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L'onere della prova in materia di demansionamento: la recente
giurisprudenza
Dall'illegittima attribuzione ad un lavoratore di mansioni inferiori rispetto
a quelle assegnategli al momento dell'assunzione in servizio (o dal porre lo
stesso nelle condizioni di non effettuare alcuna prestazione lavorativa) può
derivare non solo la violazione dell'art. 2103 (1)
Codice Civile, ma anche la lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla
libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli
artt. 1 e 2 della Costituzione, con diritto dell'interessato al risarcimento del
danno (2). La conseguente dequalificazione
richiama la tutela della personalità del lavoratore, ex art. 2087 C.C.,
ergo la responsabilità contrattuale del datore di lavoro come debitore,
ai sensi dell'art. 1218 C.C. e, sotto il profilo del risarcimento del danno, ai
sensi dell'art. 1223 C.C.. Uno dei tratti tipici distintivi, fra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la quale ultima
scaturisce dalla commissione di un fatto illecito, lesivo dell'altrui sfera
giuridica (ex art. 2043 C.C.), riguarda l'onere della prova: mentre
nella responsabilità extracontrattuale la vittima deve fornire la prova
della colpa di colui che lo ha danneggiato, nella responsabilità contrattuale il
debitore è chiamato a provare la sua mancanza di colpa. Sotto tale profilo,
due ipotesi, tra loro alternative, hanno diviso la giurisprudenza, sino a
rendere necessaria una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, la
sentenza 2 febbraio-24 marzo 2006, n. 6572:
- il demansionamentodetermina automaticamente un danno al lavoratore che lo
subisce, vale a dire l'effetto dannoso è in re ipsa all'inadempimento
del datore di lavoro;
- il danno non è insito nel demansionamento; il lavoratore dovrà sempre
fornirne prova, rilevando altresì il nesso eziologico tra l'inadempimento
datoriale ed il danno medesimo, oltre a specificare, anche ai fini della
determinazione del quantum del risarcimento, quale fra le variegate
tipologie di danno ritenga di avere
subito.
Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento
(3), accantonando il primo che, peraltro, rappresenta
l'importo del risarcimento - da riconoscere in ragione del mero accertamento del
demansionamento, senza onere probatorio a carico del lavoratore - "come
somma-castigo, vale a dire una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del
mero inadempimento, in spregio agli ordinari principi civilistici di cui agli
artt. 1218 e 1223 cod. civ.". Ebbene, detta pronuncia ha riconosciuto
centralità all'adempimento probatorio, oltre ad aver posto in rilievo i
pregiudizi tipici scaturenti dalla dequalificazione - danno professionale, danno
all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno esistenziale - ribadendo
che, anche a causa di siffatta complessità d'effetti, si rende necessaria una
prova completa e dettagliata della lesione subita. Il danno
professionale, dal momento che può consistere in una deminutio
della professionalità, come nella perdita dell'occasione di accrescere la
medesima (perdita di chance) o di realizzare altre situazioni propizie,
richiede una prova volta a dimostrare che lo svolgimento continuo dell'attività
lavorativa avrebbe garantito tali vantaggi, svaniti, sia pur nella potenzialità
di conseguirli, dal momento dell'offesa allo status professionale del
lavoratore, conseguita al demansionamento. Il danno biologico, inteso
come lesione all'integrità psicofisica della persona
(4), dipende necessariamente dall'accertamento
medico-legale e, pertanto, la sua prova risulta evidentemente più
agevole. Il danno esistenziale, come danno non patrimoniale, è stato
definito dal Collegio, nella pronuncia in parola, come "ogni pregiudizio che
l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue
abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo
la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la
realizzazione della sua personalità nel mondo esterno". E'sottolineata,
così, la verificabilità oggettiva del pregiudizio subito, dimostrabile
attraverso la prova tangibile del cambiamento di vita indotto dall'evento
dannoso, a differenza del danno morale, di matrice emotiva ed interiore
("non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse").
All'uopo, possono essere utilizzati tutti i mezzi probatori previsti
dall'ordinamento giuridico, dalla prova precostituita, attraverso la produzione
in giudizio di documentazione significativa, all'assunzione in giudizio delle
testimonianze di familiari, colleghi ecc. Considerate, nondimeno, le
caratteristiche del danno in parola, un particolare rilievo assume certamente la
prova per presunzioni, in forza delle quali da un fatto ignoto si risale ad un
fatto noto. Si tratta di risultanze che il giudice deduce, al fine di formare il
proprio convincimento, in ordine a contingenze non provate, fermo restando il
presupposto necessario di un sostrato di riferimento concreto cui ancorare le
proprie valutazioni (il fatto noto di cui all'art. 2727 C.C.), che le Sezioni
Unite, in relazione alla fattispecie sottoposta al loro vaglio, ritengono
costituito da elementi quali: "durata, gravità, conoscibilità all'interno ed
all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di
(precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali
reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta
lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle
abitudini di vita del soggetto". Il giudice deve dunque decidere
iuxta alligata et probata.
Nondimeno, precede logicamente ogni rilievo sulla prova del danno quello
sull'imputabilità del medesimo, in virtù dei criteri generali di cui al citato
art. 1218 C.C..
Sul punto, di recente, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la
sentenza n. 13821 del 27 maggio 2008,ha ribadito che, ove sia contestata ad
un datore di lavoro la dequalificazione professionale subita da un suo
dipendente, per inosservanza dell'art. 2103 C.C., il medesimo è chiamato a
provare, al contrario, l'esatto adempimento dell'obbligo ivi sancito,
dimostrando la mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o
demansionamento, oppure che la ricorrenza di questi, in danno del lavoratore,
trova giustificazione nel legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o
disciplinari, se non in causa a lui non imputabile. Già in precedenza la
Cassazione, con la sentenza 2 agosto 2006, n. 17564 della Sezione I, aveva
chiarito che la violazione del diritto del lavoratore all'esecuzione della
propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di
lavoro, giudicando un caso, vieppiù significativo in chiave mobbing, di
lavoratore lasciato in condizioni di forzata inattività e privo di compiti,
ancorché senza conseguenze sulla retribuzione. Responsabilità che, derivando
dall'indampimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole
generali in materia di responsabilità contrattuale, sicché, se essa prescinde da
uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della
privazione dei suoi compiti, la responsabilità stessa deve essere nondimeno
esclusa - oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa
del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri
imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari -
anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non
imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 C.C.,
l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul
datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore
(5).
Va in definitiva ampliandosi l'ambito di derogabilità dell'art. 2103 C.C.
attraverso patti in deroga, espressio per facta concludentia, con
crescente flessibilità nell'applicazione della regola dell'equivalenza allo
jus variandi che, fermo il consenso del lavoratore, trova limite
inderogabile nel mero interesse dell'impresa.
NOTE
(1) Il testo vigente dell'art. 2103 del Codice
Civile, rubricato "Mansioni del lavoratore", è stato introdotto
dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, lo Statuto dei lavoratori. La
norma precedente disegnava uno ius variandi, ossiail diritto di
modificare le mansioni del lavoratore, come potere unilaterale del datore di
lavoro, che trovava limite solo nella retribuzione. In pratica, al lavoratore
potevano essere richieste mansioni diverse da quelle per le quali era stato
assunto, purché ciò non comportasse una riduzione della sua paga. In virtù
del novellato art. 2103, ogni modifica in peius delle mansioni del lavoratore è
divenuta illegittima, anche se a retribuzione invariata. Sin da allora, quindi,
il legislatore si è mostrato consapevole che non può essere il livello
retributivo il presidio della dignità del lavoratore. La citata norma
codicistica si apre con il c.d. principio della contrattualità della
prestazione lavorativa: il contenuto di tale ultima obbligazione è determinato
al momento dell'assunzione, quando si attribuiscono le mansioni iniziali, quelle
alle quali si fa riferimento - sempre che non ne siano state assunte altre
successivamente - per verificare l'eventuale dequalificazione professionale che
il lavoratore abbia a subire.
(2) Così Cass. Sez. Lav. 12/11/2002, n. 15868.
(3) Nella sentenza in parola sono ricordate altre
pronunce riconducibili a tale orientamento: Cass. Civ. 10361/2004; Cass. Civ.
16792/2003; Cass. Civ. 8904/2003; Cass. Civ. 2561/1999; Cass. Civ. 7905/1998;
Trib. Agrigento 1 febbraio 2005.
(4) Come definito all'articolo 5 comma 3 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, in epigrafe "Disposizioni in materia di apertura
e regolazione dei mercati, il c.d. "collegato mercati", con
riferimento alla responsabilità civile auto: "(.) per danno biologico si
intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale (.)".
(5) Così in Mass. Giur. It., 2006, CED Cassazione,
2006 da Deaprofessionale sub art. 2103.
Autore: D. Trombino (tratto da www.ilpersonale.it -
24/7/2008)
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