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STRUMENTI GIURIDICI PER LA DISCIPLINA DEL MOBBINGRelazione al
Convegno Mobbing: aspetti giuridici e psico-sociali del
fenomeno Modena, 2 aprile
2004 di Umberto Oliva 1. Premessa. Il «mobbing»
è un fenomeno sociale che trova il suo epicentro nel mondo del
lavoro, e più specificatamente nellambito delle molestie
morali e delle persecuzioni psicologiche esercitate nel contesto
di attività lavorative. Esso, come è stato posto in luce dal
Parlamento dellUnione Europea nella Risoluzione «Mobbing
sul posto di lavoro»[1], coinvolge una
moltitudine di soggetti: non solo in primo luogo i lavoratori
(nella maggior parte dei casi per gli effetti devastanti sulla
loro salute fisica e psichica), ma anche le aziende (sotto il
profilo della redditività e dellefficienza economica delle
stesse), nonché le famiglie delle vittime e la società civile
nel suo complesso (in primis in termini di costi sociali).
In altri termini, questo fenomeno consiste in una degenerazione
dei rapporti sui luoghi di lavoro che, direttamente o
indirettamente, tocca tutti i consociati, nessuno escluso.
Peraltro, il mobbing non risulta circoscritto ad un numero
marginale di casi, ma la sua portata è veramente impressionante:
lEuropa annovera oltre 12 milioni di vittime di mobbing,
e cioè allincirca l8% dei lavoratori dellUnione
europea lo subiscono[2]. Anzi, ad avviso del
Parlamento europeo il fenomeno in esame risulterebbe addirittura
sottostimato rispetto alla sua reale entità. Il concetto del mobbing è stato sviluppato dalla psicologia del lavoro, quando si è trovata nella necessità di esprimere quel medesimo fenomeno di accerchiamento e aggressione che aveva osservato nel mondo delle relazioni inter-personali nellambiente di lavoro e che aveva individuato, attraverso un pecorso a ritroso dalleffetto alla causa, quale elemento scatenante di una serie di patologie psico-somatiche lamentate da un sempre maggior numero di lavoratori. Le prime teorizzazioni del fenomeno del mobbing si sono sviluppate in Svezia ed in Germania, nel corso degli anni ottanta, grazie ad un gruppo di psicologi del lavoro, capitanati dal Prof. Heinz Leymann, padre indiscusso del mobbing. Nel giro di pochi anni il problema delle vessazioni sul luogo di lavoro ha poi trovato vasto eco in tutta Europa e fuori dal vecchio continente: di mobbing si è iniziato a discutere in Francia, in Inghilterra e, da qualche anno, anche in altri Stati tra quali Italia, Svizzera e Spagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Giappone. Il dato interessante
da rilevare è come lintuizione di partenza del mobbing
sia stata sviluppata, quasi contemporaneamente, in diverse aree
del mondo occidentale ad economia sviluppata: in Inghilterra ad
esempio, lo studioso Tim Field teorizza lo stesso fenomeno
chiamandolo bullying at work-place[3];
analogamente avviene negli Stati Uniti, seppure in questo Paese
lo studio della c.d. violenza morale sul lavoro abbia conosciuto,
specie inizialmente, una forte connotazione di tutela della donna
(si veda il fenomeno dellharassment). Anche in Francia,
seppure qualche anno più tardi, vengono autonomamente avviate
ricerche, in particolare dalla psicologa Marie-France Hirigoyen[4],
su quello che lì viene chiamato harcèlement moral. Data questa
circostanza, e considerato che un certo grado di conflittualità
nel mondo del lavoro può ritenersi fisiologico e
comunque è sempre esistito, è lecito desumere che non sia stato
un caso che in svariati paesi, allincirca nel medesimo
periodo, diversi studiosi siano giunti attraverso strade diverse
a focalizzare la loro attenzione sul mondo del lavoro come
possibile elemento scatenante di patologie psichiche. E non è un caso che
ciò sia avvenuto verso la fine degli anni ottanta, perché
proprio in quel periodo il mondo del lavoro ha iniziato a
conoscere massicciamente gli effetti delle grandi trasformazioni
portate dalle nuove caratteristiche delleconomia attuale:
la globalizzazione innanzitutto, che con lo spostamento, su larga
scala, di enormi produzioni in paesi a basso costo di manodopera
ha reso necessario operare massicci tagli del personale in tutti
i settori produttivi. Con la conseguenza, per chi rimaneva, di
una sempre maggiore precarietà del posto di lavoro, da una
parte, e di una esasperata rincorsa alla riduzione del costo
aziendale, dallaltra. Daltra parte,
il fenomeno delle fusioni tra colossi societari ha provocato, nei
settori interessati dal fenomeno, una serie di doppioni: se due
grandi banche, o due grandi compagnie assicurative, si fondono,
migliaia di impiegati divengono in esubero, e quindi, in qualche
modo, molti o pochi devono essere eliminati. Maggiore è la
flessibilità e la precarietà, maggiore sarà la possibilità
che basti un nonnulla per spazzarti via dal lavoro; maggiore
sarà quindi la concorrenza tra colleghi, anche a mezzo di colpi
bassi, per mantenere la propria competitività; e più facile ed
invitante sarà per lazienda elaborare strategie per leliminazione
di quei dipendenti che, ad un certo punto della loro carriera e
senza colpe, sono divenuti un segno meno nella lista delle risorse
umane. E questo dunque
lo sfondo nel quale collocare le vicende di mobbing; una
situazione di base dove il livello di soglia di attenzione
nervosa del lavoratore è già, per ragioni indipendenti dalla
volontà dei singoli, molto alta[5]. 2. Le definizioni. Nellambito
della psicologia del lavoro è possibile incontrare una vera e
propria carrellata[6] di
definizioni del mobbing, per quanto il punto di partenza
sia da ritenersi la nozione che è stata data da Leymann,
che ha così inquadrato il fenomeno in questione: In
caso di conflitto, le azioni che hanno la funzione di manipolare
la persona in senso non amichevole si possono distinguere in tre
gruppi di forme di comportamento. Un gruppo di azioni verte sulla
comunicazione con la persona attaccata, tendendo a portarla allassurdo
o alla sua interruzione (
). Un altro gruppo di
comportamenti punta sulla reputazione della persona, utilizzando
strategie per distruggerla (pettegolezzi, offese,
ridicolizzazioni per esempio su handicap fisici, derisioni
pubbliche per esempio delle sue opinioni o idee, umiliazioni).
Infine le azioni del terzo gruppo tendono a manipolare la
prestazione della persona, per esempio per punirla (non gli/le
viene dato alcun lavoro o gli/le vengono affidati compiti senza
senso, o umilianti, o molto pericolosi ecc.). (
) Solo se
queste azioni vengono compiute di proposito, frequentemente e per
molto tempo, si possono chiamare mobbing[7]. La
Associazione contro lo Stress Psico-sociale ed il Mobbing,
fondata ed operante in Germania, definisce così il fenomeno: il
Mobbing consiste in una comunicazione conflittuale sul posto di
lavoro tra colleghi o tra superiori e dipendenti nella quale la
persona attaccata viene posta in una posizione di debolezza e
aggredita direttamente o indirettamente da una o più persone in
modo sistematico, frequentemente e per un lungo periodo di tempo,
con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo
del lavoro. Questo processo viene percepito dalla vittima come
una discriminazione[8]. In Francia la definizione di mobbing (più frequentemente indicato con il sintagma «harcèlement moral») ricalca sostanzialmente quella prospettata da Leymann[9]. Per la psicologa francese Hirigoyen esso riguarda qualunque condotta impropria che si manifesti, in particolare, attraverso comportamenti, parole, atti, gesti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità o allintegrità fisica o psichica di una persona, di metterne in pericolo limpiego o di degradare il clima lavorativo[10]. Anche in Francia il mobbing, a livello di requisiti per la sua sussistenza, si regge su situazioni negative per il lavoratore-vittima che si ripetono nel tempo (caractère répétitif), in modo sistematico ed incessante[11]. In Svizzera, il mobbing è una situazione di comunicazione non etica caratterizzata dalla ripetizione, nel lungo periodo, da parte di una o più persone, di comportamento ostili diretti sistematicamente contro un individuo che sviluppa, come reazione, gravi problemi fisici o psicologici[12]. In
Inghilterra, il Manuale anti-bullying del Sindacato
dei lavoratori dei settori della manifattura, della scienza e
della finanza (MSF Unioni), fornisce la seguente
definizione di mobbing, più propriamente «bullying
at workplace» nella tradizione anglosassone: una pratica
persistente di danni, offese, intimidazioni o insulti, abusi di
potere o ingiuste sanzioni disciplinari che induce in colui
contro il quale è indirizzata sentimenti di rabbia, minaccia,
umiliazione, vulnerabilità, che mina la sua fiducia in se stesso
e può causare malattie da stress[13]. Negli
Stati Uniti per mobbing si intende un emotional
assault, che si sviluppa con continuità in un
ambiente di lavoro progressivamente sempre più ostile verso la
vittima (hostile environment), in una vera e
propria escalation di abusi e terrorismo psicologico[14]. Di
particolare importanza infine, per lautorevolezza dellente
e la serietà degli studi e delle ricerche svolte, è la
definizione di mobbing fornita dalla I.L.O. (International
Labour Organization), che nel suo Draft code of practice on
violence and stress at work, definisce il mobbing come systematic,
repeated or persistent verbal or psychological action against a
victim by several people, at the workplace or in connection with
work, that hurts, humiliates, offends or intimidates the victim.[15] In
Italia la nozione di mobbing non presenta elementi
sostanzialmente diversi da quelli individuati negli altri
sistemi. Anche nel nostro Paese si è infatti ampiamente diffuso
linsegnamento di Leymann. Harald
Ege ha inquadrato il mobbing come una forma
di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso
comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di
colleghi o superiori[16]: il mobbing
si manifesta come unazione (o una serie di azioni) che si
ripete con una certa frequenza e per un certo periodo di tempo,
compiuta da uno o più mobber (o aggressori) per danneggiare la
vittima (o mobbizzato), quasi sempre in modo sistematico e con
uno scopo ben preciso[17]. Lo stesso Ege da
ultimo ha poi descritto il mobbing come incredibilmente
simile, per caratteristiche, strategie, obiettivi e
atteggiamenti, alla guerra vera e propria[18]. A sua volta Casilli, ritenendo essenziale mettere debitamente a fuoco gli aspetti sistematici-organizzativi del mobbing, ne ha fornito la seguente definizione: Il mobbing è un sistema di organizzazione produttiva dellattività umana, consistente in una successione di episodi traumatici correlati luno con laltro e aventi come scopo lindebolimento delle resistenze psicologiche e la manipolazione della volontà del soggetto mobbizzato[19]. In
definitiva, la nozione del mobbing, lasciando da parte le
diverse sfumature, non presenta particolari divergenze da
un sistema allaltro: ovunque con la parola mobbing
si indica una forma di aggressione/prevaricazione ripetitiva e
continuativa, realizzata nei confronti di uno o più lavoratori
da parte di superiori, colleghi o dalla stessa azienda, che si
snoda attraverso diversi comportamenti tutti riconducibili ad un
medesimo quadro. Al centro si pone una particolare situazione
ambientale che si viene a creare sul posto di lavoro: una sorta
di cortina di fuoco che si sviluppa sistematicamente intorno
e contro il lavoratore preso di mira. In tutta evidenza laccanimento
ripetitivo nei confronti mobbizzato per un certo
lasso di tempo rappresenta il nocciolo del concetto in esame. Tutte le definizioni sopra riportate mettono peraltro in luce come il mobbing sia piuttosto aperto ed idoneo ad accogliere una pluralità di fattispecie, che variano sia per le condotte attuate per accerchiare la vittima, sia per i soggetti che sono di volta in volta parte attiva dellazione mobbizzante. Si tratta dunque di una categoria che, fermo restando gli elementi indefettibili della aggressione e della ripetitività, è però dotata di una certa flessibilità per le fattispecie cui si può riferire. Inoltre, se il concetto di mobbing è qualcosa di più circostanziato rispetto al generico concetto di molestia morale, nondimeno lo ricomprende per costituire una dinamica aggressiva di certo più grave ed insidiosa. In
ogni caso, deve essere rilevato che nella psicologia del lavoro,
così come nella sociologia, lo studio degli elementi che
compongono il mobbing non può dirsi ancora
definitivamente assestato: la ricerca empirica sulle diverse
variabili che interessano il fenomeno in questione (soggetti
autori delle prevaricazioni, obiettivi, tempi di durata delle
persecuzioni, tipologie di condotte che ricorrono nel mobbing,
ecc.), conduce infatti continuamente a nuove scoperte e proposte
di inquadramento del mobbing. Tutto
ciò peraltro non deve intendersi come sintomo di incertezza
definitoria, essendo gli elementi strutturali del mobbing
ormai dato acquisito, come detto; quanto piuttosto di unopera
di affinamento della categoria, attraverso un vero e proprio
processo di tipicizzazione delle condotte (o
azioni mobbizzanti) e delle dinamiche che
contraddistinguono il mobbing. A
prescindere da quelle che possono essere le diverse direzioni
intraprese dagli studiosi del mobbing, risulta oggi
possibile trarre, dai diversi contributi in materia, un quadro
piuttosto chiaro ed uniforme in merito agli elementi strutturali
della fattispecie in esame. In
primo luogo, come si è già posto sopra in luce, la psicologia
del lavoro ritiene essenziali, quali caratteristiche fondamentali
del mobbing, sia la quantità delle azioni
persecutorie (in altri termini la loro frequenza e ripetizione)
e sia la durata nel tempo dellazione mobbizzante[20]. Le
prime coordinate temporali del mobbing sono state
individuate da Leymann, il quale aveva ritenuto che il mobbing
dovesse avere una durata di perlomeno sei mesi, con una
frequenza almeno settimanale degli episodi vessatori.
Attualmente, siffatte indicazioni risultano però superate un po
ovunque da un approccio decisamente più flessibile, in cui è
ormai assodato che il limite dei sei mesi così come la cadenza
settimanale non possono costituire soglie minime scientificamente
fondate[21]. Se quindi da un
lato è certo che una situazione conflittuale che duri
solo qualche ora o qualche giorno non può essere considerata
Mobbing, è tuttavia altresì indubbio che un limite
minimo di durata del mobbing, valido peraltro per tutte le
fattispecie, non può più trovare accoglimento[22]. Pertanto, se il mobbing non può essere
ravvisato in un singolo episodio oppure in un normale conflitto
circoscritto nel tempo, ciò non significa che esso debba
necessariamente svilupparsi in un arco temporale particolarmente
esteso. Un mobbing circoscritto nel tempo può ad esempio
essere ipotizzato quando lazienda sia determinata ad
isolare ed eliminare quanto prima il lavoratore divenuto scomodo,
e quindi adotti una strategia particolarmente aggressiva e che
non lascia respiro alla vittima. In
altri termini si tratta di procedere caso per caso, andando a
confrontare il parametro del tempo con tutti gli altri tasselli
che contribuiscono a qualificare una determinata condizione
lavorativa come mobbing. Le
variabili del mobbing infatti non sono solo quantitative
(tempo e numero delle azioni vessatorie), ma anche qualitative:
il tipo di condotte che si inseriscono nellazione mobbizzante,
il particolare percorso dinamico, attraverso il quale si snoda il
mobbing, e gli obiettivi perseguiti dai persecutori sono
tutti parametri di riferimento che caratterizzano il fenomeno in
questione proprio dal punto di vista qualitativo, e che di fatto
contribuiscono a spostare langolo visuale da un approccio
squisitamente temporale. 3.
La Risoluzione del Parlamento Europeo Mobbing sul posto di
lavoro e altri documenti comunitari Innanzitutto, parlando di disciplina legale del mobbing, non può tacersi della Risoluzione del Parlamento Europeo A5-0283 del 20 settembre 2001, significativamente titolata Mobbing sul posto di lavoro[23], che si inserisce nel solco tracciato dalle precedenti Risoluzioni 13 aprile 1999 e 24 ottobre 2000 sulla modernizzazione dellorganizzazione del lavoro. Le Risoluzioni, come noto, non sono atti precettivi, e neanche atti vincolanti per i suoi destinatari. Gli Stati membri sono lasciato sostanzialmente liberi di adeguarsi o meno alle prescrizioni del Parlamento. La Risoluzione tuttavia è un documento importante, perché rende esplicita la volontà degli organi comunitari; spesso poi rappresenta il preludio ad un atto più incisivo, come una Direttiva, che potrebbe imporre dei precetti normativi in materia di mobbing. Vediamo dunque i principali contenuti della Risoluzione[24]. In primo luogo, la Risoluzione ricerca le cause del mobbing, che individua sia in fenomeni collegati alle particolari condizioni del mercato del lavoro attuale (allargamento dellarea di impiego precario e a termine, aumento della competitività), sia in fenomeni interni allazienda (carenza di organizzazione lavorativa, di informazione interna, di direzione). A livello di conseguenze del mobbing, correttamente la Risoluzione pone laccento non soltanto sul piano della vittima, che sopporta stress e patologie conseguenti, principalmente di natura psichica, ma allarga il fronte dei danneggiati anche alla famiglia della vittima, allazienda ove essa opera e infine alla organizzazione sociale tutta. Tra le aree a rischio mobbing, la Risoluzione ne individua due in particolare: il lavoro femminile e le professioni con elevato livello di tensione. Agli Stati membri, la risoluzione rivolge esortazioni ad intervenire a vari livelli. Da un punto di vista legislativo, gli aderenti allUnione vengono invitati a rivedere ed aggiornare la legislazione vigente sotto il profilo della lotta al mobbing, non senza prima verificare e uniformare la definizione della fattispecie di mobbing. Da
un punto di vista sociale, viene richiesto di imporre alle
imprese, ai pubblici poteri e alle parti sociali, di attuare
iniziative soprattutto a livello di prevenzione del fenomeno,
anche attraverso idonee procedure di informazione di lavoratori e
medici del lavoro, nonché di individuare procedure di
risoluzione del conflitto non contenziose. Qualche mese dopo la Risoluzione del Parlamento Europeo, è toccato alla Commissione delle Comunità Europee esprimersi in argomento, in occasione della Comunicazione della Commissione 11 marzo 2002 Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006. Riprendendo le linee tracciate dalla
Risoluzione, la comunicazione osserva come I cambiamenti
dellorganizzazione del lavoro, in particolare le modalità
più flessibili di organizzazione dellorario di lavoro e
una gestione delle risorse umane più individuale e maggiormente
orientata al risultato hanno unincidenza profonda sulla
salute sul luogo di lavoro o, più in generale, sul benessere sul
luogo di lavoro. Si osserva così che le malattie considerate
emergenti quali lo stress, la depressione o lansia, nonché
la violenza sul luogo di lavoro, le molestie e lintimidazione
rappresentano ben il 18% dei problemi di salute legati al lavoro,
un quarto dei quali comporta unassenza dal lavoro pari o
superiore alle due settimane
(omissis)
Lo stress, le
molestie sul luogo di lavoro, la depressione e lansia, i
rischi legati alle dipendenze dallalcool, dalle droghe e
dai medicinali devono essere oggetto di azioni specifiche
.
(omissis)
.. Lo sviluppo dei problemi e delle malattie
psicosociali solleva nuove sfide per la salute e la sicurezza sul
lavoro e compromette il miglioramento del benessere sul luogo di
lavoro. Le varie forme sotto cui si presentano le malattie
psicologiche e la violenza sul lavoro rappresentano oggi un
problema particolare che giustifica uniniziativa
legislativa. Sempre in questo solco, di particolare attenzione ed allerta della Comunità Europea alle nuove situazioni di rischio che si delineano nel mondo del lavoro, va segnalata la recente Raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2003 sullelenco europeo delle malattie professionali, la quale allart.1 par.7) raccomanda agli Stati membri di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a unattività professionale, in particolare per le affezioni descritte allallegato II[25] e per i disturbi di natura psico-sociale legati al lavoro. Oltre questi documenti specifici sul
tema, non bisogna dimenticare come la stessa Carta dei diritti
fondamentali dellUnione riconosca ad ogni lavoratore il
diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose
(art.31), e in genere ad ogni cittadino il diritto alla
propria integrità fisica e psichica (art.3). Appare dunque chiaro che, in un quadro siffatto, una disciplina legislativa del mobbing appare in prospettiva futura qualcosa di più che una mera eventualità; mentre, per lodierno, risulta necessario da subito attrezzarsi per affrontare il problema, sia in termini di prevenzione e gestione non contenziosa dei conflitti, sia, per quanto in via residuale, in termini di tutela giurisdizionale. 4.
Sistemi di reazione al mobbing. Già
da più parti in Europa si è avvertita lesigenza di
reagire al fenomeno in questione intervenendo sui tradizionali
assetti della tutela dei lavoratori, a partire dal contesto
normativo. La stessa Risoluzione del Parlamento dellUnione
Europea nella Risoluzione «Mobbing sul posto di lavoro»
sottolinea in più passi la necessità di una reazione energica
da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle
condizioni di lavoro: ciò a partire dalle stesse istituzioni
europee (Consiglio e Commissione) sino a giungere ai legislatori
nazionali, alle imprese ed alle parti sociali. Come
vedremo in seguito, in Italia, similmente ad altri stati membri
dellUnione Europea, la reazione al mobbing si sta
giocando su diversi fronti e livelli: Ø
autoregolamentazione delle imprese; Ø
contrattazione collettiva, aziendale e nazionale; Ø
estensione della tutela INAIL alle vittime di mobbing; Ø
apporto delle corti attraverso lelaborazione
giurisprudenziale; Ø
progettazione di norme ad hoc volte ad incidere sia sul
piano della prevenzione che sul versante della responsabilità
civile e penale degli autori del mobbing; Ø
possibilità di utilizzare in molti casi di mobbing le
recenti normative (DLGS n.215 e 216 del 9 luglio 2003), rese in
materia di divieto della discriminazione sul posto di lavoro a
tutela dei c.d. gruppi a rischio di esclusione sociale
(come minoranze religiose, politiche e di pensiero; gruppi etnici
e razziali; donne; anziani; omosessuali, ecc.). 5. Esperimenti di contrattazione collettiva e di autoregolamentazione delle imprese La contrattazione collettiva, ancor prima degli espressi inviti rivolti dalla Risoluzione del parlamento europeo, aveva già sentito la necessità di intervenire in qualche modo sulla problematica del mobbing e in generale sulle violenze morali nel luogo di lavoro. Diamo di seguito conto delle prime norme inserite in alcuni contratti collettivi, dopo i primi, pioneristici, tentativi effettuati allestero[26]. Il
contratto collettivo nazionale del 1999 relativo alle imprese di
assicurazione (amministrativi e produzione), prevede
espressamente che le parti riconoscono la rilevanza
delle problematiche relative alle violenze morali ed alle
persecuzioni psicologiche nellambito dellattività
lavorativa e lopportunità di azioni volte allinformazione,
alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori rispetto a tale
fenomeno. Non è ancora una norma operativa, come è evidente, ma rappresenta il primo timido segnale di attenzione verso la materia. Sempre in ambito di contrattazione a livello nazionale, si veda il CCNL 1998-2001 per il personale delluniversità che prevede, allart.42, unipotesi di infrazione disciplinare in caso di atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi comprese le molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di cui vengono fatto oggetto utenti e colleghi.[27] In epoca più recente, il contratto che ha maggiormente accolto la necessità di una tutela endo aziendale per le vittime di mobbing è senzaltro il CCNL 28.02.2003 relativo al personale del comparto Ministeri che prevede, nellambito delle norme sulle forme di partecipazione e con esplicito riferimento alla citata Risoluzione del Parlamento Europeo, la creazione di un Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing, con il compito di a) raccogliere dati relativi allaspetto quantitativo e qualitativo del feomeno del mobbing; b) individuare le cause del fenomeno e verificare lesistenza di condizioni di lavoro in grado di favorirne linsorgenza; c) formulare proposte, in relazione alla prevenzione e repressione delle situazioni di criticità, e in relazione alla definizione dei codici di condotta; d) attuare idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale. Le Amministrazioni sono inoltre chiamate : 1) a costituire degli appositi sportelli di ascolto, nellambito delle strutture esistenti, 2) a istituire la figura del consigliere di fiducia; 3) a definire i codici di condotta. Sicuramente incisiva e più chiara appare la contrattazione aziendale. Qui è senzaltro da segnalarsi il c.d. Accordo di clima stipulato il 25 gennaio 2001 tra le aziende di trasporto urbano torinesi ATM-SATTI e relative rappresentanze sindacali. Laccordo istituisce una Commissione di clima destinata ad intervenire, con evidenti caratteristiche di mediazione, nei casi in cui un lavoratore lamenti una molestia sessuale, una discriminazione o una pratica di mobbing, definito come ogni comportamento, reiterato nel tempo, che abbia come finalità lannientamento psicologico di chi lo subisce. La Commissione è composta da 6 membri, di cui tre di designazione aziendale e tre di designazione da parte delle OO.SS.; il presidente, scelto tra i Magistrati in quiescenza, viene nominato allunanimità. Loperato della Commissione è meramente istruttorio e consultivo: essa ha il dovere, effettuate le opportune convocazioni e richiesta allazienda se necessario la consulenza di uno specialista (psicologo, ecc.), di istruire ogni caso e di redigere ed inviare allazienda una relazione finale che può contenere proposte di provvedimenti/interventi. Ancora in questo quadro, per così dire pre-Risoluzione, possiamo citare il Codice Etico adottato dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2001. Il Codice, tra le altre cose, dedica particolare attenzione alla questione dei rapporti interpersonali sul luogo di lavoro, rispetto i quali sente di affermare come La Società non potrà in alcun modo tollerare che sul posto di lavoro, ad ogni livello, si pongano in atto comportamenti, azioni, commenti che possono creare un clima di intimidazione o che comunque possano risultare offensivi. Tali rapporti, secondo la definizione del Codice, devono essere improntati a correttezza e lealtà verso i colleghi, con lavvertenza che non sono tollerate molestie e comportamenti offensivi o lesivi della dignità personale e professionale. Nelle intenzioni del Codice ogni violazione dei principi e delle norme di comportamento richiesti ai dipendenti costiuisce una mancanza grave che può compromettere il necessario rapporto fiduciario. Peccato che lunico Garante dellosservanza del Codice Etico sia la Direzione Generale della medesima Società; il che lascia legittimamente dubitare sulla effettiva tempestività, imparzialità ed efficacia degli interventi di questo Garante, le cui funzioni preferibilmente dovrebbero essere svolte da un soggetto terzo (come vedremo di seguito nel Codice Etico di unaltra azienda), oppure da una Commissione paritetica (come prima nel caso dellAccordo di Clima ATM-SATTI). Nella
fase post-Risoluzione merita invece attenta considerazione il Codice
etico dellAzienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M.
S.Anna di Torino. Laccordo si segnala innanzitutto per il suo carattere, programmaticamente dichiarato, di adempimento alla raccomandazione della Risoluzione 20 settembre 2001 ad attuare, da parte di imprese e sindacati, efficaci politiche di prevenzione. Merita attenzione il seguente passaggio della premessa al codice etico: In questottica lAzienda OIRM S.Anna .. si è posta come obbiettivo il riconoscimento e la comprensione dei processi latenti e non, che influenzano le relazioni interpersonali allinterno dellistituzione, provocando disagio, perdita di efficienza e creatività, resistenza al cambiamento, e creando in questo modo i presupposti per il sorgere e lalimentarsi di situazioni di mobbing. Come azienda, in situazioni di mobbing, dobbiamo affronatre problemi riguardanti la produttività, lassenteismo, labbassamento della qualità del lavoro e del sevizio erogato, la perdita di professionalità e il detrioramento della qualità della vita in termini di costi sociali. Il
Codice contiene una circostanziata definizione di violenza morale
e persecuzione psicologica, intesa come ogni atto, patto
o comportamento che produca, anche in via indiretta, un effetto
pregiudizievole alla dignità e alla salute psico-fisica del
dipendente nellambito dellattività lavorativa. In
particolare rientrano nella tipologia della molestia morale e
della persecuzione psicologica: a)
Umiliazioni e maltrattamenti verbali reiterati e persistenti; b)
Sisistematica delegittimazione di immagine e discredito negli
ambienti di lavoro, anche di fronte a aterzi; c)
Atti e comportamenti mirati a discriminare e danneggiare il
dipendente nella carriera status, assegnazione o rimozioni da
incarichi e mansioni; d)
Immotivata esclusione o marginalizzazione dalla ordinaria
comunicazione aziendale; e) Sottostima sisstematica dei risultati non giustificata da insufficiente rendimento o mancato assolvimento dei compiti assegnati. In
caso di mobbing, il codice offre alla vittima la
possibilità di scegliere una procedura informale ed una
procedura formale. Alla prima è deputato un Consigliere di
fiducia, che è persona incaricata di fornire consulenza
ed assistenza ai dipendenti oggetto di molestie sessuali o
violenza morale e persecuzione psicologica. Il Consigliere è
persona scelta dallazienda, che possiede lesperienza,
la preparazione e le capacità necessarie a svolgere il compito
assegnato. E nominata dal direttore generale su
designazione del Comitato Pari opportunità e dura in carica tre
anni.. Qualora sia interessato dal lavoratore, il
Consigliere interviene al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio e per ripristinare un
sereno ambiente di lavoro. Per istruire il caso, al
consigliere è dato il potere di procedere in via
riservata, allacquisizione degli elementi e delle
informazioni necessarie per la trattazione e la valutazione del
caso; è fatto obbligo al consigliere di sentire il
presunto responsabile, con facoltà di proporre un confronto
diretto tra le parti in lite, alle quali deve comunque
preventivamente comunicare ogni iniziativa che intende assumere e
le proposte conclusive, che deve riferire anche al Direttore
generale. Elemento di assoluta novità è costituito dalla
previsione di un termine per lespletamento della procedura
informale: 90 giorni dalla richiesta del dipendente,
salvo motivate ragioni di proroga per un periodo comunque non
superiore a 90 giorni. La procedura formale
invece può essere presentata al lavoratore ai responsabili
aziendali per il personale, i quali applicheranno nei confronti
dei responsabili le dovute misure disciplinari, in caso di
accertamento positivo della denuncia. In tali casi, inoltre, lAmministrazione
potrà anche adottare le misure organizzative ritenute
utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie ed
al ripristino di un sereno ambiente di lavoro. 6.
Lestensione della copertura INAIL alle vittime di mobbing. Nel nostro ordinamento, come negli altri Stati membri dellUnione Europea, opera un sistema sociale di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che, come noto, è amministrato dallINAIL[28]:; tale organismo fornisce, in base al testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, una copertura (indennità, rendite, etc.) ai lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro oppure abbiano contratto una malattia professionale[29]. Che il sistema dellassicurazione obbligatoria possa toccare anche le vittime di mobbing lo ha messo bene a fuoco lo stesso Consiglio di Amministrazione dellINAIL nella Delibera n. 473 del 26 luglio 2001, avente per oggetto «Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativi, compreso il mobbing». In questa delibera il Consiglio ha espressamente ritenuto che le patologie psichiche e psicosomatiche conseguenza di stress e disagio lavorativi, compreso il cosidetto mobbing strateigico, possono essere oggetto della tutela assicurativa dellINAIL se lassicurato ne prova la causa lavorativa. In particolare, è stato deliberata dal C.d.A. liniziativa tesa a definire percorsi metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie suddette, ivi comprese quelle derivanti dal mobbing. Lindennizzo INAIL del danno biologico da mobbing è ancora in piena fase di elaborazione sul versante della sua individuazione e valutazione medico legale, pur tuttavia siffatta recente apertura al mobbing della categoria «malattie professionali» dischiude indubbiamente nuovi scenari di tutela dei prestatori di lavoro vessati. Il futuro intervento in campo dellINAIL dovrebbe indurre lo stesso istituto ad intraprendere misure idonee a contribuire alla prevenzione del mobbing, andando dunque ad inseriri pienamente tra quei soggetti che meglio possono incentivare una reazione al fenomeno in questione. 7.
La reazione delle corti: il mobbing nella responsabilità
civile e penale. Sotto il profilo della repressione del fenomeno è di palmare evidenza come la lotta contro il mobbing chiami direttamente in causa non solo il legislatore, che in Italia ha tempi lunghi di reazione, ma anche, in prima battuta, le corti. La stessa Risoluzione del Parlamento europeo, al punto 22, avverte l'importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a creare un ambiente di lavoro soddisfacente. In
questo contesto la responsabilità penale può
svolgere nel mobbing importanti funzioni. Tuttavia, anche
a causa dei noti problemi che accusa lodierno sistema del
processo penale, gli schemi dellillecito penale incontrano
non poche difficoltà a dare piena attuazione ad una categoria
giuridica quale il mobbing: questo, infatti, non sempre
riesce a conciliarsi con le strette maglie della tipicità delle
fattispecie criminose. Va
comunque qui notato che la giurisprudenza penalistica, su spinta
soprattutto di parte della magistratura inquirente, ha
recentemente mostrato di potere intervenire sul campo delle
vessazioni morali con maggiore efficacia, sovvertendo non poco
gli assetti tradizionali. In particolare, assume un certo qual
rilievo una recente sentenza della Suprema corte[30]
nella quale il reato di violenza privata, art. 610 c.p.,
ha trovato applicazione nei confronti di un imprenditore, che era
venuto a meno ai doveri di cui allart. 2087 c.c. per avere
omesso di porre fine alle vessazioni attuate dai capigruppo sui
lavoratori dipendenti, rendendosi dunque corresponsabile. In
alcuni processi in corso nel Foro torinese, invece, risulta che
il capo di imputazione sia lart.572 c.p. che, per
quanto rubricato come Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli, si ritiene applicabile anche allambito
lavorativo stante lespresso richiamo contenuto nella norma
alle persone .sosttoposte allautorità o affidate per lesercizio
di una professione o arte. Venendo alla responsabilità civile, va ricordato che è suo precipuo compito contribuire ad organizzare e regolare i comportamenti dei consociati in modo tale da produrre un coordinamento soddisfacente delle azioni sociali[31]:; lillecito civile, tramite il risarcimento del danno ed altri strumenti dintervento (ad esempio, la pubblicazione della sentenza, che nel mobbing può costituire una richiesta più che legittima da parte del lavoratore), invia ai potenziali danneggianti ed alla società dei segnali precisi, individuando disvalori ed incentivando così modelli comportamentali che siano efficienti in quanto idonei ad evitare o minimizzare danni e costi. La responsabilità civile, al di là di ogni dubbio, offre oggi nel nostro ordinamento tutta una serie di strumenti in grado di garantire in concreto la sicurezza, la libertà e la dignità umana dei prestatori di lavoro, valori - questi ultimi - sanciti dalla stessa Costituzione (art. 41 Cost.) e che il mobbing mortifica unitamente ad altri beni, quali ad esempio la salute (art. 32 Cost.) e la personalità (art. 2 Cost.). Va tuttavia chiarito che, se il mobbing ha sicuramente introdotto nuove chiare di lettura nel sistema della responsabilità datoriale, ciò non deve indurre a cadere in un possibile e facile equivoco: anche prima della scoperta del mobbing da parte degli operatori del diritto il lavoratore, rimasto vittima di condotte persecutorie, avrebbe trovato nellattuale ordinamento le basi per una tutela di stampo risarcitorio. Le manovre di emarginazione, persecuzione o comunque di trattamento peggiorativo, in qualunque modo concretizzate, a fini di discriminazione politica, sindacale, religiosa, di lingua o di sesso, trovano sulla loro strada numerose norme idonee a fare scattare i meccanismi della responsbailità civile, norme ben radicate da tempo nella nostra cultura sociale e giuridica, sia a livello di ordinamento nazionale che sovranazionale. In altri termini, lingresso del mobbing sulla scena della responsabilità civile non ha affatto modificato quanto già risultava pacifico: ogni molestia morale, che incida negativamente sulla personalità morale del lavoratore, può costituire, almeno in linea di principio, un comportamento rilevante per il diritto e, più specificatamente, per lart. 2087 c.c., in base al quale limprenditore è tenuto ad adottare nellesercizio dellimpresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, lesperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare lintegrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, e per lart. 2049 c.c., che, stabilendo che il datore di lavoro è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nellesercizio delle incombenze a cui sono adibiti, svolge per certo un ruolo chiave nella tutela dei prestatori di lavoro. Le ragioni per le quali si ritiene fondatamente che il connubio mobbing/responsabilità datoriale esprima, rispetto al sistema pre-mobbing, una novità nella direzione di una maggiore tutela del lavoratore, risiedono essenzialmente nella capacità di questa nuova categoria di attrarre a sé, collegandoli tra loro, episodi vessatori che prima, in tutta evidenza, sfuggivano ad un preciso inquadramento entro le figure note della responsabilità datoriale. In particolare, il mobbing ha il pregio di costituire una chiave di lettura la quale permette di raggruppare e spiegare, attraverso una visione giuridica dinsieme, una universalità di atti, omissioni e comportamenti tra loro separati nel tempo: il mobbing è dunque un «legal framework»[32], e cioè una cornice giuridica, che mette il giudice nelle condizioni di apprezzare la condotta illecita nella sua interezza, nel suo svilupparsi in modo ripetitivo. In altri termini, con lingresso del mobbing nelle corti i vari tasselli, che prima rimanevano disgiunti e costituivano, sussistendone i requisiti, fattispecie autonome di responsabilità, confluiscono perfettamente in un unico mosaico, in cui tutto il circolo vizioso del fenomeno in esame viene ad assumere il rilievo che gli spetta[33]. La conseguenza di questo nuovo approccio è certo quella di un notevole salto qualitativo nella tutela risarcitoria del mobbizzato. A questi rilievi si aggiunga un altro dato fondamentale: non solo il mobbing detiene questa capacità di attribuire rilievo ad un insieme di fatti non altrimenti decodificabile nella sua interezza, ma si regge su di una logica giuridica del tutto peculiare che prescinde dalla liceità/illiceità/intenzionalità delle singole condotte. Invero, il mobbing rende possibile andare oltre il dato della legittimità/illiceità dei diversi episodi attraverso i quali si snoda la condotta posta in essere dal mobber. La caratteristica principale del mobbing, risiede proprio nel superare il problema della rilevanza giuridica delle singole condotte, spostando il giudizio di responsabilità dai diversi episodi ripetuti nel tempo allinsieme di atti ed omissioni che compongono lazione mobbizzante: la valutazione dellantigiuridicità del comportamento dei mobbers viene quindi a giocarsi non già sulle singole condotte, ma sullinsieme a cui le stesse si riconducono, e cioè sulla logica unitaria che le attrae in ununica cornice. Il successo che la categoria in esame sta avendo sia in dottrina che nel contenzioso dimostra indubbiamente che di tale svolta si avvertiva la necessità, e cioè che qualcosa andava modificato in relazione al modo di rapportarsi al variegato mondo delle persecuzioni sul lavoro. Il problema è però di gestire correttamente questo nuovo fenomeno nel contenzioso di ogni giorno. Ciò implica, in primo luogo alcuni chiarimenti, sulla nozione di mobbing nel diritto. Lampia
diffusione che il mobbing ha avuto tra i media, ed il
grande interesse che ogni giorno esso continua a suscitare tra
lavoratori, imprese e cittadini, fanno sì che oggi il mobbing
sia spesso percepito dalla generalità delle persone ed anche da
molti operatori del diritto, che non hanno pratica della materia,
come unetichetta capace di comprendere tutte le tipologie
di conflitti che possono verificarsi allinterno delle
aziende, fino a rappresentare per intero il particolare momento
di crisi che il mondo del lavoro si trova a fronteggiare. Tutta
una serie di manifestazioni che caratterizzano in senso negativo
il rapporto di lavoro, incidendo sulla personalità dei
prestatori, vengono così etichettate indistintamente con questa
nuova categoria, talvolta in modo fin troppo semplicistico e con
estrema leggerezza. Sullonda del fenomeno molti
lavoratori accusano di essere vittime di mobbing, senza
avere unesatta cognizione di questo fenomeno. Alle
porte di studi legali, di psichiatri, di psicologi, di cliniche
del lavoro e di centri di ascolto bussano incessantemente
lavoratori che si dicono mobbizzati, pur vivendo
situazioni diverse dal mobbing o conflitti che rientrano
nella normalità di un qualsiasi contesto lavorativo odierno,
caratterizzato dalla competizione, da ritmi particolarmente
stressanti, da errori nella gestione del personale e da relazioni
interpersonali spesso difficili. In breve, entro il mobbing tendono
ad essere convogliate una serie di fattispecie e difficoltà del
mondo del lavoro che, pur potendo rilevare in sede di
responsabilità civile, poco hanno a che fare con siffatta
categoria. Sul punto va
quindi osservato che, se certo il mobbing, in primis per
la sua vasta portata, può ben assurgere ad emblema ed
icona dellodierno diffuso malessere dei lavoratori,
tuttavia, come correttamente notato dalla giurisprudenza, oggi
il rischio è di una equazione del tipo: tutto è mobbing,
niente è mobbing[34]. Il mobbing,
invero, ha una sua indentità ben precisa, e si distingue
nettamente sia rispetto a quelle situazioni conflittuali che nel
lavoro appartengono alla quotidianità e sia rispetto a tutta una
lunga serie di fenomeni già arcinoti da tempo (demansionamento,
molestie sessuali,[35] ecc.) od in corso di
sviluppo sotto altre etichette (ad esempio, il danno da
superlavoro o da stress occupazionale), i quali, pur
potendo intaccare gli stessi beni lesi dal mobbing, si
distinguono da questo. Comprendere ciò è essenziale, perché
nel diritto, esattamente come nella psicologia del lavoro, il mobbing
non è un modo diverso di chiamare eventi di danno da tempo
metabolizzati sotto tipologie fenomeniche già perfettamente
inquadrate ed etichettate, né è una figura attraverso la quale
sussumere ogni tipo di evento, lecito/illecito, che incida
negativamente sul lavoratore. Nel diritto il
processo definitorio del mobbing risulta ancora nel suo
stadio iniziale: infatti, dalla prima giurisprudenza sul mobbing
emerge come in realtà le corti debbano ancora mettere
compiutamente a fuoco e razionalizzare i numerosi input che
provengono dalla psicologia del lavoro e dalla sociologia. Nella ricezione
della figura del mobbing le corti da un lato si trovano a
dover trarre dai diversi testi, che la psicologia del lavoro e la
sociologia hanno prodotto in questi anni, delle guidelines
definitorie sulle quali poi sviluppare il ragionamento giuridico;
dallaltro lato, ai fini della definizione della
fattispecie, sono poste dinanzi alla scelta circa quale ruolo
affidare alla psicologia del lavoro stessa, e cioè se attribuire
pieno dominio a questultima fino anche a demandare ad una
consulenza tecnica di verificare i presupposti della
riconducibilità del caso concreto entro il mobbing[36], o se dirigere in prima persona il
passaggio del mobbing dalla psicologia del lavoro al
diritto. La maggior parte delle corti intervenute in materia
hanno importato il mobbing in campo giuridico senza farsi
troppi problemi sotto il profilo dei suoi contenuti e delle sue
variabili. La sezione lavoro
del Tribunale di Torino è stata la prima a confrontarsi
in Italia con questa figura, consegnando due interessanti
precedenti: Erriquez c. Ergom[37]
e Stomeo c. Ziliani S.p.A.[38]. In entrambe le decisioni, il Tribunale di
Torino ha richiamato quale premessa le indicazioni provenienti
dalla psicologia del lavoro e dalla sociologia, deducendone
correttamente che si ha mobbing ogniqualvolta il
dipendente è oggetto ripetuto di soprusi e, in
particolare, vengono poste nei suoi confronti pratiche
dirette ad isolarlo dallambiente di lavoro e, nei casi più
gravi, ad espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare
gravemente lequilibrio psichico del prestatore, menomandone
la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando
catastrofe emotiva, depressione e talora suicidio. Come
si può dunque trarre dalla definizione sposata dal Tribunale il mobbing
si caratterizza essenzialmente per tre profili: la ripetizione
nel tempo dei comportamenti; la direzionalità delle
pratiche di mobbing alla realizzazione di uno scopo; le
conseguenze. Anche il Tribunale
di Milano in Società Junghans Italia c. Bighi[39] ha ritenuto di poter occuparsi di mobbing
utilizzando le proprie cognizioni acquisite in materia, senza
quindi dover affidare ad altri la qualificazione della vicenda
come riconducibile alletichetta in esame. Ciò detto, in
questo precedente viene affermato che non si configura mobbing
in azienda nellipotesi in cui lassenza di
sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo
rapportarsi con la vita di tutti i giorni allinterno della
organizzazione produttiva escludono che i comportamenti lamentati
possono essere considerati dolosi. Nellapproccio
milanese acquisisce dunque rilevanza centrale non solo la sistematicità
dei comportamenti (che pare implicare qualcosa di più rispetto
alla ripetitività), ma anche lelemento soggettivo
delle singole condotte, qualificate come necessariamente dolose. Approccio
decisamente diverso rispetto alle sentenze or ora richiamate è
ravvisabile nel precedente del Tribunale di Forlì in Mulas
c. Banca Nazionale Agricoltura[40]:
qui, pur essendo numerosi i segni del mobbing che il caso
concreto presentava, il Tribunale ha ritenuto di affidare ad un
consulente tecnico dufficio il compito di verificare la
sussistenza del mobbing. La definizione accolta nella
sentenza risulta pertanto in tutto e per tutto coincidente con
quella discendente dalla scuola di pensiero rappresentata da Ege,
al quale era appunto stato assegnato il compito di verificare la
corrispondenza delle circostanze riportate dal ricorrente con la
fattispecie del mobbing così come elaborata dalla
psicologia del lavoro. In particolare, il Tribunale di Forlì
viene a plasmare la figura in questione sul modello di
mobbing italiano elaborato da Ege, che, come si è
sopra posto in luce, prevede uno stadio iniziale e sei fasi
successive nelle quali si evolve il mobbing. Alle definizioni
fin qui citate va poi aggiunta quella richiamata dal Tribunale
di Pisa che, intervenuto su un caso di molestie sessuali, ha
tuttavia sviluppato interessanti spunti anche sul tema in esame:
il mobbing è una forma di pressione, di accerchiamento,
sì che il lavoratore possa avvertire questa sorta di presenza
costante, il fiato sul collo, la consapevolezza che ogni
manifestazione della sua personalità non gradita al datore possa
comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano del rapporto
contrattuale[41]. La nozione che
fornisce il Giudice pisano è sicuramente calzante: il
fiato sul collo, laccerchiamento costante,
la pressione sono espressioni che bene
rappresentano lessenza del mobbing. A rilevare è il
dato oggettivo della cortina che si viene a creare intorno alla
vittima. Dal quadro
giurisprudenziale or ora delineato si possono trarre non poche
considerazioni sullo stato dellarte delle corti in merito
alla definizione giuridica del mobbing. Un primo dato,
che balza agli occhi da una veloce lettura delle decisioni sopra
richiamate, è che sicuramente esse presentano tra loro
non poche divergenze sotto il profilo definitorio di siffatta
figura. Un secondo dato
che emerge dalle prime sentenze sul mobbing è che le
definizioni date dalle corti presentano tutte, chi più chi meno,
il segno del passaggio ad una concezione propriamente giuridica,
in cui delle mere variabili studiate dalla psicologia del lavoro
assurgono a requisiti che determinano la fattispecie giuridica ed
incidono sulloutput delle corti. Un terzo dato
ricavabile dalla prima giurisprudenza sul mobbing è che
si sta delineando sotto il profilo definitorio, ma con evidenti
riflessi sul piano della prova, una contrapposizione tra due
approcci diversi sul versante finalistico del mobbing:
da un lato, si registra una concezione (giuridica) del mobbing
in termini soggettivi, la quale pone al centro unindagine
che si concentra sulle motivazioni e le finalità dellazione
mobbizzante, e che coincide con lanalisi dellintento
persecutorio del mobber, richiedendo quindi laccertamento
dellaspetto soggettivo delle condotte, qualificate come
necessariamente dolose; dallaltro lato, si ha una
concezione oggettiva che attribuisce una corsia preferenziale e
primaria alla ricerca di condotte e dinamiche tipiche del
fenomeno, che, alla luce di particolari caratteristiche
verificabili oggettivamente (ripetizione nel tempo,
monodirezionalità, pretestuosità, efficienza lesiva del bene
salute e della dignità, carattere emulativo, connotazione
abusiva, idoneità alla realizzazione di determinati scopi,
ecc.), risultano riconducibili ad una medesima ratio,
sostanzialmente vessatoria e discriminatoria. In merito a
questi profili ci sembra di dovere chiarire come lindividuazione
dei confini del mobbing per certo possa e debba
beneficiare dellesperienza maturata in questi anni nellambito
della psicologia del lavoro e della sociologia europee ed
extra-continentali. Ciò però non implica che la psicologia
abbia pieno dominio sullapplicazione del mobbing nel
diritto. In altri termini, anche giudici ed avvocati hanno
maturato una propria approfondita visione e sensibilità del
mondo del lavoro, e sono certo in grado di apprezzare e valutare
in prima persona determinate dinamiche del lavoro, ivi compreso
il mobbing. A ciò si aggiunga che il mobbing-categoria
giuridica deve necessariamente fare i conti con le altre figure
ed istituti che già da tempo trovano applicazione nel diritto:
per il giurista la distinzione tra demansionamento e mobbing,
oppure tra questo e il licenziamento ingiurioso, od ancora tra mobbing
e molestie morali o sessuali assume connotazioni e valenze
che non appartengono alla psicologia del lavoro. In altri
termini, lindividuazione dei confini del mobbing ai
fini della sua applicazione in sede giuridica impone di
confrontare letichetta nuova anche con gli spazi già
esistenti di tutela, il che è in tutta evidenza compito del
giurista. Il mobbing, come si è sopra ampiamente
dimostrato, ha una valenza giuridica e dunque una nozione
propria del diritto che è di stretta pertinenza di dottrina e
corti. Ciò
messo in debita luce, va ora qui rilevato che nel diritto la
definizione del mobbing non può sfuggire alle seguenti
esigenze, pena un ingiustificato ridimensionamento della figura a
discapito della tutela giuridica che essa è in grado di offrire
ai lavoratori: 1)
la nozione non può incontrare limiti né sul numero di
soggetti agenti, né sulle tipologie di aggressori e di vittime,
poiché è universalmente condiviso che uno o più
soggetti, a prescindere della loro qualifica, possono essere
autori del mobbing, come una o più vittime
possono essere destinatarie dellazione mobbizzante,
prescindendo integralmente dal loro ruolo nel contesto aziendale,
dal loro temperamento, o da eventuali debolezze o stati
pregressi; 2)
la definizione deve essere tale da ricomprendere tutte le
tipologie di condotte, illecite/lecite, che possono essere
attuate dai mobber, poiché, come emerge dalle ricerche
empiriche e dalla casistica in materia, nessun inventario di
comportamenti tipici è esaustivo, ma ha valenza puramente
descrittiva[42]; 3)
la figura non deve risultare condizionata ad un unico modello
dinamico, potendo ogni caso concreto svilupparsi attraverso una
sua peculiare ed inedita progressione di passaggi; 4)
si deve evitare di circoscrivere il mobbing ai soli
casi in cui lo scopo sia leliminazione della vittima dal
posto di lavoro, essendo del tutto chiaro che diversi possono
essere gli obiettivi cui può mirare chi pratica le condotte
vessatorie (tra questi si pensi ai seguenti: esclusione della
vittima da una determinata mansione, carica, da possibili
avanzamenti di carriera, da benefici e privilegi, da un
determinato gruppo di lavoro; imposizione di diverse condizioni
di lavoro; conseguimento di comportamenti non altrimenti
conseguibili, come ad esempio prestazioni a sfondo sessuale;
lesione della sfera del soggetto, anche solo morale, per motivi
razziali, politici, di classe, sindacali; ecc.); del resto lazione
mobbizzante può alternativamente risultare fin dal suo
inizio finalizzata ad un obiettivo ben preciso che giustifica
ogni suo momento e condotta, oppure passare da uno scopo allaltro
fino a giungere, in molti casi, alleliminazione della
vittima dal posto di lavoro, avendo questa opposto resistenza e
fatto fallire ogni altro precedente scopo via via perseguito dai
suoi aggressori; inoltre, quando diversi siano gli aggressori,
non necessariamente lo scopo del mobbing è unico e
facilmente individuabile, bensì molteplici possono essere le
motivazioni cui esso si riconduce; 5)
è bene che la definizione non punti sullelemento
soggettivo dellintenzionalità, poiché questo
profilo, come emerge altresì dai dati messi in luce dalla
psicologia del lavoro, non è affatto essenziale per loperatività
del mobbing in campo giuridico: la stessa giurisprudenza
sul mobbing, ad eccezione del Tribunale di Milano in Soc.
Junghans Italia c. Bighi[43], mostra di
preferire una concezione oggettiva del profilo finalistico,
attribuendo centralità allindividuazione di condotte e
dinamiche tipiche del fenomeno, che, alla luce di particolari
caratteristiche verificabili oggettivamente (ripetizione nel
tempo, direzionalità, pretestuosità, efficienza lesiva del bene
salute e della dignità, carattere emulativo, connotazione
abusiva, idoneità alla realizzazione di determinati scopi,
ecc.), diventano riconducibili ad una medesima ratio,
sostanzialmente vessatoria e discriminatoria; con parole più
semplici, lelemento psicologico del mobber è un
elemento su cui non si struttura la fattispecie dellazione mobbizzante,
ma che al massimo può discendere dalla qualificazione di una
determinata serie di episodi come mobbing; 6)
la sussistenza di conseguenze dannose per la psiche della
vittima non deve porsi come una condizione della fattispecie:
infatti, se il mobbing è sicuramente in grado di
provocare un danno alla salute e ciò avviene nella maggior parte
dei casi, tuttavia non è corretto ritenere che esso debba sempre
colpire o mirare a ledere la sfera psichica di chi lo subisce.
Del resto, a questultimo riguardo, si osservi che, se è
più che comprensibile che la psicologia del lavoro accentui i
risvolti psicologici del fenomeno, per il diritto il mobbing
può ben incidere anche solo su beni quali la personalità
e la dignità del lavoratore. Tenendo conto di tutte queste esigenze e profili, che finiscono per consegnare un decalogo piuttosto preciso per lindividuazione della categoria, si deve quindi trarre come il «mobbing giuridico» debba rimanere una fattispecie aperta, in cui qualsiasi insieme di condotte - a prescindere dai contenuti delle singole azioni od omissioni, dalla loro autonoma rilevanza giuridica, dagli scopi che le ispirano, o dal loro elemento soggettivo - può configurare mobbing, posto che ricorrano i seguenti requisiti[44]: 1) durata: la condotta del mobber non può essere circoscritta ad un singolo episodio, ma deve distribuirsi in un arco di tempo la cui estensione è da valutarsi caso per caso; 2) ripetitività e/o reiterazione: nellarco temporale considerato, il mobber deve ripetutamente dirigere la propria azione contro la vittima; 3) effetti lesivi: lazione mobbizzante deve incidere sulla sfera personale della vittima, alterandola in senso negativo. Per quanto riguarda poi i profili più pratici dellazione risarcitoria proposta dal lavoratore mobbizzato si può brevemente osservare che il problema della prova è per certo quello più insidioso[45]: è proprio sul tipo di prova, che deve essere fornita per qualificare un insieme di condotte come mobbing, e sullatteggiarsi concreto della distribuzione dellonere della prova che si gioca in larga misura il contenzioso sul mobbing, cosicchè questo è destinato a diventare il terreno preferenziale di scontro tra gli interpreti che si occupano del settore. Si consideri che spesso lazione mobbizzante si è sviluppata in un periodo di tempo particolarmente esteso, attraverso una serie molteplice e piuttosto variegata di episodi vessatori, con la partecipazione di più soggetti. Il mobbizzato si trova quindi a dover ripercorrere nel suo ricorso introduttivo una vicenda decisamente complessa ed articolata, il che implica necessariamente la formulazione di un numero molto cospicuo di capi di prova, finalizzati alla dimostrazione non solo degli episodi mobbizzanti ma anche alla descrizione dellambiente di lavoro in cui essi si collocano: lo sforzo, inevitabile, è di fare comprendere appieno il contesto ambientale, lanormalità della situazione vissuta, la progressione dellaccerchiamento, il peso delle condotte subite. Tuttavia, un numero elevato di capi di prova, non sempre peraltro accompagnati da altrettanta documentazione probatoria, pone ovviamente seri problemi di gestione di un contenzioso già di per sé particolarmente difficile, oltre che purtroppo imporre un carico di lavoro molto oneroso per il giudicante, con conseguenze che possono anche risolversi in senso negativo per la vittima a seconda della predisposizione del magistrato ad interessarsi di vicende così sovraccariche e ricche di dati fattuali. Il mobbizzato, inoltre, si trova ad affrontare ostacoli anche notevoli nel fornire una dimostrazione puntuale per ogni capo di prova formulato: è notorio infatti che nelle controversie lavoristiche le testimonianze di colleghi non sempre rendono giustizia di quanto effettivamente si è subito, e ciò risulta ancor più evidente nel caso del mobbing, laddove se laccerchiamento è stato totale i testi rischiano di essere gli stessi mobbers, con una prosecuzione dellazione mobbizzante anche allinterno del procedimento. Dalla prima giurisprudenza che si è occupata del mobbing è possibile ricavare come le corti attribuiscano tutte un peso determinante alla prova, da parte del ricorrente, dei seguenti elementi: 1) la sussistenza di una serie di episodi che hanno avuto come vittima questultimo; 2)
la loro reiterazione nel tempo; 3)
lesistenza di conseguenze dannose riconducibili a detti
episodi; 4)
la ravvisabilità, quando i diversi periodi risultino
separati da lunghi archi di tempo, di un filo conduttore
che li unisca (preferibilmente, ma non necessariamente
teleologico). Non risulta essere invece richiesta dalle corti la prova da parte del ricorrente dellelemento finalistico degli episodi subiti. La prima
giurisprudenza non risulta neppure avere elevato a condizione
necessaria per la configurabilità del mobbing la prova di
significative conseguenze sulla salute psichica della vittima. Quanto ai danni risarcibili, un primo dato da tenere ben presente a totale scanso di equivoci è che il termine «mobbing» non indica una speciale ed autonoma categoria di danno, bensì levento dannoso da cui possono scaturire tutta una serie di danni, patrimoniali e non patrimoniali, risarcbili secondo gli schemi consueti della responsabilità civile[46]. In altri termini, il mobbing non dà origine ad una o più figure risarcitorie inedite. I rimedi esperibili sotto il profilo risarcitorio rimangono gli stessi di ogni altra situazione di danno al lavoratore e le categorie, con le quali linterprete si trova a confrontarsi nel mobbing, sono quelle del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale e del danno patrimoniale. E bene altresì precisare che la questione del risarcimento delle vittime di mobbing non si esaurisce sul fronte delle sole conseguenze di ordine fisico e/o psichico. Tutte le vittime di mobbing accertato, nessuna esclusa, sono costrette, a causa delle molestie morali e psicologiche cui sono esposti, e a prescindere appunto da ogni conseguenza psichica, a subire un pregiudizio ingiusto, consistente nella lesione della loro personalità, della loro dignità, della loro integrità morale, o come altrimenti si vuol definire il loro diritto ad essere rispettati e non umiliati, diritto che è riconosciuto a partire dalla Costituzione (art. 2 Cost. e art. 41, 2° comma, Cost.), nonché dallart. 2087 c.c. Nelle ipotesi di mobbing ci troviamo prima di tutto dinanzi ad una lesione della personalità della vittima: la lesione della salute, soprattutto se il bene salute viene inteso nel significato più ristretto di violazione dellintegrità psicofisica della vittima, può avere luogo, come invece anche non ricorrere. Ciò dipende anche dalla capacità della vittima di resistere al suo persecutore, oppure dal semplice fatto che il mobbizzato si sottrae al mobber prima che si inneschi una patologia di tipo psichico. Ciò che invece è sempre presente nelle ipotesi di mobbing è la lesione della sfera morale, della personalità, della dignità, di quellinteresse, che trova le sue radici nel rapporto contrattuale, a vedere tutelata dal proprio datore di lavoro la propria personalità morale (art. 2087 c.c.), valore tutelato anche a livello costituzionale dallart.41 secondo comma Cost., per cui liniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità della persona. Il tutto, ricordando linsegnamento della Corte di Cassazione per cui il lavoro costituisce non solo un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma altresì un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore ai sensi degli artt. 2,4 e 35 Costituzione[47]. Proprio sulla scorta di questi dati piuttosto lapalissiani, la prima giurisprudenza sul mobbing è pervenuta, in Mulas c. c. Banca Nazionale Agricoltura[48], a riconoscere ed attribuire al danno esistenziale un ruolo centrale nella tutela risarcitoria dei mobbizzati. Analogo
riconoscimento alla centralità del danno esistenziale nelle
vicende di mobbing è dato dalla recente sentenza del Tribunale
di Pinerolo, in causa Candelo c. INPS[49]. In
primo luogo la sentenza, di imponente e chiara argomentazione,
merita attenzione per loriginale approccio alla sopra
esposta questione definitoria del mobbing. Dopo
avere dato conto delle attuali conoscenze del fenomeno in ambito
di psicologia e sociologia del lavoro, il Giudice piemontese si
accosta alla trattazione del mobbing nel diritto nel modo
seguente: Se questo è il mobbing, certamente il caso di
specie limitatamente ai periodi di cui si dirà- può
esserne considerato un fulgido esempio. Reputa, tuttavia, il
Tribunale che, al di là delle questioni delle etichette e in
assenza di una disciplina normativa che ricolleghi ad un fenomeno
chiamato mobbing certe, determinate, conseguenze giuridiche, non
metta conto soffermarsi ulteriormente sulla questione
definitoria, né abbia importanza appurare quale considerazione
meriti il caso in esame nellambito della psicologia del
lavoro. Per questa ragione non essendovi stata, per altro,
richiesta di parte questo Giudice non ha ritenuto
rilevante disporre unapposita consulenza tecnica di
ufficio. Ciò che rileva, invece, è analizzare se le condotte
vessatorie lamentate in ricorso che, anche per comodità
lessicale, ben possiamo definire mobbing e i pregiudizi
che si allega esserne derivati abbiano fondamento e se possono
condurre allaccoglimento delle domande di risarcimento
danni avanzate. Così posta, la questione è eminentemente
giuridica e deve essere valutata alla luce delle disposizioni del
codice civile giustamente evocate in ricorso: lart.2087
(letto anche alla stregua degli artt.1175 e 1375) sul piano della
responsabilità contrattuale e lart.2043 sul piano della
responsabilità aquiliana (essendop stata dedotta la lesione di
diritti fondamentali della persona, è infatti pacifica lammissibilità
del concorso delle due azioni). Occorre, dunque, verificare se
nei fatti lamentati siano ravvisabili, da un lato, una situazione
di inadempimento contrattuale o una condotta dolosa o colposa e,
da altro lato quale conseguenza dei danni
risarcibili. Da ultimo, va detto che le possibilità di veder riconosciuto il danno esistenziale nelle cause di mobbing appaiono oggi decisamente più consistenti, alla luce dei recenti ed autorevolissimi interventi della Corte di Cassazione ed anche della Corte Costituzionale. Infatti, sia detto brevemente [50], con le sentenze n.8827 e 8828 del 31 maggio 2003 la Cassazione ha ormai consolidato lorientamento per il quale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale non è più indispensabile il requisito della fattispecie di reato, tradizionalmente richiesto ai sensi dellart. 2059 c.c. , quanto piuttosto la ingiusta lesione di un interesse della persona, purchè si tratti di interesse a copertura costituzionale: nel nostro caso, essendo la dignità del lavoratore espressamente e specificatamente tutelata dallart. 41 secondo comma Costituzione, non dovrebbero esserci più problemi di sorta a veder risarcito il danno non patrimoniale anche in assenza di condotte penalmente rilevanti (il caso del demansionamento è illuminante in proposito, come correttamente individuato nelle predetta sentenza del Tribunale di Pinerolo). Tale
orientamento (da alcuni definito del danno morale civilistico),
ha poi trovato autorevole avallo nella sentenza della Corte
Costituzionale n.233 dell11 luglio 2003, la quale,
seppure a livello di obiter dictum, ha osservato come
può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione
secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dallart.2059
c.c. si identificherebbe con il danno morale soggettivo. In due
recentissime pronuncie (Cass. 2003 n. 8827 e 8828),
..,
viene infatti prospettata
.. uninterpretazione
costituzionalmente orientata dellart.2059 c.c. tesa a
ricomprendere nellastratta previsione della norma ogni
danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori
inerenti la persona: e dunque sia il danno morale,
., sia
il danno biologico,
., sia infine il danno
(spesso definito dalla dottrina ed in giurisprudenza come
esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di
rango costituzionale inerenti alla persona[51]. 8. I decreti legislativi n.215 e n.216 del 9 luglio 2003 per la parità di trattamento tra le persone sul posto di lavoro Questi due recenti provvedimenti legislativi sono di sicuro interesse per lo studio della disciplina del mobbing. Con essi il legislatore italiano ha dato attuazione a due distinte Direttive del Consiglio europeo: la Direttiva n.43 del 2000, riversata nel DLGS n.215, e la n.78 del 2000, riversata nel coevo DLGS n.216. Le direttive comunitarie in questione, e i decreti legislativi che ne sono figli, si prefiggono lo scopo di rendere quanto più efficace possibile il divieto di discriminazione allaccesso e nelle condizioni del rapporto di lavoro, per alcune categorie c.d. a rischio di esclusione sociale. In particolare, il DLGS n.214 riguarda la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dallorigine etnica, mentre il DLGS n.215 è dedicato, analogamente ma con maggior spettro dapplicazione, all'attuazione della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali fattori non siano causa di discriminazione; da notare infine che entrambe le disposizioni legislative sono rese in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini (art.1 DLGS 215/03 e art.1 DLGS 216/03). I due testi di legge hanno formulazione sostanzialmente identica e pertanto verranno qui trattati congiuntamente[52]. Ora,
non è certo la prima volta che il legislatore italiano promulga
testi normativi volti a combattere il fenomeno della
discriminazione nella vita sociale e in particolare nel mondo del
lavoro: basti ricordare qui, tra gli altri, la legge n.405/1963,
sul divieto di discriminazione intesa come distinzione basata
sulla razza, il colore, il sesso, la religione, lopinione
politica, la discendenza nazionale e lorigine sociale; la
legge n.300/1970 che vieta qualsiasi attività
discriminatoria nei confronti di un lavoratore a causa della sua
affiliazione/attività sindacale o partecipazione ad uno
sciopero; la legge n.125/91 per le pari opportunità
uomo-donna nel rapporto di lavoro; alcune parti del T.U. sullimmigrazione
DLGS n.286/98, eccetera. Tuttavia, le disposizioni legislative in questione si evidenziano per la loro portata innovativa, sotto diversi aspetti. Per quanto qui maggiormente interessa, se ne segnalano sei:
Appare chiaro, dalla lettura dei nuovi testi di legge rispetto i precedenti resi in materia, un vero cambio di registro da parte del legislatore (comunitario prima ancora che nazionale); cambio di registro che è avvenuto contemporaneamente allemersione del fenomeno mobbing, tanto che è facile scorgere molti punti in comune tra gli elementi di novità della legge e gli studi che sulla questione mobbing sono stati prodotti. Innanzitutto, si noti la definizione di discriminazione indiretta, con lesplicito richiamo ai comportamenti apparentemente neutri: è una peculiare tecnica legislativa quella che definisce illecito un fatto che di per sé riconosce non essere tale, prevedendo però che lo possa diventare nel momento in cui questo può mettere le persone in una condizione di svantaggio rispetto altre (e ciò evidentemente è possibile solo tenendo conto dellesistenza di un quadro discriminatorio/vessatorio più ampio, con il che ritorna alla ribalta quel concetto di legal framework sopra evidenziato) Si veda poi, ancor più chiaramente, il rilievo attribuito alle molestie e ai comportamenti indesiderati: qui il superamento concettuale della vecchia disciplina è ancor più marcato, sia perché si utilizza quale parametro dellilliceità addirittura la soggettiva percezione del fatto da parte del destinatario (non pare altrimenti intelliggibile il concetto di indesiderato); sia perché per la prima volta si attribuisce esplicita rilevanza legale al clima di lavoro, da intendersi come somma dei rapporti contrattuali e interpersonali, giungendo così a considerare discriminatori tutti quei comportamenti (innominati) che hanno lo scopo o anche solo leffetto di contribuire a creare intorno al soggetto un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo. 9. Esperienze a confronto: la legge francese sulle molestie morali. A chiusura di questa veloce ricognizione dello stato dellarte della tutela delle vittime di mobbing, appare interessante il confronto con altri ordinamenti che hanno già affrontato funditus il problema. A fronte di una situazione di tutela civilistica e penalistica sostanzialmente simile a quella italiana[54], il legislatore francese è direttamente intervenuto sul fenomeno del mobbing con la legge di «modernizzazione sociale» del 17 gennaio 2002 (L. 2002-73). Tale legge contiene un intero capitolo intitolato Lotta contro lharcèlement moral (artt. 168-180).La normativa è stata oggetto di riserva di interpretazione da parte del Conseil Constitutionnel[55], che lha dichiarata conforme alla Costituzione. La legge è entrata in vigore il 20 gennaio 2002. Il suo testo prevede disposizioni sulla definizione, sulla prevenzione e sulla sanzione delle molestie morali (harcèlement moral), e le sue previsioni sono state inserite nel Code du Travail, nel Code pènal e nello statuto della Fonction publique. In
base al nuovo art. 122-49 del Codice del Lavoro, «Nessun
lavoratore dipendente deve subire condotte reiterate di molestia
morale, che hanno per oggetto, o per effetto, un deterioramento
delle condizioni di lavoro, suscettibili di ledere i suoi diritti
e la sua dignità, di ledere la sua salute psico-fisica, o di
compromettere il suo avvenire professionale». I comportamenti costituenti mobbing devono quindi essere reiterati. Una condotta grave ma isolata non rientra nella definizione francese. Gli atti devono altresì implicare un deterioramento delle condizioni di lavoro: un pregiudizio attuale non è necessario, in quanto è sufficiente che tale deterioramento sia suscettibile di procurarlo. Si noti inoltre che non è richiesta la sussistenza di un elemento intenzionale: è, infatti, sufficiente che i comportamenti in oggetto abbiano per effetto di provocare tale deterioramento. Secondo la citata pronuncia del Conseil Constitutionnel, i diritti del lavoratore che devono risultare violati sono i diritti della persona nellambito lavorativo già precedentemente riconosciuti dal Codice del Lavoro. La nozione di aggressione alla dignità è stata ricavata con riferimento alla direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000 (guarda caso, proprio quella che ha originato il sopra esaminato DLGS n.216/2003).. Nella legge francese è chiaro come le molestie morali possano venire effettuate sia dal datore di lavoro che da superiori gerarchici, come dai semplici colleghi del lavoratore. Particolarmente interessante risulta lonere della prova stabilito dal nuovo art. L.122-52, secondo cui « è sufficiente che il lavoratore dipendente interessato adduca elementi di fatto che lascino supporre lesistenza di una molestia. A partire da tali elementi, incombe alla parte convenuta di provare che il proprio comportamento non è costitutivo di molestia morale e che le proprie decisioni sono giustificate da ragioni obiettive, estranee a qualsiasi forma di vessazione. Il giudice forma il proprio convincimento dopo aver disposto, se necessarie, tutte le indagini istruttorie che ritenga opportune». In tal modo la legge francese ristruttura lonere della prova secondo il modello della lotta contro le discriminazioni, così come presente anche in Italia sulla base della legge 10 aprile 1991 n. 125. Non si tratta di una vera e propria inversione dellonere probatorio, ma di una sua riorganizzazione a favore della vittima presunta. Questa deve infatti provare comunque gli elementi di fatto da cui si possa presumere una situazione di mobbing sulla base dellid quod plerumque accidit. Spetterà al convenuto dimostrare che, in concreto, gli elementi indiziari forniti dallattore non ammontano ad una condotta vessatoria e reiterata.Secondo il parere espresso dal Conseil Constitutionnel, gli indizi presentati dalla vittima presunta devono essere precisi e concordanti e concernere la materialità delle condotte imputate al convenuto. Lart.
169-I della L. 2002-73 stabilisce inoltre che il licenziamento o
le dimissioni connesse a molestie morali devono considerarsi
nulle e attribuisce al lavoratore la scelta fra il risarcimento
pecuniario o la reintegra nel posto di lavoro. Tale disposizione
si applica non solo alla vittima, ma anche ai testimoni ad essa
favorevoli. Lo stesso art. 169 pone in capo al datore di lavoro lobbligo di predisporre tutte le misure idonee al fine di prevenire le condotte vessatorie. In tal modo il nuovo art. L.230-2 del Code du Travail impone al datore di lavoro di proteggere non solo la salute fisica, ma anche la salute mentale del lavoratore. In base al nuovo art. L.122-53 Code du Travail le organizzazioni sindacali possono esercitare lazione al posto della vittima se questa vi dona il proprio consenso, ma essa può sempre intervenire nel processo e porvi termine in qualunque momento. Le
sanzioni penali sono previste dallart. 170 e sono state
inserite nel nuovo art. 222-33-2 del Codice penale, secondo cui
la molestia morale, così come prima definita, è punita con un
anno di reclusione e con 15.000 euro di ammenda: «Il fatto di
molestare altri attraverso atti ripetuti aventi per oggetto o per
effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile
di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua
salute fisica o psichica o di compromettere il suo avvenire
professionale, è punito con un anno di reclusione e 15.000 euro
di ammenda». Infine la legge francese prevede una procedura di mediazione per la gestione della situazione di molestie morali sul luogo di lavoro. In base allart. 171 della citata legge le presunte vittime di vessazioni morali possono dare avvio ad una procedura di mediazione. Il mediatore è scelto al di fuori dellorganizzazione lavorativa tra una lista di soggetti designati in funzione della loro autorità morale, o competenza nel settore. Tali liste di mediatori sono redatte dal rappresentante dello Stato nei vari dipartimenti previo esame delle candidature proposte dalle associazioni che hanno per oggetto la difesa delle vittime del mobbing e delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Il mediatore convoca le parti, che devono comparire personalmente nel lasso di un mese. Egli cerca di comporre il conflitto in modo da por termine agli atti di vessazione e di molestia. In caso di fallimento della procedura di conciliazione, il mediatore informa le parti delle eventuali sanzioni comminate dallordinamento e delle vie giudiziarie aperte alla vittima presunta.
[1] Risoluzione 20 settembre 2001 n. A5-0283/2001. [2] Risoluzione 20 settembre 2001 n. A5-0283/2001. [3] Field, Bully in Sight How to Predict,
Resist, Challenge and Combat Workplace Bullying, Oxfordshire,
1996. [4] Hirigoyen, Le harcèlement moral, Paris, 1998. Lopera della studiosa francese è stata pubblicata anche in Italia: Hirigoyen, Molestie morali. La violenza perversa nella vita quotidiana, Torino, 2000. [5] Analoghe considerazioni vengono effettuate nella citata Risoluzione del Parlamento Euorpeo 20 settembre 2001, che individua proprio nella precarietà delle condizioni di lavoro una delle cause principali dellaumento della frequenza dei fenomeni di violenza e molestie sul lavoro, in uno con le carenze organizzative e di direzione. [6] Così Casilli, Stop mobbing, Roma, 2000, 22. [7] Leymann, Ätiologie und Häufigkeit von Mobbing am Arbeitsplatz. Eine Übersicht über die bisherige Forschung, in Zeitschrift für Personalforschung, 1993, 7, (2), 273-274. La traduzione è di Ege, Mobbing Che cosè il terrore psicologico sul posto di lavoro, Bologna, 1996, 6-7. [8] Questa definizione è riportata sia in Leymann, Der
Neue Mobbing-Bericht, Reinbek, 1995, 18, e sia in Resch, Wenn
Arbeit krank macht, Francoforte, 1994, 93. La traduzione in
italiano è di Ege, Mobbing Che cosè il terrore
psicologico sul posto di lavoro, cit., 7. Cfr. inoltre Niedl,
Mobbing/Bullying am Arbeitsplatz, Monaco e Mering, 1995. [9] Leymann, Mobbing
La persécution au travail, Paris, 1996. [10] Hirigoyen, Molestie morali La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, Torino, 2000, 53; Hirigoyen, Le harcèlement moral La violence perverse au quotidien,Paris, 1998, 55. [11] Chacun des agissements constitutifs dun
harcèlement moral apparaît comme un événement anodin, mai
leur répétition systématique et incessante les transforme en
véritable torture morale, Licari, De la nécessité
dune législation spécifique au harcèlement moral au
travail, in Droit social, n. 5, 2000, 492. [12] Così la nozione di cui alla Brochure su Mobbing e Molestie dellAssessorato per le Pari Opportunità del Comune di Losanna, riportata in Casilli, Stop mobbing, cit., 22-23. [13] La definizione della MSF Union è riportata in Casilli, Stop mobbing, cit., 22. [14] Davenport, Schwartz & Elliot, Mobbing
Emotional Abuse in the American Workplace, cit., 33. [15] Il testo, pubblicato nellottobre 2003, è reperibile al sito internet I.L.O. [16] Ege, Il mobbing in Italia, Bologna, 1997, 31. [17] Ege, Il mobbing, ovvero il terrore psicologico sul posto di lavoro, e la situazione italiana, in Hirigoyen, La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, Torino, 2000, 236. [18] Ege, Mobbing Conoscerlo per vincerlo, Milano, 2001, 17. [19] Casilli, Stop
mobbing, cit., 22. [20] Mobbing does not focus on what is
done or how is done, but rather on the frequency and duration of
whatever is done, Leymann, The Definition of Mobbing
at Work, in Leymann, The Mobbing Encyclopaedia,
http://www.leymann.se. [21] Cfr. Ege, Mobbing Conoscerlo per vincerlo, cit., 70-71. [22] Cfr. Ege, Mobbing Conoscerlo per vincerlo, cit., 70-71. [23] Reperibile nel sito Diritto del Lavoro on line, allindirizzo www.unicz.it/lavoro/lavoro.htm, nella sezione Documentazione-dallUnione. [24] In argomento vedi Greco, Il mobbing sul posto di lavoro entra nella legislazione Ue, in Guida al Lavoro, 2001, 46, 25. [25] Trattasi dellElenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nellelenco europeo delle malattie professionali. [26] Si cita, per tutti, lAccordo Aziendale Volkswagen 1.07.1996, pubblicato in Ascenzi e Bergagio, Il mobbing: riflessioni sulla pelle ., Torino, 2002, 145. [27] Tale disposizione sostituisce quella
precedentemente formulata sub art.33 che prevedeva soltanto
atti, compportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
Questo fa notare a Viscomi, in Il mobbing: alcune
questioni su fattispecie ed effetti, relazione al Convegno
Mobbing: tra ragionevolezza e probabilità scientifica,
Montepaone L., novembre 2001, come tutta la pregressa
esperienza contrattuale maturata in tema di molestie sessuali
possa essere utilmente ripensata in funzione di prevenzione delle
molestie personali. [28] In Italia la prima assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli operai dellindustria venne istituita con la legge 17 marzo 1989 n. 80 e fu poi estesa alle altre categorie di lavoratori con una serie di provvedimenti legislativi emanati principalmente nei primi decenni del 1900. [29] Il sistema indennizzatorio INAIL è stato recentemente riformato dal decreto legislatino 23 febbraio 2000 n. 38. [30] Cass. Pen., sez VI, 12 marzo 2001, n. 10090, in Lavoro e previdenza oggi, 2001, 1006. [31] Sul punto si rinvia a quanto amplius rilevato in Monateri, La responsabilità civile, Torino, 1998, 19 ss. [32] Questo il concetto di mobbing che si è ritenuto centrale in Monateri, Bona e Oliva, Il mobbing come «legal framework»: una categoria unitaria per le persecuzioni morali sul lavoro, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2000, 547 ss.; Monateri, Bona e Oliva, Mobbing Vessazioni sul lavoro, Milano, 2000; Bona e Oliva, Nuovi orizzonti nella tutela della personalità dei lavoratori: prime sentenze sul mobbing e considerazioni alla luce della riforma INAIL, in Danno e responsabilità, 2000, 403. [33] Correttamente si è osservato che il mobbing fungerebbe da lente di ingrandimento, capace di svelare alloperatore del diritto unilliceità subdola ed altrimenti, di primo acchito, non conclamabile, Morozzo della Rocca, Responsabilità civile e mobbing, cit., 1109-1110. [34] Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in Resp. Civ. Prev., 2001, 1018 ss., con nota di Ziviz. [35] Per quanto riguarda in particolare il fenomeno delle molestie sessuali, che spesso si accompagnano alle vicende di mobbing, ci permettiamo di rinviare a OLIVA, Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, in Persona e danno, Trattato a cura di P. Cendon, Volume IV°, Milano, 2004. [36] Sostanzialmente in questa direzione cfr. Trib. Forlì, sez. lav., 15 marzo 2001, cit. [37] Trib. Torino, sez. lav., 16 novembre 1999, cit. [38] Trib. Torino, sez. lav., 30 dicembre 1999, cit. [39] Trib. Milano, sez. lav., 20 maggio 2000, in Dir. Rel. Ind., 2001, 2, 285 ss., con nota di Boscati, in Orient. Giur. Lav., 2000, 958. [40] Trib. Forlì, sez. lav., 15 marzo 2001, cit. [41] Trib. Pisa, 3 ottobre 2001, in Lav. Giur., 2002, 456, con nota di Nunin. [42] Banchetti, Il mobbing, in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Cendon, Padova, 2001, Volume III, 2081-2082. [43] Trib. Milano, sez. lav., 20 maggio 2000, cit. [44] Sostanzialmente questo senso cfr. Banchetti, Il mobbing, in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Cendon, Padova, 2001, Volume III, 2081-2083. [45] Sulla prova nel mobbing si rinvia in particolare ai seguenti scritti: Boscati, Mobbing e tutela del lavoratore: alla ricerca di una fattispecie vietata, cit., 290 ss.; Nunin, Mobbing: nodo critico è lonere della prova, in Lav. Giur., 2001, 367 ss.; Nunin, «Mobbing»: onere della prova e risarcimento del danno, in Lav. Giur., 2000, 835 ss.; Tullini, Mobbing e rapporto di lavoro, cit., 265; Izzi, Denuncia di mobbing e licenziamento per giusta causa: chi la fa laspetti?, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 776 ss. [46] Medesima puntualizzazione la si coglie in Pizzoferrato, Mobbing e danno esistenziale: verso una revisione della struttura dellillecito civile, in Contratto e impresa, 2002, 306. [47] Cass., sez. Lav., 1 giugno 2002, n. 7967. Così già Cass., 13 agosto 1991, n. 8835, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 954. [48] Trib. Forlì, sez. lav., 15 marzo 2001, cit. [49] Sentenza n.30 del 6 febbraio 2003, in Resp, civile e Prev., 2003, con nota di Nisticò. [50] Per un approfondimento sul tema, si rimanda, fra gli altri, a Cendon, Anche se gli amanti si perdono lamore non si perderà (Impressioni di lettura su Cass. n.8828/2003), in www.dannoallapersona.it, e in Resp. Civ. Prev., 2003,686. Si veda anche Busnelli, Chiaroscuri destate: la Corte di Cassazione e il danno alla persona, in Danno e Responsabilità, 2003,816 (nello stesso numero della rivista, si possono leggere anche i contributi di Ponzanelli e Procida Mirabelli di Lauro) [51] Per unaccurata esegesi della sentenza, e del travagliato percorso del danno esistenziale di cui rappresenta certo un approdo, si rimanda a Bona, Toc, toc: il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il nuovo art.2059 c.c.), in corso di pubblicazione su Giurisprudenza Italiana. [52] Per una prima disamina dei decreti si veda GUIDA AL DIRITTO, 2003,n.37. [53] La dizione, in effetti, lascia perplessi: tutti infatti abbiamo convinzioni personali, dogni tipo, e quindi tutti possiamo essere discriminati per questo. Potrebbe forse trattarsi di una traduzione affrettata del testo della Direttiva, posto che lanaloga legge nazionale inglese parla di religious belief or philosifical belief, concetto che ha connotati ben più ristretti rispetto al generico convincimenti personali. [54] A. Prino, «Mobbing» e responsabilità civile del datore di lavoro in Italia e in Francia, Torino, Tesi, 2002. [55] Decisione n. 2001-455 del 12-01-2002. |