12445,
afferma ancora una volta che la responsabilità di del datore di lavoro per danno
da mobbing, generata dall'inosservanza dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087
c.c., ha natura contrattuale e che, pertanto, il lavoratore beneficia del regime
probatorio più favorevole di cui all'art. 1218 c.c.: egli dovrà fornire la prova
del fatto costituente inadempimento all'obbligo di sicurezza nonché del nesso
causale con il danno subito, mentre la prova liberatoria a carico del datore di
lavoro consiste nella dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento.
L'esercizio, ex post ed a danno compiuto, del potere disciplinare nei
confronti del mobber non appare, invero, sufficiente ad escludere la
responsabilità del datore di lavoro, trattandosi di una iniziativa volta alla
repressione e non già alla prevenzione dei fatti mobbizzanti. Per affrancarsi
dall'addebito di colpa il datore di lavoro dovrà, quindi, dimostrare di aver
adottato una qualsiasi misura idonea a prevenire l'evento dannoso. Il
fondamento giuridico della responsabilità del datore di lavoro per i danni
subiti dal lavoratore mobbizzato è dato dall'art. 2087 c.c. che si pone, in
virtù della sua natura di norma aperta o in bianco, come clausola di tutela
generale dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di
lavoro. Trattandosi di valori di rango costituzionale (art. 41 comma
II Cost.), è dato riconoscere la più ampia sfera di tutela al lavoratore (si
veda sul punto: Roberta Russo, "Il mobbing" in Nuovi diritti e risarcimento del
danno, ed. UTAT, 2004). Sul datore di lavoro incombe, quindi, l'obbligo di
adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro. Per giurisprudenza costante del Supremo Collegio
(ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 8438 del 2004, Cass. sez. lavoro n. 2357
del 2003 e Cass. sez. lavoro n. 15749 del 2002) la responsabilità per danno da
mobbing ha natura contrattuale poiché, da un lato, il contenuto del contratto
individuale di lavoro risulta integrato per legge ai sensi dell'art. 1374 c.c.
dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) e,
dall'altro lato, perché la responsabilità contrattuale è configurabile tutte le
volte che risulti fondata sull'inadempimento di un'obbligazione giuridica
preesistente comunque assunta dal danneggiante nei confronti del
danneggiato.
La conseguenza più rilevante di tale configurazione si
riscontra sul piano dell'onus probandi giacché, per la
responsabilità contrattuale, vige il regime particolare di ripartizione
dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. e, quindi, in deroga al
principio generale applicabile ad ogni tipo di responsabilità ex art. 2697 c.c.
(in virtù del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di
provare i fatti che ne costituiscono fondamento), ne risulta stabilita la
presunzione legale di colpa a carico del debitore inadempiente (il datore di
lavoro inosservante dell'obbligo di sicurezza) responsabile del danno da
risarcire e, conseguentemente, l'esonero dall'onere probatorio relativo per il
creditore danneggiato (il lavoratore) che, agendo per il risarcimento, ne
dovrebbe esser gravato in applcazione della regola generale. Ne consegue che il
lavoratore danneggiato è onerato della prova del fatto costituente inadempimento
dell'obbligo di sicurezza, nonché del nesso di causalità materiale tra
l'indempimento stesso e il danno da lui subito, mentre esula dall'allegazione a
suo carico la prova della colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene
concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento. E'
lo stesso datore di lavoro, infatti, quale debitore in relazione all'obbligo di
sicurezza, a dover provare la non imputabilità dell'inadempimento. Peraltro, pur
escludendo la configurabilità di una responsabilità oggettiva, la giurisprudenza
tende ad ampliare la portata dell'obbligo di sicurezza comprendendovi anche
l'attuazione di tutti gli strumenti di protezione e di cautela che, se pure non
previsti specificatemente in alcune fonte legale o contrattuale, si rivelano
realmente necessari a proteggere i lavoratori dai rischi insiti nell'ambiente di
lavoro. L'art. 2087 c.c. si traduce non soltanto nel divieto per il datore di
lavoro di porre in essere comportamenti lesivi dell'integrità fisica e della
personalità morale del lavoratore ma, altresì, nell'obbligo di impedire e
scoraggiare contegni aggressivi e vessatori da parte dei preposti e dipendenti,
intervenendo, se necessario, con lo strumento delle sanzioni disciplinari.
Vai alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 25/05/2006 n. 12445
Con riferimento al mobbing ed al demansionamento, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che ne deriva -non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale- non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Mantre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale -da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno- va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.
Con la sentenza n. 4774/2006, il Giudice di legittimità configura il "mobbing" come una condotta sistematicamente vessatoria, tale da ledere l'integrità fisica e la personalità del lavoratore subordinato, in violazione dell'art. 2087 cod. civ. Il "mobbing" si verifica allorché il datore di lavoro tiene una condotta sistematica e protratta nel tempo che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 cod. civ. Tale illecito, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato.
Nel caso di una condotta dannosa di mobbing posta in essere nei
confronti del lavoratore, deve ritenersi che l'onere probatorio a carico di
questi è limitato alla prova del nesso di causalità tra gli eventi dannosi e
l'espletamento della prestazione lavorativa. In questo caso, se il datore non
dimostra di aver ottemperato all'obbligo di protezione dell'integrità
psico-fisica del lavoratore, sussistono i presupposti di legge per riconoscere
al lavoratore la tutela dell'art.2087 c.c. Il Tribunale di Tempio Pausania, con
un'importante ed innovativa sentenza (n° 157 del 10/07/03), ha dato il giusto
rilievo all'orientamento della Cassazione che considera superato la ripartizione
del danno non patrimoniale nelle categorie del danno biologico e del danno
morale, elaborando la categoria del danno esistenziale che comprende qualsiasi
danno che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona
(Cass. 7713/00). Il Tribunale ha richiamato, a questo riguardo, "le recenti
sentenze della S.C. (8827/03 e 8828/03) con le quali si afferma che deve
intendersi ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata
estensione della nozione di danno non patrimoniale inteso come danno da lesione
di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo"; e
quindi precisato che, relativamente al danno non patrimoniale, devono
distinguersi, ai fini della sua liquidazione, il danno biologico e quello che,
più in generale, rientra nella categoria del danno esistenziale (comprendente il
danno da demansionamento, il danno all'immagine e, più in generale, le
sofferenze patite dal lavoratore per aver lavorato, per un certo lasso di tempo,
in un ambiente ostile). L'art. 2087 c.c. ricopre, quindi, il ruolo di norma più
adatta ad applicarsi alle fattispecie di mobbing, "posto che essa, trasferendo
in ambito contrattuale il più generale principio del neminem laedere,
riparte l'onere della prova così che grava sul datore l'onere di provare di aver
ottemperato all'obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del
lavoratore, mentre grava su quest'ultimo il solo onere di provare la lesione
dell'integrità psico-fisica ed il nesso di causalità tra tale evento dannoso e
l'espletamento della prestazione lavorativa". Nel caso di specie il Tribunale ha
liquidato il danno da mobbing in via equitativa, ritenendo assumibili quali
parametri ai fini della quantificazione del danno anche il lasso di tempo in cui
il mobbing si era protratto ed il tipo di patologia insorta a causa dello
stesso, che pur tuttavia non aveva comportato effetti permanenti sulla salute
del lavoratore.
Il Tribunale individua -anche- un metodo di lavoro nella
valutazione di una situazione di "mobbing"; costituito dal ricostruire "gli
episodi lamentati dalla ricorrente, onde stabilire se gli stessi, esaminati
singolarmente, siano viziati da illegittimità e se, considerati nel loro
complesso, appaiano inseriti in una strategia persecutoria, nell'ambito della
quale la ricorrente sia stata sottoposta ad una serie di condotte o di
provvedimenti finalizzati ad uno scopo ingiusto, consistente nel danneggiarla,
emarginarla e discriminarla, sino a provocarle danni alla salute." Occorre
partire, quindi, dalla valutazione dei singoli episodi lamentati ma senza
fermarsi ad essi, considerandoli sinergicamente, in modo da stabilire se si può
quantomeno intravedere una strategia persecutoria a danno del
lavoratore.
Vai alla sentenza del
Tribunale di Tempio Pausania n. 157 del 10/07/2003
Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 28/2005, ribadisce che "il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione".
Secondo il Tribunale, ferma restando la necessità di una definizione
normativa, il concetto di mobbing contiene un valore aggiunto, perché consente
di arrivare a qualificare come tale ed a sanzionare anche un complesso di
situazioni che, valutate singolarmente, potrebbero anche non contenere elementi
di illiceità ma che, considerate unitariamente ed in un contesto "mobbizzante",
assumono un particolare valore molesto ed una finalità persecutoria, che non
sarebbe stato possibile apprezzare senza il quadro d'insieme che il mobbing
consente di valutare. Ne segue che le condotte che costituiscono il dato
materiale nel quale si realizza il mobbing possano essere le più varie, ma è
fondamentale che siano plurime. Indipendentemente dalla qualificazione di
danno-evento o danno-conseguenza, i comportamenti mobbizzanti vengono
immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la
vita di relazione del lavoratore, provocando un danno allo stesso. A seconda
delle circostanze in cui si manifestano i comportamenti del datore ci potrà
essere:
a) un danno alla salute (ed allora interverrà anche la categoria del
danno biologico;
b) un danno patrimoniale, con il conseguente
risarcimento;
c) nelle ipotesi riconducibili a reato, potrà intervenire anche
la categoria del danno morale soggettivo ex art. 185 coc. pen.
Il Tribunale, precisato che le predette categorie sono soltanto eventuali, ha rilevato che la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore produrrà sempre ed immancabilmente un danno di altra categoria, da definire opportunamente come "esistenziale", in considerazione degli approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali che tale concetto ha avuto e che lo rendono riferibile a questa situazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i danni dei quali la ricorrente chiedeva il riconoscimento fossero riconducibili alla categoria del danno non patrimoniale, così come risultante dalla rilettura critica e costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. effettuata dallla Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale; interpretazione secondo la quale l'art. 2059 c.c. trova applicazione sia nel caso di danno alla salute (art. 32 Cost.) che di danno alla professionalità del lavoratore (artt.2, 35, 41 Cost.).
Vai alla sentenza 28/01/2005 n. 28 del Tribunale di Forlì
Con sentenza n. 4063/2010, le Sezioni Unite della Cassazione ha affermato
che, quando il demansionamento comporta guai di natura psicofisica relativi alla
salute del lavoratore, lo stesso sfocia nel mobbing.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite 22/02/2010 n. 4063
Il Giudice di legittimità ha ribadito che il rifiuto del dipendente ad adempiere la propria prestazione va valutato in base al comportamento della parte datoriale. In particolare, sussiste il diritto del dipendente a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e di rifiutarsi di dare esecuzione ad un provvedimento dequalificante del datore di lavoro. La Corte, con la sentenza in esame, si è pronunciata anche sulla risarcibilità del danno esistenziale da demansionamento che, pur se inquadrato (sulla scia delle SU n. 26972/08) nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, va intendeso come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale danno va allegato dal danneggiato e dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.
Vai alla sentenza Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 19/12/2008 n. 29832
Con la sentenza n. 24591/06, il Giudice di legittimità ribadisce che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 1 della legge n. 604 del 1966. Conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento, per cui, ai fini della giustificatezza del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente. Tale principio conferma quello di cui alla sentenza n. 13719/06 secondo la quale, ai fini della legittimità del licenziamento di un dirigente, la legge ritiene bastevole che esso appaia giustificato, non richiedendosi -anche- l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, come previsto in riferimento agli altri lavoratori subordinati dalla legge n. 604 del 1966, con conseguente esclusione della fruibilità, da parte del dirigente stesso, della tutela prevista da tale legge. I criteri relativi al requisito della "giustificatezza" che possono legittimare il licenziamento del dirigente vanno essenzialmente ricondotti all'accertata impossibilità della prosecuzione del rapporto fiduciario (senza che, naturalmente, il recesso del datore di lavoro si risolva in un pretesto ingiustificato od in una sua scelta assolutamente arbitraria) ovvero ad una sopravvenuta grave crisi aziendale tale da rendere particolarmente onerosa la continuazione dello stesso rapporto. Sulla medesima questione vedi, tra i numerosi precedenti: Cass. n. 1591/00; n. 12365/03; n. 16263/04.
Con la sentenza del 30/03/2007 n. 7880,
le SEZIONI UNITE della Cassazione hanno operato un intervento
chiarificatore, destinato ad assumere importanza fondamentale nell'ambito del
dibattito relativo all'applicabilità ai dirigenti apicali delle garanzie di cui
all'articolo 7 Statuto Lavoratori. La pronuncia della Consulta ha, infatti,
censurato l'interpretazione che si era andata affermando in giurisprudenza, a
partire dalla sentenza delle S.U. n. 6041/95, che aveva reso inapplicabili
ai dirigenti le garanzie previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 Statuto
Lavoratori, "in ragione della
natura spiccatamente fiduciaria del rapporto che esclude la stessa
configurabilità del potere disciplinare del datore di lavoro
". Il dettato normativo ha infatti individuato alcune figure
professionali accomunate da un potere di sostituzione e quindi rappresentativo
dell'imprenditore, che ne impedisce l'omologazione sul piano sindacale con gli
altri lavoratori subordinati. Come è noto, inoltre, il legislatore sembra non
abbia definito i requisiti di appartenenza alla categoria dirigenziale,
rimettendo la determinazione delle figure inquadrabili nelle varie categorie,
alle leggi speciali o meglio alla contrattazione collettiva, cui infatti rinvia
il capoverso dell'articolo 2095 c.c. In realtà, una distinzione di
rilievo è stata colta da parte della dottrina, in ordine alla disciplina
applicabile al dirigente propriamente detto apicale, e allo pseudo dirigente, ovvero quella
figura che pur essendo dotata di un potere direttivo è comunque in una posizione
gerarchica e sottoposta ad un potere disciplinare. In tema di vicende
patologiche del rapporto di lavoro, al dirigente apicale l'attuale
normativa prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2118 e
2119 c.c., nonché le norme sul contratto collettivo riferibile, escludensosi
l'attuazione delle regole previste dallo Statuto dei lavoratori nonchè della
L. n. 604/90. Agli pseudo dirigenti o dirigenti convenzionali sembra invece
riconducibile la diretta applicabilità delle garanzie previste dall'articolo 7
dello Statuto dei lavoratori.
Ma la dottrina e la giurisprudenza, a ben
vedere, nel corso degli anni, hanno messo in luce l'estrema difficoltà di
affermare in modo definitivo se il recesso ad nutum possa essere
applicato alla dirigenza. Ed invero, anche la contrattazione collettiva è
intervenuta a disciplinare la materia della risoluzione del rapporto di lavoro
dei dirigenti, ma i contratti non hanno di certo disapplicato l'articolo 2118
c.c., la cui conformità alla Costituzione è stata più volte affermata dalla
Consulta. Ne tanto meno, sino alla pronuncia delle S.U. n. 7880/07, era prevista
l'estensione ai dirigenti delle tutele previste per gli altri lavoratori
dipendenti dalla legge 604/90 e dall'articolo 18 legge 300/70. La gran parte dei
contratti collettivi prevede una tutela imperniata sul giudizio di
giustificatezza del recesso datoriale affidato ad un apposito Collegio arbitrale
e su un'indennità supplementare prevista in favore del dirigente
ingiustificatamente licenziato, introducendo con ciò una specifica
regolamentazione del recesso mediante la previsione di un regime di tutela
pseudo-obbligatoria. La nozione di "giustificatezza" del licenziamento del
dirigente, posta dalla contrattazione collettiva, non si identifica con quella di giusta causa o
giustificato motivo del licenziamento del lavoratore subordinato, pertanto i
comportamenti negligenti del dirigente, potevano -sino ad oggi - giustificare il
licenziamento di quest'ultimo, con l'ulteriore possibilità di disconoscimento
dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva, allorquando
risultavano suscettibili di concretizzare una ragione di cessazione del rapporto
di lavoro in virtù della posizione assunta dal dirigente nell'organizzazione e
del carattere fiduciario del rapporto di lavoro. Di segno completamento
opposto è la pronuncia Cassazione n. 416/06, che ha stabilito il
principio secondo cui "le garanzie procedimentali dettate dall'articolo 7,
commi secondo e terzo, della legge 300/70 ai fini dell'irrogazione di sanzioni
disciplinari sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente
d'azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell'ambito
della organizzazione sindacale ".
Da ultimo, la pronuncia delle S.U. n. 7880/07 ritiene che una lettura
restrittiva del dato normativo previsto dall'articolo 7 Statuto Lavoratori
penalizza i dirigenti i quali possono subire danni, con conseguenze
irreversibili per la loro futura collocazione nel mercato del lavoro. Nel
merito, un licenziamento, che non consente loro un'efficace e tempestiva
difesa, può lasciare dubbi sulla trasparenza del comportamento tenuto e sulla
capacità di assolvere a quei compiti di responsabilità correlati alla natura
collaborativa e fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo. Tra l'altro
la specialità della funzione dirigenziale trova forme di estrinsecazione
molteplici e non sempre riassumibili a priori ed, inoltre, l'estrema labilità
dei confini tra la figura di dirigente e quella professionale di impiegato con
funzioni direttive e quadro di livello più elevato inducono a ritenere che la
categoria dei dirigenti debba essere identificata alla stregua di quanto
stabilito dalla contrattazione collettiva, non solo per quanto stabilito
dall'articolo 2095 c.c. ma anche per ragioni logico-sistematiche. Alla luce
delle suesposte argomentazioni le S.U. hanno affermato che le garanzie
procedimentali dettate dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 300/70 devono trovare applicazione
nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, sia se il datore di lavoro
addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente, sia se a base del
suddetto recesso ponga comunque condotte suscettibili di far venire meno la
fiducia. Dalla violazioni di dette garanzie, che si traduce in una non
valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l'applicazione
delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il
licenziamento privo di giustificazione, non potendosi assegnare all'inosservanza
delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa
contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito
disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso. Tali
conclusioni portano all'assunto che il trattamento economico previsto dalla
contrattazione collettiva, nel caso di ingiustificato recesso, ha la lacuna di
considerare come accertati addebiti in relazione ai quali non è avvenuto alcun
contraddittorio. Ciò implica che, ove non si applicasse l'articolo 7 Statuto
Lavoratori, l'azienda finirebbe per sottrarsi all'erogazione delle indennità
aggiuntive, previste in caso di licenziamento per giusta causa, in difetto
dell'esercizio del diritto di difesa che deve inderogabilmente essere garantito
anche ai dirigenti apicali.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite,
30/03/07 n. 7880
Vai alla sentenza
Cassazione Civile, Sez. lav., 20/11/2006 n. 24591
Vai alla sentenza Cassazione civile, Sez.
lav., 14/06/2006 n. 13719
Con la pubblicazione sulla G.U. 260/07, è entrata in vigore -il 23/11/07- la
nuova normativa che introduce una rigorosa procedura formale al fine di
eliminare la frequente prassi nel mondo del lavoro delle false dimissioni;
quelle, cioè, fatte sottoscrivere in bianco dal lavoratore al momento
dell'assunzione. Si prevede l'obbligo del lavoratore, a pena di nullità, di
redigere le dimissioni su appositi modelli predisposti e resi disponibili dalle
direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per
l'impiego, che saranno contrassegnati da un codice alfanumerico progressivo di
identificazione ed avranno la durata di 15 giorni. La normativa riguarda:
1)
tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo
2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla
durata;
2) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto;
3) i contratti di collaborazione di natura occasionale;
4)
i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del
codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i
suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come
redditi di lavoro autonomo;
5) i contratti di lavoro instaurati dalle
cooperative con i propri soci.
Il collegamento economico - funzionale tra imprese facenti parte di un'unica organizzazione aziendale non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra. Quanto sopra, però, a meno che non sia possibile ravvisare -anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato- un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale collegamento sussiste al ricorrere di una serie di requisiti quali l'unicità della struttura organizzativa e produttiva; l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario cui presieda un unico soggetto direttivo che orienta le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Vai alla sentenza Cassazione Sez. Lavoro
14/11/2005 n. 22927
La Corte di Cassazione ha chiarito che le "speciali circostanze" che, in base a quanto previsto dall'art. 2 L. 230/62, sono idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, devono essere non solo circostanze di carattere eccezionale, ma necessariamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione del termine e devono rivestire i caratteri della contingenza e dell'imprevedibilità. Con riferimento a quest'ultimo requisito i Giudici di legittimità hanno ricordato come debba ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi l'ulteriore decorso causale secondo l'id quod plerumque accidit. Quanto al profilo risarcitorio, la Cassazione ha chiarito che in casi del genere non può essere fatta applicazione di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori circa la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziato. Infatti, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda, occorre fare applicazione del principio indicato più volte dalla S.C. e secondo il quale il diritto del lavoratore ad essere riammesso in servizio non configura una richiesta di reintegrazione per illegittimo licenziamento ma di adempimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in considerazione della nullità della clausola contrattuale.
Vai alla sentenza Cassazione Sez. Lavoro 12/12/2008 n. 29258
E' giustificato e legittimo il licenziamento per il dipendente che compie "avances" (anche "infantili" o "grossolane", ma comunque qualificabili come molestie sessuali) sul lavoro e millanta confidenza e intimità (in realtà inesistenti) con la vittima delle sue attenzioni. E ciò anche se il Contratto collettivo di lavoro del dipendente molestatore preveda, per tali tipi di comportamenti, soltanto ''sanzioni conservative'' e non anche il licenziamento. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 6621/07 che ha respinto il ricorso di un impiegato amministrativo di una casa di cura di Santa Maria Capua Vetere contro il licenziamento inflittogli per aver molestato in modo ''infantile e grossolano'' la sua diretta superiore gerarchica. In primo grado il licenziamento era stato annullato poichè il CCNL della Sanità privata non prevede la perdita del posto di lavoro tra le misure applicabili nei confronti di chi molesta le colleghe ma soltanto delle sanzioni come la sospensione temporanea, di carattere quindi "conservative". La Corte d'Appello di Napoli, invece, aveva confermato la legittimità del licenziamento. Contro tale verdetto l'uomo aveva reclamato in Cassazione. Il Giudice di legittimità ha bocciato il ricorso, affermando che in giudizio ci si può ''discostare dalla previsione del contratto nazionale'' quando la ''condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei ed aggravanti'' rispetto alle molestie sessuali realizzate. Nel caso specifico i magistrati napoletani - chiarisce la Suprema corte - hanno legittimamente evidenziato ''la sussistenza di elementi ulteriori e aggravanti'' rispetto alle "avances" compiute; elementi ravvisati "oltre che nella grossolanità delle molestie, nell'avere millantato ripetutamente ed insistentemente una massima confidenzialità ed una intima conoscenza con una superiore gerarchica, alla presenza di colleghi della donna, con la dichiarata intenzione di rivelare fatti compromettenti della stessa donna''.
Vai alla sentenza Cassazione Sez. Lavoro 20/03/2007 n. 6621
Con sentenza n. 24375/08 la sezione lavoro della Cassazione si è pronunciata sulla nozione di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., affermando che essa è dalla legge configurata -allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo- con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.
Vai alla sentenza Cassazione Sez. Lavoro 01/10/2008 n. 24375
La Cassazione, tornando ad occuparsi della ripartizione dell'onere probatorio
nel processo del lavoro, ha statuito -con le sue Sezioni Unite- che
"in caso di licenziamento illegittimo, l'onere di provare l'inesistenza del
requisito dimensionale previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e
quindi l'impossibilità di reintegrare nel suo posto il lavoratore licenziato,
grava sul datore di lavoro e non sul prestatore di lavoro". La questione
della corretta lettura ermeneutica dell'art. 18, comma 1, l. 300/1970,
modificato dall'art. 1 l. 108/1990, con riguardo alla ripartizione dell'onere
della prova, aveva trovato nella Giurisprudenza soluzioni differenti,
accendendo il contrasto che è stato come sopra risolto dall'intervento
nomofilattico.
L'indirizzo prevalente riteneva che si dovesse
imporre al lavoratore-attore in giudizio l'onere di provare il requisito
dimensionale, ravvisandovi un elemento costitutivo del "diritto alla
reintegrazione" dedotto in giudizio e facendo conseguente e piana applicazione
dell'art. 2697, comma 1, c.c. (Cassazione, Sezioni unite, 2249/1988, Sezione
lavoro, 3229/1988, 786/1991, 1815/1993, 4048/1991, 2268/1996, 4337/1995,
12375/1998, 4948/1998, 12579/2003, 12747/2003).
Secondo il diverso
orientamento, far gravare sul prestatore di lavoro l'onere di fornire al giudice
dati relativi al personale dell'impresa è apparso eccessivo (Cassazione
1815/1993): tale indirizzo, precisando di doversi aver riguardo al numero medio
degli occupati in relazione alle normali esigenze produttive e non al numero nel
momento di intimazione del licenziamento, ha chiesto all'imprenditore la
relativa prova così come aveva già fatto nei casi di esclusione della tutela
reale per le cosiddette organizzazioni di tendenza, indicate nel già citato art.
4, comma 1, l. 108/1990.
Una ulteriore giurisprudenza ha, infine, ritenuto
che "i fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere
l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del
licenziamento siano esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro
subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni
dell'impresa, inferiori ai limiti dell'art. 18 sopra detti, costituirebbero,
insieme al giustificato motivo del licenziamento (art. 5 l. 604/1966), fatti
impeditivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio e dovrebbero essere perciò
provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il
datore dimostrerebbe che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal
contratto di lavoro non è a lui imputabile (art. 1218 c.c.) e che comunque il
diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente
necessità di ridurre il rimedio al risarcimento pecuniario".
Le Sezioni
Unite aderiscono quindi a quest'ultima lettura ritenendo che spetti al
giudice-interprete, quando il legislatore non vi abbia provveduto espressamente,
di ricostruire la fattispecie sostanziale controversa, identificando gli
elementi costituitivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio e richiedendo
all'attore la relativa prova. Inoltre si precisa che "per quanto
riguarda infine il criterio di distribuzione dell'onere della prova basato sulla
vicinanza o disponibilità dei relativi strumenti e valorizzato sul piano
generale da queste Sezioni unite con la riportata sentenza 13533/2001 nonché,
nell'interpretazione dell'art. 18 l. 300/1970, dalle sentenze 613/1999 e
7227/2002, esso tanto più deve valere quando trattasi del "requisito
occupazionale", vale a dire della forza-lavoro dell'impresa, risultante non
soltanto dal numero degli occupati ma anche ed eventualmente dal loro status
nell'impresa, o anche personale, come risulta espressamente dal sopra riportato
comma 2 dell'art. 18".
Vai alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 15/12/05 - 16/01/06 n. 141
Nel caso di un contratto di lavoro a tempo parziale, con la sentenza n. 2195/07, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di liquidazione equitativa del giudice per l'incremento retributivo deciso per compensare l'ulteriore prestazione accertata. In particolare, quando è stata fornita la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa per un orario superiore a quello retribuito ma perdura l'incertezza sulla misura del lavoro ulteriore, è giustificato -per la quantificazione dell'ammontare- il ricorso alla valutazione equitativa delle prestazioni (art. 432 c.p.c.) e alla determinazione "minimale" - rispetto al testimoniato - delle ore prestate in più (nel caso di specie la stima è stata di due ore). La possibilità di ricorrere alla valutazione equitativa è offerta al giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori nell'ambito che prevede la raccolta di elementi di carattere anche indiziario o presuntivo (cfr.: sent. n. 16098/01). Il giudice può -quindi- legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti - avvalendosi anche di presunzioni semplici - per giungere in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr.: sent. n. 6623/01).
Vai alla sentenza Cassazione Sez. Lavoro, 31/01/07 n. 2195
La Suprema Corte, decidendo sulla questione se decorra o meno il termine
di decadenza dell'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni
previdenziali in mancanza di un provvedimento esplicito dell'INPS sulla domanda
dell'assicurato o comunque quando manchi, in qualsiasi atto proveniente
dall'Istituto previdenziale, l'indicazione prescritta dal 5° comma dell'art.
47 D.P.R. 639/70 e successive modifiche, ha enunciato il seguente
principio di diritto: "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il
conseguimento delle prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile
1970 n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384,
convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438) - dopo avere enunciato due
diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data
della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione),
individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla
somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione
della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n.
533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della
legge 9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo
- pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria -
non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo
del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Disposizione quest'ultima
che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una
incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al
fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della
decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento
esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle
indicazioni di cui al comma 5 del citato art. 47".
Vai alla sentenza Cassazione SS.UU.
29/05/2009 n. 12718
Il rapporto di occasionalità necessaria, richiesto dall'art. 2049 c.c., ai fini della responsabilità del datore di lavoro per fatti compiuti dal dipendente, può riscontrarsi anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni. Nella specie, si trattava di un caso relativo alla invocata responsabilità di un istituto bancario per fatto del dipendente infedele addetto alla gestione titoli della clientela, il quale aveva utilizzato somme indebitamente apprese da conti di clienti per effettuare operazioni finanziarie non autorizzate. La Corte ha affermato l'enunciato principio ritenendo che l'incombenza svolta dal dipendente abbia determinato una situazione tale almeno da agevolare e rendere possibile sia il fatto illecito sia l'evento dannoso.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 12/03/2008 n. 6632
La Cassazione, con la sentenza n. 238/07, è tornata sul tema del danno non patrimoniale. La questione ha riguardato un lavoratore che, durante le operazioni di pulizia della macchina di stampa, era rimasto imprigionato con il braccio e subiva lo schiacciamento della mano e dell'avambraccio. Ricorso in sede di merito gli venivano riconosciuti, oltre tutte le spettanze del caso, anche il danno biologico di natura psichica consistente nel danno biologico relativo alla invalidità temporanea, nel danno biologico relativo alla invalidità temporanea e nel danno morale. Avverso tale sentenza è ricorso in Cassazione il datore il quale si doleva dell'errata applicazione da parte del Giudice di secondo grado degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p. in quanto il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi di responsabilità extracontrattuale per fatti illeciti costituenti reato. La Cassazione ha rilevato come -ormai da tempo- la risarcibilità del danno non patrimoniale, conseguente alla ingiusta lesione di un interesse della persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 185 c.p. non necessitando, dunque, della qualificazione del fatto come reato. Inoltre circa il danno derivante da perdita da chance, ha precisato la Corte, essendo una voce patrimoniale capace di una valutazione economica autonoma, l'interessato ha l'onere di provare, sia pure in modo presuntivo, i presupposti del risultato sperato ed invece impedito dalla condotta illecita. Basterà a tal proposito anche la sola relazione del C.T.U. circa l'incidenza sulla capacità lavorativa. Nel caso, infatti, che si verifichi una tale incapacità il soggetto risulterà privo, per il futuro, della sua capacità di reddito, risolvendosi -dunque- in una perdita patrimoniale.
Vai alla sentenza della Cassazione Sezione Lavoro 10/01/2007 n. 238
Le Sezioni Unite, decidendo in tema di clausola di fungibilità tra le
mansioni espressa dalla contrattazione collettiva, sia nazionale sia integrativa
territoriale, hanno affermato -nella sentenza n. 25033/06- che la contrattazione
collettiva, pur muovendosi nell'ambito, e nel rispetto, della prescrizione posta
dal primo comma dell'art. 2103 cod.civ., è autorizzata a porre meccanismi
convenzionali di mobilità orizzontale. A tal fine è necessario che venga
prevista, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per
sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la
valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati
in quella qualifica. In tal modo non si incorre nella sanzione della
nullità comminata dal secondo comma della citata disposizione. La S.C. ha
confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto legittima la
clausola di fungibilità espressa dall'art. 46 del CCNL 26 novembre 1994 per i
dipendenti postali, recante l'intercambiabilità delle mansioni, con esclusione
delle mansioni tecniche, all'interno della stessa area operativa e di quella di
base, sul presupposto della ricorrenza delle necessità di servizio, la cui
sussistenza, nella specie, non risultava contestata, se non in termini
assolutamente generici, dalla lavoratrice. La S.C. ha, inoltre, ribadito il
costante orientamento secondo cui ai fini della verifica del legittimo esercizio
dello ius variandi da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal
giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove
adeguatamente motivato - l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite
e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in
concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto
ed all'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.
Il Giudice di legittimità è intervenuto successivamente in applicazione dei
principi stabiliti dalle Sezioni Unite; in particolare specificando che
l'art. 2103 c.c. va interpretato in modo "elastico", in seguito ad una presa
d'atto della necessità di una tutela dinamica delle doti lavorative, da
accrescere anche attraverso costanti corsi professionali ormai indispensabili in
ragione delle continue innovazioni di carattere tecnologico e organizzativo.
Sono ritenuti legittimi i patti di assegnazione a mansioni di minore rilevanza a
garanzia dell'interesse ad evitare il licenziamento o anche di un diverso
interesse del lavoratore, nonché nel caso di improrogabili esigenze
aziendali.
Vai alla sentenza Cassazione Sezioni Unite
Civili 24/11/2006 n. 25033
Vai alla sentenza
della Cassazione Sezione Lavoro 05/04/2007 n. 8596
Vai al commento del dott. Gesuale
Bellini
Il Giudice di legittimità compie un'efficace sintesi volta a focalizzare
la fattispecie della dequalificazione o demansionamento professionale,
fattispecie che attiene (a prescindere dall'inquadramento categoriale e
dall'invarianza retributiva) alla privazione di una parte o di tutte le mansioni
o compiti (o di quelli strutturalmente caratterizzanti) tramite cui si
estrinseca in azienda il "ruolo" o la "posizione professionale" del lavoratore.
L'intervento della Cassazione, su quello che rientra -il più delle volte- nella
figura del c.d. "mobbing", dovrebbe agevolare la valutazione dei magistrati nel
riscontro del "demansionamento" e, soprattutto, consentire misure riparatorie
non più in forma meramente simbolica per il danneggiato, ma in grado di
imporre alle parti datoriali la riassegnazione del demansionato alle stesse
mansioni o ad altre equivalenti ex art. 2103 c.c. ed il risarcimento del danno
alla professionalità, all'immagine, alle chanches di carriera, ecc.
Va
precisato che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con una riduzione
delle stesse (sovente giustificata dall'esigenza di pervenire ad una più
efficiente organizzazione imprenditoriale) si traduce automaticamente in una
"dequalificazione professionale". Sarà il Giudice ad accertare, di volta in
volta, se l'effettuata "sottrazione" di mansioni sia tale -per la sua natura e
portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione
nell'ambito aziendale- da comportare un abbassamento del globale livello delle
prestazioni del lavoratore, una sotto utilizzazione delle capacità dallo stesso
acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità. Nello
stesso senso si è espressa successivamente Cass. 19 maggio 2001, n. 6856 - Pres.
Santojanni - Rel. Spanò - Xerox Spa c. Picardi, secondo cui: "Quando
venga dal lavoratore denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ.,
allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve
stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena
utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella
fase pregressa del rapporto (...), tale da comportare un abbassamento del
globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione
delle capacità dallo stesso acquisite e un conseguenziale impoverimento della
sua professionalità ".
In particolare, con la sentenza n. 2621/2008, la
Cassazione ha affermato che il danno da demansionamento va sempre provato in
quanto, dall'inadempimento del datore di lavoro, non deriva automaticamente
l'esistenza di un pregiudizio per il lavoratore. In altri termini, il
riconoscimento del diritto del lavoratore non può prescindere da una specifica
documentazione, da fornirsi sin dal ricorso introduttivo stante le decadenze del
rito del lavoro, sulla natura e sulle caratteristiche dell'eventuale trattamento
di sfavore.
Segnaliamo la sentenza della Cassazione
(n. 1026 del 04/02/1997) secondo la quale "nel caso di illegittimo mutamento
di mansioni che comporti pregiudizio alla vita professionale e di relazione
dell'interessato, è possibile il risarcimento del danno derivante da tale
pregiudizio, di natura non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa ai
sensi dell'art. 1226 c.c., sempre che il lavoratore, sul quale ricade il
relativo onere, fornisca la prova dell'effettiva sussistenza di tale danno, la
quale costituisce il presupposto indispensabile anche per una liquidazione
equitativa".
La sentenza di
Cassazione n. 8271/04) ha precisato che, ai fini del risarcimento del danno
da demansionamento, il giudice deve considerare la perdita di bagaglio
professionale e le conseguenze negative sulla vita di relazione, con particolare
riferimento al pregiudizio morale e psicologico, derivante dalla relegazione in
mansioni inferiori, incidente anche sulla vita di relazione del lavoratore.
L'entità del relativo danno potrà essere determinata anche in via
equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova,
anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della
dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Tale principio è
stato ribadito e rafforzato con sentenza n. 11045 del 10/06/04, con la quale la
Cassazione ha affermato che il pregiudizio susseguente alla dequalificazione
professionale per assegnazioni a mansioni inferiori (con conseguente violazione
dell'art. 2103 cod. civ.) può manifestarsi in diversi modi, come il danno
patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale e dalla
mancata acquisizione di una maggiore capacità, dalla perdita di ulteriore
possibilità di guadagno e di carriera, da una lesione alla salute, all'immagine
o alla vita di relazione.
Anche per quanto
concerne il Dirigente, il Giudice di legittimità (Cass. 4370/05) ha
statuito che la privazione delle mansioni dirigenziali con retrocessione
nella scala gerarchica a mansioni impiegatizie non può essere giustificata con
la libertà d'impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite
nell'art. 2103 c.c. che tutela i diritti dei lavoratori, ossia un bene di pari
dignità costituzionale. In ordine alla quantificazione del danno alla
professionalità, il giudice può valutare equitativamente la particolare gravità
della dequalificazione operata ed il carattere ritorsivo del
demansionamento.
Di
particolare rilievo è la sentenza n. 6572/2006
delle SEZIONI UNITE. Infatti, pur convergendo, gli opposti
orientamenti della sezione lavoro, nel ritenere la potenzialità nociva del
comportamento datoriale incidente su una pluralità di aspetti e concordando
sulla risarcibilità anche del danno non patrimoniale, le decisioni divergevano
in ordine al regime della prova del danno (per un indirizzo essa era
conseguente, in re ipsa, al demansionamento; per l'altro indirizzo,
risultava subordinata all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di
provare l'esistenza del pregiudizio). Le Sezioni Unite valorizzano questo
secondo indirizzo statuendo che il riconoscimento del diritto del lavoratore al
risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che
asseritamente ne deriva, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di
inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel
ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del
pregiudizio medesimo. Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato
all'esistenza di una lesione dell'integrità psico - fisica medicalmente
accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di
natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile)
provocato sul "fare a-reddittuale" del soggetto, che alteri le sue abitudini e
gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va
dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento. Per la
Corte assume, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla
complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata,
gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro
dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli
aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere
nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse
relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto),
attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto
ignoto, l'esistenza del danno, facendo ricorso alle nozioni generali derivanti
dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella
valutazione delle prove.
Con la sentenza n. 19965/06
-infine- la Corte di legittimità, riconfermando che il danno conseguente a
dequalificazione professionale (come stabilito da Sezioni Unite n.
6572/06) non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso
introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio
medesimo e, quindi, dalla conseguente prova, il cui onere incombe sullo stesso
lavoratore "demansionato", chiarisce che il criterio di liquidazione idoneo per
il relativo risarcimento può essere quello equitativo, individuandone i
presupposti e i relativi parametri di riferimento che devono supportare la
motivazione della statuizione giudiziale. Il danno da "demansionamento" è
suscettibile di liquidazione equitativa e, nello scegliere tale criterio, il
giudice del merito compie una valutazione discrezionale che può essere basata
anche su presunzioni e presupposizioni, nonché su apprezzamenti di probabilità.
In ogni caso, tale potere giudiziale deve considerarsi legittimamente esercitato
quando, ferma la prova della sussistenza e dell'entità del danno, risulti
obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso
ammontare. A questo riguardo, il giudice, nell'attività di liquidazione del
danno secondo il criterio equitativo, deve essenzialmente rapportarsi, quali
parametri preferenziali idonei allo scopo, alla durata della provata
dequalificazione, all'entità della lamentata inattività nonché alla presumibile
retribuzione del lavoratore "demansionato".
La problematica del rifiuto -da
parte del lavoratore- di svolgere le mansioni giudicate dequalificanti viene
affrontata nella sentenza Cass. 3304/08.
Un'importante pronuncia di merito è quella del Tribunale di Reggio Calabria del 09/01/2008 in quanto -con un'approfondita, pur se non pienamente condivisibile, motivazione- si delinea il quantum debeatur del danno esistenziale da demansionamento riferendosi al danno biologico temporaneo.
Vai alla sentenza Cassazione 15 settembre
2006, n. 19965
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Cassazione Sezioni Unite Civili 2 febbraio - 24 marzo 2006 n.
6572
Vai al commento di Francesca Malzani alla
sentenza Cassazione S.U. 6572/06 (in: Danno e responsabilità, 8; 9 /
2006, p. 852)
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Cassazione 4 agosto 2000, n. 10284
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sentenza Cassazione 19 maggio 2001, n. 6856
Vai alla sentenza Cassazione 4 febbraio 1997, n.
1026
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29 aprile 2004, n. 8271
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sentenza Cassazione 10 giugno 2004, n. 11045
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Cassazione 2 marzo 2005, n. 4370
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alla sentenza Cassazione 4 febbraio 2008 n. 2621
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3304
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Tribunale di Reggio Calabria del 09/01/2008
La Corte di Cassazione, interpretando l'art. 2059 c.c. nell'ambito delle norme costituzionali, ad esso sovraordinate, ha ribadito che il c.d. danno non patrimoniale comprende -oltre al danno morale soggettivo- anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi insuscettibili di valutazione economica senza che sia necessario che tale lesione configuri reato. Il danno biologico è immanente al fatto illecito lesivo dell'integrità biopsichica del danneggiato, a differenza delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla stessa lesione, trascendenti lo stesso fatto. Tali rilievi devono essere estesi dalla tutela del diritto alla salute alla lesione di ogni altro valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, e comportano pertanto il risarcimento del danno relativo, indipendentemente dai riflessi patrimoniali della stessa lesione, che costituiscono una voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva. Nella caso di specie il ricorrente era stato destituito dall'impiego di primario con provvedimenti del consiglio di amministrazione di un Ospedale e reintegrato in servizio soltanto a seguito dell'annullamento di tali provvedimenti da parte del giudice amministrativo. Il Giudice di legittimità ha quindi stabilito che la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni comporta, al pari del demansionamento, una lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato e che deve essere risarcito anche quando non sia stata fornita prova sul danno patrimoniale.
Vai alla sentenza Cassazione Sez. Lavoro 27/04/2004 n. 7980
Il Giudice di legittimità è intervenuto ad indicare un'importante distinzione tra danno derivante dalla mancata promozione (in caso di illegittima esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione alla qualifica superiore) da quello per perdita di chance. Nel primo caso si dovrà aver riguardo alla promozione rappresentata come sicura in seguito alla partecipazione al concorso, nel secondo - sul presupposto della irrimediabile perdita di chance dovuta all'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e tra gli stessi partecipanti - si valuterà il danno associato alla perdita non trascurabile di conseguire il risultato voluto. Ne consegue che le domande per il risarcimento del danno da mancata promozione e per il risarcimento del danno da perdita di chance non sono tra loro equivalenti né possono intendersi ricomprese l'una nell'altra ma, anzi, costituiscono due domande distinte, in relazione alla diversità dei fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato di vincere il concorso. La diversità del petitum si riverbera, necessariamente, sul relativo onus probandi: il ricorrente per il risarcimento del danno da mancata promozione dovrà provare l'illegittimità della procedura concorsuale ed il fatto che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi. Il ricorrente per perdita di chance, invece, dovrà allegare gli elementi di atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (sul punto si vedano anche -sempre della Sezione Lavoro della Cassazione Civile: sent. 9 gennaio 2003 n. 123 e 23 gennaio 2002 n. 734).
Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. Lavoro n. 852 del 18/01/2006
La quietanza c.d. "a saldo" sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Eventuali enunciazioni assimilabili alle clausole di stile non sono sufficienti, di per sé, a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. Con la sentenza n. 11536/06, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, dalla cui motivazione era risultato che il giudice di merito aveva correttamente accertato che l'atto di quietanza non conteneva alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata ad una certa data, del tutto inidoneo a radicare la consapevolezza di dismettere la pretesa - poi azionata - al computo suddetto.
Vai alla sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro 17/05/2006 n. 11536
La Cassazione chiarisce quali siano gli effetti derivanti dalla revoca del licenziamento che non venga accettata dal lavoratore (cfr. anche: Cass. 12/07/04 n. 12867 ). In particolare qualora, in conseguenza dell'impugnazione di licenziamento da parte di lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il datore di lavoro proceda alla revoca del recesso ma il lavoratore non l'accetti, quest'ultimo comportamento implica, in relazione al disposto di cui all'art. 1227 cod. civ., rifiuto della prestazione della controparte. Tale rifiuto, in virtù della sinallagmaticità del rapporto, preclude l'insorgenza dell'obbligazione datoriale al pagamento della retribuzione ed esclude l'obbligo del risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore.
Vai alla sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro 02/02/2007 n. 2258
Non viene meno il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il solo fatto che il lavoratore utilizza strumenti e strutture del committente, ciò che conta è l'autonomia del collaboratore nell'organizzazione e collocazione temporale della prestazione lavorativa. Con la lettera circolare del 03/12/08, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali risponde ad uno specifico quesito posto dall'INPS al fine uniformare l'attività di vigilanza in materia di attività a progetto e nei call-center. Nel richiamare le circolari n. 1/2004, n. 17/2004 e n. 4/2008, il Ministero sottolinea che il requisito della subordinazione dovrà presumersi dalle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa. In generale, pertanto, i collaboratori che svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie -che caratterizzano le attività di call center "out bound" - ben possono essere titolari di un rapporto di lavoro autonomo ancorché in forma di collaborazione coordinata e continuativa "quando svolgono la prestazione in autonomia" e possono, pertanto "liberamente prefigurare il contenuto della propria prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto". Se il progetto o programma è genuino, non rileva quindi che la collaborazione rientri nell'attività del committente o che la struttura e gli strumenti di lavoro siano forniti dal committente stesso, conta invece che sia manifesta la subordinazione del collaboratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare esercitato dal committente-datore di lavoro.
La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1
dell'8 gennaio 2004 chiarisce che l'articolo 61 del D.lgs 10/09/2003 n. 276 non
abroga, né modifica, l'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, ma,
invece, individua lo modalità di svolgimento delle collaborazioni, al fine di
comprendere se esse siano riconducibili al lavoro autonomo o a quello
subordinato. Ciò conferma che gli articoli 61 e seguenti del D.lgs 276/2003 non
hanno introdotto una nuova fattispecie lavorativa, il lavoro a progetto, al
posto delle collaborazioni coordinate e continuative; bensì hanno espressamente
enunciato la regolamentazione normativa di un istituto che, in precedenza, era
regolamentato quasi esclusivamente dall'autonomia contrattuale delle parti. Per
questo si consideravano le collaborazioni coordinate e continuative come
contratti "atipici", per la loro caratteristica di rapporti insorti di fatto in
esplicazione dell'autonomia delle parti, in assenza di un modulo legislativo. La
circolare, in questo senso, è correttamente in linea con quanto stabilisce
l'articolo 61 del d.lgs 276/2003, il quale, infatti, si riferisce espressamente
proprio ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo che
debbono ricondursi, per dare luogo effettivamente ad un rapporto autonomo e non
subordinato, a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso, nel rispetto dell'autonomia del collaboratore, del coordinamento del
committente e dell'irrilevanza del tempo di lavoro rispetto all'esecuzione delle
attività lavorative poste in essere. Dunque, il lavoro a progetto non è uno
schema contrattuale diverso dalle collaborazioni coordinate e continuative. Esso
è, invece, la modalità con le quali dette collaborazioni debbono essere
realizzate. Proprio perché le norme sul lavoro a progetto non hanno modificato
né sostituito la disciplina contenuta nel codice di procedura civile, né quella
sulla prestazione d'opera, restano al di fuori dalla fattispecie delle
collaborazioni non solo i tipi di attività elencati dal comma 3 dell'articolo 61
(ed esplicitate dalla circolare), ma tutti quei tipi di lavoro realmente
autonomo che rientrino nella categoria del contratto d'opera di cui all'articolo
2222 e seguenti del codice civile. La circolare, per tale ragione, ritiene
possibile che il superamento dei limiti di durata e di importo del compenso
previsti dall'articolo 61, comma 2, del D.lgs 276/2003 per definire quando si
sia in presenza di prestazione occasionale, non necessariamente conduce il
rapporto tra committente e prestatore allo schema del lavoro a progetto,
potendosi anche configurarlo come prestazione d'opera. Le collaborazioni
coordinate e continuative nella modalità a progetto non sono in rapporto di
alternatività con il contratto d'opera, nel senso che, se non si applica
l'articolo 61 del D.lgs 276/2003, allora si ricade nella fattispecie
dell'articolo 2222 del codice civile. Entrambe le prestazioni lavorative
considerate condividono l'assenza del vincolo di subordinazione nei confronti
del committente. Ma, il contratto d'opera è caratteristico di un soggetto che
svolge un'attività lavorativa del tutto autonoma rispetto al committente, tanto,
da un lato, da poter essere resa indipendentemente dall'attività lavorativa del
committente, dall'altro da poter essere resa senza alcun coordinamento del
committente e con utilizzo anche prevalente di materiali e mezzi forniti dal
prestatore stesso. Inoltre il contratto d'opera, per lo più, anche se comporti
un'attività che si prolunghi nel tempo, non implica continuatività di rapporto
col committente. La collaborazione coordinata e continuativa, al contrario,
prevede necessariamente un rapporto continuativo tra committente e
collaboratore, perché quest'ultimo rende una prestazione che, invece, è
accessoria al ciclo produttivo, pur non facendo parte dello stesso. Tale
prestazione viene resa in via continuativa, sinchè il ciclo ne abbia bisogno (in
altre parole, finchè il progetto non sia conseguito), sulla base di un sistema
di lavoro che impone un coordinamento attivo del committente ed esclude quasi
del tutto la possibilità che il collaboratore fornisca materia, macchinari e
beni. Dunque, se un rapporto di collaborazione non rientra nella fattispecie
delle prestazioni occasionali, sarà configurabile come contratto d'opera solo in
presenza dei precisi requisiti che caratterizzano tale tipo di prestazione,
evidenziati sopra. Il contratto d'opera, in sostanza, non è altro che
l'archetipo di quel lavoro autonomo vero e proprio di cui parla la circolare,
che lo caratterizza proprio per la mancanza del coordinamento e della continuità
delle prestazioni, nonché per l'assoggettamento ad obblighi contributivi del
tutto diversi da quelli previsti per le collaborazioni coordinate e
continuative.
Un altro elemento di particolare interesse della Circolare è
riferito al tempo ed alla remunerazione del collaboratore. Il collaboratore
effettua la sua prestazione al di fuori di uno schema rigido ed unilateralmente
determinato dal committente di impiego del tempo. La sua autonomia consiste
anche in questo: nell'utilizzare, ovvero, il tempo che la prestazione richiede
senza vincoli fissati dall'esterno. Il committente ha la possibilità di incidere
sul tempo di lavoro attraverso le forme di coordinamento oggetto del contratto,
ad esempio prevedendo stati di avanzamento dei lavori, come momento di verifica
dell'andamento dell'attività. La Circolare indica con efficacia che "l'interesse
del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come
avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro
eterodiretta". Uno degli elementi che qualificano le collaborazioni rispetto al
lavoro subordinato è proprio che, mentre nel lavoro subordinato il tempo è del
datore di lavoro e il lavoratore è comunque obbligato a rendere una prestazione
di mezzi, nell'ambito delle collaborazioni il tempo di lavoro è rimesso
all'autonomia del collaboratore, fermo restando che il committente potrà
utilizzare gli strumenti pattizi finalizzati a verificare come la prestazione
proceda. Così stando le cose, è evidente che la retribuzione non può e non deve
essere connessa al tempo materialmente impiegato per rendere la prestazione. Il
collaboratore deve essere remunerato per la sua capacità di raggiungere il
risultato previsto dal contratto. Il corrispettivo deve quindi essere connesso
alla natura e alla durata del progetto ed al risultato previsto, sicchè, le
parti potranno prevedere nel contratto criteri che escludano del tutto o
parzialmente la corresponsione del corrispettivo, qualora il risultato non sia
stato raggiunto in tutto, o in parte. Allo stesso modo, se il contratto di
collaborazione prevede espressamente un termine finale, la retribuzione prevista
va attribuita per intero al collaboratore, anche nell'ipotesi in cui questo
abbia concluso il progetto prima dello scadere del termine (ipotesi che, anzi,
dovrebbe essere auspicata dal committente).
La Circolare 1/2004 omette,
putroppo, di definire meglio i requisiti dei progetti, anche per dare modo agli
operatori di stilarli in maniera corretta. In ogni caso, è noto che un progetto
è un insieme di azioni coordinate, ideate per ottenere un determinato obiettivo,
usando un budget specifico, in un intervallo temporale definito.
Vai alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 08/01/04 n. 1
Vai al D.lgs. 10/09/2003 n. 276 (c.d. "Riforma Biagi")
1) forma
scritta
2)
specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso (non può
coincidere integralmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa
come risultante dall'oggetto sociale). In pratica, il progetto non può limitarsi
a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può
consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni
affidate al collaboratore
3)
verificare le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale
del committente (valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica
l'inserimento nell'organizzazione aziendale specie con riguardo alle forme di
coordinamento)
4) il
contenuto della prestazione non deve essere elementare, ripetitivo e
predeterminato in quanto non compatibile con una attività di carattere
progettuale
5) in capo
al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura
organizzativa del committente, deve residuare un'autonomia di scelta sulle
modalità esecutive di svolgimento della prestazione
6)
verifica del potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo
stesso committente
7) il
compenso non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma
deve essere riferibile anche al risultato enucleato nel
progetto
8)
elemento di valutazione per il disconoscimento del contratto a progetto potrebbe
essere la mono-committenza
9) vanno
attentamente valutate le proroghe ed i rinnovi del contratto di
collaborazione.
Infine, la circolare evidenzia le seguenti tipologie di attività che mal si conciliano con quella del contratto a progetto: addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali; addetti alle agenzie ippiche; autisti e autotrasportatori; babysitter e badanti; baristi e camerieri; commessi ed addetti alle vendite; custodi e portieri; estetisti e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti ed assistenti di volo; prestatori di manodopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti.
Vai alla Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 29/01/2008
Nel caso in cui vi sia una sentenza che accerti il diritto del lavoratore
alla reintegra nel proprio posto, il datore di lavoro non potrà opporsi e
risolvere il rapporto unilateralmente per altra causa, ossia a causa del
raggiungimento dei 65 anni di età, in quanto tale questione avrebbe dovuto
essere proposta prima della emissione della sentenza stessa. Fintanto che la
sentenza di reintegra non sia stata riformata, infatti, il prestatore di lavoro
potrà liberamente scegliere se optare per la reintegra ovvero per il pagamento
delle 15 mensilità, ed il rapporto di lavoro si estinguerà solamente al momento
del relativo pagamento. In definitiva secondo i giudici di legittimità, il nuovo
rapporto di lavoro è esistente fino a quando non sarà pagata, dal datore di
lavoro, l'indennità sostituiva della reintegrazione, vale a dire le quindici
mensilità previste dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
La S.C.
specifica che, per "retribuzione globale di fatto" cui rapportare
l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro per la quale il
lavoratore può optare in caso di licenziamento illegittimo, deve intendersi
quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di
quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo
eventuali (e dei quali non sussiste prova della sicura percezione), nonché di
quelli riconducibili a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed
aventi normalmente carattere indennitario. Con riferimento alla determinazione
della retribuzione globale di fatto cui porre riferimento ai fini della
individuazione della misura dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel
posto di lavoro conseguente a licenziamento illegittimo (che il lavoratore può
dichiarare di preferire), dunque, la garanzia retributiva connessa alla
continuità giuridica del rapporto di lavoro comporta la commutabilità di tutti
gli elementi che caratterizzano la normale retribuzione, salvi i soli compensi a
carattere indennitario o di rimborso spese. Negli stessi termini cfr.: Cass. n.
21285/06 e Cass. n. 1823/07.
Vai alla sentenza Cassazione Civile Sezione Lavoro 09/02/2007 n. 2898
Nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte si è
determinato un contrasto di giurisprudenza in merito all'applicabilità dell'art.
18 St. Lav. (che prevede l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del
dipendente illegittimamente licenziato) al caso del lavoratore precario che
perda l'occupazione per la scadenza del termine illegittimamente apposto al suo
contratto di lavoro. La giurisprudenza prevalente ha affermato che nell'ipotesi
di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di
comunicazione al lavoratore da parte del datore di lavoro della conseguente
disdetta non siano applicabili né l'art. 6 della L. 15/07/66 n. 604 (che prevede
un termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento) né l'art. 18 St.
Lav. in materia di reintegrazione: la conversione del rapporto a termine in
rapporto a tempo indeterminato da egualmente al dipendente il diritto di
riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli
venga negato (Cass. 25/01/93 n. 824; 17/12/94 n. 10829; 08/05/00 n. 5821;
17/10/01 n. 12697; 20/11/01 n. 14596).
Un indirizzo minoritario (Cass. 15/12/1997
n. 12665) ha invece affermato che l'apparato sanzionatorio dell'art. 18 dello
Stat. Lav., ed in particolare la reintegrazione nel posto di lavoro, è
applicabile anche agli altri casi in cui l'interruzione del sinallagma
funzionale sia imputabile al datore di lavoro, come quando la continuità del
rapporto sia venuta meno per la scadenza di un termine dal medesimo
illegittimamente apposto.
Con la sentenza 14381/02, le Sezioni Unite
della Suprema Corte hanno composto il contrasto affermando che la tutela
prevista dall'art. 18 Stat. Lav. attiene ad una fattispecie tipica disciplinata
dal Legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro e presuppone
quindi l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di
volontà di determinare l'estinzione del rapporto. Tale manifestazione negoziale
di volontà manca invece nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro,
allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica la scadenza
del termine -sia pure invalidamente apposto- al dipendente, sicché lo
svolgimento delle prestazioni cessa in ragione dell'esecuzione che le parti
danno ad una clausola nulla. Per quanto concerne il diritto alle retribuzioni
per il periodo successivo alla disdetta del contratto a termine, le Sezioni
Unite hanno confermato il principio secondo cui, nel caso di illegittima
apposizione del termine a un contratto di lavoro, al dipendente che cessi la
prestazione lavorativa per attuazione del termine nullo non spetta la
retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa determinando
una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro. In base allo
stesso principio viene escluso anche il diritto del lavoratore ad un
risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo
successivo a detta scadenza. Questo enunciato si collega alla regola generale di
effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, per cui
-al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali- la retribuzione spetta
soltanto se la prestazione viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi
in una situazione di mora credendi nei confronti del
dipendente.
Vai alla Sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili 08/10/02 n. 14381
Con sentenza 9009/2001 il Giudice di legittimità ha riconosciuto, nell'usura psico-fisica derivante dalla prestazione dell'attività lavorativa di domenica (senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana) uno specifico titolo di risarcimento. Detto titolo di risarcimento è -per il lavoratore- autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione economica per il lavoro festivo. In particolare, il danno da prestazione lavorativa senza riposo settimanale può consistere nella lesione dell'integrità psico-fisica (danno alla salute o danno biologico in senso stretto) oppure nella più generica formulazione di "danno esistenziale", nel cui ambito rientrano tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana. La Corte Suprema, considerando che la persona umana è costituzionalmente tutelata nel suo sviluppo e nelle sue manifestazioni, ritiene inoperanti -nella sentenza in esame- i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale risultanti dall'art. 2059 cod. civ. Ma la Corte evidenzia -pure- che il pregiudizio di un diritto inviolabile della personalità deve essere -da colui che lo invoca- allegato e provato sia nei suoi caratteri naturalistici sia nel nesso di causalità dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 Cost. Il tutto pur potendo ricorrere alle presunzioni, allorchè non si versi nell'ambito del "pregiudizio alla salute in senso stretto". Precedenti giurisprudenziali degni di rilievo sono costituiti da: Cass. Civ. Sezioni Unite, 03/04/1989 n. 1607 (che ha introdotto il principio del risarcimento del danno subito a causa dell'usura psico-fisica per un titolo del tutto autonomo rispetto al compenso per la maggiore "penosità" della prestazione) e Cass. Civ. Sez. Lavoro, 05/02/2000 n. 1307 (che ha ritenuto necessario che il c.d. "danno biologico" venga provato dal lavoratore sia nella sua esistenza che nel nesso di causalità con l'inadempimento della parte datoriale).
Vai alla Sentenza Cassazione Sezione Lavoro 03/07/01 n. 9009
Dal 1° settembre 2004 vanno in vigore le
norme introdotte dal D.Lgs. 19 luglio 2004 n. 213 (G.U. 17/08/04 n.
192) "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, in
materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro".
Il
decreto fissa le regole minime da rispettare; demandando alla
contrattazione collettiva l'ulteriore eventuale regolamentazione, sempre nel
rispetto delle suddette regole minime. Le stesse prevedono, tra
l'altro, il diritto del
lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4
settimane, di cui 2 da godere nel corso dell'anno di maturazione e -le restanti
2 settimane- entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il
mancato rispetto di tale regola comporta, a carico del Datore di
lavoro, la sanzione amministrativa da euro 130,00 ad euro 780,00, per ogni
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la
violazione.
Il Tribunale di Roma ha accolto un ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni (invalidità permanente consistente in un danno biologico) causati dallo stress subito nello svolgimento dell'attività lavorativa del Direttore tecnico di spettacoli teatrali. Lamentava -il lavoratore ricorrente- la situazione di estremo disagio, a causa delle deficienze organizzative che avevano comportato disservizi e lo avevano costretto a far fronte ad innumerevoli carenze, con necessità di rinuncia ai riposi e ai pasti, al fine di garantire il risultato dell'opera cui era stato preposto, ossia la regolare messa in scena degli spettacoli alle scadenze fissate. Il lavoratore ha inoltre dedotto di essere stato costretto ad operare in una situazione di continua tensione psicologica, determinata dai tempi esigui di preparazione, dalla ritardata consegna di parte delle attrezzature e dalle precarie condizioni di sicurezza del lavoro nelle quali era costretto ad operare ed a fare operare i tecnici da lui diretti. Il tutto sfociatato in uno stato di malattia consistente in "stati d'ansia, manifestazioni somatoformi e spunti fobici e in una demodulazione in senso depressivo del tono dell'umore", dai quali è derivata la lamentata invalidità permanente. Disposta una C.T.U., il Tribunale ha accolto la domanda (salvo la mancata prova dell'entità della richiesta) rilevando che la parte datoriale non aveva provato di avere adottato un comportamento volto a predisporre tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore ed a garantire al ricorrente un ambiente di lavoro meno nocivo (rif.: art. 2087 cod. civ.). Al riguardo, il Giudice non ha ritenuto degna di pregio la considerazione che tali condizioni di lavoro sono connaturate al tipo di attività svolta, delle quali il ricorrente era perfettamente a conoscenza avendo messo in scena numerosi spettacoli. Trattasi di una sentenza sicuramente innovativa nel riconoscimento del "danno biologico" da causa di lavoro: sarà interessante valutare l'esito di un possibile ricorso al Giudice di 2° grado.
Vai alla Sentenza Tribunale di Roma del 07 - 21/06/2001
Il Ministero per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con Direttiva n. 8 del 6 dicembre
2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio
Il Consiglio Europeo attua l'accordo quadro raggiunto il 18/03/1999 tra le Parti sociali al fine di garantire un miglioramento della qualità del lavoro "a termine", tenendo sempre presente l'obiettivo di uniformare le legislazioni e le tutele di ogni singolo Stato membro. La Direttiva in esame riveste una particolare importanza, da un lato, perchè in essa le parti sociali riaffermano il proprio ruolo nella strategia europea per l'occupazione; dall'altro per la volontà di individuare un quadro normativo minimo ed inderogabile tra gli Stati membri. La genesi di tale Direttiva è da ricercare nelle conclusioni del Consiglio Europeo di Essen del 1995 (che posero per la prima volta l'accento sulla necessità di una maggiore flessibilità dell'organizzazione del lavoro) e nel vertice straordinario di Lussemburgo del 1997 (dove si invitarono le parti sociali ad individuare accordi che equilibrassero la flessibilità con la sicurezza sociale). Come noto, vi sono in Europa esperienze nelle quali è assente (o ridotta al minimo) qualsivoglia tipo di regolamentezione (Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca ed Olanda) ed altre dove la normativa si caratterizza per il rigore (Germania). In Italia, è semplicemente fissata la parità del trattamento economico e normativo tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato (art. 5 L. 230/1962). E' auspicabile che il processo di negoziazione in ambito comunitario, con la ricezione delle conseguenti Direttive nei singoli contratti, costituirà uno stimolo alla "europeizzazione" dell'autonomia collettiva.
A fini della distinzione tra lavoro subordinato e
lavoro autonomo è determinante la sussistenza o meno del vincolo della
subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore al potere
direttivo del datore di lavoro e limitazione della sua autonomia. "L'entità
delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro devono
essere rapportate sia alla natura delle prestazioni sia al ruolo del prestatore
all'interno dell'impresa" . La subordinazione si configura come il vincolo
di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare
del datore di lavoro, estrinsecantesi nell'emanazione di ordini specifici, oltre
che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo
nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con
riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della
sua attuazione. Non deve prescindersi, sotto questo profilo, dalla volontà delle
parti contraenti e va tenuto presente in "nomen iuris", il quale non ha però un
rilievo assorbente, poichè deve tenersi altresì conto, sul piano della volontà
delle stesse parti del comportamento complessivo, anche posteriore alla
conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362 c.c. secondo comma e, in caso
di contrasto tra i dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e
modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai
secondi.
Non sono rilevanti tuttavia indici tipologici che possono essere
comuni ai diversi rapporti. Sotto questo profilo la Corte di Cassazione, con la
sentenza 21646/06, rileva che non rendono adeguata la motivazione di
appello le considerazioni che importano l'esclusione del vincolo di
subordinazione sulla base dei seguenti fatti:
a) il fatto che il ricorrente
svolgesse autonomamente la propria prestazione non è significativo perchè può
spiegarsi agevolmente con il contenuto tecnico professionale della prestazione
stessa;
b) non può considerarsi significativa la flessibilità dell'orario di
lavoro, perchè un rapporto può essere part time - lo svolgimento effettivo della
prestazione va correlata al contenuto di essa;
c) la continuità della
presenza fisica in azienda è strettamente connessa con la flessibilità
dell'orario - l'orario di lavoro flessibile e non continuativo del ricorrente si
giustifica in correlazione al contenuto tecnico professionale della sua
prestazione;
d) non esiste alcun rapporto logico tra una postazione stabile
in ufficio ed il carattere autonomo o subordinato di un collaboratore;
e) la
mancanza di provvedimenti disciplinari nei confronti di un soggetto non appare
decisiva. I provvedimenti disciplinari vengono attuati soltanto quando vi siano
mancanze da censurare, la normalità dei rapporti prevede che il dipendente non
commetta illeciti disciplinari da sanzionare.
Risulta consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la configurazione del rapporto di lavoro come subordinato -o come autonomo- deve incentrarsi sulla verifica, nel lavoratore, dell'assenza di organizzazione imprenditoriale e dell'assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro. Il riscontro di una serie di ulteriori elementi, quali l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, come pure l'assenza di rischio, assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Parimenti non ha rilievo decisivo, nella qualitficazione del rapporto, il nomen juris usato dalle parti nel contratto. Va ricordato, al riguardo, che il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che la distinzione tra "contratto d'opera" o "di servizio" e contratto di lavoro subordinato opera anche nel rapporto di pubblico impiego, ha escluso che un rapporto sorto come contratto d'opera possa trasformarsi "di fatto" in pubblico impiego in mancanza di atti provenienti dall'Amministrazione che, accettando od imponendo obbligazioni nuove, abbiano trasformato la natura del rapporto.
Con un ulteriore intervento del Giudice di legittimità (Cass. Sez. lavoro n.
4500/07), si ribadisce che elemento indefettibile del rapporto di lavoro
subordinato -e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro
autonomo- è la subordinazione. Tale elemento va inteso come vincolo di
soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro,
che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere
sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di
lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato
orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della
prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma
della retribuzione). Tali ulteriori elementi, lungi dal surrogare la
subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della
prospettata qualificazione del rapporto, possono essere valutati
globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte
che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle
mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a
surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il
"nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti
(cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal
quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove
l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di
svolgimento del rapporto medesimo. (tra i numerosi precedenti conformi: Cass. n.
5508/04 e Cass. n. 3858/06).
Tornando di nuovo sulle problematiche inerenti
la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, con la sentenza 25666/07
il Giudice di legittimità ribadisce il principio di diritto secondo il
quale la subordinazione si configura come vincolo di soggezione del
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di
lavoro. Questo consiste nell'emanazione di ordini specifici, oltre che
nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione
delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla
specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua
attuazione.
Ma -nello stesso tempo- non deve prescindersi dalla volontà
delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen
juris" utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, in quanto bisogna
tener conto del comportamento complessivo delle medesime, sul piano della
interpretazione della volontà delle stesse parti, anche dopo la conclusione del
contratto ed, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi
alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente
rilievo ai secondi. Nell'ipotesi in cui sia proprio la conformazione
fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva,
l'indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa
in sede di costituzione del rapporto.
Con il Dlgs 06/09/2001 n. 368, pubblicato sulla G.U. del 09/10/2001 n. 235, è stata profondamente innovata la disciplina del rapporto a tempo determinato nell'ordinamento italiano. La nuova disciplina (che ha -tra l'altro- abrogato interamente la L. 230/1962 e parzialmente le L. 79/1983 e L. 56/1987) entrerà in vigore in maniera graduale: manterranno efficacia, sino alla loro scadenza, le clausole dei vari CCNL in materia di contratti di lavoro "a termine". L'elemento più innovativo è costituito dalla sottrazione -al rapporto di lavoro a tempo determinato- di quel carattere di "eccezionalità" che prima lo contraddistingueva. Il datore di lavoro potrà assumere dipendenti con contratti a scadenza determinata con il solo onere di fornire contestuaulmente -ed in forma scritta- le relative ragioni di caratere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Ulteriori limiti sono stabiliti nel'ipotesi di sostituzione di lavoratori in cassa integrazione o licenziati con procedura collettiva nei sei mesi precedenti; mentre è vietato l'utilizzo dei contratti a termine nelle imprese non in regola con le norme sulla sicurezza (il che evidenzia -ancora una volta- il disinvolto utilizzo di strumenti non appropriati onde assicurare il rispetto di obbligazioni del tutto distinte). Il contratto a termine è altresì vietato negli altri rapporti di durata temporanea (formazione lavoro, apprendistato, ecc.). Particolarmente innovativo (ma sarà la pratica giurisprudenziale ad evidenziare i rischi di possibili abusi) è il sistema delle sanzioni e dei rinnovi. Per quanto riguarda le prime, con un approccio completamente diverso da quello del Legislatore del 1962, si stabilisce la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato non più ex tunc, bensì ex nunc. Infine, è consentito il rinnovo -per un numero indefinito di volte- del contratto a termine, purchè la nuova assunzione a termine avvenga dopo 20 giorni (10 per i contratti inferiori a sei mesi) dalla scadenza del precedente rapporto.
Vai al D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368
Con la sentenza n. 7468/02, il Giudice di legittimità compie un approfondito esame dell'evoluzione della disciplina del lavoro a tempo determinato a partire dalla L. 230/62 (l'apposizione del termine prevista solo in alcune ipotesi determinate), integrata dal D.P.R. 1525/63 e dall'art. 11 della L. 1204/71 (sostituzione delle lavoratrici madri) nonché dalla L. 79/83 (regolante situazioni particolari ove il termine aveva obiettiva giustificazione). Il Legislatore del 1987 ha previsto l'apposizione del termine nel rapporto di lavoro "nelle ipotesi individuate dai Contratti collettivi stipulati con i sindacati nazionali o locali" (art. 23 L. 56/87); per arrivare alla L. 223/91 il cui art. 8 consente il termine nei contratti con i lavoratori in mobilità. La tendenza sboccherà nel Dlgs 368/01 il quale consente in via generale "l'apposizione d'un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (v. supra). Tale novella ha il proprio limite (confermato dalla sent. Corte Costituzionale n. 41/00) nella Direttiva Comunitaria 70/99 e nel conseguente principio che "il contratto di lavoro subordinato, per sua natura non è a termine". Nel rigettare il ricorso proposto dal lavoratore, la Cassazione ribadisce (v. Cass. 9892/98) che l'art. 23 L. 56/87 (applicabile al caso di specie) è diretto a facilitare particolari esigenze organizzative dell'azienda e, simmetricamente, ad evitare abusi da parte del datore (v. art. 10 comma 3° Dlgs 368/01) e che per "esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico" si intendono solo quelle che, per la loro stessa natura, determinano un'eccedenza in relazione all'organico normalmente presente nel tipo di azienda (si escludono, quindi, le singole, concrete e contingenti esigenze che eccedono la singola, concreta e contingente dimensione dell'organico aziendale).
Confermando la precedente giurisprudenza, ribadita anche da Cass. n. 10189/02, il Giudice di legittimità ha rilevato che, ai sensi dell'art. 2 L. n. 230/62, le circostanze idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato (il cui onere probatorio grava, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, sul datore di lavoro) devono essere ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione del termine e devono rivestire i caratteri della contingenza e della imprevedibilità. Riguardo a quest'ultima (da accertarsi alla stregua del criterio della diligenza media osservabile dall'imprenditore), va tenuto presente che deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa -anche in via di mera probabilità- rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l' "id quod plerumque accidit".
Vai alla Sentenza Cassazione Sezione Lavoro
09/11/01 - 21/05/02 n. 7468
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alla Sentenza Cassazione Sezione Lavoro 21/11/2006 n. 24655
Il lavoro a domicilio è assimilabile a tutti gli effetti al rapporto di lavoro subordinato, compreso per quanto attiene, ricorrendone gli altri presupposti, all'indennità di mobilità. Questo il principio sancito, con la Sentenza 106/2001, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sorto tra le Sezioni Lavoro della stessa Corte sull'applicabilità dell'indennità di mobilità, disciplinata dalla legge n.223/91, ai lavoratori a domicilio. Le Sezioni Unite risolvono in senso affermativo la questione, rilevando che la subordinazione del lavoratore a domicilio non è ontologicamente diversa, sotto il profilo tecnico, da quella degli altri lavoratori. Il lavoratore a domicilio, pur trovandosi decentrato rispetto al luogo ove avviene il processo lavorativo, concorre allo svolgimento di quest'ultimo con la messa a disposizione delle sue energie professionali e sotto la direzione del datore di lavoro. Non vi è, neppure, alcuna inconciliabilità del rapporto di lavoro subordinato a domicilio (che può essere caratterizzato anche dall'esecuzione di commesse per più imprenditori o dalla mancanza di continuità) con l'operatività dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Vai alla sentenza delle Sezioni Unite Civili 1/12/00-12/3/01 n. 106
Se un dipendente commette un illecito, la cui gravità giustificherebbe il licenziamento per giusta causa, la contestazione deve avvenire immediatamente ed il provvedimento di licenziamento va adottato subito, perché in caso contrario si lederebbe il legittimo affidamento del lavoratore. Questo il principio ribadito (dopo la Sentenza n. 11889/2000) dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la quale ha confermato l'illegittimità del licenziamento, in quanto, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e dal principio generale di buona fede (art. 1375 cod. civ.), la tardiva contestazione contrasta con l'elemento di fiducia tra le parti ed aggrava per il lavoratore l'esercizio del diritto di difesa.
Vai alla sentenza Cassazione Sezione Lavoro 28/09/00-8/1/01 n. 150
Il DLgs 25/02/2000 n. 61, nel dare attuazione alla Direttiva n. 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, ha -tra l'altro- previsto quanto segue: 1) Per orario di lavoro a tempo parziale deve intendersi l'orario di lavoro fissato dal contratto di lavoro individuale che risulti comunque inferiore a quello a tempo pieno definito dall'art. 13 co. 1° L. 24/06/1997 n. 196 o dal C.C.N.L. applicabile. 2) I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere di tipo orizzontale, verticale, ciclico o misto. 3) Anche l'assunzione a termine di cui alla L. 18/04/1962 n. 230, e successive modificazioni, può avvenire con rapporto a tempo parziale. 4) Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta a fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario durante il quale la stessa prestazione deve essere effettuata. 5) Nei limiti, per le causali e con le modalità previsti dal C.C.N.L., é possibile effettuare ore di lavoro supplementare rispetto a quelle stabilite nel contratto di lavoro a tempo parziale. 6) Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. 7) Le fonti normative contrattuali specificate dalle disposizioni del DLgs n. 61/2000 possono prevedere e disciplinare il diritto del lavoratore ad ottenere il consolidamento nel proprio orario di lavoro delle prestazioni supplementari non meramente occasionali. Le stesse fonti possono inoltre contenere clausole elastiche per consentire al datore di lavoro l'esercizio del potere di modificare la collocazione temporale della prestazione e al lavoratore la facoltà di denunciare il patto relativo a tale esercizio per motivi di salute, per esigenze familiari o per la necessità di svolgere un'altra attività lavorativa. 8) Ai lavoratori a tempo parziale sono riconosciuti, in quanto comparabili, gli stessi diritti previsti per i lavoratori a tempo pieno (diritti sindacali; importo della retribuzione oraria; durata del periodo di prova, delle ferie annuali, dell'assenza per maternità e del periodo di conservazione del posto). Sono proporzionati all'entità della prestazione l'importo della retribuzione globale e delle singole relative componenti, nonché l'ammontare dei trattamenti economici per ferie, malattia, infortunio, malattie professionali e maternità. 9) Il rifiuto a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 10) In caso di programmata assunzione di personale a tempo pieno, i lavoratori a tempo parziale hanno la precedenza. 11) In tema di previdenza, l'art. 9 definisce la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi. Inoltre, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione della pensione, si stabilisce di computare per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. Le disposizioni del DLgs n. 61/2000: si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.
La partecipazione dell'associato in partecipazione può essere commisurata anche ai soli ricavi in quanto, di per sé, la partecipazione ai ricavi e non alle perdite, il rispetto di un orario di lavoro in assenza però di direttive riguardo allo stesso e la garanzia di un guadagno minimo non valgono ad escludere un rapporto di tipo associativo. Le parti sono quindi libere di determinare la partecipazione economica dell'associato che può ben essere commisurata ai soli ricavi perché anche in tal caso l'associato, da un lato, corre sicuramente il rischio di impresa e, dall'altro, non viene meno quella omogeneità di interessi tra le parti contraenti che la contraddistingue e la differenzia dal rapporto di lavoro subordinato. Non vi è dubbio infatti che, anche con la partecipazione ai ricavi, sussiste pur sempre un diretto coinvolgimento dell'associato nelle fortune dell'impresa atteso che l'associato che lavora in un'impresa con risultati negativi è soggetto in senso lato ad un rischio economico. Con la sentenza n. 3894/09 la Cassazione ha confermato un verdetto d'appello che ha escluso l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in quanto -all'assetto contrattuale voluto dalle parti- corrispondeva la concreta attuazione di un rapporto di associazione in partecipazione. Nel concreto, infatti, era stata dimostrata la prestazione di un regolare rendiconto in relazione al fatturato del negozio e la mancanza di direttive riguardo all'orario di lavoro ed all'organizzazione dell'attività. Sul punto, la S.C. ha sottolineato che "per quanto concerne il discrimine tra subordinazione con retribuzione collegata agli utili di impresa e rapporto associativo con apporto di prestazione lavorativa, l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione". In altre parole, l'accertamento del giudice implica necessariamente una valutazione complessiva e comparativa dell'assetto negoziale, quale voluto dalle parti e quale in concreto posto in essere.
Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezione lavoro, 18/02/2009 n. 3894
Con la sentenza n. 8463/07, la Sezione lavoro della Corte di legittimità individua la differenza tra "assunzione con patto di prova" e "prova preassuntiva meramente esplorativa" in funzione della eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. Le parti, infatti, nella loro autonomia negoziale, possono stipulare tanto un contratto di lavoro con patto di prova, quanto lo svolgimento di una semplice attività "esplorativa" dell'ambiente di lavoro che sia finalizzata all'acquisizione delle opportune, reciproche, informazioni concernenti l'instaurando rapporto. Non è, perciò, sufficiente accertare che vi sia stata una "prova" non stipulata per iscritto per concludere che sia stato concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E' infatti necessario approfondire la relativa indagine -al fine di verificare se sia stato o meno concordato un vero e proprio "patto di prova"- sulle caratteristiche e sulla durata della prova espletata, sulla vicendevole intenzione delle parti e sulle modalità di preventivo contratto tra le stesse.
Vai alla sentenza Cassazione Civile Sezione Lavoro 04/04/2007 n. 8463
Al fine di tutelare le categorie di lavoratori più deboli, il Legislatore del 1999 ha introdotto l'obbligo -sia per le Amministrazioni pubbliche che per le aziende private- di applicare il normale trattamento economico e giuridico al personale disabile. Dopo i molteplici interventi legislativi (ricordiamo -tra tutti- la L. 482/1968 che disciplinava le assunzioni obbligatorie dei disabili), si è tentato di effettuare un intervento "organico". Il risultato, pur se ancora non pienamente soddisfacente, è sicuramente importante per le esigenze delle categorie considerate "deboli" e per il -da più parti- auspicato passaggio da un atteggiamento di tipo assistenzialista ad un'azione di promozione di occasioni per il soggetto disabile e per il datore di lavoro. Il collocamento "mirato" predisposto dalla L. 68/1999, inoltre, intende attivare una serie di strumenti tecnici e di supporto che "permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto". Il provvedimento obbliga i datori di lavoro pubblici e privati (con più di 50 dipendenti) ad assumere lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati. Se i dipendenti sono da 36 a 50, l'obbligo di assunzione è riferito a 2 disabili.Se i dipendenti sono da 15 a 35, infine, l'obbligo è per 1 disabile ma, se il datore di lavoro è un soggetto privato, tale obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.
Vai alla Legge 12/03/1999 n. 68
La legge 13 maggioo 1985 n. 190, prendendo atto della nascita di nuove professioni legate alle innovazioni tecnologiche, ha introdotto una nuova classificazione delle categorie lavorative: i quadri. Questa nuova categoria si aggiunge a quella dei dirigenti, degli impiegati e degli operai, già richiamate dall'articolo 2095 cod. civ. Ai quadri si attribuiscono funzioni di rilevante importanza, appartenenti alla categoria dirigenziale, "ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa". Ad essi viene conferita una collocazione intermedia, in quanto le mansioni non corrispondono né a quelle degli operai, né a quelle degli impiegati , né a quelle dei dirigenti. La categoria dei quadri è costituita -ai sensi dell'art. 2 della legge 190/85- dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa ed, in concreto, i requisiti di appartenenza a tale categoria sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa. Pertanto, sulla scorta del predetto dato normativo, alle funzioni che competono ai lavoratori rientranti nella categoria dei quadro non possono essere riconosciuti (come, invece, era avvenuto con la sentenza impugnata, perciò cassata con rinvio) i requisiti dell'autonomia della gestione delle funzioni medesime, nonché dell'amministrazione diretta dei rapporti con i terzi e della capacità di impegnare direttamente l'azienda, caratteristiche quest'ultime estranee al contenuto della citata legge e che, piuttosto, sono tipiche della figura del dirigente.
Vai alla Legge 13/05/1985 n. 190
Vai alla sentenza Cassazione Sezione Lavoro 09/10/06 n. 21652
La Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara ha presentato, nel febbraio 2007, un interessante Documento contenente l'elenco annotato delle violazioni in materia di lavoro