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L'opponibilità ai terzi
acquirenti del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale
SOMMARIO:
1. L'evoluzione della disciplina dell'assegnazione della casa coniugale
2. Il contrasto giurisprudenziale
3. La soluzione interpretativa delle Sezioni Unite della Cassazione: analisi della recente
sentenza n. 11096 del 26/07/2002
Nell'ambito del diritto di
famiglia il problema dell'opponibilità ai terzi acquirenti della casa familiare, di
proprietà di un coniuge, del provvedimento di assegnazione all'altro coniuge, emesso nel
giudizio di separazione e divorzio, ha sempre avuto una collocazione centrale.
La questione è rilevante perché implica, da un lato l'esigenza di garantire
leffettività del godimento dellassegnatario, conferendo attuazione concreta
al provvedimento dellattribuzione dellalloggio e, dallaltro lato la
necessità di tutelare il diritto acquistato dal terzo ed il suo affidamento, nonché il
principio della libera circolazione dei beni.
Per contemperare le esigenze di cui sopra il legislatore ha dettato una specifica norma,
l'art.6, comma 6 della legge sul divorzio, nel testo sostituito dall'art.11 della legge 6
marzo 1987, n.74, secondo la quale «lassegnazione (della casa coniugale), in quanto
trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dellarticolo 1599 c.c.».
Tale disposizione, a causa del convulso andamento delle fasi finali dell'approvazione
della legge 74/87, è stata formulata in termini ambigui e contraddittori;. di conseguenza
non ha raggiunto gli obiettivi che il legislatore si prefiggeva, generando invece un
conflitto giurisprudenziale che ha richiesto un intervento chiarificatore delle Sezioni
unite della Cassazione.
Al fine di chiarire i problemi interpretativi sorti in relazione all'art.6 della legge sul
divorzio, nella formulazione introdotta con l'art.11 della legge 6 marzo 1987, n.74,
sembra utile esaminare levolversi della disciplina dellassegnazione della casa
familiare, nel suo svolgersi parallelo nellambito della separazione e del divorzio,
sia sotto il profilo della sua ammissibilità sia sotto quello del suo regime nei
confronti dei terzi.
1. L'evoluzione della
disciplina dell'assegnazione della casa coniugale.
Il testo originario degli articoli 155 e 156 c.c. non prevedeva, tra i provvedimenti da
adottare a tutela del coniuge e della prole, lassegnazione della casa familiare.
Per effetto della legge del 19 maggio 1975 n.151 (Riforma del diritto di famiglia), però,
è stato introdotto, al quarto comma dellarticolo 155 c.c., il principio secondo il
quale «labitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e, ove sia possibile,
al coniuge cui vengono affidati i figli», senza tuttavia affrontare la questione della
opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione.
Unanaloga previsione non era, peraltro, contenuta nella legge sul divorzio 898/70,
che al terzo comma dellarticolo 6 si limitava a disporre che «laffidamento e
i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento linteresse
morale e materiale degli stessi».
Per ovviare a tale inconveniente la legge 6 marzo 1987, n.74 con la disposizione
dellarticolo 11, sostitutiva del comma 6 dellarticolo 6 della legge 898/70,
non solo estese al caso di divorzio lassegnabilità della casa coniugale
così risolvendo definitivamente la controversa questione della applicabilità
dellarticolo 155 comma 4 c.c. allo scioglimento del matrimonio, ma dettò anche uno
strumento di tutela a favore dell'assegnatario stesso nell'ipotesi di alienazione a terzi
dellimmobile da parte dellaltro coniuge proprietario, disponendo, come già
detto, che detta assegnazione, «in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente
ai sensi dellarticolo 1599 c.c.».
Tuttavia, le resistenze della Cassazione ad estendere alla separazione personale il sopra
riferito regime di opponibilità, espressamente disposto con riferimento al divorzio, ha
determinato un intervento della Corte Costituzionale, che con la nota pronuncia 454/89, ha
dichiarato lillegittimità costituzionale dellarticolo 155 comma 4 c.c. nella
parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento di assegnazione al coniuge
separato affidatario della prole ai fini dellopponibilità ai terzi.
La Corte Costituzionale ha notato come le norme, di cui all'art.155, quarto comma, del
codice civile, e all'art.6, sesto comma, della legge n.74 del 1987, siano ispirate al
medesimo obiettivo dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della
prole. Di conseguenza, la diversità di disciplina tra l'assegnazione dell'abitazione
della casa familiare al genitore affidatario della prole, opponibile al terzo acquirente
nell'ipotesi di divorzio, e l'assegnazione dell'abitazione, non opponibile nell'ipotesi di
separazione personale dei coniugi, è stata ritenuta del tutto priva di ragionevole
giustificazione. Secondo la Corte infatti la violazione del principio di eguaglianza, di
cui all'art.3 della Costituzione, si concreta non nel deteriore trattamento del coniuge
separato rispetto al divorziato, essendo l'uno e l'altro portatori di status personali
differenziati, ma nella diversità di trattamento di una situazione assolutamente
identica, quale e quella della prole affidata ad un genitore separato o ad un genitore non
più legato dal vincolo matrimoniale.
La decisione della Corte Costituzionale ha certamente raggiunto l'obiettivo di eliminare
la discriminazione tra la tutela del coniuge affidatario separato e quella accordata al
divorziato; tuttavia non è riuscita a dissipare le incertezze in ordine all'effettiva
portata del richiamo allarticolo 1599 c.c., contenuto nellarticolo 6 comma 6
della legge sul divorzio. Pertanto, con lordinanza (numero 20/90) di manifesta
inammissibilità della medesima questione di costituzionalità dellarticolo 155,
comma 4, già decisa, la Corte Costituzionale, allevidente scopo di apportare un
contributo di chiarezza al dibattito in corso, ha fornito un'interpretazione autentica
della precedente sentenza, affermando che «appare chiaro, dalla motivazione della
sentenza citata, come lonere di trascrivere il provvedimento dassegnazione nel
caso di separazione, in analogia con la normativa vigente in materia di scioglimento del
matrimonio, riguardi, ex articolo 1599 del c.c., la sola assegnazione ultranovennale,
ferma restando lopponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi».
Anche quest'ultima pronuncia, però, si è rilevata inidonea a risolvere definitivamente
la questione.
2. Il contrasto giurisprudenziale.
Le incertezze circa l'effettiva portata dellarticolo 6 numero 6 della legge 898/70,
nel testo riformato dallarticolo 11 della legge 74/1987, sono state determinate
dall'ambiguità della norma che contiene indicazioni tali da elidersi a vicenda e, quindi,
da prestarsi all'individuazione di due diverse letture. Tale situazione ha portato i
giudici di legittimità a dividersi su un doppio binario interpretativo.
Secondo alcune decisioni (Cass. 10 dicembre 1996 n.10977; Cass. 18 agosto 1997 n.7680),
infatti, lonere della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa
familiare, di cui allarticolo 155 c.c., ai fini della sua opponibilità ai
successivi acquirenti, riguarda, in analogia con la normativa vigente in materia di
divorzio (cioè larticolo 6 numero 6 della legge 898/70, nel testo riformato
dallarticolo 11 della legge 74/1987), applicabile anche in materia di separazione,
ed ai sensi dellarticolo 1599 c.c., la sola assegnazione ultranovennale, salva
restando lopponibilità del provvedimento non trascritto nei limiti del novennio.
Tale tesi, conforme a quella sostenuta dalla Corte Costituzionale, nella ricordata
pronuncia n.20 del 1990, troverebbe conferma nei lavori preparatori (dai quali
risulterebbe come l'onere della trascrizione sia stato introdotto per ampliare
l'opponibilità oltre il novennio) e nell'inequivoca lettera del 3° comma dell'art.1599
c.c.
Secondo una diversa opinione (Cass. 6 maggio 1999 n.4529), invece, l'opponibilità della
locazione di beni immobili al terzo acquirente nei limiti di un novennio dall'inizio della
locazione costituisce disposizione eccezionale che non può essere estesa, in via
analogica, ad altri istituti. In particolare, l'assegnazione della casa non viene ritenuta
un istituto affine alla locazione, con la conseguenza dell'inapplicabilità, in difetto di
espressa disposizione, della norma in tema di opponibilità al terzo delle locazioni
infranovennali. Quindi, ad avviso di tale tesi, in difetto della trascrizione del
provvedimento di assegnazione, lo stesso non è opponibile all'acquirente non solo per il
periodo successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma anche per il periodo precedente, non
esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa vigente che consenta una
distinzione, in funzione della durata dell'assegnazione stessa; né al fine di contestare
tali conclusioni si ritiene possibile far leva sul richiamo contenuto nell'art.6, comma 6,
della legge n.898 del 1970 (come modificato dall'art.11 della legge n.74 del 1987)
all'art.1599 c.c., attesa la genericità del richiamo e l'impossibilità di ritenere,
sulla sua base, l'applicabilità al provvedimento di assegnazione delle disposizioni in
tema di locazione.
In ogni caso, la stessa tesi, sottolinea come la sentenza della Corte Costituzionale 27
luglio 1989 n.454, (che, come già detto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art.155, comma 4, c.c., nella parte in cui non prevede la trascrizione del
provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge
affidatario nella prole, ai fini dell'opponibilità ai terzi) non distingua in alcun modo
fra assegnazione ultranovennale, in relazione alla quale, per l'opponibilità a terzi, è
necessaria la trascrizione del provvedimento, ed assegnazione infranovennale, opponibile a
terzi anche in difetto di trascrizione del titolo, dal momento che il problema da
risolvere era solo quello della legittimità costituzionale dell'art.155, comma 4, c.c. in
presenza della diversa formulazione dell'art.6, comma 6, della legge n.898 del 1970, senza
necessità di alcuna indagine sul contenuto di quest'ultima disposizione.
Di conseguenza , per questa opinione, nessun valore può attribuirsi alla soluzione
interpretativa contenuta nell'ordinanza n.20 del 1990, dal momento che la stessa è
argomentata sulla base della sentenza della stessa Corte n.454 del 1989, che non contiene
alcun implicito riferimento all'opponibilità a terzi dell'assegnazione infranovennale.
3. La soluzione interpretativa delle Sezioni Unite della Cassazione: analisi della recente
sentenza n. 11096 del 26/07/2002.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, facendo corretta applicazione dei principi
fondamentali in tema di interpretazione e considerando la ratio dell'art.6, comma 6, della
legge sul divorzio (nel testo sostituito dall'art.11 della legge 6 marzo 1987, n.74),
applicabile anche in tema di separazione personale, l'orientamento da seguire è quello
secondo cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge
affidatario della prole, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non
trascritto, al terzo acquirente per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma
solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni.
Tale soluzione, osservano le Sezioni Unite, trova conferma nello svolgimento del dibattito
parlamentare in sede di approvazione della legge 74/1987: risulta infatti dai lavori
preparatori che, ad un primo emendamento introdotto con lespressione
«lassegnazione è opponibile al terzo acquirente ai sensi dellarticolo 1599
c.c.», è stato aggiunto, con un sub-emendamento, linciso «in quanto trascritta»:
detto inserimento è stato determinato dal timore che il mero rinvio all'art.1599 potesse
indurre ad applicare solo il regime delle locazioni non trascritte (con relativa
opponibilità nei limiti del novennio); pertanto, si è ritenuto opportuno fare esplicito
riferimento alla trascrizione, così da eliminare ogni eventuale dubbio circa la
trascrivibilità del provvedimento di assegnazione.
Quindi, se pure è vero che il sub-emendamento ha finito con rendere più confusa
linterpretazione dell'art.6, comma 6, della legge sul divorzio, nel testo sostituito
dall'art.11 della legge 6 marzo 1987, n.74, è altrettanto vero che una lettura della
stessa norma che ravvisasse lindefettibilità della trascrizione si porrebbe in
netta antitesi con le enunciate finalità del legislatore della riforma.
A rafforzare tali affermazioni vi è anche un altro rilievo: lart. 6, 2° comma, L.
n. 392/78 prevede, per i casi di separazione o divorzio, la successione ex lege nel
contratto per il coniuge cui sia stato attribuito dal giudice il diritto di abitare nella
casa familiare; di conseguenza sarebbe incongruo che il legislatore prevedesse, per il
coniuge assegnatario, un trattamento deteriore nel caso in cui il coniuge estromesso sia
titolare di un diritto reale, rispetto allipotesi in cui possa vantare un semplice
diritto personale di godimento, il che avverrebbe se si ritenesse sempre richiesta la
trascrizione ai fini dellopponibilità.
In ogni caso, per sostenere la soluzione intepretativa sopra detta, le Sezioni Unite
osservano come sia fondamentale considerare la funzione dell'assegnazione della casa
coniugale che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce una
misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche
maggiorenni ancora economicamente dipendenti non per propria colpa, lulteriore
trauma di un «allontanamento dallabituale ambiente di vita e di aggregazione di
sentimenti». Infatti, non si può altrimenti intendere lespressione «casa
familiare» se non come «complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare
lesistenza domestica della comunità familiare» (Cassazione 5793/93):
lassegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi risponde «allesigenza
di conservare lhabitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli
interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare»
(Cassazione 12083/95, 8667/92).
Risulta allora evidente che, in materia di separazione, in base alla corretta
interpretazione dellarticolo 155, 4° comma, c.c., occorre distinguere fra due
diverse accezioni dellespressione «casa familiare», la prima delle quali connota
materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo storicamente
concluso, la vita coniugale e familiare; la seconda significa, invece, «il centro di
aggregazione della famiglia durante la convivenza» (Cassazione 8667/92), ossia
lambiente fisico in cui persiste, nonostante la separazione dei coniugi,
linsieme organizzato di beni che costituisce, o ha costituito, anche in senso
psicologico, lhabitat domestico e che deve continuare a svolgere, preferibilmente e,
se possibile, la funzione di abitazione del nucleo composto da uno dei genitori separati e
dalla prole. La norma in esame fa riferimento a questa seconda accezione, come si desume
dal fatto che, per qualificare loggetto dellattribuzione, usa
lespressione «abitazione nella casa familiare», non semplicemente «casa
familiare», ad indicare la volontà del legislatore di preservare, per quanto possibile
ed opportuno, con questa specifica disposizione, la continuità delle abitudini domestiche
(«abitare in») piuttosto che altri interessi, pure rilevanti, garantiti dal successivo
articolo 156.
Del resto, lesposto indirizzo interpretativo è seguito dalla Suprema Corte anche in
materia di divorzio, nonostante la parallela disposizione, dettata nellarticolo 6
della relativa legge, imponga al giudice un più articolato apprezzamento, disponendo che
«in ogni caso» il giudice valuti le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della
decisione e favorisca il coniuge più debole: infatti, come si è rilevato nella nota
sentenza a Sezioni Unite 11297/95, detta legge non ha modificato le condizioni ed i limiti
del potere del giudice, né la natura e la funzione dellistituto
dellassegnazione disciplinato dallarticolo 155 comma 4 c.c., così che
laffidamento di figli minori o la convivenza con figli maggiorenni, ma non autonomi,
costituisce elemento necessario, anche se non più sufficiente, per ottenere
lassegnazione della casa familiare. A quanto sopra si aggiunga che anche la Corte
Costituzionale nella sentenza 166/98, nel dichiarare non fondata la questione di
costituzionalità dellarticolo 155 comma 4 c.c. nella parte in cui non prevede, in
ipotesi di cessazione della convivenza di fatto, la possibilità di assegnare in godimento
la casa familiare al genitore naturale affidatario del minore o convivente con prole
maggiorenne non economicamente autosufficiente, ha ribadito che «la tutela
dellinteresse della prole rappresenta la ratio in forza della quale il legislatore
ha introdotto il criterio preferenziale, ancorché non assoluto, indicato dal comma 4
dellarticolo 155 del c.c.».
In questo quadro complessivo di riferimento, ad avviso delle Sezioni Unite, diventa
agevole, superando le ambiguità del tenore letterale dellarticolo 6 comma 6 della
legge sul divorzio, ravvisare, nel richiamo allarticolo 1599 c.c. in esso contenuto,
la precisa volontà del legislatore di garantire una tutela avanzata della posizione di
detti soggetti rispetto alle contrapposte esigenze, accordando al coniuge assegnatario un
titolo legittimante comunque opponibile, almeno per nove anni dal momento
dellemissione del provvedimento, al terzo successivo acquirente, così da porlo al
riparo da iniziative dellaltro coniuge proprietario idonee a vanificare anche
immediatamente il provvedimento del giudice.
Secondo tale linea ricostruttiva, quindi, anche lespressione «in quanto
trascritto» finisce per assumere un preciso significato ed una duplice funzione, in
quanto, a fronte del principio di tipicità degli atti trascrivibili, riflette la volontà
del legislatore di riconoscere al provvedimento di assegnazione della casa coniugale la
natura di titolo idoneo alla trascrizione, così configurando una nuova tipologia di atti
trascrivibili, ed al tempo tesso vale a confermare che lopponibilità
dellassegnazione nei confronti del terzo acquirente non è solo quella
infranovennale, ma anche quella di durata maggiore, ove vi sia trascrizione, finché
perduri lefficacia della pronunzia giudiziale (va al riguardo rilevato che tipologie
di atti soggetti a trascrizione con efficacia indeterminata nel tempo sono già previste
ai numeri 10 e 11 dellarticolo 2643 c.c.).
Autore: Dott. Giuseppe
Bordolli - tratto dal sito: www.dirittonotarile.it
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