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Le funzioni della Consigliera di Parità: tutela contro la discriminazione del mobbing, azioni in giudizio,intervento nei processi nellambito del Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 196Avv. Mirella Guicciardi(Consigliera di Parità supplente della Provincia di Modena)Le Consigliere di Parità della Provincia di Modena hanno ritenuto opportuno organizzare tale Convegno per i seguenti motivi: - Direttiva europea 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro con particolare riferimento alla distinzione tra il concetto di discriminazione diretta ed indiretta, -
decreto legislativo 23 Febbraio 2000 n.38, che ha
introdotto, seppure con alcune eccezioni, la tutela assicurativa
INAIL del danno biologico, - decreto legislativo 09 Luglio 2003 n.216 di attuazione della direttiva 2000/78/CE, - sentenza della Corte Costituzionale 19/12/2003 n. 359, che ha avuto modo di interessarsi, seppure con riguardo al particolare problema della competenza legislativa a seguito della Legge regionale del Lazio 11/07/2002 n.16, del fenomeno del Mobbing riprendendo alcuni concetti ed argomenti sviluppati dalla dottrina gius-lavoristica, -
Circolare INAIL n.71 del 17 dicembre 2003 avente ad
oggetto il disagio lavorativo,compreso il mobbing, - C.C.N.L. ove hanno inserito la definizione di Mobbing e/o di molestia sessuale, tra cui Regioni e autonomie locali in data 22/01/2004, Ministeri in data 12/06/2003, Enti pubblici non economici- parastato in data 09/10/2003, Abrasivo ceramiche industria chimica gas petrolio in data 12/02/2002 19/12/2002, Assicurazioni in data 18/12/1999, Cinescopi industria-Lampade.Valvole termoioniche in data 23/01/2003, Vetro Industria 2° lavorazione in data 29/11/2002, - Istituzione nel Settembre 2002 da parte del Governo di una Commissione tecnica con il compito di elaborare una proposta di legge; - Proposte e progetti di legge presentati dalle varie forze politiche; -
i vari casi che si sono presentati presso lUfficio delle
Consigliere di Parità. A tal proposito, le
consigliere di parità, effettiva e supplente, svolgono funzioni
di promozione e controllo dell'attuazione dei princìpi di
uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e
uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite,
le Consigliere di parità sono pubblici ufficiali ed hanno
l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati
di cui vengono a conoscenza. Le consigliere di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, tra cui : a)
rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di
svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni
previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125; In tale ottica, appare importante individuare correttamente il concetto di discriminazione a cui le consigliere di parità devono attenersi nellambito delle denunce da parte dei lavoratori e/o lavoratrice. Costituisce discriminazione, ai sensi
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e del D.Lgvo 23 maggio 2000,
n. 196, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le
lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso. In particolare, tale normativa vieta ogni forma di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda laccesso al lavoro, vietava la discriminazione anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale, di famiglia, di gravidanza e in modo indiretto attraverso meccanismi di preselezione che indichino come requisito professionale lappartenenza alluno o allaltro sesso. Il decreto legislativo n.216/2003, che recepisce la direttiva europea 2000/78/CE allart. 2 definisce la differenza fra discriminazione diretta e indiretta: discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Il decreto legislativo 216 descrive puntualmente, allart. 3, le varie situazioni che possono trovare tutela grazie all'applicazione delle nuove norme: a) accesso all'occupazione e al
lavoro autonomo e dipendente, compresi i criteri di selezione e
le condizioni di assunzione; La direttiva 2002/73/CE, che dovrà essere recepita dallItalia entro il 5 ottobre 2005, oltre a ribadire il concetto di discriminazione sulla base del sesso, definisce: molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo Le molestie e le molestie sessuali, ai
sensi della presente direttiva, sono considerate discriminazioni
fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Orbene, lart.8 D.Lgvo 23 maggio
2000, n. 196, prevede che la lavoratrice e/o lavoratore che
intende agire in giudizio per la dichiarazione delle
discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o,
rispettivamente, dell'art. 69- bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o il
consigliere di parità provinciale territorialmente competente. Siffatta premessa è risultata utile al fine di inquadrare le funzioni ed i compiti delle consigliere di parità della Provincia di Modena nellambito della loro opera di tutela delle lavoratrici e/o lavoratori nellambito delle discriminazioni, in particolare, oggetto del presente convegno, del Mobbing. Il «mobbing»
è un fenomeno sociale che trova il suo epicentro nel mondo del
lavoro, e più specificatamente nellambito delle molestie
morali e delle persecuzioni psicologiche esercitate nel contesto
di attività lavorative. Esso, come recentemente è stato posto
in luce dal Parlamento dellUnione Europea nella Risoluzione
«Mobbing sul posto di lavoro» del 20 Settembre 2001
n.A5-0283/2001, coinvolge una moltitudine di soggetti: non solo
in primo luogo i lavoratori (nella maggior parte dei casi
per gli effetti devastanti sulla loro salute fisica e psichica),
ma anche le aziende (sotto il profilo della redditività e
dellefficienza economica delle stesse), nonché le famiglie
delle vittime e la società civile nel suo complesso (in
primis in termini di costi sociali). In altri termini, questo
fenomeno consiste in una degenerazione dei rapporti sui luoghi di
lavoro che, direttamente o indirettamente, tocca tutti i
consociati, nessuno escluso. Peraltro, il mobbing non
risulta circoscritto ad un numero marginale di casi, ma la sua
portata è veramente impressionante: lEuropa annovera oltre
12 milioni di vittime di mobbing, e cioè allincirca
l8% dei lavoratori dellUnione europea lo subiscono.
Anzi, ad avviso del Parlamento europeo il fenomeno in esame
risulterebbe addirittura sottostimato rispetto alla sua reale
entità. Quanto ai soggetti
coinvolti, tra giovani, adulti, uomini, donne, le
statistiche hanno dimostrato che le donne sono
maggiormente colpite rispetto agli uomini, e letà è,
generalmente, meno di 30 anni e più di 45 anni. Con questo termine
si suole generalmente far riferimento alle diverse forme di
violenza psicologica esercitate nei confronti dei lavoratori sui
luoghi di lavoro. Il termine mobbing deriva dal
verbo inglese to mob che significa:
accerchiare, circondare, assediare, attaccare, assalire in massa,
fare ressa, affollarsi intorno a qualcosa o qualcuno. Nella sua
trasposizione in ambito lavorativo, la parola mobbing assume
il significato di pratica vessatoria, persecutoria o, più in
generale, di violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro
o da colleghi (mobber) nei confronti di un
lavoratore (mobbizzato) per costringerlo alle
dimissioni o comunque ad uscire dallambito lavorativo. I
motivi della persecuzione possono essere i più svariati:
invidia, razzismo, diversità religiosa o culturale rispetto al
gruppo prevalente, carrierismo sfrenato, o semplice gusto nel far
del male ad unaltra persona. Si suole
generalmente distinguere tra mobbing verticale, nel quale
lattività vessatoria viene posta in essere da parte dello
stesso datore di lavoro o da un superiore gerarchico o comunque
un soggetto cui il mobbizzato è, nellorganizzazione del
lavoro aziendale, subordinato; ed il mobbing orizzontale
in cui la violenza psicologica proviene, invece, da parte di
colleghi di lavoro o addirittura da soggetti subordinati
gerarchicamente alla vittima. In realtà spesso accade che le due
tipologie finiscono per intrecciarsi, in una comune strategia
persecutoria che vede il datore di lavoro come
"ispiratore" ed i colleghi come concreti
"esecutori". Indagate le
risposte offerte in sede giudiziaria e quelle elaborate in ambito
legislativo allemergenza mobbing, rimangono da esaminare,
per completare il quadro della situazione, le soluzioni di natura
non contenziosa o comunque alternativo-complementare presenti
ovvero attuabili nella prassi. Il punto di partenza è
indubbiamente rappresentato da un adeguato approccio del
problema: occorre evitare gli estremi, distinguere il mobbing
da ciò che non lo è ma altresì non ironizzarlo o
sottovalutarlo né tanto meno confonderlo con la fisiologica e
stimolante competizione sul lavoro, quasi fosse uno straordinario
strumento di selezione. Considerata la gravità delle conseguenze
individuali e sociali del fenomeno, fondamentali sono le
attività di informazione e di prevenzione da realizzare ad
esempio mediante programmi di formazione ed aggiornamento del
personale in generale e del management in particolare,
listituzione di organi paritetici, di sportelli
antimobbing ad opere delle Consigliere di Parità, delle
ASL, degli Enti locali e dei sindacati. Invero in
unottica di prevenzione del fenomeno anche altri soggetti
possono svolgere un ruolo significativo quali, in primo luogo, il
datore di lavoro in conformità agli obblighi di correttezza e
buona fede in executivis ex articoli 1175 e 1375 c.c., a quelli
previsti dallart. 2087 c.c. e dalla legge n.626/1994, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Consigliere di
fiducia quando il mobbing viene attuato con discriminazione e
molestie sessuali nei confronti di donne in attuazione della
legge n.125/1991 sulle pari opportunità e persino il consulente
del lavoro. Procedura delle
Consigliere di Parità: 1) Esame del caso
del lavoratore e/o della lavoratrice attraverso siffatte analisi:
- Marginalizzazione
dallattività lavorativa, svuotamento delle mansioni,
mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività
forzata, mancata assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti
trasferimenti ingiustificati; - esclusione
reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di
riqualificazione ed aggiornamento professionale; - prolungata
attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo
professionale posseduto; - prolungata
attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in
relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici; - impedimento
sistematico e strutturali allaccesso a notizie; - inadeguatezza
strutturale e sistematica delle informazioni inerenti
lordinaria attività di lavoro; - esercizio
esasperato ed eccessivo di forme di controllo; 2) sottoscrizione
di moduli di incarico e di privacy; 3) esame del
contratto collettivo di lavoro e la normativa vigente; 4) lettera al
datore di lavoro; 5) eventuale
incontro con le parti; 6) coinvolgimento
di medici esperti per valutare se sussiste la patologia lamentata
dal mobbing; 7) intervento ad
adiuvandum in collaborazione con i legali e/o il Sindacato. Per quanto riguarda
il connotato peculiare della fase pre mobbing, tipica fase
di analisi da parte delle Consigliere di Parità nei casi a loro
sottoposti, preme rilevare che non si identifica nella mancanza
di strumentazione giuridica per combattere le condotte vietate
avverso le quali si riscontra in giurisprudenza lutilizzo
degli articoli 2043-2087 c.c. nonché dellart. 2103 c.c.,
quanto piuttosto un approccio di carattere frammentario, diretto
a colpire più o meno incisivamente alcune gravi degenerazioni
del fenomeno. In effetti da una valutazione mirata dei dicta
giurisprudenziali precedenti allenucleazione della nozione
di mobbing emerge che ampia tutela è stata predisposta avverso
il demansionamento o la dequalificazione professionale alla luce
del combinato disposto degli articoli 2103 c.c. e 2087 c.c.,
contro le dimissioni frutto di coartazione, contro
lesercizio illegittimo del potere autoritativo del datore
di lavoro, contro comportamento persecutori o discriminatori
quali ad esempio lingiustificata ripetuta richiesta di
visite mediche di controllo e labuso di controlli della
malattia da parte del lavoratore, contro il trasferimento
ingiustificato, la minaccia di licenziamento, lapplicazione
reiterata ed immotivata di sanzioni disciplinari, limpiego
eccessivo del lavoratore (cosiddetto surmenage lavorativo),
contro le violenze e le molestie sessuali da parte del datore di
lavoro o dei colleghi nei confronti della vittima. Peraltro casi
pratici avvenuti e sottoposti alla attenzione dellUfficio
delle Consigliere di parità dal 2003. In tale ottica è
opportuno occuparci in forma breve della tematica delle prove,
atteso che il giudice deve decidere iuxta alligata ac provata
partium ex articolo 115 c.p.c. . Nel caso di specie i compiti
prescritti dallart. 99 c.p.c. e 2697 c.c. risultano
effettivamente molto gravosi ed in particolar modo in punto
sussistenza sia degli atti integranti il mobbing sia del nesso di
causalità (o concausa) tra le condotte lato sensu persecutorie e
i danni allequilibrio psicologico e/o psicofisico a carico
della vittima. Teoricamente ogni tipo di prova è utilizzabile
(documentale, testimoniale, peritale, presuntiva) ma in concreto
linteressato raramente può avvalersi di prove
scritte (unico campo sembra essere quello del demansionamento)
mentre più spesso deve ricorrere alla prova testimoni la
cui attendibilità è spesso discutibile poiché molti
colleghi temono le eventuali reazione del mobber
datore di lavoro o alla prova induttiva ex articolo 2729 c.c.
cioè agli indizi gravi, precisi e concordanti che sono prove non
vincolanti per il giudice. Si evidenzia che, purtroppo, in
generale, la giurisprudenza manifesta un certo scetticismo di
fronte ed affermati casi di mobbing tanto da pretendere una prova
rigorosa. E ciò sebbene la stessa giurisprudenza abbia
riconosciuto che in questi casi la prova è particolarmente
difficoltosa a causa di eventuali sacche di omertà sempre
presenti o per altre ragioni e ne abbia consentito
semplificazioni ritenendo ad esempio provato il nesso causale con
il solo accertamento, a seguito di istruttoria, della condotta
vessatoria, dolosa ma anche colposa, dellinsorta patologia
in collegamento con il rapporto di lavoro e della circostanza
della lavoratrice non aveva mai avuto simili disturbi o patologie
senza ricorso a perizie od altre prove. Pertanto il compito
delle Consigliere di Parità sarà diretto in tale senso, al fine
di permettere al lavoratore e/o alla lavoratrice di fornire al
Giudice del lavoro le prove necessarie, tra cui testimoni e
perizie medico legali. In conclusione, le
Consigliere di Parità invitano quindi ad una concertazione tra
le parti in causa affinchè si possa trovare, in assenza di una
legge, un denominatore comune allo scopo di tutelare il
lavoratore e/o la lavoratrice in tale situazione grave di
malattia professionale ormai riconosciuta anche in alcuni
C.C.N.L. citati e in vari ipotesi di accordi sindacali. Modena, lì
02 Aprile 2004 |