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La rescissione del contratto
La rescissione del contratto è disciplinata dagli artt.
1447-1452 c.c. e rappresenta un istituto diretto al riequilibrio del sinallagma
contrattuale, per ovviare a una situazione di anomala alterazione della libertà
negoziale di uno dei contraenti[1].
La rescissione può chiedersi per anomalie verificatesi al
momento della conclusione dell'accordo, qualora il contratto venga
sottoscritto:
a) quando uno dei
contraenti o altra persona versa in "stato di pericolo", circostanza
conosciuta dalla controparte, che per tale motivo ottiene condizioni
contrattuali inique. In tal caso il Giudice, a fronte della domanda di
rescissione del contratto da parte della persona che si è obbligata, può, nel
pronunciare la rescissione, assegnare un equo compenso all'altra parte per
l'opera prestata (art. 1447, c.c.);
b) quando una delle
parti si trova in "stato di bisogno", di cui la controparte ha
approfittato per trarne vantaggio, ed il contratto (non aleatorio né
transattivo[2]) prevede
una forte sproporzione tra le prestazioni, tale che l'eccedenza tra queste sia
almeno pari alla metà. Lo stato di bisogno deve perdurare sino alla proposizione
della domanda di rescissione (art. 1448 c.c.).
Il contratto concluso in "stato di pericolo" (art. 1447 c.c.)Nel caso del contratto concluso in stato di pericolo,
l'accordo è voluto dal contraente proprio perché strumento per uscire da tale
situazione: quello che non è voluto è il contenuto del contratto, ovvero il
"quomodo" della stipulazione[3].
Con "stato di pericolo" si intende una condizione
analoga a quella prevista dall'art. 54, c.p., e dall'art. 2045, c.c., se si
esclude che allo stato di necessità consegue la antigiuridicità del fatto, lo
stato di pericolo si limita a condizionare la volontà contrattuale di una parte
a vantaggio dell'altra.
Il pericolo deve essere attuale (essersi già
verificato ed esistente al momento della stipulazione[4]), non
potenziale, e deve riguardare una persona[5], non potendo
rilevare qualora abbia ad oggetto una cosa[6]. Ancora, il
pericolo deve essere grave e causa efficiente della
contrattazione, ovvero (i) la parte in pericolo deve trovarsi di fronte
alla alternativa di subire il danno o di stipulare il contratto a determinate
condizioni (svantaggiose) e (ii) la controparte deve essere al corrente
di tale situazione.
Non è necessario che il pericolo - cagionabile da un fatto
naturale o da un atto umano - sia inevitabile, né che non dipenda da una
(pregressa) azione del contraente che lo subisce[7], o che il
comportamento di quest'ultimo presenti caratteri di proporzionalità con il
pericolo a cui (lui o un terzo) è sottoposto.
Secondo una recente pronuncia della Corte di Appello di
Bologna (Sez. lavoro, sentenza del 12/01/06[8]) lo stato
di necessità (o lo stato di bisogno, ex art. 1448, c.c.) non consente
di pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto contrattuale[9], ma può solo
legittimare, qualora ricorrano tutte e condizioni necessarie, la rescissione del
contratto medesimo.
Ancora, l'art. 1447, c.c. (e l'art. 1448, c.c.), non è
applicabile, neppure in via analogica, alle dimissioni, dovendo queste ritenersi
un atto unilaterale del lavoratore non implicante alcuna prestazione in favore
del datore di lavoro[10].
Il contratto concluso in "stato di bisogno" (rescissione per lesione - art. 1448 c.c.)L'azione di rescissione ex art. 1448 c.c., richiede
la simultanea ricorrenza di tre requisiti, ovvero (i) l'esistenza di
uno stato di bisogno, che costituisca il motivo della accettazione della
sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato,
(ii) l'avere la controparte avvantaggiato tratto profitto dall'altrui
stato di bisogno del quale era consapevole, (iii) l'eccedenza di oltre
la metà della prestazione rispetto alla controprestazione[11]. In
questa seconda ipotesi di rescindibilità del contratto si evidenzia dunque una
maggiore rilevanza del profilo oggettivo dell'equilibrio delle prestazioni
(prezzo inferiore alla metà del valore)[12].
I tre presupposti devono essere contemporaneamente presenti
alla conclusione del contratto[13]: tra essi
non intercorre un rapporto di subordinazione o priorità, per cui, riscontrata la
mancanza di uno di essi, l'azione è inammissibile[14]. Tuttavia,
l'accertamento della sproporzione fra le reciproche prestazioni può rivestire
carattere preliminare alla valutazione dell'esistenza sia dello stato di bisogno
che dell'approfittamento, considerando che è proprio dalla constatata
sproporzione che si possono trarre elementi presuntivi in ordine alla
sussistenza degli altri due elementi[15].
Lo "stato di bisogno". Per quanto
attiene al primo dei requisiti di cui supra, esso si distingue dallo
stato di pericolo in termini di natura degli interessi: nel caso dello stato di
bisogno sono di carattere patrimoniale, lo stato di pericolo presuppone la
lesione di interessi di carattere personale.
Lo stato di bisogno non coincide necessariamente con
l'indigenza o con una pressante esigenza di denaro, essendo sufficiente una
deficienza di mezzi pecuniari, anche contingente, una semplice difficoltà
economica, una carenza di liquidità di carattere transitorio, anche causata
dallo stesso contraente.
La difficile situazione economica - purché, come detto, in
rapporto di causalità con l'atto vantaggioso per l'altro contraente - può anche
essere familiare[16], o
ricollegarsi alla mancanza di un bene che non sia denaro, quando tale mancanza
comporti anche un danno di carattere patrimoniale: in sostanza lo stato di
bisogno va rapportato al bene (necessità di denaro liquido o altra cosa oggetto
della controprestazione) che il soggetto ha mirato a conseguire con il
contratto[17].
Ciò che rileva è che tale contingenza economica sfortunata,
oltre che essere oggettiva, abbia costituito il concreto impulso alla
conclusione del contratto svantaggioso, e si rifletta non solo sulla situazione
psicologica del contraente, inducendolo ad una meno avveduta cautela derivante
da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio, sì da
determinare, in rapporto di causa ed effetto, una situazione di lesione
ingiusta. In mancanza del rapporto di causa effetto tra lo stato di bisogno e la
determinazione a contrarre, la situazione di difficoltà sarà considerabile solo
come una semplice possibilità di libera scelta dei mezzi rispetto ai fini, alla
mera esigenza della realizzazione più conveniente del fine perseguito presente
in ogni negozio[18].
Lo stato di bisogno deve dunque costituire il motivo
dell'accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente
danneggiato, e deve creare un nesso di strumentalità tale da incidere sulla
libera determinazione del contraente: la stessa contrattazione deve presentarsi
come necessaria. E' infatti essenziale che il soggetto che accetta una
controprestazione a suo svantaggio non si trovi in una situazione di ordinaria
libertà contrattuale, ma di cogente bisogno del bene da conseguire[19].
Il contraente in stato di bisogno può essere anche una persona
giuridica: l'art. 1448, c.c. prescinde dalla qualità e dalla natura del soggetto
del cui stato l'altra parte abbia approfittato[20]. Anche
una eredità giacente può essere il contraente "debole", in caso di assenza di
liquidità patrimoniale: in quest'ultimo caso lo stato di bisogno va valutato in
funzione del patrimonio ereditario[21].
Nel caso di patrimoni amministrati da un soggetto diverso dal
loro titolare, sussisterà lo stato di bisogno a fronte di una obiettiva
difficoltà economica del patrimonio per la mancanza, anche temporanea, di
liquido, che ha condotto l'amministratore a vendere a condizioni svantaggiose
per procedere al pagamento dei debiti gravanti sul patrimonio ed evitare
imminenti azioni esecutive da parte dei creditori[22].
L'approfittamento consapevole della controparte.
Altro elemento essenziale ai fini della ammissibilità dell'azione
di rescissione del contratto per lesione è che la controparte, consapevole
dell'altrui stato di bisogno, ne abbia tratto profitto.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare
che può ritenersi accertato l'elemento dell'approfittamento anche in mancanza di
una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo
di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto[23], o di una
situazione tale da indurre a ritenere che la conoscenza dello stato di bisogno
della controparte abbia costituito lo stimolo psicologico a contrattare:
l'elemento soggettivo che caratterizza la rescissione per lesione è infatti
costituito dal consapevole proposito di avvantaggiarsi dello stato di bisogno
altrui[24].
Secondo Cass. Civ., 24/02/79, n. 1227[25], è
irrilevante il fatto che il contraente leso sia consapevole della negatività
dell'affare concluso, o che l'offerta provenga dal contraente leso senza che
l'altra parte abbia svolto alcuna attività intesa a sollecitarne la stipula,
essendo sufficiente che egli abbia profittato della situazione, a lui nota,
della limitata libertà contrattuale dell'altra parte, consentendo alla
stipulazione di un contratto a prestazioni inique (misura eccedente la metà del
valore) con suo consapevole vantaggio.
Per il Tribunale di Milano (sentenza del 12/02/96[26]) può ipotizzarsi l'approfittamento anche nel caso in cui sussista un
unico offerente, ma non nel caso in cui più soggetti siano in grado di fornire
la medesima prestazione a costi concorrenziali.
L'eccedenza della prestazione.
L'art. 1448, c.c., richiede che la lesione subita con la stipulazione del
contratto sia ultra dimidium: è fatto salvo il caso della rescissione
della divisione ereditaria (art. 763, c.c.), che può essere rescissa quando uno
dei coeredi sia leso per una misura eccedente il quarto dei propri
diritti.
Per la valutazione quantitativa dello squilibrio tra le
prestazioni, al fine di valutare se essa sia pari (almeno) alla metà del valore
di una di esse, si deve fare riferimento a criteri oggettivi di mercato, con
riferimento al valore delle prestazioni al momento della conclusione del
contratto, avuto riguardo non solo alla prestazione principale ma anche a quelle
accessorie ed alle modalità di adempimento, tenendo conto anche del risultato
conseguito dalla controparte (es.: l'acquisto di azioni che permettono di
controllare una società).
L'inammissibilità della rescissione per lesione
dei contratti aleatori. L'art. 1448, comma IV, c.c., dispone che
non possono essere rescissi per lesione i contratti aleatori, ovvero quando
l'alea, per specifica pattuizione delle parti o per la natura stessa del
negozio, lo caratterizza nella sua interezza e fin dalla sua formazione, così da
rendere radicalmente incerto, per una o per tutte le parti, il vantaggio
economico in relazione al rischio cui le stesse si espongono[27]. Non
necessita, perciò, per poter qualificare tale un contratto, l'elemento della
cosiddetta "bilateralità" dell'alea, potendosi considerare aleatorio anche un
accordo nel quale l'alea sia a carico esclusivo di una sola delle parti, mentre
l'altra ha la possibilità di trarre dal contratto soltanto vantaggi[28].
Sulla base di tale interpretazione, è stato ritenuto che la
vendita del diritto di usufrutto non sia un contratto aleatorio, bensì
commutativo, in quanto il valore del diritto oggetto dello stesso è determinato
in modo obiettivo sulla base di coefficienti rapportati alla vita
dell'usufruttuario e secondo un meccanismo di calcolo stabilito dalla
legge[29].
Secondo Cass. Civ., Sez. I, 31/05/86, n. 3694[30], deve considerarsi aleatorio il contratto in base al quale sia dovuta
una prestazione periodica a carico di una parte ed a favore dell'altra sino alla
morte di quest'ultima e dei suoi eredi, dal momento che la morte dei beneficiari
prima della scadenza del termine comporta pur sempre l'estinzione della
prestazione dell'obbligato.
Anche il contratto di mantenimento è contraddistinto
dall'aleatorietà, per la non prevedibile sproporzione tra il valore delle
contrapposte prestazioni, che pone entrambi i contraenti in una situazione di
incertezza economica, in quanto il vantaggio e la relativa perdita economica
rimangono collegati all'imprevedibile durata della sopravvivenza del
vitaliziato[31].
Non è aleatorio un contratto di cessione di partecipazioni
sociali in cui ciascuna delle parti, all'atto del perfezionamento del contratto,
ha avuto la possibilità di valutare il proprio rispettivo sacrificio e
vantaggio, ed il bene alienato è rappresentativo di un diritto commisurato
all'obiettiva consistenza di un patrimonio suscettibile di verifica e di
stima[32].
Il termine di prescrizione dell'azione di rescissione (art. 1449 c.c.)L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla
conclusione del contratto[33]: la
rescindibilità non può essere opposta in via di eccezione quando è prescritta.
Il termine annuale di prescrizione deve essere coordinato con la regola generale
- ex art. 2935, c.c. - che fa decorrere ogni termine di prescrizione
solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e non è pertanto
applicabile ai contratti sottoposti a condizione sospensiva, per i quali il
termine decorrerà solo dalla verificazione dell'evento da cui dipendono gli
effetti del contratto e, per la rescissione del contratto concluso in stato di
pericolo, dalla concreta operatività delle condizioni inique che, con l'azione
di rescissione, si vogliono rimuovere[34].
E' discusso se il termine di prescrizione stabilito dall'art.
1449 c. c., in caso di contratto preliminare, decorra dalla stipula del
contratto definitivo[35] o da
quella del precedente contratto preliminare[36]. La rescissione
del contratto preliminare che non sia stata fatta valere nel termine di un anno
dalla sua conclusione può comunque essere chiesta nel giudizio promosso dalla
controparte per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto
definitivo: il pregiudizio derivante dallo squilibrio delle prestazioni, che è
allo stato potenziale nel contratto preliminare, diviene infatti attuale quando
viene chiesto che sia concluso alle stesse condizioni il contratto
definitivo[37].
Il termine di prescrizione dell'azione di rescissione è quello
di cui all'art. 2947, u.c., c.c. se il comportamento della controparte integra
gli estremi del reato. In tale caso, qualora venga proposta l'azione di
rescissione in sede civile successivamente al decorrere di un anno dalla stipula
del contratto, il giudizio verrà sospeso in attesa che venga concluso, il
procedimento penale. Se il reato verrà dichiarato estinto senza l'accertamento
della responsabilità dell'imputato (es.: per amnistia), sarà facoltà del giudice
civile stabilire in via incidentale, per la fissazione del termine di
prescrizione da applicare, se il comportamento dell'altra parte possa
qualificarsi come reato.
Dal necessario coordinamento tra l'art. 1449 e l'art. 2947,
c.c., si evince che, a fronte della sussistenza di un reato a fondamento della
domanda di rescissione, ed intervenuta l'estinzione del reato per causa diversa
dalla prescrizione o la definizione del processo penale con sentenza
irrevocabile, l'azione di rescissione torna ad essere assoggettata alla normale
prescrizione di un anno, con decorrenza, però, rispettivamente, dalla data di
estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza del giudice penale è
divenuta irrevocabile[38].
L'offerta di modificazione del contratto (art. 1450 c.c.)Qualora la parte che ha stipulato il contratto in stato di
pericolo o di bisogno chieda la rescissione del contratto, l'altro contraente
può evitarla offrendo una modificazione - non necessariamente pecuniaria - del
contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. L'offerta di modifica del
contratto è un atto unilaterale recettizio, per gli effetti del quale non rileva
la volontà del contraente che ha subito il danno: essa costituisce una
dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda
giudiziale[39].
La concreta valutazione sull'equità dell'offerta deve
riferirsi al momento in cui essa viene fatta[40], con le
ovvie conseguenze in termini di interessi legali, decorrenti dalla conclusione
del contratto, e tenendo conto della svalutazione monetaria[41].
L'offerta di "reductio ad aequitatem" deve essere
puntuale, ma non richiede l'esatta indicazione delle clausole e dei limiti entro
cui debbano essere modificate, potendo rimettersi al giudice la concreta
individuazione delle modifiche: è tuttavia necessario, al fine di impedire la
pronuncia di rescissione, che l'offerta presenti un minimo di specificazione,
onde consentire al giudice di valutarne l'adeguatezza[42].
E' da ricordare che il giudice, dopo aver accertato che
sussisterebbero i presupposti per la rescissione del contratto, può solo
accertare se l'offerta sia idonea a ricondurre ad equità il contratto[43]: in caso negativo egli non potrà intervenire modificandola, salvo che
l'offerente chieda espressamente[44] che egli rivesta
anche il ruolo di arbitratore.
Gli effetti della rescissione rispetto ai terzi (art. 1452 c.c.)A differenza di quanto previsto in tema di annullamento, che
per espressa indicazione dell'art. 1445, c.c., fa salvi i diritti dei terzi solo
se acquistati a titolo oneroso ed in buona fede, se il contratto è rescisso i
diritti dei terzi sono sempre tutelati, pur se ottenuti a mezzo di un atto a
titolo gratuito ed in mala fede. L'unico limite, comune all'annullamento, è in
caso di diritti sui beni immobili e mobili registrati, che dipende dalla
priorità della trascrizione dell'acquisto rispetto alla domanda di
rescissione.
L'azione di rescissioneIl contratto rescindibile produce effetti provvisori ma essi
si consolidano solo a seguito della prescrizione dell'azione, essendo
inammissibile un atto di convalida[45]. Consegue
dalla inammissibilità della convalida del contratto rescindibile la
irrinunciabilità della corrispondente azione di rescissione.
Il recesso del contraente non inadempiente produce
l'estinzione del contratto, come la risoluzione per inadempimento[46]. La sentenza che pronuncia la rescissione ha carattere costitutivo ed
elimina gli effetti ex tunc, costringendo le parti a procedere alle
necessarie restituzioni.
Con riferimento ai rapporti tra l'azione di annullamento del
contratto per violenza (art. 1434 c.c.) e quella di rescissione per lesione, la
giurisprudenza ha precisato che, stante la loro differenza di petitum
che di causa petendi, se viene proposta la domanda di rescissione per
lesione, la proposizione della domanda di annullamento per violenza è
inammissibile in appello per il suo carattere di novità (art. 345 c.p.c.),
atteso che il profilo della violenza non può ritenersi compreso nel tema di
indagine introdotto dall'azione di rescissione, avente ad oggetto
l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versi il contraente più debole,
per ciò indotto a concludere un negozio lesivo dei propri interessi[47].
Ugualmente, non costituisce una mera modifica della domanda di
rescissione per lesione la richiesta nel corso di un giudizio della risoluzione
del contratto per eccessiva onerosità. Le due azioni, infatti, differiscono sia
nel petitum che nella causa petendi, facendosi valere, con la
prima, la rilevanza attribuita dall'ordinamento a una ingente sproporzione tra
le prestazioni corrispettive di un contratto a causa uno stato di bisogno di una
parte di cui l'altra abbia consapevolmente approfittato e, con la seconda,
l'interesse di contemperare gli interessi delle parti di un contratto a
esecuzione continuata, periodica o differita in caso di un sopravvenuto
eccessivo squilibrio tra le reciproche prestazioni[48].
Secondo Cass. Civ., Sez. III, 23/11/00, n. 15139[49], l'avvenuta notifica del preliminare al proprietario confinante avente
diritto alla prelazione, effettuata dal promittente venditore convenuto in
giudizio per l'esecuzione coattiva del preliminare, non implica rinuncia alla
rescissione del contratto fatta valere, in riconvenzionale, nei confronti
dell'originario promissario acquirente.
Note:
[1]
Tribunale di Bologna, Sez. II, 18/05/04, in Guida al Diritto, 2004, 41,
50.
Discende dalla natura della rescissione, e dal necessario
squilibrio del sinallagma contrattuale, che l'istituto non si applica né ai
negozi unilaterali, né ai c.d. contratti unilaterali, ex art. 1333,
c.c.. [2]
Ex art. 1970, c.c.. [3]
Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, ESI 2004, pag.
980. [4]
Cfr. Cass. Civ., 04/08/60, n. 2293, in Mass.Giur. It.,
1960. [5] Con
persona si intende senz'altro l'incolumità fisica, ma non solo: si
pensi al diritto all'onore, alla riservatezza, al pudore, parimenti tutelati
dall'art. 1447, c.c.. [6]
Cfr. Cass. Civ., 14/07/54, n. 2471, in Mass.Giur. It.,
1954. [7]
Cfr. Cass. Civ., 04/08/60, n. 2293, op. cit.. [8] In
www.giuraemilia.it, 2006. [9]
Nella specie: rapporto di lavoro di prestazioni coordinate e continuative,
concluso fra le parti. [10]
Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 05/09/91, n. 9374, in Mass.Giur.
It., 1991; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20/11/90, n. 11179, in Notiz. Giur.
Lav., 1991. [11]
Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 19/01/05, n. 1065, in Guida
al Diritto, 2005, 8, 62; conferma, Cass. Civ., Sez. III, 19/08/03, n.
12116, in Gius, 2004, 3, 328; Cass. Civ., Sez. II, 01/03/95, n. 2347,
in Mass. Giur. It., 1995; Cass. Civ., Sez. II, 05/09/91, n. 9374,
op. cit.; Cass. Civ., 09/12/82, n. 6723, in Mass. Giur. It.,
1982; Corte di Appello di Napoli, Sez. III, 18/11/05, in CED
Cassazione, 2005; Corte di Appello di Cagliari, 17/05/86, in Riv.
Giur. Sarda, 1988, 361. [12]
Cass. Civ., Sez. I, 28/06/94, n. 6204, in Mass. Giur. It.,
1994. [13]
Cass. Civ., Sez. II, 29/01/90, n. 531, in Giur. It., 1990, I,1,
1106. [14]
Cass. Civ., Sez. II, 19/01/05, n. 1065, op. cit.; conferma, Cass. Civ.,
Sez. II, 23/09/04, n. 19136, in Contratti, 2005, 6, 543 con nota di Di
Clemente; Cass. Civ., Sez. III, 19/08/03, n. 12116, op. cit.; Cass.
Civ., Sez. II, 01/03/95, n. 2347, op. cit.; Cass. Civ., Sez. II,
05/09/91, n. 9374, op. cit.; Cass. Civ., Sez. II, 29/01/90, n. 531,
op. cit.; Cass. Civ., 09/12/82, n. 6723, op.
cit.. [15]
Cass. Civ., Sez. II, 30/03/89, n. 1553, in Arch. Civ., 1989,
970. [16]
Corte di Appello di Roma, 15/07/97, in Nuova Giur. Civ., 1998, I, 332
con nota di Colaiacomo. [17]
Tribunale di Bologna, Sez. II, 18/05/04, op. cit.. [18]
Cass. Civ., Sez. II, 23/09/04, n. 19136, op. cit.; Cass. Civ., Sez.
III, 08/06/04, n. 10815, in Ius Ecclesiae, 2004, 3721; Cass. Civ., Sez.
II, 28/05/03, n. 8519, in Arch. Civ., 2004, 513; Cass. Civ., Sez. II,
22/05/90, n. 4630, in Arch. Civ., 1990; Corte di Appello di Napoli,
Sez. III, 18/11/05, op. cit.; Tribunale di Bologna, Sez. II, 18/05/04,
op. cit..
Cass. Civ., Sez. II, 29/01/90, n. 531, op. cit., ha
precisato che non è possibile desumere automaticamente detto requisito dalla
situazione di difficoltà economica propria di chi stipula un contratto di
cessione di beni ai creditori. [19]
Tribunale di Bologna, Sez. II, 18/05/04, op. cit.. [20]
Cass. Civ., Sez. II, 23/09/04, n. 19136, op. cit.; Tribunale di Napoli,
27/03/68, in Giur. It., I, 2, 256. [21]
Cass. Civ., Sez. II, 26/03/86, n. 2166, in Giur. It., 1986, I, 1, 1640,
con nota di Eroli. [22]
Cass. Civ., Sez. II, 26/03/86, n. 2166, op. cit.. [23] Ad
esempio, il contegno passivo di chi si limita a mantenere ferma un'offerta
lesiva. [24]
Cass. Civ., Sez. II, 23/09/04, n. 19136, op. cit.; Cass. Civ., Sez. II,
22/12/03, n. 19625, in Contratti, 2004, 10, 903; Cass. Civ., Sez. II,
28/05/03, n. 8519, op. cit.; Cass. Civ., Sez. I, 28/06/94, n. 6204,
op. cit.; Corte di Appello di Napoli, Sez. III, 18/11/05, op. cit.;
Tribunale di Bologna, Sez. II, 18/05/04, op. cit.; Corte di
Appello di Cagliari, 17/05/1986, op. cit.. [25] in
Mass. Giur. It., 1979, 2. [26] in
Gius, 1996, 1842. [27]
Cass. Civ., Sez. I, 31/05/86, n. 3694, in Mass. Giur. It.,
1986; Cass. Civ., 09/04/80, n. 2286, in Mass.Giur. It., 1980;
Tribunale di Milano, 27/02/92, in Giur. It., 1992, I,2, 601, con nota
di Cagnasso.
La rescissione è esclusa quando il soggetto in stato di
bisogno subisce la lesione assumendo su di sé l'alea, non quando la
sproporzione non è conseguenza dell'alea. [28]
Cass. Civ., 09/04/80, n. 2286, op. cit.. [29]
Cass. Civ., Sez. II, 30/08/04, n. 17399, in Giur. It., 2005,
1394. [30]
Op. cit.. [31]
Cass. Civ., Sez. II, 09/01/99, n. 117 in Giur. It., 1999, 1360, con
nota di Bergamo.
Qualora tale sproporzione non derivi dall'alea ma sia evidente
sin dal momento della conclusione del contratto, il negozio non è rescindibile
per lesione, ma è nullo per difetto di causa. [32]
Tribunale di Milano, 27/02/92, op. cit.. [33]
Secondo Cass. Civ., 05/12/60, n. 3180 (in Giust. Civ. 1961, I, 230), in
caso di vendita il termine di prescrizione decorre dalla determinazione del
prezzo, se successiva alla stipula del contratto. [34]
Cass. Civ., Sez. II, 30/05/95, n. 6050, in Mass. Giur. It.,
1995; Cass. Civ., Sez. II, 13/03/92, n. 3055, in Vita Notar.,
1992. [35] In
tal senso, Corte di Appello di Cagliari, 17/05/86, op.
cit.. [36]
Così Cass. Civ., 23/04/77, n. 1526, in Mass. Giur. It.,
1977. [37]
Cass. Civ., Sez. III, 23/11/00, n. 15139, in Vita Notar., 2001, 253;
Cass. Civ., Sez. II, 06/11/90, n. 10666, in Mass. Giur. It., 1990;
Cass. Civ., 05/11/80, n. 5938, in Giust. Civ., 1981, I, 1426;
Cass. Civ., 23/04/77, n. 1526, op cit..
Per Cass. Civ., 10/01/81, n. 246 (in Foro It., 1981,
I, 1640 con nota di Lotti) la istanza di rescissione per lesione di contratto
preliminare di vendita, proposta per impedire la pronuncia di sentenza
produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso costituisce
eccezione riconvenzionale, e non domanda riconvenzionale, ed è pertanto
ammissibile anche se dedotta dopo la prima udienza. [38]
Cass. Civ., 16/06/69, n. 2150, in Mass. Giur. It.,
1969. [39]
Cass. Civ., Sez. II, 06/12/88, n. 6630, in Mass. Giur. It.,
1988. [40]
Cass. Civ., Sez. II, 18/07/89, n. 3347, in Giust. Civ., 1989, I,
2564 [41]
Cass. Civ., 08/02/83, n. 1046, in Mass. Giur. It.,
1983. [42]
Cass. Civ., Sez. II, 23/04/94, n. 3891, in Mass. Giur. It.,
1994. [43]
Cass. Civ., Sez.II, 11/01/92, n. 247, in Vita Notar., 1992,
548. [44]
Cass. Civ., Sez. II, 18/07/89, n. 3347, op. cit.. [45]
Per espressa previsione dell'art. 1451, c.c., il contratto rescindibile non è
convalidabile. [46]
Cass. Civ., Sez. III, 11/10/05, n. 19757, in Obbl. e Contr., 2006, 11,
913, con nota di Tedioli. [47]
Cass. Civ., Sez. II, 29/07/94, n. 7145, in Mass. Giur. It.,
1994. [48]
Cass. Civ., Sez. II, 19/01/05, n. 1065, op. cit.; Cass. Civ., Sez. II,
29/05/99, n. 5228, in Giust. Civ., 2000, I, 2369. |