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La riforma delle procedure concorsuali
In vigore dal 16 luglio 2006 (salvo i nuovi artt. 48 e 49 L.F.
che sono entrati in vigore il 16/01/2006)
1. Principi generali. Il presupposto soggettivo e il
procedimento per la dichiarazione di fallimento
1.1 Osservazioni generali Con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del D.Lgs.
9 gennaio 2006 n. 5
, nel testo approvato dal
Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, il Governo ha portato a compimento
la riforma delle procedure concorsuali. Com'e noto, il decreto legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale, aveva introdotto all'art. 2 alcune
modifiche che intervenivano sulla disciplina della revocatoria, sul concordato
preventivo ed introducevano nel nostro ordinamento gli accordi di
ristrutturazione dei debiti, previsti dall'art. 182 bis, inserito nella
legge fallimentare. Con la successiva legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80, alle norme previste dal decreto legge, che avevano subito pochissimi
ritocchi, si era aggiunta la delega al Governo ad emanare, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti
"la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali". Con il recente
decreto legislativo la delega ha avuto attuazione. Contemporaneamente il Governo
con l'art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 373, con norma di interpretazione
autentica (resasi necessaria in conseguenza della incertezza nelle
interpretazioni giurisprudenziali sul punto), ha ritoccato la disciplina della
nuova procedura di concordato preventivo, introdotta dal D.L. 35/2005, chiarendo
che presupposto per l'ammissione alla nuova procedura e non soltanto lo stato di
crisi, ma anche stato d'insolvenza [ 1 ]. Non e questa la sede per fornire un commento complessivo
della riforma. Sulle norme contenute nel decreto legge 35/2005 si e gia
abbondantemente scritto, anche se sul tema occorrerà ritornare in modo più
approfondito [ 2 ]. Intendiamo invece offrire al lettore un primo
quadro d'insieme della seconda e più recente parte della riforma, quella
contenuta nel decreto delegato. Va anzitutto osservato che il legislatore,
come gia aveva fatto con il decreto legge 35/2005, e ricorso alla tecnica della
novellazione, rivedendo in varie parti il testo della legge fallimentare del
1942, il cui impianto riesce profondamente, ma non totalmente modificato.
Nonostante la legge delega facesse riferimento alla riforma delle procedure
concorsuali in genere, quasi tutti i punti indicati dalla legge delega ed ora
oggetto degli interventi attuati con il decreto legislativo si riferiscono al
solo fallimento, vale a dire alla procedura liquidatoria. Il legislatore non ha
ritenuto di intervenire sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria,
neppure per coordinarne i principi con quelli sanciti per le altre procedure
concorsuali ed ha sostanzialmente limitato gli interventi sul concordato
preventivo alle norme contenute nel decreto legge 35/2005, convertite come si e
visto senza sostanziali modificazioni.
1.2 Le incapacità personali del fallito Va peraltro
ricordato che le norme contenute nel decreto legislativo, a differenza degli
interventi contenuti nel decreto legge 35/2005, non entrano immediatamente in
vigore. Il legislatore ha infatti previsto una vacatio legis di sei mesi
dalla pubblicazione del decreto delegato sulla Gazzetta Ufficiale. Fanno
eccezione gli articoli da 45 a 47 che modificano gli articoli da 48 a 50 della
legge fallimentare, adeguando la posizione del fallito ad una concezione moderna
delle procedure concorsuali. Vengono infatti eliminate, con la soppressione del
pubblico registro dei falliti, le sanzioni personali che seguono alla
dichiarazione di fallimento e vengono ridotte le limitazioni alla liberta di
movimento ed alla riservatezza della corrispondenza nei limiti strettamente
necessari alle esigenze della procedura concorsuale. Anche le limitazioni in
materia elettorale vengono soppresse. Si tratta di una riforma che adegua la
legislazione italiana agli standard imposti dalle convenzioni internazionali di
cui l'Italia e parte e che la cui mancata adozione avrebbe comportato il rischio
di sanzioni da parte del Consiglio di Europa. Cosi la corrispondenza diretta
al fallito non viene più trasmessa direttamente al curatore ed il fallito e
invece tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere,
inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Le
limitazioni alla facoltà di movimento del fallito vengono ridotte all'obbligo di
comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio
domicilio e di presentarsi personalmente agli organi della procedura ogni qual
volta occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della
procedura. Tali obblighi riguardano anche gli amministratori ed i liquidatori
di società o enti dichiarati falliti.
1.3 L'esdebitazione Viene introdotta nel nostro
sistema, ma l'innovazione scatterà soltanto dopo i sei mesi di vacatio
legis, l'esdebitazione, cioè il c.d. discharge previsto nella
legislazione americana ed anche in quella di alcuni stati europei. Si tratta di
riconoscere al fallito, a seguito della conclusione della procedura di
fallimento, il diritto a veder cancellati i debiti non soddisfatti attraverso la
liquidazione dell'attivo attuata nell'ambito della procedura concorsuale. Si
vuole in tal modo liberare il fallito dai vincoli connessi al mancato pagamento
dei creditori, nella consapevolezza che e ben difficile che questi, chiuso il
fallimento e soddisfatti i creditori nei limiti possibili attraverso la
liquidazione fallimentare, possa altrimenti liberarsi dei debiti residui. In
questo modo si consente al fallito il c.d. fresh start, la possibilità
cioè di ripartire da zero, iniziando una nuova attività commerciale, operazione
che sarebbe altrimenti impossibile proprio per il peso dei debiti pregressi. In
questo modo si elimina anche il fenomeno largamente presente di ex-falliti che
sono costretti ad operare di nascosto tramite familiari o prestanome
compiacenti. Il decreto delegato limita l'esdebitazione al fallito persona
fisica ed ai casi in cui il fallito si e comportato bene durante lo svolgimento
del fallimento, collaborando con gli organi della procedura e la esclude quando
vi siano stati, sia prima che dopo il fallimento, comportamenti fraudolenti
(cfr. art. 142 legge fall. nel testo novellato). In questi casi il tribunale,
con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato
entro l'anno successivo, verificata la sussistenza delle condizioni indicate
dall'art. 142 cui s'e gia accennato e tenuto conto dei comportamenti
collaborativi del fallito, sentito il curatore ed il comitato dei creditori,
dichiara inesigibili nei confronti del debitore gia dichiarato fallito i debiti
concorsuali non soddisfatti integralmente. Restano esclusi
dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le
obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi
dell'articolo 46; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere
pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Sono inoltre salvi i
diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del
debitore e degli obbligati in via di regresso. Va peraltro detto che, a
differenza di quanto previsto dai progetti di riforma elaborati in passato dalla
Commissione Trevisanato, istituita presso il Ministero della Giustizia, progetti
che non ebbero fortuna presso le forze politiche, il progetto di riforma non
prevede l'estensione del fallimento, sia pure a domanda, all'insolvente civile,
con la conseguenza che l'esdebitazione non può operare in due situazioni in cui
sarebbe sicuramente utile: le situazioni di crisi di soggetti privati connesse
all'insolvenza di un'impresa ( ad esempio i soci o ex-amministratori della
società fallita che hanno concesso fideiussioni a garanzia delle obbligazioni
societarie) ovvero legate al ricorso al credito al consumo, che e fenomeno
ampiamente presente negli Stati Uniti ed in fase di sviluppo anche in
Italia. Un problema ancor più rilevante e dato dal fatto che il legislatore,
come si vedrà in seguito, ha riveduto la nozione di piccolo imprenditore
ampliandone i limiti dimensionali. Un'ampia categoria di imprenditori rimane
pertanto esclusa dal fallimento e non può beneficiare dell'esdebitazione. Si
profila cosi il rischio che la nuova disciplina possa cadere sotto la censura
d'illegittimità costituzionale per ingiustificata disparita di trattamento di
situazioni non dissimili, ai sensi dell'art. 3 Cost.
1.4 Il piccolo imprenditore escluso dal fallimento. Altre
misure deflattive del fallimento Il principio sancito dalla lettera a) n.
1 della legge delega intendeva ridurre il novero dei soggetti cui il fallimento
poteva essere applicato. Il legislatore delegato ha mantenuto il principio per
cui il fallimento e limitato al solo imprenditore commerciale, escluso il
piccolo imprenditore. Ha pero rivisto la nozione di piccolo imprenditore escluso
dal fallimento. E' noto il travaglio interpretativo della giurisprudenza sulla
nozione di piccolo imprenditore, che vedeva nel vecchio sistema una duplice
nozione espressa dall'art. 2083 c.c. e dall'art. 1 della legge fallimentare.
Mentre l'art. 2083 faceva riferimento alla prevalenza del lavoro proprio del
piccolo imprenditore e della famiglia, l'art. 1 legge fall. forniva una nozione
di carattere quantitativo escludendo dal fallimento coloro che avessero un
reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile
e comunque un capitale investito inferiore alle 900.000 lire. Venuti meno questi
due limiti a seguito della soppressione dell'imposta di ricchezza mobile e della
perdita di valore della moneta che aveva reso irrisorio il limite delle 900.000
lire, la giurisprudenza aveva applicato la nozione dettata dall'art. 2083 c.c.
affermando il principio per cui era piccolo imprenditore colui che ricavava
dall'impresa un guadagno modesto che non assumeva le caratteristiche del
profitto, essendo comunque prevalente l'elemento lavoro sul capitale
investito. In questo modo una parte delle imprese artigiane rimaneva
assoggettata al fallimento, nonostante che l'art. 2083 comprendesse tra i
piccoli imprenditori gli artigiani ( ma la giurisprudenza distingueva tra
l'artigiano che era tale ai sensi della norma del codice civile ed era sottratto
al fallimento e l'impresa artigiana che soddisfaceva i più ampi requisiti
dimensionali previsti dalle leggi speciali). Inoltre, mentre la piccola impresa
artigiana costituita in forma societaria era esclusa dal fallimento, anche
grazie agli interventi della Corte costituzionale, vi rimaneva soggetta la
piccola società commerciale, pur nel dissenso di una parte della giurisprudenza
di merito. Il legislatore delegato fornisce ora una nuova nozione
quantitativa di piccolo imprenditore che prescinde dal criterio stabilito
dall'art. 2083 c.c. Pertanto secondo il nuovo testo dell'art. 1 legge fall. non
sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma
individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato
investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro
trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi
calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro
duecentomila. Questa parte della riforma e stata oggetto di numerose
critiche. Si e osservato che i criteri adottati per definire il piccolo
imprenditore sono empirici e contraddittori. I ricavi lordi superiori a 200.000
euro annui non corrispondono quanto a dimensioni agli investimenti di ammontare
superiore ai 300.000 euro, per i quali non e previsto un termine iniziale e
finale di riferimento. Inoltre si e alzata la soglia di fallibilità con il
risultato di lasciare senza tutela una quantità di creditori di piccole e medie
imprese, costrette ad utilizzare le procedure esecutive individuali che non
funzionano. La recente riforma dell'esecuzione individuale, introdotta dalla
legge 80/2005 che conteneva anche la delega per la riforma del fallimento, non
ha in alcun modo cercato di migliorare il funzionamento dell'esecuzione
mobiliare, che rimane insoddisfacente. Il risultato e che i creditori, privati
della possibilità di chiedere il fallimento, rimangono senza tutela. Ancora,
se per il fallimento il legislatore ha ritenuto di scegliere un sistema di
liquidazione del tutto privo di formalità, perché il curatore potrà vendere
anche gli immobili a trattativa privata, purché adotti procedure competitive
ancor meglio da definirsi da un emanando regolamento ministeriale (cfr. art. 107
legge fall. novellato), per le esecuzioni immobiliari individuali l'alternativa
e ancora tra la vendita con incanto e la vendita senza incanto, sia pur con un
meccanismo che prevede che la prima debba seguire alla seconda senza soluzione
di continuità, ove la vendita senza incanto non abbia avuto successo. In
conclusione anche nel caso dell'esecuzione immobiliare la tutela del creditore
al di fuori della procedura fallimentare rimane insoddisfacente. Va
sottolineato che vi sono altre norme, oltre a quelle che definiscono il
presupposto soggettivo del fallimento, che incidono sulla concreta possibilità
che si apra una procedura fallimentare. L'art. 15, ultimo comma, legge fall. nel
testo novellato stabilisce infatti che non si fa luogo alla dichiarazione di
fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
dell'istruttoria prefallimentare e complessivamente inferiore a venticinquemila
euro. Come osserva la relazione governativa, l'innovazione persegue la finalità,
prospettata incidentalmente dalla Corte Costituzionale nella pronunce nn.
302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l'apertura di procedure
fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi
superino i ricavi distribuibili ai creditori. La Relazione ricorda che di
fatto alcuni tribunali avevano gia introdotto il principio di non far luogo alla
dichiarazione di fallimento nell'ipotesi in cui l'esposizione debitoria
risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare fosse inferiore ad un
certo ammontare di volta in volta individuato. Regolando legislativamente la
materia si e ottenuto il risultato di uniformare le prassi allo stato utilizzate
nei vari Tribunali. Il principio cosi introdotto merita di essere approvato,
perché evita l'apertura di procedure inutili, di dimensioni non rilevanti, i cui
costi presumibilmente sono superiori al risultato utile per i creditori.
Tuttavia la riforma si presta alla critica che, poiché l'esecuzione individuale
non funziona, in questi casi i creditori vengono lasciati sostanzialmente privi
di adeguata tutela. Alla stessa logica corrisponde quanto previsto dall'art.
102 legge fall. novellato. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima
dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata
almeno dieci giorni prima dell'udienza, corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed il
fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo
relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito
attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione
al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura. In questo caso il fallimento e gia stato dichiarato ed esso prosegue
per il pagamento dei crediti in prededuzione e delle spese, ma si evita di far
luogo all'accertamento del passivo, che, mirando a rendere possibile il concorso
dei creditori, diviene inutile quando, in prospettiva, non vi e attivo da
ripartire. Il fallimento si chiuderà ai sensi dell'art. 118 nn. 3 o 4, una volta
pagati, se possibile, i crediti in prededuzione e le spese.
1.5 L'istruttoria prefallimentare Il legislatore ha
regolato ex novo il procedimento per la dichiarazione di fallimento, che in
passato non era sostanzialmente disciplinato. Com'e noto, l'art. 15 della legge
fallimentare del 1942 prevedeva soltanto che il tribunale prima di dichiarare il
fallimento, avesse facoltà di sentire il debitore in camera di consiglio. A
seguito delle numerose pronunce di illegittimità costituzionale dell'art. 15 e
delle altre norme ad esso collegate, l'audizione del fallito era divenuta un
obbligo, ma il procedimento relativo era rimasto privo di una specifica
disciplina. Si riteneva peraltro generalmente che esso fosse regolato dalle
norme relative ai procedimenti in camera di consiglio in quanto applicabili; che
il tribunale potesse delegare per l'audizione del fallendo e per gli eventuali
atti istruttori un proprio componente; che il procedimento avesse carattere
inquisitorio e che quindi la decisione in ordine all'acquisizione della prova
fosse rimessa alla valutazione sostanzialmente discrezionale del giudice. Tempi
e modi del procedimento non erano peraltro compiutamente normati e non veniva
assicurato un effettivo e completo contraddittorio tra il debitore ed il
soggetto istante per il fallimento. La situazione non era mutata anche dopo
che il legislatore, nel regolare il procedimento per la dichiarazione dello
stato d'insolvenza delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, con
l'art. 7 del D.lgs. 270/1999 aveva regolato in termini più completi la materia.
A dire il vero quel procedimento garantiva in termini adeguati il diritto di
difesa del debitore insolvente, conservando il modello del procedimento a
cognizione sommaria su ricorso, in ragione delle ragioni d'urgenza che
normalmente caratterizzano la dichiarazione dello stato d'insolvenza
dell'impresa. Prevedeva, in ciò differenziandosi dalla legge del 1942, un vero e
proprio contraddittorio tra i soggetti maggiormente interessati, individuati
nell'imprenditore, nel ricorrente e nel Ministero delle Attività Produttive, in
cui l'audizione delle parti non aveva soltanto il valore di fonte d'informazione
dell'ufficio, ma consentiva l'esercizio del diritto di difesa. Prevedeva un
meccanismo di convocazione delle parti mediante un avviso di convocazione che il
tribunale aveva l'obbligo di emettere d'ufficio anche nel caso d'istanza di
parte, con il rispetto di termini a difesa ben precisi. La legge rimaneva muta, tuttavia, in ordine a rilevanti
problemi quali le modalità con cui doveva avvenire la convocazione del debitore
ed in ordine ai mezzi di prova esperibili, i modi della loro deduzione in
giudizio ed i modi della loro assunzione [ 3 ]. Nel regolare il procedimento per la
dichiarazione di fallimento il legislatore delegato ha mantenuto le
caratteristiche essenziali del sistema previgente, e quindi il carattere
sommario ed inquisitorio del procedimento, non discostandosi troppo dalle
soluzioni adottate nel 1999 con riferimento all'amministrazione
straordinaria. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge
infatti dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei
procedimenti in camera di consiglio (art. 15, comma 1). Tuttavia il tribunale
può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti, secondo il modello che
veniva seguito gia in precedenza. In questo caso il giudice relatore provvede
anche all'emanazione del decreto di convocazione delle parti (art. 15, terzo
comma). A differenza di quanto avviene nella procedura di amministrazione
straordinaria la delega in questo caso riguarda l'intero procedimento, salvo la
decisione che e sempre di competenza del tribunale. Ove non si avvalga della
facoltà di delega, il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento
interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento e che quindi e parte nel giudizio. Al di fuori di
tale ipotesi non e previsto l'intervento del P.M. che, tuttavia, può intervenire
a mente dell'art. 70, ultimo comma, c.p.c., essendo legittimato ad intervenire
in tutte le cause in cui ravvisi un pubblico interesse. Va sottolineato che
la convocazione non si riferisce soltanto più al debitore, ma anche ai creditori
istanti, che assumono la qualità di parte a tutti gli effetti, con piena
legittimazione a dedurre prove ed a partecipare a tutti gli atti del
giudizio. La convocazione delle parti avviene per mezzo di decreto
sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e delega
alla trattazione del procedimento Tra la data della notificazione, a cura di
parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. In questo modo e
assicurato al debitore un adeguato termine a difesa. Il decreto contiene
l'indicazione che il procedimento e volto all'accertamento dei presupposti per
la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni
prima dell'udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti
necessari, che l'imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria aggiornata. I termini a comparire e per la deduzione delle prove
e difese possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In caso di delega il
giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio,
all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio. In difetto l'istruttoria ha carattere collegiale. Il
procedimento, peraltro, per quanto riconosca alle parti il diritto alla prova,
mantiene il suo carattere inquisitorio, sia perché il tribunale deve verificare
(si parla degli "accertamenti necessari") il contenuto della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata che l'imprenditore deve
depositare, sia perché non vi sono limiti alla prova disposta d'ufficio dal
giudice. Dal tenore del settimo comma dell'art. 15 che stabilisce che le
parti possono nominare consulenti tecnici, si ricava che non vi sono limiti
all'espletamento delle prove c.d. di lunga indagine, ivi compresa la c.t.u.
Nulla dice, invece, il legislatore in ordine alle prove c.d. costituende, ma e
da ritenere che non vi siano preclusioni in proposito. In passato l'opinione
contraria all'espletamento della prova orale, si fondava sul presunto ritardo
nella definizione del procedimento connesso con l'espletamento di tale tipo di
prova, ritenuto in contrasto con le esigenze di celerità del procedimento. Pare
evidente che tale ostacolo venga meno nel momento in cui si ammettono le prove
c.d. di lunga indagine, quale la c.t.u. Degno di nota e che il tribunale, ad
istanza di parte, possa emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a
tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno
efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati
dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che
rigetta l'istanza. Escluso che tali provvedimenti possano avere carattere
innominato, deve ritenersi fondamentalmente che essi si traducano nel sequestro
d'azienda con la nomina di un amministratore provvisorio. In dottrina
[ 4 ] si e osservato che la previsione che i
provvedimenti cautelari siano suscettibili di essere < confermati o
revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento> induce a chiedersi se la
formula legislativa sia sufficiente ad escludere l'applicabilità della
disciplina dei procedimenti cautelari o se la espressa qualificazione dei
provvedimenti non imponga, invece, l'applicazione degli artt. 669 bis ss.
c.p.c. ovvero degli artt. 23 s. d. leg. 17 gennaio 2003, n. 5, ovvero degli
artt. 124 ss. del Codice della proprietà industriale. Prescindendo da
ogni questione sulla competenza ad emettere tali provvedimenti, si tratta,
soprattutto, di affermare o negare l'ammissibilità del reclamo ex art.
669 terdecies c.p.c. Il principio del contraddittorio e la garanzia
del diritto di difesa comportano che le parti debbano essere messe in condizione
non soltanto di partecipare all'espletamento delle prove, ma anche di dedurre in
ordine alla prova documentale acquisita o alla consulenza tecnica espletata,
prima che il tribunale pronunci. Come s'e gia detto, la pronuncia e sempre
riservata al collegio, anche nel caso in cui vi sia stata delega al relatore per
la convocazione e per l'audizione delle parti e l'espletamento delle prove.
1.6 La sentenza dichiarativa di fallimento La pronuncia
ed il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento sono regolati
dall'art. 16 nuovo testo legge fall. La disciplina non differisce in misura
rilevante da quella previgente se non per alcuni aspetti. Sono mutati i termini
che la sentenza deve fissare per l'esame dello stato passivo davanti al giudice
delegato e per la presentazione delle domande d'insinuazione da parte dei
creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso
del fallito. All'esame dello stato passivo deve provvedersi entro il termine di
centoventi giorni dal deposito della sentenza. Tale termine e espressamente
definito perentorio, ma in realtà al suo mancato rispetto non possono ovviamente
seguire decadenze, essendo impensabile che non si faccia luogo all'esame dello
stato passivo. I creditori debbono presentare le domande d'insinuazione entro
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Anche questo termine e
definitivo perentorio. Ne segue che i creditori che non rispettino il termine
non potranno presentare domanda tempestiva d'insinuazione e dovranno proporre la
domanda nelle forme dell'insinuazione tardiva. Entrambi i termini, quello per
l'esame dello stato passivo e quello per il deposito delle domande
d'insinuazione, sono strettamente funzionali alla diversa disciplina
dell'accertamento del passivo dettata dal legislatore, che innova profondamente
rispetto al passato. Sul tema pertanto si tornera trattando della verificazione
del passivo. E' di particolare importanza l'ultimo comma dell'art. 16, che
stabilisce che la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti
dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del
codice di procedura civile. Tuttavia gli effetti nei riguardi dei terzi si
producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai
sensi dell'articolo 17, secondo comma. In questo modo il legislatore si e
dimostrato sensibile all'esigenza di tutela dei terzi di buona fede che, nel
sistema previgente, potevano compiere atti negoziali nei confronti del fallito
ignorandone l'avvenuta dichiarazione di fallimento, atti ovviamente colpiti da
sanzione d'inefficacia. Con il nuovo sistema la pubblicità della sentenza di
fallimento non e più affidata all'anacronistica affissione alla porta del
Tribunale, che non costituiva uno strumento efficace, ma all'iscrizione nel
registro delle imprese, che e effettivamente accessibile e consultabile da parte
dei terzi. La nuova disciplina, peraltro, consente al fallito di compiere atti
di disposizione dei propri beni ed ai terzi di compiere atti sui beni del
fallito, ad esempio un pignoramento, atti tutti che i terzi potranno opporre
alla curatela, nelle more tra la pubblicazione della sentenza e l'iscrizione nel
registro delle imprese. La circostanza non e irrilevante perché i tempi
d'iscrizione sono brevi, ma non brevissimi, importando l'esperimento di alcuni
adempimenti tecnici da parte dell'Ufficio del Conservatore. Va poi
sottolineato che mentre l'art. 16, ultimo comma, parla di iscrizione
della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, secondo comma,
quest'ultima norma usa il diverso termine di annotazione, precisando che
questa ha luogo presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore
ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
quello corrispondente al luogo ove la procedura e stata aperta. E' peraltro da
ritenere che la diversa terminologia sia priva di conseguenze di carattere
sostanziale, atteso che il regolamento del registro delle imprese, di cui al
D.P.R. 7.12.1995, n. 781, e successive disposizioni, distingue l'iscrizione dal
deposito degli atti, ma non sembra prevedere un trattamento differenziato
dell'iscrizione rispetto all'annotazione. In ogni caso l'ufficio del registro
non potrà iscrivere o annotare l'intera sentenza, perché l'art. 17, ultimo
comma, prevede che il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma,
trasmetta, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del
registro delle imprese competente. La trasmissione per via telematica potrà
abbreviare i tempi di iscrizione, ma non eliminerà il tempo necessario per la
"lavorazione" della domanda da parte dell'Ufficio, si che comunque vi sarà un
divario temporale tra la pubblicazione della sentenza da parte del tribunale e
la sua inserzione nel registro.
3. Il Giudice delegato ed il Curatore
Il nuovo sistema di rapporti tra gli organi della procedura
prevede che rimangano sostanzialmente immutati i poteri del tribunale
fallimentare, ma ridimensiona sensibilmente i poteri del giudice delegato,
attribuisce un'ampia autonomia gestionale al curatore fallimentare e conferisce
i più rilevanti poteri al comitato dei creditori, che diventa il punto di
riferimento dell'intera procedura. Il G.D. secondo il vecchio testo
dell'art.25 l.fall. dirigeva le operazioni del fallimento e vigilava l'opera del
curatore. Ora secondo il nuovo testo della norma egli "esercita funzioni di
vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura". Ha perso il potere
di autorizzare il curatore a nominare le persone la cui opera e richiesta
nell'interesse del fallimento. Può ancora revocare le persone nominate dal
curatore, ma anche tale provvedimento deve essere adottato su proposta del
curatore e non motu proprio. Mantiene il potere di liquidare i compensi agli
ausiliari, ma su proposta del curatore. Viceversa spetta al comitato dei
creditori il potere di autorizzare il curatore a farsi coadiuvare da tecnici
(art. 28) retribuiti o dallo stesso fallito, del cui compenso si tiene conto in
sede di liquidazione del compenso del curatore. E' la stessa Relazione
governativa a precisare che si e voluto evitare che "la maggiore autonomia del
curatore si risolva in una gestione incontrollata". La Relazione
evidenzia i poteri rimasti al giudice delegato per l'assolvimento della funzione
di vigilanza: il potere di convocazione del curatore e del comitato dei
creditori, di vincolare alla autorizzazione del giudice ogni iniziativa
giudiziale, di liquidare il compenso ai difensori nominati dal curatore e di
disporne la revoca e di rendere partecipe il curatore del procedimento di nomina
degli arbitri, rimasto in capo al giudice. Rimane al giudice delegato il
rilevante potere di approvare il programma di liquidazione, che costituisce la
mappa vincolante delle operazioni di liquidazione dei beni e delle azioni
giudiziali che il curatore intende compiere, ma che comprende anche l'esercizio
provvisorio e l'affitto d'azienda, e di pronunciare sulle domande dei creditori
di ammissione al passivo. Come s'e detto, aumentano notevolmente i poteri
attribuiti al comitato dei creditori, che autorizza il curatore al compimento
degli atti di straordinaria amministrazione gia di competenza del giudice
delegato (art. 35), che da il suo parere vincolante in ordine al programma di
liquidazione, cui e attribuito, per usare le parole della Relazione governativa, "il compito precipuo di
effettuare le valutazioni sulla convenienza economica delle operazioni
liquidatorie, mediante pareri, anche vincolanti, per il curatore ed
autorizzazioni per gli atti maggiormente significativi sul piano economico"
[ 5 ]. Come s'e detto, il
curatore mantiene la funzione di amministrazione del patrimonio fallimentare,
che gia gli era attribuita dal legislatore del 1942, ma ha ora una maggiore
autonomia operativa. Compie infatti, come prevede l'art. 31 della legge, tutte
le operazioni della procedura, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite,
sotto la vigilanza sia del giudice delegato che del comitato dei
creditori. Come in passato il curatore procede all'inventario dei beni, ma
ora e di sua competenza anche l'apposizione dei sigilli, che il legislatore,
invero un po' anacronisticamente ha voluto mantenere. In sede di accertamento
del passivo spetta ora al curatore la formazione del progetto di stato passivo
(art. 95), in passato attribuita al giudice delegato, che provvedeva con
l'assistenza del curatore. Nel procedimento il curatore assume la qualità di
parte, tanto che non soltanto per ogni domanda di insinuazione deve rassegnare
"le sue motivate conclusioni", ma a lui e rimesso di "eccepire i fatti
estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché
l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche
se e prescritta la relativa azione" (art. 95, comma 1). All'udienza poi il
giudice delegato pronuncerà sulle domande "nei limiti delle conclusioni
formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili
d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati" (art. 95, comma
3). Anche nel giudizio di impugnazione dei crediti ammessi, unificato quanto
al rito con il giudizio di opposizione e di revocazione, il curatore conserva la
qualità di parte, tant'e che egli, come il creditore o il titolare di diritti su
beni mobili o immobili, contesta che la domanda di un creditore o di altro
concorrente sia stata accolta (art. 99, comma 2). In passato, com'e noto, la
legittimazione era attribuita soltanto al creditore. Nella liquidazione
dell'attivo i poteri del curatore sono particolarmente rilevanti. Il curatore
predispone il programma di liquidazione, che, una volta approvato dal giudice
delegato su parere favorevole del comitato dei creditori, assume carattere
vincolante. Al curatore spetta pure la gestione dell'impresa ove venga disposto
l'esercizio provvisorio, in ordine al quale ha anche il potere d'iniziativa
quando non ne sia stata ordinata l'attuazione con la sentenza dichiarativa del
fallimento. Anche l'affitto d'azienda e disposto dal giudice delegato previo
parere favorevole del comitato dei creditori, su proposta del curatore. Per quanto concerne la vendita
dei beni l'art. 107 stabilisce che le vendite e gli altri atti di liquidazione
sono effettuati dal curatore. Questi, fermo restando che l'atto di alienazione
dovrà rientrare nella previsione del programma di liquidazione o, se posto in
essere in precedenza, dovrà essere stato autorizzato dal giudice delegato,
previo parere del comitato dei creditori, non ha altri vincoli se non di
procedere seguendo non meglio definite "procedure competitive" anche avvalendosi
di soggetti specializzati [ 6 ]. Dovrà essere assicurata
con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli
interessati. Le vendite dovranno avvenire sulla base di stime effettuate, salvo
il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti. Anche la
vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti
giuridici individuabili in blocco, che deve essere preferita alla liquidazione
separata dei singoli cespiti, deve avvenire secondo queste modalità (art.
105). Al curatore spetta il potere, prima riconosciuto soltanto al giudice
delegato ed in termini diversi, di sospendere la vendita ove pervenga offerta
irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per
cento del prezzo offerto (art. 107). Va sottolineato che mutano parzialmente i requisiti per la
nomina a curatore. L'art. 28, infatti, considera legittimati avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, in conformità alla
disciplina vigente in passato. Tuttavia possono essere nominati anche "coloro
che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società
per azioni, dando prova di adeguate capacita imprenditoriali", esclusi coloro
che sono stati dichiarati falliti [ 7 ] (art. 28, primo comma, lett. c).
Ulteriore rilevante innovazione e rappresentata dalla possibilità di conferire
l'incarico di curatela a studi professionali associati o a società di
professionisti, purché i soci siano professionisti iscritti. In questo caso,
peraltro, all'atto dell'accettazione dell'incarico deve essere indicata la
persona fisica responsabile della procedura. Il curatore
e nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento o, nelle
fasi successive della procedura, con decreto. Tuttavia tale nomina può essere
messa in discussione dai creditori riuniti in adunanza per l'esame dello stato
passivo. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato
ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le
ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina
dei soggetti designati dai creditori salvo che l'adunanza non abbia rispettato i
criteri previsti dall'art.28 in ordine ai requisiti richiesti per la nomina a
curatore. La Relazione governativa osserva, che "il decreto di esecutività dovrà
essere pronunciato in udienza al termine dell'esame di tutte le domande ciò
anche al fine di consentire ai creditori ammessi di procedere alle operazioni di
voto per la richiesta di sostituzione del curatore" [ 8 ]. La proposta deve contenere l'indicazione di
un nuovo nominativo, scelto tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a
curatore, e deve essere motivata. Il tribunale deve nominare i soggetti
designati dai creditori, purché investiti dei requisiti di legge. La norma pone numerosi interrogativi,
perché non e chiaro se il
tribunale sia vincolato, come sembra evincersi dalla lettera della legge, a
nominare il soggetto designato dall'adunanza dei creditori, purché in possesso
dei requisiti formali richiesti per l'incarico, e se, nel procedere alla
sostituzione del curatore, debba rispettare il procedimento previsto per la
revoca del precedente curatore dall'art.37 l.fall., con conseguente diritto di
quest'ultimo di essere sentito e possibilità di reclamo alla Corte
d'appello.
4. Il comitato dei creditori
Vediamo ora, più approfonditamente, quali
caratteristiche assume il comitato dei creditori. Il
comitato dei creditori e nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla
sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il
curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o
precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno
segnalato altri nominativi. Vi e dunque la previsione
che si possa instare per far parte del comitato. Il
comitato e composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori,in modo da
rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto
riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare
in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti
aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, cioè i requisiti per essere
nominato curatore, previa comunicazione al giudice delegato. In questo modo
s'intende assicurare che il comitato dei creditori sia composto da tecnici,
all'uopo delegati dai creditori. E' previsto che il
membro del comitato in conflitto d'interessi debba astenersi. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore,
ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su
richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le
proprie deliberazioni (art. 41). I componenti del
comitato hanno diritto al rimborso delle spese. Non e previsto in via generale
il diritto ad un compenso per l'attività prestata. Tuttavia i creditori allo
stato ammessi in sede di adunanza dei creditori possono, a maggioranza semplice
calcolata per teste, stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia
attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in
misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore (art. 37
bis). Si tratta di una scelta discutibile. Se il comitato dei creditori non
percepisce compenso o riceve un compenso modesto come si desume dal tetto del
10% del compenso del curatore stabilito dall'art. 37 bis, nelle piccole
procedure sarà difficile immaginare che i creditori, che gia oggi sono piuttosto
disattenti alle vicende dei fallimenti, perdano tempo ed energie senza un
corrispettivo diverso dalla possibilità di influire sul soddisfacimento del loro
credito. Nelle grandi procedure i posti del comitato potranno essere occupati
dai creditori di maggiori dimensioni, le banche in particolare, unici attrezzati
ad occupare questi posti con competenza tecnica ed in grado di sostenere il
costo di tale attività. Tuttavia va sottolineato che in
recenti convegni e emersa l'indicazione che anche le banche non sarebbero
particolarmente interessate a far parte del comitato. La ragione sta nell'ultimo
comma dell'art. 41: "Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di
responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della
procedura". In altri termini i componenti del comitato
dei creditori rispondono come il collegio sindacale nelle s.p.a. Poiché il
legislatore ha espressamente attribuito al comitato funzioni di vigilanza
sull'attività del curatore, ne deriva che i componenti risponderebbero come i
sindaci nel caso di omessa vigilanza, oltre che per il fatto proprio. Il
richiamo all'art. 2407 non e dei più felici, perché la funzione del comitato che
da autorizzazioni e sicuramente diversa da quella dei sindaci, ma certamente
questa norma non ispira i creditori a divenire membri del comitato. In una parola: un lavoro gravoso, nessun compenso,
rilevanti responsabilità. E' probabile quindi che il
comitato possa avere difficoltà ad operare e che la tradizione di assenteismo
che ha caratterizzato quest'organo nel passato, sia recente che remoto, non
venga meno, quantomeno nelle procedure di minori dimensioni. Per tali ipotesi il
legislatore ha prudentemente stabilito che "In caso di inerzia, di impossibilita
di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato". Ciò detto, il comitato autorizza od incide su molteplici
atti del curatore: - gli atti di straordinaria
amministrazione ex art. 35; - il programma di
liquidazione sul quale da un parere favorevole obbligatorio; - l'esercizio provvisorio sul quale nuovamente da un parere
favorevole obbligatorio e sul quale il parere negativo alla prosecuzione e causa
impeditiva della prosecuzione stessa; - l'affitto
d'azienda, dove di nuovo il parere favorevole del comitato e obbligatorio; - il diritto di prelazione a favore dell'affittuario ove di
nuovo il parere favorevole del comitato e vincolante; -
gli atti di vendita compiuti prima dell'approvazione del programma di
liquidazione; - la rinuncia all'acquisizione di beni
quando i costi superino i vantaggi ex art. 42; - il
subentro del curatore nei contratti pendenti rimasti sospesi ex art. 72; - esprime un parere sulla proposta di concordato
fallimentare con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. Viceversa il potere di autorizzare il curatore a stare in
giudizio permane in capo al giudice delegato, anche se il curatore potrà
provvedere direttamente alla nomina del legale, il cui compenso pero deve essere
liquidato dal G.D. Il comitato dei creditori delibera a
maggioranza semplice. La revoca del curatore può essere
proposta al tribunale dal comitato dei creditori. Si tratta peraltro di un
potere che era gia previsto dal vecchio testo dell'art.37 l.fall., ma che assume
un significato nuovo alla luce dei maggiori poteri riconosciuti in generale al
comitato dei creditori e che può consentire di risolvere l'eventuale contrasto
che possa insorgere tra il curatore ed il comitato, ove sussistano tra i due
organi divergenze insanabili di opinione in ordine alla gestione della
procedura.
5. L'accertamento del passivo
La legge delega (art. 1, comma 6, lett. a,
n. 9) prevedeva l'abbreviazione dei tempi del procedimento di accertamento del
passivo, semplificando le modalità di presentazione delle domande di
insinuazione, senza indicarne le relative modalità. A tale generica disposizione
corrisponde nel decreto delegato una profonda riforma del procedimento. Non e possibile, in questa generale panoramica del
contenuto della riforma, soffermarsi oltre le linee generali del nuovo
procedimento. Il progetto di stato passivo e formato ora direttamente dal
curatore, non dal cancelliere come in passato. Il curatore, previo esame delle
domande di ammissione, predispone un completo progetto di stato passivo, con
elenchi separati dei creditori e dei titolari di altri diritti immobiliari e
mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni. Va sottolineato che anche i titolari di diritti reali
immobiliari debbono far valere i loro diritti, diversamente dal passato, in sede
di accertamento del passivo. In questa fase, il curatore
eccepisce direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto
azionato, nonché l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la
prelazione, assumendo cosi la qualità di parte del procedimento. Il curatore
deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno
quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo,
dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al
fallito, ed avvertendoli che possono esaminare il progetto e presentare
osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza. All'udienza
fissata, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna
domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni
del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri
interessati. Il giudice e pertanto tenuto a pronunciare nei limiti delle domande
proposte dai creditori e dai titolari dei diritti reali e delle eccezioni
avanzate dal curatore. Il procedimento segue pertanto le regole di un vero e
proprio procedimento contenzioso, fondato sul principio del contraddittorio,
anche se realizzato in forma estremamente semplificata. Ancora in questa fase il
giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti,
compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. Il fallito
può chiedere di essere sentito, anche se e stato mantenuto il principio per cui
egli non e parte del procedimento. Il giudice delegato,
con decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara
inammissibile la domanda d'insinuazione. Il decreto e succintamente motivato se
sussiste contestazione da parte del curatore. La dichiarazione di
inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. Con
il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche
il grado dell'eventuale diritto di prelazione. Terminato
l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo
rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Come chiarisce la Relazione governativa, in funzione acceleratoria del
procedimento e stata soppressa la previsione che consentiva al giudice delegato
di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo sicché il decreto di
esecutività dovrà essere pronunciato in udienza al termine dell'esame di tutte
le domande ciò anche al fine di consentire ai creditori ammessi di procedere
alle operazioni di voto per la richiesta di sostituzione del curatore o dei
componenti del comitato dei creditori. Sciogliendo un
annoso dibattito, l'ultimo comma del nuovo art. 96 stabilisce che il decreto che
rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito
dei giudizi di opposizione, producono effetti soltanto ai fini del concorso. La
pronuncia in sede di accertamento del passivo ha pertanto efficacia
esclusivamente endofallimentare e non preclude la riproponibilità della
questione al di fuori della sede concorsuale, fermo restando soltanto il
principio sancito dall'art. 114 nuovo testo per cui i pagamenti effettuati in
esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso
dell'accoglimento di domande di revocazione. Quest'ultima norma, peraltro,
stabilisce che, al di fuori del caso ora considerato, i creditori che hanno
percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli
interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. Il giudizio di opposizione, impugnazione dei crediti
ammessi o revocazione e disciplinato con un procedimento unitario. La
legittimazione spetta per l'opposizione al creditore o al titolare di diritti su
beni mobili o immobili escluso, per l'impugnazione e la revocazione al curatore,
al creditore o al titolare di diritti su beni mobili o immobili nei confronti di
altro creditore o concorrente ammesso. Su presentazione
del ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni e l'indicazione
specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti, il tribunale fissa l'udienza in camera di
consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del
decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la
domanda e proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l'udienza
devono intercorrere almeno trenta giorni liberi. Le
preclusioni imposte al ricorrente comportano l'applicazione, anche nel
procedimento di opposizione, del principio di eventualità e dei principi
giurisprudenziali elaborati in proposito con riferimento al rito del lavoro
[ 9 ]. Il giudice
delegato non può far parte del collegio. La parte nei
confronti della quale la domanda e proposta deve costituirsi almeno dieci giorni
prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di
decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine
e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire
nel giudizio. Nel corso dell'udienza, il tribunale
assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche
delegando uno dei suoi componenti. Il giudizio pertanto si svolge davanti al
tribunale, in formazione collegiale, e solo l'attività istruttoria può essere
oggetto di delega ad uno dei componenti del collegio, escluso il giudice
delegato. Ancora il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche
d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti. L'esercizio del potere del tribunale di assumere
informazioni anche d'ufficio e di autorizzare la produzione di ulteriori
documenti dovrà essere conciliato con il sistema di preclusioni processuali
stabilito a carico delle parti. Il fallito può chiedere
di essere sentito, ma, come nella fase di accertamento del passivo, egli rimane
estraneo al procedimento. In mancanza di contestazioni
da parte del curatore o di altri creditori, il tribunale può accogliere la
domanda, anche in via provvisoria, con decreto pronunciato nella stessa udienza.
In mancanza, ovvero quando pronuncia in via provvisoria, il tribunale provvede
in via definitiva con decreto motivato entro venti giorni dall'udienza. Il decreto e comunicato dalla cancelleria alle parti che,
nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. Il legislatore ha completamente rinnovato il procedimento
per la presentazione delle domande tardive. I termini per la presentazione sono
ridotti a dodici mesi, prorogabili fino a diciotto, a far data dal deposito del
decreto di esecutività dello stato passivo. La possibilità di presentare domande
fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo e limitata ai soli casi di
comprovata causa non imputabile. Il procedimento di
accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme previste
dall'art. 95 per l'accertamento del passivo. In pratica si tratta di un secondo
procedimento di verifica. Il curatore da avviso a coloro che hanno presentato la
domanda, della data dell'udienza. Contro il provvedimento di esecutività dello
stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione del credito ammesso,
revocazione. Una significativa innovazione, che risponde
del resto all'orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della vecchia
disciplina, stabilisce che nei procedimenti relativi all'accertamento dei
diritti reali e personali dei terzi sui beni immobili e mobili si applica il
regime probatorio previsto dall'articolo 621 codice di procedura civile in tema
di opposizione di terzo. Inoltre il creditore può modificare la domanda e
chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene che non sia stato
acquisito all'attivo della procedura.
6. La disciplina dei rapporti pendenti
Per quanto concerne i rapporti pendenti la legge delega
prevedeva (art. 1, comma 6, lett. a, n. 7) che fossero ampliati i termini,
invero in passato troppo ristretti, entro i quali il curatore doveva manifestare
la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti. Non si era
previsto che venisse affermata espressamente la regola generale, oggi ricavata
dalla giurisprudenza in via d'interpretazione, secondo la quale ove non sia
diversamente disposto il contratto e sospeso sino al momento in cui il curatore
delibera se sciogliersi o se proseguire nel rapporto. Si
prevedeva che il legislatore dovesse dettare una disciplina per i contratti di
locazione finanziaria e per i patrimoni destinati ad uno specifico affare. Il decreto legislativo introduce, in primo luogo, una
regola generale presente in molti ordinamenti, secondo la quale la decisione in
ordine alla sorte dei rapporti giuridici in corso di esecuzione alla data di
apertura del fallimento, e quindi la scelta tra subingresso della procedura nel
rapporto e scioglimento, e rimessa alla decisione del curatore, previa
autorizzazione da parte del comitato dei creditori. Come gia si e accennato, la
decisione del curatore e soggetta all'autorizzazione non più del giudice
delegato bensì del comitato dei creditori, ed e questo un punto qualificante del
nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante
attribuito dalla riforma ai rappresentanti dei creditori. Il contratto resta sospeso fino a quando il curatore abbia
effettuato tale scelta, restando fermo il principio che l'eventuale subingresso
dovrà avvenire con l'assunzione in capo alla procedura di tutti gli obblighi
relativi. Questo principio generale, che in passato, veniva ricavato dalla
giurisprudenza in via d'interpretazione, esclusi i contratti per i quali il
legislatore espressamente prevedeva lo scioglimento o il subingresso automatico
del curatore per effetto del fallimento, e ora affermato espressamente dall'art.
72, primo comma. La stessa soluzione e espressamente estesa al contratto
preliminare, anche qui confermando le soluzioni gia accolte in passato dalla
giurisprudenza, salvo quanto previsto dall'articolo 72-bis relativamente ai contratti concernenti gli immobili
da costruire. Il termine assegnato al curatore per
decidere se sciogliersi o meno dal vincolo contrattuale e ampliato. Il secondo
comma dell'art. 72 stabilisce infatti che il contraente in bonis può mettere in mora il curatore, facendogli
assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni,
decorso il quale il contratto si intende sciolto. Al
contraente in bonis viene riconosciuto il diritto di
veder conservati gli effetti dell'azione di risoluzione promossa prima
dell'apertura della procedura, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale
gia radicatosi sotto la vigente disciplina a seguito di un recente revirement della giurisprudenza della Cassazione. Le
Sezioni Unite avevano infatti affermato [ 10
] che la domanda di risoluzione del contratto trascritta prima della
dichiarazione di fallimento produce effetti anche dopo la dichiarazione di
fallimento, ove venga pronunciata la risoluzione giudiziale e la sentenza sia
trascritta. Non ostava a ciò il divieto di azioni esecutive di cui all'art.51
l.fall., perché l'azione di risoluzione non ha carattere esecutivo ne l'art. 45
perché gli effetti che si producono trovano il loro fondamento nella
trascrizione, anteriore al fallimento, della domanda di risoluzione, effetti che
per legge sono destinati a prodursi sin dalla data della domanda. Peraltro
l'art. 72 stabilisce che se il contraente intende ottenere con la pronuncia di
risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento
del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V
della legge, deve cioè proporre domanda di insinuazione al passivo. Al contrario, in relazione all'uso corrente di clausole
contrattuali che prevedono la risoluzione dei contratti in corso a seguito
dell'apertura di una procedura liquidatoria il legislatore ha ritenuto che
dovesse essere privilegiato l'interesse della procedura ad operare la scelta tra
subingresso e scioglimento, disponendo cosi l'inefficacia di tali clausole. Il legislatore ha poi ribadito (art. 72, quarto comma) che,
in caso di scioglimento, il contraente in bonis ha
diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.
L'ultimo comma dell'art. 72 conferma i principi
introdotti dal D.L. 31.12.1996, n.669, a favore del promissario acquirente di un
immobile in caso di fallimento del venditore. Ove il preliminare sia stato
trascritto ed il curatore abbia scelto lo scioglimento del contratto,
l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito per il prezzo versato
al passivo del fallimento con il privilegio previsto dall'art. 2775 bis c.c., a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non
siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. La
norma esclude invece il diritto al risarcimento del danno, in applicazione del
generale principio per cui la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto
non e fonte di risarcimento del danno. Va osservato che i principi ora visti
sono affermati, forse per un difetto di coordinamento della disciplina, due
volte, nel testo dell'art. 72 e nuovamente nel testo dell'art. 72 bis. Non e questa la sede per un commento approfondito della
disciplina dettata a tutela del promissario acquirente di beni immobili, che
peraltro, com'e stato accennato, non e mutata per questo aspetto rispetto alla
normativa previgente. Va invece sottolineato che con
l'art. 72 bis il legislatore ha ripreso le regole relative al preliminare di
vendita di immobili da costruire, introdotte con il recentissimo D.lgs.
20.6.2005, n. 122, emanato in attuazione della legge delega 2 agosto 2004, n.
210, che ha dettato norme a tutela dei compratori di immobili da costruire per
garantirli in caso di dissesto del costruttore. La
disciplina dettata dal D.lgs. 122/05 non riguarda esclusivamente le sorti del
contratto in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale, perché da un
lato prevede obblighi ogni qual volta si faccia luogo alla stipulazione del
preliminare di vendita o alla vendita di un immobile da costruire e dall'altro
si applica anche nel caso in cui l'immobile sia soltanto oggetto di
pignoramento, senza che si apra una procedura concorsuale. Senza poter trattare compiutamente la materia, va ricordato
che la nuova disciplina dettata dal D.lgs. 122/05 introduce anzitutto per il
costruttore l'obbligo, in caso di stipula di un contratto che abbia come
finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale
di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime
finalità, di procurare il rilascio e consegnare all'acquirente una fideiussione
di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità
stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del
trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Sono
escluse le somme per le quali e pattuito che debbano essere erogate da un
soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici gia assistiti da autonoma
garanzia. La nuova normativa si riferisce ai casi in cui
il costruttore e un imprenditore o una cooperativa e comprende anche l'ipotesi
in cui il trasferimento della proprietà o di altro diritto sull'immobile
consegue alla stipulazione di un contratto di leasing. Non e necessario che il
promittente venditore o l'alienante realizzino direttamente la costruzione, che
può essere affidata in appalto a terzi. L'acquirente
deve essere una persona fisica. La nuova disciplina si applica in caso di
contratti che abbiano come finalità il trasferimento non immediato della
proprietà o di un altro diritto di godimento su un immobile da costruire o di un
atto avente le medesime finalità. La consegna della fideiussione e prevista a
pena di nullità. Si tratta peraltro di nullità relativa, in quanto può essere
fatta valere soltanto dall'acquirente. La fideiussione deve essere rilasciata da
una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni o da intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 107 t.u.b. Essa garantisce la
restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo
effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati in ogni caso in
cui il costruttore incorra in situazione di crisi. La fideiussione garantisce la
restituzione delle somme maturate sino al momento in cui si e verificata la
situazione di crisi. La situazione di crisi, che non ha
nulla a che fare con il presupposto oggettivo della nuova procedura di
concordato preventivo, s'intende verificata alla data: a) di trascrizione del
pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto; b) di pubblicazione
della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa; c) di presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo; d) di pubblicazione della sentenza che
dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la
liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria. Per far valere la fideiussione occorre tuttavia che, in
caso di esecuzione, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria
volontà di recedere dal contratto e che, negli altri casi, il competente organo
della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel
contratto. L'art. 11 del D.lgs. 122/05 introduceva un
art. 72 bis dopo l'art. 72 della legge fallimentare, il cui testo e stato ora
ripreso dal decreto delegato di riforma della legge fallimentare, statuendo che
con l'escussione della fideiussione il contratto s'intende sciolto se, prima che
il curatore comunichi la scelta tra esecuzione e scioglimento, l'acquirente
abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al curatore. La
fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di
voler dare esecuzione al contratto. Il nuovo principio
cosi introdotto dal D.lgs. 122/05 innova fortemente la disciplina dei rapporti
pendenti nel fallimento. Sino ad oggi, infatti, il contraente in bonis non aveva
mai il potere di provocare la risoluzione del contratto prima della decisione
del curatore se subentrare o meno. Ora, invece, con la decisione di escutere la
fideiussione l'acquirente determina lo scioglimento del contratto. Soltanto nel
caso in cui il curatore abbia gia comunicato che intende subentrare,
all'acquirente e preclusa la possibilità di escutere la fideiussione e di
provocare lo scioglimento. Ne deriva che la nuova
disciplina avrà come effetto quello di costringere il curatore a decidere
rapidamente se intende subentrare o meno. In pratica il principio stabilito dal
punto 7 del comma 6 dell'art. 1 della legge 80/2005, contenente la delega al
Governo per la riforma della legge fallimentare, secondo il quale dovevano
essere ampliati i termini entro i quali il curatore poteva esercitare la propria
scelta di subentrare o sciogliersi dal contratto - principio che ha
effettivamente trovato attuazione, come s'e visto, con l'elevazione del termine
generale previsto dall'art.72 l.fall. da otto a sessanta giorni, trova un'
evidente deroga. Va detto peraltro che, com'e stato acutamente osservato [ 11 ], l'acquirente non avrà particolare
interesse ad esercitare subito la scelta escutendo la fideiussione perché
l'attesa non lo pregiudica, in quanto egli potrà escutere la fideiussione anche
in caso di scioglimento provocato dal curatore. Soltanto la decisione del
curatore di subentrare gli impedisce infatti di pretendere il pagamento di
quanto gia versato dal fideiussore (art. 3, comma 3, D.lgs. 122/05). L'art. 72 quater regola le
sorti del contratto di locazione finanziaria in caso di fallimento
dell'utilizzatore e del concedente. Nel primo caso si applica la regola generale
stabilita dall'art. 72 e quindi il contratto rimane sospeso, in attesa delle
determinazioni del curatore. Tuttavia, nel caso in cui sia disposto l'esercizio
provvisorio dell'impresa, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il
curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. Qualora il contratto venga sciolto, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene, rimanendo tenuto a versare alla curatela,
l'eventuale differenza tra la maggior somma, ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo. Per converso, lo
stesso concedente può insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il
credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dall'allocazione del
bene. In passato il dibattito nella giurisprudenza
sull'applicazione al leasing in caso di fallimento dell'utilizzatore dell'art.
73 o dell'art.80 l.fall. era stato molto acceso. Si discuteva, infatti, se in
caso di scioglimento del contratto, il concedente in leasing dovesse restituire
la quota parte dei canoni corrisposti che aveva funzione di corrispettivo per il
futuro ed eventuale trasferimento della proprietà del bene per effetto del
riscatto, riscatto che, in conformità alla disciplina di regola applicata al
leasing, comportava la corresponsione di una somma molto inferiore al residuo
valore del bene. La soluzione affermativa implicava l'applicazione della
disciplina della vendita con riserva di proprietà ed in particolare dell'art.
1526 c.c., secondo il quale in caso di risoluzione il compratore ha diritto alla
restituzione delle rate riscosse, salvo un equo compenso a favore del venditore
per l'uso della cosa. In senso contrario si affermava che poteva trovare
applicazione soltanto la disciplina generale dettata in materia di risoluzione
del contratto dal codice civile, ed in particolare l'art. 1458, che esclude la
possibilità per il fallimento di ripetere i canoni gia percepiti, atteso che nei
contratti ad esecuzione continuata o periodica gli effetti della risoluzione non
si estendono alle prestazioni gia eseguite. Si discuteva
anche della possibilità di applicare al leasing l'art.80 l.fall. dettato in tema
di locazione, con la conseguente automatica prosecuzione del contratto
nonostante il fallimento. La Cassazione [ 12 ] aveva distinto il leasing c.d. tradizionale
o di godimento, in cui il periodo di durata del contratto tendenzialmente
coincideva con il periodo di consumazione tecnica ed economica del bene, e il
leasing c.d. traslativo, avente ad oggetto beni la cui prevedibile durata di
consumazione economica era svincolata da quella, sensibilmente più breve, del
contratto e nel quale pertanto i canoni incorporavano anche una parte del prezzo
del bene. Aveva pertanto ritenuto che nel caso di leasing di godimento venisse
in applicazione l'art. 72 e la disciplina generale dettata dall'art. 1458 c.c.,
mentre nel caso di leasing traslativo poteva trovare applicazione l'art.73
l.fall. e l'art. 1526 c.c. con il conseguente diritto del concedente all'equo
indennizzo per l'uso della cosa oltre alla restituzione del bene. Come s'e detto, la nuova disciplina supera i principi
elaborati dalla giurisprudenza. In caso di scioglimento del contratto, il
concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e tenuto a restituire alla
curatela la differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita del bene ed
il credito residuo in linea capitale. I canoni riscossi sono esonerati da
revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a. Se la differenza tra il
prezzo ricavato dalla vendita del bene ed il residuo credito vantato alla data
del fallimento, non elide interamente il credito stesso, il concedente ha
diritto di insinuarsi al passivo per tale importo. Il riferimento al "credito
residuo in linea capitale" rispetto al quale va calcolata la differenza che il
concedente può esser tenuto a versare alla curatela, fa ritenere che il
legislatore abbia inteso prescindere dalla regola generale dettata dall'art.
1458 c.c. Il credito residuo del concedente va valutato con riferimento
all'intera durata del contratto. Il legislatore ha cioè considerato il contratto
come contratto di finanziamento, per cui lo scioglimento non fa venir meno il
credito per i canoni futuri. Il legislatore ha poi
regolato anche la materia relativa al fallimento del concedente, prevedendo che
in tale ipotesi il contratto prosegua nonostante il fallimento. In tal caso, in
conformità ai principi generali, l'utilizzatore conserva la facoltà di
acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento
dei canoni e del prezzo pattuito. Le ulteriori modifiche
introdotte nella materia dei contratti pendenti, per quanto concerne i contratti
che proseguono automaticamente o si sciolgono per effetto del fallimento, sono
di minore importanza. Va tuttavia ricordato che, in conformità all'assetto
generale della riforma, la decisione del curatore di subentrare nel contratto a
termine o rate e soggetta all'autorizzazione non più del giudice delegato bensì
del comitato dei creditori. Per quanto concerne i contratti che si sciolgono per
effetto del fallimento, il legislatore ha modificato l'art.78 l.fall.
comprendendo nella previsione normativa anche il contratto di conto corrente
bancario e per quanto riguarda il contratto di mandato, innovando alla
precedente disciplina, con l'introdurre una distinzione tra il fallimento del
mandatario e quello del mandante. Nel primo caso il contratto si scioglie, nel
secondo e rimessa al curatore la facoltà di subentrare nel contratto e
nell'ipotesi affermativa, il credito del mandatario e inserito fra quelli
prededucibili per l'attività compiuta dopo il fallimento a norma dell'articolo
111, n. 1 legge fall. Per quanto concerne il contratto
di locazione le modifiche introdotte dal legislatore sono di dettaglio, salvo la
previsione che in caso di fallimento del conduttore, che non e causa di
scioglimento del contratto, l'equo indennizzo per l'anticipato recesso del
curatore che, nel dissenso delle parti, e determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati, ha natura di credito prededucibile. E' stata invece introdotta ex novo la disciplina degli
effetti del fallimento in materia di contratto di affitto di azienda, prevedendo
che il fallimento non e causa di scioglimento del contratto, ma che entrambe le
parti possono recedere entro un termine di sessanta giorni, corrispondendo alla
controparte un equo indennizzo, che nel dissenso delle parti e determinato dal
giudice delegato, sentiti gli interessati. Anche in questo caso l'equo
indennizzo dovuto dalla curatela ha natura di credito prededucibile. La disciplina delle sorti del contratto d'appalto rimane
immutata nelle sue linee fondamentali, con alcune differenze. L'autorizzazione
al subentro del curatore spetta al comitato dei creditori. Il termine per il
curatore per subentrare nel rapporto viene ampliato da venti a sessanta giorni.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore il contratto si scioglie, fatta salva la
facoltà del committente, per l'innanzi vietata, di consentire la prosecuzione
del rapporto anche nei casi in cui la considerazione della qualità soggettiva
dell'appaltatore era stata motivo determinante del contratto. Una novità di qualche momento e costituita dalla
disciplina, introdotta ex novo, degli effetti del fallimento sulla clausola
arbitrale inserita in un contratto sciolto per effetto del fallimento. L'art. 83
bis prevede che in tale ipotesi il procedimento
arbitrale gia pendente non possa essere proseguito per evitare che il giudizio
arbitrale sopravviva al regolamento di interessi convenzionali travolto dal
fallimento e che era destinato a risolvere. La soluzione adottata dal
legislatore e in contrasto con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza in
passato, secondo la quale ove il fallimento di un compromettente fosse
dichiarato dopo l'accettazione degli arbitri e quindi a rapporto arbitrale
instaurato, esso non si estingueva in virtù della sua assimilazione ad un
mandato collettivo conferito anche nell'interesse di terzi, ai quali dovevano
essere equiparate le parti che avevano stipulato il patto arbitrale [ 13 ]. Dal principio introdotto dal legislatore
per quanto concerne l'arbitrato pendente, sembra possano ricavarsi conseguenze
in ordine alle sorti della clausola compromissoria inserita in un contratto
pendente, ove il giudizio arbitrale non sia stato ancora instaurato. Per tale
ipotesi l'insegnamento prevalente [ 14 ]
in ordine alla disciplina previgente affermava che, trovandosi il curatore di
fronte ad un contratto unico, di cui e parte la clausola compromissoria, egli
poteva soltanto accettare integralmente il regolamento negoziale o da esso
sciogliersi, senza potersi parzialmente liberare dal vincolo. Si può ora osservare che, se il curatore può sciogliersi
dal giudizio arbitrale gia pendente, facendo venire meno gli effetti della
clausola compromissoria, tale facoltà, a fortiori, dovrebbe valere anche quando
l'arbitrato non sia stato instaurato. Resta invece valido il principio affermato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza per il compromesso che costituisca patto
negoziale autonomo, relativamente al quale vale il principio generale sancito
per tutti i contratti dall'art. 72 [ 15
]. Va infine ricordato che, in attuazione della
delega, il legislatore ha previsto una speciale disciplina in ordine agli
effetti del fallimento sugli finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Viene cosi stabilito che il fallimento della società determina lo scioglimento
del contratto di finanziamento di cui all'art. 2447-bis, I comma, lett. b) del
codice civile, quando esso impedisce la continuazione o la realizzazione
dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato
dei creditori, può decidere se subentrare nel contratto in luogo della società
assumendone i relativi oneri. Nell'ipotesi il cui il
curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare
l'operazione in proprio o affidandola a terzi. Al finanziatore in tal caso sono
garantiti i proventi dell'affare e la possibilità di insinuazione al passivo del
fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo. Nei casi in cui il curatore decida di subentrare o non
subentrare all'affare resta ferma la salvaguardia prevista dai commi terzo,
quarto e quinto dell'art. 2447-decies del codice civile. Sui proventi, sui
frutti di essi e sugli investimenti eventualmente effettuati in attesa del
rimborso al finanziatore non sono quindi ammesse azioni da parte dei creditori
sociali. Delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde
esclusivamente il patrimonio separato, salvo che la società abbia prestato
garanzia. I creditori sociali non possono esercitare sui beni strumentali
destinati all'esecuzione dell'operazione altro che azioni conservative, sino al
rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine massimo di rimborso. Nella ipotesi in cui l'operazione non possa essere ne
realizzata ne continuata si applica il sesto comma dell'art. 2447-decies del
codice civile. Il finanziatore pertanto potrà insinuarsi al passivo, al netto
dei proventi derivanti dal patrimonio separato.
7. La liquidazione dell'attivo
Nella materia della liquidazione e ripartizione
dell'attivo la Relazione governativa afferma che
il legislatore, coerentemente con l'impostazione della delega verso una
semplificazione ed una maggiore efficienza della procedura, ha tenuto conto
delle prassi virtuose poste in essere dai tribunali più attenti che da tempo
adottavano nella liquidazione soluzioni che privilegiavano la duttilità e la
rapidità delle operazioni di cessione, cercando di superare le farraginose e
poco efficienti norme sulle vendite, modellate sul sistema delle esecuzioni
coattive individuali. Ad avviso del legislatore, il
previgente sistema improntato ad un apparente garantismo, spesso più formale che
reale, e stato concausa del sistematico ritardo della durata delle procedure
fallimentari. Le nuove disposizioni sulla realizzazione e sulla ripartizione
dell'attivo sarebbero ispirate a criteri di efficienza e di semplificazione
operativa. Scelte nuove sono state fatte anche sul piano
della ridefinizione dei ruoli del giudice delegato, del curatore e del comitato
dei creditori e su quello dell'individuazione dei più opportuni adempimenti
procedurali, improntati, si afferma, a semplicità ed a rapidità. Di qui la
scelta di una minore giurisdizionalizzazione, in coerenza con l'accentuato ruolo
del curatore, divenuto il vero organo motore della procedura, dal quale partirà
ogni impulso per le scelte di liquidazione e di conservazione delle imprese
assoggettate alla procedura concorsuale. Il ruolo del giudice viene invece
indirizzato alla funzione di controllo della regolarità della procedura e di
organo preposto alla soluzione dei conflitti endoconcorsuali. In stretta correlazione a questa nuova impostazione delle
attribuzioni degli organi fallimentari, prosegue la Relazione, e stato ridisegnato, anche nella fase
liquidatoria, il ruolo del comitato dei creditori, espressione collettiva
dell'interesse comune al ceto creditorio, cui e attribuito il compito precipuo
di effettuare le valutazioni sulla convenienza economica delle operazioni
liquidatorie, mediante pareri, anche vincolanti, per il curatore ed
autorizzazioni per gli atti maggiormente significativi sul piano economico. Sulla base di queste premesse di carattere generale,
possiamo esaminare il nuovo sistema che emerge dalla mutata disciplina dettata
dagli artt. 104-108 ter legge fall.
7.1 L'esercizio provvisorio L'esercizio provvisorio può essere disposto anche
contestualmente alla dichiarazione di fallimento , come gia prevedeva l'art. 90
vecchio testo. In questo caso la decisione spetta al tribunale autonomamente.
Mutano pero i requisiti in quanto non e più richiesto che dall'interruzione
improvvisa dell'attività d'impresa derivi danno grave ed irreparabile.
Soprattutto il tribunale non può disporre l'esercizio provvisorio autonomamente
dopo aver dichiarato il fallimento, come in passato ove aveva questo potere sino
all'esecutività dello stato passivo. Deve farlo con la sentenza. L'art. 104
richiede soltanto che dall'interruzione derivi un danno grave, purché la
prosecuzione non riesca di pregiudizio ai creditori. In realtà non muta nulla
perché il danno grave ed irreparabile era sempre visto nella perdita
dell'avviamento, che naturalmente determina pregiudizio per i creditori. Perciò
la prosecuzione veniva e verrà disposta nell'interesse dei creditori stessi. E' vero che i creditori possono ricevere un danno dalle
spese in prededuzione che maturano, ma questo e un dato ineliminabile, proprio
della procedura. Una volta dichiarato il fallimento, il
potere di disporre l'esercizio provvisorio spetta al giudice delegato. Occorre
il parere favorevole del comitato dei creditori e la proposta del curatore. Il
testo della norma sembra rendere il provvedimento del giudice un atto dovuto, ma
e da ritenere che il giudice delegato abbia un autonomo potere di valutazione in
ordine alla legittimità ed opportunità dell'esercizio provvisorio. Poiché il comitato dei creditori deve essere nominato dal
giudice delegato entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento,
occorrerà procedere a tale nomina prima di far luogo all'esercizio provvisorio.
Ciò nei primi giorni dalla dichiarazione di fallimento, potrà dar luogo ad
alcune difficoltà pratiche. Il comitato deve essere
convocato ogni tre mesi per essere informato sull'andamento della gestione e
deliberare sull'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio. Nel caso in
cui il comitato ritenga di non proseguire, il G.D. deve ordinarne la
cessazione. Il tribunale può ordinare la cessazione
dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento sentito il curatore ed il
comitato dei creditori, ove ne ravvisi l'opportunità. Il
legislatore ha regolato in modo diverso dal passato la materia dei rapporti
pendenti. Si riteneva che nell'esercizio provvisorio il curatore non avesse
facoltà di sciogliersi dai rapporti pendenti, perché in virtù dell'esercizio il
fallimento subentrava nei rapporti in corso che dovevano pertanto essere
adempiuti secondo la legge del contratto. Ora il legislatore ha attenuato la
regola, di origine giurisprudenziale, ed ha affermato che i rapporti proseguono,
salva la facoltà del curatore di sospenderne l'esecuzione o di scioglierli.
Ovviamente, ove il curatore si avvalga della facoltà di sospenderne
l'esecuzione, il terzo contraente avrà la possibilità di chiedere al G.D. la
fissazione del termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 72, comma 2,
decorso il quale il contratto s'intende sciolto. Va poi
aggiunto che il curatore non potrà invocare la sospensione o lo scioglimento ove
di fatto il contratto abbia avuto esecuzione per effetto dell'esercizio
provvisorio. In caso di cessazione dell'esercizio
provvisorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 104 si applicano le norme sui
contratti pendenti. In altri termini il curatore potrà sciogliersi o proseguire
nei contratti secondo la disciplina prevista dagli artt. 72 e ss. l.fall.,
contratti che rimarranno sospesi sino alla decisione del curatore. E' poi affermato espressamente che i crediti sorti durante
l'esercizio provvisorio debbono essere soddisfatti in prededuzione (art. 104,
penultimo comma).
7.2 L'affitto d'azienda Dal tenore del punto 1.10 della delega l'affitto
d'azienda, che non era disciplinato dalla legge fallimentare del 1942 (ma gia
era previsto dall'art. 42 del D.lgs. 270/99 nell'ambito della disciplina
dell'amministrazione straordinaria), avrebbe dovuto essere considerato come una
forma di esercizio provvisorio. Tale soluzione appariva discutibile perché,
mentre l'esercizio provvisorio determina il rischio, con la gestione diretta
dell'attività d'impresa da parte degli organi della procedura, che maturino
debiti in prededuzione che, in ipotesi, potrebbero assorbire l'intero attivo -
donde si giustificano particolari cautele per la sua autorizzazione - tali
conseguenze sono da escludere nel caso di affitto, perché qui la gestione e
affidata ad un terzo e gli oneri conseguenti maturano quindi in capo a questi e
non agli organi della procedura. Si spiega pertanto perché l'art. 42 del D.lgs.
270/99 attribuisca la competenza ad autorizzare l'affitto d'azienda
nell'amministrazione straordinaria al Ministro delle Attività Produttive,
sentito il comitato di sorveglianza, senza per questo considerare l'affitto come
una forma di esercizio provvisorio. Vero e che, come s'e detto, nonostante il
linguaggio improprio usato dal legislatore, l'affitto si presenta come una forma
di gestione dell'impresa che non comporta la prosecuzione dell'attività in capo
all'imprenditore fallito, sostituito nella gestione dal curatore, ma in capo ad
un terzo. Ne deriva che si poteva ritenere che, fermo restando l'obbligo di
indicare nel programma di liquidazione la previsione di concedere l'azienda
fallita o un ramo di essa in affitto a terzi, non dovessero essere osservate
-per procedere poi all'affitto stesso- le forme che sarebbero state dettate per
l'esercizio provvisorio in attuazione della delega di cui al punto 8. L'art. 104 bis nuovo testo rispetta queste previsioni.
Secondo il primo comma della norma, anche prima della presentazione del
programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter, su proposta del curatore, il giudice delegato,
previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto
dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando
appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della
stessa. L'affitto pertanto e finalizzato alla vendita e
può riguardare specifici rami d'azienda. E' sufficiente che esso appaia utile
alla vendita, garantendo la conservazione del complesso aziendale e
dell'avviamento. Il provvedimento e di competenza del giudice delegato, su
proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori. L'affitto d'azienda non deve essere necessariamente
inserito nel programma di liquidazione, perché in genere va stipulato subito
dopo la dichiarazione di fallimento. Tuttavia esso e previsto nell'ambito del
contenuto obbligatorio del programma (art. 104 ter
lett. a). Il legislatore prescrive peraltro che la
scelta dell'affittuario venga effettuata nelle forme previste dall'art. 107 e
quindi tramite procedure competitive, assicurando con idonee forme di pubblicità
la massima partecipazione degli interessati. Previa stima. Lo stimatore deve
essere nominato dal curatore ai sensi dell'art.87 in tema d'inventario. Il
compenso dello stimatore va liquidato dal giudice delegato. Va sottolineato che
la previsione di una procedura competitiva, probabilmente una gara ad offerte
palesi o segrete, e la necessita di una previa stima comporta che i tempi
dell'affitto non potranno essere brevissimi. Il
legislatore ha previsto che la scelta dell'affittuario debba tenere conto, oltre
che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della
attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto
riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali. E' questo un principio
estremamente importante. L'affitto non viene deciso soltanto in funzione del
prezzo offerto e delle garanzie prestate, vale a dire dell'interesse dei
creditori al massimo realizzo, ma anche in funzione delle garanzie occupazionali
prestate. Ne deriva che, come gia previsto dal legislatore per l'alienazione
dell'azienda nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi, il canone può essere determinato in misura inferiore a quella massima
consentita dal mercato ove l'affittuario dia maggiori garanzie di conservazione
dei livelli occupazionali e di prosecuzione delle attività imprenditoriali. Per
l'amministrazione straordinaria l'art. 63 del decreto legislativo 270/99 regola
specificamente la vendita dell'azienda in esercizio. La norma prevede
espressamente al secondo comma che l'acquirente debba obbligarsi a proseguire
per almeno un biennio le attività imprenditoriali ed a mantenere per il medesimo
periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. Va sottolineato che una norma analoga non e prevista per
quanto concerne l'alienazione dell'azienda nel fallimento, con la conseguenza
che in tema di affitto vigono regole in parte diverse da quelle previste per la
liquidazione dell'attivo, anche quando si faccia luogo all'alienazione
dell'azienda nel suo complesso. Il contratto di affitto
va stipulato dal curatore nelle forme previste dall'art. 2556, c.c., Ciò
comporta la forma scritta ad probationem. Tuttavia il contratto va depositato
presso il registro delle imprese nella forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata entro trenta giorni dalla stipulazione, a cura del notaio
rogante. Il contratto deve prevedere il diritto del
curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee
garanzie per le tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e
dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere
esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione
all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo
111 n.1 e quindi in prededuzione. La durata dell'affitto
deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni. La riforma innova per quanto concerne il diritto di
prelazione dell'affittuario. La materia era regolata dall'art. 3 della legge
223/91 e la giurisprudenza s'interrogava se tale diritto dovesse essere
riconosciuto all'affittuario in ogni caso o soltanto quando esso avesse
determinato una diminuzione del numero di lavoratori posti in cassa
integrazione, quesito cui la giurisprudenza aveva dato risposte differenti. Ora
l'art. 104 bis stabilisce che il diritto di prelazione a favore dell'affittuario
può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del
giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tal caso, esaurito il procedimento di determinazione del
prezzo di vendita dell'azienda, o del singolo ramo, il curatore, entro dieci
giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di
prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. E' da
ritenere che con il riferimento all'esaurimento del procedimento di
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda il legislatore non abbia
inteso far riferimento soltanto al completamento della stima, ma all'esaurimento
delle procedure competitive di liquidazione cui fa riferimento l'art. 107. Una
volta determinato il prezzo di vendita mediante la gara tra gli offerenti, nelle
forme di volta in volta stabilite, il curatore potrà comunicare tale prezzo
all'affittuario affinché questi possa esercitare la prelazione. La prelazione
comunque non spetta più all'affittuario se non quando essa sia stata oggetto di
pattuizione espressa, come si ricava dal riferimento della nuova disciplina alla
concessione in via convenzionale. Va poi sottolineato
che il legislatore ha evitato che in caso di retrocessione dell'azienda
dall'affittuario al fallimento possano trovare applicazione le norme in tema di
responsabilità del cessionario d'azienda per quanto concerne la prosecuzione dei
rapporti di lavoro e la responsabilità del cessionario in solido con il cedente
per i debiti derivanti da rapporti di lavoro gia in essere al momento della
cessione e per quanto concerne i debiti relativi all'azienda ceduta. In passato
la questione era aperta, anche se la giurisprudenza aveva dato alla questione
risposte in parte differenti, cercando comunque di mitigare la portata degli
artt. 2112 e 2560 c.c. Ora provvede direttamente l'art. 104 bis, penultimo
comma. Infine i rapporti pendenti al momento della
retrocessione sono regolati come i rapporti pendenti al momento del fallimento,
con facoltà per il curatore di sciogliersi o proseguire, ferma la regola
generale della sospensione, salvo i rapporti che proseguono ex lege o si
sciolgono automaticamente.
7.3 Il programma di
liquidazione In più occasioni abbiamo fatto
riferimento al programma di liquidazione, che costituisce una delle maggiori
novità introdotte dalla riforma. Nella disciplina sino
ad oggi vigente, il curatore era libero di procedere alla liquidazione dei beni
in vista del successivo soddisfacimento dei creditori nelle forme e nei tempi
ritenuti più opportuni, salva la necessità di munirsi dell’autorizzazione del
giudice delegato per la liquidazione dei beni mobili e di promuovere
l’emanazione da parte di quest’ultimo dei provvedimenti che disponevano la
vendita degli immobili. L’art. 104 l.fall. poneva la regola che la liquidazione
dell’attivo non potesse avvenire prima della pronuncia del decreto di
esecutività dello stato passivo, ferma la possibilità che il giudice delegato,
sentito il comitato dei creditori, autorizzasse il curatore a procedere alle
vendite anche prima di tale momento. La vendita dei beni, mobili ed immobili,
era poi regolata con rinvio alle corrispondenti disposizioni dettate dal codice
di procedura civile per l’espropriazione individuale. Per gli immobili l’art.
108 prevedeva necessariamente la vendita con incanto, fatta salva la possibilità
di far luogo alla vendita senza incanto, esclusa in ogni caso la vendita a
trattative private, che la giurisprudenza della Cassazione aveva più volte
ribadito essere nulla. Il tempo e le ulteriori modalità della vendita erano
determinate quindi dal giudice delegato con ordinanza, in conformità al modello
processuale stabilito dal codice di procedura civile. Per le vendite di beni mobili, ivi compresa la vendita di
azienda, l’art.104 l.fall. prevedeva che il giudice delegato, sentiti il
curatore ed il comitato dei creditori, stabilisse il tempo della vendita,
disponendo se questa dovesse essere fatta ad offerte private o all’incanto e
determinandone le modalità relative. Ai sensi del secondo comma dell’art. 104 il
giudice delegato poteva autorizzare, in caso di necessità o utilità evidente, la
vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo
speciali misure di pubblicità. Nella prassi, nella
maggior parte dei casi il giudice delegato autorizzava il curatore a vendere i
beni mobili ad offerte private. Nella varia tipologia dei provvedimenti, in
taluni casi il giudice autorizzava il curatore a vendere a prezzo non inferiore
a quello di stima. In altri prendeva atto delle offerte pervenute ed autorizzava
la vendita al miglior offerente. In altri disponeva e regolava una vera e
propria gara informale, di cui stabiliva le modalità, gara che in talune ipotesi
si svolgeva davanti al giudice ed in altre davanti al solo curatore,
eventualmente assistito dal cancelliere. Mancava una
disciplina che regolasse l’affitto d’azienda, anche se si era consolidata
l’opinione che non solo ne ammetteva la piena legittimità [ 16 ], ma riteneva che esso dovesse essere
autorizzato dal giudice delegato, con le stesse modalità previste per la vendita
dei beni mobili. In pratica, ancorché nel sistema
previsto dal legislatore del 1942, tutti i provvedimenti di liquidazione
dell’attivo fossero di competenza del giudice delegato – soltanto l’esercizio
provvisorio era rimesso dall’art.90 l.fall. al tribunale su parere obbligatorio
e vincolante del comitato dei creditori, salvo il caso che esso venisse disposto
prima dell’esecutività dello stato passivo – era il curatore che fissava i tempi
ed i modi della liquidazione sottoponendo di volta in volta al giudice delegato
la richiesta dei necessari provvedimenti. Per quanto
vincolato all’autorizzazione del G.D. per ogni singolo atto, il curatore era
libero di decidere i tempi della liquidazione dei beni ed anche l’ordine con cui
i vari cespiti dovevano essere alienati. Nella pratica inoltre era il curatore
che valutava, anche sulla base della perizia di stima, se fosse opportuno
procedere alla vendita in blocco dei beni ovvero separatamente, ferma restando
ovviamente la necessità dell’autorizzazione del G.D. Questi poteva comunque
nell’esercizio dell’attività di direzione del fallimento e di vigilanza
sull’operato del curatore, controllarne le scelte ed i tempi della vendita. Non
sempre peraltro quest’attività di vigilanza veniva svolta in termini adeguati ed
efficaci, con evidenti conseguenze sui tempi di realizzo e sull’entità del
ricavo. La previsione di un programma di liquidazione
intende porre rimedio a questi inconvenienti. Il programma si presenta come il
progetto che il curatore deve redigere ed al quale deve attenersi per quanto
concerne le modalità e i termini per la realizzazione dell’attivo. Esso pertanto
costituisce una “mappa” dell’attività del curatore, tanto più importante e
significativa perché soggetta, secondo la previsione dell’art. 104 ter, in
conformità al punto 10 della delega, all’autorizzazione del comitato dei
creditori e del giudice delegato. A questo proposito va
sottolineato che, per quanto la riforma abbia ridotto i poteri del giudice
delegato, attribuendoli di regola al comitato dei creditori e lasciando maggior
autonomia gestionale al curatore, l’approvazione del programma di liquidazione
rimane di competenza del giudice delegato. Non riteniamo, a questo proposito,
che colgano nel segno le teorie, che hanno trovato qualche eco nella Relazione governativa [ 17
], che affermano che l’autorizzazione del giudice delegato sarebbe atto
dovuto. A nostro avviso, fermo restando che occorre il parere favorevole del
comitato dei creditori, il giudice delegato potrà respingere il programma ove lo
ritenga non conforme a legge, ad esempio perché incompleto, od anche quando non
condivida le scelte effettuate dal curatore. Ai sensi
dell’art. 104 ter, primo comma, il programma di liquidazione deve essere
predisposto entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e quindi in
tempi in genere brevi a far tempo dal momento dell’apertura del fallimento. Ne
deriva che il programma in molti casi non potrà che essere generico, con la
conseguenza che al momento della realizzazione dei singoli cespiti il curatore
dovrà necessariamente predisporre un’integrazione del programma da sottoporre
all’approvazione del comitato dei creditori e del giudice delegato con le
medesime modalità già previste per il programma originale. Il legislatore al punto 9 della delega ha dato mandato al
legislatore delegato di abbreviare i tempi dell’accertamento del passivo e lo
schema di decreto legislativo delegato si è mosso in questo senso, introducendo
misure acceleratorie. E’ peraltro ragionevole ritenere che nei sessanta giorni
dalla confezione dell’inventario, lo stato passivo non sia ancora chiuso. Ciò
creerà in taluni casi difficoltà, quando sia necessario conoscere l’entità del
passivo insinuato per sapere se occorre alienare tutto l’attivo inventariato o
meno. Così pure, la circostanza che il programma di liquidazione debba contenere
(art. 104, comma 2, lett. e nonché punto 10.5 della
delega) l’indicazione delle condizioni di vendita dei singoli cespiti, fa
ritenere che il curatore debba attendere di conoscere le valutazioni del perito
estimatore, se nominato. Anche in questo caso il rispetto del termine di
sessanta giorni appare problematico, ove non si ritenga di ritardare
deliberatamente la chiusura dell’inventario dei beni per procedere a tempo
debito alla redazione del programma di liquidazione. Il
legislatore delegato non ha regolato le conseguenze del mancato rispetto del
termine per la confezione del programma di liquidazione, termine la cui mancata
osservanza nella disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi comporta la revoca del commissario straordinario (art. 54,
comma 4 D.lgs. 270/99). E’ indubbio che l’inerzia del curatore potrà essere
valutata ai fini della sua revoca, ma la mancata approvazione del programma
potrebbe anche dipendere da altri fattori, alcuni indipendenti dalla volontà del
curatore, come abbiamo ora sottolineato, altri legati ai rapporti tra curatore e
comitato dei creditori. Non è previsto che il termine
possa essere prorogato, a differenza di quanto stabilito in tema di
amministrazione straordinaria (cfr. ancora l’art. 54 citato). Non pare,
tuttavia, che il termine di sessanta giorni sia perentorio. Come s’è accennato, la previsione di un programma di
attuazione della procedura non costituisce una novità assoluta nel nostro
ordinamento, perché già l’art. 54 della legge 270/1999 (c.d. legge Prodi bis)
contemplava un programma di attuazione per ciascuno dei due indirizzi
alternativi secondo i quali poteva svolgersi la procedura ai sensi dell’art. 27
della stessa legge. Anche in questo caso il programma doveva essere predisposto
dal commissario straordinario entro sessanta giorni dal decreto di apertura
della procedura ed essere approvato dal Ministro dell’Industria. Il programma
previsto per l’amministrazione straordinaria doveva indicare le attività
imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; il piano per
la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; le
previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa; i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con
specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui era
prevista l'utilizzazione. Il diverso linguaggio del
legislatore teneva conto del fatto che il programma era funzionale alla
prosecuzione dell’attività d’impresa. Si precisava peraltro, opportunamente,
che, ove fosse adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il
programma doveva altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le
offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione
dei creditori. Va osservato che il programma di
liquidazione consente non soltanto di avere un “manifesto” di quelli che sono i
progetti del curatore e delle modalità con cui tali progetti verranno attuati,
ma anche agli eventuali controinteressati (creditori, terzi danneggiati, lo
stesso fallito) di impugnare il provvedimento autorizzativo del giudice delegato
avanti al tribunale, facendo valere gli eventuali diritti che potrebbero essere
stati pregiudicati. Il programma deve indicare modalità
e termini di realizzazione dell’attivo e deve precisare: a) l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’art. 104, ovvero
l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell'articolo 104 bis; b) la sussistenza di proposte di
concordato ed il loro contenuto; c) le azioni
risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami , di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. Va sottolineato che l’esercizio provvisorio e l’affitto
d’azienda per quanto possano essere disposti anche al di fuori del programma di
liquidazione, come espressamente prevede la legge, di regola saranno considerati
dal programma stesso, anche al fine di precisare quale sorte avranno un
esercizio provvisorio o un affitto già avviati prima dell’approvazione del
programma. Il curatore dovrà esprimersi sulla
possibilità di cessione unitaria dell’azienda o di suoi rami o di beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco, perché tali forme di liquidazione
debbono avere la precedenza rispetto alla vendita dei beni in forma atomizzata,
che costituisce l’ipotesi residuale. Il legislatore parte infatti dalla giusta
considerazione che di regola soltanto la vendita del complesso unitario
costituito dall’azienda consente di salvaguardare il maggior valore costituito
dall’avviamento e dal fatto che l’azienda è un complesso organizzato. Il programma di liquidazione non deve limitarsi ad indicare
le condizioni previste per la cessione dei cespiti suscettibili di alienazione.
Il curatore dovrà indicare anche le possibili azioni risarcitorie, recuperatorie
e revocatorie da esercitare, in modo tale da consentire una previsione in ordine
alle possibilità di realizzo che ne derivano ed anche in ordine ai tempi di
definizione della procedura concorsuale. E’ noto infatti che una delle cause
della lentezza con cui si chiudono i fallimenti, è data dalla durata dei giudizi
promossi dalla curatela, sì che in sede di autorizzazione occorre tener conto da
un lato del presumibile vantaggio per i creditori che deriva dall’azione e
dall’altro del rischio che il promuovimento della stessa comporta sul piano dei
tempi del processo. Nel contempo va sottolineato che il
programma di liquidazione nell’indicare tutte le azioni recuperatorie e
risarcitorie che il curatore intende esperire, viene a contenere dati riservati,
perché il creditore destinatario di una revocatoria o l’amministratore
destinatario di un’azione di responsabilità, potrebbero compiere atti di
dispersione del patrimonio nelle more dell’autorizzazione del programma prima e
dell’azione in quanto tale dopo. Ne deriva che è indispensabile che gli organi
della procedura e lo stesso fallito mantengano il segreto in ordine alle
informazioni di cui avranno notizia tramite il programma. Il curatore dovrà anche indicare la sussistenza di proposte
di concordato. A questo proposito va considerato che il punto 12 della delega ha
dato mandato al legislatore di accelerare i tempi del concordato. E’ pertanto
possibile, ai sensi dell’art. 124, che la presentazione della proposta possa
avvenire anche prima dell’esecutività dello stato passivo, a differenza di
quanto è attualmente stabilito. E’ da ritenere, stando alla lettera della legge
che parla di sussistenza di proposte di concordato,
che il curatore debba dar notizia soltanto di eventuali proposte già
formalizzate, non di eventuali disponibilità che siano state manifestate dal
fallito o da terzi, ma che non siano ancora state concretizzate in un atto
formale. La notizia dell’esistenza di proposte di
concordato consente al comitato dei creditori e al giudice delegato di valutare
l’opportunità di procedere alla liquidazione dei beni o di soprassedere. Ai sensi dell’art. 104 ter l’approvazione del programma di
liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie
ai sensi della legge per l’adozione di atti o l’effettuazione di operazioni
inclusi nel programma. Ne deriva pertanto che non occorrerà l’autorizzazione del
comitato dei creditori per il compimento degli atti previsti dall’art. 35 L.F.
ove inclusi nel programma di liquidazione. Va invece sottolineato che
l’alienazione dei beni ai sensi dell’art. 107 non richiede l’autorizzazione del
comitato dei creditori o l’intervento del giudice delegato. Si tratta infatti di
atto del curatore che non richiede autorizzazione perché presuppone l’esistenza
del programma di liquidazione. E’ poi da ritenere che il curatore non abbisogni
di specifiche autorizzazioni per l’esperimento delle azioni recuperatorie,
risarcitorie o revocatorie incluse nel programma. Prima
della approvazione del programma, invece, il curatore può procedere alla
liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare
pregiudizio all’interesse dei creditori. Il programma di
liquidazione non è immutabile. Il legislatore ha infatti previsto che per
sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le stesse modalità
previste per l’approvazione del programma, un supplemento dello stesso. Va
sottolineato che la lettera della legge parla di “supplemento del piano”, ma
deve ritenersi che si tratti di un refuso, e che in realtà il legislatore
intenda un supplemento del programma, non esistendo alcun piano di liquidazione,
ma soltanto il programma di liquidazione. Il comitato
dei creditori ha non soltanto il potere di approvare il programma, ma anche di
proporre al curatore modifiche dello stesso. Il curatore peraltro non è
obbligato ad accogliere tali modifiche. Sennonché la necessità che il programma
debba riportare il parere favorevole del comitato dei creditori, comporta che
tale organo sia il vero dominus della procedura. L’art. 36 prevede che contro i
dinieghi del comitato dei creditori, il fallito e ogni altro interessato possono
proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni
dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine
indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti,
decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al
contraddittorio. Tuttavia è stato sottolineato che il
parere negativo del comitato dei creditori raramente si tradurrà in violazione
di legge, con la conseguenza che un contrasto nel merito sulle scelte
fondamentali tra il curatore ed il comitato dei creditori non potrà essere
risolto che con la sostituzione del curatore, eventualmente su proposta
dell’adunanza dei creditori in sede di verifica. Va però aggiunto che si potrà
impugnare il rifiuto di parere favorevole da parte del comitato dei creditori
nei casi in cui per la composizione del comitato o per altre circostanze si
possa ritenere che la delibera sia stata adottata in conflitto d’interessi,
sussistendo in tal caso un’ipotesi di violazione di legge. Non fa parte del programma di liquidazione la previsione
dell’ultimo comma dell’art. 104 ter secondo il quale
il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire
all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di
liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore
ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’art.
51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella
disponibilità del debitore. Si tratta di una norma che
regola quanto già avveniva nella prassi, in tutti i casi in cui l’acquisizione
di un bene all’attivo poteva essere non conveniente perché fonte di costi
superiori all’utilità dell’acquisizione.
7.4 La vendita dell’azienda e la vendita in blocco dei beni L’art. 105 regola la vendita dell’azienda o di singoli
rami della stessa o anche la vendita in blocco di beni o di rapporti giuridici.
Come s’è già detto, la liquidazione atomistica dell’attivo può essere attuata
soltanto quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso
aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco
non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. Come s’è detto, la vendita dell’azienda deve avvenire nelle
forme previste dall’art. 107, tramite le procedure competitive di vendita, e nel
rispetto dei requisiti di forma stabiliti dall’art. 2556 c.c. Il legislatore ha poi ripreso in parte le norme che
regolavano la cessione dell’azienda per quanto concerne i rapporti di lavoro in
corso ed ha previsto, con disposizione di carattere generale, che si sostituisce
alla disciplina particolareggiata previgente, che “nell'ambito delle
consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore,
l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le
ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti”. In altri termini il legislatore ha previsto un’espressa
deroga all’art. 2112 c.c.,che peraltro non regola le sorti del rapporto di
lavoro in corso per i lavoratori che non proseguono l’attività con il
cessionario ai fini della concessione del trattamento di C.I.G. E’ da ritenere
che sul punto non sia stata innovata la disciplina previgente. È esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti
relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento,
salvo diversa convenzione intervenuta tra le parti. La vendita non ha
necessariamente effetto purgativo, cioè non provoca il trasferimento delle sole
attività, rimanendo il soddisfacimento dei crediti riservato all’esito del
fallimento. E’ infatti stabilito che il curatore può procedere altresì alla
cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché
di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. L’acquirente può pertanto
accollarsi una parte dei debiti dell’impresa fallita, purché facenti capo
all’azienda oggetto di cessione. Sotto tale profilo, peraltro, poiché
nell’ambito del fallimento vale pur sempre il principio della par condicio
creditorum, cui il legislatore ha derogato soltanto parzialmente nella
disciplina del concordato, preventivo e fallimentare e nella disciplina
dell’azione revocatoria, deve ritenersi che i creditori cui si riferiscono le
passività oggetto di cessione non potranno beneficiare di un trattamento più
favorevole di quello previsto per i creditori il cui soddisfacimento è
effettuato tramite la distribuzione dell’attivo ricavato in sede fallimentare.
In questo senso va letto, del resto, l’ultimo comma dell’art. 105 che stabilisce
che il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da
parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti
[ 18 ]. La
cessione dell’azienda esclude comunque la responsabilità dell’alienante per le
passività esistenti ai sensi dell’art. 2560 c.c. E’ peraltro da ritenere che
tale previsione, nonostante il “comunque” della lettera legislativa non possa
che riguardare i casi in cui oggetto di cessione sono anche le passività.
Diversamente, infatti, il creditore dell’impresa fallita deve insinuarsi al
passivo della procedura e si soddisfa sul ricavato, in ragione del carattere
purgativo della vendita. E’ cioè da ritenere che vi possa essere deroga
all’efficacia purgativa della vendita soltanto nel caso in cui l’acquirente si
accolli le passività, ipotesi in cui il creditore non potrà far valere la
responsabilità solidale dell’alienante, cioè del fallimento. L’art. 105 stabilisce poi, ripetendo quanto già previsto
dall’art. 2559, primo comma, c.c. che la cessione dei crediti relativi alle
aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione,
ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del
trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato
se paga in buona fede al cedente. Si è poi aggiunto che i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore
del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario. Ha carattere innovativo e merita
approvazione la norma che stabilisce che il curatore può procedere alla
liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente
di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o
crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la
responsabilità dell’alienante ai sensi dell’art. 2560 del codice civile ed
“osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente Sezione”. Sono
salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali. In altri termini può essere più conveniente per il curatore
conferire l’azienda ovvero beni o crediti in una o più società, anche di nuova
costituzione, e procedere quindi all’alienazione delle quote o azioni di tale o
di tali società. In questo caso il conferimento in società e la successiva
alienazione della partecipazione non può avvenire a condizioni diverse da quelle
che regolano il trasferimento dell’azienda. Ad esempio il curatore dovrà
scegliere l’affittuario dell’azienda tramite procedure competitive, nel rispetto
delle regole generali, anche quando abbia conferito l’azienda in una società di
nuova costituzione. E procedure competitive dovranno essere adottate anche per
l’alienazione della partecipazione.
7.5 La cessione dei crediti e delle azioni di massa Non si è mai dubitato che il curatore potesse cedere i
crediti che trovava nell’attivo della procedura, ancorché si trattasse di
crediti futuri od eventuali. Il problema semmai era pratico, vale a dire trovare
soggetti disposti a rendersi acquirenti di tali crediti. Ora l’art. 106 afferma espressamente che il curatore può
alienare tali cespiti, anche se futuri o contestati ed anche quando si tratti di
crediti fiscali. E’ da verificare se questa generica ultima previsione possa
rendere cedibili sempre i crediti fiscali meramente eventuali, cioè non ancora
certi, perché oggetto di accertamento, e se l’Amministrazione non contesterà la
cessione di siffatti crediti. Sino ad oggi il
legislatore ammetteva la cessione delle azioni revocatorie soltanto come patto
inserito nel concordato fallimentare ai sensi dell’art. 124, comma 2, l.fall.
L’art. 106 ammette ora la cessione delle azioni revocatorie concorsuali, purché
i relativi giudizi siano già pendenti. Il curatore potrà pertanto monetizzare il
ricavato di tali azioni senza attendere l’esito del giudizio. Il riferimento
alle sole azioni revocatorie concorsuali comporta che il curatore non potrà
cedere l’azione revocatoria ordinaria già instaurata dal fallito prima della
dichiarazione di fallimento. Altro discorso vale invece per l’azione revocatoria
ordinaria che il curatore abbia instaurato ai sensi dell’art. 66 l.fall. Va sottolineato che nel concordato fallimentare il nuovo
art. 124, ultimo comma, prevede che il terzo possa rendersi cessionario delle
azioni di pertinenza della massa, e dunque non soltanto delle azioni
revocatorie. Oltre che cedere i crediti, il curatore
potrà anche stipulare mandati per la riscossione dei crediti stessi, in genere
tramite il sistema bancario. Infine il legislatore ha
richiamato per quanto concerne la cessione delle quote di s.r.l. la disciplina
dettata dall’art. 2471 c.c. che regola espressamente il caso in cui la
partecipazione non sia liberamente trasferibile. Va sottolineato che in passato
si era ritenuto che l’art. 2480, che regolava la materia prima della riforma
societaria con disposizioni sostanzialmente di analogo tenore, si applicasse
anche in caso di fallimento. Resta il problema, non
risolto dalla riforma, se l’art. 2471, terzo comma, sia applicabile anche nel
caso in cui la partecipazione non sia trasferibile. In senso negativo si è
espressa autorevole dottrina [ 19 ]. Il
divieto di espropriazione discenderebbe dall’interesse dei soci a mantenere
immutata la compagine sociale. Di conseguenza la quota non sarebbe
espropriabile, così com’è stabilito per le società di persone. In senso
contrario si è opposto l’interesse del creditore che non può giovarsi, a
differenza di quanto è previsto per le società di persone, degli istituti della
liquidazione della quota e dell’opposizione alla proroga della società [ 20 ]. Si è anche osservato [ 21 ] che sarebbe ammissibile, sulla scorta
dell’art. 2473 bis, una clausola dell’atto
costitutivo che in caso di pignoramento della quota preveda la liquidazione,
introducendo in sostanza un’ipotesi di esclusione del socio. In questo caso il
pignoramento della quota si tradurrebbe nel pignoramento del credito di
liquidazione.
7.6 Le modalità della vendita. Sospensione della vendita.
Vendita di navi ed aeromobili. Cessione delle opere dell’ingegno L’art. 107 regola le modalità con cui deve avvenire la
vendita. La grande innovazione introdotta dal legislatore è costituita
dall’abolizione della previsione di forme distinte per la vendita dei beni
mobili e la vendita degli immobili. Gli artt. 106 e 108 prevedevano
rispettivamente la massima libertà di forme per la vendita di mobili, che poteva
essere fatta ad offerte private o all’incanto, e l’adozione delle forme previste
per la vendita nell’esecuzione individuale per gli immobili da farsi
all’incanto, ove il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, non
avesse optato per la vendita senza incanto. Ora l’art.
107 stabilisce, genericamente, che “Le vendite e gli altri atti di liquidazione
sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di
soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di
modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme
di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. Si deve dunque far luogo a procedure competitive, di cui il
legislatore non chiarisce il contenuto, ma che debbono assicurare grazie ad
adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli
interessati. I mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita
debbono però essere stabiliti dal Ministro della Giustizia, con apposito
regolamento. Poiché si tratta di procedure competitive è
da ritenere che il curatore dovrà procedere alla vendita dopo aver sollecitato
la presentazione di offerte e previsto un termine entro il quale tali offerte
dovranno pervenire. Non è invece detto che gli offerenti debbano essere invitati
ad una gara sull’offerta più alta, né che debba essere adottato un metodo
piuttosto che l’altro. Potrà pertanto addivenirsi ad una vendita ad offerte da
presentarsi in busta chiusa (offerte segrete) con o senza possibilità di
rilancio o potrà tenersi un vero e proprio incanto al quale gli offerenti
saranno invitati. Il curatore non dovrà necessariamente
procedere direttamente alla vendita. Potrà avvalersi di soggetti specializzati,
primo tra tutti l’Istituto Vendite Giudiziarie, ma anche di varie figure di
commissionari. A questo proposito va ricordato che l’art. 532, comma 1, c.p.c.
nel testo innovato dalla legge 80/2005 prevede per la vendita dei beni mobili
l’affidamento all’I.V.G. ovvero “ad altro soggetto specializzato nel settore di
competenza”, soggetto che potrebbe essere un intermediario finanziario, una
banca, un mediatore, un’agenzia immobiliare, ecc. Il
regolamento ministeriale deve stabilire i requisiti di professionalità ed
onorabilità dei soggetti specializzati, sicché al momento è troppo presto per
poter dare un contenuto specifico alla norma. L’art. 107
stabilisce inoltre che la vendita debba avvenire previa stima dei beni da parte
di operatori esperti. Come s’è già detto, la nomina dell’esperto è di competenza
del curatore, che provvederà in sede d’inventario. Il regolamento ministeriale
deve anche stabilire i requisiti di onorabilità e professionalità degli
operatori esperti. Per gli immobili il curatore dovrà
dare notizia ai creditori ipotecari e comunque ai creditori muniti di privilegio
sul bene, secondo i principi generali. E’ innovativa la
norma che prevede che il curatore possa sospendere la vendita ove pervenga
offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al
dieci per cento del prezzo offerto. La norma non sostituisce il generale potere
di sospensione della vendita attribuito al giudice delegato, già previsto
dall’art. 108, comma 3, vecchio testo, ed ora dall’art. 108, comma 1, nuovo
testo, di cui si dirà in appresso. Il curatore potrà
sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa
per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Va
considerato che il potere di sospensione non comporta che la vendita debba
essere necessariamente sospesa. Si tratta di un potere discrezionale del
curatore che dovrà tener conto della serietà dell’offerta, in ragione del fatto
che non è previsto che l’offerta sia assistita da cauzione e che, in caso
d’inadempimento, l’offerente in aumento sia soggetto alla perdita della
cauzione. Si tratta quindi di un’ipotesi che potrebbe giustificare anche manovre
dirette ad ostacolare il regolare svolgimento della procedura di vendita e la
cui previsione non pare opportuna, alla luce del generale potere di sospensione
già attribuito al giudice delegato. Degli esiti delle
procedure il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori,
depositando in cancelleria la relativa documentazione. Va detto, per quanto si
osserverà più avanti sul potere di sospensione della vendita attribuito al
giudice delegato, che ha assunto caratteristiche diverse rispetto al passato,
che è da ritenere, anche se la lettera della norma non pare affermarlo, che il
deposito debba essere effettuato prima che la vendita si sia perfezionata, onde
consentire al giudice delegato di impedirne il perfezionamento. Il legislatore ha mantenuto la facoltà per il curatore di
subentrare nelle procedure esecutive individuali in corso. La norma non riguarda
soltanto le procedure immobiliari, come era previsto dall’art. 107 vecchio
testo, anche se naturalmente troverà applicazione soprattutto per queste ultime.
In difetto di subentro, il giudice dell’esecuzione, su istanza del curatore,
dovrà dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi, previsti
dall’art. 51 L.F., in cui la procedura esecutiva può continuare nonostante il
fallimento, in particolare nel caso delle azioni esecutive promosse dal credito
fondiario. Gli artt. 108 bis e 108 ter stabiliscono che
per quanto concerne la vendita delle navi, galleggianti ed aeromobili iscritti
nei registri indicati dal codice della navigazione si applicano le disposizioni
dello stesso codice, in quanto applicabili e che il trasferimento dei diritti di
utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti
nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione
di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali. Infine, indipendentemente dalle modalità con cui è avvenuta
la vendita, e quindi anche quando essa sia avvenuta a trattativa privata, ai
sensi dell’art. 108, per i veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni
dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Si è accennato al potere, già esistente, del giudice
delegato di sospendere la vendita quando il prezzo raggiunto fosse notevolmente
inferiore al giusto prezzo. La previsione dell’art. 108, terzo comma, vecchio
testo, è stata mantenuta, ma in termini sostanzialmente diversi dal passato.
Infatti il nuovo primo comma dell’art. 108 dispone che “il giudice delegato, su
istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo
parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto
motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal
deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento
della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello
giusto tenuto conto delle condizioni di mercato”. Si
tratta di due ipotesi completamente diverse. Nel primo caso su istanza del
fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, tra i quali possono
rientrare anche gli eventuali offerenti, su parere dello stesso comitato dei
creditori, il giudice delegato può sospendere le operazioni di vendita qualora
ricorrano gravi e giustificati motivi. Il legislatore non ha indicato quali
siano i gravi e giustificati motivi, ma è da ritenere che essi non si riducano
all’eventuale violazione di legge o al rischio che la vendita possa essere stata
inquinata da turbative d’asta, ma al contrario che il giudice possa prendere in
considerazione mutamenti delle condizioni di mercato che consiglino di
modificare le condizioni di effettuazione della vendita. In ogni caso il
provvedimento del giudice deve essere motivato. La
seconda ipotesi, distinta dalla precedente, è che entro dieci giorni dal
deposito cui è tenuto il curatore ai sensi del quarto comma dell’art. 107 -
degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il
comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione –
il giudice delegato, sempre su istanza del fallito, del comitato dei creditori o
di altri interessati, possa impedire il perfezionamento della vendita qualora il
prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello di mercato. Anche in
questo caso il giudice delegato provvederà con decreto motivato e, per quanto la
lettera della legge non lo affermi espressamente, è da ritenere che debba essere
sentito il comitato dei creditori, così come previsto nella prima ipotesi. Peraltro poiché la norma afferma che il giudice delegato
può impedire il perfezionamento della vendita in caso di notevole sproporzione,
dovrebbe ritenersi che il curatore debba provvedere al deposito della
documentazione, ai sensi del quarto comma dell’art. 107 prima che la vendita si
sia perfezionata. In difetto, infatti, ove la vendita, soprattutto nel caso di
vendita a trattativa privata, si fosse già perfezionata, il potere del giudice
delegato non potrebbe essere esercitato. D’altra parte anche nel sistema
previgente si riteneva che la sospensione potesse essere disposta soltanto sino
a quando non fosse intervenuta la pronuncia del decreto di trasferimento a
favore dell’aggiudicatario, proprio perché con tale decreto la vendita si
perfezionava determinandosi l’effetto traslativo in capo all’aggiudicatario. Ove invece si volesse ritenere che la vendita possa
perfezionarsi prima del deposito della documentazione, la possibilità
d’impedirne il perfezionamento sarebbe in sostanza limitata ad un numero ridotto
di casi.
8. La ripartizione dell’attivo
Anche la materia della ripartizione dell’attivo ha
subito modificazioni rilevanti da parte del legislatore. La Relazione governativa
afferma che, fermo restando l’impianto complessivo della disciplina previgente,
il decreto delegato ha previsto una serie di precise soluzioni, spesso tratte
dal diritto vivente, volte a regolamentare, per un verso, fattispecie pur
frequenti, ma non specificamente disciplinate dalla legge del 1942, come quella
dell’insufficienza dell’attivo anche per il soddisfacimento dei soli creditori
prededucibili o, per altro verso, a imporre regole comportamentali obbligatorie
nelle ipotesi in cui, nel vigore dell’attuale legge, si erano formati
suggerimenti o indirizzi interpretativi non sempre univoci o dotati di
sufficiente chiarezza, come nel caso dei c.d. conti speciali o delle modalità di
accertamento e di pagamenti dei crediti prededucibili e del decorso del computo
degli interessi. Esamineremo più avanti queste
innovazioni. Per l’intanto occorre osservare che il nuovo testo dell’art. 110
mantiene fermo l’obbligo del curatore di predisporre un progetto di riparto
delle somme disponibili, una volta effettuati gli accantonamenti dovuti. Il
vecchio testo della norma prevedeva che il curatore dovesse presentare il
progetto ogni due mesi a far tempo dalla data di esecutività dello stato
passivo. Il termine è stato ora elevato a quattro mesi, ferma restando la
possibilità per il giudice delegato di stabilire un termine diverso. Il legislatore ha poi ritenuto, in armonia con la scelta di
ridimensionare il ruolo del giudice, di sopprimere il potere del giudice
delegato di apportare variazioni al progetto e la facoltà dei creditori di
proporre osservazioni, sulle quali decideva sempre il giudice delegato. Ora i
creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione
dell’avvenuto deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, possono
proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme del procedimento
camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del
giudice delegato e del tribunale. Una volta decorso il
termine per il reclamo, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara
esecutivo il progetto di ripartizione. Se, invece viene proposto reclamo, il
giudice delegato dichiara esecutivo il progetto di distribuzione previo
accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di
contestazione. Con il provvedimento con cui si decide il
reclamo si provvede anche in ordine alla destinazione delle somme
accantonate. Il risultato delle scelte del legislatore è
un sistema più rigido che in passato, perché il giudice delegato non può porre
rimedio ad errori e sviste del curatore, sia di propria iniziativa sia recependo
le osservazioni dei creditori. Costoro sono tenuti a proporre reclamo, la cui
decisione è affidata al tribunale in formazione collegiale, di cui non può far
parte il giudice delegato, nonostante che egli in questo caso non assuma alcuna
determinazione sul contenuto del progetto di riparto. Non è poi chiara la
funzione del parere del comitato dei creditori sul progetto di riparto, che deve
precedere l’ordine di deposito in cancelleria e di comunicazione ai creditori,
posto che il giudice delegato, come s’è detto, non ha il potere di modificare il
progetto, neppure nell’ipotesi in cui il comitato dei creditori esprima parere
contrario. E’ da prevedere che il risultato finale sarà
un allungamento dei tempi della procedura, anche se l’efficacia sospensiva del
reclamo è limitata ai crediti in contestazione, circostanza questa che bloccherà
comunque i riparti quando sia questione di graduazione dei crediti e
l’accoglimento del reclamo possa pregiudicare i crediti di grado inferiore o
chirografario. E’ invece da approvare la previsione che
consente al giudice delegato di ordinare il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli
per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne siano avvisati
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica,
con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4,
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. In
questo modo le modalità di comunicazione del provvedimento ai creditori sono
semplificate ed i conseguenti tempi di svolgimento della procedura dovrebbero
avvantaggiarsene. Ai sensi dell’art. 115 il curatore
provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di
ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare
la prova del pagamento stesso. Una significativa
innovazione consente il pagamento al cessionario in caso di cessione del credito
insinuato senza necessità di una nuova insinuazione tardiva di quest’ultimo,
come invece riteneva necessario la giurisprudenza. Il secondo comma dell’art.
115 stabilisce, infatti, che se prima della ripartizione i crediti ammessi sono
stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora
la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione
che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e
cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla
rettifica formale dello stato passivo. La disciplina
prevista dal legislatore è comunque più rigida di quella stabilita dagli artt.
1264 e 1265 c.c. per l’opponibilità della cessione al debitore ceduto ed ai
terzi. L’art. 117 mantiene il principio per cui il
riparto finale segue le stesse regole previste per i riparti parziali, anche se
vi sono poi significative differenze di disciplina per quanto concerne gli
accantonamenti. Con riferimento ai riparti parziali
l’art. 113 stabilisce che la distribuzione non può superare l’80% delle somme da
ripartire (in precedenza era il 90%). Debbono comunque essere trattenute le
somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al
curatore e ogni altro debito prededucibile. In questo caso, l’ammontare della
quota da ripartire deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento
appare insufficiente. Ancora devono essere trattenute e depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. Vanno poi disposti accantonamenti a favore dei creditori
ammessi con riserva, dei creditori opponenti a favore dei quali sono state
disposte misure cautelari, dei creditori opponenti la cui domanda è stata
accolta ma la sentenza non è passata in giudicato, dei creditori nei cui
confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. In questo modo il legislatore ha opportunamente introdotto
dei vincoli alla distribuzione dell’attivo in sede di riparto parziale che non
erano previsti dalla vecchia disciplina, anche se molti tribunali adottavano
prassi corrispondenti, a tutela dei creditori e dei terzi. Per quanto concerne il riparto finale l’art. 117 stabilisce
che nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti
precedentemente effettuati. Tuttavia se la condizione in relazione alla quale
era stata disposta l’ammissione con riserva ovvero se ancora non è passato in
giudicato il provvedimento in relazione al quale era stato disposto
l’accantonamento, la somma oggetto dell’accantonamento stesso è depositata nei
modi stabiliti dal giudice delegato. Quando si verifichi l’evento, la somma sarà
distribuita ai creditori in favore dei quali era stato disposto
l’accantonamento. In difetto essa sarà oggetto di riparto supplementare tra i
creditori, senza peraltro che l’esistenza dell’accantonamento impedisca la
chiusura della procedura. Ancora il giudice delegato,
nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che
vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti,
crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati. Si tratta di disposizione
innovativa che può, nel consenso dei creditori interessati, agevolare la
chiusura della procedura. Per i creditori che non si
presentano o sono irreperibili le somme dovute in base al piano di riparto
finale sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già
indicati ai sensi dell'art. 34 della legge. Decorsi cinque anni dal deposito, le
somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste
da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia. La Relazione governativa
osserva, con riferimento agli accantonamenti, che poiché essi debbono essere
mantenuti quando la condizione non si sia verificata o la controversia che ad
essi ha dato origine non sia stata definita con provvedimento passato in
giudicato, e poiché la chiusura del fallimento fa venir meno anche gli organi
della procedura, si è previsto un semplice meccanismo processuale - un ricorso
al giudice designato dal presidente del tribunale - al fine di consentire,
comunque entro i cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme
accantonate e depositate. In proposito l’art. 117,
ultimo comma, stabilisce che il giudice, anche se e' intervenuta l'esdebitazione
del fallito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, su
ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la relativa
richiesta ai sensi del quarto comma della norma, dispone la distribuzione delle
somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti. La norma si
riferisce alla sola ripartizione tra i creditori rimasti insoddisfatti delle
somme non richieste dagli aventi diritto ai sensi del piano di riparto. Essa non
sembra riferirsi alla distribuzione degli accantonamenti che vanno mantenuti
fino a quando la condizione non si sia verificata o la controversia che ad essi
ha dato origine non sia stata definita con provvedimento passato in giudicato.
Tuttavia è ragionevole ritenere che il meccanismo processuale delineato dal
legislatore possa essere applicato anche a queste ipotesi, rimanendo peraltro
incerto se il contraddittorio debba essere instaurato nei confronti di tutti i
creditori concorrenti, situazione che potrebbe rendere estremamente macchinoso
l’intero procedimento. Per quanto concerne i crediti
oggetto d’insinuazione tardiva, il legislatore all’art.112 ha confermato i
principi già vigenti, semplicemente riformulando la norma preesistente. Di
conseguenza i creditori tardivi ammessi concorrono soltanto alle ripartizioni
posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito salvo il
diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti
ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da
cause ad essi non imputabili. E’ stato viceversa introdotto l’art. 113 bis che regola, in termini semplici, lo scioglimento
delle ammissioni con riserva, prevedendo che quando si verifica l’evento che ha
determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o
della parte interessata, il giudice delegato con decreto modifica lo stato
passivo disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente. E’ sicuramente merito della riforma aver regolato in modo
più completo che in passato la graduazione dei crediti dettando norme specifiche
per quanto concerne la definizione della nozione di credito prededucibile, in
passato non disciplinata dal legislatore in quanto frutto di elaborazione
giurisprudenziale. Il legislatore ha inoltre regolato meglio la materia per
quanto concerne i crediti privilegiati e la definizione della massa attiva
immobiliare e mobiliare, sotto la rubrica dei “conti speciali”. A questo proposito va ricordato che l’art. 96, comma 2,
nuovo testo stabilisce che con il provvedimento di accoglimento della domanda,
in sede di accertamento del passivo, il giudice delegato indica anche il grado
dell’eventuale diritto di prelazione. La graduazione dei crediti deve pertanto
essere effettuata, per quanto concerne il riconoscimento della prelazione e del
suo grado, in sede di accertamento del passivo. In passato la Cassazione aveva
affermato il principio per cui in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare,
il giudice delegato, nel valutare le osservazioni dei creditori sul progetto
presentato dal curatore, doveva limitarsi a risolvere le questioni concernenti
la graduazione e la collocazione dei vari crediti, l'ammontare della somma
distribuita, l'opportunità stessa di una ripartizione, mentre non poteva
esaminare quelle concernenti l'esistenza o l'ammontare dei crediti ammessi e
l'esistenza di cause di prelazione, stante l'intangibilità dello stato passivo
non impugnato nei termini e nelle forme previsti dalla legge fallimentare
[ 22 ]. Il Legislatore ha ora innovato la
materia attribuendo alla fase di accertamento del passivo anche la
determinazione del grado della prelazione, sì che la graduazione dei crediti in
sede di riparto ne riesce sicuramente semplificata. Il
principio, affermato dal legislatore espressamente con riferimento alla
prelazione, vale anche per quanto attiene alla qualificazione del credito come
prededucibile. In proposito l’art. 111 bis, primo
comma, stabilisce che i crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalità di cui al Capo V della legge, cioè in sede di accertamento del passivo,
con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli
sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti
nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, essi
devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26 e quindi
nelle forme del reclamo. Per i crediti prededucibili
sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza
alla quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento nelle forme
dell’insinuazione tardiva. Evidentemente se tali crediti sono sorti dopo che
sono scaduti i termini per l’insinuazione tardiva, il creditore potrà ugualmente
proporre la domanda, ricorrendo un’ipotesi in cui il ritardo non è a lui
imputabile a norma dell’art. 101, quarto comma. Va
sottolineato che la mancanza di contestazione in ordine all’ammontare ed alla
collocazione dei crediti prededucibili si riferisce evidentemente alle
determinazioni che in proposito possono essere assunte dal curatore, posto che
la domanda del creditore, che in ipotesi non può che essere presentata al di
fuori della procedura di accertamento del passivo, non è proposta in
contraddittorio con gli altri creditori. Il legislatore non chiarisce in che
modo costoro possono opporsi al pagamento del credito prededucibile non
contestato dagli organi della procedura, salvo forse ritenere che il pagamento
effettuato sia ripetibile e che l’eventuale opposizione degli altri creditori
debba essere proposta nelle forme e nei casi della domanda di revocazione,
soluzione che peraltro appare assai dubbia, tenuto conto che la revocazione va
proposta contro l’ammissione di un credito al passivo, provvedimento che nella
specie difetta. Il legislatore comunque stabilisce che i
crediti prededucibili non contestati non soltanto non debbono essere oggetto
d’insinuazione al passivo, ma possono essere soddisfatti al di fuori del
riparto, se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori
ovvero dal giudice delegato se l’importo è superiore a euro 25000. L’importo può
essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in
base agli indici Istat sul costo della vita. Se invece l’attivo è insufficiente,
la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. In questo caso
non si prescinde dal riparto, conformemente a quanto ritenuto nel vigore della
vecchia disciplina dalla giurisprudenza. In conformità a
quanto ritenuto dalla giurisprudenza per il passato, i crediti prededucibili
vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato
della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio
proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni
oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il
corso degli interessi cessa al momento del pagamento. Ne deriva, pertanto,
stando alla lettera della legge che i crediti prededucibili prevalgono sui
crediti privilegiati, ma non sui crediti assistiti da garanzia reale [ 23 ]. In questo senso si esprime chiaramente
l’art. 111 che prevede che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo
siano erogate anzitutto per il pagamento dei crediti prededucibili e poi per il
pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine
assegnato dalla legge, con posposizione dei crediti chirografari sia ai
prededucibili che ai privilegiati. Il legislatore
fornisce anche la definizione di credito prededucibile, affermando che sono
considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali previste dalla legge fallimentare (concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione dei debiti, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria). Va sottolineato che la
definizione così offerta dal legislatore è estremamente ampia perché sono
prededucibili non soltanto i crediti (al di là di quelli espressamente definiti
tali dal legislatore) sorti in funzione della procedura e dunque ad essa
collegati da un nesso strumentale, ma anche quelli originati in occasione della
procedura e dunque che hanno con la procedura un rapporto di mera contestualità
cronologica. Il legislatore chiarisce poi che i crediti
privilegiati (art. 111 quater) concorrono per capitale, interessi e spese e che
gli interessi sono assistiti dalla prelazione nei limiti stabiliti dagli artt.
54 e 55 l.fall. In proposito va ricordato che l’art. 54 prevede l’estensione del
diritto di prelazione agli interessi non solo con riferimento agli articoli 2788
e 2855 (crediti pignoratizi e crediti ipotecari), come già in passato, ma anche
con riferimento all’articolo 2749 relativo ai crediti assistiti da privilegio;
ciò al fine di rimediare a quella che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti
consideravano una mera svista del legislatore del 1942. Il legislatore ha anche
precisato, recependo l’orientamento prevalente, che il decorso degli interessi
maturati dai crediti assistiti da privilegio generale cessa alla data di
deposito del progetto di riparto nel quale il credito risulti soddisfatto, anche
parzialmente. Affermato tale principio, il legislatore
precisa opportunamente che i crediti assistiti da privilegio generale hanno
diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo
ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in
un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare,
secondo il grado previsto dalla legge. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e
quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il
capitale, le spese e gli interessi, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla
loro garanzia. Infine i creditori chirografari sono
soddisfatti dopo i creditori in prededuzione e privilegiati, in proporzione
dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso. Tra di essi sono
compresi i creditori privilegiati, qualora non sia stata ancora realizzata la
garanzia, ovvero per la parte del credito per cui non sono rimasti
soddisfatti. Come si è accennato, infine, il legislatore
ha dettato i criteri per la formazione della massa attiva mobiliare ed
immobiliare, chiarendo che la massa liquida attiva immobiliare è costituita
dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti
dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché
dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle
relative somme. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre
entrate. Per favorire il computo della masse in parola, è fatto obbligo al
curatore di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili
oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo
di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione
delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di
carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un
criterio proporzionale (art. 111 ter). Va sottolineato che questi principi, ora espressamente
affermati dal legislatore, erano comunemente applicati già nel vigore della
precedente disciplina, costituendo applicazione delle regole relative al
contemperamento del concorso con la tutela delle garanzie reali e personali.
9. La chiusura del fallimento ed il concordato
fallimentare
Il legislatore ha ritoccato la disciplina della chiusura
del fallimento, senza peraltro introdurre modifiche particolarmente rilevanti.
Al contrario è stato profondamente ridisegnato il concordato fallimentare, che,
pur rappresentando anch’esso una ipotesi di chiusura del fallimento, assume
un’importanza particolare perché costituisce un modo per porre fine alla
procedura concorsuale tramite un accordo tra il fallito o un terzo ed i
creditori. La proposta di concordato può essere
presentata sia da fallito che dai creditori o da un terzo. L’art. 129 chiarisce
peraltro che la proposta può essere presentata anche dallo stesso curatore. In ciò la nuova disciplina si differenzia profondamente dal
vecchio sistema previsto dalla legge fallimentare del 1942, perché questo
attribuiva la legittimazione soltanto al fallito. Una volta aperta la procedura
fallimentare, vengono meno le ragioni legate alla tutela della libertà
d’iniziativa economica e al divieto di espropriazione senza indennizzo, sanciti
dagli artt. 41 e 42 Cost., che impediscono in assenza dello stato d’insolvenza
che la proposta di accordo con i creditori sia proposta da un soggetto diverso
dall’imprenditore. Si comprende pertanto perché, a differenza di quanto previsto
per il concordato preventivo, nel concordato fallimentare il legislatore abbia
ritenuto di attribuire il potere di presentare la proposta anche a soggetti
diversi dal fallito. Nella vecchia disciplina la
proposta di concordato fallimentare poteva essere presentata soltanto una volta
reso esecutivo lo stato passivo. La ragione stava nel fatto che prima di tale
momento appariva impossibile convocare i creditori a votare sulla proposta di
concordato, perché ancora non erano state ultimate le operazioni di verifica dei
crediti e non poteva conoscersi il nome dei creditori legittimati a partecipare
all’adunanza ed a esprimere il voto. Il legislatore
della riforma ha ritenuto di poter anticipare tale momento, purché i dati
contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre
un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione
del giudice delegato. L’art. 127, primo comma, chiarisce poi che, se la proposta
è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto di
voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore
e approvato dal giudice delegato. Altrimenti gli aventi diritto al voto sono
quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’art. 97. In
quest’ultimo caso hanno diritto di voto anche i creditori ammessi
provvisoriamente e con riserva. Nel concordato
preventivo non esiste un procedimento di accertamento del passivo e ciò non
costituisce e non costituiva, prima della riforma, ostacolo alla votazione sulla
proposta. Manca peraltro nella disciplina del concordato fallimentare una norma
analoga all’art. 176 che, in tema di concordato preventivo, stabilisce che il
giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti
contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò
pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. In
tale ipotesi i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di
omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto
influenza sulla formazione delle maggioranze. Nel caso
del concordato fallimentare, farà stato l’elenco provvisorio predisposto dal
curatore e approvato dal giudice delegato. E’ peraltro da ritenere che in sede
di omologazione del concordato i creditori esclusi possano proporre opposizione
– l’art. 129 prevede la legittimazione di qualsiasi altro interessato oltre ai
creditori dissenzienti – quando la loro mancata ammissione al voto abbia avuto
influenza sulla formazione della maggioranza. Tornando
alla proposta la legittimazione, come s’è detto, è attribuita ai creditori, al
curatore, ad un terzo non creditore e al fallito. Questi peraltro, così come la
società cui egli partecipi o le società sottoposte a comune controllo del
fallito stesso, non possono presentare la proposta se non decorsi sei mesi dalla
dichiarazione di fallimento, purché non siano decorsi due anni dal decreto che
rende esecutivo lo stato passivo. Si vuole in questo modo incentivare
l’imprenditore ad accedere alle forme di composizione della crisi che
prescindono dal fallimento, prima tra tutte il concordato preventivo. Il
legislatore vuol favorire l’emersione anticipata della crisi nella convinzione
che, prima l’imprenditore cerca di trovare una soluzione alla situazione di
difficoltà o di dissesto in cui versa, maggiori sono le possibilità di
addivenire ad una soluzione. L’imprenditore, pertanto,
viene penalizzato perché in caso di fallimento non solo egli non può proporre il
concordato prima dei sei mesi dalla sentenza dichiarativa, ma nelle more la
proposta di concordato può essere presentata dai creditori e dai terzi, con il
risultato che egli può essere legittimamente espropriato dell’impresa. Va peraltro detto che il termine di sei mesi appare troppo
modesto per poter costituire un reale incentivo ad accedere al concordato
preventivo ed alle altre forme di composizione anticipata della crisi. Il termine finale, invece, dei due anni dalla chiusura
dello stato passivo ha la finalità di evitare proposte dilatorie, che
impediscano la liquidazione concorsuale. Per quanto
concerne il concordato delle società, il legislatore ha ritenuto di coordinare
la disciplina previgente con quanto stabilito in generale dalla riforma del
diritto societario. L’art. 152 prescrive tuttora che la proposta è sottoscritta
da coloro che hanno la rappresentanza sociale. Nelle società di persone il
legislatore ha mantenuto la regola, già vigente prima della riforma, per cui la
proposta deve essere approvata dai soci che rappresentano la maggioranza
assoluta del capitale. Per contro nelle società per azioni, a responsabilità
limitata e nelle cooperative non è più necessaria la deliberazione
dell’assemblea straordinaria ed è sufficiente la deliberazione degli
amministratori. Tanto per le società di persone che per le società di capitali,
è fatta salva la diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto. Occorre in ogni caso che la decisione dei soci o la
deliberazione degli amministratori risultino da verbale redatto da notaio e
siano depositate ed iscritte nel registro delle imprese. E’ da ritenere che tale
precetto valga anche quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedano forme
diverse da quelle previste dal legislatore. Il contenuto
della proposta differisce in misura rilevante da quella che era la vecchia
disciplina dettata dalla legge del 1942. Il legislatore ha seguito la logica del
nuovo concordato preventivo e di conseguenza il contenuto della proposta può
essere assai vario. Si è ben lontani dal vecchio sistema che prevedeva il
pagamento integrale dei creditori privilegiati e l’offerta di una percentuale ai
creditori chirografari, in misura uguale per ciascuno di essi. Ora la lettera c) dell’art. 124 riprende testualmente la
lettera a) dell’art.160 in tema di concordato preventivo. Di conseguenza la
proposta potrà prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o
altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché
a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Il concordato potrà pertanto assumere qualunque contenuto,
remissorio o dilatorio. Potrà prevedere l’accollo dei debiti, in tutto o in
parte, in capo a terzi e la trasformazione dei crediti insinuati in capitale di
rischio, mediante attribuzione ai creditori o a società da costoro partecipate,
di azioni, quote od obbligazioni convertibili in azioni. E’ pure previsto il
ricorso ad altri strumenti finanziari o titoli di debito. Ancora è possibile la suddivisione dei creditori in classi,
con previsione di trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi
diverse. In tal caso peraltro la proposta dovrà contenere l’indicazione delle
ragioni che giustificano tali trattamenti differenziati. Anche in questo caso il
legislatore ha ricalcato la disciplina dettata dall’art. 160 per il concordato
preventivo, anche se va sottolineato che l’art. 160 lett. d) non richiede che
vengano indicate le ragioni del trattamento differenziato delle classi. Il legislatore precisa infine che le classi vanno formate
“secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei”. Anche in questo
caso è stato ripreso il testo dell’art. 160, dettando una disciplina del tutto
analoga a quella del concordato preventivo. Va ricordato
che l’introduzione nel nostro ordinamento delle classi, mutuate dal sistema
anglosassone, è stata suggerita per superare le rigidità dovute alla schematica
applicazione del principio della par condicio ed anche per ovviare alle
difficoltà connesse con il proliferare dei privilegi. La
suddivisione dei creditori in classi comporta che possano essere previsti
trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse,
ancorché i creditori appartenenti a ciascuna classe debbano ricevere il medesimo
trattamento. Come si vedrà, come nel concordato preventivo in caso di
suddivisione in classi la proposta di concordato deve ricevere l’approvazione da
parte di ciascuna classe di creditori e dunque da parte della maggioranza dei
creditori all’interno di ciascuna classe (cfr. art. 128 nuovo testo). I criteri
di formazione delle classi divengono dunque di fondamentale importanza per
l’approvazione della proposta. Tali criteri sono rimessi al fallito e agli altri
soggetti legittimati a proporre il concordato (creditori, terzi), nei limiti
stabiliti dalla legge che, come s’è detto, prevede che la suddivisione in classi
avvenga secondo la posizione giuridica e interessi economici omogenei dei
crediti. Il debitore pertanto nel comporre le classi
potrà cercare di trarne il massimo vantaggio, anche se dovrà tener conto che un
numero eccessivo di classi aumenta il rischio che il concordato non sia
approvato, perché occorre l’approvazione di tutte le classi, salvo che il
tribunale “superi” il voto contrario di una classe ricorrendo all’istituto del
cram down, approvando cioè il concordato ove la
maggioranza delle classi abbia espresso voto favorevole e ritenga che i
creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti in
misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (art.
129, comma 7). Anche se l’istituto delle classi è
mutuato dal diritto anglosassone, vi sono differenze sensibili tra il modello
americano e la disciplina dettata dal nostro legislatore. L’art. 1122 dello U.S.C. si limita a stabilire che il piano
di riorganizzazione può inserire un credito in una particolare classe soltanto
se tale credito è sostanzialmente simile agli altri crediti inseriti in tale
classe. I commentatori americani [ 24 ]
affermano che il concetto di similarità attiene all’esistenza di cause di
prelazione. Ne deriva che tutti i crediti chirografari sono simili: un credito
fondato sul contratto è simile ad un credito risarcitorio derivante da un
illecito, un credito produttivo di interessi è simile ad un credito
infruttifero, un credito non scaduto è simile ad un credito scaduto purché non
assistito da privilegio. Per quanto concerne i crediti assistiti da cause di
prelazione, gli americani ritengono in genere che per ogni credito debba
prevedersi una classe differente o perché tali crediti, pur avendo ugual natura,
sono garantiti da beni diversi (ad esempio l’ipoteca su due diversi immobili) o
perché, pur trovando garanzia sullo stesso bene, vantano un diverso grado (ad
esempio un credito assistito da ipoteca di primo grado ed un credito assistito
da ipoteca di secondo grado sul medesimo bene). I
giudici americani non sono sempre stati concordi nell’ammettere che i crediti
chirografari che, come s’è detto, dovrebbero avere un identico trattamento in
ragione del loro carattere simile, possano avere invece un trattamento
differenziato. Tuttavia la giurisprudenza maggioritaria afferma che l’art. 1122
U.S.C. lascia al giudice un’ampia discrezionalità in proposito. Si afferma che
crediti simili possono essere inseriti in classi diverse se vi è una legittima
ragione dal punto di vista economico per farlo. E’ possibile trattare in modo
differenziato i crediti chirografari quando il differente trattamento è
ragionevole, non è discriminatorio, è necessario per conseguire i risultati del
piano di ristrutturazione e non vi è un tentativo di usare il trattamento
differenziato per manipolare il voto in modo non appropriato. Va peraltro aggiunto che l’art. 1122, comma b) dello U.S.C.
prevede che possa essere costituita una classe di crediti chirografari il cui
ammontare sia inferiore ad un importo determinato o sia ridotto in via
consensuale a tale importo, che il giudice approvi come ragionevole e necessario
per la gestione della procedura (administrative
convenience). Normalmente il piano di riorganizzazione prevede che questi
crediti vengano pagati in contanti e totalmente sino a concorrenza dell’importo
determinato, all’approvazione della proposta. In
conclusione nel sistema americano, il giudice ha un’amplissima discrezionalità
nel valutare se le classi sono state formate correttamente ed è possibile in
questo modo un trattamento differenziato dei creditori chirografari, mentre i
crediti garantiti formano classi distinte per ogni credito. Va detto peraltro
che il sistema conosce un numero di crediti garantiti molto inferiore al
nostro. Il riferimento operato dal legislatore italiano
alla “posizione giuridica ed agli interessi economici omogenei” introduce un
criterio molto simile a quello americano, senza però attribuire al giudice
italiano la stessa discrezionalità riconosciuta al giudice americano. L’ampio
numero di cause di prelazione – nel concordato fallimentare, come si vedrà, i
creditori privilegiati debbono, salvo casi particolari, essere pagati
integralmente - rende molto più difficile offrire ai creditori un trattamento
differenziato che tenga conto della natura del credito e delle esigenze
dell’impresa debitrice. Il riferimento agli interessi economici omogenei
richiama uno soltanto tra i molteplici criteri cui si rifà il giudice americano
nel valutare se le classi di creditori chirografari sono state correttamente
determinate. In realtà le “classi” di creditori non sono
una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico, perché esse, già previste
dal disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Trevisanato ed ancor
prima dal disegno di legge 7497, presentato dai DS nel 2000, la cui formulazione
era stata letteralmente ripresa nella recente riforma dell’amministrazione
straordinaria, sono state introdotte nel nostro ordinamento grazie all’art. 4-bis del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in
legge 18 febbraio 2004, n. 39. La nuova disciplina in tema di concordato
preventivo e quella del concordato fallimentare riprendono la formula dettata
dall’art. 4 bis. E’ indubbio
che in questo modo, attraverso la rottura del rigido schematismo della par
condicio creditorum, s’introduce uno strumento assai
più idoneo della normativa esistente a consentire la formalizzazione delle
intese raggiunte con i creditori o con una parte di essi. La proposta di
concordato consente infatti di proporre per l’omologazione da parte del giudice
una vasta gamma di accordi, secondo quelle che sono le prassi oggi in atto
soprattutto in sede di sistemazione stragiudiziale dell’insolvenza, accordi che
possono anche prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa, sia
direttamente in capo al debitore sia in capo ad un terzo, anche se nella maggior
parte dei casi si farà luogo semplicemente alla liquidazione delle attività. Va ancora detto che per quanto concerne il concordato
preventivo il legislatore non ha detto espressamente che i creditori
privilegiati possono essere pagati in percentuale né ha detto espressamente che
la suddivisione in classi dei creditori può prescindere dalla considerazione dei
privilegi di cui essi possono essere portatori. I primi commentatori tendono ad
escludere la legittimità di un pagamento percentuale dei creditori privilegiati
ed in questo senso si è espressa già la giurisprudenza [ 25 ]. Per quanto
concerne il concordato fallimentare l’art. 124, terzo comma, stabilisce che “la
proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non
vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia, indicato
nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una
società di revisione designati dal tribunale.” In questo caso, dunque, il
legislatore ammette il pagamento parziale dei creditori privilegiati, a
condizione peraltro che costoro non ricevano un trattamento deteriore rispetto a
quanto potrebbero percepire in caso di vendita dei beni oggetto della
prelazione. Ulteriore corollario è che, come dispone ancora l’art. 124, “il
trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l’effetto di alterare
l’ordine delle cause legittime di prelazione”. Non sarà dunque consentito
effettuare pagamenti in percentuale a favore dei creditori privilegiati in
termini tali da posporre un credito poziore ad un credito meno garantito. A tal
fine, peraltro, logica vuole che si faccia riferimento alle possibilità di
soddisfacimento concreto in caso di vendita del bene su cui grava la prelazione
e dunque in caso di crediti assistiti da pegno o ipoteca ovvero da privilegio
speciale, dovrà sempre guardarsi alle concrete possibilità di ricavo dalla
vendita del bene gravato dal vincolo. Tuttavia anche nel
concordato fallimentare lo schema di decreto legislativo prevede che “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché
la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al
diritto di prelazione” (art. 127). Il terzo comma dell’art. 127, peraltro,
stabilisce che i creditori muniti di diritto di prelazione di cui è previsto il
soddisfacimento non integrale, sono considerati chirografari per la parte
residua del credito. Per tale parte essi sono pertanto ammessi al voto. La soluzione accolta dal legislatore per il concordato
fallimentare, potrà forse essere oggetto d’applicazione analogica al concordato
preventivo. Per esso, come s’è visto, non è previsto che i creditori
privilegiati possano essere destinatari di un pagamento parziale anche quando il
bene o credito oggetto della garanzia o del privilegio non sia capiente. Se nel
concordato fallimentare i creditori privilegiati possono ricevere un pagamento
parziale purché a condizioni non deteriori rispetto a quelle possibili in caso
di liquidazione fallimentare, non si vede perché analoga soluzione non possa
essere attuata anche nel concordato preventivo. I creditori privilegiati
potranno ricevere un pagamento parziale quando si possa fondatamente prevedere
che essi non abbiano un trattamento deteriore rispetto alle condizioni
alternative concretamente praticabili. A questo proposito va sottolineato che
con la riforma il concordato preventivo ha perso la caratteristica di procedura
cui il debitore poteva accedere soltanto se meritevole. Non ha più senso,
pertanto, una disciplina che comporti in ogni caso per i creditori privilegiati
il pagamento integrale. Si giustifica dunque l’estensione al concordato
preventivo della soluzione prevista per il concordato fallimentare. Ciò
comporterà, tuttavia, che i creditori privilegiati per la parte incapiente del
credito dovranno essere considerati chirografari ed essere ammessi al voto. Ancora va osservato che l’enorme proliferazione delle cause
di prelazione nel nostro sistema costituisce un limite rilevante all’efficacia
della presentazione di proposte che suddividano in classi i creditori, offrendo
a ciascuna classe un trattamento differenziato in ragione della specifica
situazione di crisi che deve essere risolta nonché delle risorse in concreto a
disposizione. Se, come s’è visto, nella formazione delle classi occorre
rispettare la qualità privilegiata del credito e l’ordine dei privilegi, sarà
più difficile tenere conto di situazioni comuni (ad esempio fornitori di non
rilevanti dimensioni di cui soltanto una parte abbia la qualifica artigiana),
perché creditori privilegiati e chirografari ovvero creditori privilegiati di
grado diverso dovranno essere trattati differentemente. Si tratta di un limite che potrà in concreto segnare
l’insuccesso della riforma. Va osservato che la
previsione del soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati che non
trovino capienza sul bene o credito oggetto di garanzia o privilegio deve
trovare corrispondenza nella perizia giurata di un esperto o revisore contabile
o di una società di revisione che debbono essere designati dal tribunale. La proposta di concordato può assumere la forma del
concordato con assuntore, ove a fronte delle obbligazioni assunte dal terzo
questi si rende cessionario dei beni compresi nell’attivo fallimentare. In tale
ipotesi il terzo può rendersi cessionario oltre che dei beni compresi
nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché
tali azioni siano state autorizzate dal giudice delegato con specifica
indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. La possibilità di cessione delle azioni di massa al terzo
trova il suo diretto antecedente nell’art. 124, secondo comma, vecchio testo che
consentiva la cessione al terzo delle azioni revocatorie come patto di
concordato, limitatamente alle azioni proposte dal curatore. La nuova
formulazione è più ampia perché si riferisce a tutte le azioni di pertinenza
della massa, non soltanto alle azioni revocatorie. Occorre peraltro che le
azioni siano state autorizzate dal giudice delegato ai sensi dell’art. 25 n. 6
legge fall. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere la specifica
indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Rispetto al vecchio
testo dell’art. 124 non occorre che le azioni siano già state promosse; è
sufficiente che vi sia il provvedimento autorizzatorio, ancorché il legislatore
abbia previsto che esso sia specificamente motivato. Occorre ricordare che in passato, nella vigenza del codice
di commercio ed in occasione dell’approvazione della legge fallimentare del
1942, molto si era discusso sulla possibilità di ammettere la cessione delle
azioni revocatorie. Il legislatore si era orientato nel senso di ammetterla,
soltanto nel caso del concordato, ma di limitarla a favore del terzo e
relativamente alle sole azioni già proposte, al fine di evitare iniziative che
avrebbero potuto assumere carattere odioso e ricattatorio. L’attuale
legislatore, pur ampliando la sfera delle azioni cedibili, non si è
sostanzialmente discostato dall’impostazione precedentemente accolta, soltanto
sostituendo al requisito della previa pendenza delle azioni oggetto di cessione
l’avvenuta autorizzazione da parte del giudice delegato. Ancora l’art. 124 stabilisce, come si riteneva legittimo
già in passato, che il terzo possa limitare la sua responsabilità nei confronti
dei soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, ed a quelli che
hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al
tempo della proposta. In tale ipotesi nei confronti degli altri creditori
continua a rispondere il fallito, fatti salvi gli effetti dell’esdebitazione. Va
ricordato, a questo proposito, che in passato parte della dottrina e della
giurisprudenza non dubitava della legittimità di siffatta limitazione di
responsabilità del terzo, a condizione appunto che nei confronti dei residui
creditori permanesse la responsabilità del fallito [ 26 ]. Va peraltro osservato che questi creditori
non sono legittimati a domandare la risoluzione del concordato (art. 137, ultimo
comma L.F.).
9.1 Il concordato fallimentare:
poteri del giudice, la votazione Anche nella
disciplina del concordato fallimentare, come già nel concordato preventivo, il
legislatore ha ritenuto di ridurre i poteri del giudice, che è chiamato
essenzialmente, al di fuori dell’ipotesi di concordato ove sia prevista la
suddivisione dei creditori in classi, ad un controllo di mera legittimità sul
procedimento, il cui esito sarà strettamente legato al voto dei creditori. La Relazione governativa [ 27
] sottolinea la forte caratterizzazione privatistica del procedimento e
rileva che viene sottratto al giudice delegato il potere di valutare l’eventuale
convenienza della proposta che viene, invece, comunicata ai creditori una volta
sentiti il comitato dei creditori e il curatore, con specifico riferimento ai
presumibili risultati della liquidazione e previa acquisizione del parere
favorevole del curatore stesso. Il parere favorevole del
curatore diviene quindi vincolante e sostituisce la valutazione di convenienza
che era in precedenza rimessa al giudice delegato. Nel
caso invece in cui la proposta contenga condizioni differenziate per singole
classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri del comitato dei
creditori e del curatore, al giudizio del tribunale, che, in termini del tutto
analoghi a quanto previsto dall’art. 163, verifica il corretto utilizzo dei
criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), in ordine alla
suddivisione dei creditori in classi ed in ordine ai trattamenti differenziati
previsti, tenendo conto della relazione giurata dell’esperto resa ai sensi
dell’articolo 124, terzo comma. Una volta espletati
questi adempimenti preliminari, vale a dire acquisiti i pareri del comitato dei
creditori e del curatore, che, come s’è detto, deve essere necessariamente
favorevole, ed acquisito nel caso di concordato con classi il provvedimento di
approvazione del tribunale, il giudice delegato ordina che la proposta venga
comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la
sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori
devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di
dissenso. Il legislatore precisa che, se le proposte di
concordato sono più di una, devono essere portate in votazione
contemporaneamente. In altri termini i creditori debbono potersi esprimere
contemporaneamente sulle differenti soluzioni concordatarie che vengano
formulate, scegliendo quella più favorevole o quella ritenuta più credibile. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti
finanziari oggetto della proposta di concordato, su di essa debbono potersi
esprimere le assemblee degli obbligazionisti e dei portatori degli strumenti
finanziari. A tal fine è previsto che la proposta sia comunicata agli organi
della società che hanno il potere di convocare le assemblee e il termine entro
il quale i creditori debbono far pervenire le eventuali dichiarazioni di
dissenso è prorogato in misura tale da consentire l’espletamento di tali
assemblee. E’ stata mantenuta la possibilità di
pubblicazione della proposta su uno o più quotidiani ( il previgente art. 126
prevedeva la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) ove le comunicazioni siano
dirette ad un rilevante numero di destinatari. Il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Come già in passato, i
creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal
giudice delegato si ritengono consenzienti. Ove siano
previste diverse classi di creditori occorre la maggioranza semplice in ogni
classe. Si può prescindere da quest’ultimo requisito soltanto ove il tribunale
ritenga di applicare il c.d. cram down. Il
tribunale, cioè, riscontrato il raggiungimento della maggioranza dei crediti
ammessi al voto, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Anche nel concordato fallimentare, come nel concordato
preventivo il legislatore ha sostituito alla doppia maggioranza per numero e per
somma, la sola maggioranza per somma. Inoltre non è più richiesta la maggioranza
dei due terzi ed è sufficiente la maggioranza semplice. Con riferimento all’istituto del cram down, va sottolineato che esso costituisce uno
strumento mutuato dal diritto anglosassone che vale a vincere l’opposizione di
una o più classi di creditori, quando il giudice si convinca che quella classe
non ha interesse ad opporsi al concordato perché, in difetto di approvazione,
non beneficerebbe di un trattamento migliore. Il riferimento alle alternative
concretamente praticabili, va inteso come relativo, nella maggior parte dei
casi, all’esito della liquidazione fallimentare, anche se può darsi il caso in
cui si possa far riferimento ad altra proposta di concordato che sia stata
presentata contemporaneamente (nel qual caso i creditori debbono votare
congiuntamente sulle varie proposte) o in un momento successivo. E’ tuttavia criticabile la scelta del legislatore di
richiedere in ogni caso, per applicare il cram down,
che sia stata raggiunta la maggioranza semplice di tutti i crediti ammessi,
indipendentemente dalla suddivisione dei creditori in classi. Il ricorso alle
classi serve a consentire al debitore o al terzo di proporre un concordato che
tenga conto delle peculiarità di composizione del ceto creditorio, formulando
proposte differenziate per le diverse categorie dei creditori. Questa soluzione,
che consente di spezzare l’opposizione di una o più categorie mediante
l’istituto del cram down, perde molta della sua
efficacia, soprattutto con riferimento all’opposizione dei creditori titolari
dei crediti più ingenti, ove debba comunque essere raggiunta la maggioranza
semplice di tutti i crediti ammessi. L’ultimo comma
dell’art. 128 stabilisce, come già in precedenza, che le variazioni dello stato
passivo per effetto di sentenza successiva alla scadenza del termine fissato per
le votazioni non incide sul calcolo della maggioranza. Va peraltro sottolineato
che con la nuova disciplina può accadere che la proposta sia presentata prima
dell’esecutività dello stato passivo. In tale ipotesi, come s’è detto, hanno
diritto di voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio approvato dal
giudice delegato ai sensi dell’art. 127. Se nelle more della votazione viene
reso esecutivo lo stato passivo, potrebbe ritenersi che la maggioranza debba
essere calcolata sulle risultanze di quest’ultimo provvedimento, perché l’art.
128 limita espressamente l’irrilevanza delle variazioni dello stato passivo al
caso in cui esse siano conseguenza di sentenza successiva alla scadenza del
termine fissato per le votazioni. Tuttavia è da ritenere che il principio
dell’irrilevanza delle variazioni dello stato passivo successive al voto abbia
portata generale e dunque, a nostro avviso, anche l’approvazione dello stato
passivo non potrà incidere sull’esito della votazione. Come già in precedenza, i creditori privilegiati sono
esclusi dal voto ove non rinuncino alla prelazione, eccezion fatta per il caso
in cui il credito non trovi capienza nella garanzia o privilegio. La rinuncia
può essere parziale, purché non inferiore alla terza parte del credito per
capitale ed accessori. Sono esclusi dal voto e dal
computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino
al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei
crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di
fallimento. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società
controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. I trasferimenti di
crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto
di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari
finanziari.
9.2 Approvazione ed omologazione
del concordato. Le impugnazioni. Effetti del concordato. I coobbligati Decorso il termine stabilito per le votazioni, il
curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito (art. 129,
comma primo). Ai sensi dell’art. 125 le dichiarazioni di dissenso dei creditori
debbono pervenire in cancelleria, nel termine stabilito dal giudice delegato.
Questi, peraltro, non prende direttamente in esame i voti espressi dai
creditori, perché a tanto deve provvedere il curatore, che riferisce al giudice
delegato sull’esito della votazione. Ove la proposta sia
stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata
comunicazione al proponente, al fallito ed ai creditori dissenzienti e fissa un
termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per le
eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, oltre che
per il deposito della relazione conclusiva del curatore. Se la proposta di concordato è stata presentata dal
curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. A questo punto possono aprirsi due diversi procedimenti,
che la Relazione governativa [ 28 ]
qualifica rispettivamente come di omologazione e di approvazione. Osserva il
legislatore che il primo riguarda il caso in cui non vengano proposte
opposizioni nel termine fissato dal giudice delegato; in tale ipotesi, il
tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l’esito della
votazione prima di omologare il concordato con decreto motivato non soggetto a
gravame. Detta procedura semplificata di omologazione presuppone altresì che la
proposta di concordato, in caso di suddivisione dei creditori in classi abbia
ottenuto l’approvazione di tutte le classi. Il secondo si applica alle ipotesi
in cui, invece, siano state proposte opposizioni da parte dei creditori ovvero
la proposta sia stata approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il
proponente abbia presentato la richiesta di omologazione; in tal caso, il
tribunale non si limita ad accertare l’avvenuto raggiungimento della maggioranza
di cui all’articolo 128, primo comma, ma può procedere all’approvazione del
concordato, nonostante il dissenso della minoranza delle classi qualora ritenga
che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti
nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili in sede fallimentare. Va sottolineato che
al di fuori del caso di opposizione dei creditori, in cui il tribunale deve
pronunciare sull’opposizione, e del caso in cui vi sia il voto contrario di una
o più classi di creditori, nel qual caso il tribunale deve decidere se far luogo
all’applicazione del cram down, il giudice è
spogliato di ogni potere di esame nel merito della proposta, ben diversamente
dal passato ove l’art. 130 stabiliva che il tribunale doveva esaminare il merito
delle proposte e la serietà delle garanzie offerte, indipendentemente dal fatto
che fossero state proposte opposizioni. Ancora va
osservato che, a differenza che in passato, il P.M. non interviene più nel
giudizio di omologazione, in ossequio al principio seguito dal legislatore per
cui al concordato è stata impressa una forte “caratterizzazione privatistica”
[ 29 ]. Ora il
tribunale, al di fuori dei casi già ricordati, è invece privato di ogni potere
che non riguardi l’esame della regolarità della procedura e l’esito della
votazione. In queste ipotesi il tribunale omologa il concordato con decreto
motivato, non soggetto a gravame. Il legislatore nulla dice nel caso in cui il
tribunale ritenga di non omologare il concordato ravvisando irregolarità della
procedura o ritenendo che il voto non sia stato favorevole. E’ peraltro da
ritenere che in tal caso il decreto di rigetto possa essere oggetto
d’impugnazione e che il mezzo sia costituito dal reclamo ex art.26 l.fall.,
ancorché la disciplina del reclamo sia richiamata dall’art. 129 soltanto per i
casi in cui vi sia opposizione o richiesta di omologazione nel caso di mancata
approvazione da parte di tutte le classi. Ancora è da
ritenere che il decreto sia soggetto alla pubblicità prevista per la sentenza
dichiarativa di fallimento, ancorché tale obbligo sia previsto soltanto per il
decreto che decide in caso di opposizione o di richiesta di omologazione in
ipotesi di voto contrario di una o più classi. L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono
con ricorso ai sensi dell’art. 26. Il contenuto del ricorso pertanto è definito
dal sesto comma dell’art. 26, direttamente richiamato dall’art. 129. Dovrà
pertanto risultare l'indicazione del tribunale competente, del giudice delegato
e della procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l’elezione del
domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale competente; la
determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni;
l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il ricorso deve essere proposto nel termine, non inferiore
a quindici e non superiore a trenta giorni, fissato dal giudice delegato. Il procedimento è regolato dal quinto, settimo ed ottavo
comma dell’art. 26, richiamati dall’art.129 in quanto compatibili. Il presidente
del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di
comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un
termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza. Tra la notifica e l’udienza devono
intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il resistente,
almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, deposita memoria difensiva
contenente l’indicazione dei documenti prodotti. Nel medesimo termine e con le
medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel
giudizio. Ai sensi dell’art. 129, il tribunale provvede
con decreto motivato pubblicato nelle stesse forme previste per la sentenza
dichiarativa di fallimento. Il legislatore non ha dettato alcuna norma sullo
svolgimento dell’istruttoria in sede di reclamo. Non è richiamato il nono comma
dell’art. 26 che prevede che nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il
reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche
d’ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei
suoi componenti. Tuttavia l’art. 131 nel regolare il
reclamo alla corte d’appello contro il decreto del tribunale, stabilisce che
all’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio
tutte le informazioni e le prove necessarie. E’ da ritenere che tale potere
inquisitorio, cui non può accompagnarsi il diritto alla prova in favore delle
parti del procedimento, debba spettare anche al giudice di primo grado. Va anzi
sottolineata l’anomalia di un procedimento in cui anche in sede di gravame non
vi sono preclusioni in ordine alla prova e non vale il divieto di prove
nuove. L’art. 130 stabilisce che la proposta di
concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi
all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste
dall'articolo 129. E’ da ritenere che con tale ultima formula il legislatore
abbia inteso far riferimento non soltanto alle opposizioni all’omologazione, ma
anche alla richiesta del proponente quando il concordato non sia stato approvato
da tutte le classi. L’art. 129 rinvia per quanto
concerne il procedimento di reclamo ai commi quinto, sesto, settimo ed ottavo
dell’art.26 in quanto compatibili. Ora l’art. 26, quinto comma, dispone che il
reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento. Tale precetto peraltro
sembra incompatibile con quanto dispone l’art. 130 in ordine all’efficacia della
proposta, che prima che siano definite le impugnazioni non potrà trovare
attuazione. Il legislatore ha quindi abbandonato il criterio seguito dal
previgente art. 130 secondo il quale la sentenza che definiva il giudizio di
omologazione era provvisoriamente esecutiva, ancorché le somme dovute per
l’adempimento del concordato dovessero essere depositate presso un istituto di
credito designato dal giudice delegato in attesa del passaggio in giudicato. Nel vigore della vecchia disciplina si riteneva che la
provvisoria esecutorietà della sentenza di omologazione comportasse la
sospensione della liquidazione fallimentare e l’obbligo di costituire le
garanzie offerte e di effettuare i pagamenti che giungessero a scadenza, sia pur
nella forma del deposito presso istituto di credito. La nuova norma che prevede
che la proposta sia efficace soltanto con la scadenza dei termini per proporre
le impugnazioni previste dall’art. 129 o con il loro esaurimento, comporta che
la proposta non potrà avere attuazione sino a tale momento. Resterà comunque in
atto lo spossessamento del fallito, che anche nel vigore della vecchia
disciplina non si dubitava che venisse meno soltanto per effetto del passaggio
in giudicato della sentenza di omologazione e della chiusura del fallimento. Va tuttavia osservato che il programma di liquidazione
predisposto dal curatore deve contenere, a mente dell’art. 104 ter, comma 2, lett. b), notizia della sussistenza di
proposte di concordato e del loro contenuto. Alla luce di tale circostanza il
programma potrà prevedere di non far luogo alla liquidazione dell’attivo.
Inoltre il giudice delegato potrà pur sempre, ai sensi dell’art. 108, su istanza
del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, tra cui il
proponente il concordato, sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano
gravi e giustificati motivi, ipotesi che certamente ricorre nel caso in cui il
concordato sia stato approvato dai creditori e siano pendenti le opposizioni. Il secondo comma dell’art. 130 stabilisce che, quando il
decreto di omologazione diviene definitivo, il curatore rende il conto della
gestione ai sensi dell’art. 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
Anche in passato l’art. 134 prevedeva l’obbligo per il curatore di rendere il
conto quando fosse passata in giudicato la sentenza di omologazione e l’art. 131
disponeva la chiusura del fallimento in tale momento. Quanto al reclamo avanti alla corte d’appello, deve essere
proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il
presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti
entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine
perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la
notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna
altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non
inferiore a trenta giorni. Il curatore dà immediata
notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata. Come s’è già detto, all'udienza il collegio, nel
contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le
prove necessarie, provvede con decreto motivato. Il decreto, comunicato al
debitore e pubblicato nelle forme previste per la sentenza dichiarativa di
fallimento, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la
corte di cassazione. Salvo che per il termine d’impugnazione il giudizio di
cassazione si svolge nelle forme ordinarie. Il
legislatore non ha modificato l’art.135 l.fall. in ordine agli effetti del
concordato. Vale pertanto il principio per cui il concordato è obbligatorio per
tutti i creditori, anche non insinuati, che non beneficiano tuttavia delle
garanzie date nel concordato da terzi. Come per il passato, pertanto, l’effetto
esdebitatorio può comportare l’immediata liberazione del fallito, nei casi in
cui il concordato sia stato assunto da un terzo e la liberazione del fallito sia
prevista come patto di concordato. La legittimità di questa clausola risulta ora
dall’espressa previsione dell’art. 137 in tema di risoluzione del concordato,
che stabilisce che non si fa luogo alla risoluzione quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con immediata
liberazione del fallito. Tale possibilità non sussiste,
peraltro, come già s’è detto, nei casi in cui il terzo abbia limitato gli
impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, ed
a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda
d’insinuazione tardiva al tempo della proposta. Nei confronti degli altri
creditori deve continuare a rispondere il fallito. Tuttavia l’art. 137 esclude
la legittimazione dei creditori nei cui confronti il terzo ha limitato la
propria responsabilità a domandare la risoluzione. In
questo caso peraltro l’art. 124, ultimo comma, ammette che il fallito possa
beneficiare dell’esdebitazione. L’art. 142, secondo comma, dispone peraltro che
l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti
neppure in parte i creditori concorsuali. Occorrerà stabilire se tale
disposizione comporti che il fallito non possa beneficiare dell’esdebitazione
per i debiti non accollati dal terzo, quando egli non abbia pagato questi
crediti almeno nei limiti della percentuale concordataria. Va poi aggiunto che, a nostro avviso, l’art. 142, secondo
comma, esclude quando gli oneri del concordato ricadano interamente sul fallito,
che egli possa beneficiare dell’esdebitazione ove non abbia adempiuto il
concordato. Ai sensi dell’art. 135, comma 2, i creditori
conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i
fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. La norma, che ha
sollevato in passato problemi interpretativi, non è stata modificata, sì che
continuano ad essere valide le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali
precedentemente elaborate [ 30 ]. Per quanto concerne il fallimento delle società, l’art. 153
continua a disporre che, salvo patto contrario, il concordato fatto da una
società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai
soci e fa cessare il loro fallimento. Il legislatore ha soppresso l’ultima parte
del primo comma della norma che stabiliva che i creditori particolari potevano
opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del
socio loro debitore. Peraltro il secondo comma dell’art. 153 dispone ora che
contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma
dell’articolo 26, sì che è da ritenere che, come chiarisce la
Relazione governativa [ 31 ], le
modifiche siano soltanto di carattere formale e che i creditori particolari
possano continuare ad opporsi alla chiusura del fallimento del socio loro
debitore, nelle forme peraltro del reclamo regolato dall’art. 26. Nulla è innovato in ordine al concordato particolare del
socio, non essendo stato modificato l’art. 154. La
disciplina dell’esecuzione del concordato ha subito pochissime modifiche. Ai
sensi dell’art. 136 dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il
curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le
modalità stabilite nel decreto di omologazione. Le somme spettanti ai creditori
contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal
giudice delegato. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice
delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche
iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle
finalità del concordato. La possibilità di adottare ogni misura idonea per il
conseguimento delle finalità del concordato non era prevista dalla precedente
normativa. Essa potrà forse riuscir utile a risolvere qualche problema pratico,
soprattutto per il pagamento di debiti di massa, ma deve ritenersi che sia
rimasto fermo il principio, su cui concordavano dottrina e giurisprudenza, per
cui i provvedimenti del giudice delegato non possono alterare gli effetti del
concordato né incidere su diritti soggettivi del fallito, dell’assuntore o di
terzi. Le eventuali controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi non
potranno essere risolte dal giudice delegato, ma dovranno essere proposte nelle
forme ordinarie.
9.3 Risoluzione ed
annullamento del concordato La risoluzione del
concordato rimane regolata dagli stessi principi già previsti dal legislatore
del 1942. La principale differenza rispetto al passato è costituita dal fatto
che il giudizio di risoluzione si svolge nelle forme del rito camerale, essendo
richiamata la disciplina dettata dall’art. 26, commi da 6 a 8. La domanda di
risoluzione può essere proposta dal curatore o dal comitato dei creditori,
ovvero ancora da uno o più creditori ovvero dal tribunale d’ufficio.
Curiosamente il legislatore ha abolito l’iniziativa d’ufficio del tribunale in
via generale, ma l’ha conservata per quanto concerne il giudizio di
risoluzione. Il decreto che risolve il concordato,
riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Contro di
esso è ammesso reclamo alla corte d’appello nelle forme previste dall’art. 131.
Il legislatore non dice espressamente che contro il decreto della corte
d’appello sia ammesso ricorso per cassazione, ma appare ragionevole ritenere che
il rinvio all’art. 131 comprenda anche l’ultimo comma della norma che si
riferisce al giudizio di cassazione. In ogni caso l’esperibilità del ricorso per
cassazione discende dal carattere decisorio del provvedimento che incide in
materia di diritti soggettivi. A differenza dal passato,
la risoluzione non può essere domandata decorso un anno dalla scadenza del
termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Il vecchio
testo dell’art. 137 vietava la pronuncia della sentenza di risoluzione decorso
l’anno. La nuova norma pertanto di fatto amplia il termine perché esclude dal
suo computo la durata del giudizio di risoluzione. Inoltre l’anno è calcolato
dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento, mentre in passato
si faceva riferimento al termine fissato per l’ultimo pagamento. La nuova
formula è più ampia e comprende quindi adempimenti che non siano pagamenti,
anche se indubbiamente si tratta di ipotesi marginali. Come s’è già detto, non si fa luogo alla risoluzione quando
gli obblighi del concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione
immediata del debitore. Ancora i creditori del fallito verso i quali il terzo
non abbia assunto responsabilità (creditori non ammessi al passivo, purché non
siano creditori opponenti o insinuati tardivamente al tempo della proposta) non
possono proporre la domanda di risoluzione (art. 137, ultimo comma). Il giudizio di annullamento del concordato continua a
fondarsi sugli stessi presupposti previsti in passato, cioè la dolosa
esagerazione del passivo ovvero la sottrazione o la dissimulazione di una parte
rilevante dell’attivo. E’ ribadito che non è ammessa alcuna altra azione di
nullità. Il giudizio si svolge nelle stesse forme previste per la risoluzione,
con il ricorso al rito camerale nelle forme del reclamo. Per un evidente difetto di coordinamento l’art. 139 nello
stabilire che la riapertura del fallimento a seguito di risoluzione o
annullamento comporta i provvedimenti previsti dall’art. 121 ( richiamo in
ufficio o nuova nomina del giudice delegato e del curatore, adozione dei
provvedimenti per la verifica dei crediti e per la conferma dei crediti già
ammessi, nomina del comitato dei creditori), fa riferimento alla sentenza,
trascurando che sia la risoluzione che l’annullamento sono pronunciati con
decreto. La nuova proposta di concordato che il
proponente è ammesso a presentare dopo la riapertura del fallimento a seguito di
risoluzione o annullamento richiede, come in passato, il deposito delle somme
occorrenti per l’integrale adempimento, ma il legislatore ha ritenuto di
ammettere anche la prestazione di garanzie equivalenti, che prima non erano
consentite.
10. Le azioni di responsabilità nel fallimento delle
società
Nel corso della trattazione che precede si sono
evidenziate alcune delle norme che riguardano il fallimento delle società.
Occorre peraltro soffermarsi ancora sul nuovo testo dell’art. 146 che regola la
legittimazione del curatore all’esperimento dell’azione di responsabilità,
previa autorizzazione del giudice delegato sentito il comitato dei creditori. Il curatore è legittimato all’esperimento delle azioni di
responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di
controllo, i direttori generali ed i liquidatori (art. 146, comma 2, lett. a).
La norma va letta congiuntamente all’art. 2394 bis c.c. che attribuisce al
curatore la legittimazione all’esperimento delle azioni di responsabilità
spettanti alla società ed ai creditori sociali (artt. 2393 e 2394 c.c.) nella
società per azioni e consente di ritenere che nella s.r.l. il curatore possa
esperire l’azione sociale di responsabilità prevista dall’art. 2476 c.c., per la
quale la legittimazione ordinaria spetta a ciascun socio (ma non si dubita che
legittimata sia anche la società in quanto tale). Il
legislatore non poteva risolvere, dati gli evidenti limiti nascenti dalla
delega, il problema della legittimazione del curatore all’esperimento nella
s.r.l. dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali quando il
patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Tale azione non è prevista espressamente dall’art. 2476. In proposito si è detto da parte di uno dei primi
commentatori che, salvo a pensare ad una svista del legislatore, peraltro
improbabile, si deve giungere alla conclusione che tale azione ugualmente
sussista, pur in difetto di espressa previsione. Indubbiamente il legislatore ha
previsto l’azione di responsabilità dei creditori sia nel caso della spa sia con
riferimento ai gruppi, relativamente alla responsabilità delle società ed enti
che esercitano attività di direzione e coordinamento di società. Per questi
soggetti la responsabilità nei confronti dei creditori sociali presuppone la
lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale della società soggetta a
direzione e coordinamento (art. 2497, comma primo). Del
resto la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto in via generale il
diritto al risarcimento dei danni per lesione del diritto di credito [ 32 ] ai sensi dell’art. 2043 c.c., sì che tale
azione anche se non espressamente prevista troverebbe la sua fonte nei principi
generali in tema di responsabilità aquiliana. E quand’anche si volesse
accogliere la tesi che qualifica l’azione di responsabilità dei creditori quale
azione surrogatoria, ugualmente si dovrebbe ammettere la legittimazione dei
creditori. L’attribuzione ai singoli soci della legittimazione all’esperimento
dell’azione sociale di responsabilità, infatti, non esclude che tale azione sia
pur sempre a presidio di un diritto di credito che sorge in capo alla società,
come testimonia la circostanza che la società può rinunciare o transigere
l’azione. D’altra parte escludere la possibilità per i
creditori sociali di agire in responsabilità comporterebbe un’evidente disparità
di trattamento, del tutto ingiustificata, rispetto alla più favorevole
disciplina prevista per i creditori sociali nella spa, con conseguente
violazione dell’art. 3 Cost. Per altro verso l’art. 3 della legge delega 3
ottobre 2001, n. 366, al comma secondo, lett. f, salvaguarda in ogni caso il
principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei
creditori sociali, che non possono essere lesi dall’autonomia statutaria. E’ stato in ogni caso osservato [ 33 ] che la lacuna del testo dell’art. 2476 c.c.
dovrebbe subito esser colmata dall’interprete ricomprendendo i creditori
nell’ambito dei terzi direttamente danneggiati dagli atti dolosi o colposi degli
amministratori, secondo la disciplina dell’azione individuale di responsabilità
dettata dall’art. 2476, quinto comma. La mancata menzione dei creditori sociali
potrebbe essere anzi valutata come un segno dell’adesione alla tesi della natura
extracontrattuale dell’attuale azione di responsabilità dei creditori. Quest’interpretazione comporterebbe peraltro evidenti
incoerenze nella lettura del testo normativo. La formulazione letterale della
disciplina dell’azione individuale di responsabilità riservata ai soci ed ai
terzi è infatti identica nella spa (art. 2395) e nella srl (art. 2476, comma
quinto). Ed il medesimo testo dovrebbe essere letto differentemente nell’uno e
nell’altro caso, posto che per la spa l’azione di responsabilità dei creditori
sociali è disciplinata in modo autonomo. Una volta
ammesso che l’azione di responsabilità dei creditori sociali sussista anche
nella srl, sorge il quesito della sorte di tale azione in caso di fallimento
della società. In proposito, come s’è detto, nessun aiuto deriva dall’attuale
formulazione dell’art. 146 per il suo carattere generico. D’altra parte l’impossibilità di configurare l’azione come
azione che deriva dal fallimento ai sensi dell’art. 24, comporterà
l’applicazione delle regole ordinarie in tema di competenza, così come si
ritiene comunemente per quanto concerne l’azione di responsabilità in tema di
l.c.a. ove è pacifico che non trovi applicazione l’art. 24. Non ne deriveranno
peraltro effetti particolari in ragione dell’ordinaria coincidenza tra il foro
del luogo in cui ha sede la società [ 34 ]
ed il tribunale che ha dichiarato il fallimento. E’
evidente peraltro che l’azione potrà essere ritenuta spettare all’organo
gestorio della procedura concorsuale ove si aderisca alla tesi della sua natura
surrogatoria. Ove invece se ne affermi la natura aquiliana [ 35 ], dovrebbe giungersi alla conclusione che
essa spetta ai singoli creditori, non potendosi affermare in difetto di un
chiaro precetto in tal senso la legittimazione del curatore.
10.1 L’azione di
responsabilità contro i soci di società a responsabilità limitata L’art. 146 prevede ancora la legittimazione del
curatore all’esperimento dell’azione di responsabilità contro i soci di società
a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, comma settimo, c.c. La norma
prevede la responsabilità solidale con gli amministratori dei soci che hanno
intenzionalmente deciso od autorizzato il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi. Ne deriva che nei confronti di questi soci può essere
esperita l’azione sociale di responsabilità da parte del singolo socio e, in
caso di fallimento, da parte del curatore, fermo il diritto del socio o del
terzo di proporre anche l’azione individuale di responsabilità ai sensi
dell’art. 2476, sesto comma, quando il socio od il terzo siano stati
direttamente danneggiati. La responsabilità solidale riguarda evidentemente
anzitutto i soci che hanno deliberato od approvato, anche in forma non
assembleare, gli atti posti in essere dagli amministratori. Si è però ritenuto
che nella previsione normativa rientri anche la condotta del socio sovrano o
tiranno. A questo proposito si è sottolineata
l’importanza sistematica della introduzione espressa della responsabilità del
socio “sovrano”. Chi esercita il potere d’indirizzo della gestione non può
volgere tale potere contro la società e non può invocare la tradizionale
impunità del socio per le scelte gestorie (Rescigno). Si tratta di innovazione
tanto più importante nel momento in cui si afferma un tipo di società che
aumenta i rischi che possono derivare dall’utilizzazione distorta del modello
per beneficiare dei vantaggi della responsabilità limitata. La norma è tanto più
importante in una società come la s.r.l. dov’è espressamente previsto dall’art.
2468 che l’atto costitutivo possa prevedere l’attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società, come ad esempio
il diritto di designare gli amministratori, e dove, ai sensi dell’art. 2479
c.c., molte decisioni sono attribuite direttamente ai soci, senza la mediazione
dello strumento assembleare. La responsabilità è
espressamente riferita ai soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di
atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L’avverbio intenzionalmente usato dal legislatore pone problemi
interpretativi, posto che l’atto con cui il socio decide od autorizza il
compimento dell’atto non può non essere intenzionale. Ritenere che l’avverbio
postuli un requisito ulteriore e cioè la sussistenza in capo al socio
dell’animus nocendi ridurrebbe l’applicabilità dell’azione a pochi casi
marginali. La soluzione più ragionevole è ritenere che l’avverbio sia da
riferire alla condotta del socio, come vuole la lettera della legge, e sia
pertanto pleonastico [ 36 ].
10.2 L’azione di
responsabilità del curatore nei confronti della società che esercita la
direzione ed il coordinamento Nonostante
l’art. 146 non ne faccia menzione, il curatore è anche legittimato
all’esperimento, ai sensi dell’art. 2497, ultimo comma, dell’azione di
responsabilità spettante ai creditori sociali nel caso di eterodirezione
“abusiva” da parte della società che esercita attività di direzione e
coordinamento e di conseguente lesione dell’integrità del patrimonio della
società controllata. Occorre ricordare che l’art. 2497
fa discendere la responsabilità della società od ente che esercita attività di
direzione e coordinamento dalla violazione dei principi di corretta gestione
societaria ed imprenditoriale della società sottoposta a direzione e
coordinamento, espressione generica, estranea alla nostra tradizione giuridica,
che richiederà un’opera d’interpretazione e chiarimento da parte della
giurisprudenza, anche al fine di evitare un sindacato del giudice sul merito
della gestione imprenditoriale. Occorre peraltro che la società o l’ente che
esercitano l’attività di direzione e coordinamento agiscano
“nell’interesseimprenditoriale proprio o altrui”, espressione questa che fa
discendere la condotta illecita da una situazione di conflitto d’interessi, che,
peraltro, deve avere natura imprenditoriale. La condotta
lesiva deve essere posta in essere in violazione dei principi di corretta
gestione societaria ed imprenditoriale delle società sottoposte a direzione e
coordinamento. L’art. 2497 considera la responsabilità
di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci
della società soggetta, quando vi è lesione della redditività e del valore della
partecipazione sociale. Viene quindi tutelato l’interesse del socio a godere in
ogni momento del massimo valore della partecipazione compatibilmente con la
situazione di mercato in cui la società opera [ 37
]. Nel caso dell’azione riservata ai creditori sociali occorre che la
condotta di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento abbia causato
una lesione dell’integrità del patrimonio della società. La formula utilizzata
dal legislatore richiama evidentemente l’azione di responsabilità dei creditori
sociali prevista dall’art. 2394 c.c. Si tratta in realtà della medesima azione,
riferita alla società od ente che svolge attività di direzione e coordinamento,
tant’è che, come s’è detto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2497 c.c. in
caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione
straordinaria l’azione spetta al curatore, commissario liquidatore o commissario
straordinario. Va sottolineato che ai sensi del terzo
comma dell’art. 2497, tanto l’azione di danni dei soci danneggiati quanto quella
dei creditori sociali è ammessa nei confronti della società o dell’ente che
esercitano l’attività di direzione e coordinamento, soltanto in quanto i soci o
i creditori non siano stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento. L’art. 2497 afferma la
responsabilità della società o dell’ente che esercitano la direzione e il
coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori della società soggetta a
tale direzione. La soppressione dell’originario terzo comma dell’art. 2497 in
sede di elaborazione del testo legislativo, comma che prevedeva che l’azione di cui ai precedenti commi non pregiudica il
diritto della società al risarcimento del danno, rende problematica
l’affermazione della responsabilità della società o dell’ente che esercita la
direzione o il coordinamento nei confronti della società dominata. Da questo punto di vista si era ritenuto, nel vigore della
precedente disciplina, di poter affermare che alla responsabilità degli
amministratori si affiancasse la responsabilità della controllante, derivante
dalla riferibilità, almeno in caso di colpa, degli atti di mala gestio compiuti
dagli amministratori alla società cui essi erano preposti. Tale conclusione
sembra tuttora valida, anche se indubbiamente sul punto dovrà esprimersi la
giurisprudenza [ 38 ]. In dottrina è stato
peraltro osservato, argomentando dal già ricordato terzo comma dell’art. 2497,
che subordina la responsabilità della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento, alla circostanza che i soci o i creditori sociali non
siano stati soddisfatti dalla società dominata, che quest’ultima, soddisfatti i
creditori sociali danneggiati, potrebbe esperire nei confronti del soggetto
dominante in via surrogatoria anche l’azione spettanti ai creditori sociali ex
art. 2497 c.c. [ 39 ]. Il legislatore delegato ha perso l’occasione nella
redazione del nuovo testo dell’art. 146 di prevedere espressamente la
legittimazione del curatore della società sottoposta a direzione e coordinamento
all’esperimento anche dell’azione “sociale”, nonostante che nel senso della sua
esperibilità si fosse già espressa la prevalente dottrina [ 40 ]. Va poi osservato,
in via più generale, che il legislatore delegato ha completamente trascurato,
forse preoccupato di non travalicare i limiti della delega, di dettare norme
relative alla disciplina del fallimento dei gruppi di società. In proposito si è
osservato che si è mancato di dettare appropriate regole di coordinamento delle
procedure di crisi e di insolvenza che riguardano le società appartenenti a una
struttura di gruppo, sul modello di quelle contemplate dagli artt. 80 e segg.
d.lgs. n. 270/1999, alla quale mancanza la giurisprudenza ha sinora sopperito,
ove possibile, mediante soluzioni empiriche (unificazione soggettiva degli
organi, nomina di curatori speciali, ecc.) [ 41
].
10.3 Azione di
responsabilità e provvedimenti cautelari Il
vecchio testo dell’art. 146 prevedeva che il giudice delegato, nell’autorizzare
il curatore a proporre l’azione di responsabilità, potesse disporre le opportune
misure cautelari. In passato molto si era discusso, anche con criticati
interventi della Corte costituzionale, in ordine alla perdurante vigenza di tale
norma dopo l’introduzione nel nostro ordinamento degli artt. 669 bis e ss.
c.p.c. che regolano il procedimento cautelare uniforme e molto si era discusso
in ordine alla legittimità che il provvedimento cautelare fosse emanato da
quello stesso giudice delegato che era chiamato, attraverso il provvedimento di
autorizzazione, ad una sommaria delibazione della fondatezza del giudizio. Il legislatore della novella non ha più previsto che il
giudice delegato possa disporre provvedimenti cautelari in materia di azioni di
responsabilità, pur conservando il potere del giudice di autorizzare
l’esperimento dell’azione da parte del curatore. Ne deriva che per i
provvedimenti cautelari nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei
liquidatori e dei direttori generali della società fallita si applica la
medesima disciplina processuale utilizzabile nell’ambito delle azioni di
responsabilità esperibili allorché la società sia in
bonis, con il ricorso agli artt. 669 bis ss.
c.p.c. ovvero agli artt. 23 ss. d. leg. 17/01/2003 n. 5.
11. Profili processuali
Resta a dire della disciplina processuale dettata dal
legislatore. Di essa ci siamo occupati sotto specifici aspetti, trattando di
alcune parti della riforma. Si sono quindi illustrate le nuove norme che
regolano il procedimento per la dichiarazione di fallimento anche per quanto
riguarda la disciplina della competenza, l’accertamento del passivo,
l’impugnazione del progetto di riparto, il concordato fallimentare. Non è evidentemente possibile, in questa veloce rassegna,
soffermarsi su tutte le numerose innovazioni di carattere processuale cui il
legislatore ha ritenuto di accedere. Si possono però
sottolineare alcuni elementi di fondo. In primo luogo la riforma ha ritenuto di
abbandonare il ricorso al giudizio contenzioso ordinario, prevedendo che i
procedimenti che derivano dal fallimento si svolgano nelle forme del rito
sommario camerale. In questo senso è emblematico l’art. 24 che, dopo aver
affermato il principio per cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il
valore – già s’è detto che questo principio non soffre più il limite
rappresentato dalle azioni reali immobiliari che subiscono anch’esse la vis
actractiva del fallimento, stabilisce che per tutte tali controversie si
applicano le norme previste dagli artt. da 732 a 742 c.p.c., esclusa anche
l’applicazione del rito ordinario o del rito del lavoro ai sensi dell’art. 40,
terzo comma c.p.c., nel caso di connessione con cause che debbano essere
trattate con tali riti. In presenza, pertanto, delle
concorrenti condizioni che si tratti di cause che derivano dal fallimento e che
non sia previsto alcuno specifico procedimento per la loro trattazione, le
controversie de quibus saranno introdotte con
ricorso, a seguito del quale il tribunale dovrà convocare le parti, potrà assumere informazioni e concluderà il procedimento con
decreto reclamabile alla corte di appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione. In considerazione dell’oggetto, il decreto della corte sarà,
quindi, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, co. 7° (già 2°) Cost.
[ 42 ]. Nei primi
commenti è stato manifestato il dubbio che nei giudizi così regolati possa
trovare applicazione l’art. 742 sulla revocabilità in ogni tempo dei
provvedimenti emanati, preoccupazione infondata ove si consideri che è
generalmente questione di diritti soggettivi per i quali si esclude
ordinariamente l’applicabilità della norma. Certamente
si porrà il problema di individuare i casi in cui non sia prevista una specifica
disciplina del procedimento, perché in tal caso l’inciso “salvo che non sia
diversamente previsto” con cui si apre il secondo comma dell’art. 24, giustifica
il ricorso al rito altrimenti stabilito dal legislatore in luogo di quello
camerale. L’insipienza del legislatore sta nell’aver
fatto rinvio ad un procedimento il cui contenuto non è regolato e nel quale il
rispetto di principi generali quali il contraddittorio ed il diritto alla prova
sono rimessi alle concrete scelte del giudice in ordine alle modalità di
svolgimento del giudizio. Ciò pur in presenza di controversie di contenuto assai
delicato e che presentano indubbie difficoltà istruttorie, quali possono essere
le già ricordate azioni reali immobiliari e le azioni revocatorie. I provvedimenti endofallimentari, vuoi quelli ordinatori,
vuoi quelli decisori sono reclamabili, ai sensi dell’art. 26, nelle forme dei
procedimenti in camera di consiglio. Il legislatore in
questo caso non ha però fatto rinvio alle forme degli artt. 737 ss. c.p.c.: il
sesto capoverso della disposizione novellata indica il contenuto del ricorso
alla proposizione del quale sono legittimati il curatore, il fallito, il
comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse. Tale contenuto consiste
nell'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice
delegato e della procedura fallimentare; delle generalità del ricorrente e
dell’elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale
competente; nella determinazione dell’oggetto della domanda; nell’esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo e delle relative
conclusioni; nell’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova
di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. In calce al ricorso, il presidente del collegio designa il giudice relatore, il quale fissa
l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio. Tra la data di
notificazione del ricorso e del decreto è previsto un termine dilatorio non
inferiore a dieci, ma non superiore a venti giorni. Al resistente ed agli altri
eventuali controinteressati è imposto l’onere di costituirsi almeno cinque
giorni prima della comparizione in camera di consiglio. Nel corso dell’udienza –
in camera di consiglio - il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli
eventuali controinteressati, assume, anche d’ufficio, le informazioni ritenute
necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti, e definisce il
procedimento con decreto motivato nel termine di trenta giorni. A seconda della
natura, decisoria o meramente ordinatoria del provvedimento, questo sarà,
quindi, impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111, co. 7° (già 2°)
Cost. A questa variante del procedimento camerale,
l’art. 36 ne aggiunge una ulteriore. Un distinto procedimento in camera di
consiglio è infatti previsto «contro gli atti di
amministrazione del curatore e contro le autorizzazioni o i dinieghi del
comitato dei creditori», sindacabili in sede giurisdizionale soltanto «per violazione di legge»; sono legittimati a dolersi
degli atti commissivi del curatore e di quelli commissivi ed omissivi del
comitato, il fallito e ogni altro interessato mediante reclamo al giudice
delegato da proporsi entro il termine di otto giorni dalla conoscenza dell’atto
o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a
provvedere. Sia il giudice delegato, sia il tribunale, in sede di reclamo contro
il primo provvedimento, decidono con decreto «omessa
ogni formalità non indispensabile, il primo, ovvero non essenziale al contraddittorio», il secondo. Sebbene
il decreto del tribunale sia espressamente definito «non
soggetto a gravame», non può escludersi che, allorché abbia contenuto
decisorio, sia impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111, co. 7° (già
2°) Cost. Il procedimento per il reclamo
endofallimentare di cui all’art. 26 è richiamato dall’art. 37 per la pronuncia
dei provvedimenti di revoca del curatore, ma la sostituzione del medesimo è
regolata dall’art. 37 bis, co. 1°, di cui già s’è
detto. Il procedimento previsto per il reclamo
endofallimentare, che è camerale ma che gode di una disciplina autonoma, è,
richiamato, come si è già visto, in quanto compatibile, per l’omologazione del
concordato fallimentare dall’art. 129. Ma distinte previsioni sono dettate
dall’art. 131 per il procedimento innanzi alla corte di appello in sede di
reclamo avverso il decreto di omologazione. Il
procedimento di cui all’art. 26, infine, è anche richiamato dall’art. 143
novellato per la esdebitazione del fallito persona
fisica. In buona sostanza la nuova disciplina del
fallimento prevede una pluralità di varianti del procedimento camerale di cui
agli artt. 737 ss. c.p.c.: una per la dichiarazione di fallimento, un’altra per
i reclami endofallimentari, altre ancora per la verifica dei crediti, per la
omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione sui
quali non ci siamo soffermati in questo commento sulla seconda parte della
riforma. Per le controversie che derivano dal fallimento e che non sono
altrimenti disciplinate sono espressamente richiamati gli artt. da 737 a 742
c.p.c. Tra questi procedimenti, soltanto quelli previsti dagli artt. 26 e 36
sono sottratti, ai sensi del nuovo art. 36 bis, alla
sospensione feriale. Correttamente si è osservato che la
varietà di procedimenti, sia pur derivanti da un unico tronco, quello del
procedimento sommario camerale, difficilmente servirà a dare attuazione al
principio stabilito dalla legge delega, che mirava all’accelerazione dei
processi [ 43 ]. La pluralità di varianti del procedimento camerale comporta
che i pratici tengano conto della diverse forme di attuazione del
contraddittorio: dal «convocate» o «sentite» le parti alla previsione di diversi termini
per la costituzione e per la proposizione del reclamo. Ciò non semplifica lo
svolgimento dei giudizi e può essere fonte di incertezze ed errori, oltre che di
disparità di trattamento non sempre giustificabili [ 44 ]. Nell’ambito dei
procedimenti contro gli atti del curatore e contro gli atti e le omissioni del
comitato dei creditori, occorre definire le formalità non indispensabili al contraddittorio, che possono
essere omesse dal tribunale, e quelle non
essenziali, che possono, invece, essere omesse dalla corte di appello in
sede di reclamo. E’ anche necessario ridefinire la
figura del giudice relatore, al quale, in alcuni
casi, può essere delegato il potere di ammettere le prove, in altri soltanto
quello di assumerle. Ancora va ricordato che l’art. 43
nuovo testo stabilisce che l’apertura del fallimento determina l’interruzione
del processo. Nonostante il tenore assoluto della lettera della legge, occorrerà
distinguere [ 45 ] i casi nei quali la
dichiarazione di fallimento è irrilevante, perché la controversia riguarda
diritti personali del fallito, quelli nei quali la causa diventa improcedibile e
non può essere riassunta, come nel caso in cui il giudizio ha ad oggetto un
credito che deve essere oggetto d’insinuazione al passivo, e quelli, infine, nei
quali opera la disciplina dell’interruzione di cui agli artt. 299 ss. c.p.c.
12. Vacatio legis
L’art. 153 del decreto legislativo prevede una vacatio legis di sei mesi, a decorrere dalla
pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto poiché la
pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta del 16 gennaio, la riforma entrerà in vigore il 16 luglio 2006. Fanno eccezione soltanto gli artt. 45, 46, 47, 151 e 152
del decreto che entrano immediatamente in vigore, il giorno stesso della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta delle norme che riscrivono gli
artt. 48 e 49 l.fall. relativamente alla corrispondenza del fallito ed agli
obblighi del fallito e che sopprimono il pubblico registro dei falliti,
abrogando alcune disposizioni ulteriormente limitative dei diritti del fallito.
L’immediata entrata in vigore di queste norme è giustificata dall’urgenza di
adeguare l’Italia agli standard richiesti dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, alla luce dei rilievi che erano stati svolti contro il nostro Paese
per la persistenza di limitazioni di capacità alla persona del fallito che
trascendevano le strette esigenze della procedura concorsuale.
Note:
[1] E' stato infatti aggiunto un secondo
comma all'art.160, a norma del quale per stato di crisi si intende anche lo stato di
insolvenza>.
[2]
Rinviamo per l'intanto a U. De Crescienzo - L. Panzani, Il nuovo diritto fallimentare, Milano, 2005.
[3]
Cfr. A. Dimundo, Il processo di dichiarazione dello
stato d'insolvenza, in Il Fallimento e le altre
procedure concorsuali, Torino, VI, 2002, 85 e ss.
[4]
G. Costantino, Profili processuali dello schema di decreto delegato per la
riforma delle procedure concorsuali, in www.fallimentonline.it
[5] Cfr. Relazione, sub art. 103.
[6] I mezzi di pubblicità e trasparenza delle
operazioni di vendita dovranno essere stabiliti con apposito decreto del
Ministro della Giustizia: cfr. art. 107, ultimo comma.
[7] Il testo definitivo del decreto legislativo ha
fatto sparire la previsione che potessero essere nominati anche i falliti dotati
di adeguate capacita imprenditoriali purché fossero decorsi dieci anni dalla
dichiarazione di fallimento. La norma era stata oggetto di numerose critiche,
che hanno portato all'esclusione dei falliti senza previsione di un limite di
tempo. In questi termini la previsione appare in contrasto con uno degli
obiettivi della riforma, che ha inteso eliminare le sanzioni civili a carico del
fallito, abolendo anche il pubblico registro dei falliti. La mancanza di un
limite di tempo unita alla soppressione dell'istituto della riabilitazione,
comporta il risultato paradossale che chi e stato dichiarato fallito non potrà
mai aspirare alla nomina a curatore, situazione che rientra sicuramente
nell'ambito delle sanzioni civili che il legislatore delegante intendeva
eliminare.
[8] Cfr. Relazione, sub
art. 96.
[9] G. Costantino, op.
cit.
[10]
Cfr. Cass. 7.7.2004, n. 12505.
[11] L.
Gualandi, Fallimenti immobiliari ed azione revocatoria, in La disciplina
dell'azione revocatoria, a cura di S. Bonfatti, Milano, 2005, 314.
[12]
Cfr. ex multis Cass. 13.12.1989, n. 5572 e 5573, in Foro It., 1990, I, 461.
[13]
Cfr. Cass. 14 ottobre 1992, n. 11216, in Fallimento, 1993, 475; Cass. 17 aprile
2003, n. 6165 in Fallimento, 2004, 523.
[14]
Cfr. per tutti G. Bozza, Arbitrato e fallimento, 1993, 291 e 492.
[15] Va
peraltro ricordato che la giurisprudenza ha affermato il principio per cui il
compromesso per arbitrato irrituale costituisce un atto negoziale riconducibile,
nella sostanza, all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito
nell'interesse anche di terzi, cosi che, stipulata la relativa convenzione in
epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, esso non
sarà soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista, per (il conto corrente,
la commissione ed) il mandato, dall'art. 78 legge fall., non operando tale
"regula iuris" nell'ipotesi di mandato conferito anche nell'interesse del
mandatario o di terzi, con conseguente efficacia ed opponibilità del lodo nei
confronti della curatela e, per essa, dell'eventuale assuntore del successivo
concordato fallimentare (Cass. 18 agosto 1998, n. 8145, in Fallimento, 1999,
979).
[16] In dottrina erano stati manifestati dubbi sulla
legittimità dell’affitto d’azienda nel fallimento, in quanto atto non
strettamente preordinato alla liquidazione, sino a quando l’art. 3, quarto
comma, legge 23.7.1991, n. 223, nell’introdurre la prelazione in caso di vendita
d’azienda a favore dell’affittuario, ha risolto il problema.
[17] La Relazione
sottolinea il carattere vincolante del parere del
comitato dei creditori. Cfr. Relazione, sub art. 104
ter.
[18] La Relazione
governativa ribadisce il concetto affermando che: “ Si è, peraltro, inteso
favorire le rapide cessioni anche attribuendo all’acquirente la possibilità di
effettuare le proprie controprestazioni non pagando direttamente il prezzo,
bensì accollandosi debiti concorsuali, purché ciò non si traduca in una
alterazione della graduazione dei crediti, come potrebbe avvenire nel caso
dell’acquisto dei beni concessi al debitore in leasing.”. Cfr. Relazione,
sub art. 105.
[19] F. Galgano, Il nuovo
diritto societario, in Trattato di diritto civile e
commerciale diretto da F. Galgano, vol. XXIX, Padova, 2003, 483.
[20] G. Zanarone, Società a
responsabilità limitata, in Trattato di diritto
civile e commerciale diretto da F. Galgano, Padova, 1985, 133.
[21] Santini, Società a
responsabilità limitata, cit., 166.
[22]
Cass. 21 febbraio 2001, n. 2493, in Fallimento,
2002, 332; Cass. 30 luglio 1998, n. 7481, ivi, 1999,
859.
[23] In
questo stesso senso, già in passato, Cass. 20 dicembre 1990, n. 12075, in Fallimento, 1991, 670.
[24]
G.M.Treister, J.R.Trost, L.S.Forman, K.N.Klee, R.B.Levin, Fundamentals of bankruptcy law, V ed., Philadelphia,
2003, 393. Sull’argomento si veda inoltre, anche per quanto concerne la
trattazione che segue nel testo la relazione di Charles G. Case II, Crisi dell’impresa e risanamento: la soluzione
americana, riportata in Appendice.
[25]
Trib. Torino, 17 novembre 2005, Torino Calcio in
liquidazione, su Quotidiano giuridico e in www.fallimentonline.it . La massima della
sentenza è in questi termini: Nel concordato preventivo
in sede di formazione delle classi non può essere previsto il pagamento parziale
dei creditori privilegiati, posto che ai sensi dell’art. 177 L.F. tali creditori
non hanno diritto di voto, se non rinunciano al privilegio. Può essere previsto
il pagamento parziale dei creditori privilegiati soltanto quando la prelazione
non possa essere fatta concretamente valere sul ricavato dei beni vincolati e
dunque nel caso di privilegio speciale incapiente ovvero per i crediti assistiti
da privilegio generale mobiliare nel caso di totale mancanza di rispondenza
patrimoniale del debitore. Nel caso di specie la società che chiedeva
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo presentava un attivo
patrimoniale, ancorché esso dovesse essere integrato, secondo la previsione del
piano allegato alla domanda, da un rilevante apporto dell’assuntore.
[26] Sul
tema si veda per tutti E. Bran, Il concordato
fallimentare, in Il fallimento e le altre procedure
concorsuali, Torino, III, 1999, 45 e ss. ove può leggersi una convincente
critica del fondamento teorico della soluzione ora accolta dal legislatore.
[27]
Cfr. Relazione, sub art. 125.
[28]
Cfr. Relazione, sub art. 129.
[29]
Cfr. Relazione, sub art. 125.
[30]
Rinviamo, per tutti, a E. Bran, Il concordato
fallimentare, 25 e ss.
[31] Cfr. Relazione,
sub art. 153.
[32] Cfr. da ultimo Cass. 27 luglio 1998, n. 7337, in Giur. It., 1999, 1601.
[33] M. Rescigno, Osservazioni cit., p. 17.
[34] Va ricordato che oltre alla sede legale si ritiene
rilevante, alternativamente, anche l’eventuale sede sociale effettiva. Cfr.
Cass. 21 ottobre 1987, n. 7753, che riguarda peraltro una controversia in tema
di società di persone.
[35] La vexata quaestio in
ordine alla natura dell’azione spettante ai creditori sociali, se cioè essi
agiscano in via surrogatoria della società di cui sono creditori e quindi si
avvalgano dell’azione sociale di responsabilità ovvero se facciano valere
un’autonoma azione sul piano della responsabilità aquiliana, è troppo nota
perché occorra qui soffermarvisi. Ove peraltro si faccia discendere il
fondamento dell’azione nel caso di s.r.l. direttamente dall’art. 2043 c.c., è
evidente che si dovrà concludere per il carattere aquiliano dell’azione
stessa.
[36] Così S. Di Amato, Le azioni
di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità
limitata, in Giur. comm., 2003, I, 305-306.
[37] La formula utilizzata dal legislatore, che è stata
direttamente mutuata da ben precise teorie dottrinali, richiederebbe un commento
ben più approfondito, impossibile peraltro in questa veloce panoramica. La
Relazione governativa, §. 13, indica come valori che si è inteso tutelare “… i
principi di continuità dell'impresa sociale, redditività e valorizzazione della
partecipazione sociale, precisando peraltro che sarà compito della
giurisprudenza dare contenuto concreto alla formula utilizzata”.
[38] In questo senso cfr. A. Patti (e AA.VV.), Gruppi, trasformazione, fusioni e scissione, scioglimento e
liquidazione, società estere, in La riforma del
diritto societario, Milano, 2003, IX, 247, ed ivi ulteriori citazioni di
dottrina.
[39] A. Patti (e AA.VV.), Gruppi, trasformazione, fusioni e scissione, scioglimento e
liquidazione, società estere, cit., 255.
[40] Cfr. F. Guerrera, Il
fallimento delle società nella riforma. Prime osservazioni, cit.
[41] Si veda ancora, a questo proposito, F. Guerrera, op. cit.. L’omissione è tanto più grave, ove si
consideri che i progetti elaborati dalla Commissione Trevisanato durante i
lavori preparatori avevano espressamente affrontato la materia.
[42] In questi termini, lapidariamente, G. Costantino,
Profili processuali dello schema di decreto delegato per la
riforma delle procedure concorsuali, relazione per il Convegno "Le banche e
la riforma del diritto concorsuale", Alba 19 novembre 2005, in www.fallimentonline.it .
[43] Il giudizio è di G. Costantino, op. cit.
[44] Questa e le osservazioni che seguono sono ancora di
G. Costantino, op. cit.
[45] Cfr. ancora G. Costantino, op. cit.
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