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La prescrizione dei crediti dell'amministratore di condominio e la
riscossione dei contributi
Sommario: 1. Premesse 2. Le questioni giuridiche e i relativi
interrogativi 3. I precedenti giurisprudenziali e dottrinali 4.
L'esigibilità del potere-dovere di riscossione dei contributi condominiali 5.
Il precedente giurisprudenziale di Cass. 28 agosto 2002 n. 12596 6. La
peculiare fisionomia giuridica del condominio 7. Le obbligazioni fanno capo
ai condomini 8. L'applicabilità delle regole del mandato e inconfigurabilità
della prescrizione 9. La prescrizione decennale del diritto al compenso e al
rimborso delle anticipazioni 10. Conclusioni.
1. Premesse. - La sentenza in rassegna decide con apprezzata linearità una
interessante e delicata questione della quale non constano precedenti specifici
in termini, rivelandosi, poi, di grande ausilio per un corretto inquadramento
giuridico delle «diverse pretese» dell'amministratore di condominio che, in
ragione della mera circostanza di fatto della loro ricorrenza, annuale o in
tempi più brevi, vengono, usualmente, accomunate ai fini della configurazione di
una generalizzata prescrizione breve (quinquennale) con riferimento alla
semplice richiesta di pagamento e al tempo trascorso dalla origine «oggettiva»
della relativa obbligazione, prescindendo dalla peculiare fisionomia giuridica
del condominio. La diffusione che una tale configurazione riceve dalle risposte
ai lettori di rubriche giornalistiche anche prestigiose alimenta un affidamento
popolare che, poi, non è più agevole sradicare perché corrisponde ad
un'aspettativa «liberatoria» di una vasta platea di condomini-debitori
appartenenti a ceti sociali medi non più forniti di ampie possibilità
finanziarie, come in passato. L'interesse per la decisione della Suprema
Corte, finora passata singolarmente sotto silenzio, è stato suscitato dalla
occasionale disamina della situazione in cui si è venuto a trovare un
amministratore di condominio che - nominato dopo numerosi altri amministratori,
succedutisi in un breve lasso di tempo l'uno dall'altro per le ricorrenti
dimissioni e revoche - aveva provveduto a richiedere «diligentemente» il
pagamento delle quote condominiali inevase, ma si è visto opporre, da uno dei
condomini, la prescrizione quinquennale che - secondo le risposte ai quesiti
contenuti nelle predette rubriche giornalistiche specializzate - si sarebbe
perfezionata, nel corso del suo mandato, anche se appena accettato, per effetto
dell'oggettiva mancata richiesta formale o della mancata proposizione della
relativa azione di recupero coattivo, protrattasi per la durata di oltre cinque
anni. All'istintiva condiscendenza per il principio generale della certezza
dei rapporti giuridici, che giustificava l'eccezione di prescrizione, più o meno
breve, si accompagnava, però, il senso di palese irragionevolezza e ingiustizia,
per una responsabilità che, imputabile, eventualmente e nel complesso, ai
diversi amministratori che si erano succeduti nella gestione del condominio,
veniva, però, a ricadere, interamente, sul nuovo ed ultimo amministratore, in
carica al momento dello spirare del termine finale della supposta prescrizione,
pur essendosi quest'ultimo affrettato, diligentemente ed in un lasso di tempo
ragionevole, a sopperire alle pregresse omissioni e che, per il colmo della
sventura, non era stato possibile agire più tempestivamente per il breve lasso
di tempo intercorso dall'assunzione del mandato e dal completamento, altresì,
delle operazioni di consegna di tutta la documentazione condominiale, spesso
molto laboriosa ed assolutamente indispensabile per una corretta ed
incontestabile richiesta di pagamento. L'ultimo amministratore appariva,
pertanto, incolpevole in relazione a una sua personale inadempienza, in quanto
se il termine finale di maturazione della eccepita prescrizione cadeva nel corso
del suo mandato, essa si riferiva, tuttavia, al più ampio periodo afferente i
precedenti mandati ad amministrare, per cui non appariva razionale imputargli il
mancato esercizio del «dovere» di riscossione dei contributi per l'intera
durata. Sembrava, peraltro, inammissibile una sommatoria dei diversi e
distinti periodi di amministrazione del condominio, non ricorrendo una
«successione nel rapporto» instaurato con i precedenti amministratori,
periodicamente cessati anticipatamente per dimissioni o revoca, bensì di un
nuovo mandato, autonomo e separato da quelli precedenti. Inoltre la fattispecie
non riguarda una situazione reale, ma obbligatoria e quindi personale di un
incarico ad amministrare conferito dai condomini e, quindi risalente «anche al
condomino opponente» per il tramite «unificante» della delibera assembleare
assunta collegialmente con il principio maggioritario. L'approfondimento per
un inquadramento generale che ispira il presente scritto è stato, poi,
invogliato vieppiù per le perplessità (se non per lo scetticismo) che la timida
prospettazione di una probabile inconfigurabilità di una prescrizione del
diritto-dovere di riscossione dei contributi condominiali riceveva da esperti
del diritto ai quali era rappresentata per le vie brevi, alla ricerca di un
conforto all'intuizione che, anche al suo portatore, appariva quanto meno
«estremamente originale». Nel frattempo, emergevano e si rafforzavano i
dubbi sulla configurazione di una prescrizione quinquennale, non convincendo la
ricorrenza della fattispecie dell'art. 2948, n. 4, c.c. («si prescrive in cinque
anni [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi»), non solo perché - non essendo
le quote condominiali identiche nel tempo, né per misura né per titolo giuridico
- la ricorrenza di una loro periodicità appariva discutibile, ma, soprattutto,
perché la «riscossione dei contributi» condominiali non sembra integrare una
«prestazione» (in senso proprio) del condomino (supponente) in favore
dell'amministratore, quale controparte contrattuale di un rapporto di credito e
debito, bensì di somme dovute a titolo di semplice contributo per la
costituzione comune della provvista (in favore dell'amministratore-mandatario)
per le spese condominiali e, quindi, per l'adempimento di obbligazioni
imputabili, comunque, ai singoli condomini-mandanti nei confronti di terzi e da
adempiere, pertanto, nell'interesse «anche dell'opponente» oltre che degli altri
condomini. Nella fattispecie, sembrava cioè mancare un sinallagma
contrattuale tra la pretesa e il contributo; sinallagma che, invece, poteva
configurarsi soltanto - ad esempio - tra lo svolgimento dell'attività di
amministrazione in nome e per conto del condominio e il pagamento della
retribuzione (eventualmente) convenuta ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 1,
c.c. Ciò sollecitava una prudente differenziazione ontologica tra le varie
obbligazioni intercorrenti tra i condomini e l'amministratore in un tipico
rapporto intersoggettivo - come ad esempio per il compenso dovuto
all'amministratore o per il rimborso di eventuali anticipazioni nell'interesse
del condominio (art. 1720 c.c.) - e le diverse e distinte obbligazioni
intercorrenti, invece, tra i condomini e terzi in genere (costituite o
costituende) che dovevano essere adempiute dall'amministratore in nome e per
conto del condominio, rispetto alle quali l'amministratore appare come un mero
intermediario e più esattamente il mandatario dei condomini. In sostanza, è
stata avvertita l'esigenza di individuare e tenere distinte e separate le due
diverse «tipologie» di rapporti «obbligatori» nei quali viene ad essere
«coinvolto» l'amministratore di condominio: condomini-amministratore (compenso,
anticipazioni) e condomini-terzi (oggetto del mandato) aventi un diverso
oggetto, per verificare se da tale distinzione giuridica possa derivare una
diversa configurazione della prescrizione afferente le diverse e distinte
obbligazioni o, addirittura, la sua esclusione per alcune di tali obbligazioni.
Ciò alla luce anche della più recente giurisprudenza della Suprema Corte. 2.
Le questioni giuridiche e i relativi interrogativi. - Le questioni - già
abbozzate altrove (1) - si pongono in relazione, soprattutto, alla
preliminare individuazione e distinzione ontologica dei diversi rapporti
giuridici, ai quali risale la giustificazione delle «pretese concrete» avanzate
dall'amministratore del condominio, con i diversi momenti di esigibilità e,
successivamente, in relazione alle condizioni differenziatrici dei diversi tipi
di prescrizione (decennale o quinquennale), non senza sottolineare che trattasi
di opponibilità (2) e non di effettiva estinzione di
un'obbligazione che continua, comunque, ad essere rilevante giuridicamente,
tanto che, se adempiuta, non può essere ripetuta. Queste possono così
riassumersi: A. Con riferimento alla supposta prescrizione quinquennale e in
considerazione dell'ormai pacifica configurazione di un rapporto di mandato o
ufficio di diritto privato assimilabile al mandato (3), è sembrato che la
«riscossione dei contributi» attenga alla costituzione dei «mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato» (art. 1719 c.c.), piuttosto che rappresentare una
semplice e generica «prestazione» pecuniaria dovuta in favore e nell'interesse
dell'amministratore che pare determinare una commistione di forma e sostanza, di
fatto e diritto. In mancanza, infatti, di tali «mezzi» che la citata norma di
legge qualifica, significativamente, come «necessari per l'esecuzione del
mandato», appare discutibile una ipotetica estinzione dell'obbligo di
contribuzione con la sottrazione, così, all'onere contributivo, in ragione di
una prolungata mancata riscossione a carico del singolo condomino che, obbligato
a seguito della deliberazione assembleare della relativa spesa, rappresenta, in
ogni caso, il diretto responsabile della inadempienza che rende impossibile
l'esecuzione dell'incarico conferito all'amministratore, potendosi ascrivere
all'amministratore soltanto la mancata azione giudiziaria di recupero coattivo.
Tale addebito sembrerebbe, inoltre, proponibile solo da parte degli «altri
condomini adempienti», ma non dal medesimo condomino inadempiente. Non sembra,
quindi, che la mancata riscossione dei predetti mezzi necessari, possa
legittimare il mandante - inadempiente all'obbligo di tale somministrazione che
sorge dalla delibera, senza necessità di una formale messa in mora -
all'eccezione di prescrizione, nella persistenza dell'obbligazione esterna da
adempiere, perché tale somministrazione (e quindi la riscossione) deve ritenersi
in rem propriam e non integrante una prestazione alla quale sia interessato (in
termini strettamente giuridico-sostanziali) l'amministratore richiedente che
continua ad agire «in nome e per conto del medesimo condomino». Qualora si
trattasse di una prestazione corrispettiva, troverebbe applicazione il principio
generale secondo cui inadimplenti non est adimplendum, con la relativa eccezione
ex art. 1460 c.c., per cui - applicando i principi generali in materia
contrattuale - verrebbe da dire imputet sibi in relazione all'impossibile
esecuzione del mandato ma ciò, comunque, senza effetti esterni di estinzione
dell'obbligazione aliena. Ci si è allora chiesto: a) è ammissibile
configurare un'autonoma e semmai più breve prescrizione relativamente al
rapporto «interno» ontologicamente finalizzato alla ripartizione di un debito
«solidale» esistente nei confronti del terzo creditore, quando il medesimo
condomino non potrebbe opporre la stessa prescrizione (interna) all'eventuale
iniziativa giudiziaria, sia cognitiva che esecutiva, del terzo promossa
eventualmente nei suoi diretti confronti?; b) è ammissibile che, in caso di
ritardata corresponsione delle rispettive quote condominiali di somministrazione
della provvista, in ipotesi da parte di tutti indistintamente i condomini, possa
risultare, così, paralizzato o vanificato il soddisfacimento del credito del
terzo?; c) qualora, poi, non si realizzi, in fatto, la condizione (più di
quattro condomini) per la nomina «obbligatoria» dell'amministratore ex art. 1129
c.c. ovvero che alla stessa i condomini (pur tenutivi ex lege) non vi abbiano
comunque provveduto, può ammettersi una disciplina diversa della opponibilità
della prescrizione nella identica situazione giuridica di condomini-condebitori,
essendo innegabile che in tali fattispecie - non realizzandosi l'intermezzo
organizzativo condominiale - tutti indistintamente i condomini non possono
sottrarsi alla contribuzione alla spesa per l'adempimento dell'obbligazione
esterna, invocando la mancata riscossione?; d) ed ancora, tutti i condomini
condebitori nei confronti del terzo, compreso l'inadempiente al versamento della
propria quota, sarebbero, comunque, tenuti all'adempimento nel termine
prescrizionale ordinario relativo al rapporto intersoggettivo esterno,
eventualmente interrotto validamente nei confronti anche di uno solo dei
condomini o dell'amministratore del condominio, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
oppure il perfezionamento della supposta prescrizione della singola rata
contributiva determina l'accrescimento della quota contributiva degli altri
condomini adempienti?; e) e, infine, in caso negativo, è ammissibile una rivalsa
sull'amministratore «bruciato» da una prescrizione svoltasi per la maggior parte
nel corso di durata dei precedenti mandati, ovvero su tutti gli amministratori,
anche se abbiano reso il rispettivo rendiconto, regolarmente approvato con una
delibera condominiale definitiva, «anche per l'intera sorte», cioè il contenuto
dell'obbligazione esterna, oltre agli interessi ed eventuali sanzioni per il
ritardo o l'omesso adempimento? In proposito, non è sembrato, poi, che la
deliberazione di approvazione delle spese possa costituire un «patrimonio
virtuale» dell'amministratore che, pertanto, acquisterebbe un vero e proprio
diritto di credito nel suo personale interesse, in quanto l'amministratore
resta, sempre, un mandatario al quale «devono» essere somministrati i mezzi
necessari per l'assolvimento dell'incarico. Fedele all'insegnamento di
insigne dottrina (4), acquisito sui banchi universitari, secondo il
quale la palese irragionevolezza di un esito interpretativo può costituire il
«sintomo» di un errato procedimento ermeneutico, si è prestata, immediatamente,
maggiore attenzione alla formulazione delle norme di legge che vengono in
discussione al riguardo, rilevando che, nella specie, trattasi di un
diritto-dovere o, meglio, di un potere-dovere (5) di «riscossione di
contributi», secondo la significativa formulazione dell'art. 1130, n. 3, c.c.,
finalizzata (ergo, non autonoma) all'adempimento dell'obbligazione contratta o
contraenda in nome e per conto del condominio e da adempiere nei confronti dei
terzi creditori che possono, sempre, far valere efficacemente la loro pretesa
creditoria nei confronti dei singoli condomini e, quindi, anche del condomino
inadempiente ai suoi obblighi contributivi, nei limiti della prescrizione sua
propria che può essere più ampia di quella quinquennale. B. Altra
perplessità si incentra sulla «esigibilità» della singola pretesa
dell'amministratore perché la stessa è prodromica, in ogni caso all'operatività
della prescrizione, ove configurabile, e quindi integrante un affidabile
criterio pratico e concreto di individuazione dell'esatta obbligazione esposta a
prescrizione, venendo, così, in rilievo le diverse pronunce di legittimità che
hanno fissato il dies a quo di tale decorrenza. Sotto tale profilo ci si è
chiesto: una volta che siano state approvate validamente le spese di cui
all'art. 1123 c.c. e, di norma, contestualmente ripartite in conformità delle
tabelle millesimali o, in loro mancanza, in base ad altro criterio razionale o
provvisorio, divenendo, così, esigibile la pretesa di «riscossione» prevista
dall'art. 1130, n. 3, c.c., il «diritto-dovere o il potere-dovere di
riscossione» dell'amministratore, solo da tale specifico momento esercitabile,
può essere soggetto a un termine prescrizionale «autonomo» (rispetto alle
obbligazioni da adempiere) decorrente da tale deliberazione, quale momento (dies
a quo) in cui esso sorge, indipendentemente da quello relativo al diritto
«principale di credito» dei terzi rispetto al quale tale riscossione è meramente
strumentale e funzionale? I diritti di credito relativi alle obbligazioni nei
confronti dei terzi hanno, di norma, decorrenze anteriori o successive a tale
deliberazione, con una conseguente diversa durata della prescrizione. In caso
affermativo, dovrà poi individuarsi il termine prescrizionale nella sua precisa
estensione temporale (cinque o dieci anni) tenendo però conto della natura reale
dell'obbligazione propter rem. L'interrogativo è apparso sovrapponibile al
quesito se il singolo condomino possa «sottrarsi», in tal modo, all'onere della
contribuzione nelle spese (art. 1118, comma 2, c.c.) relative alle cose comuni
«accessorie» e strumentali al «perdurante» godimento della sua proprietà
esclusiva e, quindi, connessa a diritti reali d'uso per i quali la prescrizione
è ventennale. Entrambi gli interrogativi implicano la soluzione circa
l'autonomia o meno dell'obbligazione della contribuzione del condomino rispetto
alle obbligazioni assunte in nome e per conto del condominio da adempiere con il
mezzo della riscossione dei contributi e per le quali sussiste (secondo l'ancora
prevalente indirizzo giurisprudenziale) il vincolo di solidarietà passiva, con
esclusione quindi di una prescrizione parziaria. In relazione
all'esigibilità della singola richiesta di pagamento dell'amministratore del
condominio, si pone prepotente la riflessione sulla speciale fisionomia
giuridica del condominio, sprovvisto sia di personalità giuridica che di
patrimonio autonomo. Connotazioni che hanno condotto, inizialmente, alla
raffigurazione, semplice e plastica, di un ente di gestione per il conseguimento
degli interessi comuni, con la ripartizione tra i suoi partecipanti di tutte le
spese relative alle parti e servizi comuni che trovano la loro causa concreta
nella relazione di accessorietà con le proprietà solitarie ed il contenuto nella
misura proporzionale, secondo la regola accessorium sequitur principale. A tale
prima configurazione si è sostituita, poi, quella più recente e complessa di
ufficio di diritto privato assimilabile al mandato. Tale considerazione
sembrava, quindi, giustificare, istintivamente, una risposta negativa
all'interrogativo circa la possibile estinzione per prescrizione dell'onere di
contribuzione, perché sui condomini ricade, comunque, qualsiasi onere economico
relativo alla predetta gestione, anche in caso di c.d. «mala gestio», per la
cennata connotazione o riflessi di realità. Le difficoltà al riguardo sono
ascrivibili alla preferenza, anche della giurisprudenza di legittimità, per una
soluzione, per così dire atomistica ed isolata delle questioni di prescrizione,
appiattita su quelle consolidatesi per una comune pretesa creditoria in genere,
avulsa dall'approfondimento del carattere, verosimilmente, non autonomo del
diritto-dovere o potere-dovere di riscossione dei contributi condominiali che
non sostanzia un diritto di credito «personale» dell'amministratore. Non si
tratta, quindi, di mera ed elitaria esercitazione accademica, perché, come già
sottolineato, è sufficiente dare una lettura alle diffuse rubriche
giornalistiche in materia condominiale per rilevare l'incremento delle liti
condominiali al riguardo ed avvedersi come, a seguito della ormai galoppante
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, l'allettante eccezione di
prescrizione va diffondendosi, quale conseguenza anche della minore capacità
economica dei «nuovi» condomini «deboli», come da tempo abbiamo evidenziato.
C. Intimamente connessa è risultata, poi, la prospettazione terroristica di
una possibile rivalsa collettiva di quanto siasi prescritto nei confronti
dell'ultimo amministratore-mandatario, nuovo untore e «comodo» responsabile di
altrui inadempienze al dovere di riscossione dei contributi nascente dalla
deliberazione assembleare di spese comuni, nell'impossibilità, semmai, di farlo
nei confronti dei precedenti mandatari che vi hanno frapposto un valido e
definitivo rendiconto «tombale», con una controvertibile rilevanza giuridica di
un continuum del mancato esercizio del dovere di riscossione dei contributi che
s'infrange, comunque, sullo scoglio robusto della concreta irrecuperabilità per
la mancanza di una copertura assicurativa, oltre per la palese inammissibilità
della singolare equiparazione di obbligazioni derivanti da titoli diversi e che,
a tutto voler concedere, non farebbe venire meno, in un eventuale giudizio del
terzo, la condanna pur sempre principale dei condomini. Nessuna assicurazione,
peraltro, l'amministratore rilascia in merito, non ricorrendo un'ipotesi di
factoring. D. Non ultima emergeva, poi, la rilevanza giuridica, come già
detto, della periodicità che deve caratterizzare la supposta prescrizione
quinquennale riferita, indifferentemente, alle diverse «pretese» (quote
condominiali, retribuzione, anticipazioni) dell'amministratore del condominio.
A prescindere dalla considerazione che la periodicità di quanto debba essere
pagato ad anno o in termini più brevi sembra presupporre la identità, oltre che
del titolo giuridico, anche quella misura (quantum) delle singole pretese
creditorie periodiche, di talché la variazione o variabilità della misura del
debito comporta, conseguentemente, la sua autonomia e, quindi,
l'inconfigurabilità della prescrizione breve quinquennale, detta prescrizione
breve, con la rigorosa tassatività e inestensibilità delle fattispecie previste,
è sembrata confliggente con la costruzione unitaria dell'obbligo di
contribuzione in relazione alla singola e specifica gestione annuale. È apparsa,
perciò, più confacente, quantomeno, la prescrizione ordinaria decennale, atteso,
peraltro, che la circostanza di fatto di una rateizzazione in più versamenti
integra, comunque, una mera facoltà di adempimento, oltre a rappresentare titoli
giuridici sostanzialmente diversi (esempio, spese ordinarie e straordinarie).
Identità quantitativa che, comunque, è rara e solo casuale oltre la singola
gestione annuale che osta alla concezione di una periodicità.
Precedentemente alla illuminante decisione in epigrafe, appariva
significativo il principio di diritto enunciato da Cass. 30 agosto 2002 n.
12707, secondo la quale «la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti
periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione
della citata norma resta esclusa l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più
versamenti periodici», con riferimento alla diversa fattispecie del mutuo, ma
estensibile all'analoga riscossione dei contributi condominiali che possono, ma
non devono essere versati in più rate. Infatti, anche nel condominio si verifica la stessa
situazione perché la delibera di approvazione delle spese individua
l'obbligazione di contribuzione unitaria, nella quale si verifica anche la
confusione dei diversi titoli giuridici, con una rateizzazione in più versamenti
periodici infrannali che perdono così la diretta relazione con lo specifico
titolo giuridico di spesa. Per i lavori straordinari è fuori luogo prospettare
una prescrizione quinquennale non ricorrendo la periodicità ad anno o a periodi
più brevi. La rateizzazione è solo eventuale ed indipendente dalla natura
dell'obbligazione alla quale accede. La deliberazione segna, quindi,
l'esigibilità in concreto di quanto dovuto e si rinnova, con assoluta autonomia,
per le successive gestioni annuali e si adegua alle diverse situazioni
straordinarie che non consentono, pertanto, alcuna equiparazione sostanziale,
per cui ad essa è estranea una periodicità. Le c.d.
«quote condominiali» sono relative al rapporto interno di mandato e non sembra
possano incidere giuridicamente sull'autonomo rapporto esterno intercorrente con
l'unico ed effettivo titolare del diritto di credito unitari, per il
soddisfacimento del quale viene operata l'imputazione e la ripartizione in quote
di quanto complessivamente dovuto, secondo un criterio legale in ragione della
specificità del condominio (6) e
con la riscossione affidata all'amministratore-mandatario, alla stessa stregua
del condomino di buona volontà del condominio minimo per le spese urgenti o di
quello che non abbia più di quattro condomini, in ragione essenzialmente di una
pluralità di soggetti (condomini) debitori costituita ex re et iure - a
differenza di quella comune derivante da una libera scelta soggettiva - con
l'ausilio, pertanto, della procedura monitoria per decreto ingiuntivo, speciale
ed eccezionale, che, a differenza di quella ordinaria, prevede,
sintomaticamente, l'immediata esecutività dell'ingiunzione nonostante
opposizione, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per la ragione essenziale
della sua funzione strumentale alla gestione condominiale che non ha un
patrimonio autonomo da quello dei condomini. 3. I
precedenti giurisprudeziali e dottrinali. - La ricerca di precedenti
giurisprudenziali specifici e delle opinioni dottrinali al riguardo non si è
rivelata particolarmente ricca di messe, ma, comunque, molto interessante e
utile per tentare una sistemazione interpretativa. La
dottrina e la giurisprudenza sono ormai concordi nel riconoscere, come già
sottolineato (7), nell'incarico
dell'amministratore la figura del mandato con rappresentanza ovvero di un
ufficio di diritto privato assimilabile al mandato del quale devono essere,
pertanto, applicate le regole, purché - occorre però precisare - siano
compatibili e non derogate dalle norme speciali dettate per il condominio. La migliore dottrina ha, inoltre, evidenziato,
opportunamente e per quanto qui interessa, che «la situazione soggettiva di
condominio, consistente nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, fa capo
ai condomini e non al gruppo» (8),
con la relativa imputazione, pertanto, delle obbligazioni e la correlata
ripartizione delle spese ai «singoli condomini» in ragione della relazione di
accessorietà con la rispettiva proprietà esclusiva, per cui «la circostanza che
le spese condominiali vengano versate all'amministratore (art. 1130, n. 3, c.c.)
non significa che creditore sia l'amministratore, il quale è un semplice
mandatario con rappresentanza dei condomini, addetto a riscuotere e ad erogare
le spese (art. 1130, n. 3, 1380 e 1704 c.c.)» perché «il rapporto intercorre
direttamente con coloro i quali forniscono le prestazioni, i servizi o le opere
a tutti i condomini: non al condominio» ed «è certamente unica l'obbligazione
costituente il corrispettivo per la controprestazione cui tutti i condomini
hanno interesse» (9). Se, pertanto, l'amministratore non risulta titolare di un
diritto di credito, allora si rivela incongrua la configurazione di una
prescrizione relativamente alla pretesa di contribuzione che non integra un
diritto di credito dell'amministratore che, inoltre, deve riguardare un diritto
disponibile (art. 2934, comma 2, e 2935 c.c.) e non pare che tale possa
qualificarsi il dovere di «riscossione dei contributi» al quale l'amministratore
non può, in ogni caso, rinunciare non essendo correlato ad un suo interesse
sostanziale e atteso anche che il mancato esercizio di un preteso diritto
costituisce, pur sempre, una modalità di rinuncia indiretta dello stesso,
assolutamente inconfigurabile per l'amministratore. In
giurisprudenza, oltre alla pronuncia in epigrafe, sono state rinvenute soltanto
(a quanto consta) due sentenze di legittimità specifiche sull'argomento che
ammettono - l'una in astratto e l'altra in concreto - la configurabilità della
prescrizione per la riscossione dei contributi condominiali: a) Cass. 5 novembre 1992 n. 11981, richiamata da autorevole
dottrina (10), la cui massima recita:
«L'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire
alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio,
qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l'approvazione del
rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c.,
sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di
ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei
confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione
della ripartizione delle spese e non dall'esercizio di bilancio», incombendo,
però, a chi l'eccepisce - soggiunge la sentenza - «l'onere di dimostrare da
quale momento il diritto poteva essere fatto valere» ed in mancanza del quale
l'eccezione deve essere respinta; b) Cass. 28 agosto
2002 n. 12596, che - pronunciandosi in una fattispecie di impugnativa di una
delibera condominiale adottata da un supercondominio, «con la quale erano state
approvate le spese di portierato e manutenzione ordinaria, come da consuntivo
1994-1995, ed il computo degli arretrati 1989-1994» - condivide la statuizione
impugnata - relativamente alla deliberazione sugli arretrati del servizio di
portierato - «che i pagamenti periodici, relativi alle spese fisse per la
pulizia ed ordinaria manutenzione del fabbricato condominiale rientrassero tra
quelli soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., a
nulla rilevando che l'amministratore si ponga come una sorta di delegato degli
stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il pagamento delle
quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del singolo
condomino nei confronti della collettività di tutti i condomini costituente il
condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è comunque abilitato a
tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di singoli condomini
dissenzienti ma minoritari». Correlata, logicamente,
alle statuizioni di entrambe le due surriportate pronunce risulta la recente
statuizione di Cass. 21 luglio 2005 n. 15288, in merito alla «esigibilità»
dell'obbligazione di contribuzione a carico del singolo partecipante al
condominio, in relazione all'efficacia costitutiva della delibera condominiale,
laddove ribadisce che «L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle
spese condominiali "sorge" per effetto della delibera dell'assemblea che approva
le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta
soltanto a rendere liquido un debito preesistente, e che può anche mancare ove
esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente
dovute dai singoli condomini sia il frutto di una semplice operazione
matematica», con ciò riconoscendosi l'efficacia «costitutiva» della delibera
perché prima della sua adozione non esiste l'obbligo di contribuzione del
singolo condomino. Sulla questione di diritto in esame,
pare, inoltre, incidere anche il principio di diritto enunciato da Cass., sez.
un., 8 aprile 2002 n. 5035 (11),
che ha escluso la tutela dell'apparenza del diritto nel rapporto tra condominio
e singolo condomino per il pagamento della sua quota di spese perché il
condominio non è terzo, in quanto è, invece, «parte del rapporto», considerato
che il rapporto giuridico tra condominio e il singolo condomino, proprietario
esclusivo di unità immobiliari, «esiste nella realtà», in ragione della
relazione di accessorietà tra le parti e servizi comuni e la sua proprietà
esclusiva. Non può, infine, tralasciarsi, assolutamente,
il più recente e significativo arresto delle sezioni unite che, componendo il
contrasto insorto in ordine al rimborso delle spese anticipate da un condomino
nel c.d. «condominio minimo», insegna che «l'espressione "condominio" designa il
diritto soggettivo di natura reale (la proprietà comune) concernente le parti
dell'edificio di uso comune e, ad un tempo, l'organizzazione del gruppo dei
condomini, composta essenzialmente dalle figure dell'assemblea e
dell'amministratore: organizzazione finalizzata alla gestione delle cose, degli
impianti e dei servizi. La specifica fisionomia giuridica del condominio negli
edifici - la tipicità, che distingue l'istituto dalla comunione di proprietà in
generale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo - si fonda sulla
relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui
diritti, dei quali i beni formano oggetto (la proprietà esclusiva e il
condominio)» in quanto «Le parti comuni dal codice sono considerate beni
strumentali al godimento dei piani o delle porzioni di piano in proprietà
esclusiva» (12), con ciò riconoscendo
espressamente il valore autointegrativo della disciplina condominiale anche in
presenza di un formale rinvio come quello alle norme sulla comunione e, quindi,
«a maggior ragione» qualora il rinvio (esempio, al mandato) non derivi da un
espresso richiamo normativo. Particolarmente pertinente
alla problematica in esame è apparsa, infine, una recente pronuncia di merito
che, giudicando sulla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di un
amministratore di condominio, distingue, condivisibilmente, tra i danni
patrimoniali (esempio interessi e sanzioni per ritardato pagamento) e non
patrimoniali (esempio, di immagine) relativi al sinallagma contrattuale di
mandato - dei quali (tutti) può e deve rispondere l'amministratore colpevole,
ove adeguatamente provati - e la sorte (quantum), invece, dell'obbligazione
esterna esistente nei confronti di terzi (nella specie contributi previdenziali
Inps per il servizio di portierato), affermando che quest'ultima obbligazione
resta a carico dei condomini «il cui onere economico non può essere traslato
sull'amministratore» (13).
Appare necessario formulare alcune osservazioni alle
citate sentenze, prima di proporre alla considerazione dei lettori le
riflessioni in ordine ad una corretta configurazione della prescrizione
relativamente alle distinte e diverse «pretese» (in genere) dell'amministratore
di condominio e alla creduta inconfigurabilità della prescrizione relativamente
al potere-dovere - per utilizzare la configurazione di qualificata dottrina
citata - di «riscossione dei contributi» condominiali, in quanto finalizzata
alla costituzione della provvista per l'esecuzione del mandato conferito
all'amministratore di condominio, in una visione unitaria e sistematica della
normativa condominiale ed in conformità al recente e condiviso arresto delle
sezioni unite di cui alla sentenza n. 2046 del 2006 che dalla speciale
fisionomia giuridica del condominio fa discendere la soluzione della questione
concreta. 4. L'esigibilità del potere-dovere di
riscossione dei contributi condominiali. - Come già anticipato, l'esigibilità
permette di individuare concretamente la pretesa esposta eventualmente a
prescrizione quinquennale che, per essere oltretutto breve, è di stretta
interpretazione, per cui appare consigliabile partire, metodologicamente,
dall'accertamento del dies a quo del decorso del periodo di tempo, rilevante a
tal fine, per poi individuare le specifiche pretese ad essa soggette, non
apparendo corretta una configurazione generalizzata per qualsiasi pretesa
avanzata dall'amministratore e, quindi, verificare successivamente quale
specifica prescrizione risulti applicabile e se per alcune non lo sia affatto
per carenza di autonomia. A. Si prendono le mosse dal
precedente giurisprudenziale di Cass. 5 novembre 1992 n. 11981 perché esso è
richiamato da autorevole dottrina a proposito della prescrizione relativa alla
riscossione dei contributi condominiali (14). Dall'esame
della fattispecie concreta esaminata allora dalla Corte - senza fermarsi alla
massima ufficiale che, nella specie, appare fuorviante - si evince che si
trattava di un'ingiunzione di pagamento delle spese di riscaldamento per
gestioni (esercizi dal 1982 al 1986) «precedenti» alla deliberazione di nomina
dell'amministratore di una - si badi bene - gestione autonoma del riscaldamento
degli assegnatari di alloggi in locazione con patto di futura vendita che
avevano esercitato il riscatto, in conformità di una convenzione, approvata dal
Ministero dei lavori pubblici, che prevedeva espressamente il diritto d'azione
della gestione autonoma nei confronti dei soci assegnatari morosi «anche per i
rapporti pregressi» in conformità dell'art. 35 del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con r.d. 28 aprile
1938 n. 1165 e dell'art. 24 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 secondo cui, fino a
che tutti gli alloggi costituenti l'immobile non siano stati trasferiti in
proprietà degli assegnatari e si sia costituito regolare condominio, può
consentirsi la gestione autonoma «alle condizioni e con le modalità previste per
gli alloggi degli Iacp in locazione» con patto di futura vendita. La sentenza,
infatti, precisa: «ne consegue che "l'accordo contrattuale" raggiunto all'atto
dell'assegnazione dell'appartamento, vincola gli assegnatari all'obbligo
dell'osservanza del regolamento fino alla sua sostituzione col regolamento di
condominio e che in quanto tale, può essere considerato una condizione per la
concessione dell'appartamento [...] accettata con l'atto di assegnazione [...]
per cui "l'obbligazione ha natura contrattuale"». In relazione a tale
particolare fattispecie, la Corte ha, quindi, statuito che «l'obbligazione in
base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la
conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio, qualora la
ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto
annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c., sorge soltanto
dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle
spese. Ne consegue dunque che la prescrizione dei crediti nei confronti di
ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della
ripartizione delle spese e non dall'esercizio di bilancio. Pertanto, agli
effetti dell'art. 2935 c.c. concernente l'inizio del decorso della prescrizione,
incombeva alla ricorrente, che l'ha eccepita, l'onere di dimostrare da quale
momento il diritto poteva essere fatto valere». Deve
sottolinearsi, inoltre, che la decisione si è limitata a rigettare il gravame e,
con esso, l'eccezione di prescrizione la quale, quindi, non è stata, affatto,
affermata, confermando, pertanto, la sentenza impugnata che si era limitata a
riprodurre il testo della disposizione dell'art. 2935 c.c. Pertanto, la sentenza, da un lato, contiene la mera
enunciazione in astratto del principio di diritto non applicato in concreto e,
dall'altro lato, la pronuncia attiene specificamente ad una fattispecie del
tutto particolare, connessa ad originari rapporti di locazione e ad una
convenzione speciale per cui risulta carente dei necessari requisiti
generalizzanti, tralasciando di enfatizzare le pure appariscenti perplessità in
ordine alla dichiarata inosservanza dell'onere di dimostrare da quale momento il
diritto poteva essere fatto valere perché, trattandosi di originaria ingiunzione
ritenuta valida perché fondata su prova scritta, tale onere poteva forse
reputarsi processualmente assolto in forza dell'acquisita prova scritta,
costituita, verosimilmente, dalla deliberazione assembleare di approvazione
delle spese da recuperare. Tale precedente
giurisprudenziale appare, pertanto, inconferente perché attiene ad una
fattispecie e ad una normativa entrambe speciali, potendosi forse configurare al
riguardo una fattispecie di condominio speciale (15) che sembra impedire l'attribuita valenza
generale del principio di diritto enunciato, atteso che, anche per i rapporti di
locazione con gli istituti autonomi delle case popolari, vale la specialità
della disciplina legale (16).
Tale fattispecie concreta è stata forse «galeotta», come
può dedursi dall'illuminante parallelismo con la giurisprudenza formatasi in
ordine alle stesse spese condominiali, ma con riferimento al rapporto di
locazione. Il rilievo sembra rilevante in termini sistematici per la necessaria
coerenza dell'ordinamento giuridico, specialmente laddove viene differenziata
l'ipotesi dell'unico proprietario - per il quale rileva il momento dal quale il
diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) alla chiusura della gestione
annuale dei servizi accessori che è nella piena disponibilità del
locatore-creditore - senza che rilevi, in contrario, l'eventuale normativa
interna (spesso pubblicistica) relativa al termine, peraltro, di scadenza per la
redazione del bilancio che non può incidere sul rapporto privatistico di
locazione dal quale nasce il credito per gli oneri accessori (17), da quella invece del locatore-condomino
per la quale viene riconosciuta valenza dirimente alla deliberazione assembleare
di approvazione delle spese condominiali che sola costituisce e rende
obbligatorio il contributo per il condomino-locatore che, pertanto, dalla sua
data (se presente in assemblea o dalla sua comunicazione se assente) può
esercitare validamente il diritto di rimborso nel termine biennale (speciale)
fissato dall'art. 9 l. n. 392 del 1978 (18), con una diversa decorrenza dai due
predetti diversi dies a quo per l'esigibilità del credito. Tale diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità per
i rapporti di locazione - giudicato peraltro immune da sospetti di illegittimità
costituzionale per disparità di trattamento (19) - risulta, altresì, coerente con la
ulteriore condizione di esigibilità stabilita nella consultazione facoltativa
dei relativi documenti giustificativi prima di effettuare il pagamento, nei
previsti sessanta giorni dalla formale richiesta la quale può essere effettuata,
significativamente, «anche direttamente presso l'amministratore del condominio»
(20) oltre che tramite il
locatore-condomino. Emerge così coerentemente identica
la rilevanza costitutiva della deliberazione assembleare di approvazione delle
spese condominiali, ai fini della esigibilità delle somme dovute che, pertanto,
individua, in concreto, il dies a quo dell'eventuale decorso della prescrizione
e al tempo stesso l'obbligazione per la quale è apprezzabile la prescrizione.
La dottrina aveva sottolineato, in passato, che le
deliberazioni assembleari hanno solo valore dichiarativo e non costitutivo (21), ma tale indirizzo è mutato in
giurisprudenza (22), per cui non pare
revocabile in dubbio che la deliberazione fissa solo l'esigibilità
dell'obbligazione di contribuzione per la somministrazione dei mezzi necessari
all'esecuzione del mandato conferito all'amministratore. Può, pertanto, considerarsi acquisito, in forza sia di Cass.
5 novembre 1992 n. 11981, cit. che di Cass. 21 luglio 2005 n. 15288, cit., il
principio che la deliberazione assembleare di approvazione delle spese integri
il dies a quo per la costituzione e l'esigibilità dei contributi condominiali da
parte dell'amministratore, senza la quale non può concretamente operare il
dovere previsto nell'art. 1130 c.c., per cui qualsiasi questione in merito ad
una ipotetica prescrizione per la riscossione dei contributi condominiali non
può prescindere dalla deliberazione assembleare di approvazione delle spese da
riscuotere e nei termini nella stessa specificati, perché prima di essa non è
concepibile giuridicamente alcun obbligo di contribuzione condominiale e
conseguentemente non è possibile procedere ad alcuna riscossione, la cui
omissione risulta pertanto non apprezzabile per l'ordinamento giuridico
condominiale, secondo l'antico brocardo «actio nondum nata non praecribitur»,
trasfuso nel vigente art. 2935 c.c. Da tale principio di diritto sembra
discostarsi Cass. 28 agosto 2002 n. 12596, che merita, pertanto, un attento
scrutinio, soprattutto perché la statuizione di prescrizione è specifica. 5. Il precedente giurisprudenziale negativo di Cass. 28
agosto 2002 n. 12596. - Forti perplessità suscita l'enunciazione del principio
di diritto specificamente per la ritardata richiesta di riscossione dei
contributi condominiali perché essa sembra in contrasto stridente con Cass. 5
novembre 1992 n. 11981, cit. e Cass. 21 luglio 2005 n. 15288, cit. sul punto del
momento della nascita dell'obbligazione del condomino di contribuire al
pagamento delle spese condominiali deliberate che non è stata affatto presa in
attenta considerazione, facendosi riferimento (forse fuorviante) a generiche
«spese fisse per la pulizia ed ordinaria manutenzione del fabbricato
condominiale» e alla precedente delibera del 1990 della quale, però, non viene
specificato l'esatto contenuto. La sentenza non
chiarisce, infatti, se, nella fattispecie giudicata, si trattava esattamente
dello «stesso ed identico contributo» deliberato in precedenza (1990) e quindi
della stessa pretesa creditoria, atteso che nell'esposizione del fatto si fa
riferimento ad un prospetto «elaborato a seguito della sentenza del Tribunale di
Milano del 16 gennaio 1992, poi confermata in appello e dalla Cassazione»
(circostanza non contestata) che sembra presupporre una modifica comunque di
quanto eventualmente deliberato in precedenza. L'eventuale e verosimile novum sembra, infatti, determinare
una nuova ed autonoma spesa contenuta nella nuova deliberazione di approvazione
dall'esigibilità della quale poteva farsi, eventualmente, decorrere, ai sensi
dell'art. 2935 c.c. (giusta Cass. 5 novembre 1992 n. 11981, cit. e Cass. 21
luglio 2005 n. 15288, cit.), il dies a quo della «supposta» prescrizione
quinquennale. La pronuncia sembra far riferimento alla nascita, per così dire,
oggettiva e in concreto di quanto erogare in concreto avulsa dalla deliberazione
di approvazione della spesa che segna - ai fini condominiali - l'esigibilità
dell'obbligazione di contribuzione e il dovere di riscossione, non avvertendo,
peraltro, l'opportunità (se non addirittura la necessità) in tale prospettiva
esclusivamente oggettiva, di considerare la perdurante validità ed esistenza del
credito del terzo, in relazione alla sua persistente facultas agendi nei
confronti del condominio e dei condomini e non ponendosi, di conseguenza, il
quesito «chi paga?» a seguito della dichiarata prescrizione «interna» della
riscossione del contributo condominiale. Solo se il credito vantato dal terzo
fosse stato prescritto (autonomamente) la delibera poteva risultare illegittima,
mentre se persisteva il credito del terzo da soddisfare la pronunciata
illegittimità sembra un non sense. Il decorso dei cinque
anni parrebbe, poi, calcolato a ritroso dalla data di adozione della delibera
impugnata, rispetto alla semplice collocazione temporale degli arretrati
«oggettivamente» dovuti per il rapporto di portierato, senza alcuna valutazione
della loro esigibilità giuridica nell'ambito condominiale, perché, ad esempio,
determinati e quantificati, esattamente o diversamente, solo a seguito del
passaggio in giudicato della relativa sentenza anche se riferibili al periodo
lavorativo anteriore all'ottobre 1990. Sembra cioè che la statuizione finisca
per fare applicazione «in assoluto» della prescrizione quinquennale con riguardo
al mero decorso temporale relativo all'imputazione «storica» della somma
deliberata, prescindendo sia dalla esigibilità (interna) della contribuzione a
far data dalla specifica deliberazione di spesa, sia, soprattutto, dalla
permanente e concreta esigibilità (esterna) del credito del terzo collegata e
conseguente al giudizio instaurato, con una singolare autonomia assoluta della
relativa obbligazione «condominiale», in contrasto con la funzione propria della
«gestione» condominiale che richiede una deliberazione assembleare per
l'esigibilità del contributo e quasi che tale prescrizione quinquennale avesse
effetti anche per il terzo creditore. La motivazione,
secondo cui «a nulla rilevando che l'amministratore si ponga come una sorta di
delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il
pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del
singolo condomino nei confronti della collettività di tutti i condomini
costituente il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è
comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di
singoli condomini dissenzienti ma minoritari», appare, pertanto, non congrua ed
estremamente generica perché, quantomeno, non risulta provato il giorno, a
partire dal quale, il potere-dovere di riscossione delle somme specifiche
portate dalla delibera impugnata poteva essere attuato efficacemente (ritenuto
necessario da Cass. 5 novembre 1992 n. 11981, cit.) in relazione al quantum
richiesto e non al semplice ed astratto titolo giuridico. D'altronde
dall'identità del petitum e causa petendi deriva l'identità della pretesa non
solo sotto un profilo esclusivamente processuale. Il riferimento alla precedente
delibera del 1990 sembra attenere all'astratto titolo giuridico («spese fisse»
ma lo sono poi tali?) piuttosto che alla spesa specifica da riscuotere. La
sentenza risulta non condivisibile sotto diversi profili: a) sotto il profilo
della deliberazione assembleare della specifica spesa controversa, integrante il
dies a quo dell'eventuale e «supposta» prescrizione, in quanto costitutiva
dell'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, in mancanza della quale il
termine prescrizionale non potrebbe decorrere ai fini condominiali; b) sotto il
profilo dell'insussistenza di periodicità del credito per i controversi
arretrati di lavoro, perché integrante una prestazione unitaria da assolversi in
unica soluzione, a seguito dell'accertamento giudiziale e quindi con una
prescrizione decennale (Cass. 4 ottobre 2005 n. 19348, in rassegna), semmai, al
termine del rapporto lavorativo, secondo la speciale disciplina giuslavorista
che inibisce la prescrizione di quanto dovuto a titolo retributivo in rapporti
senza garanzia di stabilità come quello di portierato nel condominio privato (23); c) sotto il profilo della ripartizione
di un credito vantato dal terzo non ancora prescritto che il condominio debba
comunque soddisfare, ovviamente, con la contribuzione dei suoi partecipanti,
mancando un suo patrimonio autonomo e non potendo, per esso, rivalersi su quello
dell'amministratore; d) sotto il profilo della omessa distinzione tra la
delibera di arretrati deliberati e non riscossi (1990) e deliberazione di
arretrati verosimilmente di diverso ammontare in relazione ad un rapporto
giuridico «esterno» per i quali non sia stata mai assunta una delibera di
approvazione della relativa spesa; il che escluderebbe il perfezionamento della
prescrizione per la diversità delle pretese; e) sotto il profilo di un'eventuale
ricorrenza di un'obbligazione propter rem per la quale possa configurarsi,
eventualmente, la diversa prescrizione decennale (24), ma sempre (forse) nei rapporti esterni.
Oltre, pertanto, a quanto si dirà a proposito della (non
avvertita) probabile incidenza del rapporto di mandato che la sentenza liquida
(forse troppo semplicisticamente) come irrilevante («delegato») e alla probabile
applicabilità «comunque» della prescrizione decennale per la sussistenza di un
credito niente affatto periodico ma da assolversi in unica soluzione (Cass. 4
ottobre 2005 n. 19348, in rassegna), perché la periodicità apparteneva forse al
rapporto contrattuale esterno, la decisione solleva, in ogni caso,
l'interrogativo sull'imputazione della contribuzione per la successiva e
consequenziale spesa che la gestione condominiale dovrà, in ogni caso, sostenere
a seguito dell'instaurando giudizio (inevitabile) da parte del terzo (titolare
principale del credito insoddisfatto) al quale non pare, affatto, opponibile la
dichiarata prescrizione ai fini della riscossione condominiale del contributo
oppure per l'impraticabilità, in astratto e in concreto, della rivalsa nei
confronti dell'ultimo amministratore o dei precedenti amministratori per varie
ragioni (inammissibilità della rivalsa per disomogeneità delle due obbligazioni;
prescrizione nei riguardi dei precedenti amministratori, effetto preclusivo del
rendiconto approvato; impossibilità della sommatoria dei diversi periodi di
omessa riscossione per una inconfigurabile successione contrattuale ecc.). Sotto
tale profilo e, verosimilmente, in ragione del diverso titolo giuridico della
contribuzione (esecuzione della eventuale successiva sentenza di condanna
ottenuta dal terzo, in luogo della provvista al mandatario per l'adempimento
dell'obbligazione nei confronti del terzo), i condomini (precedentemente)
vittoriosi non dovranno contribuire comunque alla stessa spesa maggiorata di
interessi e spese legali? Ciò salvo ipotizzare che tale ultima spesa debba
essere ripartita (irragionevolmente ed ingiustamente) tra coloro che hanno già
versato comunque la loro quota nella fase non contenziosa (al danno la beffa!),
con l'ulteriore quesito se costoro possano, poi, agire, in via sussidiaria, con
l'azione di ingiusto arricchimento nei confronti dei condomini vittoriosi che
hanno comunque goduto delle cose e servizi comuni accessori alle loro proprietà
esclusive. Probabilmente, i condomini vittoriosi
potrebbero (irrazionalmente) essere solo «momentaneamente assolti» dalla
contribuzione per la fase non contenziosa relativa alla provvista al mandatario,
ma forse non assolti dalla successiva e ineludibile contribuzione alla spesa ex
iudicio per una generale responsabilità condominiale, nel quadro della
rappresentanza, relativa alla stessa quota (arretrati retributivi di portierato)
ma maggiorata di interessi e spese legali in relazione alla «necessitata»
condanna giudiziale del condominio per la soddisfazione del credito del terzo
tuttora valido (titoli giuridici diversi?), senza, peraltro, possibilità
«pratiche» di rivalsa nei confronti dell'amministratore ultimo e di quelli
precedenti incaricati (con verosimile culpa in eligendo) non soltanto per la
probabile inammissibilità di una tale rivalsa, ma, soprattutto, perché non
esiste alcuna assicurazione obbligatoria che possa comunque tenere indenni i
condomini debitori principali. In proposito, deve
richiamarsi la già citata statuizione della giurisprudenza di merito che
distingue, correttamente e condivisibilmente, tra i danni patrimoniali
(interessi e sanzioni per ritardato pagamento) e non patrimoniali (di immagine)
relativi al sinallagma contrattuale di mandato, dei quali può e deve rispondere
l'amministratore colpevole e l'obbligazione assunta in nome e per conto del
condominio che resta a carico dei condomini «il cui onere economico non può
essere traslato sull'amministratore» (25), sostanzialmente conforme a Cass. 13
ottobre 2003 n. 15273. Gli insoddisfacenti esiti
giurisprudenziali conseguenti ad una interpretazione condotta con esclusivo
riferimento alle regole ordinarie dei rapporti intersoggettivi, convincono della
necessità di una più attenta considerazione della peculiare fisionomia giuridica
del condominio per una soluzione coerente con la scelta legislativa in ordine
alla inesistenza della personalità giuridica e di un patrimonio autonomo del
condominio che non può affermarsi solo in astratto, senza far seguire, poi, a
tale configurazione normativa le conseguenti differenziazioni applicative. 6. La peculiare fisionomia giuridica del condominio. -
L'opponibilità della «presunta» prescrizione (quinquennale) anche per la
riscossione dei contributi condominiali, oltre che per i rapporti di
credito-debito relativi all'attività svolta dall'amministratore del condominio
(retribuzione, anticipazioni), sembra comportare, sul piano pratico-giuridico,
un sostanziale e surrettizio riconoscimento della personalità giuridica con
l'equiparazione, in fatto, del condominio ad una comune persona giuridica, con
la continuità amministrativa e l'immedesimazione organica, tipiche di un
rapporto organico che conducono agli illustrati esiti irragionevoli che non
possono essere liquidati come meri inconvenienti perché essi dimostrano
l'equivoco presupposto logico-giuridico che li ispira. La cennata opponibilità
denota una anelasticità ermeneutica in relazione a scelte legislative
intenzionalmente diversificate, con la conseguente violazione dell'assetto
normativo «speciale» predisposto per il condominio che prevede,
significativamente, l'impossibilità, inderogabile, di sottrarsi,
all'obbligazione di contribuzione (art. 1118, comma 2, c.c.) nelle spese
relative alle cose comuni, per l'inseparabile relazione di accessorietà con le
proprietà esclusive che le attribuisce carattere di realità (26). Gli arresti
giurisprudenziali criticati finiscono con l'ignorare le autonome ragioni di
credito del terzo, effettivo e reale creditore dell'obbligazione riferita
nominalmente al condominio, ma in effetti dei singoli condomini, con la
commistione di rapporti interni ed esterni, prescindendo così dalla peculiare
fisionomia giuridica del condominio che deve rispondere adeguatamente agli
interessi comuni e alle esigenze di tutela del terzo, attraverso la previsione
di un'organizzazione gestionale inderogabile per una situazione concepita priva
di personalità giuridica e di un patrimonio autonomo che l'interprete non può
disattendere applicando i paradigma normativi tipici della persona giuridica e,
in genere, del mandato al quale l'incarico dell'amministratore è assimilabile ma
non identico. La legge prevede la nomina obbligatoria
(art. 1129, comma 1, c.c.) di un amministratore per le aggregazioni condominiali
più numerose e che, secondo la prevalente e (ormai) pacifica configurazione,
integra (come già ricordato) un ufficio di diritto privato «assimilabile» al
mandato - limitato alla durata annuale inderogabile (art. 1129, 1138 c.c. e
Cass. 4 ottobre 2005 n. 19348, in rassegna) con l'obbligo (coerentemente) di
rendiconto a «chiusura e definizione» del singolo rapporto annuale di mandato,
con l'irretrattabilità consequenziale della situazione così definita senza
riserve e con effetti liberatori nei confronti dell'intera collettività
condominiale - che non fa venire meno la speciale fisionomia del condominio che
sorge automaticamente con il primo atto di frazionamento di un edificio in
ragione della relazione che si instaura ex re tra le cose comuni e le proprietà
esclusive, con una disciplina unitaria che va dalla fattispecie più semplice del
c.d. «piccolo condominio» a quella più complessa del supercondominio
appartenenti a un microsistema giuridico, autointegrantesi secondo principi suoi
propri, per seguire una nota e appagante teorica (27). La predetta
relazione di accessorietà si riflette logicamente sulla conseguente funzione
strumentale dei rapporti interni condominiali rispetto a quelli esterni. Da tale speciale configurazione giuridica discende
l'impossibilità di una sommatoria dei diversi periodi di mandato ai fini della
prescrizione, con la separazione della responsabilità afferente il rapporto di
mandato con rappresentanza e di quella relativa alle obbligazioni esterne
oggetto del mandato, con l'impraticabilità di un'azione di rivalsa per la
diversità ontologica delle obbligazioni interne ed esterne, potendo il singolo
amministratore rispondere personalmente dei soli danni causati dalle
inadempienze al mandato (28)
ma non dell'obbligazione che fa carico al condominio e ai condomini per
l'assenza della personalità giuridica e di un patrimonio autonomo del
condominio. Nella specie non ricorre, infatti, alcuna
assicurazione da parte dell'amministratore. Ciò appare
coerente con l'inconfigurabilità del c.d. «condomino apparente» in ragione della
insussistenza di una terzietà (29)
in relazione ad una situazione reale, atteso che il condominio è «parte del
rapporto» che esiste nella realtà. Nella specie, il condomino moroso ed
opponente la prescrizione può dirsi «ancora più parte» perché colui che oppone
all'amministratore la prescrizione quinquennale avverso il tentativo di
riscossione del suo contributo è un condebitore dell'obbligazione principale ed
esterna che l'amministratore ha l'incarico di adempiere, anche in nome e per
conto suo, nei confronti del terzo creditore ed alla quale, peraltro,
l'opponente non può sottrarsi (art. 1118, comma 2, c.c.) per la inerente
relazione di accessorietà e per il vincolo di solidarietà passiva (art. 1310,
comma 2, c.c.). Dalla riconosciuta fisionomia speciale
del condominio discende, poi, che le regole del mandato, così come quelle della
comunione. possono essere estese soltanto se non risultino derogate dalle norme
speciali dettate per il condominio. 7. Le obbligazioni
fanno capo ai condomini. - Il conforto maggiore della prima intuizione lo si
rinviene in autorevole dottrina (30)
che, con dovizia di considerazioni giuridiche, sottolinea che «ai fini della
ricostruzione dell'istituto del condominio - della situazione soggettiva
individuale, della organizzazione del gruppo e delle interazioni reciproche -
riveste importanza decisiva il riscontro che le obbligazioni assunte per le
cose, gli impianti ed i servizi comuni e la susseguente responsabilità non fanno
capo al gruppo, al condominio unitariamente considerato, ma ai singoli
partecipanti», per cui la responsabilità contrattuale fa capo non al gruppo ma
ai condomini che, pertanto, sono «condebitori» per le obbligazioni esterne
assunte in nome e per conto del condominio, rispetto alle quali l'obbligo di
«partecipazione-contribuzione» è semplicemente strumentale, senza alcuna
rilevanza esterna. A tal fine opera, infatti,
l'organizzazione condominiale che prevede il riparto, secondo il criterio legale
di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., dell'onere economico relativo alle spese
per le cose comuni, sotto forma quindi di «contributi» che l'amministratore ha
il dovere e potere ex lege (art. 1130, n. 3, c.c.) di riscuotere per poi
«erogare» le predette spese, in adempimento delle obbligazioni contratte o
contraende nei confronti dei terzi, similmente al paradigma normativo del
mandato per il quale è insussistente un'analoga organizzazione. Rispetto alle
obbligazioni assunte in nome del condominio, quella «interna» è priva di
autonomia e rilevanza esterna, risolvendosi in una obbligazione di provvista,
laddove sia stato nominato un amministratore. Per l'obbligazione di provvista
non pare, infatti, configurabile un'autonoma prescrizione perché essa lascerebbe
comunque valida, efficace ed opponibile l'obbligazione principale alla quale
essa è finalizzata. Il parallelismo con la «identica»
situazione condominiale per la quale non sia stato nominato l'amministratore
dimostra come la soluzione non possa essere diversa - secondo una lettura
costituzionalmente orientata - in ordine alla non configurabilità di alcuna
prescrizione in ragione della ricorrenza di una normale situazione di una
pluralità di debitori (art. 1310 c.c.) di una obbligazione unica per la quale
opera la solidarietà passiva con l'irrilevanza del criterio interno di
ripartizione, formale, in caso di nomina dell'amministratore, e implicito, in
caso di mancata nomina, della somministrazione dei mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato. Ciò in aderenza al principio
di diritto recentemente riaffermato dalle sezioni unite sull'applicabilità
uniforme delle norme speciali dettate per il condominio (31). Tale
specificità ordinamentale risulta recepita specificamente dalla giurisprudenza
di legittimità (32) ed è ribadita da Cass.,
sez. un., 18 settembre 2006 n. 20076 laddove precisa che «l'amministratore ha la
semplice rappresentanza volontaria di ciascuno dei partecipanti, alla stregua di
un comune mandatario» per cui «ne consegue che qualunque controversia possa
incorrere nell'ambito condominiale per ragioni afferenti al condominio,
quand'anche veda contrapposto un singolo partecipante a tutti gli altri,
ciascuno dei quali è singolarmente rappresentato dall'amministratore, è perciò
sempre una controversia "tra condomini"». Ciò comporta che le c.d. «quote
condominiali» ovvero i contributi condominiali attengono all'obbligo del
condomino-rappresentato di fornire al madatario i mezzi per l'esecuzione del
mandato. L'insussistenza della personalità giuridica,
così come di un patrimonio autonomo, del condominio, esclude una relazione
intersoggettiva in senso stretto di credito e debito dei partecipanti al
condominio sia nei confronti del condominio, sia nei confronti
dell'amministratore, in relazione, ovviamente, alle obbligazioni di
contribuzione relative alle cose comuni (parti comuni, impianti e servizi) da
considerarsi proprie dei condomini. Se si concorda sulla natura reale, propter
rem e non personale dell'obbligazione di corresponsione dei contributi
condominiali (33) in ragione della relazione
di accessorietà con il godimento delle proprietà solitarie e della derivazione
dell'obbligazione dalla legge (34)
- rafforzata dalla «inderogabilità», disposta dall'art. 1118, comma 2, c.c. ed
impeditiva della rinuncia al diritto sulle cose comuni al fine di sottrarsi al
contributo nelle spese per la loro conservazione - tale natura milita
indiscutibilmente a favore dell'inerenza, con carattere permanente,
dell'obbligazione di contribuire alle spese comuni alla situazione soggettiva
reale di condomino e pare, allora, consequenziale, l'inconfigurabilità della
prescrizione nei rapporti interni rientranti nell'organizzazione condominiale,
in relazione a un obbligo di contribuzione indisponibile, in funzione
dell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'interesse comune. Trattasi, in sostanza, di un onere che consegue direttamente
e giuridicamente dalla proprietà esclusiva per cui appare razionale che ne debba
seguire le sorti secondo l'antico brocardo: «accessorium seguitur principale».
L'interrogativo iniziale sembra, comunque, permanere
perché il Supremo Collegio insegna che «d'altro canto, l'obbligazione reale di
certo è suscettibile di estinguersi per prescrizione, se il creditore non
esercita il corrispondente diritto per il tempo determinato dalla legge» (35) che, qualora fosse applicabile anche
all'obbligazione di contribuzione condominiale solleciterebbe l'esatta
individuazione del soggetto creditore e della prescrizione breve, in deroga alle
norme ordinarie, in relazione alla obiettiva pluralità di interessati, per la
quale la legge prescrive il conferimento di un mandato - obbligatorio se si
superano le quattro unità - che supera, non irragionevolmente, la normale
configurazione «individuale» dell'obbligazione reale ordinaria (36) le cui regole devono essere anch'esse
applicate tenendo presente la fisionomia giuridica del condominio. 8. L'applicabilità delle regole del mandato e
l'inconfigurabilità della prescrizione. - La creduta inoperatività della
prescrizione per inconfigurabilità relativamente alla riscossione della
contribuzione nelle spese per le cose comuni sembra ricevere un immediato
conforto dalla comune configurazione plastica del condominio, quale semplice
ente di gestione, per rappresentare l'essenza del condominio che si esaurisce
nella mera gestione per il conseguimento degli interessi comuni, ovvero quale
«ufficio di diritto privato "assimilabile" al mandato» che raffigura
giuridicamente la situazione condominiale, perché, per entrambe le predette
configurazioni, il potere-dovere di riscossione da parte dell'amministratore non
appare affatto autonomo, ma strumentale e finalizzato all'esecuzione del mandato
e all'adempimento delle obbligazioni assunte «in nome e per conto del
condominio» ma imputabili - come si è dianzi detto - ai singoli condomini e,
quindi, nell'interesse anche del singolo condomino riottoso alla contribuzione,
in una relazione priva di qualsiasi corrispettività che, invece, è connaturata
ai rapporti di debito e credito. Infatti, Cass. 27 settembre 1996 n. 8530
afferma testualmente: «Il rapporto, analogo a quello del mandato con
rappresentanza, si stabilisce tra la persona nominata alla carica di
amministratore ed i singoli condomini». Valutato che trattasi di assimilabilità
ed analogia al mandato, pare conseguente che l'applicabilità delle analoghe
regole del mandato debba essere contenuta entro i limiti della compatibilità e
salvo che esse non risultino derogate da disposizioni speciali dettate
espressamente per il condominio; in ciò l'assimilazione e non l'identità con il
mandato. In considerazione di tale analogia, sarebbe pertanto come dire che il
mandatario, nel ritardare a riscuotere la provvista da parte del mandante -
obbligato sia secondo le regole del mandato («è tenuto» ex art. 1719 c.c.) al
pari del condomino a seguito dell'adozione della deliberazione di spesa -
potrebbe determinare tout court l'estinzione-inopponibilità di tale obbligazione
che sorge nell'interesse del suo rappresentato, senza che si verifichi alcuna
sostituzione giuridica. Ciò sembra un non sense giuridico perché manca la
contrapposizione di interessi sostanziali correlata all'istituto della
prescrizione e, inoltre, perché da quanto rappresentato sembrerebbe conseguire
solo un «comune» comportamento concludente contrario all'esecuzione del mandato
al quale ha interesse principalmente il mandante che, nel condominio, non può
però farlo (art. 1118, comma 2, c.c.) perché l'esecuzione deve avvenire anche
nell'interesse degli altri condomini. La prescrizione integra l'effetto
giuridico del mancato esercizio da parte del titolare dell'interesse concreto
consacrato nel relativo diritto di credito, mentre, nella specie, è pacifico che
esso non fa capo, affatto, all'amministratore che è solo il rappresentante
«anche» del condomino, inadempiente al suo personale obbligo-dovere di versare
il contributo per costituire la provvista per l'adempimento di obbligazioni (al
medesimo imputabili) per le quali il creditore è un terzo e non
l'amministratore, come sottolineato puntualmente da autorevole dottrina (37). La configurazione della prescrizione
del dovere di riscossione e quindi del dovere di somministrazione a carico del
condomino configurerebbe una sorta di rapporto con se stesso con un conflitto di
interessi che osta ad una tale configurazione perché alla prescrizione avrebbe
interesse principalmente il condomino inadempiente che è debitore e non
creditore. Ciò sembra sovvertire i principi che regolano
la rappresentanza diretta (in nome e per conto) come disciplinata dal nostro
ordinamento giuridico e alla quale fa riferimento la materia condominiale, senza
inammissibili suggestioni autonomistiche (centro di interessi, soggettiva
giuridica ecc.) che sono figlie di una personalità giuridica e autonomia
patrimoniale che nella specie sono inesistenti e che non possono essere
surrettiziamente quanto inammissibilmente presupposte per una configurazione che
non è sussumibile nelle tradizionali figure soggettive. La pacifica assimilazione e non identità del rapporto
dell'amministratore a quello di mandato risulta densa di significato perché il
rapporto obbligatorio di credito e debito rilevante giuridicamente ai fini della
prescrizione è solo quello intercorrente tra il terzo e tutti i singoli
condomini, rappresentati con contemplatio domini. In forza della deliberazione
assembleare, adottata collegialmente, secondo il criterio maggioritario, gli
interessi comuni sono unificati ex lege in una posizione di obbligo-dovere di
contribuzione-somministrazione per il conseguimento degli interessi comuni che
restano sempre del condomino che, come reso esplicito dalla disposizione
dell'art. 1118, comma 2, c.c., «non può sottrarsi» alla contribuzione in
ragione, non solo di una mera solidarietà giuridico-formale per interessi
individuali unificati, bensì di quella condominiale e sostanziale di origine
legale che attiene a interessi più generali e latamente sociali. Con riferimento all'analoga e quindi conferente normativa
del mandato, qualificata dottrina sottolinea, in proposito, che la
somministrazione della provvista - specialmente nel mandato con rappresentanza
nel quale il mandatario agisce esclusivamente in nome e per conto del mandante
(non avendo, quindi, un distinto interesse come nell'ipotesi di mandato senza
rappresentanza nel quale assume le obbligazioni in nome proprio) - non integra,
in realtà, un'obbligazione, bensì un onere di cooperazione del mandante (38) ovvero di semplice modalità relativa
all'esercizio del credito (39)
che osta alla configurazione di una prescrizione. Tale teorica riceve una
particolare valorizzazione nel condominio che, come osservato nel recente
arresto delle sezioni unite a proposito del c.d. «piccolo condominio», ha una
sua peculiare fisionomia giuridica che esalta il legame giuridico
dell'organizzazione con gli interessi comuni, con una normativa fondata sulla
cooperazione e prevalentemente inderogabile in ragione anche del metodo
collegiale e del principio maggioritario che attenua fortemente (se non esclude)
quella libera autonomia negoziale che connota il mandato tipico tra i privati,
per il quale la disciplina resta sempre condizionata dal patto contrario che,
invece, non è configurabile per la normativa ordinaria dettata per il condominio
in un quadro, pertanto, di sostanziale cooperazione per la realizzazione degli
interessi comuni. Particolarmente rilevante, ai fini
specifici della presente disamina, appare, poi, la considerazione della Suprema
Corte laddove precisa che «non può affermarsi la responsabilità del mandatario
senza in alcun modo porre la condotta da questi tenuta in relazione al
comportamento del mandante il quale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., "salvo patto
contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine
il mandatario ha contratto in proprio nome"» (40). L'esclusione della responsabilità del
mandatario per la mancata provvista confligge logicamente e concettualmente con
la configurazione di una prescrizione per la stessa mancata riscossione
specialmente nel condominio, dove il condomino è obbligato in forza della
delibera assunta collegialmente ed eventualmente con il suo voto favorevole, ma
non per una sua libera autodeterminazione, atteso, altresì, che il dovere-potere
di riscossione attiene alla fase esecutiva e, quindi, patologica piuttosto che a
quella fisiologica, dovendo e potendo il condomino onerato provvedervi
immediatamente. La deliberazione delle spese comuni con
la conseguente ripartizione ha, quindi, la funzione precipua di fornire
all'amministratore-mandatario «i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato»
(art. 1719) che la legge garantisce, in concreto, attraverso la norma speciale
ed eccezionale dell'ingiunzione immediatamente esecutiva nonostante opposizione,
nell'interesse della gestione comune che travalica la semplice relazione
«individuale» del mandato tipico perché per quella condominiale è prevista
l'applicazione del principio maggioritario. D'altro canto, è incontrovertibile
che l'amministratore non è tenuto - contrariamente alla comune opinione - ad
anticipare le somme necessarie per l'esecuzione del mandato, perché è
significativa la disposizione che gli consente solo ordinare eccezionalmente
(senza delibera, altrimenti necessaria) le spese urgenti relative alla sola
manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 2, c.c.) e quindi non per quella
ordinaria, a differenza del condomino che, agendo nel suo interesse sostanziale
(art. 1134 c.c.), può anticipare tutte le spese urgenti, anche di manutenzione
ordinaria, con una differenziazione che si rivela di decisivo rilievo giuridico
per il corretto inquadramento generale delle obbligazioni condominiali. Se l'assimilazione al mandato deve pur avere un seguito,
questa sembra condurre alla prospettata inoperatività della prescrizione per la
riscossione della provvista e quindi dei contributi condominiali relativi a un
mandato con rappresentanza che si svolge nell'interesse esclusivo dei condomini,
perché l'onere della provvista appare insensibile alla prescrizione anche nella
disciplina del mandato, oltre che in quanto tale. 9. La
prescrizione decennale del diritto al compenso e al rimborso delle
anticipazioni. - In relazione alla questione affrontata in questo scritto, di
particolare interesse si rivela la sentenza in epigrafe che, esaminando le due
fattispecie della prescrizione quinquennale eccepita per la «retribuzione»
dell'amministratore (secondo la locuzione dell'art. 1135, comma 1, n. 1, c.c.,
ma comunemente detto compenso) e il rimborso delle anticipazioni effettuate
dall'amministratore, ha esattamente sottolineato - confermando la decisione
della Corte territoriale - l'insussistenza della periodicità che qualifica e
legittima la prescrizione breve quinquennale che, derogando alla prescrizione
ordinaria decennale, è di assoluta stretta interpretazione. La pronuncia risulta
molto utile per la differenziazione ontologica, implicitamente operata, tra le
obbligazioni esterne, per le quali è configurabile un vero e proprio diritto di
credito di un terzo, per il quale è apprezzabile giuridicamente il mancato
esercizio del suo diritto di credito, quale onere per la sua conservazione in
ossequio al principio della certezza dei rapporti giuridici e l'obbligazione di
contribuzione-somministrazione. La sentenza ritiene la ininfluenza della
circostanza di fatto che l'esborso sia dovuto con una scadenza annuale perché
ciò non integra affatto la periodicità indispensabile per la ricorrenza della
fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Particolarmente interessante è
l'irrilevanza, a tal fine, dell'obbligo di rendiconto annuale per l'esatta
considerazione che ciò non riguarda la natura dell'obbligazione, bensì le
modalità di liquidazione del credito stesso di pari scadenza annuale, così come
- può aggiungersi - si verifica per la deliberazione di approvazione delle spese
relative alle cose comuni. Pertanto risulta non
conferente la considerazione circa la ricorrenza di «spese fisse per la pulizia
ed ordinaria manutenzione del fabbricato condominiale» - enfatizzata dalla
criticata Cass. 5 novembre 2002 n. 12596 - che non attiene affatto alla
periodicità del credito, ma alla normale cadenza temporale dell'assemblea
ordinaria per l'approvazione delle spese (art. 66 disp. att. c.c. e 1135 c.c.)
che non attiene, anch'essa, alla natura del credito che solo dalla stessa sorge.
Ciò a prescindere che la c.d. «quota condominiale» singola, ripartita,
nell'ambito quindi della complessiva spesa deliberata e da erogare, si compone
normalmente di voci diverse che non sono più differenziabili una volta ripartita
la spesa globale, costituendo ormai un unicum indistinto che trova il titolo
della sua obbligatorietà nella contribuzione ex lege alle spese per le cose
comuni e la sua funzione nel costituire la provvista per l'esecuzione del
mandato. La sentenza appare conforme a Cass. 30 agosto 2002 n. 12707 che
presenta indubitabile analogia con la situazione condominiale che, di norma,
vede la ripartizione della complessiva obbligazione di contribuzione in rate
mensili, laddove statuisce che «all'obbligo di restituire la somma ricevuta a
titolo di mutuo, che costituisce un debito unico, sebbene possa essere
rateizzato in più versamenti periodici, non si applica la prescrizione
quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., relativa ai debiti che debbono
essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi». Non pare accettabile la generalizzata sovrapposizione
implicita della cadenza annuale delle deliberazioni delle spese comuni così come
del rendiconto annuale, a quella dell'obbligazione di contribuzione che, ogni
anno, risulta diversa per titolo e misura. La pronuncia appare, pertanto,
importante per la differenziazione operata tra la cadenza annuale della
liquidazione del debito e la natura della singola obbligazione che nella specie
è di somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato. La
sentenza non ha potuto esaminare (per un'inammissibilità di ordine processuale)
la censura relativa alla protrazione oltre la scadenza annuale dell'incarico
dell'amministratore, ma, in proposito, può forse osservarsi che tale circostanza
di fatto non sembra, comunque, rilevante perché, in tale specifico caso, si
tratterebbe di un rinnovo tacito del mandato di normale e inderogabile durata
annuale (come sottolineato), non risultando appropriata (anche se diffusa) la
configurazione di una prorogatio che, presa a prestito dalla disciplina delle
persone giuridiche pubbliche, è consona, peraltro, a un rapporto organico e non
a quello intersoggettivo di mandato. Con ciò non si
vuole evitare pilatescamente di prendere in considerazione la diffusa prassi -
peraltro auspicata dai diretti interessati - di una durata ordinaria ultrannale,
ma - senza disconoscere possibili perplessità al riguardo - deve osservarsi,
anche in tale evenienza, l'unicità del credito per il pagamento della
retribuzione dell'amministratore, così come delle anticipazioni effettuate,
sembra conseguire giuridicamente dal dovere «alla fine di ciascun anno di
rendere il conto della sua gestione» che, approvato ex art. 1135, comma 1, n. 3,
c.c., acquisisce il carattere di irretrattabilità, così consolidandosi e
differenziandosi dagli altri, se la relativa deliberazione di approvazione non
sia tempestivamente impugnata e poi annullata. Appare pertanto coerente con il
sistema speciale del condominio la natura unica dell'obbligazione,
inconciliabile logicamente e giuridicamente con una sua periodicità che
presuppone la sua identità che per tutte le obbligazioni, interne ed esterne,
che non si verifica affatto, se non per casi del tutto casuali. Le considerazioni svolte nella decisione in rassegna, a
proposito della retribuzione dell'amministratore, sono confermate dalla
riconosciuta onnicomprensività del compenso (41) e dall'inapplicabilità per esso di
tariffe, anche se predisposte dalle associazioni di categoria (42). Qualche
perplessità per il principio di diritto enunciato nella sentenza in rassegna
sorge a proposito, non tanto sulla unicità dell'obbligazione con esclusione di
qualsiasi periodicità, quanto sull'ammissibilità tout court di anticipazioni di
spese da parte dell'amministratore, benché esso sia conforme all'orientamento
della Corte di legittimità espresso nelle due decisioni richiamate dalla
sentenza in epigrafe ma che forse occorre riesaminare per l'individuazione delle
fattispecie concrete che sembrano afferire a rapporti «individuali» tra
condomini morosi e amministratore del condominio, estranei alla gestione
condominiale. Si suole richiamare a tal riguardo la
disposizione dell'art. 1720 c.c. sul mandato, laddove recita: «Il mandante
"deve" rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal
giorno in cui sono state fatte e deve pagargli il compenso che gli spetta», ma
sembra che tale norma non possa trovare applicazione nella specie perché le
norme speciali dettate per il condominio contengono una disciplina specifica sia
per le anticipazioni che per la retribuzione dell'amministratore mandatario che
appare speciale rispetto a quella del mandato alla quale, in ragione della
ritenuta assimilazione, si può certamente far ricorso ma soltanto in assenza di
una regolamentazione specifica. In coerenza, infatti,
con la rilevanza giuridica di interessi comuni e non esclusivamente individuali,
l'art. 1135, comma 1, n. 1, attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare
la retribuzione dell'amministratore che è prevista come eventuale, mentre per
l'art. 1720 c.c. il compenso è obbligatorio, con una significativa inversione
del patto contrario. Infatti, la retribuzione
dell'amministratore del condominio deve essere positivamente deliberata perché è
di norma eventuale, potendo, infatti, essere amministratore anche un condomino a
rotazione, mentre, al contrario, il compenso del mandatario è obbligatorio,
salvo patto contrario, con una diversa formulazione letterale e con una inversa
valenza del patto contrario che non sembrano consentire alcuna estensione in via
analogica. Per quanto, invece, riguarda l'anticipazione
di spese da parte dell'amministratore, contro la sua ammissibilità milita la
disposizione dell'art. 1135, comma 1, n. 2, che prevede espressamente
«l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini», per cui l'anticipazione di spese da
parte dell'amministratore non solo esautora l'assemblea dei condomini, ma è
inconciliabile con la previsione di un «preventivo» da deliberare prima di
effettuare le spese le quali comportano un aggravio economico che deve essere
giustamente valutato dai diretti interessati e non da un terzo nominato con il
criterio maggioritario. L'anticipazione contrasta,
inoltre, anche con altre disposizioni del sistema condominiale, tendenzialmente
autosufficiente. Infatti, essa appare inconciliabile con
l'inderogabilità della deliberazione assembleare sugli argomenti di sua
competenza che discende dalla configurazione di sue «attribuzioni» pur se
configurate nella rubrica dell'art. 1135 c.c., ma, soprattutto, con il richiamo
operato dall'art. 72 disp. att. c.c. al precedente art. 66 che richiama l'art.
1135 c.c., ai fini della inderogabilità da parte del regolamento del condominio
in senso stretto (a maggioranza). Se, pertanto, il regolamento di condominio
approvato a maggioranza non può introdurre alcuna deroga all'assetto normativo
previsto in materia di deliberazioni condominiali ed alle sue attribuzioni, a
maggior ragione, ciò deve ritenersi inibito ad alcuni condomini e, vieppiù, a
terzi tra i quali va ricompreso l'amministratore. D'altronde è il ragionamento
seguito dalle sezioni unite in relazione all'anticipazione di spese non urgenti
da parte del singolo condomino nel c.d. «piccolo condominio». A questa considerazione generale, si aggiunge la
considerazione più specifica che l'art. 1135, comma 2, prescrive,
sintomaticamente, che «l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
"straordinaria", salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve
riferirne nella prima assemblea», dove si nota che la legittimazione normativa è
circoscritta all'ordine e non alla spesa ed alla sola manutenzione
straordinaria, con la prescrizione, altresì, che l'amministratore «deve riferire
nella prima assemblea». La norma milita, quindi, per il disconoscimento della
liceità di qualsiasi anticipazione di spesa non deliberata, perché, altrimenti,
la disposizione citata non avrebbe ragione di essere perché ricompresa
potenzialmente nella più generale ammissibilità dell'anticipazione che nel
mandato può trovare razionale giustificazione perché riguarda l'interesse
individuale al quale consegue e non a quello comune come nel condominio che
richiede, invece, una valutazione collegiale. Ulteriore
ragione di coerenza sistematica risiede nella limitazione (con argomentazione a
contrario) che il singolo condomino anche nell'ipotesi di piccolo condominio,
dove non è possibile una deliberazione a maggioranza, incontra nell'anticipare
spese che non siano urgenti e per le quali si sono pronunciate negativamente le
sezioni unite alla luce della speciale fisionomia del condominio che non lo
consente. Risulta, quindi, intimamente contraddittorio che quanto è vietato al
condomino possa, invece, consentirsi all'amministratore che può essere un
estraneo alla compagine condominiale e per il quale, in caso di urgenza, è
previsto soltanto che possa ordinarle ma non effettuarle, con l'obbligo, però,
di riferire nella prima assemblea che può assumere, così, tutte le
determinazioni al riguardo, anche in relazione a un'urgenza spesso
artificiosamente provocata. Ciò conferma la competenza esclusiva dell'assemblea.
Appare pertanto incompatibile con la disciplina condominiale la più ampia e
discrezionale facoltà dell'amministratore di anticipare spese, addirittura non
urgenti, che i condomini sarebbero poi tenuti a rimborsare a norma dell'art.
1720 c.c., superando così l'organizzazione ed il sistema deliberativo che la
legge (art. 1136 c.c.) impone per la tutela degli interessi comuni che
caratterizzano il condominio e che, altrimenti, potrebbe essere posta
sistematicamente nel nulla, violando questa volta la norma dell'art. 1139 c.c.
che ne prevede l'inderogabilità e facendo ricorso al grimaldello
dell'anticipazione «immotivata». Una volta che si
concordi che la disciplina del condominio attiene ad una sua speciale fisionomia
giuridica che vieta anticipazioni di spesa da parte del singolo condomino che
non siano deliberate e non rivestano carattere di urgenza, essendo ciò estraneo
al suo speciale paradigma normativo che prescrive un «preventivo delle spese»,
viene meno, per insuperabile consequenzialità logico-giuridica non solo la
legittimità e al tempo stesso l'ammissibilità dell'anticipazione, ma soprattutto
la rilevanza della questione della c.d. «parziarietà» (43), che è stata originata proprio da casi
di anticipazioni effettuate dall'amministratore al di fuori dello schema
condominiale e per di più in favore di condomini morosi per i quali la questione
non sorgeva perché, potrebbe dirsi che la c.d. «parziarietà» sussisteva ab
origine, in quanto afferiva quote che risultano già delimitate dalla intervenuta
ripartizione. Tale constatazione prova la persistente
validità della solidarietà tipica delle ipotesi di condebitori (44) in relazione ad un'obbligazione unica.
Infatti, nella vicenda esaminata da Cass. 27 settembre
1996 n. 8530 (come emerge dal primo motivo del ricorso) si trattava - così come
per la fattispecie concreta di Cass. 12 febbraio 1997 n. 1286, dove addirittura
si fa riferimento alla intervenuta delibera di ripartizione che aveva
«specificato» le singole obbligazioni di contribuzione» (tra le quali è
discutibile che operi la solidarietà passiva prevista per rapporti di credito
nella specie non configurabili) - essenzialmente della questione processuale di
cumulo di domande giudiziali (condominio e singoli condomini) per
un'anticipazione (sic!) «nei confronti dei singoli condomini, a favore dei quali
ha anticipato le spese». La circostanza che le predette
pronunce hanno riguardo ad anticipazioni in favore di condomini morosi nel
pagamento di contributi condominiali deliberati e ripartiti, e non in favore
della gestione condominiale in genere e prima quindi della deliberazione e
ripartizione interna, dovrebbe consigliare di rimeditare, con serenità e
autonomia dal precedente, la statuizione giudiziale resa (nelle due citate
pronunce ma contrastate da altre) sulla presupposta estensibilità tout court
della norma dell'art. 1720 c.c. senza valutare che le (surrichiamate)
«disposizioni speciali» dettate in materia di condominio prevedono una normativa
specifica ed unitaria che esclude per ciò solo - se non addirittura vieta in
ragione degli interessi della collettività condominiale - «anticipazioni» che,
in sostanza, assolvono l'amministratore dalle azioni di recupero, alle quali è,
invece, tenuto, per evitare inquietanti ed interessate sostituzioni
«assolutamente discrezionali e volontarie» che potrebbero essere sindacabili,
quanto meno (ma ci sarebbe ben altro) sotto il profilo della percezione di
interessi legali (previsti anch'essi dall'art. 1720 c.c.) che, in alcuni momenti
storici, sono anche particolarmente appetibili, con un possibile quanto palese
conflitto di interessi per una signolare attività di finanziamento. La presupposta ammissibilità e legittimità delle
anticipazioni da parte dell'amministratore di condominio sarebbe, poi, foriera
di conseguenze irrazionali nelle fattispecie per le quali l'amministratore
diligente non le abbia effettuate in ossequio alla normativa condominiale, con
un possibile addebito di possibili pregiudizi per l'amministratore che non le
abbia, invece, effettuate. Qualora, poi, volesse approfondirsi la questione
sotto il profilo della (tuttora) diffusa prassi di convogliare tutti i
contributi riscossi in unico conto corrente bancario intestato al medesimo
amministratore di diversi condomini che possono essere di alcune centinaia di
edifici, con una fruttuosità maggiore di quella riconosciuta ai singoli
condomini, nella misura di base praticata dagli istituti bancari (quasi
inesistente), allora forse il divieto di anticipazione che comporta il pagamento
degli «interessi legali» e non bancari, acquisirebbe connotazioni più gravi, in
contrasto radicale con la specialità della disciplina legislativa che, più
avvedutamente degli interpreti, non lo prevede, a differenza del negozio di
mandato liberamente concluso dai singoli contraenti ai quali è riservata ogni
valutazione e prevenzione al riguardo, rispetto al rapporto che discende invece
automaticamente dalla legge che coerentemente e ragionevolmente predispone un
apposito procedimento gestionale. 10. Conclusioni. - A
questo punto del lungo discorso si possono, ora, riassumere come segue le
considerazioni per una rimeditazione delle questioni evidenziate che non sono,
affatto, di poco conto. A. Nel condominio la
prescrizione è apprezzabile soltanto per i diritti di crediti (reali ed
effettivi) relativi alle obbligazioni c.d. «esterne» dei quali sono titolari i
«terzi» e tra i quali non può essere compreso l'amministratore per la
riscossione dei contributi, come riconosce autorevole dottrina in quanto ciò
attiene all'onere di provvista dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato,
sprovvisto di autonomia rispetto alle obbligazioni da adempiere. Ciò si
differenzia dall'ipotesi in cui l'amministratore, come qualsiasi altro soggetto,
sia titolare del diritto di credito per il pagamento della retribuzione
dell'attività svolta in favore del condominio e per le controverse anticipazioni
ai condomini morosi che riguardano rapporti giuridici intersoggettivi
caratterizzati da corrispettività. Il potere-dovere o diritto-dovere
dell'amministratore del condominio di riscuotere i contributi dai condomini
(art. 1130, n. 3, c.c.) attiene direttamente al mandato conferito dagli stessi
condomini per legge (art. 1129 e 1136 c.c.) che appresta, a tal fine, il mezzo
speciale del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione
(art. 63 disp. att. c.c.) per la costituzione di tale provvista, in ragione
della mancanza di personalità giuridica e di un autonomo patrimonio del
condominio e, soprattutto, perché, a seguito della deliberazione assembleare
delle spese, è divenuto obbligatorio l'onere contributivo comune, non risalente,
pertanto, alla volontà del singolo. Tale disciplina
speciale è dettata, quindi, per la concreta attuazione del mandato con
rappresentanza ex lege caratterizzato da norme sue proprie, per cui, a maggior
ragione, per la provvista condominiale non è concepibile una prescrizione
autonoma da quella afferente l'obbligazione da amministrare nell'esclusivo
interesse dei condomini-mandanti e quindi anche di colui che oppone, atteso,
inoltre, che l'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione e l'uso
delle parti, impianti e servizi comuni si collega, con relazione di
accessorietà, al diritto di natura reale della proprietà esclusiva di essi
mandanti. Di conseguenza, l'amministratore non è creditore, ma soltanto il
mandatario-rappresentante con l'assoluta carenza di autonomia giuridica, perché
l'obbligazione di contribuzione è strumentale alle obbligazioni assunte o da
assumere in nome e nell'interesse del condominio. Da
tale funzione deriva che un'ipotetica prescrizione può essere configurata
soltanto come effetto riflesso e consequenziale della prescrizione del diritto
di credito relativo al rapporto esterno, alla stessa stregua del rapporto di
mandato. Solo in caso di una pretesa contributiva per un credito prescritto
autonomamente sarebbe illegittima la relativa delibera assembleare approvata a
maggioranza, perché, in tal caso, l'obbligazione, essendo naturale, necessita
dell'unanimità dei consensi. La configurazione di una prescrizione circoscritta
alla mancata riscossione di contributi condominiali per un periodo di cinque o
dieci anni appare inconciliabile giuridicamente anche con la durata annuale,
legale e inderogabile, della nomina dell'amministratore (art. 1129 e 1138 c.c.)
e della correlata cadenza annuale del rendiconto - come statuito perspicuamente
dalla sentenza in epigrafe - con l'inconcepibilità, poi, di una sommatoria di
periodi di tempo autonomi e diversi, oggettivamente e soggettivamente,
trattandosi di rapporti giuridici di natura personale e non reale, rispetto ai
quali, peraltro, non è configurabile alcuna successione (art. 1327 c.c.) e
quindi quella continuità essenziale alla prescrizione. Infine, nel caso di
specie, non si realizzano nemmeno le funzioni tipiche di certezza dei rapporti
giuridici, per un adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto,
tipiche della prescrizione, perché il terzo può, tuttavia, esercitare
validamente e anche coattivamente, il suo diritto di credito nei confronti del
condominio e dei singoli condomini ai quali fanno giuridicamente capo le
obbligazioni contrattuali (per le quali non sia intervenuta un'autonoma
prescrizione o sia stata tempestivamente interrotta nei confronti del legale
rappresentante del condominio). In caso di mancata
riscossione dei contributi non si realizzerebbe, quindi, lo scopo del mandato
conferito anche nell'interesse del condomino inadempiente che, giusta
disposizione inderogabile (art. 1138, comma 4, e 1118, comma 2, c.c.), non può
sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione delle cose comuni di
cui all'art. 1117 c.c. che integra, pertanto, un vero e proprio onere fintanto
che permanga la sua proprietà esclusiva. Alle
considerazioni ontologiche relative alla funzione tipica del mandato con
rappresentanza e della prescrizione si aggiungono quelle fondate sulla
solidarietà passiva (art. 1310 c.c.) correlata all'obbligazione unica, esterna e
plurisoggettiva che impedisce la configurazione di una prescrizione parziaria
che appare sprovvista, oltretutto, di meritevolezza giuridica, perché
comporterebbe un irragionevole accrescimento della quota dei condomini
adempienti, oppure un'inammissibile estinzione (rectius, inopponibilità)
parziaria del credito del terzo in buona fede ed estraneo all'organizzazione
condominiale nella quale dovrebbe operare la supposta prescrizione. L'ipotetica traslazione dell'obbligazione, a titolo di
rivalsa nei confronti dell'amministratore, si fonda sulla indebita ed
inammissibile confusione tra l'obbligazione interna di contribuzione e quella di
adempimento dell'obbligazione esterna a cura del mandatario che hanno titoli
giuridici non assimilabili o equiparabili, afferendo l'una a un onere e l'altra
a un diritto. B. Qualora non si volesse, in ogni caso,
condividere tale soluzione che esclude in radice la configurabilità della
prescrizione in ordine alla riscossione dei contributi per la costituzione della
provvista del mandatario in genere (ordinario e condominiale), dovrebbe, allora
e in via gradata, esaminarsi se - esclusa la prescrizione ventennale perché non
si tratta di un diritto d'uso delle cose comuni ma di un'obbligazione reale
propter rem - sia assolutamente inapplicabile la prescrizione breve quinquennale
per l'inconfigurabilità della condizione di periodicità prescritta dall'art.
2948, n. 4, c.c., in relazione a un'obbligazione, per sua natura, comunque unica
ed unitaria, la cui periodicità riguarda la causa petendi ma non il petitum per
cui, a tutto voler concedere, sarebbe configurabile la sola prescrizione
ordinaria decennale, in coerenza con il sistema ordinamentale previsto per il
condominio che prevede una gestione annuale (mandato e rendiconto) che esaurisce
il relativo rapporto di credito e debito entro tale durata, in conformità delle
obbligazioni nascenti dal mutuo. C. Infine e a tutto
voler concedere, dovrebbe limitarsi, comunque, tale (assurda) eventualità
«estintiva» alla sola ipotesi (rara) in cui l'intero e continuativo inutile
decorso del termine prescrizionale sia ascrivibile ad un unico amministratore,
non parendo ammissibile una sommatoria correlata ad una inconfigurabile
successione contrattuale o reale. Le considerazioni di
questo scritto dovrebbero, auspicabilmente, sgombrare il campo dal grossolano,
anche se accattivante, equivoco sotteso alla «supposta» prescrizione
«circoscritta» alla riscossione dei contributi condominiali che, attraverso la
configurazione implicita di una responsabilità dell'amministratore-mandatario -
come emerge dalle parallele vicende di cui alle sentenze citate del Tribunale di
Milano (13 settembre 2005 n. 10013: omesso pagamento contributi previdenziali) e
della Cassazione (13 ottobre 2003 n. 15273: omesso versamento dell'imposta di
successione) - mira a trasferire, maliziosamente, a carico dell'amministratore e
del mandatario in genere, l'obbligazione principale del singolo (condomino o
mandante) debitore inadempiente che se ne libererebbe mediante il mandato, anche
se con rappresentanza, alla stregua di un rapporto di factoring, con un
mutamento, anche, del suo regime giuridico (ad esempio: tempi e modi della
prescrizione dell'obbligazione principale, eventualmente decennale o
interrotta). Tale equivoca traslazione che specialmente
nel condominio può connotarsi di populismo, sembra ispirare la recente proposta
di modifica della riforma del condominio (45) (fortunatamente arenatasi al Senato ma
pericolosamente ripresentata), con devastanti riflessi anche per la corretta
configurazione della responsabilità giuridica del mandatario, in genere e,
quindi, non solo dell'amministratore di condominio. Infatti, la proposta novella legislativa prevede una nuova e
concorrente solidarietà passiva tra obbligazioni per danni e sorte che hanno
distinte e diverse cause giuridiche quale configurazione di una sanzione -
palesemente sproporzionata e quindi, pertanto, manifestamente incostituzionale -
per il semplice ritardo nel recupero tempestivo dei contributi condominiali, con
un sorprendente regalo alla categoria degli avvocati del condominio, perché il
proposto termine di quattro mesi è stabilito per l'azione per la riscossione
forzosa, con riferimento, pertanto, alla data di notifica dell'atto introduttivo
del giudizio e con decorrenza dalla data della delibera di approvazione delle
spese che individua il giorno in cui il credito è divenuto esigibile, senza
voler parlare dell'ipocrita previsione di un amministratore che non sia stato
dispensato dall'assemblea - palesemente confliggente con i doveri del mandatario
e l'essenza della gestione condominiale - e delle implicazioni connesse al
termine di trenta giorni per l'impugnativa della stessa delibera, così privata
di esigibilità. Conclusivamente e in ultima analisi si
ritiene che, sul piano pratico, risulta forse assorbente l'esposizione
contabile, specifica ed analitica, delle singole e pregresse situazioni di
morosità «continuativamente in ogni bilancio-rendiconto annuale», in quanto ciò
comporta «riconoscimento di debito» da parte del singolo condomino che non
impugni la relativa delibera di approvazione, determinandosi l'interruzione di
qualsivoglia ipotizzabile prescrizione (art. 2944 c.c.), mentre, sul piano
giuridico - subordinatamente alle considerazioni svolte in ordine
all'obbligazione strumentale di provvista, alla inoperatività della prescrizione
dell'obbligazione solidale di contribuzione, alla natura esclusivamente
gestionale dell'attività interna dell'amministratore che si chiude
definitivamente con il rendiconto annuale, alla configurazione del rapporto
intersoggettivo di credito-debito solo nei rapporti esterni per i quali può
effettivamente operare la prescrizione e rispetto ai quali è irrilevante ed
inconferente la situazione interna di tempestiva (o meno) riscossione, che
appaiono ostative, in radice, alla configurazione di una prescrizione - sembra
ammissibile l'applicazione, quantomeno in via analogica, dell'art. 2941, n. 6,
c.c., secondo cui «tra le persone [condomini] i cui beni sono sottoposti per
legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle
[amministratore] da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato
reso e approvato defitinivamente il conto». A prescindere dalla perdurante
dialettica dottrinale sulla configurazione o meno di una rappresentanza legale
in senso proprio (sulla base anche del disposto dell'art. 63 disp. att. c.c.),
non pare, infatti, controvertibile che trattasi, pur sempre, di
un'amministrazione di beni altrui imposta «per legge» (art. 1129 c.c.) per
soddisfare un «interesse superiore» imputabile ad un gruppo che, per la carenza
di soggettività giuridica, è - comunque si voglia ragionare - «incapace»
giuridicamente di attendere «direttamente» ai propri interessi. La carenza di
personalità giuridica e, conseguentemente, di una «capacità d'agire propria»
costringe, infatti, gli interpreti a procedere «per assimiliazione» a figure
giuridiche tradizionali (mandato con rappresentanza e ufficio privato) che non
sembra, quindi, impedire tale ulteriore assimilazione per la ricorrenza delle
stesse ragioni di tutela, in tal caso, del gruppo in conseguenza di una forma
gestionale imposta «per legge» la quale prescrive, significativamente, il
rendiconto annuale, quale atto giuridicamente rilevante al riguardo. La rinnovazione, poi, di una tale sospensione per la durata
di ogni «nuovo» mandato di amministrazione, comprendente, necessariamente, il
dovere di recupero anche della morosità pregressa, comporta, in fatto, la
permanente inopponibilità della prescrizione - ove in ipotesi configurabile -
con una sostanziale inopponibilità della prescrizione alla pretesa recuperatoria
dell'amministratore di turno. Soluzione questa che
sembra confortata anche da una lettura costituzionalmente orientata, tenendo
conto della dichiarazione di incostituzionalità di cui a C. cost. 24 luglio 1998
n. 322 (46) e dell'ammissibilità, ora dichiarata,
dell'incarico di amministratore di condominio anche a società di capitale (Cass.
24 ottobre 2006 n. 22840).
Autore: Dott. Nunzio Izzo -
pubblicato su Giust. civ. 2006, 12, 2801
Note:
(1) Izzo, Non sono prescrittibili le quote per
l'amministrazione del condominio, in Immobili &Diritto, 2006, n. 3, 23.
(2) In proposito, cfr. Vitucci, La
prescrizione, in Il Codice Civile. Commentario diretto da Schlesinger, Art.
2934-2940, Milano 1990, 73.
(3) Salis, Il condominio negli edifici, Torino
1959, 307; Peretti, Griva, In tema di amministratore e di deliberazioni
condominiali, in Giur. it., 1963, I, 1, 71; Sensale, Osservazioni sulla natura
giuridica del rapporto interno fra condomini ed amministratore, in Temi nap.,
1963, I, 384, che parla di un mandato sui generis; Corona, Contributo alla
teoria del condominio, Milano 1974, 168; Visco, Le case in condominio, Milano
1976, 502; Lazzaro, Stincardini, L'amministratore del condominio, Milano 1982,
19, sia pure con qualche riserva; Macioce, Ufficio (diritto privato), in Enc.
dir., XLV, Milano 1992, 641; Colonna, Uniti e divisi: il (particolare) rapporto
tra amministratore e condominio, in Foro it., 1997, I, 1149; Triola, Il
condominio, in Trattato di diritto privato a cura di Bessone, VII. Beni,
proprietà e diritti reali, Torino 2002, 393; Terzago, Il condominio, 6ª ed.,
Milano 2006, 334.
(4) Betti, Le categorie civilistiche
dell'interpretazione, Milano 1948, 12-17.
(5) In tal senso, Basile, La legittimazione
passiva nell'azione dell'ex amministratore del condominio per il rimborso delle
spese, in questa Rivista, 1981, I, 2001; Id., Condominio negli edifici, in Enc.
giur. Treccani, VIII, Roma 1988, 1 nt. 1.
(6) Sulla specificità del condominio, cfr.
Cass., sez. un., 21 gennaio 2006 n. 2046, in Corr. giur., 2006, 337, con nota
adesiva di Izzo, Il regime giuridico delle spese anticipate nel c.d. «condominio
minimo».
(7) V. supra, nt. 3.
(8) Corona, Proprietà e maggioranza nel
condominio negli edifici, Torino 2001, 201. Sulla rilevanza dell'organizzazione
condominiale ai fini di una configurazione unitaria dell'obbligazione risalente
al condominio quale figura intermedia tra le obbligazioni collettive e le
obbligazioni soggettivamente complesse, cfr. Scarpa, Le obbligazioni del
condominio, Milano 2003, 71. Sul vincolo di solidarietà tra i condomini, Triola,
Osservazioni in tema di spese condominiali (nota a Cass. 27 settembre 1996 n.
8530), in questa Rivista, 1997, I, 702.
(9) Corona, Appunti sulla situazione soggettiva
di condominio, in Riv. not., 2006, 650.
(10) Triola, Il condominio, cit., 460.
(11) In questa Rivista, 2002, I, 1827, con nota
di Izzo, Sulle apparenze del diritto nel condominio e l'onere di consultazione
dei registri immobiliari.
(12) Cass., sez. un., 21 gennaio 2006 n. 2046,
cit.
(13) Trib. Milano, sez. VIII, 13 settembre 2005
n. 10013, in Amministrare Immobili, 2006, 10, con nota di Santarsiere,
Amministratore del condominio: ufficio di diritto privato assimilabile al
mandato.
(14) Triola, lc. ult. cit.
(15) Cass. 14 maggio 2004 n. 9195 ha, infatti,
precisato che «con riguardo ad una cooperativa edilizia a contributo erariale,
nella fase intercorrente tra la stipula del mutuo individuale (che determina
l'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte del socio) e il momento in cui
tutti gli alloggi sono riscattati - fase in cui si configura un condominio
speciale, la disciplina applicabile è quella dettata non già dagli art. 1117 ss.
c.c., bensì dalle norme del t.u. n. 1165 del 1938». In senso conforme, Cass. 29
maggio 1996 n. 4985; Cass. 4 luglio 1991 n. 7369 e Cass. 26 febbraio 1982 n.
1227, sulla cessazione della normativa speciale. Sull'evoluzione legislativa e
giurisprudenziale, cfr. Cass. 26 luglio 2006 n. 17031 e Cass., sez. un., 24
maggio 2006 n. 12215.
(16) Trib. Milano 8 febbraio 1990, in Foro it.,
1991, I, 295, che ha esaminato la fattispecie particolare del regime a
«consuntivazione reale», soggetta a prescrizione biennale, rispetto a quello
forfetario c.d. «a mutualità generale» adottato dagli istituti autonomi delle
case popolari, per il quale vale la prescrizione quinquennale. In senso
conforme, Pret. Milano 24 novembre 1986, ivi, 1987, I, 1595, con nota di Piombo;
Trib. Milano 30 aprile 1987 n. 3770; Trib. Roma 13 luglio 1992, in questa
Rivista, 1993, 1927, con ampi richiami di giurisprudenza.
17) Cass. 18 novembre 2003 n. 17424, in questa Rivista,
2004, I, 48, con nota di Izzo, Decorrenza della prescrizione biennale degli
oneri accessori nell'ipotesi di locatore ente pubblico. In senso conforme, Cass.
12 maggio 2003 n. 7184; Cass. 29 gennaio 2003 n. 1291; e Cass. 7 febbraio 2000
n. 1338, ivi, 2000, I, 2975, con nota di Id., Locatore unico proprietario e
rimborso degli oneri accessori.
(18) Il termine biennale di prescrizione, in
deroga alla norma codicistica dell'art. 2948 c.c., è previsto dell'art. 6 l. n.
841 del 1973 ed è stato ritenuto tuttora in vigore e non abrogato perché non
risulta affatto incompatibile con le disposizioni della legge ordinaria n. 392
del 1978. In tal senso, Cass. 12 novembre 1997 n. 11163; Cass. 22 aprile 1995 n.
4588 (in Foro it., 1995, I, 2862; in Rass. loc. cond., 1995, con nota di Russo,
Ancora in tema di prescrizione degli oneri accessori); Cass. 22 maggio 1993 n.
5795.
(19) Cass. 12 maggio 2003 n. 7184; Cass. 18
marzo 2003 n. 3988; e, da ultimo Cass. 12 aprile 2006 n. 8609.
(20) Cass. 4 giugno 1998 n. 5485, in Rass. loc.
cond., 1998, 478, con nota di De Tilla, Oneri condominiali e pagamento del
conduttore.
(21) Terzago, op. cit., 520, quale conseguenza
della natura reale dell'obbligazione.
(22) Cass. 18 maggio 1994 n. 4831, come
rilevato da Triola, op. ult. cit., 459. In senso conforme risulta anche Cass. 21
luglio 2005 n. 15288 laddove statuisce che «l'obbligo, per i condomini, di
contribuire al pagamento delle spese condominiali "sorge per effetto della
delibera di assemblea" che approva le spese» e soprattutto dove precisa che
«all'eventuale deliberazione di ripartizione della spesa non potrà riconoscersi
efficacia costitutiva del rapporto obbligatorio tra condominio e condomini» che
pertanto viene riconosciuta alla deliberazione di approvazione delle spese.
(23) C. cost. 10 giugno 1966 n. 63 ha
dichiarato la illegittimità costituzionale degli art. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e
2956, n. 1, c.c. limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione
del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. In
proposito v., da ultimo, C. cost. 26 luglio 2005 n. 332 (in questa Rivista,
2005, I, 2295; in Giur. cost., 2005, 4).
(24) Cass. 5 settembre 2000 n. 11684 (in Giur.
it., 2001, 446; in Vita not., 2001, 239). V. anche Cass. 24 febbraio 1981 n.
1131.
(25) Trib. Milano, sez. VIII, 13 settembre 2005
n. 10013, cit.
(26) Corona, Le spese nell'ambito del
condominio e loro riparto, in Atti del Congresso giuridico di studi, Crema 1986,
42; e Terzago, op. cit., 655. In senso contrario alla configurazione di
un'obbligazione reale propter rem, cfr. Nobile, L'amministratore del condominio,
Napoli 1962, 190. Triola, Osservazioni in tema di spese condominiali, cit., 704,
esclude che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di ambulatorietà dal lato
passivo.
(27) Irti, L'età della decodificazione, Milano
1979; e Id., Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema), in Riv. dir.
civ., 1979, I, 141.
(28) Trib. Milano, sez. VIII, 13 settembre 2005
n. 10013, cit.
(29) Izzo, Sull'apparenza del diritto nel
condominio, cit., 1836.
(30) Corona, Proprietà e maggioranza nel
condominio negli edifici, cit., 231. In senso difforme, Scarpa, op. cit.
(31) V. supra, nt. 12.
(32) Cass. 26 agosto 1998 n. 8460 precisa: «Il
condominio negli edifici, è risaputo, si distingue dalle formazioni sociali
tradizionali: tanto da quelle di tipo collettivistico, non corporativo, quanto
dai gruppi di tipo individualistico, o personale. Nella struttura delle
formazioni di tipo collettivistico, non contrassegnate necessariamente dalla
personalità giuridica, due organi si riscontrano sempre: l'uno (l'assemblea)
deputato alla formazione della c.d. "volontà collettiva" e, di solito, investito
dalle decisioni ultime; l'altro (gli amministratori) dotato della autonoma
competenza ad amministrare. La ripartizione istituzionale delle funzioni,
invece, manca nei gruppi di tipo individualistico i quali, difettando della
soggettività, alle persone dei partecipanti attribuiscono tutti i poteri e sono
solitamente privi e dell'assemblea e degli amministratori. In entrambe queste
formazioni, alla differente organizzazione si accompagna la diversa disciplina
della responsabilità nei confronti dei terzi. Nelle formazioni di tipo
collettivistico, in cui la responsabilità patrimoniale, facente capo all'entità
quale soggetto di diritto, esonera i partecipanti, la competenza degli
amministratori si giustifica anche con la loro responsabilità diretta nei
confronti dei terzi. Nei gruppi di tipo individualistico, invece, i singoli
amministrano di persona e personalmente rispondono delle obbligazioni assunte
nell'interesse della formazione. Da entrambi gli schemi si discosta il
condominio negli edifici. Nel condominio si rinvengono gli organi propri alle
formazioni collettivistiche, ma i principi, ai quali la disciplina
dell'organizzazione si informa, sono quelli dei gruppi individualistici. Nel
condominio sono previsti l'assemblea e l'amministratore, ma all'assemblea e
all'amministratore, tuttavia, sono assegnati poteri di mera gestione, che non
incidono sui diritti, che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di
acquisto e dalle convenzioni, né sulle obbligazioni per la conservazione e per
l'uso delle cose comuni, ascritte ai singoli per legge propter rem in ragione
della proprietà comune».
(33) Triola, Il condominio, cit., 448. In senso
conforme, Corona, Appunti, cit., 634, secondo il quale «al diritto di natura
reale si riportano le obbligazioni di contribuire alle spese per la
conservazione e l'uso delle cose, degli impianti e dei servizi comuni».
(34) Redivo, in De Renzis, Ferrari, Nicoletti,
Redivo, Trattato del condomino, Padova 2004, 298.
(35) Cass. 5 settembre 2000 n. 11684, in questa
Rivista, 2001, I, 1314, con nota di Triola, Sulla natura giuridica della
limitazione dei poteri dei condomini disposta con regolamento condominiale.
(36) In proposito, cfr. Cass. 23 novembre 1998
n. 11868, sulla necessità di distinguere tra diritti di eguale contenuto. In
dottrina, cfr. Campeis, De Pauli, Irrilevanza delle questioni di prescrizione
nel giudizio di delibazione e riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato e processuale, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 236;
Manzo, Le sezioni unite in tema di prescrizione dell'azione di delibazione, in
Foro it., 1997, I, 1551; Cass. 29 ottobre 1998 n. 10832, sull'esclusione della
prescrizione in mancanza di un diritto soggettivo. In dottrina, cfr. Roselli, in
La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, VI, t. 3, Milano
2005, sub art. 2907-2969, 1618.
(37) Corona, Proprietà, cit., 200.
(38) D'Alessandro, Il mandato e la
somministrazione dei mezzi necessari al mandatario, in Studium iuris, 2003, 862;
Carnevali, Mandato, in Enc. giur. Treccani, XIX, Roma 1990, 8; Luminoso, Il
mandato e la commissione, in Trattato di diritto civile diretto da Rescigno, IV,
Torino 1985, 360. In proposito, cfr. Cass. 30 marzo 2006 n. 7496 sul dovere dei
condomini di dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tener indenne
l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale. V. anche Cass. 3 novembre
1984 n. 5573.
(39) Natoli, L'attuazione del rapporto
obbligatorio, I. Il comportamento del creditore, in Trattato di diritto civile e
commerciale diretto da Cicu e Messineo, XVI, Milano 1974, 56; Natoli, Bigliazzi
Geri, Mora accipiendi e mora debendi, Milano 1974, 13.
(40) Cass. 13 ottobre 2003 n. 15273, in Danno
resp., 2004, 679, ha cassato la sentenza di merito che aveva accollato alla
mandataria l'intera somma dovuta per l'imposta oltre alle sanzioni non tenendo
presente che «non sussisteva alcun obbligo (ex lege o ex contractu) per la
mandataria di anticipare le somme» e che l'art. 1719 c.c., totalmente
pretermesso dai giudici del merito nel rendere la loro pronunzia, prevede
espressamente che «il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare
al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento
delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome».
(41) Cass. 12 marzo 2003 n. 3596 e, in
dottrina, Izzo, Il compenso dell'amministratore del condominio, in I rapporti
tra assemblea ed amministratore del condominio (Autori vari), Milano 2005, 209.
(42) Cfr. Agcm 14 dicembre 1994 n. 2550, in
Boll. 2 gennaio 1995 n. 1.
(43) Triola, Osservazioni in tema di spese
condominiali, cit., 702; e Colonna, Sulla natura delle obbligazioni del
condominio (nota a Cass. 27 settembre 1996 n. 8530), in Foro it., 1997, 702.
(44) Triola, lc. ult. cit.; e Colonna, lc. ult.
cit.
(45) Nella proposta nuova versione dell'art.
1129 c.c. del testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di
legge n. 622, 1659 e 1708, Atti Senato, XIV legislatura (aggiornato al 29
settembre 2005), era stato, infatti, previsto che «L'amministratore è tenuto ad
agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai
sensi dell'art. 63, comma 1, delle disposizioni per l'attuazione del presente
codice entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a
meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza,
scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal
vincolo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del
condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti
dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi
delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati».
(46) In questa Rivista, 1998, I, 2706, in Foro
it., 1998, I, 2617, con nota di La Rocca, L'«evaporazione» della persona inannzi
alla Corte costituzionale, in Giur. it., 1998, 1863, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della divesa fattispecie di responsabilità degli
amministratori di cui all'art. 2941, n. 7, c.c.
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