![]() |
||||||||||||||||||
|
>>Dottrina >>Diritto Civile >>L'obbligazione. Cenni sulla modificazione del rapporto e della relazione giuridica |
||||||||||||||||||
L'obbligazione. Brevi cenni sulla modificazione del rapporto e della relazione giuridica
Sommario: 1 Introduzione 2 Modificazioni oggettive 3 Novazione oggettiva 4 Surrogazione reale 5 Modificazioni soggettive 6 Successione 1.
Introduzione
La modificazione del rapporto evoca il
mutamento dell'aspetto soggettivo, afferente ai titolari delle situazioni
giuridiche soggettive, attive o passive, che si svolgono nel rapporto, ovvero
dell'elemento oggettivo, quale termine di riferimento della situazione giuridica
soggettiva che trova svolgimento nel rapporto (così: Stanzione, voce "Rapporto
giuridico", in Enc. giur. Treccani, p. 17). La modificazione della relazione giuridica
rappresenta invece un fenomeno difficile da cogliere nella propria
individualità. Data la definizione di relazione come nesso intercorrente tra
oggetto e soggetto, la cui misura consiste nella situazione giuridica soggettiva
corrispondente ad un diritto reale, la modificazione di essa (a differenza di
quanto accade per la vicenda costitutiva, in rapporto alla quale si pongono
fattispecie estranee al tema del rapporto giuridico, quali gli acquisti a titolo
originario) non può che ricadere nella più generale tematica del rapporto
giuridico inteso come comprensivo di nessi ulteriori rispetto a quelli afferenti
al rapporto obbligatorio. Per quanto attiene agli aspetti specifici della
modificazione della relazione giuridica, pertanto, non si può che fare rinvio
alla modificazione ed all'estinzione
di ciascuna specie di diritto assoluto. Le nozioni di acquisto a titolo derivativo
(nelle due modalità "derivativo -
traslativo" e "derivativo -
costitutivo") sono connesse al concetto di modificazione del rapporto (cfr.:
Torrente - Schlesinger, "Manuale di diritto privato", Milano, 1985, p.
76. Per modificazione del rapporto si
intende qualsiasi variazione attinente:
1. all'elemento soggettivo attivo o
passivo;
2. all'elemento oggettivo (anche definibile come
contenuto). Sgombriamo così il campo da una possibile
obiezione: cioè che il variare di uno dei riferiti elementi impedisca di
identificare il rapporto come quello precedente, dovendosi piuttosto parlare di
nuovo rapporto. L'accoglimento di questa opinione implicherebbe la negazione del
concetto stesso di modificabilità del rapporto, nozione che invece rinviene la
propria indubbia utilità nel consentire
la distinzione dei casi in cui si verifica la conservazione delle
caratteristiche della situazione giuridica dedotta nell'ambito di un rapporto
giuridico (nonostante la variazione di taluno degli elementi dello stesso:
modificazione del rapporto), dai casi in cui questo effetto non si verifica
(così: Santoro Passarelli,
"Dottrine generali del diritto civile", Napoli, 1997, p. 89).
In quest'ultima eventualità la variazione
dell'elemento produce l'insorgenza di un nuovo rapporto diverso rispetto a
quello originario e, conseguentemente, è dato parlare di situazioni giuridiche
soggettive differenti. Non è detto, inoltre, che tutti i rapporti siano idonei a conoscere vicende modificative o che tali vicende possiedano eguale latitudine in dipendenza della differente consistenza delle situazioni giuridiche in essi dedotte. Esistono infatti situazioni giuridiche
soggettive intrasmissibili, ovvero limitatamente trasmissibili. Le prime,
proprio in quanto non trasmissibili, sono insuscettibili di formare oggetto di
un rapporto giuridico. Prescindendo dalle potestà, per le quali l'intrasmissibilità è
scontata ed è connessa alla funzionalizzazione del potere dato al titolare per
il perseguimento di un interesse superiore e comunque non proprio, esistono
ulteriori situazioni connotate da immodificabilità
soggettiva. Dal punto di vista attivo, per quanto
attiene i casi in cui non risulta
possibile la variazione del rapporto giuridico, è possibile
ricordare: a. i diritti personalissimi,
inscindibilmente connessi al titolare (es.: diritto al nome, alla
riservatezza, all'integrità fisica). Tali diritti si pongono, quanto alla
struttura, come assoluti non vivendo nell'ambito di un rapporto
giuridico; b.
i diritti relativi non
patrimoniali, legati allo status
familiae; c.
alcuni diritti patrimoniali,
tanto assoluti quanto relativi, come il diritto di uso e di abitazione (per
i quali la Legge espressamente stabilisce questa limitazione) ovvero le
posizioni di conduttore ed affittuario (salvo patto contrario). A tale proposito
va precisato che un conto è il divieto di modificare l'aspetto soggettivo (ad
esempio in esito ad una cessione di contratto di locazione o di affitto), un
altro è subaffittare o sublocare. Il subcontratto si distingue così dalla
cessione del contratto, generando un rapporto
ulteriore; d. i casi previsti dalle
parti. Dal punto di vista passivo si possono
ricordare: a. ancora i diritti relativi non patrimoniali,
concernenti cioè lo status
familiae; b. i casi previsti dall'autonomia privata,
con efficacia limitata ai rapporti tra le parti (cfr.: art. 1379 cod.
civ.). E' possibile quindi introdurre due categorie
di modificazione del rapporto: quelle soggettive e quelle oggettive (Messineo,
"Manuale di diritto civile e commerciale", vol. III, Milano, 1959, p. 219 e p.
268). In relazione al fenomeno dell'accrescimento
è inoltre possibile tentare di introdurre un tertium genus: quello delle
modificazioni miste, per tali intendendosi quelle che importano un parallelo
mutamento dell'oggetto e del soggetto. Il codice civile non conosce una disciplina generale delle vicende modificative del rapporto giuridico inteso in senso ampio; analizzando invece, in maniera specifica, le modificazioni del rapporto obbligatorio. 2.
Modificazioni oggettive
Le modificazioni oggettive del rapporto
introducono il mutamento dei riferimenti oggettivi, fermo restando
l'aspetto soggettivo (afferente cioè all'identità dei
soggetti). Prima di affrontare il tema della modificazione del rapporto giuridico, giova premettere che, come è stato precisato dalla Dottrina (Santoro Passarelli, "Dottrine generali del diritto civile", Napoli, 1997, p. 97), occorre distinguere i casi in cui la modificazione oggettiva risulta compatibile con l'identità del rapporto, da quelli in cui essa ne cagiona l'estinzione e la sostituzione con altro nuovo rapporto. Ad esempio la sostituzione del bene nella locazione farebbe venir meno il rapporto stesso. Lo stesso avviene per il mutamento dell'oggetto sul quale cade il diritto di usufrutto. A rigore, l'ipotesi da ultimo prospettata
non fa che evidenziare l'esigenza di un maggior rigore concettuale. L'usufrutto,
infatti, evidenzia piuttosto una relazione giuridica tra il titolare e la res che ne costituisce l'oggetto e, in
quanto diritto reale minore in re aliena,
costituisce altresì la misura di un rapporto tra nudo proprietario ed
usufruttuario. Tale rapporto è destinato a rimanere sullo sfondo dell'attività
di godimento, venendo tuttavia in considerazione per quanto attiene alle vicende
modificative od estintive della relazione ed, in ultima analisi, del diritto
stesso. Per potersi parlare di semplice modificazione del rapporto giuridico si deve infine trattare di una modificazione accessoria. Nella novazione oggettiva (nozione che ha quale esclusivo termine di riferimento il rapporto obbligatorio), ad esempio, il rapporto rimane inalterato nella propria essenza, nonostante la modificazione che viene introdotta.
3.
Novazione oggettiva
Con l'espressione novazione oggettiva si allude all'estinzione dell'obbligazione originaria a causa della correlativa insorgenza di una nuova obbligazione tra i medesimi soggetti, avente oggetto o titolo diverso da quella precedente (così: Bianca, "Diritto Civile", Milano, 1998, p. 443). Per quanto attiene all'elemento oggettivo non sarebbe sufficiente la mera modificazione di un elemento accessorio, quale il rilascio di un nuovo documento con il quale il debitore riconosca il proprio debito o la riproduzione del documento (art. 1231 cod. civ.); non rilevando le modificazioni accessorie dell'obbligazione, tali quelle concernenti il tempo o le modalità dell'adempimento. In definitiva, la Legge prevede che l'aliquid novi consista o in una modificazione dell'oggetto dell'obbligazione (Tizio, debitore di Caio di una somma di denaro, concorda di estinguere la propria obbligazione con il trasferimento della proprietà di un bene) ovvero del titolo di essa (Tizio, debitore di una somma di danaro in relazione ad una vendita si obbliga a concedere la disponibilità di un immobile a titolo di anticresi). Quanto all'elemento
soggettivo, deve ricavarsi una volontà non equivoca di estinguere
l'obbligazione precedente (Cass. Civ., Sez. III, 10/05/1996 n. 4427). 4.
Surrogazione reale
La surrogazione reale, in forza del quale
ad un oggetto del rapporto se ne sostituisce un altro, rientra
nell'ambito delle modificazioni oggettive del rapporto giuridico (Santoro
Passarelli, "Dottrine generali del diritto civile", Napoli, 1997, p.
98). E' opportuno richiamare il disposto di cui
al I comma dell'art. 66 cod. civ., in forza del quale, se il soggetto dichiarato
morto presunto ritorna, recupera i
beni nello stato in cui si trovano ed ha il diritto di conseguire il prezzo di
quelli alienati, ovvero i beni che rappresentino l'investimento del
corrispettivo. È chiaro che, nella misura in cui la restituzione non investe il
medesimo bene che già apparteneva al presunto morto, bensì quello che è stato
acquistato con il ricavato della vendita del primo, viene ad operare una
sostituzione oggettiva. Analogamente, sotto questo profilo, prevede
il II comma dell'art. 535 cod. civ., in relazione all'obbligo facente capo al
possessore in buona fede dei beni ereditari, privo di titolo, che abbia venduto
una cosa appartenente all'asse: costui è tenuto nei confronti dell'erede vero a
restituire il prezzo o il corrispettivo ricevuto (così: Gazzoni, "Manuale di
diritto privato", Napoli, 1996, p. 590). L'art. 2742 cod. civ., in materia di beni
soggetti a pegno, privilegio o ipoteca,
prescrive che, qualora le cose soggette alle predette garanzie periscano o
si deteriorino, le somme dovute dagli assicuratori a titolo di indennità per
questi eventi sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi
o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a
riparare la perdita o il deterioramento. Il creditore vede cioè la sostituzione
del bene oggetto della garanzia: a quello originario si surroga l'indennità.
Fenomeno in un certo senso inverso, che la
giurisprudenza ha condotto ad una forma di successione a titolo particolare
(Cass. Civ. Sez. I, 6013/85; Cass. Civ. Sez. I, 3114/83), è quello previsto
dall'art. 1916 cod. civ., ai sensi del quale l'assicuratore che ha pagato
l'indennità al danneggiato è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di
essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi
responsabili. In questa ipotesi è l'assicuratore che
subentra al danneggiato nei diritti di costui vantati nei confronti del
danneggiante. L'art. 1017 cod. civ., dettato in tema di
perimento della cosa sulla quale insiste il diritto reale di usufrutto,
prescrive che, qualora il perimento della cosa non costituisca la conseguenza di
caso fortuito, essendo riconducibile alla condotta dei terzi, l'usufrutto si
trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno. In questo caso il
diritto di usufrutto si estinguerebbe e sorgerebbe un diritto all'indennità
indicata, salva l'ipotesi in cui venga richiesta la reintegrazione in forma
specifica, poiché in tal caso l'usufrutto
rinascerebbe automaticamente sul nuovo bene (cfr.: Pugliese, "Usufrutto",
in Trattato di dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p. 619 e Palermo,
"L'usufrutto", in trattato di dir. priv. dir. da Rescigno, vol. VIII, Torino,
1982, p. 135). Un'ultima ipotesi di surrogazione reale si
può rinvenire nella fattispecie
disciplinata dall'art. 1259 cod. civ., intitolata al subingresso del
creditore nei diritti del debitore. 5.
Modificazioni soggettive
Le modificazioni soggettive del rapporto
introducono il mutamento dei riferimenti soggettivi, fermo restando
l'aspetto oggettivo (afferente cioè alla natura ed alla consistenza
delle situazioni giuridiche soggettive). Le modificazioni soggettive del rapporto
giuridico, le quali possono riguardarne tanto il lato passivo quanto quello
attivo, introducono la nozione di acquisto a titolo derivativo. Si parla per
entrambe di successione, allo scopo
di descrivere il fenomeno del subentrare di un soggetto nella situazione
giuridica (di diritto, di dovere, di potere, di obbligo, di soggezione) facente
capo alle varie situazioni giuridiche soggettive (così: Torrente - Schlesinger,
"Manuale di diritto privato", Milano, 1985, p. 76). Dal punto di vista del soggetto dante causa,
si parla anche di alienazione o di trasmissione. Dal punto di vista dell'avente
causa, si parla di acquisto (a
titolo) derivativo; contrapposto a quello di acquisto a titolo
originario. Si ha acquisto derivativo-traslativo quando il trasferimento fa pervenire all'avente causa esattamente la
situazione soggettiva facente capo al dante causa. Si ha acquisto derivativo-costitutivo nel caso di costituzione di un diritto
reale diverso dalla proprietà, ovvero di una situazione soggettiva più limitata
di quella che ne costituisce la base. Vi sono due regole generali proprie dell'acquisto
derivativo: a.
nemo plus juris transferre potest
quam ipse habet: l'avente causa non può vantare una posizione giuridica più
ampia rispetto a quella spettante al dante causa; b. resoluto jure dantis resolvitur et jus
accipientis: l'acquisto del nuovo titolare dipende dall'effettiva
sussistenza del diritto del dante causa. Nell'ambito del rapporto obbligatorio, le
modificazioni soggettive passive valgono ad introdurre le figure della
delegazione passiva, dell'espromissione e dell'accollo. Quelle attive le figure
della delegazione attiva, della cessione del credito e, sia pure in modo
improprio, della surrogazione (cfr. Breccia, "Le obbligazioni", in Trattato di
dir. priv. a cura di Iudica - Zatti, Milano, 1991, p.
754). Criterio di attribuzione del diritto, che si
pone come alternativo ed eventualmente configgente rispetto alla successione, è
quello dell'accrescimento (così: Capozzi, "Successioni e donazioni",
Milano, 1983, p. 519). Si parla di accrescimento nelle ipotesi previste dalla
Legge di incremento quantitativo del diritto in capo ad un soggetto per effetto
del venire meno della possibilità di acquisire pro-quota il diritto medesimo da
parte di soggetti ulteriori. Es.: l'accrescimento che opera tra coeredi e tra
collegatari (artt. 674 e 675 cod. civ.); nella donazione (art. 773 cod. civ.);
nella prelazione agraria (art. 8 comma 9 L. 590/65); nella rendita vitalizia
costituita in favore di più persone (art. 1874 cod. civ.); nel rapporto
consortile (art. 2609 cod. civ.).
6.
Successione
Con la locuzione successione si evoca il
concetto del subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di
un rapporto o di una situazione giuridica soggettiva avente contenuto attivo o
passivo (Nicolò, voce "Successione nei diritti" in Nuovissimo Dig. It.,
vol. XVIII, 1971, p. 606; Santoro - Passarelli, "Dottrine generali del diritto
civile", Napoli, 1997, p. 90). La nozione delineata dà per scontato che la situazione giuridica attiva o passiva, in relazione alla quale si verifica il fenomeno successorio, permanga identica anche nel caso in cui cambi il termine soggettivo di essa. A conferma di questa impostazione, si può osservare come l'aspetto della permanenza della situazione soggettiva o del rapporto come identico nonostante il variare del soggetto, viene enfatizzato relativamente al fenomeno successorio a causa di morte. In questo ambito il soggetto può anche essere concepito come mero termine esterno. Si pensi alla normativa che contempla la possibilità della conservazione di situazioni giuridiche attualmente prive di un titolare: es. in materia di poteri del chiamato prima dell'accettazione (art. 460 cod. civ.), di amministrazione dell'eredità nel caso di istituzione di eredi nascituri (art. 643 cod. civ.), di eredità giacente (art. 528 cod. civ.) ovvero, nel tempo in cui vigeva l'art. 600 cod. civ., di enti non riconosciuti. Si faccia attenzione alla relazione logica che si pone tra concetto di successione, quello di acquisto in senso ampio ed infine quello di trasferimento o di acquisto a titolo derivativo. L'acquisto non suppone necessariamente un fenomeno successorio: negli acquisti a titolo originario (occupazione, invenzione, accessione, unione e commistione, usucapione) l'acquirente non subentra a nessun precedente dante causa nello stesso diritto. Tutti i casi di trasferimento o di acquisti a titolo derivativo configurano invece ipotesi di successione. Quest'ultima tuttavia possiede un'estensione ulteriore, dal momento che vale a contrassegnare non soltanto fenomeni di tipo acquisitivo (un diritto reale, un credito), bensì anche il subingresso di un soggetto in situazioni giuridiche soggettive passive (es.: un debito). Per quanto attiene inoltre al possesso, si dà successione, ma non trasferimento (cfr. art. 1146 cod. civ.). Il successore a titolo particolare può soltanto unire al proprio possesso quello precedente del proprio dante causa (accessione nel possesso). Il concetto di successione (ma non quello di trasferimento o di acquisto) può anche essere riferito ai rapporti giuridici che non si siano ancora compiutamente formati (cd. atti prenegoziali). Si pensi alla formazione di un contratto tra persone lontane ed allo scambio di proposta ed accettazione tra le medesime. Ai sensi degli artt. 1329 e 1330 cod. civ. il potere di accettare una proposta contrattuale, pur successivamente alla morte del proponente, può permanere integro nei limiti di cui alle riferite disposizioni (proposta destinata a rimanere ferma per un certo tempo, proposta effettuata dall'imprenditore). Si pensi ancora al diritto di accettare l'eredità devoluta al de cuius, che si trasmette all'erede di costui (art. 479 cod. civ. 1° comma). La successione può essere distinta in varie specie: a. successione tra vivi (inter vivos) e per causa di morte (mortis causa); b. a propria volta, nell'ambito di ciascuna delle specie di cui al precedente punto a), si distingue tra successione a titolo universale ed a titolo particolare; c. successione traslativa e successione costitutiva: trattasi di una distinzione che, in realtà, si sovrappone alla parallela distinzione tra acquisto derivativo traslativo ed acquisto derivativo costitutivo (così: Santoro Passarelli, cit., p. 93). |